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Document 32011R0173

    Regolamento (UE) n. 173/2011 della Commissione, del 23 febbraio 2011 , che modifica i regolamenti (CE) n. 2095/2005, (CE) n. 1557/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 1850/2006, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 382/2008, (CE) n. 436/2009, (CE) n. 612/2009, (CE) n. 1122/2009, (CE) n. 1187/2009 e (UE) n. 479/2010 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli ed i regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori

    GU L 49 del 24.2.2011, p. 16–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/173/oj

    24.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 49/16


    REGOLAMENTO (UE) N. 173/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 23 febbraio 2011

    che modifica i regolamenti (CE) n. 2095/2005, (CE) n. 1557/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 1850/2006, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 382/2008, (CE) n. 436/2009, (CE) n. 612/2009, (CE) n. 1122/2009, (CE) n. 1187/2009 e (UE) n. 479/2010 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli ed i regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 161, paragrafo 3, l’articolo 170, l’articolo 171, paragrafo 1, e l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,

    visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (2), in particolare l’articolo 142, lettera q),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (3), stabilisce norme comuni per la notifica di informazioni e documenti alla Commissione da parte delle competenti autorità degli Stati membri. Tali norme comprendono, in particolare, l’obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi informatici messi a disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità o delle persone abilitate a inviare notifiche. Il succitato regolamento sancisce inoltre principi comuni applicabili ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l’autenticità, l’integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali.

    (2)

    Ai sensi del regolamento (CE) n. 792/2009, l’obbligo di utilizzare i sistemi di informazione in conformità del medesimo regolamento deve essere prescritto dai regolamenti che impongono un particolare obbligo di notifica.

    (3)

    Nell’ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità interessate dalla politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema informatico che consente la gestione elettronica di documenti e procedure.

    (4)

    Si ritiene che tale sistema consenta di ottemperare a numerosi obblighi di notifica ai sensi del regolamento (CE) n. 792/2009, in particolare a quelli disposti dai seguenti regolamenti: regolamento (CE) n. 2095/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio per quanto concerne la comunicazione dei dati nel settore del tabacco (4); regolamento (CE) n. 1557/2006 della Commissione, del 18 ottobre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei contratti e le comunicazioni dei dati nel settore del luppolo (5); regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all’esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell’esportazione (6); regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo (7); regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione, del 21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione per talune carni bovine disossate (8); regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (9); regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (10); regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (11); regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (12); regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (13); regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione, del 1o giugno 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (14).

    (5)

    Ai fini dell’efficienza amministrativa e in base all’esperienza acquisita, è opportuno semplificare le notifiche. In particolare, occorre determinare che solamente gli Stati membri produttori di tabacco e luppolo, rispettivamente, debbano avere l’obbligo di inviare i dati richiesti a norma dei regolamenti (CE) n. 2095/2005, (CE) n. 1557/2006 e (CE) n. 1850/2006. Inoltre, per motivi di chiarezza, i regolamenti devono specificare il contenuto di alcune notifiche.

    (6)

    Le informazioni che gli Stati membri hanno l’obbligo di comunicare alla Commissione in conformità dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (CE) n. 436/2009 devono essere inviate a Eurostat. Per motivi di coerenza e di buona amministrazione, è necessario effettuare le notifiche elettronicamente nel punto unico di ingresso per i dati presso Eurostat, in conformità delle specifiche tecniche della Commissione (Eurostat).

    (7)

    Il tasso di cambio da utilizzare deve essere conforme al principio stabilito dall’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo e recante modifica di taluni regolamenti (15).

    (8)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2095/2005, (CE) n. 1557/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 1850/2006, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 382/2008, (CE) n. 436/2009, (CE) n. 612/2009, (CE) n. 1122/2009, (CE) n. 1187/2009 e (UE) n. 479/2010.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti e del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2095/2005 è così modificato:

    1)

    l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    1.   Per ogni raccolto, gli Stati membri produttori notificano alla Commissione, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello del raccolto, le seguenti informazioni espresse in dati complessivi e, ad eccezione della lettera a), ripartite secondo i gruppi di varietà di tabacco greggio di cui al paragrafo 3:

    a)

    numero di imprese di prima trasformazione;

    b)

    numero di produttori;

    c)

    area in ettari;

    d)

    quantitativo consegnato in tonnellate;

    e)

    prezzo medio, al netto di tasse e imposte, corrisposto ai produttori;

    f)

    scorte in tonnellate alla fine del mese di giugno dell’anno successivo a quello del raccolto in questione, detenute dall’impresa di prima trasformazione.

    Il prezzo di cui alla lettera e) deve essere espresso in EUR/kg, utilizzando, se necessario, il tasso di cambio più recente fissato dalla Banca centrale europea prima del 1o gennaio dell’anno successivo a quello del raccolto.

    2.   Per ogni raccolto, gli Stati membri produttori notificano alla Commissione, entro il 31 luglio dell’anno del raccolto in corso, le seguenti informazioni espresse in dati complessivi e ripartite secondo i gruppi di varietà di tabacco greggio di cui al paragrafo 3:

    a)

    area stimata in ettari;

    b)

    produzione stimata in tonnellate.

    3.   I gruppi di varietà di tabacco greggio sono i seguenti:

    a)   gruppo I; Flue cured: tabacchi essiccati in forni, con circolazione d’aria, temperatura e grado igrometrico sotto controllo, in particolare del tipo Virginia;

    b)   gruppo II; Light air-cured: tabacchi essiccati all’aria, al coperto, senza lasciarli fermentare, in particolare dei tipi Burley e Maryland;

    c)   gruppo III; Dark air-cured: tabacchi essiccati all’aria, al coperto, lasciati a fermentare naturalmente prima di essere commercializzati, in particolare dei tipi Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta e Pulawski;

    d)   gruppo IV; Fire-cured: tabacchi essiccati al fuoco, in particolare dei tipi Kentucky e Salento;

    e)   gruppo V; Sun cured: tabacchi essiccati al sole, detti anche «varietà orientali», in particolare dei tipi Basmas, Katerini e Kaba-Koulak.

    4.   Gli Stati membri in cui l’area complessiva coltivata a tabacco nell’anno del raccolto precedente era inferiore a 3 000 ettari possono notificare lettera a), limitandosi a specificare i dati complessivi, senza ripartirli per gruppi di varietà di tabacco greggio.

    5.   Le notifiche di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (16).

    2)

    l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori economici, comprese le organizzazioni di produttori, trasmettano i dati richiesti entro i termini previsti.»;

    3)

    gli allegati IA, IB, II e III sono soppressi.

    Articolo 2

    Il regolamento (CE) n. 1557/2006 è così modificato:

    1)

    l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 5

    1.   Per ogni raccolto, gli Stati membri produttori notificano alla Commissione, entro il 15 aprile dell’anno successivo a quello del raccolto del luppolo interessato dalla notifica, le seguenti informazioni espresse in dati complessivi e, salvo per le lettere a) e g), ripartite secondo i due gruppi di varietà di luppolo (amaro e aromatico):

    a)

    numero di produttori di luppolo;

    b)

    superfici su cui è effettuato il raccolto e nuove superfici piantate nell’anno del raccolto (in ettari);

    c)

    quantitativo in tonnellate e prezzo medio all’origine del luppolo venduto nell’ambito di contratti stipulati in anticipo;

    d)

    quantitativo in tonnellate e prezzo medio all’origine del luppolo venduto nell’ambito di altri contratti o senza contratto;

    e)

    quantitativo di luppolo rimasto invenduto, in tonnellate;

    f)

    produzione di acido alfa (in tonnellate) e tenore medio di acido alfa (in percentuale);

    g)

    quantitativo di luppolo interessato da contratti conclusi in anticipo per il prossimo raccolto.

    I prezzi di cui alle lettere c) e d) devono essere espressi in EUR/kg, utilizzando, se necessario, il tasso di cambio più recente fissato dalla Banca centrale europea prima del 1o gennaio dell’anno successivo a quello del raccolto.

    2.   Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (17).

    3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che gli operatori economici interessati, comprese le organizzazioni di produttori, trasmettano loro le informazioni richieste entro i termini stabiliti.

    2)

    l’allegato è soppresso.

    Articolo 3

    L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1741/2006 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 13

    Notifica alla Commissione

    1.   Ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell’esportazione conformemente al presente regolamento, ripartendo tali quantitativi in base al codice a 12 cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui al primo comma entro il secondo mese successivo al mese di accettazione della dichiarazione di entrata in magazzino.

    2.   Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (18).

    Articolo 4

    L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1850/2006 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 23

    Notifica alla Commissione

    1.   Gli Stati membri produttori notificano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno:

    a)

    un elenco delle zone di produzione del luppolo;

    b)

    un elenco dei centri di certificazione con il codice di ciascun centro;

    c)

    nomi e indirizzi delle competenti autorità di certificazione.

    2.   Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (19).

    Articolo 5

    Il regolamento (CE) n. 1359/2007 è così modificato:

    1)

    all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli Stati membri stabiliscono le condizioni del controllo e le notificano alla Commissione. Essi adottano i provvedimenti necessari per escludere qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti in questione, in particolare mediante individuazione di ciascun pezzo. Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione ogni eventuale modifica delle condizioni del controllo.»;

    2)

    all’articolo 10 la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

    «Per gli attestati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, vistati dalle competenti autorità doganali nel corso di ogni trimestre e relativi a pezzi disossati del quarto posteriore, gli Stati membri notificano entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre:»;

    3)

    è inserito il seguente articolo 10 bis:

    «Articolo 10 bis

    Le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (20).

    Articolo 6

    Il regolamento (CE) n. 382/2008 è così modificato:

    1)

    all’articolo 14, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   Gli Stati membri notificano alla Commissione:

    a)

    ogni giorno lavorativo, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles), il quantitativo globale di prodotti oggetto di domande;

    b)

    entro la fine del mese successivo al mese di presentazione delle domande, l’elenco dei richiedenti.»;

    2)

    all’articolo 15, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   Gli Stati membri notificano alla Commissione:

    a)

    ogni giorno lavorativo, entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles), il quantitativo globale di prodotti oggetto di domande;

    b)

    entro la fine del mese successivo al mese di presentazione delle domande, l’elenco dei richiedenti.»;

    3)

    l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 16

    1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione:

    a)

    entro il venerdì di ogni settimana:

    i)

    le domande di titoli con fissazione anticipata della restituzione introdotte ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o l’assenza di tali domande;

    ii)

    le domande di titoli introdotte in conformità del procedimento disposto dall’articolo 47 del regolamento (CE) n. 376/2008, dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o l’assenza di tali domande;

    iii)

    i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 6, del presente regolamento, dal lunedì al venerdì della settimana in corso, o il mancato rilascio di titoli;

    iv)

    i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli facendo seguito a domande introdotte in conformità del procedimento disposto dall’articolo 47 del regolamento (CE) n. 376/2008, dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando la data di presentazione della domanda e il paese di destinazione;

    v)

    i quantitativi per i quali domande di titoli di esportazione sono state ritirate ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, del presente regolamento, durante la settimana in corso, indicando la data di introduzione della domanda;

    b)

    entro il 14 di ogni mese per il mese precedente:

    i)

    le domande di titoli di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 376/2008;

    ii)

    i quantitativi per i quali titoli ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento e ai sensi dell’articolo 47 del regolamento (CE) n. 376/2008 sono stati rilasciati e non utilizzati.

    2.   Nelle notifiche di cui al paragrafo 1 sono indicati:

    a)

    il quantitativo, in peso del prodotto o in numero di capi, per ogni categoria di cui all’articolo 10, paragrafo 5;

    b)

    il quantitativo per ogni categoria, ripartito secondo la destinazione.»;

    4)

    è inserito il seguente articolo 16 bis:

    «Articolo 16 bis

    Le notifiche di cui al presente capo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (21).

    5)

    l’allegato VIII è soppresso.

    Articolo 7

    Il regolamento (CE) n. 436/2009 è così modificato:

    1)

    all’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Per la conversione dei quantitativi di prodotti diversi dal vino in ettolitri di vino, gli Stati membri possono fissare coefficienti che possono variare secondo i diversi criteri oggettivi che influiscono su tale conversione. Gli Stati membri notificano alla Commissione i coefficienti contemporaneamente al riepilogo di cui all’articolo 19, paragrafo 1.»;

    2)

    nel titolo II, il titolo del capo III è sostituito dal seguente:

    «CAPO III

    Obblighi di notifica a carico degli Stati membri »;

    3)

    all’articolo 19, paragrafo 3, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dal testo seguente:

    «Per la constatazione dell’andamento dei prezzi, gli Stati membri la cui produzione vinificata ha superato, nei cinque anni precedenti, il 5 %, in media, della produzione totale di vino dell’Unione europea, notificano alla Commissione i seguenti dati, con riferimento ai vini di cui all’allegato XI ter, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (22) del Consiglio:

    4)

    l’articolo 49 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 49

    Notifica

    1.   Ogni Stato membro notifica alla Commissione:

    a)

    il nome e l’indirizzo dell’organismo o degli organismi competenti per l’applicazione del presente titolo;

    b)

    se del caso, il nome e l’indirizzo dei servizi o enti incaricati da un organismo competente per l’applicazione del presente titolo.

    2.   Ogni Stato membro notifica inoltre alla Commissione:

    a)

    le successive modifiche concernenti gli organismi competenti e i servizi o enti di cui al paragrafo 1;

    b)

    le disposizioni da essi adottate per l’applicazione del presente titolo, laddove presentino un interesse specifico ai fini della collaborazione tra gli Stati membri contemplata nel regolamento (CE) n. 555/2008.

    3.   La Commissione redige e tiene aggiornata una lista dei nomi e degli indirizzi degli organismi competenti ed eventualmente dei servizi o enti abilitati, in base alle informazioni notificate dagli Stati membri. La Commissione pubblica tale lista su Internet.»;

    5)

    l’articolo 50 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 50

    Notifica

    1.   Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto dei termini per le notifiche di cui al presente regolamento.

    2.   Gli Stati membri conservano le informazioni registrate in applicazione del presente regolamento almeno per le cinque campagne viticole successive all’anno di registrazione.

    3.   Le notifiche previste dal presente regolamento non pregiudicano gli obblighi imposti agli Stati membri dal regolamento (CEE) n. 357/79 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole.

    4.   Le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (23).

    Tuttavia, le notifiche di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), sono trasmesse dagli Stati membri in formato elettronico o caricati elettronicamente al punto unico di ingresso per i dati presso Eurostat, conformemente alle specifiche tecniche previste dalla Commissione (Eurostat).

    Articolo 8

    L’articolo 50 del regolamento (CE) n. 612/2009 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 50

    Notifica alla Commissione

    1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione quanto segue:

    a)

    immediatamente, i casi di applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1. La Commissione ne informa successivamente gli altri Stati membri;

    b)

    entro la fine del secondo mese successivo al mese di accettazione delle dichiarazioni di esportazione, i quantitativi corrispondenti a ciascun codice a dodici cifre dei prodotti esportati senza un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, per i casi previsti all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, all’articolo 6 e all’articolo 42. I codici sono raggruppati per settore.

    2.   Le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (24).

    Articolo 9

    All’articolo 84 del regolamento (CE) n. 1122/2009 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

    «6.   Le notifiche di cui all’articolo 40, paragrafo 2, e al paragrafo 5 del presente articolo sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (25).

    Articolo 10

    Il regolamento (CE) n. 1187/2009 è così modificato:

    1)

    all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, a condizione che i quantitativi per i quali sono stati richiesti siano stati notificati conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione (26) e sempreché nel frattempo non siano state adottate le misure di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo.

    2)

    all’articolo 24, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Lo Stato membro notifica quanto prima alla Commissione il cambiamento dell’importatore designato e la Commissione lo notifica alle autorità competenti degli Stati Uniti.»;

    3)

    l’articolo 31 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Entro il quinto giorno lavorativo che segue la scadenza del periodo di presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascuna delle due quote del contingente e per ciascun codice di prodotto della nomenclatura per le restituzioni all’esportazione, i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli o, se del caso, l’assenza di domande.

    Prima della notifica di cui al primo comma, gli Stati membri verificano, in particolare, l’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 2, e all’articolo 28, paragrafi 1 e 2.»;

    b)

    al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Se, in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo ottenuto per ciascun richiedente è inferiore a 20 tonnellate, il richiedente ha facoltà di ritirare la propria domanda di titolo. In tal caso, egli ne notifica l’autorità competente entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione. La cauzione è svincolata immediatamente. L’autorità competente notifica alla Commissione, entro gli otto giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione, i quantitativi, ripartiti per codici di prodotto della nomenclatura per le restituzioni all’esportazione, a cui i richiedenti hanno rinunciato e per i quali le cauzioni sono state svincolate.»;

    4)

    l’articolo 32 è modificato come segue:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   I titoli sono rilasciati, su richiesta dell’operatore, tra il 1o giugno dell’anno in corso e il 15 febbraio successivo. Essi sono rilasciati esclusivamente agli operatori le cui domande di titoli sono state notificate conformemente all’articolo 31, paragrafo 1.

    Qualora si constati che un operatore a cui è stato rilasciato un titolo ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione viene incamerata.

    Entro la fine di febbraio, gli Stati membri notificano alla Commissione per entrambe le quote del contingente di cui all’articolo 28, paragrafo 1, i quantitativi per i quali non sono stati rilasciati titoli, ripartiti per codice di prodotto della nomenclatura per le restituzioni all’esportazione.»;

    b)

    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   Entro il 31 agosto di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione, per entrambe le quote del contingente di cui all’articolo 28, paragrafo 1, e con riguardo al precedente periodo di 12 mesi di cui all’articolo 28, paragrafo 1, i seguenti quantitativi suddivisi per codice di prodotto della nomenclatura per le restituzioni all’esportazione:

    il quantitativo per il quale sono stati attribuiti titoli,

    il quantitativo per il quale sono stati rilasciati titoli,

    il quantitativo esportato.»;

    5)

    all’articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (27).

    6)

    gli allegati IV, V e VI sono soppressi.

    Articolo 11

    All’articolo 7 del regolamento (UE) n. 479/2010 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3.   In deroga al disposto dall’articolo 8, le notifiche di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (28).

    Articolo 12

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

    (3)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.

    (4)  GU L 335 del 21.12.2005, pag. 6.

    (5)  GU L 288 del 19.10.2006, pag. 18.

    (6)  GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7.

    (7)  GU L 355 del 15.12.2006, pag. 72.

    (8)  GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21.

    (9)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.

    (10)  GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15.

    (11)  GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.

    (12)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

    (13)  GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.

    (14)  GU L 135 del 2.6.2010, pag. 26.

    (15)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.

    (16)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»;

    (17)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»;

    (18)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3

    (19)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3

    (20)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3

    (21)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»;

    (22)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;

    (23)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3

    (24)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3

    (25)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3

    (26)  GU L 135 del 2.6.2010, pag. 26.»;

    (27)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.»;

    (28)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3


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