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Document 32007D0755

    2007/755/CE: Decisione del Consiglio, del 19 novembre 2007 , relativa alla nomina del coordinatore speciale del patto di stabilità per l’Europa sudorientale

    GU L 305 del 23.11.2007, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/755/oj

    23.11.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 305/28


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 19 novembre 2007

    relativa alla nomina del coordinatore speciale del patto di stabilità per l’Europa sudorientale

    (2007/755/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativo al sostegno alla missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK), all’Ufficio dell’alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR) e al patto di stabilità per l’Europa sudorientale (PS) (1), in particolare l’articolo 1 bis,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 10 giugno 1999 i ministri degli Esteri degli Stati membri dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, insieme ad altri partecipanti al patto di stabilità per l’Europa sudorientale, hanno deciso di istituire un patto di stabilità per l’Europa sudorientale, di seguito denominato «patto di stabilità».

    (2)

    L’articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 1080/2000 prevede la nomina su base annua del coordinatore speciale del patto di stabilità.

    (3)

    È necessario stabilire, insieme alla nomina, il mandato del coordinatore speciale. Il mandato definito nella decisione 2006/921/CE del Consiglio, dell’11 dicembre 2006, relativa alla nomina del coordinatore speciale del patto di stabilità per l’Europa sudorientale (2), per il 2006 è adeguato. In base alle conclusioni del tavolo regionale del patto di stabilità, tenutosi a Zagabria il 10 maggio 2007, alle conclusioni delle riunioni ministeriali e del vertice del Processo di cooperazione per l’Europa sudorientale (SEECP) del 10 e 11 maggio 2007, nonché alle conclusioni del Consiglio del maggio 2007 che esortano il coordinatore speciale del patto di stabilità, il nuovo segretario generale e la presidenza bulgara in carica del SEECP ad assicurare un agevole e tempestivo passaggio di consegne definitivo dal patto di stabilità alle nuove strutture, nel presente mandato viene dato particolare rilievo alle esigenze della transizione verso la titolarità e la responsabilità regionali e alla necessità di assicurare un agevole e tempestivo passaggio di consegne al segretario generale del Consiglio di cooperazione regionale (RCC) fino allo scadere del mandato.

    (4)

    È opportuno stabilire chiaramente le competenze e fornire indicazioni precise in materia di coordinamento e di presentazione di relazioni,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il dott. Erhard BUSEK è nominato coordinatore speciale del patto di stabilità per l’Europa sudorientale.

    Articolo 2

    Il coordinatore speciale esercita le funzioni di cui al punto 13 del patto di stabilità del 10 giugno 1999.

    Articolo 3

    Al fine di conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 2, il mandato del coordinatore speciale consiste nel:

    a)

    promuovere il conseguimento degli obiettivi del patto all’interno dei singoli paesi e tra un paese e l’altro, laddove il patto dimostri di apportare un valore aggiunto;

    b)

    presiedere il tavolo regionale dell’Europa sudorientale;

    c)

    mantenere stretti contatti con tutti i partecipanti e gli Stati, le organizzazioni e le istituzioni che partecipano al patto di stabilità, oltre che con le pertinenti iniziative e organizzazioni regionali, al fine di promuovere la cooperazione regionale e di rafforzare la titolarità e la responsabilità regionali;

    d)

    cooperare strettamente con tutte le istituzioni dell’Unione europea e con gli Stati membri al fine di promuovere il ruolo dell’Unione europea nel patto di stabilità, conformemente ai punti 18, 19 e 20 di tale patto, e di assicurare una complementarità tra l’azione del patto di stabilità e il processo di stabilizzazione e di associazione;

    e)

    riunirsi periodicamente e collettivamente, se del caso, con le presidenze dei tavoli di lavoro per garantire un coordinamento strategico globale ed esercitare le funzioni di segretario del tavolo regionale dell’Europa sudorientale fornendo i relativi strumenti;

    f)

    operare sulla base di un elenco, concertato in anticipo e in consultazione con i partecipanti al patto di stabilità, di azioni prioritarie per il patto di stabilità da realizzare nel primo semestre del 2008, adeguando i metodi di lavoro e le strutture del patto alle esigenze della transizione verso la titolarità e la responsabilità regionali e garantendo coerenza ed un uso efficace delle risorse;

    g)

    agevolare l’attuazione della transizione verso la titolarità e la responsabilità regionali conformemente alle conclusioni del tavolo regionale del 30 maggio 2006 e, a tal fine, collaborare strettamente con il Processo di cooperazione per l’Europa sudorientale, il Consiglio di cooperazione regionale e il segretario generale di quest’ultimo; particolare attenzione viene accordata all’istituzione del Consiglio di cooperazione regionale e del suo segretariato; viene inoltre posto un particolare accento sulla razionalizzazione delle varie task force e delle iniziative del patto di stabilità;

    h)

    assicurare un agevole e tempestivo passaggio di consegne al segretario generale del Consiglio di cooperazione regionale e la liquidazione delle restanti attività amministrative del patto di stabilità.

    Articolo 4

    Il coordinatore speciale conclude una convenzione finanziaria con la Commissione.

    Articolo 5

    Le attività del coordinatore speciale sono coordinate con quelle del segretario generale del Consiglio/alto rappresentate per la PESC, della presidenza del Consiglio e della Commissione, segnatamente nell’ambito del comitato consultivo informale. Si mantengono stretti contatti sul campo con la presidenza del Consiglio, la Commissione, i capi missione degli Stati membri, i rappresentanti speciali dell’Unione europea nonché con l’ufficio dell’alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina e con l’amministrazione civile delle Nazioni Unite in Kosovo.

    Articolo 6

    Il coordinatore speciale riferisce, a seconda dei casi, al Consiglio e alla Commissione. Egli continua a informare regolarmente il Parlamento europeo in merito alle sue attività.

    Articolo 7

    La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Essa si applica dal 1o gennaio 2008 al 30 giugno 2008.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    L. AMADO


    (1)  GU L 122 del 24.5.2000, pag. 27. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2098/2003 (GU L 316 del 29.11.2003, pag. 1).

    (2)  GU L 351 del 13.12.2006, pag. 19.


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