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Document 32009D0966
2009/966/EC: Commission Decision of 30 November 2009 adopting Community import decisions for certain chemicals pursuant to Regulation (EC) No 689/2008 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Decisions 2000/657/EC, 2001/852/EC, 2003/508/EC, 2004/382/EC and 2005/416/EC
2009/966/CE: Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009 , che adotta decisioni comunitarie sull’importazione di talune sostanze chimiche ai sensi del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni della Commissione 2000/657/CE, 2001/852/CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE e 2005/416/CE
2009/966/CE: Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009 , che adotta decisioni comunitarie sull’importazione di talune sostanze chimiche ai sensi del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni della Commissione 2000/657/CE, 2001/852/CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE e 2005/416/CE
GU L 341 del 22.12.2009, pp. 14–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
01/07/2013
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22.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 341/14 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2009
che adotta decisioni comunitarie sull’importazione di talune sostanze chimiche ai sensi del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni della Commissione 2000/657/CE, 2001/852/CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE e 2005/416/CE
(2009/966/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma,
sentito il parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 689/2008, la Commissione decide, a nome della Comunità, se autorizzare o vietare l’importazione nella Comunità di ciascuna sostanza chimica cui si applica la procedura di previo assenso informato (PIC). |
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(2) |
Il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) sono stati designati alla funzione di segretariato per l’applicazione della procedura PIC, istituita dalla convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, approvata dalla Comunità con la decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (3). |
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(3) |
In qualità di autorità comune designata, la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della convenzione di Rotterdam le decisioni sull’importazione concernenti le sostanze chimiche oggetto della procedura PIC per conto della Comunità e degli Stati membri. |
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(4) |
Occorre rivedere le precedenti decisioni sull’importazione per quanto riguarda l’ossido di etilene, il fluoroacetammide, l’HCH (isomeri misti), il lindano, il metamidofos, il pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri, i bifenili polibromurati (PBB), i trifenili policlorurati (PCT), i formulati in polvere contenenti una combinazione di benomyl, carbofuran e thiram e i composti di mercurio, al fine di tener conto dell’allargamento della Comunità avvenuto il 1o gennaio 2007 e degli sviluppi normativi realizzati nella Comunità dalla data di adozione delle suddette decisioni. |
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(5) |
L’immissione in commercio e l’uso dell’ossido di etilene a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (4) sono limitati ad alcune aree specifiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (5), concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi. Di conseguenza, l’importazione è consentita solo per i suddetti usi specifici. Gli Stati membri possono stabilire gli usi di cui alla direttiva 98/8/CE che autorizzano sul loro territorio. |
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(6) |
Il fluoroacetammide e il pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri non figurano tra i principi attivi elencati nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (6) né nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE, e di conseguenza ne è vietato l’uso come principi attivi nei pesticidi. È pertanto vietato importare fluoroacetammide e pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri a fini di utilizzo come pesticidi. |
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(7) |
Dal 1o luglio 2008 il metamidofos non figura più nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, cosicché gli Stati membri hanno dovuto ritirare tutte le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti metamidofos ed è vietata l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza. Inoltre, il metamidofos non è stato individuato né notificato nell’ambito del programma di riesame comunitario per la valutazione delle sostanze esistenti di cui alla direttiva 98/8/CE e non ne è pertanto consentita l’immissione in commercio ai fini dell’utilizzo come biocida. |
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(8) |
La produzione, l’immissione in commercio e l’uso del lindano e dell’HCH (isomeri misti) sono stati vietati dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (7) e la deroga consentita dal regolamento medesimo è scaduta il 31 dicembre 2007. Di conseguenza, a partire da quella data, è vietata l’importazione di queste sostanze chimiche. |
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(9) |
Sono vietati la produzione, l’immissione in commercio e l’uso dell’esabromo-1,1’-bifenile. La sostanza rientra inoltre nel gruppo dei PBB, che figurano nell’allegato III della convenzione di Rotterdam e sono soggetti alla procedura PIC. |
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(10) |
La Bulgaria e la Romania hanno aderito all’Unione europea il 1o gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1907/2006 consente agli Stati membri di autorizzare determinati usi particolari dei PCT sul loro territorio e la decisione d’importazione riguardante queste sostanze deve essere rivista per tener conto della legislazione nazionale di questi due nuovi Stati membri. |
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(11) |
È pertanto opportuno sostituire le decisioni d’importazione riguardanti l’ossido di etilene, il fluoroacetammide, l’HCH (isomeri misti), il lindano, il metamidofos, il pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri, i PBB e i PCT di cui alla decisione 2000/657/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, che adotta, a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, decisioni in materia di importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (8), alla decisione 2001/852/CE della Commissione, del 19 novembre 2001, recante adozione di decisioni comunitarie di importazione a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi nonché modifica della decisione 2000/657/CE (9), alla decisione 2003/508/CE della Commissione, del 7 luglio 2003, che adotta decisioni comunitarie sull’importazione di taluni prodotti chimici a norma del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni 2000/657/CE e 2001/852/CE (10) e alla decisione 2005/416/CE della Commissione, del 19 maggio 2005, che adotta decisioni comunitarie sull’importazione di taluni prodotti chimici ai sensi del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni 2000/657/CE, 2001/852/CE e 2003/508/CE (11). |
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(12) |
Il benomyl non figura come principio attivo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE né nell’allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE, e di conseguenza ne è vietato l’uso nei pesticidi. Sono pertanto vietati l’immissione in commercio e l’uso come pesticidi di formulati in polvere contenenti una combinazione di benomyl, carbofuran e thiram. La decisione sull’importazione dei formulati pesticidi in polvere contenenti una combinazione di benomyl, carbofuran e thiram di cui alla decisione 2004/382/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, che adotta decisioni comunitarie sull’importazione di taluni prodotti chimici a norma del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) deve pertanto essere sostituita. |
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(13) |
L’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari contenenti composti di mercurio come principio attivo sono vietati a norma della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (13). Inoltre, a norma della direttiva 98/8/CE non sono consentiti l’immissione in commercio e l’uso di biocidi contenenti composti del mercurio. La decisione d’importazione riguardante i composti del mercurio pubblicata nella circolare PIC X deve pertanto essere sostituita. |
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(14) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2000/657/CE, 2001/852/CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE e 2005/416/CE, |
DECIDE:
Articolo 1
Le decisioni sull’importazione di lindano, metamidofos e pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri nei termini definiti nell’allegato della decisione 2000/657/CE sono sostituite dalle decisioni definite nei formulari di risposta sulle importazioni di cui all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
La decisione sull’importazione di ossido di etilene nei termini definiti nell’allegato I della decisione 2001/852/CE è sostituita dalla decisione di importazione definita nel formulario di risposta sulle importazioni di cui all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La decisione sull’importazione di bifenili polibromurati (PBB) nei termini definiti nell’allegato III della decisione 2003/508/CE è sostituita dalla decisione di importazione definita nel formulario di risposta sulle importazioni di cui all’allegato III della presente decisione.
Articolo 4
Le decisioni sull’importazione di fluoroacetammide, HCH (isomeri misti) e trifenili policlorurati (PCT) nei termini definiti nell’allegato I della decisione 2005/416/CE sono sostituite dalle decisioni di importazione definite nei formulari di risposta sulle importazioni di cui all’allegato IV della presente decisione.
Articolo 5
La decisione provvisoria sull’importazione di formulati in polvere contenenti una combinazione di benomyl, carbofuran e thiram nei termini definiti nell’allegato III della decisione 2004/382/CE è sostituita dalla decisione di importazione definita nel formulario di risposta sulle importazioni di cui all’allegato V della presente decisione.
Articolo 6
La decisione sull’importazione dei composti di mercurio, pubblicata nella circolare PIC X, è sostituita dalla decisione di importazione definita nel formulario di risposta sulle importazioni di cui all’allegato VI della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.
(2) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(3) GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23.
(4) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(5) GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.
(6) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(7) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.
(8) GU L 275 del 27.10.2000, pag. 44.
(9) GU L 318 del 4.12.2001, pag. 28.
(10) GU L 174 del 12.7.2003, pag. 10.
(11) GU L 147 del 10.6.2005, pag. 1.
ALLEGATO I
Decisioni d’importazione modificate riguardanti il lindano, il metamidofos e il pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri che sostituiscono le decisioni d’importazione di cui alla decisione 2000/657/CE
ALLEGATO II
Decisione d’importazione modificata riguardante l’ossido di etilene, che sostituisce la decisione d’importazione di cui alla decisione 2001/852/CE
ALLEGATO III
Decisione d’importazione modificata riguardante i bifenili polibromurati (PBB) che sostituisce la decisione d’importazione di cui alla decisione 2003/508/CE
ALLEGATO IV
Decisioni d’importazione modificate riguardanti il fluoroacetammide, l’HCH (isomeri misti) e trifenili policlorurati (PCT), che sostituiscono le decisioni d’importazione di cui alla decisione 2005/416/CE
ALLEGATO V
Decisione d’importazione modificata riguardante i formulati in polvere contenenti una combinazione di benomyl, carbofuran e thiram, che sostituisce la decisione d’importazione di cui alla decisione 2004/382/CE
ALLEGATO VI
Decisione d’importazione modificata riguardante i composti di mercurio che sostituisce la decisione d’importazione di cui alla circolare PIC X