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Document 32003R1799
Council Regulation (EC) No 1799/2003 of 13 October 2003 amending Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
Regolamento (CE) n. 1799/2003 del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Regolamento (CE) n. 1799/2003 del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
GU L 264 del 15.10.2003, p. 12–13
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No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
Regolamento (CE) n. 1799/2003 del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Gazzetta ufficiale n. L 264 del 15/10/2003 pag. 0012 - 0013
Regolamento (CE) n. 1799/2003 del Consiglio del 13 ottobre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301, vista la posizione comune 2003/495/PESC del Consiglio, del 7 luglio 2003, sull'Iraq(1), modificata dalla posizione comune 2003/735/PESC(2), vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) A seguito della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, del 22 maggio 2003, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1210/2003, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq(3), che prevede, tra l'altro, misure di congelamento nei confronti dell'ex governo iracheno e di altri enti statali. Tali misure sono entrate in vigore il 9 luglio 2003. (2) Dopo un riesame dei testi pertinenti si è concluso che la risoluzione non richiede che le misure di congelamento vengano applicate ai fondi e alle risorse economiche di ministeri e altri enti pubblici che non si trovano fuori dall'Iraq in data 22 maggio 2003, ma che hanno lasciato il paese dopo tale data. (3) Alla luce di quanto precede, occorre riesaminare il divieto di mettere a disposizione degli enti pubblici iracheni fondi e risorse economiche, che pregiudica il funzionamento di tali enti e ostacola inutilmente la ricostruzione dell'Iraq. Pertanto, la disposizione riguardante i pagamenti in entrata relativi ad esportazioni effettuati attraverso le banche pubbliche elencate nel relativo allegato del regolamento (CE) n. 1210/2003 risulta superflua. (4) In base alla risoluzione 1483(2003), il congelamento dei fondi e delle risorse economiche rappresenta il primo passo verso il loro trasferimento successivo al Fondo di sviluppo per l'Iraq. La risoluzione stabilisce che i fondi e le risorse economiche oggetto di un privilegio legale sorto prima del 22 maggio 2003 o di una sentenza pronunciata prima di tale data siano esenti da tale procedimento. Il mantenimento delle misure di congelamento non è pertanto opportuno se i fondi e le risorse economiche interessati sono espressamente esclusi dalla disposizione che ne impone il trasferimento al suddetto Fondo. (5) Si sottolinea che la mancanza di una disposizione relativa al congelamento non dovrebbe pregiudicare l'applicabilità delle normali regole in materia di riconoscimento e applicazione di sentenze arbitrali e straniere. Inoltre, non dovrebbe essere concessa alcuna deroga in relazione ad eventuali sentenze emesse in violazione del regolamento (CE) n. 3541/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, che vieta di accogliere le richieste irachene in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano(4). (6) Poiché le modifiche proposte riguardano l'interpretazione della risoluzione 1483 (2003), è opportuno che esse abbiano effetto retroattivo alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1210/2003, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato come segue: 1) l'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 4 1. Tutti i fondi e le risorse economiche situati fuori dell'Iraq in data 22 maggio 2003, appartenenti all'ex governo dell'Iraq, o ad uno degli enti pubblici, entità giuridiche, comprese società di diritto privato con partecipazione maggioritaria o controllo delle autorità pubbliche, o agenzie statali di tale governo, identificati dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'allegato III, sono congelati. 2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche di proprietà o in possesso delle seguenti persone, identificate dal comitato ed elencate nell'allegato IV: a) ex presidente Saddam Hussein; b) alti funzionari del suo regime; c) persone loro legate da stretti vincoli di parentela, o d) persone giuridiche, organismi o entità posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone di cui alle lettere a), b) e c) o da qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisce per loro conto o sotto la loro direzione. 3. È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità figuranti nell'allegato IV, o destinarli a loro vantaggio. 4. È vietato mettere direttamente o indirettamente risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità figuranti nell'allegato IV, o destinarle a loro vantaggio, in modo da consentire che la persona, l'organismo o l'entità in questione possano ottenere fondi, beni o servizi."; 2) all'articolo 5 il paragrafo 2 è abrogato; 3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Articolo 6 1. In deroga all'articolo 4, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato V possono autorizzare la liberazione di fondi o di risorse economiche congelati, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) i fondi o risorse economiche sono oggetto di un privilegio legale, amministrativo o arbitrale sorto prima del 22 maggio 2003 o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data; b) i fondi o risorse economiche vengono usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale privilegio o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; c) soddisfare il credito non viola il regolamento (CE) n. 3541/92, e d) il riconoscimento del privilegio o della sentenza non è contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato. 2. In tutti gli altri casi, i fondi, le risorse economiche e i proventi delle risorse economiche congelati ai sensi dell'articolo 4 vengono resi disponibili esclusivamente per il trasferimento al Fondo di sviluppo per l'Iraq detenuto presso la Banca centrale irachena, alle condizioni stabilite nella risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite."; 4) il titolo dell'allegato V è sostituito dal titolo seguente: "Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 6, 7 e 8." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 9 luglio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 2003. Per il Consiglio Il Presidente F. Frattini (1) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 72. (2) Cfr. pagina 40 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6. (4) GU L 361 del 10.12.1992, pag. 1.