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Document 31995R0354
Council Regulation (EC) No 354/95 of 20 February 1995 amending Regulation (EEC) No 337/75 establishing a European Centre for the Development of Vocational Training
Regolamento (CE) n. 354/95 del Consiglio del 20 febbraio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
Regolamento (CE) n. 354/95 del Consiglio del 20 febbraio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
GU L 41 del 23.2.1995, p. 1–1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; abrog. impl. da 32019R0128
Regolamento (CE) n. 354/95 del Consiglio del 20 febbraio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
Gazzetta ufficiale n. L 041 del 23/02/1995 pag. 0001 - 0001
REGOLAMENTO (CE) N. 354/95 DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto d'adesione del 1994, in particolare l'articolo 169, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CEE) n. 337/75 (1) ha istituito un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale; considerando che la composizione del consiglio d'amministrazione del suddetto Centro deve essere adattata per tener conto dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 337/75 è modificato come segue: 1) Nella prima frase, il numero « trentanove » è sostituito da « quarantotto ». 2) Alle lettere a), b) e c) il numero « dodici » è sostituito da « quindici ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1995. Per il Consiglio Il Presidente E. ALPHANDÉRY (1) GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 251/95 (GU n. L 30 del 9. 2. 1995, pag. 1).