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Document 32008D0670

2008/670/GAI: Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2008 , che modifica la decisione 2000/265/CE del Consiglio relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del Segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, Sisnet

GU L 220 del 15.8.2008, p. 19–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/670/oj

15.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 220/19


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2008

che modifica la decisione 2000/265/CE del Consiglio relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del Segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «Sisnet»

(2008/670/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Segretario generale aggiunto del Consiglio è stato autorizzato, con decisione 1999/870/CE (1) e decisione 2007/149/CE (2), ad agire, nel contesto dell'integrazione dell'acquis di Schengen all'interno dell'Unione europea, in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare contratti relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen («SISNET») nonché a gestire tali contratti in attesa del passaggio verso un'infrastruttura delle comunicazioni a carico della Comunità europea.

(2)

Gli obblighi finanziari derivanti da detti contratti sono a carico di un bilancio specifico, di seguito «bilancio Sisnet», che finanzia l'infrastruttura delle comunicazioni di cui alle suddette decisioni del Consiglio.

(3)

Il bilancio Sisnet è disciplinato da un regolamento finanziario specifico fissato dalla decisione 2000/265/CE del Consiglio (3), di seguito «il regolamento finanziario Sisnet», che prevede procedure diverse da quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come stabilito nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (4).

(4)

È opportuno allineare, per analogia, il regolamento finanziario Sisnet al regolamento finanziario comunitario, semplificando le procedure interne in seno al Segretariato del Consiglio, in particolare abolendo il ruolo del controllore finanziario e ove opportuno sostituendo le sue funzioni con quelle del revisore interno di cui all'articolo 85 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

(5)

Si dovrebbero anche rendere le procedure attuali più uniformi e più adeguate alla prassi effettiva, per esempio adattando i termini rispetto alle richieste di fondi e pagamenti, e aggiornando talune disposizioni dei quadri procedurali o legislativi in vigore.

(6)

Il regolamento finanziario Sisnet è stato modificato dalla decisione 2007/155/CE del Consiglio (5) e dalla decisione 2008/319/CE del Consiglio (6) per permettere alla Svizzera di partecipare al bilancio Sisnet. Dovrebbe altresì essere permesso alla Svizzera di partecipare alle eventuali future attività della commissione consultiva.

(7)

Le modifiche proposte non hanno alcun impatto finanziario sui contributi degli Stati membri al bilancio Sisnet,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2000/265/CE è così modificata:

1)

All'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le spese di un esercizio sono imputate all'esercizio stesso sulla base delle spese autorizzate entro il 31 dicembre, sempre che tali spese siano state pagate dal contabile entro il 15 gennaio successivo.»;

2)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

nel paragrafo 2:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nonostante il paragrafo 1, il Segretario generale aggiunto del Consiglio può trasmettere ai rappresentanti degli Stati di cui all'articolo 25, riuniti in sede di Gruppo “SIS/SIRENE” (comitato misto), in prosieguo denominato “Gruppo SIS/SIRENE”, entro il 31 gennaio, domande debitamente motivate di riporto all'esercizio successivo degli stanziamenti non impegnati al 15 dicembre, qualora gli stanziamenti previsti per le linee in questione nel bilancio relativo all'esercizio finanziario successivo non siano sufficienti.»;

ii)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il Gruppo SIS/SIRENE delibera in merito a tali domande di riporto entro e non oltre il 1o marzo.»;

b)

il paragrafo 4 è soppresso;

3)

nell'articolo 8, i paragrafi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Anteriormente al 15 ottobre il Segretario generale aggiunto trasmette al Gruppo SIS/SIRENE il progetto preliminare di bilancio corredato della motivazione.

3.   Il Gruppo SIS/SIRENE emette il proprio parere sul progetto preliminare.

4.   Il Segretario generale aggiunto elabora il progetto di bilancio e lo trasmette entro il 15 novembre agli Stati di cui all'articolo 25.»;

4)

nell'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Un bilancio rettificativo è presentato annualmente nei tre mesi successivi alla chiusura dei conti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, con l'obiettivo di iscrivere il saldo dell'esecuzione dell'esercizio precedente tra le entrate se è positivo, tra le spese se è negativo.»;

5)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Il bilancio è eseguito secondo il principio della separazione dell'ordinatore e del contabile. Le funzioni di ordinatore, di contabile e di revisore interno sono incompatibili tra loro.»;

6)

nell'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L'ordinatore può decidere gli storni da articolo ad articolo all'interno di ciascun capitolo. D'accordo con il Gruppo SIS/SIRENE può decidere gli storni da capitolo a capitolo all'interno dello stesso titolo. Il Gruppo SIS/SIRENE dà il suo accordo alle stesse condizioni alle quali adotta il suo parere sul bilancio.»;

7)

l'articolo 14 è soppresso;

8)

L'articolo 16 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per la riscossione dei crediti dovuti a norma dell'articolo 25 o di ogni debito dovuto da terzi agli Stati membri interessati, relativi alla conclusione, all'installazione e al funzionamento del Sisnet, è necessario un ordine di riscossione dell'ordinatore. Gli ordini di riscossione sono trasmessi al contabile.»;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

9)

l'articolo 18, paragrafo 1, ultima frase, nonché l'articolo18, paragrafo 2, l'articolo 20, paragrafo 2, lettera g), l'articolo 20, paragrafi 4 e 5, e l'articolo 22 sono soppressi;

10)

il testo dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento finanziario la responsabilità disciplinare dell'ordinatore e del contabile è stabilita dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee.»;

11)

È aggiunto un nuovo Capo, così redatto:

«CAPO III BIS

Revisore interno

Articolo 24 bis

Un revisore interno verifica il buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio di cui al presente regolamento. Per analogia il revisore interno gode di tutti i poteri, svolge tutte le funzioni ed è soggetto a tutte le norme previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7), in particolare dalla Parte I, Titolo IV, Capo 8.

12)

l'articolo 28 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fino al 31 dicembre 2008 agli Stati di cui all'articolo 25 è ingiunto di versare il 25 % del loro contributo entro il 15 febbraio, il 1o aprile, il 1o luglio e il 1o ottobre.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 bis.   Dal 1o gennaio 2009, agli Stati di cui all'articolo 25 è ingiunto di versare il 70 % del loro contributo entro il 1o aprile e il 30 % entro il 1o ottobre.»;

13)

all'articolo 29, paragrafo 6, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

al divieto di qualsiasi contatto riguardante il bando di gara tra il Segretario generale aggiunto e i suoi funzionari, i rappresentanti dei governi degli Stati membri di cui all'articolo 25, i rappresentanti dei governi dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera ed il concorrente, salvo, eccezionalmente, nei seguenti casi:

prima della data ultima per il deposito delle offerte:

i)

su iniziativa dei concorrenti:

è possibile comunicare a tutti i concorrenti informazioni supplementari nell'intento specifico di chiarire la natura del bando di gara;

ii)

su iniziativa del Segretario generale aggiunto:

se gli Stati membri di cui all'articolo 25, l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera o il Segretariato generale del Consiglio rilevano un errore, un'imprecisione, un'omissione o qualsiasi altro errore materiale nella redazione del testo del bando, il Segretariato generale può informarne gli interessati, secondo modalità strettamente identiche a quelle del bando di gara;

iii)

dopo l'apertura delle offerte e su iniziativa degli Stati membri di cui all'articolo 25, dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera o del Segretariato generale del Consiglio, qualora un'offerta richieda chiarimenti o si tratti di correggere errori materiali manifesti contenuti nella redazione dell'offerta, il Segretariato generale può prendere l'iniziativa di mettersi in contatto con il concorrente.»;

14)

l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

Non può essere operata alcuna discriminazione in base alla nazionalità tra i cittadini degli Stati membri, dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera per i contratti stipulati dal Segretario generale aggiunto a nome degli Stati membri di cui all'articolo 25.»;

15)

all'articolo 34, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le offerte sono aperte contemporaneamente da una commissione appositamente designata dal Segretario generale aggiunto. Essa si compone di tre alti funzionari appartenenti a direzioni differenti del Segretariato generale del Consiglio.»;

16)

all'articolo 35, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni offerta è valutata dagli Stati membri di cui all'articolo 25, insieme all'Islanda, alla Norvegia e alla Svizzera. Il funzionario responsabile del Segretariato generale del Consiglio designato dall'ordinatore o un supplente parimenti designato dall'ordinatore presentano alla commissione consultiva di cui all'articolo 36 una relazione approvata all'unanimità da questi Stati.»;

17)

l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Articolo 36

Per i contratti conclusi dal Segretario generale aggiunto a nome degli Stati membri di cui all'articolo 25, nonché dai competenti rappresentanti dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera in seguito a gare d'appalto, è prima chiesto il parere della commissione consultiva per gli acquisti e i contratti.»;

18)

all'articolo 37, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La commissione consultiva di cui all'articolo 36 si compone di un rappresentante di ciascuno Stato membro di cui all'articolo 25, nonché di un rappresentante dell'Islanda, di uno della Norvegia e di uno della Svizzera. Gli Stati membri di cui all'articolo 25, insieme all'Islanda, alla Norvegia e alla Svizzera, si assicurano che i rappresentanti scelti abbiano adeguate competenze in campo informatico e/o finanziario e/o giuridico. I rappresentanti non devono aver preso parte alla valutazione dei fascicoli sottoposti alla commissione consultiva. Un rappresentante del revisore interno è presente in veste di osservatore.»;

19)

all'articolo 39, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

su richiesta di uno degli Stati membri di cui all'articolo 25 o dell'Islanda o della Norvegia o della Svizzera, ovvero di un membro della commissione consultiva o del Segretario generale aggiunto sui progetti di contratto d'importo inferiore a quello di cui alla lettera a), qualora essi ritengano che tali contratti sollevino questioni di principio o presentino un carattere particolare.»;

20)

l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Articolo 40

I fascicoli sottoposti alla commissione consultiva a norma dell'articolo 39, lettere da b) a e), sono corredati di una relazione approvata all'unanimità dagli Stati membri di cui all'articolo 25, nonché dall'Islanda, dalla Norvegia e dalla Svizzera.»;

21)

l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

I pareri della commissione consultiva sono firmati dal suo presidente. Al fine di evitare ritardi nel procedimento a seguito dell'intervento della commissione consultiva, gli Stati membri di cui all'articolo 25, nonché l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera, possono, qualora lo ritengano necessario, imporre un termine ragionevole entro il quale deve essere formulato il parere. I pareri sono comunicati al Segretario generale aggiunto, agli Stati membri di cui all'articolo 25, nonché all'Islanda, alla Norvegia e alla Svizzera. Dopo aver esaminato il parere, gli Stati membri di cui all'articolo 25, nonché l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera adottano all'unanimità una decisione definitiva in materia. In seguito all'adozione di tale decisione, il contratto o i contratti in oggetto sono conclusi dal Segretario generale aggiunto a nome degli Stati membri di cui all'articolo 25 e dai rappresentanti competenti dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera.»;

22)

all'articolo 43, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   In caso di mancata esecuzione di un contratto o di ritardo nella sua esecuzione, il Segretario generale aggiunto assicura che gli Stati membri di cui all'articolo 25, l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera siano indennizzati di tutte le perdite, interessi e spese prelevando la somma sulla cauzione, sia che quest'ultima sia versata direttamente dal fornitore o dall'imprenditore oppure da un terzo.»;

23)

all'articolo 46, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il Segretario generale aggiunto redige un conto di gestione ed un bilancio finanziario entro tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di esecuzione del bilancio e lo trasmette al Gruppo “SIS/SIRENE”.»;

24)

all'articolo 50, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga all'articolo 8, ai fini del bilancio di cui al paragrafo 1, il Segretario generale aggiunto del Consiglio trasmette al Gruppo SIS/SIRENE il progetto preliminare di bilancio non appena possibile dopo l'adozione del presente regolamento finanziario. Dopo il parere del Gruppo SIS/SIRENE e la stesura del progetto di bilancio, gli Stati membri di cui all'articolo 25, riuniti in sede di Consiglio, adottano senza indugio il bilancio.»

Articolo 2

1.   La presente decisione ha effetto dalla data di adozione.

2.   Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. HORTEFEUX


(1)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 41.

(2)  GU L 66 del 6.3.2007, pag. 19.

(3)  GU L 85 del 6.4.2000, pag. 12. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/319/CE (GU L 109 del 19.4.2008, pag. 30).

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

(5)  GU L 68 dell'8.3.2007, pag. 5.

(6)  GU L 109 del 19.4.2008, pag. 30.

(7)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).»;


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