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Document 32007D0717

    2007/717/CE: Decisione della Commissione, del 31 ottobre 2007 , che istituisce un gruppo d’esperti in materia di fatturazione elettronica

    GU L 289 del 7.11.2007, p. 38–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/717/oj

    7.11.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 289/38


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 31 ottobre 2007

    che istituisce un gruppo d’esperti in materia di fatturazione elettronica

    (2007/717/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 3 del trattato assegna alla Comunità il compito di assicurare l’instaurazione di un mercato interno caratterizzato dall’eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

    (2)

    L’articolo 232 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) consente l’emissione di fatture elettroniche in sostituzione delle fatture cartacee.

    (3)

    La strategia di Lisbona modificata per la crescita e l’occupazione (2) comporta un programma di riforma economica di ampio respiro, il cui pilastro microeconomico poggia sulla creazione di un contesto favorevole alle imprese. Lo sviluppo di soluzioni interoperabili di fatturazione elettronica (e-Invoicing) è una componente fondamentale di quest’obiettivo.

    (4)

    Nella sua comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «i2010 — Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione» (3) del 1o giugno 2005, la Commissione ha lanciato l’iniziativa i2010, nel cui quadro si dovranno trattare le principali sfide e gli sviluppi della società dell’informazione e del settore dei mezzi di comunicazione fino al 2010. Essa promuove un’economia digitale aperta e competitiva e pone l’accento sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), viste come un elemento propulsivo di integrazione e qualità della vita.

    (5)

    Il Consiglio europeo per i pagamenti (EPC), ossia l’organismo decisionale e di coordinamento del settore bancario europeo per quanto riguarda i pagamenti, si è impegnato a realizzare entro il 2010 un’area unica dei pagamenti in euro (AUPE) con infrastrutture e prodotti di pagamento integrati.

    (6)

    La fatturazione elettronica collega i processi interni delle imprese ai sistemi di pagamento, per cui l’AUPE e un’iniziativa efficace dell’Europa nel campo della fatturazione elettronica risulterebbero mutuamente integrative. La combinazione delle due iniziative dovrebbe apportare enormi benefici alle imprese e ai fornitori di servizi finanziari, grazie a una maggiore efficienza e automatizzazione delle catene dei servizi.

    (7)

    Per accrescere l’utilizzo dell’ambiente digitale e raccogliere tutti i benefici della fatturazione elettronica nella Comunità, occorre semplificare le pratiche attualmente seguite e agevolare la transizione a nuovi modelli di gestione aziendale, grazie a un quadro più integrato e uniforme, che verrebbe incontro in particolare agli interessi delle piccole e medie imprese (PMI) europee.

    (8)

    Nel dicembre 2006, un gruppo di parti interessate ha formato una task force sulla fatturazione elettronica presieduta dalla Commissione, cui hanno aderito imprese, rappresentanti delle banche e di altri fornitori di servizi e organismi di standardizzazione. L’obiettivo della task force era aprire la strada ai futuri lavori relativi a un Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica. Essa ha formulato proposte per la possibile struttura di gestione, ha definito il percorso per un programma in materia di fatturazione elettronica e ha presentato la propria relazione finale nel giugno 2007.

    (9)

    Data l’esperienza positiva fatta con la task force, e al fine di risolvere problemi di lungo termine, si dovrebbe istituire un gruppo d’esperti in materia di fatturazione elettronica.

    (10)

    I compiti di tale gruppo dovrebbero essere individuare le esigenze (4) e le responsabilità delle imprese per quanto riguarda l’esecuzione di determinati compiti, nonché guidare la creazione — entro la fine del 2009 — di un Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica inteso a stabilire una struttura concettuale comune a sostegno della fornitura di servizi di fatturazione elettronica in maniera aperta e interoperabile valida per tutta l’Europa.

    (11)

    Il gruppo d’esperti dovrebbe essere composto da persone dotate di competenza diretta riguardante le attività di fatturazione elettronica, comprese le parti interessate fondamentali del settore pubblico, le grandi e piccole imprese e i fornitori di servizi, le organizzazioni di standardizzazione e i rappresentanti dei consumatori. Inoltre occorre prevedere la partecipazione di osservatori. Le relazioni e le conclusioni del gruppo d’esperti si configurerebbero come lavoro dei membri del gruppo e non dovrebbero essere intese come l’espressione del parere della Commissione.

    (12)

    Occorre provvedere a regolamentare la diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo d’esperti, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza allegate al regolamento interno della Commissione dalla decisione 2001/844/CE, CECA, EURATOM (5).

    (13)

    I dati personali dei membri del gruppo d’esperti vanno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).

    (14)

    È opportuno fissare un periodo di applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà l’opportunità di una proroga a tempo debito,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il gruppo d’esperti in materia di fatturazione elettronica

    È istituito il gruppo d’esperti in materia di fatturazione elettronica (qui di seguito «il gruppo»). La presente decisione ha effetto alla data dell’adozione.

    Articolo 2

    Compiti

    1.   Il gruppo in genere assiste la Commissione nell’elaborazione e nella sorveglianza dei progressi compiuti per quanto riguarda una strategia comune relativa alla creazione di un Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica.

    2.   I lavori del gruppo devono essere completati entro il 31 dicembre 2009.

    3.   Il gruppo svolge le seguenti funzioni:

    a)

    individuare i punti deboli del complesso normativo in materia di fatturazione elettronica a livello della Comunità e degli Stati membri che impediscono all’economia comunitaria di realizzare appieno il proprio potenziale;

    b)

    individuare le richieste delle imprese nei confronti di un Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica e garantirne la convalida ad opera delle parti interessate (7);

    c)

    individuare i dati rilevanti dal punto di vista della fatturazione elettronica, in particolare per il nesso tra la fattura e, almeno, il conferimento dell’incarico e i pagamenti, le questioni connesse all’imposta sul valore aggiunto, l’autenticazione e l’integrità, l’archiviazione e la conservazione, nonché la necessità di garantire la convalida di tali elementi ad opera delle parti interessate fondamentali;

    d)

    proporre i compiti da assegnare agli organismi di standardizzazione e un calendario per l’elaborazione di standard comuni basato sulle esigenze delle imprese e sui dati richiesti dalle parti interessate al fine di sostenere un Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica;

    e)

    proporre il Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica, il quale dovrà stabilire una struttura concettuale comune, comprese richieste delle imprese e standard, e proporre soluzioni a sostegno della fornitura di servizi di fatturazione elettronica in maniera aperta e interoperabile in tutta Europa.

    4.   Nello svolgimento delle sue funzioni il gruppo tiene conto del lavoro e delle soluzioni già esistenti, in particolare per quanto riguarda le richieste delle imprese e gli standard tecnici, in materia di fatturazione elettronica nel settore pubblico e privato.

    5.   Ove appropriato e necessario, il gruppo può individuare i compiti specifici di esecuzione da attribuire a sottogruppi o ad organismi esterni e organizzazioni competenti nel settore della fatturazione elettronica.

    6.   Il gruppo elabora e presenta alla Commissione una relazione intermedia contenente una sintesi dei progressi compiuti relativamente ai propri compiti ed eventuali raccomandazioni che fungano da stimolo alla riflessione e alla discussione tra la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate, in particolare le associazioni di imprese del settore. Detta relazione è resa accessibile al pubblico.

    7.   Il gruppo elabora e presenta alla Commissione una relazione finale contenente una descrizione del Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica. Detta relazione è resa accessibile al pubblico.

    Articolo 3

    Consultazione

    1.   La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi materia che riguardi la fatturazione elettronica.

    2.   Il presidente del gruppo può consigliare la Commissione sull’opportunità di consultare quest’ultimo su una questione specifica.

    Articolo 4

    Composizione — Nomina

    1.   Il gruppo è composto da un massimo di 30 membri.

    2.   I membri sono nominati dalla Commissione, che li sceglie tra specialisti dotati di competenze nel settore della fatturazione elettronica sulla base delle candidature provenienti dalle associazioni di imprese del settore, dagli organismi del settore pubblico e dai singoli rappresentanti degli interessi di tutto o di parte del settore pubblico, delle imprese e del settore delle TIC, dei consumatori, dei fornitori di servizi finanziari e delle organizzazioni di standardizzazione nel campo della fatturazione elettronica.

    I candidati ritenuti idonei ma non nominati possono figurare in un elenco di riserva a cui la Commissione può attingere per la nomina di sostituti.

    3.   I membri nominati sono rappresentanti delle pubbliche autorità e della società civile.

    4.   La Commissione valuta le candidature in base ai seguenti criteri:

    a)

    i membri devono rappresentare le parti interessate fondamentali (come i fornitori di servizi e di soluzioni, il settore pubblico, le imprese — comprese le PMI — e i consumatori) e le organizzazioni di standardizzazione;

    b)

    i membri devono disporre di competenze ed esperienze recenti, pratiche od operative, relative alle questioni giuridiche, amministrative, fiscali, di standardizzazione e commerciali e/o tecniche nel settore della fatturazione elettronica su base transfrontaliera. In particolare, essi devono avere un’esperienza diretta di progetti o questioni imprenditoriali tali da dotarli della visione commerciale o tecnica necessaria per sviluppare soluzioni nei campi di cui alla presente decisione;

    c)

    i membri devono essere in grado di contribuire alla definizione delle posizioni delle rispettive amministrazioni, organizzazioni madri, associazioni di imprese del settore o industrie, nonché di altre categorie di parti interessate per quanto riguarda le questioni rientranti nel mandato del gruppo;

    d)

    i membri devono poter usare correntemente l’inglese in modo da poter contribuire alle discussioni e alla preparazione delle relazioni.

    Le candidature ricevute dalle parti interessate devono essere accompagnate da materiale che dimostri il possesso dei suddetti requisiti da parte dei membri proposti.

    5.   Al momento di nominare i membri, la Commissione tiene conto dei seguenti criteri:

    a)

    competenze giuridiche, commerciali e tecniche richieste per quanto riguarda le questioni rientranti nel mandato del gruppo;

    b)

    competenze relative a tutte le funzioni che riguardano la domanda e l’offerta nel settore della fatturazione elettronica.

    Inoltre, la Commissione mira a garantire un’ampia rappresentanza geografica e una composizione equilibrata dal punto di vista dei sessi, sempre in base alle candidature ricevute.

    6.   I membri informano in tempo utile la Commissione di ogni conflitto d’interessi che potrebbe compromettere la loro indipendenza.

    7.   I nominativi dei membri designati individualmente sono pubblicati sul sito internet della DG o sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, o in entrambe le sedi, e sono raccolti, elaborati e pubblicati in conformità al disposto del regolamento (CE) n. 45/2001.

    8.   I membri sono nominati per un mandato di 12 mesi rinnovabile e restano in carica fino a quando non vengono sostituiti oppure fino alla scadenza del mandato.

    9.   I membri possono essere sostituiti per il resto del mandato nei casi seguenti:

    a)

    quando si dimettono;

    b)

    quando non risultano più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo;

    c)

    quando violano l’articolo 287 del trattato;

    d)

    quando, contrariamente al disposto del paragrafo 6, non hanno informato la Commissione in tempo utile in merito a un conflitto di interessi.

    Articolo 5

    Presidente — Nomina

    1.   La Commissione nomina il presidente del gruppo d’esperti tenendo conto della misura in cui la persona selezionata rappresenta gli interessi delle parti interessate fondamentali, contribuisce alle posizioni dell’industria per quanto riguarda le questioni rientranti nel mandato del gruppo ed è in possesso delle competenze giuridiche, commerciali e tecniche richieste.

    2.   La Commissione nomina il presidente per un mandato di 12 mesi, rinnovabile.

    Articolo 6

    Funzionamento

    1.   La Commissione organizza le riunioni del gruppo, che vengono presiedute dal presidente.

    2.   D’accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nei limiti di un mandato stabilito dal gruppo; tali sottogruppi sono sciolti non appena abbiano adempiuto al compito stabilito.

    3.   Il rappresentante della Commissione può invitare esperti od osservatori con particolari competenze su un argomento iscritto all’ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi.

    4.   Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non possono essere divulgate se le Commissione ritiene che esse attengano a questioni confidenziali.

    5.   Normalmente, il gruppo e i sottogruppi si riuniscono nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario da essa stabiliti. La Commissione assicura i servizi di segreteria.

    Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono partecipare funzionari della Commissione interessati.

    6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.

    7.   La Commissione può pubblicare o caricare su Internet, nella lingua originale del documento interessato, sintesi, conclusioni o documenti di lavoro del gruppo.

    Articolo 7

    Rimborso spese

    1.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di vitto e alloggio sostenute da presidente, membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.

    2.   Il presidente, i membri, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi.

    3.   Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dal competente servizio della Commissione.

    Articolo 8

    Validità

    La presente decisione scade il 31 dicembre 2009.

    Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2007.

    Per la Commissione

    Günter VERHEUGEN

    Vicepresidente


    (1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).

    (2)  COM(2005) 24.

    (3)  COM(2005) 229 def.

    (4)  Le esigenze delle imprese in materia di fatturazione elettronica rappresentano le caratteristiche cui dovrebbero corrispondere i servizi di fatturazione elettronica per venire incontro ai bisogni e agli obiettivi delle imprese interessate, così da far funzionare i processi dell’intera catena finanziaria e dei servizi. Tali esigenze sono espresse in termini di flussi di processo di alto livello, informazioni in materia di fatturazione elettronica e struttura standard dei messaggi.

    (5)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

    (6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    (7)  In particolare il settore pubblico, le imprese, il settore delle TIC e i fornitori di servizi finanziari.


    ALLEGATO

    MANDATO

    GRUPPO D’ESPERTI IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

    1.   CONTESTO

    La Commissione europea ha raccolto le sfide della globalizzazione economica. Nella sua «vasta strategia d’innovazione per l’Europa» lanciata nel settembre 2006, la Commissione osservava che «In questo nuovo ordine economico, l’Europa non può competere se non diventando più inventiva, rispondendo meglio alle esigenze e alle preferenze dei consumatori e innovando di più.»

    Due aspetti, l’efficienza e la sicurezza, emergono in quanto fondamento per migliorare la concorrenzialità dell’Europa nell’economia globale. Conferendo maggiore efficienza alle catene del valore si possono ridurre i costi, migliorando la sicurezza dell’ambiente in cui tali catene sono inserite le si rendono più concorrenziali. Pertanto, per promuovere l’innovazione è fondamentale assicurare l’efficienza e la sicurezza della catena del valore.

    Snellendo il flusso delle informazioni in tutte le catene del valore si ridurranno le inefficienze, si migliorerà la sicurezza e si ridurranno i costi. Mentre l’Europa si appresta a varare l’area unica dei pagamenti in euro (AUPE), occorre affrontare la questione dei processi aziendali che richiedono un elevato numero di pagamenti da azienda ad azienda e da azienda a settore pubblico. L’AUPE dovrebbe apportare un contributo significativo all’agenda di Lisbona.

    L’obiettivo di un Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica sta nel fornire la base attraverso la quale ottenere l’interoperabilità delle soluzioni di fatturazione elettronica nel settore pubblico e privato. Questa base per l’interoperabilità sarà assicurata da norme aziendali e da standard tecnici comuni. Il Quadro aiuterà a rafforzare gli incentivi commerciali favorevoli al commercio elettronico in sostituzione dei processi manuali su formato cartaceo, contribuendo così a rimuovere le barriere attuali all’assimilazione e istituzione di soluzioni di fatturazione elettronica intracomunitarie (transfrontaliere).

    2.   MANDATO DEL GRUPPO D’ESPERTI IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

    Il gruppo d’esperti («il gruppo») assiste la Commissione nell’elaborazione e nella sorveglianza dei progressi compiuti per quanto riguarda una strategia comune relativa alla creazione di un Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica.

    I lavori del gruppo devono essere completati entro il 31 dicembre 2009.

    Il gruppo svolge le seguenti funzioni:

    a)

    individuare i punti deboli del complesso normativo in materia di fatturazione elettronica a livello della Comunità e degli Stati membri che impediscono all’economia comunitaria di realizzare appieno il proprio potenziale;

    b)

    individuare le esigenze delle imprese nei confronti di un Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica e garantirne la convalida ad opera delle parti interessate;

    c)

    individuare gli elementi rilevanti dal punto di vista della fatturazione elettronica, in particolare per il nesso tra la fattura e, almeno, il conferimento dell’incarico e i pagamenti, le questioni connesse all’imposta sul valore aggiunto, l’autenticazione e l’integrità, l’archiviazione e la conservazione, nonché la necessità di garantire la convalida di tali elementi ad opera delle parti interessate fondamentali;

    d)

    proporre i compiti da assegnare agli organismi di standardizzazione e un calendario per l’elaborazione di standard comuni basati sulle esigenze delle imprese e sui dati richiesti dalle parti interessate al fine di sostenere un Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica;

    e)

    proporre il Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica, il quale dovrà stabilire una struttura concettuale comune, comprese le esigenze delle imprese e gli standard, e proporre soluzioni a sostegno della fornitura di servizi di fatturazione elettronica in maniera aperta e interoperabile in tutta Europa.

    Nello svolgimento delle sue funzioni il gruppo tiene conto del lavoro e delle soluzioni già esistenti, in particolare per quanto riguarda le esigenze delle imprese e gli standard tecnici, in materia di fatturazione elettronica nel settore pubblico e privato.

    Ove appropriato e necessario, il gruppo può individuare i compiti specifici di esecuzione da attribuire a sottogruppi o ad organismi esterni e organizzazioni competenti nel settore della fatturazione elettronica.

    Il gruppo elabora e presenta alla Commissione una relazione intermedia contenente una sintesi dei progressi compiuti relativamente ai propri compiti ed eventuali raccomandazioni che fungano da stimolo alla riflessione e alla discussione tra la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate, in particolare le associazioni di imprese del settore. Detta relazione è resa accessibile al pubblico.

    Il gruppo elabora e presenta alla Commissione una relazione finale contenente una descrizione del Quadro europeo in materia di fatturazione elettronica. Detta relazione è resa accessibile al pubblico. Le relazioni non possono essere intese come l’espressione del parere della Commissione.

    3.   COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

    3.1.   Composizione

    Il gruppo è composto da un massimo di 30 membri.

    I membri sono nominati dalla Commissione, che li sceglie tra specialisti dotati di competenze nel settore della fatturazione elettronica sulla base delle candidature provenienti dalle associazioni di imprese del settore, dagli organismi del settore pubblico e dai singoli rappresentanti degli interessi di tutto o di parte del settore pubblico, delle imprese e del settore delle TIC, dei consumatori, dei fornitori di servizi finanziari e delle organizzazioni di standardizzazione nel campo della fatturazione elettronica.

    3.2.   Invito a presentare candidature

    In seguito all’adozione della decisione che istituisce il gruppo, la Commissione pubblicherà un invito a presentare candidature provenienti dalle associazioni di imprese del settore, dagli organismi del settore pubblico e dai singoli rappresentanti degli interessi di tutto o di parte del settore pubblico, delle imprese e del settore delle TIC, dei consumatori, dei fornitori di servizi finanziari e delle organizzazioni di standardizzazione nel campo della fatturazione elettronica.

    Le associazioni di imprese del settore, gli organismi del settore pubblico e i singoli che desiderino partecipare al gruppo devono formulare per iscritto la propria candidatura e inviarla alla Commissione entro e non oltre il 30 novembre 2007.

    Le candidature devono contenere una motivazione circostanziata indicante le ragioni per cui l’interessato desidera partecipare al gruppo.

    La Commissione valuta le candidature in base ai seguenti criteri:

    a)

    i membri devono rappresentare le parti interessate fondamentali (come i fornitori di servizi e di soluzioni, il settore pubblico, le imprese — comprese le PMI — e i consumatori) e le organizzazioni di standardizzazione;

    b)

    i membri devono disporre di competenze ed esperienze recenti, pratiche od operative, relative alle questioni giuridiche, amministrative, fiscali, di standardizzazione e commerciali e/o tecniche nel settore della fatturazione elettronica su base transfrontaliera. In particolare, essi devono avere un’esperienza diretta di progetti o questioni imprenditoriali tali da dotarli della visione commerciale o tecnica necessaria per sviluppare soluzioni nei campi di cui alla presente decisione;

    c)

    i membri devono essere in grado di contribuire alle posizioni delle rispettive amministrazioni, organizzazioni madri, associazioni di imprese del settore o industrie, nonché di altre categorie di parti interessate per quanto riguarda le questioni rientranti nel mandato del gruppo;

    d)

    i membri devono poter usare correntemente l’inglese in modo da poter contribuire alle discussioni e alla preparazione delle relazioni.

    Le candidature ricevute dalle parti interessate devono essere corredate di documenti che dimostrino il possesso dei suddetti requisiti da parte dei membri proposti.

    3.3.   Determinazione finale della composizione del gruppo

    La Commissione decide sulla composizione del gruppo in base alle proposte formulate in risposta al presente invito a presentare candidature.

    Al momento di nominare i membri, la Commissione tiene conto dei seguenti criteri:

    a)

    competenze giuridiche, commerciali e tecniche richieste per quanto riguarda le questioni rientranti nel mandato del gruppo;

    b)

    competenze relative a tutte le funzioni che riguardano la domanda e l’offerta nel settore della fatturazione elettronica.

    Inoltre, la Commissione mira a garantire un’ampia rappresentanza geografica e una composizione equilibrata dal punto di vista dei sessi, sempre in base alle candidature ricevute.

    I membri informano in tempo utile la Commissione di ogni conflitto d’interessi che potrebbe compromettere la loro indipendenza.

    I nominativi dei membri designati individualmente sono pubblicati sul sito internet della DG o sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, o in entrambe le sedi e sono raccolti, elaborati e pubblicati in conformità al disposto del regolamento (CE) n. 45/2001.

    I membri sono nominati per un mandato di 12 mesi rinnovabile e restano in carica fino a quando non vengono sostituiti oppure fino alla scadenza del mandato.

    I membri possono essere sostituiti per il resto del mandato nei casi seguenti:

    a)

    quando si dimettono;

    b)

    quando non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo;

    c)

    quando violano l’articolo 287 del trattato;

    d)

    quando non hanno informato la Commissione in tempo utile in merito a un conflitto di interessi.

    3.4.   Presidente

    La Commissione nomina il presidente del gruppo d’esperti tenendo conto della misura in cui la persona selezionata rappresenta gli interessi delle parti interessate fondamentali, contribuisce alla definizione delle posizioni dell’industria per quanto riguarda le questioni rientranti nel mandato del gruppo ed è in possesso delle competenze giuridiche, commerciali e tecniche richieste.

    La Commissione nomina il presidente per un mandato di 12 mesi, rinnovabile.

    3.5.   Funzionamento

    La Commissione organizza le riunioni del gruppo, che vengono presiedute dal presidente.

    D’accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nei limiti di un mandato stabilito dal gruppo, i quali vengono sciolti non appena abbiano terminato i propri compiti.

    Il rappresentante della Commissione può invitare esperti od osservatori con particolari competenze su un argomento iscritto all’ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi.

    Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo o dei sottogruppi non possono essere divulgate se la Commissione ritiene che vertano su questioni riservate.

    Normalmente, il gruppo e i sottogruppi si riuniscono nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario da essa stabiliti. La Commissione assicura i servizi di segreteria. Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono partecipare funzionari della Commissione interessati.

    Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.

    La Commissione può pubblicare o caricare sul proprio sito Internet, nella lingua originale del documento interessato, sintesi, conclusioni o documenti di lavoro del gruppo.

    3.6.   Rimborso spese

    La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di vitto e alloggio sostenute da presidente, membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.

    Il presidente, i membri, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi.

    Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dal competente servizio della Commissione.


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