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Document 32006R2003

Regolamento (CE) n. 2003/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006 , recante fissazione delle modalità di finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) delle spese relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

GU L 379 del 28.12.2006, p. 49–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 805–811 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1420

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2003/oj

28.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 379/49


REGOLAMENTO (CE) N. 2003/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

recante fissazione delle modalità di finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) delle spese relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) finanzia in modo centralizzato le spese relative ai mercati della pesca.

(2)

L'articolo 35 del regolamento (CE) n. 104/2000 precisa i tipi di spese sostenute dagli Stati membri.

(3)

Il finanziamento di tali spese si effettua secondo le norme della gestione diretta centralizzata tra la Commissione e gli Stati membri.

(4)

Per garantire una sana gestione dei fondi comunitari e per tutelare gli interessi finanziari della Comunità, il regolamento (CE) n. 1290/2005 prevede alcuni obblighi per gli Stati membri per quanto riguarda la gestione e il controllo dei fondi nonché la messa a disposizione di informazioni sul quadro giuridico e amministrativo esistente per l'adempimento di detti obblighi e per il recupero degli importi indebitamente versati nei casi in cui siano state accertate irregolarità nella gestione. Gli interessi finanziari della Comunità per quanto riguarda le spese finanziate ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 104/2000 sono inoltre tutelati dalle norme pertinenti relative alla protezione di detti interessi contenute nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), nel regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (4), nel regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (5), e nel regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (6).

(5)

Per garantire la sana gestione dei flussi finanziari, in particolare in considerazione del fatto che gli Stati membri mobilitano, in una prima fase, i mezzi finanziari necessari per coprire le spese di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 104/2000 prima che la Commissione rimborsi su base semestrale le spese da essi sostenute, è opportuno che gli Stati membri raccolgano le informazioni pertinenti sulle spese di cui trattasi e le trasmettano alla Commissione insieme alla dichiarazione di spesa.

(6)

La Commissione rimborsa ogni semestre gli Stati membri sulla base di dette dichiarazioni di spesa e dei documenti giustificativi ad esse allegati.

(7)

Per permettere alla Commissione di utilizzare efficacemente le informazioni trasmesse dagli Stati membri, è opportuno che dette informazioni siano inviate per via elettronica.

(8)

Per evitare che i tassi di cambio utilizzati per l'aiuto versato alle organizzazioni dei produttori in monete diverse dall'euro siano diversi da quelli utilizzati nella dichiarazione di spesa, è opportuno che gli Stati membri interessati applichino lo stesso tasso di cambio nelle dichiarazioni di spesa e nei pagamenti ai beneficiari. I tassi di cambio da utilizzare devono essere stabiliti applicando i fatti generatori, come disposto dal regolamento (CE) n. 1925/2000 della Commissione, dell’11 settembre, che stabilisce i fatti generatori dei tassi di cambio da applicare nel calcolo di determinati importi risultanti dai meccanismi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (7).

(9)

Per fornire una base giuridica per i pagamenti effettuati nel primo periodo di riferimento, è opportuno applicare il presente regolamento con effetto retroattivo a decorrere dal 16 ottobre 2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 per quanto riguarda il finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) delle spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

«spese» le spese sostenute dagli Stati membri, di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000.

Articolo 3

Autorità competente

Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'applicazione del presente regolamento e ne danno notifica alla Commissione.

Articolo 4

Dichiarazioni di spesa

1.   Ogni Stato membro redige una dichiarazione di spesa sulla base del modello riportato nell'allegato. La dichiarazione di spesa consiste in una dichiarazione recante una ripartizione conforme alla nomenclatura del bilancio delle Comunità europee e per tipo di spesa, sulla base di una nomenclatura dettagliata fornita agli Stati membri. La dichiarazione di spesa include:

a)

le spese sostenute durante il semestre di riferimento precedente;

b)

le spese totali sostenute dall'inizio dell'esercizio finanziario fino alla fine del semestre di riferimento precedente.

2.   Gli Stati membri raccolgono tutte le informazioni pertinenti per la dichiarazione di spesa.

3.   I periodi di riferimento sono i semestri dal 16 ottobre al 15 aprile e dal 16 aprile al 15 ottobre.

4.   La dichiarazione di spesa può includere rettifiche degli importi dichiarati per i periodi di riferimento precedenti.

5.   Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione la dichiarazione di spesa, corredata delle informazioni di cui al paragrafo 2, al più tardi il 10 maggio e il 10 novembre.

Articolo 5

Pagamenti semestrali

1.   Gli stanziamenti necessari per finanziare le spese sono messi a disposizione degli Stati membri da parte della Commissione sotto forma di rimborsi semestrali (di seguito «pagamenti semestrali»).

Gli importi dei pagamenti semestrali sono fissati sulla base della dichiarazione di spesa presentata dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4.

2.   I pagamenti semestrali sono effettuati allo Stato membro di cui trattasi nei 60 giorni successivi alla ricezione da parte della Commissione della dichiarazione completa di spesa da esso trasmessa. La dichiarazione è considerata completa se la Commissione non richiede ulteriori informazioni nei 30 giorni successivi alla ricezione della stessa.

3.   Fino a quando non ricevono il trasferimento dei pagamenti semestrali della Commissione, gli Stati membri mobilitano le risorse necessarie per l'esecuzione delle spese.

Articolo 6

Tassi di cambio applicabili

Per la dichiarazione di spesa gli Stati membri utilizzano l'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea (BCE) prima della data in cui interviene il fatto generatore, come disposto dal regolamento (CE) n. 1925/2000.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 3).

(2)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(5)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(6)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(7)  GU L 230 del 12.9.2000, pag. 7.


ALLEGATO

DICHIARAZIONE DI SPESA

Dati ripartiti secondo la nomenclatura del bilancio delle Comunità europee e per tipo di spesa

Contenuto della dichiarazione di spesa da trasmettere alla Commissione per posta elettronica

Intestazione della dichiarazione

L'intestazione della dichiarazione comprende i seguenti elementi:

un identificatore del tipo di messaggio e dello Stato membro che trasmette i dati (N.B.: l'identificatore serve a garantire che chi trasmette la dichiarazione è effettivamente abilitato a effettuare dichiarazioni a nome dello Stato membro di cui trattasi). L'identificatore sarà comunicato dalla Commissione,

il periodo di spesa cui si riferisce la dichiarazione,

la lingua della dichiarazione.

Corpo della dichiarazione

Il corpo della dichiarazione comprende i seguenti elementi per ciascuna sottovoce della nomenclatura del FEAGA:

l’identificatore della sottovoce (ad esempio 110201002610033),

la denominazione della sottovoce nella lingua scelta nell'intestazione della dichiarazione,

l’importo dichiarato per il periodo considerato (N) e importo cumulativo dichiarato dall'inizio dell'esercizio finanziario. Tutti gli importi devono essere dichiarati in euro.

Sezione finale

Dopo l'elenco di tutte le sottovoci figurano i seguenti elementi:

l’importo totale dichiarato per il periodo considerato (N) e importo totale cumulativo dichiarato dall'inizio dell'esercizio finanziario,

un campo per osservazioni.

Sintassi del messaggio

Image

Descrizione dei campi

Denominazione

Formato

Designazione

Intestazione della dichiarazione Occorrenza dei dati = 1

[IDENTIFICATION] *

 

Codice di identificazione assegnato dalla DG FISH

[PERIOD] *

Data (MMAAAA)

Periodo di spesa

[LANGUAGE] *

(2 caratteri)

Codice ISO della lingua

Corpo della dichiarazione: Occorrenza dei dati = da 1 ad n

[SUBITEM] *

Numero (15)

Sottovoce

[DESCRIPTION] *

Testo libero (600)

Denominazione della sottovoce

[AMOUNT ] *

Numero (15,2)

Importo dichiarato

[AMOUNT CUMUL] *

Numero (15,2)

Importo cumulativo

Sezione finale: Occorrenza dei dati = 1

[AMOUNT TOT ] *

Numero (15,2)

Importo totale dichiarato

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Numero (15,2)

Importo totale cumulativo

[COMMENT]

Testo libero (80)

Osservazioni

I campi contrassegnati da un asterisco sono obbligatori.

Esempio

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