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Document 32007D0861

    2007/861/CE: Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2007 , relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un'accordo bilaterale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili

    GU L 337 del 21.12.2007, p. 113–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/861/oj

    Related international agreement

    21.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 337/113


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 10 dicembre 2007

    relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un'accordo bilaterale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili

    (2007/861/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo in forma di scambio di lettere che proroga di un anno l’attuale accordo e relativi protocolli sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica di Bielorussia, con alcuni adattamenti dei limiti quantitativi.

    (2)

    L'accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere applicato in via provvisoria a partire dal 1o gennaio 2008, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione e fatta salva l’applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica di Bielorussia.

    (3)

    L’accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere firmato a nome della Comunità,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili.

    Articolo 2

    Ferma restando la reciprocità, l’accordo in forma di scambio di lettere è applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2008, in attesa della sua conclusione formale.

    Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

    Articolo 3

    1.   Qualora la Repubblica di Bielorussia non rispetti il punto 4, del paragrafo 2, dell’accordo in forma di scambio di lettere, i contingenti per il 2008 saranno ridotti ai livelli applicabili per il 2007.

    2.   La decisione di attuare le disposizioni del paragrafo 1, viene presa conformemente alle procedure di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

    Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    L. AMADO


    (1)  GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1217/2007 della Commissione (GU L 275 del 19.10.2007, pag. 16).


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    21.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 337/114


    ACCORDO

    in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili

    Signor Ambasciatore,

    1.   Mi pregio fare riferimento all’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili siglato il 1o aprile 1993, modificato da ultimo e prorogato dall’accordo in forma di scambio di lettere siglato il 27 ottobre 2006 (di seguito «l’accordo»).

    2.   Dato che l’accordo scade il 31 dicembre 2007, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia concordano, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del medesimo accordo, che esso venga mantenuto in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

    2.1.

    L’articolo 19, paragrafo 1, dell’accordo è sostituito dal seguente testo:

    «Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l’avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso si applica fino al 31 dicembre 2008».

    2.2.

    L’allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea, è sostituito dall’appendice 1 della presente lettera.

    2.3.

    L’allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea previe operazioni di TPP nella Repubblica di Bielorussia, è sostituito, per il periodo che va dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, dall’appendice 2 della presente lettera.

    2.4.

    I dazi doganali che si applicheranno nel 2008 alle importazioni in Bielorussia di prodotti tessili e dell’abbigliamento provenienti dalla Comunità europea non superano le aliquote previste per il 2003 all’appendice 4 dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l’11 novembre 1999.

    Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell’accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2007 precisati nello scambio di lettere siglato il 27 ottobre 2006.

    3.   Le parti contraenti convengono di avviare consultazioni entro i sei mesi che precedono la scadenza del presente accordo al fine di concluderne, eventualmente, uno nuovo.

    4.   Qualora la Repubblica di Bielorussia diventi membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della scadenza del presente accordo, gli accordi e le regole dell’OMC si applicheranno a partire dalla data di adesione della Repubblica di Bielorussia all’OMC.

    5.   La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede. In caso affermativo il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l’accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2008, fatta salva la necessaria reciprocità.

    Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

    Per la Comunità europea

    Appendice 1

    «ALLEGATO II

    Bielorussia

    Categoria

    Unità

    Contingente dal 1o gennaio 2008

    Gruppo IA

    1

    Tonnellate

    1 586

    2

    Tonnellate

    7 307

    3

    Tonnellate

    242

    Gruppo IB

    4

    M pezzi

    1 839

    5

    M pezzi

    1 105

    6

    M pezzi

    1 705

    7

    M pezzi

    1 377

    8

    M pezzi

    1 160

    Gruppo IIA

    9

    Tonnellate

    363

    20

    Tonnellate

    329

    22

    Tonnellate

    524

    23

    Tonnellate

    255

    39

    Tonnellate

    241

    Gruppo IIB

    12

    M paia

    5 959

    13

    M pezzi

    2 651

    15

    M pezzi

    1 726

    16

    M pezzi

    186

    21

    M pezzi

    930

    24

    M pezzi

    844

    26/27

    M pezzi

    1 117

    29

    M pezzi

    468

    73

    M pezzi

    329

    83

    Tonnellate

    184

    Gruppo IIIA

    33

    Tonnellate

    387

    36

    Tonnellate

    1 312

    37

    Tonnellate

    463

    50

    Tonnellate

    207

    Gruppo IIIB

    67

    Tonnellate

    359

    74

    M pezzi

    377

    90

    Tonnellate

    208

    Gruppo IV

    115

    Tonnellate

    322

    117

    Tonnellate

    2 543

    118

    Tonnellate

    471

    M pezzi: migliaia di pezzi»

    Appendice 2

    «ALLEGATO DEL PROTOCOLLO C

    Categoria

    Unità

    A partire dal 1o gennaio 2008

    4

    1 000 pezzi

    6 190

    5

    1 000 pezzi

    8 628

    6

    1 000 pezzi

    11 508

    7

    1 000 pezzi

    8 638

    8

    1 000 pezzi

    2 941

    12

    1 000 pezzi

    5 815

    13

    1 000 pezzi

    911

    15

    1 000 pezzi

    5 044

    16

    1 000 pezzi

    1 027

    21

    1 000 pezzi

    3 356

    24

    1 000 pezzi

    864

    26/27

    1 000 pezzi

    4 206

    29

    1 000 pezzi

    1 705

    73

    1 000 pezzi

    6 535

    83

    tonnellate

    868

    74

    1 000 pezzi

    1 140»

    Signor Ambasciatore,

    Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del ….. così redatta:

    «Signor Ambasciatore,

    1.   Mi pregio fare riferimento all’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili siglato il 1o aprile 1993, modificato da ultimo e prorogato dall’accordo in forma di scambio di lettere siglato il 27 ottobre 2006 (di seguito “l’accordo”).

    2.   Dato che l’accordo scade il 31 dicembre 2007, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia concordano, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del medesimo accordo, che esso venga mantenuto in vigore per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

    2.1.

    L’articolo 19, paragrafo 1, dell’accordo è sostituito dal seguente testo:

    “Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l’avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso si applica fino al 31 dicembre 2008”.

    2.2.

    L’allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea, è sostituito dall’appendice 1 della presente lettera.

    2.3.

    L’allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia verso la Comunità europea previe operazioni di TPP nella Repubblica di Bielorussia, è sostituito, per il periodo che va dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, dall’appendice 2 della presente lettera.

    2.4.

    I dazi doganali che si applicheranno nel 2008 alle importazioni in Bielorussia di prodotti tessili e dell’abbigliamento provenienti dalla Comunità europea non superano le aliquote previste per il 2003 all’appendice 4 dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l’11 novembre 1999.

    Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell’accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2007 precisati nello scambio di lettere siglato il 27 ottobre 2006.

    3.   Le parti contraenti convengono di avviare consultazioni entro i sei mesi che precedono la scadenza del presente accordo al fine di concluderne, eventualmente, uno nuovo.

    4.   Qualora la Repubblica di Bielorussia diventi membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della scadenza del presente accordo, gli accordi e le regole dell’OMC si applicheranno a partire dalla data di adesione della Repubblica di Bielorussia all’OMC.

    5.   La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede. In caso affermativo il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l’accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2008, fatta salva la necessaria reciprocità.

    Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.»

    Mi pregio confermarLe l’accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

    Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

    Per il governo della Repubblica di Bielorussia

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