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Document 31998D0569

    98/569/CE: Decisione della Commissione del 6 ottobre 1998 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Tunisia [notificata con il numero C(1998) 2952] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 277 del 14.10.1998, p. 31–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogato da 32006R1664

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/569/oj

    31998D0569

    98/569/CE: Decisione della Commissione del 6 ottobre 1998 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Tunisia [notificata con il numero C(1998) 2952] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 277 del 14/10/1998 pag. 0031 - 0035


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1998 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Tunisia [notificata con il numero C(1998) 2952] (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/569/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (2), in particolare l'articolo 9,

    considerando che una missione di esperti della Commissione si è recata in Tunisia per verificare in quali condizioni i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi vengono prodotti, conservati e spediti verso la Comunità;

    considerando che le disposizioni della legislazione tunisina attribuiscono alla «Direction Générale de la Santé animale (DGSA) du Ministère de l'Agriculture» il compito di effettuare l'ispezione sanitaria dei molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, nonché di sorvegliare le condizioni d'igiene e di salubrità della loro produzione; che le suddette disposizioni conferiscono alla DGSA il potere di autorizzare o vietare la raccolta di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in determinate zone;

    considerando che in Tunisia la DGSA e i suoi laboratori sono in grado di vigilare sull'effettiva applicazione della legislazione in vigore;

    considerando che le competenti autorità della Tunisia si sono impegnate a comunicare regolarmente e celermente alla Commissione informazioni sull'eventuale presenza di plancton contenente tossine nelle zone di raccolta;

    considerando che le competenti autorità della Tunisia hanno fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione, il riconoscimento dei centri di spedizione, i controlli sanitari e la sorveglianza della produzione; che, in particolare, la Comunità sarà informata di qualsiasi modifica delle zone di raccolta;

    considerando che la Tunisia può figurare nell'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 91/492/CEE;

    considerando che le modalità di certificazione sanitaria di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 91/492/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua in cui dev'essere redatto, delle qualifiche del firmatario e del bollo sanitario da apporre sugli imballaggi;

    considerando che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), punto ii), della direttiva 91/492/CEE, è necessario delimitare le zone di produzione nelle quali i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini possono essere prelevati e dalle quali possono essere esportati nella Comunità;

    considerando che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 91/492/CEE, occorre compilare un elenco di stabilimenti dai quali è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi; che l'elenco deve essere compilato sulla base di una comunicazione della DGSA alla Commissione; che la DGSA è quindi tenuta ad accertare l'osservanza delle disposizioni apposite previste dall'articolo 9, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 91/492/CEE;

    considerando che le condizioni particolari d'importazione si applicano salve restando le decisioni adottate in applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (3), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La «Direction Générale de la Santé animale (DGSA) du Ministère de l'Agriculture» è l'autorità competente in Tunisia per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.

    Articolo 2

    I molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Tunisia e destinati al consumo umano devono rispondere alle seguenti condizioni:

    1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

    2) essi devono provenire dalle zone di produzione autorizzate elencate nell'allegato B;

    3) devono essere posti in imballaggi sigillati presso un centro di spedizione riconosciuto, figurante nell'elenco di cui all'allegato C;

    4) ciascun imballaggio deve recare un bollo sanitario indelebile comprendente almeno le seguenti diciture:

    - paese speditore: TUNISIA,

    - specie (nome comune e nome scientifico),

    - identificazione della zona di produzione e del centro di spedizione (numero di riconoscimento),

    - data di condizionamento (almeno giorno e mese).

    Articolo 3

    1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

    2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DGSA, nonché il suo timbro ufficiale, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

    (2) GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31.

    (3) GU L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

    ALLEGATO A

    CERTIFICATO SANITARIO relativo ai molluschi bivalvi (1), agli echinodermi (1), ai tunicati (1), ai gasteropodi marini (1) vivi, originari della Tunisia, destinati al consumo umano nell'Unione europea

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    N. di riferimento:

    Paese speditore:

    TUNISIA

    Autorità competente:

    «Direction Générale de la Santé animale (DGSA) du Ministère de l'Agriculture»

    I. Identificazione dei prodotti

    - Specie (nome scientifico):

    - Numero di codice (eventuale):

    - Tipo d'imballaggio:

    - Numero di colli:

    - Peso netto:

    - Numero dell'eventuale rapporto di analisi:

    II. Origine dei prodotti

    - Zona di produzione autorizzata:

    - Nome e numero di riconoscimento ufficiale dello stabilimento:

    III. Destinazione dei prodotti

    I prodotti sono spediti

    da:

    (luogo di spedizione)

    a:

    (paese e luogo di destinazione)

    con il seguente mezzo di trasporto:

    Nome e indirizzo dello speditore:

    Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

    (1) Cancellare la voce superflua.

    IV. Attestato di sanità

    - L'ispettore veterinario ufficiale certifica che i prodotti vivi sopra designati:

    1) sono stati prelevati, eventualmente stabulati, e trasportati nel rispetto delle norme igieniche stabilite nei capitoli I, II e III dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE;

    2) sono stati manipolati, eventualmente depurati, e condizionati nel rispetto delle norme igieniche di cui al capitolo IV dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE;

    3) sono stati sottoposti a controlli sanitari conformemente alle disposizioni del capitolo VI dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE;

    4) sono conformi alle disposizioni dei capitoli V, VII, VIII, IX, e X dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE e quindi idonei al consumo umano diretto.

    - Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni della direttiva 91/492/CEE e della decisione 98/569/CE.

    Fatto a,

    (luogo)

    il

    (data)

    Timbro (1)

    ufficiale

    Firma dell'ispettore ufficiale (1)

    (nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

    (1) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello degli altri dati contenuti nel certificato.

    >FINE DI UN GRAFICO>

    ALLEGATO B

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO C

    >SPAZIO PER TABELLA>

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