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Document 22016A0316(01)

    Accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo *, dall’altro

    GU L 71 del 16.3.2016, p. 3–321 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2016/342/oj

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    16.3.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 71/3


    ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

    tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo (*), dall’altro

    L’UNIONE EUROPEA, di seguito «Unione» o «UE», e LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, di seguito «Euratom»,

    da una parte, e

    il KOSOVO (*),

    dall’altra,

    in appresso denominate congiuntamente «parti»,

    CONSIDERANDO i forti legami fra le parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano al Kosovo di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già instaurati con l’UE;

    CONSIDERATA l’importanza del presente accordo nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) con i paesi dei Balcani occidentali, ai fini dell’instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell’UE una delle chiavi di volta;

    CONSIDERANDO che l’UE è pronta ad adottare misure concrete per realizzare la prospettiva europea del Kosovo e il suo ravvicinamento all’UE in linea con la prospettiva della regione, integrando il Kosovo nel contesto politico ed economico dell’Europa, mediante la partecipazione costante del Kosovo al PSA, affinché esso possa soddisfare i criteri pertinenti e le condizionalità previste dal PSA, a condizione che il presente accordo venga attuato efficacemente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale; tale processo consentirà al Kosovo di registrare progressi per quanto concerne la sua prospettiva europea e il suo ravvicinamento all’UE, se le circostanze obiettive lo consentono e se il Kosovo soddisfa i criteri definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 e le condizionalità di cui sopra;

    CONSIDERANDO l’impegno delle parti a contribuire con i mezzi opportuni alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale del Kosovo e della regione, attraverso l’evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l’integrazione commerciale regionale e l’intensificazione della cooperazione economica, nonché un’ampia cooperazione, in particolare in materia di giustizia, libertà e affari interni, e il rafforzamento della sicurezza;

    CONSIDERANDO l’impegno delle parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell’accordo, nonché il loro impegno a rispettare i diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze e ai gruppi vulnerabili;

    CONSIDERANDO l’impegno delle parti a sostenere le istituzioni basate sullo stato di diritto, la buona governance e i principi democratici attraverso un sistema pluripartitico ed elezioni libere e democratiche;

    CONSIDERANDO l’impegno delle parti a rispettare i principi della Carta delle Nazioni Unite, dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare quelli dell’atto finale della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa del 1975 («atto finale di Helsinki») e della Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990;

    RIBADENDO l’importanza che le parti attribuiscono al rispetto degli obblighi internazionali, in particolare, ma non solo, gli obblighi di tutela dei diritti dell’uomo e di protezione delle persone appartenenti a minoranze e a gruppi vulnerabili e, in tal senso, prendendo atto dell’impegno del Kosovo a rispettare i pertinenti strumenti internazionali;

    RIBADENDO il diritto di tutti i rifugiati e gli sfollati interni al rientro e alla tutela dei loro diritti di proprietà e degli altri diritti umani connessi;

    CONSIDERANDO che le parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e dello sviluppo sostenibile e che l’UE è disposta a contribuire alle riforme economiche in Kosovo;

    CONSIDERANDO l’impegno assunto dalle parti in materia di libero scambio, in linea con i pertinenti principi dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC») che devono essere applicati in modo trasparente e non discriminatorio;

    CONSIDERANDO l’impegno assunto dalle parti per consolidare un dialogo politico regolare sulle questioni di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali;

    CONSIDERANDO l’importanza che le parti attribuiscono alla lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, al rafforzamento della cooperazione nella lotta contro il terrorismo, in linea con l’acquis dell’UE, e alla prevenzione della migrazione irregolare, pur favorendo la mobilità in un contesto di legalità e sicurezza;

    PERSUASI che il presente accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra le parti e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell’ammodernamento;

    TENENDO PRESENTE l’impegno del Kosovo a ravvicinare la sua legislazione a quella dell’UE nei settori pertinenti e ad applicarla correttamente;

    TENENDO PRESENTE la volontà dell’UE di fornire un sostegno determinante per l’attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica, se le circostanze obiettive lo consentono;

    PRENDENDO ATTO del fatto che il presente accordo non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo;

    PRENDENDO ATTO del fatto che gli impegni e la cooperazione dell’Unione ai sensi del presente accordo riguardano unicamente i settori coperti dall’acquis o dalle politiche esistenti dell’Unione;

    PRENDENDO ATTO del fatto che al momento del ricevimento di documenti rilasciati dalle autorità del Kosovo ai sensi del presente accordo, potrebbero essere applicate le procedure interne degli Stati membri dell’Unione europea («Stati membri»);

    PRENDENDO ATTO del fatto che sono in corso i negoziati per la creazione di una Comunità dei trasporti con i Balcani occidentali;

    RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria del 2000 è stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni attraverso il processo di stabilizzazione e di associazione, nonché a rafforzare la cooperazione regionale;

    RICORDANDO che il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha rafforzato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell’UE con i paesi dei Balcani occidentali, sottolineando che le prospettive di integrazione nell’UE dipendono dai progressi realizzati da ciascun paese nell’attuazione delle riforme e dai meriti acquisiti;

    RICORDANDO gli impegni assunti dal Kosovo nell’ambito dell’accordo centroeuropeo di libero scambio, firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006, allo scopo di rafforzare la capacità della regione di attirare investimenti e favorirne le prospettive di integrazione nell’economia mondiale, se le circostanze obiettive lo consentono;

    DESIDERANDO intensificare la cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni;

    PRENDENDO ATTO del fatto che, nel caso in cui le parti decidessero, nell’ambito del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia che debbano essere conclusi dall’UE a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi specifici non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o l’Irlanda a meno che l’UE, contemporaneamente al Regno Unito e/o all’Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi al Kosovo che tali futuri accordi specifici sono divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l’Irlanda, in quanto parte dell’UE, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne all’UE che dovessero essere adottate a norma del summenzionato titolo V al fine di attuare il presente accordo non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l’Irlanda a meno che i due paesi non abbiano notificato il desiderio di partecipare a tali misure o di accettarle conformemente al protocollo n. 21. Rilevando inoltre che tali futuri accordi specifici o tali successive misure interne dell’UE rientrerebbero nell’ambito di applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    1.   È istituita un’associazione tra l’UE, da una parte, e il Kosovo, dall’altra.

    2.   Gli obiettivi di tale associazione sono:

    a)

    sostenere gli sforzi del Kosovo volti a consolidare la democrazia e lo stato di diritto;

    b)

    contribuire alla stabilità politica, economica e istituzionale del Kosovo e stabilizzare la regione;

    c)

    fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche fra le parti;

    d)

    sostenere gli sforzi del Kosovo volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, se le circostanze obiettive lo consentono, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella dell’UE;

    e)

    sostenere gli sforzi del Kosovo volti a completare la transizione verso un’economia di mercato funzionante;

    f)

    promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra l’UE e il Kosovo;

    g)

    promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

    Articolo 2

    Nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nel presente accordo e nei relativi allegati e protocolli costituisce un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell’UE, né costituisce un riconoscimento del Kosovo come tale da parte dei singoli Stati membri che non abbiano proceduto in tal senso.

    TITOLO I

    PRINCIPI GENERALI

    Articolo 3

    Le politiche dell’UE e del Kosovo si ispirano al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite del 1948 e sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, dall’Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, al rispetto dei principi del diritto internazionale, che comprende la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY) e il suo meccanismo residuale, la Corte penale internazionale, al rispetto dello stato di diritto nonché dei principi dell’economia di mercato di cui al documento della conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa della conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa, che costituiscono elementi essenziali del presente accordo.

    Articolo 4

    Il Kosovo si impegna a rispettare il diritto internazionale e gli strumenti internazionali, in particolare, ma non solo, per quanto riguarda la tutela dei diritti umani e dei diritti fondamentali, la protezione delle persone appartenenti a minoranze, senza qualsivoglia forma di discriminazione.

    Articolo 5

    Il Kosovo ribadisce il proprio impegno costante a favore del miglioramento visibile e sostenibile delle relazioni con la Serbia e della cooperazione efficace con la missione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, per tutto il tempo in cui questa sarà presente, come precisato all’articolo 13. Tali impegni costituiscono principi essenziali del presente accordo e il fondamento su cui sviluppare le relazioni e la cooperazione tra le parti. In caso di inosservanza di tali impegni da parte del Kosovo, l’UE può adottare le misure che riterrà appropriate, compresa la sospensione integrale o parziale del presente accordo.

    Articolo 6

    Le parti ribadiscono che i reati più gravi, motivo di allarme per l’intera comunità internazionale, non dovrebbero essere lasciati impuniti e che dovrebbero essere perseguiti con provvedimenti adottati in ambito nazionale e internazionale.

    A tale riguardo, il Kosovo si impegna, in particolare, a collaborare pienamente con l’ICTY e il suo meccanismo residuale e a cooperare a tutte le altre indagini e azioni penali condotte in ambito internazionale.

    Il Kosovo si impegna inoltre a rispettare lo statuto di Roma della Corte penale internazionale e, a tale proposito, ad adottare le misure necessarie per la sua attuazione a livello nazionale.

    Articolo 7

    Lo sviluppo della cooperazione regionale e di relazioni di buon vicinato, così come il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze, sono aspetti fondamentali del PSA. La conclusione e l’attuazione del presente accordo avvengono nell’ambito del PSA e dipendono dai meriti individuali del Kosovo.

    Articolo 8

    Il Kosovo si impegna a continuare a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato nella regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, così come lo sviluppo di progetti di interesse comune in un’ampia gamma di settori, tra cui lo stato di diritto. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.

    Articolo 9

    L’associazione è realizzata progressivamente e completata entro un periodo di dieci anni.

    Il consiglio di stabilizzazione e di associazione («CSA»), istituito a norma dell’articolo 126, controlla, una volta all’anno, l’applicazione del presente accordo e l’adozione e l’attuazione delle riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche da parte del Kosovo. Tale verifica è eseguita in base a quanto enunciato nel preambolo e conformemente ai principi generali del presente accordo. Essa assicura la coerenza con i meccanismi istituiti nell’ambito del PSA, in particolare con la relazione sui progressi compiuti nell’ambito del PSA.

    Basandosi su detta verifica, il CSA formula raccomandazioni e può adottare decisioni.

    Qualora durante la verifica siano individuate difficoltà particolari, queste possono essere sottoposte ai meccanismi di composizione delle controversie istituiti dal presente accordo.

    Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, il CSA procede a una revisione completa dell’applicazione del presente accordo. In base a tale revisione, il CSA valuta i progressi compiuti dal Kosovo e può adottare decisioni relative alle fasi successive del processo di associazione. Misure analoghe sono adottate dal CSA entro la fine del decimo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo. Se giustificato dai risultati della revisione, il CSA può decidere di estendere il periodo di cui al primo comma, in misura non superiore ai cinque anni. In assenza di tali decisioni da parte del CSA, il presente accordo continua a essere applicato come concordato.

    La revisione non riguarda la libera circolazione delle merci, per la quale un calendario specifico è previsto nel titolo IV.

    Articolo 10

    Il presente accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti di cui agli accordi OMC ed è attuato conformemente a tali disposizioni, in particolare l’articolo XXIV dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) e l’articolo V dell’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

    TITOLO II

    DIALOGO POLITICO

    Articolo 11

    1.   Nell’ambito del presente accordo viene ulteriormente intensificato il dialogo politico tra le parti. Il dialogo politico accompagna e consolida il ravvicinamento tra l’UE e il Kosovo e contribuisce a instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le parti.

    2.   Il dialogo politico mira in particolare a promuovere:

    a)

    la partecipazione del Kosovo alla comunità democratica internazionale, se le circostanze oggettive lo consentono;

    b)

    la prospettiva europea del Kosovo e il ravvicinamento all’UE, in linea con la prospettiva europea della regione, sulla base dei meriti individuali e in linea con gli impegni assunti dal Kosovo di cui all’articolo 5 del presente accordo;

    c)

    una progressiva convergenza con determinate misure di politica estera e di sicurezza comune, in particolare con le misure restrittive adottate dall’UE nei confronti di paesi terzi, persone fisiche o giuridiche o enti non governativi, anche attraverso un opportuno scambio di informazioni, in particolare su questioni che potrebbero avere sostanziali conseguenze per le parti;

    d)

    una cooperazione regionale efficace, inclusiva e rappresentativa e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato nei Balcani occidentali.

    Articolo 12

    Le parti instaurano un dialogo strategico in merito alle altre questioni contemplate dal presente accordo.

    Articolo 13

    1.   Tanto il dialogo politico quanto il dialogo strategico contribuiscono, ciascuno con le rispettive specificità, al processo di normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia.

    2.   Come previsto dall’articolo 5, il Kosovo ribadisce il proprio impegno costante a favore di un miglioramento visibile e sostenibile delle relazioni con la Serbia. Tale processo garantisce che entrambi possano proseguire i loro rispettivi percorsi europei e, evitando che l’uno possa bloccare i progressi dell’altro in tal senso, dovrebbe gradualmente condurre alla completa normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia e alla conclusione di un accordo legalmente vincolante che apra alle parti la prospettiva di poter esercitare pienamente i propri diritti e far fronte alle proprie responsabilità.

    3.   In tale contesto, il Kosovo continuerà a:

    a)

    attuare in buona fede tutti gli accordi raggiunti nell’ambito del dialogo con la Serbia;

    b)

    rispettare integralmente i principi della cooperazione regionale inclusiva;

    c)

    risolvere, attraverso il dialogo e con spirito di compromesso, le altre questioni ancora in sospeso, adottando soluzioni pratiche e sostenibili e cooperando con la Serbia per quanto riguarda le necessarie questioni tecniche e giuridiche;

    d)

    cooperare efficacemente con la missione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune per tutto il tempo in cui questa sarà presente e contribuire attivamente a un’esecuzione piena e senza impedimenti del suo mandato in tutto il territorio del Kosovo.

    4.   Il CSA esamina periodicamente i progressi compiuti nell’ambito di tale processo e può adottare decisioni e formulare raccomandazioni al riguardo. Conformemente all’articolo 129, il comitato di stabilizzazione e di associazione può contribuire a tale processo.

    Articolo 14

    1.   Il dialogo politico e il dialogo strategico si svolgono principalmente nell’ambito del CSA, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le parti ritengano utile sottoporgli.

    2.   Su richiesta delle parti, inoltre, tali dialoghi possono svolgersi:

    a)

    all’occorrenza, sotto forma di incontri tra alti funzionari in rappresentanza del Kosovo, da un lato, e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e/o un rappresentante della Commissione, dall’altra;

    b)

    avvalendosi pienamente di tutti i canali appropriati esistenti tra le parti, compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e nell’ambito delle organizzazioni internazionali e di altri consessi internazionali, se le circostanze oggettive lo consentono;

    c)

    con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tali dialoghi, compresi quelli individuati nell’agenda di Salonicco, adottata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco il 19 e 20 giugno 2003.

    Articolo 15

    A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell’ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, istituito a norma dell’articolo 132.

    TITOLO III

    COOPERAZIONE REGIONALE

    Articolo 16

    Conformemente all’impegno assunto ai sensi degli articoli 5 e 13 e a favore della pace e della stabilità internazionale e regionale, oltre che dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, il Kosovo promuove attivamente la cooperazione regionale. L’UE, avvalendosi degli strumenti appropriati, incluse forme di assistenza a progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera/transterritoriale, può sostenere gli sforzi compiuti in tal senso.

    Ogniqualvolta preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 17, 18 e 19, il Kosovo informa e consulta l’UE al riguardo, conformemente alle disposizioni del titolo X.

    Il Kosovo continua ad attuare l’accordo centroeuropeo di libero scambio.

    Articolo 17

    Cooperazione con i paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione

    Dopo la firma del presente accordo, il Kosovo avvia negoziati con i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione con l’UE al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte a estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.

    Gli elementi principali di tali convenzioni sono:

    a)

    il dialogo politico;

    b)

    l’instaurazione di zone di libero scambio conformemente alle pertinenti disposizioni dell’OMC;

    c)

    concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, a un livello equivalente a quello degli accordi di stabilizzazione e associazione che il rispettivo paese ha concluso con l’UE;

    d)

    disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della libertà, sicurezza e giustizia.

    All’occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.

    Tali convenzioni sono concluse entro due anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

    Articolo 18

    Cooperazione con i paesi che rientrano nel PSA

    Il Kosovo avvia la cooperazione regionale con i paesi che rientrano nel PSA in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, nonché in altri settori connessi al PSA, in particolare in quelli di interesse comune. Tale cooperazione è sempre conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

    Articolo 19

    Cooperazione con i paesi candidati all’adesione all’UE che non rientrano nel PSA

    Il Kosovo promuove la cooperazione e, se le circostanze oggettive lo consentono, conclude convenzioni di cooperazione con i paesi candidati all’adesione all’UE che non rientrano nel PSA, nei settori di cooperazione contemplati dal presente accordo e in altri settori di interesse reciproco per il Kosovo e tali paesi. Scopo delle convenzioni è il graduale allineamento delle relazioni bilaterali tra il Kosovo e tali paesi alla parte corrispondente delle relazioni tra l’UE e il Kosovo.

    TITOLO IV

    LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

    Articolo 20

    1.   Nel corso di un periodo non superiore a dieci anni dall’entrata in vigore del presente accordo, l’UE e il Kosovo istituiscono progressivamente una zona di libero scambio bilaterale, conformemente al presente accordo e in base al GATT 1994 e alle disposizioni dei pertinenti accordi OMC. A tal fine, l’UE e il Kosovo tengono conto delle specifiche prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

    2.   Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata.

    3.   Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all’importazione o all’esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all’importazione o all’esportazione, a eccezione:

    a)

    degli oneri equivalenti a una tassa interna applicati a norma dell’articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994;

    b)

    dei dazi antidumping o compensativi;

    c)

    dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi prestati.

    4.   Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è:

    a)

    per l’UE, la tariffa doganale comune dell’UE, istituita a norma del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), effettivamente applicata erga omnes il giorno della firma del presente accordo;

    b)

    per il Kosovo, la tariffa applicata dal Kosovo alla data del 31 dicembre 2013.

    5.   Qualora, successivamente alla firma del presente accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, tali dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 4 a partire dalla data di applicazione della riduzione.

    6.   L’UE e il Kosovo si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base e le relative modifiche.

    CAPO I

    Prodotti industriali

    Articolo 21

    Definizione

    1.   Il presente capitolo si applica ai prodotti originari dell’UE o del Kosovo elencati nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell’allegato I, paragrafo I, punto ii), dell’accordo OMC in materia di agricoltura.

    2.   Gli scambi tra le parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica avvengono in base a detto trattato.

    Articolo 22

    Concessioni dell’UE riguardanti i prodotti industriali

    1.   I dazi doganali sulle importazioni nell’UE e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all’entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari del Kosovo.

    Le restrizioni quantitative alle importazioni nell’UE e le misure di effetto equivalente sono abolite all’entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari del Kosovo.

    Articolo 23

    Concessioni del Kosovo riguardanti i prodotti industriali

    1.   I dazi doganali sulle importazioni in Kosovo di merci originarie dell’UE diverse da quelle elencate nell’allegato I sono aboliti all’entrata in vigore del presente accordo.

    2.   Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in Kosovo sono aboliti all’entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari dell’UE.

    3.   I dazi doganali sulle importazioni in Kosovo di prodotti industriali originari dell’UE elencati nell’allegato I sono progressivamente ridotti e aboliti secondo il calendario indicato in detto allegato.

    4.   Le restrizioni quantitative alle importazioni in Kosovo di prodotti industriali originari dell’UE e le misure di effetto equivalente sono abolite all’entrata in vigore del presente accordo.

    Articolo 24

    Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni

    1.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, l’UE e il Kosovo aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all’esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

    2.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, l’UE e il Kosovo aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all’esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

    Articolo 25

    Riduzione accelerata dei dazi doganali

    Il Kosovo si dichiara disposto a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti dell’UE più rapidamente di quanto previsto all’articolo 23 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.

    Il CSA valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.

    CAPO II

    Agricoltura e pesca

    Articolo 26

    Definizione

    1.   Il presente capitolo si applica agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari dell’UE o del Kosovo.

    2.   Per «prodotti agricoli e della pesca» si intendono i prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (2) e i prodotti elencati nell’allegato I, paragrafo I, punto ii), dell’accordo OMC in materia di agricoltura.

    3.   La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 (preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce) e 1605 (crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati (escl. affumicati)] e sottovoci 0511 91 (cascami di pesci), 2301 20 (farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana) ed ex 1902 20 («paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici»).

    Essa comprende anche le sottovoci 1212 21 00 (alghe), ex 1603 00 (estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici) ed ex 2309 90 10 (preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali: prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini), nonché 1504 10 e 1504 20 (grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

    oli di fegato di pesci e loro frazioni;

    grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato).

    Articolo 27

    Prodotti agricoli trasformati

    Il protocollo I specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

    Articolo 28

    Concessioni dell’UE relative alle importazioni di prodotti agricoli originari del Kosovo

    1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’UE abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari del Kosovo e le misure di effetto equivalente.

    2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’UE abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari del Kosovo diversi da quelli delle voci 0102 (animali vivi della specie bovina), 0201 (carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate), 0202 (carni di animali della specie bovina, congelate), 1701 (zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido), 1702 (altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati) e 2204 (vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009) della nomenclatura combinata.

    Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l’applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

    3.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’UE fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nell’UE di prodotti di «baby beef» definiti nell’allegato II e originari del Kosovo al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 475 tonnellate, espresse in peso carcasse.

    Articolo 29

    Concessioni del Kosovo riguardanti i prodotti agricoli

    1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari dell’UE e le misure di effetto equivalente.

    2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo:

    a)

    abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell’UE diversi da quelli elencati nell’allegato III;

    b)

    abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell’UE, elencati nell’allegato IIIa, nell’allegato IIIb e nell’allegato IIIc, secondo il calendario indicato in tale allegato.

    3.   L’aliquota del dazio applicabile a taluni prodotti elencati nell’allegato IIId corrisponde al dazio di base applicato in Kosovo alla data del 31 dicembre 2013.

    Articolo 30

    Protocollo sui vini e sulle bevande alcoliche

    Il regime applicabile ai vini e alle bevande alcoliche di cui al protocollo II è indicato nel protocollo stesso.

    Articolo 31

    Concessioni dell’UE relative al pesce e ai prodotti della pesca

    1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’UE abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente sulle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari del Kosovo.

    2.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, l’UE abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari del Kosovo a eccezione dei prodotti elencati all’allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

    Articolo 32

    Concessioni del Kosovo relative al pesce e ai prodotti della pesca

    1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari dell’UE.

    2.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari dell’UE a eccezione dei prodotti elencati nell’allegato V, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

    Articolo 33

    Clausola di riesame

    Tenuto conto del volume degli scambi di prodotti agricoli e della pesca tra le parti, del carattere particolarmente sensibile di questi, delle norme delle politiche comuni dell’UE e delle politiche del Kosovo nei settori dell’agricoltura e della pesca, del ruolo dell’agricoltura e della pesca nell’economia del Kosovo, nonché degli sviluppi nell’ambito dell’OMC, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo, il CSA esamina, prodotto per prodotto e su un’adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di procedere a ulteriori concessioni reciproche in un’ottica di maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

    Articolo 34

    Clausola di salvaguardia relativa all’agricoltura e alla pesca

    Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare l’articolo 43, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32 provochino gravi perturbazioni ai mercati o ai meccanismi di regolamentazione interni di una o dell’altra parte, le parti avviano immediatamente consultazioni in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

    Articolo 35

    Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande alcoliche

    1.   Il Kosovo assicura la protezione delle indicazioni geografiche dell’UE registrate nell’UE a norma del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (3), secondo le modalità di cui al presente articolo. Le indicazioni geografiche del Kosovo sono ammissibili alla registrazione nell’UE alle condizioni specificate in detto regolamento.

    2.   Le indicazioni geografiche di cui al paragrafo 1 sono protette nei confronti di:

    a)

    qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta:

    i)

    per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta, oppure

    ii)

    nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di un’indicazione geografica;

    b)

    qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;

    c)

    qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi a tale prodotto nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

    d)

    qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine di un prodotto analogo.

    3.   Una denominazione proposta per la registrazione che sia in tutto o in parte omonima rispetto a una denominazione già protetta, non viene protetta, a meno che nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d’impiego e di presentazione locali e tradizionali della denominazione omonima registrata successivamente e quelle della denominazione già protetta, tenuto conto della necessità di assicurare parità di trattamento ai produttori interessati ed evitare che il consumatore sia indotto in errore. Una denominazione omonima che induca erroneamente il consumatore a ritenere che i prodotti siano originari di un altro territorio non viene registrata, benché sia esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

    4.   Il Kosovo rifiuta la registrazione dei marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2.

    5.   I marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2, registrati in Kosovo o acquisiti con l’uso, non saranno più utilizzati dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.Tale disposizione non si applica, tuttavia, ai marchi registrati in Kosovo o acquisiti con l’uso che appartengono a cittadini di paesi terzi, purché non siano tali da ingannare il pubblico in merito alla qualità, alle specifiche e all’origine geografica delle merci.

    6.   Al più tardi dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, le indicazioni geografiche protette a norma del paragrafo 1 non valgono come termini usati correntemente come denominazione comune di tali merci o di prodotti che sono stati legalmente commercializzati con tali termini in Kosovo.

    7.   Il Kosovo si accerta che le merci esportate dal suo territorio cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo non violino il presente articolo.

    8.   Il Kosovo garantisce la protezione di cui ai paragrafi da 1 a 7 di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata.

    CAPO III

    Disposizioni comuni

    Articolo 36

    Ambito d’applicazione

    Il presente capitolo si applica agli scambi di tutti i prodotti tra le parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nel protocollo I.

    Articolo 37

    Concessioni più favorevoli

    Il presente titolo non impedisce in alcun modo alle parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

    Articolo 38

    Clausola di standstill

    1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, o oneri di effetto equivalente, negli scambi fra l’UE e il Kosovo, né si aumentano quelli già applicati.

    2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative alle importazioni o alle esportazioni, o misure di effetto equivalente, negli scambi fra l’UE e il Kosovo, né sono rese più restrittive quelle esistenti.

    3.   Fatte salve le concessioni accordate a norma degli articoli 28, 29, 30, 31 e 32, i paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche dell’UE e del Kosovo in materia di agricoltura e di pesca e l’adozione di misure nell’ambito di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d’importazione di cui agli allegati da II a V e al protocollo I.

    Articolo 39

    Divieto di discriminazione fiscale

    1.   L’UE e il Kosovo si astengono dall’introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell’altra parte. Qualora tali misure o prassi già esistano, l’UE o il Kosovo, a seconda dei casi, procedono alla loro abrogazione o abolizione.

    2.   I prodotti esportati nel territorio di una delle parti non beneficiano di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all’ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

    Articolo 40

    Dazi di carattere fiscale

    Le disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali all’importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

    Articolo 41

    Unioni doganali, zone di libero scambio e intese transfrontaliere/transterritoriali

    1.   Il presente accordo non osta al mantenimento o all’istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese relativi agli scambi transfrontalieri/transterritoriali, tranne qualora esse alterino il regime commerciale previsto dal presente accordo.

    2.   Durante il periodo transitorio di cui all’articolo 20, il presente accordo lascia impregiudicata l’attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute in accordi transfrontalieri/transterritoriali precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e il Kosovo o derivanti dalle convenzioni bilaterali specificate al titolo III, concluse dal Kosovo per promuovere il commercio regionale.

    3.   Le parti procedono, nell’ambito del CSA, a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo aderisca all’UE, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi dell’UE e del Kosovo sanciti nel presente accordo.

    Articolo 42

    Dumping e sovvenzioni

    1.   Il presente accordo non vieta alle parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell’articolo 43.

    2.   Qualora una delle parti ritenga che gli scambi con l’altra parte siano soggetti a pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell’accordo OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994, dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e delle rispettive legislazioni interne relative a tali accordi.

    Articolo 43

    Clausola di salvaguardia

    1.   Le parti convengono di applicare le norme e i principi di cui all’articolo XIX del GATT 1994 e all’accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 1, la parte importatrice può adottare le opportune misure di salvaguardia bilaterali alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo, qualora un prodotto di una parte venga importato nel territorio dell’altra parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

    a)

    un grave pregiudizio all’industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della parte importatrice, o

    b)

    gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell’economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della parte importatrice.

    3.   Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni dall’altra parte non superano quanto necessario per ovviare ai problemi di cui al paragrafo 2, sorti in conseguenza dell’applicazione del presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate consistono nella sospensione dell’aumento o della riduzione dei margini delle preferenze previste dal presente accordo per il prodotto in questione, fino a un massimo corrispondente al dazio di base indicato all’articolo 20, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo 5, per lo stesso prodotto. Dette misure contengono elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro la fine del periodo stabilito e non sono applicate per periodi superiori a due anni.

    In circostanze del tutto eccezionali, le misure possono essere prorogate di un ulteriore periodo non superiore a due anni. Non si applicano misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di tal tipo per un periodo di tempo uguale a quello della precedente applicazione, purché il periodo di non applicazione sia di almeno due anni dallo scadere delle misure in questione.

    4.   Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b), del presente articolo quanto prima, l’UE o il Kosovo forniscono al CSA tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le parti.

    5.   Ai fini dell’attuazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano le seguenti disposizioni:

    a)

    i problemi creati dalla situazione di cui al presente articolo sono sottoposti immediatamente all’esame del CSA, che può decidere di adottare tutte le misure necessarie per porvi fine.

    Qualora il CSA o la parte esportatrice non abbiano adottato una decisione che ponga fine ai problemi o non sia stata trovata un’altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al CSA, la parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema conformemente al presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nell’ambito del presente accordo;

    b)

    qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un’informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l’altra parte.

    Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al CSA e sono oggetto di consultazioni periodiche nell’ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

    6.   Qualora assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare i problemi di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull’andamento dei flussi commerciali, l’UE o il Kosovo ne informano l’altra parte.

    Articolo 44

    Clausola di penuria

    1.   Qualora l’osservanza del presente titolo provochi:

    a)

    una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la parte esportatrice; o

    b)

    una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto nei cui confronti la parte esportatrice mantenga restrizioni quantitative all’esportazione, dazi all’esportazione oppure misure od oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano comportare, gravi difficoltà per la parte esportatrice,

    quest’ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

    2.   Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non sono applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata degli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

    3.   Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, quanto prima, l’UE o il Kosovo forniscono al CSA tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Il CSA può concordare i mezzi necessari per risolvere le difficoltà. Qualora non si raggiunga un accordo entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al CSA, la parte esportatrice può applicare misure ai sensi del presente articolo alle esportazioni del prodotto in questione.

    4.   Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un’informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, l’UE o il Kosovo possono applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l’altra parte.

    5.   Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo sono immediatamente notificate al CSA e sono oggetto di consultazioni periodiche nell’ambito di tale organo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

    Articolo 45

    Monopoli di Stato

    In merito ai monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale, il Kosovo fa in modo che, all’entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri e i cittadini del Kosovo per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci.

    Articolo 46

    Norme d’origine

    Salvo diversamente disposto dal presente accordo, il protocollo III stabilisce le norme di origine per l’applicazione del presente accordo.

    Articolo 47

    Restrizioni autorizzate

    Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all’oro e all’argento. Tali divieti o restrizioni non costituiscono tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

    Articolo 48

    Mancata cooperazione amministrativa

    1.   Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l’applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le parti ribadiscono l’impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale e in altre materie connesse.

    2.   Quando una parte constata, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, essa («parte interessata») può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

    3.   Ai fini del presente articolo, per mancata cooperazione amministrativa s’intende, fra l’altro:

    a)

    la reiterata inosservanza dell’obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;

    b)

    il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell’origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l’operazione;

    c)

    il reiterato rifiuto di ottenere l’autorizzazione a effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l’autenticità di documenti o l’esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti.

    Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l’altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell’altra parte, legato a informazioni oggettive relative a irregolarità o a frodi.

    4.   L’applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

    a)

    la parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica immediatamente al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, unitamente alle informazioni oggettive, e avvia consultazioni con l’altra parte in seno a detto comitato, sulla base di tutte le informazioni pertinenti e delle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti;

    b)

    qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione, come indicato al punto a), senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata immediatamente al comitato di stabilizzazione e di associazione;

    c)

    le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate al minimo necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte interessata. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee sono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l’adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

    5.   Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a), la parte interessata pubblica una notifica nella propria Gazzetta ufficiale, precisando che per il prodotto interessato sono state constatate, in base a dati oggettivi, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

    Articolo 49

    Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione e, in particolare, nell’applicare il protocollo III, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all’importazione, la parte che subisce tali conseguenze può chiedere al CSM di esaminare le possibilità di adottare tutte le misure del caso per risolvere la situazione.

    TITOLO V

    STABILIMENTO, FORNITURA DI SERVIZI E CAPITALI

    Articolo 50

    Definizione

    Ai fini del presente accordo:

    1)

    per «società dell’UE» e «società del Kosovo» s’intende, rispettivamente, una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o del Kosovo e che abbia la sede legale, l’amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio dell’UE o del Kosovo. Tuttavia, qualora tale società avesse soltanto la sede legale nel territorio dell’UE o del Kosovo, rispettivamente, essa viene considerata una società dell’UE o del Kosovo se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l’economia di uno degli Stati membri o del Kosovo;

    2)

    per «consociata» di una società s’intende una società effettivamente controllata da un’altra società;

    3)

    per «filiale» di una società s’intende una sede di attività sprovvista di capacità giuridica, che presenta un carattere di stabilità, come la sede secondaria di una casa madre, che dispone di una propria struttura di gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi, cosicché questi, pur sapendo che, all’occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali nella sede di attività che ne costituisce la sede secondaria;

    4)

    per «stabilimento» s’intende il diritto di intraprendere attività economiche attraverso la creazione di società, incluse consociate e filiali, rispettivamente, nell’UE o in Kosovo;

    5)

    per «attività» s’intende l’esercizio di attività economiche;

    6)

    le «attività economiche» comprendono in linea di massima le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale o professionale;

    7)

    per «cittadino dell’UE» o «cittadino del Kosovo» s’intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro o un cittadino del Kosovo;

    8)

    per «servizi finanziari» s’intendono le attività descritte nell’allegato VI.

    CAPO I

    Stabilimento

    Articolo 51

    1.   Il Kosovo agevola l’avvio di attività nel suo territorio da parte di società dell’UE. A tal fine, a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo concede:

    a)

    per lo stabilimento di società dell’UE nel territorio del Kosovo, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

    b)

    per l’attività delle filiali e consociate di società dell’UE stabilite nel territorio del Kosovo, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.

    2.   L’UE concede, a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo:

    a)

    per lo stabilimento di società del Kosovo, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dall’UE alle proprie società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

    b)

    per l’attività delle filiali e consociate del Kosovo stabilite nel suo territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dall’UE alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite nel proprio territorio.

    3.   Le parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni, rispetto alle proprie società, per quanto riguarda lo stabilimento o l’attività di società dell’altra parte nel proprio territorio.

    4.   Fatto salvo il presente articolo,

    a)

    a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società dell’UE hanno il diritto di utilizzare e locare beni immobili in Kosovo;

    b)

    entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società dell’UE hanno il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società del Kosovo e godono, per quanto riguarda i beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le società del Kosovo, quando tali diritti sono necessari per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio.

    Articolo 52

    1.   Fatto salvo l’articolo 54, le parti possono disciplinare lo stabilimento e l’attività delle società nel loro territorio, sempreché così facendo non discriminino le società dell’altra parte rispetto alle proprie società.

    2.   Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, nulla osta a che le parti adottino misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un’obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari, o per garantire l’integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non sono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalle parti a norma del presente accordo.

    3.   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

    Articolo 53

    1.   Il presente capo non pregiudica le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti con i Balcani occidentali e dell’accordo multilaterale sull’istituzione di uno Spazio aereo comune europeo firmato il 9 giugno 2006 (4).

    2.   Nell’ambito della politica dei trasporti dell’UE, il CSA può formulare in casi specifici raccomandazioni volte a migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

    3.   Il presente capo non si applica ai trasporti marittimi.

    Articolo 54

    1.   Gli articoli 51 e 52 non impediscono a una delle parti di applicare norme particolari relative allo stabilimento e all’attività nel proprio territorio di filiali di società dell’altra parte non registrate nel territorio della prima parte, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite nel proprio territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

    2.   La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in considerazione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

    CAPO II

    Prestazione di servizi

    Articolo 55

    1.   Una società dell’UE stabilita nel territorio del Kosovo o una società del Kosovo stabilita nell’UE ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, conformemente alla legislazione in vigore nel territorio ospitante di stabilimento, rispettivamente nel territorio dell’UE e del Kosovo, lavoratori che sono rispettivamente cittadini dell’UE o del Kosovo, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali.

    2.   I quadri intermedi delle summenzionate società, di seguito denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all’interno della società» a norma della lettera c) e nelle seguenti categorie, purché l’organizzazione abbia personalità giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate a essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di detto trasferimento:

    a)

    le persone che occupano una carica elevata all’interno di un’organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell’impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d’amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti; in particolare, esse:

    i)

    dirigono l’impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;

    ii)

    svolgono compiti di supervisione e controllo dell’attività di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;

    iii)

    hanno il potere di procedere personalmente all’assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale;

    b)

    i dipendenti di un’organizzazione in possesso di conoscenze specializzate indispensabili per i servizi, le attrezzature di ricerca, le tecniche o la gestione dell’impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specifiche dell’impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l’appartenenza a un albo professionale;

    c)

    per «persona trasferita all’interno della società» s’intende una persona fisica che lavora presso un’organizzazione nel territorio di una delle parti e che viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte nel territorio dell’altra parte; l’organizzazione in questione deve avere la sede principale nel territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso un’impresa (filiale, consociata) di detta organizzazione che svolga effettivamente attività economiche simili nel territorio dell’altra parte.

    3.   L’ingresso e la presenza temporanea nel territorio dell’UE o del Kosovo rispettivamente di cittadini del Kosovo o dell’UE sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all’interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale UE di una società del Kosovo o di aprire una consociata o una filiale kosovara di una società dell’UE rispettivamente in uno Stato membro o nel Kosovo, a condizione che:

    a)

    detti rappresentanti non procedano a vendite dirette, non forniscano servizi e non siano retribuiti da una fonte situata nel territorio ospitante di stabilimento; e

    b)

    la sede principale della società si trovi rispettivamente al di fuori dell’UE o del Kosovo e non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società rispettivamente nello Stato membro o in Kosovo.

    Articolo 56

    Nell’intento di rendere più agevole per i cittadini dell’UE e del Kosovo l’avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate, rispettivamente, in Kosovo e nell’UE, il CSA esamina, entro due anni dall’entrata in vigore del presente accordo, le iniziative da assumere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può adottare tutte le misure necessarie a tale scopo.

    Articolo 57

    Sei anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo, il CSA definisce le modalità di estensione delle disposizioni del presente capo ai cittadini dell’UE e ai cittadini del Kosovo per quanto riguarda l’ingresso e il soggiorno temporanei di prestatori di servizi stabiliti in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una parte che hanno concluso con un consumatore finale di tale ultima parte un contratto in buona fede per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea in tale ultima parte ai fini dell’esecuzione del contratto di prestazione di servizi.

    Articolo 58

    1.   L’UE e il Kosovo si impegnano, a norma dei paragrafi 2 e 3, ad adottare i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società dell’UE e del Kosovo o di cittadini dell’UE e del Kosovo stabiliti nel territorio di una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.

    2.   Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le parti consentono la circolazione temporanea delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono alle dipendenze del prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all’articolo 55, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società dell’UE o del Kosovo o cittadini dell’UE o del Kosovo e che chiedono l’ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di prestare essi stessi servizi.

    3.   Dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, il CSA adotta le misure necessarie per la progressiva attuazione dei paragrafi 1 e 2. Si tiene conto dei progressi compiuti dal Kosovo nel ravvicinamento della sua legislazione all’acquis dell’UE.

    Articolo 59

    1.   Le parti evitano di adottare misure o iniziative tali da rendere le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società dell’UE e del Kosovo il cui luogo di residenza o stabilimento si trovi nel territorio di una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati notevolmente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede il giorno dell’entrata in vigore del presente accordo.

    2.   Se una parte ritiene che le misure introdotte dall’altra parte dopo l’entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione relativa alla prestazione di servizi notevolmente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, essa può chiedere all’altra parte di avviare consultazioni.

    Articolo 60

    Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra l’UE e il Kosovo, si applicano le disposizioni seguenti:

    1)

    per quanto riguarda i trasporti aerei, le condizioni di reciproco accesso al mercato sono disciplinate dall’accordo multilaterale sull’istituzione di uno spazio aereo comune europeo;

    2)

    per quanto riguarda i trasporti terrestri, le condizioni relative al reciproco accesso al mercato e al traffico di transito nel settore del trasporto su strada sono disciplinate dal trattato che istituisce la Comunità dei trasporti;

    3)

    il Kosovo adegua la propria legislazione, comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, a quella dell’UE vigente in qualsiasi momento in materia di trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci;

    4)

    il Kosovo si impegna a rispettare le convenzioni internazionali in materia di sicurezza stradale, prestando particolare attenzione alla rete globale concordata dell’Osservatorio sui trasporti dell’Europa sudorientale (SEETO);

    5)

    il presente capo non si applica ai servizi marittimi.

    CAPO III

    Traffico di transito

    Articolo 61

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

    1)

    traffico di transito dell’UE: trasporto di merci in transito attraverso il territorio del Kosovo, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro, effettuato da un vettore stabilito nell’UE;

    2)

    traffico di transito del Kosovo: trasporto di merci in transito attraverso il territorio dell’UE, in partenza dal Kosovo e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione del Kosovo.

    Articolo 62

    Disposizioni generali

    1.   Il presente capo cessa di essere applicabile con l’entrata in vigore del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti.

    2.   Le parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico di transito dell’UE attraverso il Kosovo e al traffico di transito del Kosovo attraverso l’UE.

    3.   Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2 del presente articolo, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori dell’UE aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio dell’UE in prossimità delle frontiere/dei confini territoriali del Kosovo, la questione viene sottoposta al CSA ai sensi dell’articolo 128 del presente accordo. Se lo ritengono necessario, per limitare o attenuare tali problemi le parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie.

    4.   Le parti evitano di adottare misure unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra vettori o veicoli provenienti dall’UE e vettori o veicoli provenienti dal Kosovo. Le parti adottano tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell’altra parte.

    Articolo 63

    Semplificazione delle formalità

    1.   Le parti convengono di snellire il passaggio delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.

    2.   Le parti decidono di collaborare, nella misura necessaria, e di promuovere l’adozione di altre misure di semplificazione.

    CAPO IV

    Pagamenti correnti e circolazione di capitali

    Articolo 64

    Le parti si impegnano ad autorizzare, conformemente all’articolo VIII dell’accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico in moneta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra l’UE e il Kosovo.

    Articolo 65

    1.   Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti diretti effettuati in società costituite conformemente alla legislazione in vigore e agli investimenti effettuati a norma del capo I del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

    2.   Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi, compresi prestiti e crediti finanziari, cui partecipa un residente di una delle parti. Il presente articolo non concerne gli investimenti di portafoglio, in particolare l’acquisto di titoli sul mercato dei capitali effettuato soltanto allo scopo di realizzare un investimento finanziario, senza intenzione di influenzare la gestione e il controllo dell’impresa.

    3.   Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo concede il trattamento nazionale ai cittadini dell’UE che acquistano beni immobili nel suo territorio.

    4.   Fatto salvo il paragrafo 1, le parti evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti dell’UE e del Kosovo e di rendere più restrittivi i regimi esistenti.

    5.   Fatto salvo il presente articolo e l’articolo 64, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio o della politica monetaria dell’UE o del Kosovo, l’UE e il Kosovo, rispettivamente, possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra l’UE e il Kosovo, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.

    6.   Le parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra l’UE e il Kosovo al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

    Articolo 66

    1.   Nel primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo adotta misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l’ulteriore applicazione graduale delle norme UE in materia di libera circolazione dei capitali.

    2.   Entro la fine del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, il CSA stabilisce le modalità per la completa applicazione in Kosovo delle norme UE in materia di libera circolazione dei capitali.

    CAPO V

    Disposizioni generali

    Articolo 67

    1.   L’applicazione del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

    2.   Il presente titolo non si applica alle attività, svolte nel territorio di una delle parti, connesse, anche occasionalmente, all’esercizio delle potestà pubbliche.

    Articolo 68

    1.   Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti di applicare le rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro, stabilimento delle persone fisiche e di prestazione dei servizi, specie per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di un permesso di soggiorno, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all’una o all’altra parte previsti da una specifica disposizione del presente accordo e dell’acquis dell’UE. Questa disposizione non pregiudica l’applicazione dell’articolo 67.

    2.   Il presente titolo non si applica alle misure riguardanti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una o dell’altra parte né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l’occupazione a titolo permanente.

    Articolo 69

    Il presente titolo si applica anche alle società controllate congiuntamente da società o cittadini dell’UE o da società o cittadini del Kosovo, che congiuntamente ne detengono la proprietà esclusiva.

    Articolo 70

    1.   Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale.

    2.   Il presente titolo non può essere interpretato nel senso di impedire alle parti di adottare o di applicare misure volte a prevenire l’elusione e l’evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi a evitare la doppia imposizione e di altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

    3.   Il presente titolo non può essere interpretato nel senso di impedire alle parti di operare distinzioni, nell’applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.

    Articolo 71

    1.   Le parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l’adozione di misure restrittive, comprese misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una parte adotti tali misure, essa sottopone quanto prima all’altra parte un calendario relativo alla loro abolizione.

    2.   Qualora uno o più Stati membri o il Kosovo abbiano o rischino di avere nell’immediato gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti, l’UE o il Kosovo, in base alle condizioni stabilite nell’ambito dell’accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese misure relative alle importazioni, di durata limitata e di portata non superiore a quanto strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. L’UE e il Kosovo informano senza indugio l’altra parte.

    Articolo 72

    Il presente titolo viene progressivamente adeguato tenendo conto, in particolare, delle prescrizioni di cui all’articolo V del GATS.

    Articolo 73

    Il presente accordo non pregiudica l’applicazione da parte dell’una o dell’altra parte delle misure necessarie per impedire l’elusione, tramite il presente accordo, delle disposizioni relative all’accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

    TITOLO VI

    RAVVICINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE DEL KOSOVO ALL’ACQUIS DELL’UE, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI CONCORRENZA

    Articolo 74

    1.   Le parti riconoscono l’importanza del ravvicinamento della legislazione vigente del Kosovo a quella dell’UE, nonché della sua effettiva applicazione. Il Kosovo si adopera per rendere progressivamente compatibili con l’acquis dell’UE la propria normativa esistente e la propria legislazione futura. Il Kosovo garantisce la corretta applicazione della propria normativa esistente e della propria legislazione futura.

    2.   Il ravvicinamento ha inizio alla data della firma del presente accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell’acquis dell’UE contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all’articolo 9.

    3.   In un primo tempo, il ravvicinamento riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali dell’acquis dell’UE relativi al mercato interno, in materia di libertà, sicurezza e giustizia e nei settori legati agli scambi. Successivamente, il Kosovo si concentra sulle altre parti dell’acquis dell’UE.

    Il ravvicinamento avviene secondo un programma concordato tra la Commissione europea e il Kosovo.

    4.   Il Kosovo definisce inoltre, di concerto con la Commissione europea, le modalità per il controllo dell’attuazione del ravvicinamento legislativo e le misure da adottare per l’applicazione delle leggi, nonché le azioni che il Kosovo deve intraprendere per riformare il proprio sistema giudiziario al fine di attuare il proprio quadro giuridico generale.

    Articolo 75

    Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

    1.   Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra l’UE e il Kosovo:

    a)

    tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza;

    b)

    lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell’intero territorio dell’UE o del Kosovo, o in una sua parte sostanziale;

    c)

    qualsiasi aiuto di Stato che, favorendo talune imprese o taluni prodotti, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

    2.   Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall’applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nell’UE, in particolare gli articoli 101, 102, 106 e 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e gli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni dell’UE.

    3.   Le parti assicurano che siano conferiti a un’autorità indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.

    4.   Il Kosovo garantisce che un’autorità indipendente sotto il profilo operativo sia dotata dei poteri necessari per la piena applicazione del paragrafo 1, lettera c). Tale autorità può autorizzare, tra l’altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti a norma del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.

    5.   L’UE, da una parte, e il Kosovo, dall’altra, garantiscono la trasparenza nell’ambito degli aiuti di Stato presentando tra l’altro all’altra parte una relazione periodica annuale, o documento equivalente, redatta secondo i metodi e l’impostazione delle relazioni UE sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle parti, l’altra parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuti di Stato.

    6.   Il Kosovo compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti e allinea tali regimi ai criteri di cui al paragrafo 2 entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

    7.

    a)

    Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, lettera c), le parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all’entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dal Kosovo sia valutato tenendo conto del fatto che il Kosovo è assimilato alle regioni dell’UE di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    b)

    Entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo presenta alla Commissione europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L’autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l’ammissibilità delle regioni del Kosovo e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base dei pertinenti orientamenti UE in materia.

    8.   Per quanto riguarda i prodotti di cui al capo II del titolo IV:

    a)

    il paragrafo 1, lettera c), del presente articolo non si applica;

    b)

    le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo sono valutate secondo i criteri stabiliti dall’UE a norma degli articoli 42 e 43 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e secondo gli specifici strumenti dell’UE adottati su tale base.

    9.   Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le parti possono adottare misure adeguate previa consultazione in sede di CSA o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Il presente articolo non pregiudica o compromette in alcun modo l’adozione, a opera dell’UE o del Kosovo, di misure compensative conformemente al GATT 1994 e all’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alle rispettive normative interne in materia.

    Articolo 76

    Imprese pubbliche

    Entro la fine del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi, i principi sanciti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con particolare riguardo all’articolo 106.

    I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dall’UE in Kosovo.

    Articolo 77

    Aspetti generali della proprietà intellettuale

    1.   A norma del presente articolo e dell’allegato VII, le parti confermano l’importanza che riconoscono a un’adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

    2.   Il Kosovo adotta le misure necessarie per garantire, entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nell’UE, compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.

    3.   Il Kosovo s’impegna a rispettare le convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all’allegato VII. Il CSA può decidere di obbligare il Kosovo a rispettare specifiche convenzioni multilaterali in tale settore.

    Articolo 78

    Aspetti della proprietà intellettuale legati agli scambi

    1.   Per quanto riguarda il riconoscimento e la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, dall’entrata in vigore del presente accordo, le parti garantiscono alle imprese dell’altra parte, ai cittadini dell’UE e ai cittadini del Kosovo un trattamento non meno favorevole di quello assicurato a qualsiasi altro paese terzo ai sensi di accordi bilaterali.

    2.   Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni degli scambi, su richiesta di una o dell’altra parte, esse consultano urgentemente il CSA al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

    Articolo 79

    Appalti pubblici

    1.   L’UE e il Kosovo ritengono che una maggiore apertura dell’aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, con particolare attenzione alle norme dell’OMC, costituisca un obiettivo auspicabile.

    2.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, le società del Kosovo, stabilite o meno nell’UE, hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti nell’UE in base alle norme dell’UE in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società dell’UE.

    Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il Kosovo avrà adottato la legislazione che introduce le norme dell’UE nel settore. Periodicamente l’UE verifica se il Kosovo ha effettivamente introdotto tale normativa.

    3.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, le società dell’UE stabilite in Kosovo ai sensi del capo I del titolo V hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Kosovo beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società del Kosovo.

    4.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, le società dell’UE non stabilite in Kosovo ai sensi del capo I del titolo V hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Kosovo beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società del Kosovo e dell’UE stabilite in Kosovo, fatta eccezione per le preferenze di prezzo di cui al paragrafo 5.

    5.   All’entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo converte tutte le preferenze in vigore di cui godono le società del Kosovo o le società dell’UE stabilite in Kosovo e le preferenze che si applicano agli appalti concessi secondo procedure che prevedono l’utilizzo dei criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa e del prezzo più basso in preferenze di prezzo e, nell’arco di un periodo di cinque anni, il Kosovo riduce progressivamente le preferenze di prezzo secondo il seguente calendario:

    le preferenze devono essere limitate al 15 % entro la fine del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo;

    le preferenze devono essere limitate al 10 % entro la fine del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo;

    le preferenze devono essere limitate al 5 % entro la fine del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo; e

    le preferenze devono essere integralmente abolite entro la fine del quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo.

    6.   Entro due anni dall’entrata in vigore dell’accordo, il CSA può rivedere le preferenze di cui al paragrafo 5 e decidere di abbreviare i termini di cui al paragrafo 5.

    7.   Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo adotta una normativa per attuare le norme procedurali previste dall’acquis dell’UE.

    8.   Il Kosovo riferisce ogni anno al CSA in merito alle misure adottate per migliorare la trasparenza e consentire un efficace controllo giurisdizionale delle decisioni adottate in materia di appalti pubblici.

    9.   Per quanto riguarda stabilimento, attività e prestazione di servizi tra l’UE e il Kosovo, si applicano gli articoli da 50 a 66. Per quanto riguarda l’occupazione e la circolazione dei lavoratori connesse con l’esecuzione di contratti d’appalto pubblici, ai cittadini del Kosovo presenti nell’UE si applica l’acquis dell’UE in materia di cittadini di paesi terzi. Per quanto riguarda i cittadini dell’UE presenti in Kosovo, in materia di occupazione e di circolazione dei lavoratori connesse con l’esecuzione dei contratti d’appalto pubblici il Kosovo concede ai lavoratori che sono cittadini di uno Stato membro diritti reciproci analoghi a quelli dei cittadini del Kosovo esistenti nell’UE.

    Articolo 80

    Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.

    1.   Il Kosovo adotta le misure necessarie per conseguire progressivamente la conformità con le normative UE orizzontali e settoriali in materia di sicurezza dei prodotti e per adeguare agli standard europei le infrastrutture di qualità, tramite procedure di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.

    2.   A tale scopo, le parti si adoperano per:

    a)

    promuovere l’uso dei regolamenti tecnici dell’UE, nonché delle norme e procedure europee di valutazione della conformità;

    b)

    fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità;

    c)

    promuovere la collaborazione del Kosovo con le organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformità, metrologia, certificazione e funzioni analoghe (CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EURAMET) (5) se le circostanze oggettive lo consentono;

    d)

    se del caso, concludere un accordo sulla valutazione della conformità e l’accettazione dei prodotti industriali una volta che il Kosovo abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure a quelli dell’UE e disponga delle competenze necessarie.

    Articolo 81

    Protezione dei consumatori

    Le parti cooperano al fine di ravvicinare la legislazione del Kosovo in materia di tutela dei consumatori all’acquis dell’UE, al fine di assicurare:

    a)

    una politica attiva di tutela dei consumatori conforme alla normativa dell’UE, compresi l’incremento dell’informazione e la creazione di organizzazioni indipendenti in Kosovo;

    b)

    l’armonizzazione della legislazione del Kosovo in materia di tutela dei consumatori con quella vigente nell’UE;

    c)

    un’efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati;

    d)

    il controllo delle norme da parte di organismi competenti e l’accesso agli adeguati mezzi di ricorso in caso di controversia;

    e)

    scambio di informazioni sui prodotti pericolosi.

    Articolo 82

    Condizioni di lavoro e pari opportunità

    Il Kosovo armonizza progressivamente la sua legislazione con quella dell’UE in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunità.

    TITOLO VII

    LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

    Articolo 83

    Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto

    Nella cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, le parti attribuiscono un’importanza particolare al consolidamento dello stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni in generale a tutti i livelli dell’amministrazione e, in particolare, nel campo dell’applicazione della legge e dell’amministrazione della giustizia. La cooperazione mira in particolare a rafforzare l’indipendenza, l’imparzialità e la responsabilità del sistema giudiziario del Kosovo e a migliorarne l’efficienza, sviluppando strutture adeguate per polizia, procuratori e magistrati e per gli altri organi giudiziari e organismi incaricati di applicare la legge, per prepararli a una cooperazione in materia civile, commerciale e penale e per metterli nelle condizioni di prevenire, indagare, perseguire e giudicare efficacemente casi che riguardano la criminalità organizzata, la corruzione e il terrorismo.

    Articolo 84

    Protezione dei dati personali

    Le parti cooperano in materia di legislazione relativa alla protezione dei dati personali affinché il Kosovo raggiunga un livello di protezione dei dati personali corrispondente a quello previsto dall’acquis dell’UE. Il Kosovo mette a disposizione risorse umane e finanziarie sufficienti per istituire uno o più organi di controllo indipendenti che consentano un controllo efficace e garantiscano l’applicazione delle normative nazionali in materia di protezione dei dati personali.

    Articolo 85

    Visti, gestione delle frontiere/dei confini territoriali, asilo e immigrazione

    Le parti collaborano in materia di visti, controlli delle frontiere/dei confini territoriali, asilo e immigrazione e istituiscono un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.

    La cooperazione nei settori di cui al primo comma si basa su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le parti e può comprendere assistenza tecnica e amministrativa a livello di:

    a)

    scambio di statistiche e informazioni in merito a legislazione e pratiche;

    b)

    redazione di testi legislativi;

    c)

    una maggiore efficienza delle istituzioni;

    d)

    formazione del personale;

    e)

    sicurezza dei documenti di viaggio e identificazione dei documenti falsi;

    f)

    gestione del controllo delle frontiere/dei confini territoriali.

    La cooperazione si concentra in particolare:

    a)

    nel settore dell’asilo, sull’adozione e sull’attuazione, da parte del Kosovo, della legislazione necessaria per conformarsi alle norme della convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, e del protocollo relativo allo status dei rifugiati, firmato a New York il 31 gennaio 1967, e garantire così il rispetto del principio di «non respingimento» e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

    b)

    nel settore dell’immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l’immigrazione, le parti approvano l’equo trattamento dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro o in Kosovo e concordano di esaminare le possibilità di introdurre misure volte a incentivare e sostenere le iniziative del Kosovo finalizzate a favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente in Kosovo.

    Articolo 86

    Immigrazione legale

    Le parti collaborano con l’obiettivo di sostenere il Kosovo nel ravvicinamento della sua legislazione all’acquis dell’UE in materia di immigrazione legale.

    Le parti riconoscono che i cittadini del Kosovo beneficiano dei diritti previsti dall’acquis dell’UE, in particolare negli ambiti relativi a condizioni di lavoro, retribuzione e licenziamento, ricongiungimento familiare, soggiorni a lungo termine, condizioni relative a studenti, ricercatori e lavoratori altamente qualificati, lavoratori stagionali, lavoratori trasferiti all’interno della società e pensioni. Le parti riconoscono inoltre che ciò non pregiudica le condizioni e le modalità applicabili in ciascuno Stato membro.

    Entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo concede diritti reciproci ai cittadini dell’UE negli ambiti di cui al secondo comma. Il CSA esamina le misure necessarie da adottare a tal fine. Il CSA può prendere in esame qualsiasi altra questione connessa all’attuazione del presente articolo.

    Articolo 87

    Prevenzione e controllo dell’immigrazione clandestina

    Il CSA decide in merito ad altre eventuali azioni comuni che le parti possono adottare per prevenire e controllare l’immigrazione clandestina, compresi il traffico e la tratta di esseri umani, assicurando nel contempo il rispetto e la protezione dei diritti fondamentali dei migranti e l’assistenza ai migranti in situazioni di emergenza.

    Articolo 88

    Riammissione

    Al fine di cooperare per prevenire e controllare l’immigrazione clandestina, le parti, su richiesta e senza ulteriori formalità:

    a)

    riammettono i cittadini del Kosovo o dell’UE presenti illegalmente nel territorio dell’altra parte;

    b)

    riammettono i cittadini di paesi terzi e gli apolidi penetrati nel territorio di uno Stato membro attraverso il Kosovo o nel territorio del Kosovo attraverso il territorio di uno Stato membro.

    Il Kosovo fornisce ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d’identità e garantisce loro l’accesso alle strutture amministrative necessarie a tal fine.

    Le parti convengono di esaminare le possibilità di avviare negoziati volti alla conclusione di un accordo che disciplini le procedure specifiche di riammissione delle persone di cui alle lettere a) e b) del primo comma.

    Il Kosovo esamina le possibilità di concludere accordi di riammissione, se le circostanze obiettive lo consentono, con i paesi che partecipano al PSA e si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l’attuazione flessibile e rapida di tali accordi. L’UE esamina le possibilità di aiutare tali paesi in tutto il processo, se le circostanze obiettive lo consentono.

    Articolo 89

    Riciclaggio e finanziamento del terrorismo

    Le parti collaborano onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo.

    La cooperazione nel settore comprende la fornitura al Kosovo di assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l’applicazione delle normative e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dall’UE e da altri consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

    Articolo 90

    Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite

    Le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato alla lotta contro le droghe. Le politiche e le azioni nel settore sono volte a rafforzare le strutture del Kosovo impegnate nella lotta contro le droghe illecite e i loro precursori, a ridurre l’offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania e a garantire un controllo più efficace dei precursori.

    Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell’UE in materia di droga 2013-2020 ed eventuali documenti che potranno sostituirla.

    Articolo 91

    Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata e le altre attività illecite

    Le parti collaborano con l’obiettivo di rafforzare le strutture che il Kosovo utilizza per combattere e prevenire le attività criminali, in particolare la criminalità organizzata, la corruzione e altre forme gravi di attività criminali caratterizzate da una dimensione transfrontaliera/transterritoriale. Il Kosovo rispetta le convenzioni e gli strumenti internazionali pertinenti utilizzati in tale settore. Nella lotta contro la criminalità organizzata viene promossa la cooperazione regionale.

    Per quanto riguarda la falsificazione della valuta in Kosovo, il Kosovo collabora strettamente con l’UE per combattere la falsificazione di banconote e monete e per eliminare e punire le eventuali falsificazioni. A livello di prevenzione, il Kosovo mira ad attuare misure equivalenti a quelle previste dalla pertinente legislazione UE e a rispettare le convenzioni e gli strumenti internazionali pertinenti relativi a tale settore. Il Kosovo può ricevere sostegno dall’UE sotto forma di scambi, assistenza e formazione per la difesa contro la falsificazione della valuta.

    Articolo 92

    Lotta al terrorismo

    Le parti collaborano con l’obiettivo di rafforzare le strutture che il Kosovo utilizza per prevenire e reprimere gli atti terroristici e il relativo finanziamento, in particolare quelli aventi una dimensione transfrontaliera/transterritoriale. La cooperazione in tale ambito è pienamente compatibile con lo stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, il diritto internazionale in materia di rifugiati e il diritto internazionale umanitario. Il Kosovo rispetta le convenzioni e gli strumenti internazionali pertinenti utilizzati in questo settore.

    TITOLO VIII

    POLITICHE DI COOPERAZIONE

    Articolo 93

    L’UE e il Kosovo instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita del Kosovo. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti sulla più ampia base possibile, a vantaggio di entrambe le parti.

    Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile del Kosovo. L’elaborazione di tali politiche tiene pienamente conto, fin dall’inizio, degli aspetti ambientali e climatici e ne garantisce la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.

    Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra il Kosovo e i paesi limitrofi, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il CSA stabilisce priorità tra le politiche di cooperazione descritte nel presente titolo e all’interno di esse.

    Articolo 94

    Politica economica e commerciale

    L’UE e il Kosovo agevolano il processo di riforma economica, collaborando per migliorare la comprensione dei fondamentali delle rispettive economie, nonché l’elaborazione e l’attuazione delle politiche economiche nelle economie di mercato.

    A tal fine, l’UE e il Kosovo collaborano per procedere:

    a)

    a scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive a livello macroeconomico e sulle strategie di sviluppo;

    b)

    all’esame comune delle questioni economiche di reciproco interesse, comprese le forme di sostegno alle politiche economiche e la loro attuazione; e

    c)

    alla promozione di una cooperazione di più ampio respiro al fine di accelerare il flusso di competenze e l’accesso alle nuove tecnologie.

    Il Kosovo si sforza di instaurare un’economia di mercato funzionante e di avvicinare progressivamente le sue politiche a quelle dell’Unione economica e monetaria, imperniate sulla stabilità. Su richiesta delle autorità del Kosovo, l’UE può fornire assistenza per sostenere l’impegno del Kosovo in tal senso.

    La cooperazione mira inoltre a consolidare lo stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro giuridico stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all’attività commerciale.

    La cooperazione in tale ambito comprende anche lo scambio di informazioni sui principi e sul funzionamento dell’Unione economica e monetaria.

    Articolo 95

    Cooperazione nel settore statistico

    La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis dell’UE nel settore statistico. Essa mira in particolare a sviluppare in Kosovo sistemi statistici efficienti e sostenibili in grado di fornire dati attendibili, obiettivi e precisi, paragonabili a quelli utilizzati nelle statistiche europee, necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma del Kosovo. La cooperazione mira inoltre a consentire all’Agenzia statistica del Kosovo di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti (tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato). Il sistema statistico rispetta i principi del codice delle statistiche europee, i principi fondamentali delle Nazioni Unite in materia di statistiche, le disposizioni della normativa statistica europea ed evolve verso l’applicazione dellacquis dell’UE nel settore statistico. Le parti collaborano in particolare per garantire la riservatezza dei dati individuali, potenziare progressivamente la raccolta di dati e la loro trasmissione al sistema statistico europeo e scambiare informazioni sui metodi, sul trasferimento di know-how e sulla formazione.

    Articolo 96

    Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

    La cooperazione tra l’UE e il Kosovo si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in materia di banche, assicurazioni e servizi finanziari. Le parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Kosovo che si basi su pratiche eque in materia di concorrenza e garantisca la necessaria parità di condizioni.

    Articolo 97

    Controllo interno delle finanze pubbliche e revisione contabile esterna

    La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in materia di controllo interno delle finanze pubbliche. Le parti, in particolare, collaborano con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente l’attuazione di sistemi efficienti di controllo interno e di sistemi di revisione contabile interni funzionalmente indipendenti nel settore pubblico del Kosovo, conformemente alle norme e alle metodologie riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi dell’UE.

    Per adempiere i compiti di coordinamento e di armonizzazione che derivano dalle suddette disposizioni, la cooperazione si concentra altresì sulla creazione e sul potenziamento di unità di armonizzazione centrali per la gestione e il controllo finanziari e per la revisione contabile interna.

    In materia di revisione contabile esterna, le parti cooperano in particolare al fine di sviluppare ulteriormente in Kosovo una funzione di revisione contabile esterna indipendente in linea con le norme accettate a livello internazionale e le buone prassi dell’UE. La cooperazione mira inoltre a potenziare le capacità dell’ufficio del revisore dei conti generale.

    Articolo 98

    Promozione e tutela degli investimenti

    La cooperazione tra le parti nel settore della promozione e della tutela degli investimenti si concentra sulla tutela degli investimenti esteri diretti per creare un clima favorevole agli investimenti privati nazionali e stranieri, strumenti indispensabili per il rilancio economico e industriale del Kosovo. In particolare, per il Kosovo la cooperazione ha lo scopo di migliorare il contesto giuridico affinché favorisca e tuteli gli investimenti.

    Articolo 99

    Cooperazione industriale

    La cooperazione punta a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell’industria e di singoli settori industriali in Kosovo. Essa è volta altresì a garantire che le condizioni necessarie alla competitività dell’industria del Kosovo siano soddisfatte in modo tale da assicurare la protezione dell’ambiente.

    La cooperazione tiene conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, partenariati transfrontalieri/transterritoriali. Le iniziative in tal senso possono, in particolare, puntare a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonché il contesto imprenditoriale. È rivolta particolare attenzione alla realizzazione in Kosovo di azioni efficaci volte a favorire le esportazioni.

    La cooperazione tiene debitamente conto dell’acquis dell’UE nell’ambito delle politiche industriali.

    Articolo 100

    Piccole e medie imprese

    La cooperazione tra le parti mira a sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, a promuovere un ambiente favorevole all’iniziativa e allo sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, nonché a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese. La cooperazione deve rispettare i principi dello Small Business Act e tenere debitamente conto dei settori prioritari previsti dall’acquis dell’UE in materia di PMI.

    Articolo 101

    Turismo

    La cooperazione tra le parti nel settore turistico mira a:

    a)

    garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del settore turistico e delle questioni a esso connesse;

    b)

    intensificare gli scambi di informazioni sul turismo (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.);

    c)

    incoraggiare lo sviluppo di infrastrutture foriere di investimenti nel settore del turismo.

    La cooperazione si prefigge inoltre di esaminare le possibilità di realizzare operazioni comuni, sviluppare la cooperazione fra imprese turistiche, esperti, istituzioni e organi competenti in materia di turismo e il trasferimento di know-how (attraverso formazione, scambi e seminari). La cooperazione tiene debitamente conto dell’acquis dell’UE nel settore del turismo.

    La cooperazione può essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.

    Articolo 102

    Agricoltura e settore agroindustriale

    La cooperazione tra le parti riguarda tutti i settori prioritari connessi all’acquis dell’UE nel settore agricolo, compresi i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la sicurezza alimentare e i settori veterinario e fitosanitario. La cooperazione mira principalmente a modernizzare e ristrutturare l’agricoltura e il settore agroindustriale in Kosovo, in particolare affinché quest’ultimo soddisfi i requisiti sanitari dell’UE, migliori la gestione delle risorse idriche e lo sviluppo rurale e sviluppi gli aspetti pertinenti del settore forestale del Kosovo, e a sostenere il progressivo ravvicinamento della legislazione e delle prassi del Kosovo all’acquis dell’UE.

    Articolo 103

    Pesca

    Le parti valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nei settori dell’acquacoltura e della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in tali ambiti e si informa a principi di gestione e di conservazione delle risorse della pesca basati su norme elaborate dalle competenti organizzazioni della pesca internazionali e regionali.

    Articolo 104

    Dogane

    Le parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell’osservanza delle disposizioni che devono essere adottate nel settore degli scambi e per realizzare il ravvicinamento del sistema doganale del Kosovo a quello dell’UE, contribuendo in tal modo a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale del Kosovo all’acquis dell’UE.

    La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in materia di dogane.

    Le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le parti in materia doganale sono stabilite nel protocollo IV.

    Articolo 105

    Fiscalità

    L’UE coopera con il Kosovo per contribuire allo sviluppo di quest’ultimo in ambito fiscale, anche attraverso l’adozione di misure finalizzate all’ulteriore riforma del sistema fiscale e alla ristrutturazione dell’amministrazione fiscale del Kosovo, per assicurare una riscossione efficace delle imposte e la lotta contro le frodi fiscali.

    La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis dell’UE nel settore fiscale e nella lotta alla concorrenza fiscale dannosa. Al momento di elaborare la legislazione in materia di eliminazione della concorrenza fiscale dannosa, il Kosovo tiene debitamente conto dei principi sanciti dal codice di condotta in materia di tassazione delle imprese adottato dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 1o dicembre 1997 (6).

    La cooperazione è tesa a promuovere i principi della buona governance in materia fiscale, la trasparenza, lo scambio di informazioni e la leale concorrenza fiscale in Kosovo, al fine di agevolare l’attuazione delle misure di lotta contro la frode, l’evasione o l’elusione fiscale.

    Articolo 106

    Cooperazione nel settore sociale

    Le parti collaborano per agevolare la riforma della politica in materia di occupazione del Kosovo, nel contesto di una riforma e di un’integrazione economica rafforzate e in un’ottica di sostegno della crescita inclusiva. La cooperazione mira inoltre a promuovere il dialogo sociale nonché il graduale ravvicinamento giuridico all’acquis dell’UE della legislazione del Kosovo in materia di lavoro, salute, sicurezza sul lavoro e pari opportunità tra uomini e donne, per le persone con disabilità e per le persone appartenenti a minoranze e altri gruppi vulnerabili, prendendo come riferimento il livello di protezione esistente nell’UE. Ciò può altresì comprendere l’allineamento del Kosovo all’acquis dell’UE nel settore del diritto del lavoro e per quanto riguarda le condizioni di lavoro delle donne. La cooperazione promuove inoltre l’adozione da parte del Kosovo di politiche generali di inclusione sociale e di non discriminazione. La cooperazione comprende inoltre l’istituzione in Kosovo di un sistema di protezione sociale in grado di sostenere l’occupazione e la crescita inclusiva.

    Le parti cooperano al fine di assicurare il ravvicinamento della legislazione del Kosovo all’acquis dell’UE e con l’obiettivo di migliorare la salute e prevenire le malattie nella popolazione, sviluppare strutture amministrative e autorità competenti incaricate di attuare la legislazione che siano indipendenti, efficaci e in grado di soddisfare i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza, tutelare i diritti dei pazienti, proteggere i cittadini dalle minacce sanitarie e dalle malattie e promuovere stili di vita sani.

    Il Kosovo rispetta le convenzioni internazionali e gli altri strumenti in vigore in detti settori. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in tali materie.

    Articolo 107

    Istruzione e formazione

    Le parti cooperano al fine di elevare il livello generale dell’istruzione, della formazione professionale, della formazione, nonché delle politiche e iniziative a favore dei giovani in Kosovo, in quanto strumenti per promuovere lo sviluppo di competenze, l’occupabilità, l’inclusione sociale e lo sviluppo economico in Kosovo. Per quanto riguarda i sistemi di istruzione superiore, una priorità è costituita dal conseguimento, per i propri istituti e programmi, di standard qualitativi adeguati e conformi agli obiettivi del processo e della dichiarazione di Bologna.

    Le parti collaborano inoltre al fine di garantire l’accesso a tutti i gradi di istruzione e di formazione in Kosovo, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale. Nell’ambito della cooperazione cerca di affrontare i bisogni degli studenti disabili in Kosovo.

    La cooperazione mira inoltre a sviluppare le capacità nel campo della ricerca e dell’innovazione, in particolare attraverso progetti comuni in materia di ricerca e innovazione che coinvolgano tutte le parti interessate e garantiscano il trasferimento di know-how.

    I pertinenti programmi e strumenti dell’UE contribuiscono al miglioramento delle strutture e delle attività di istruzione, formazione, ricerca e innovazione in Kosovo.

    La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in tale materia.

    Articolo 108

    Cooperazione culturale

    Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione ha lo scopo di rafforzare le capacità del Kosovo in materia di politiche culturali, consolidare le capacità degli operatori culturali e accrescere la comprensione reciproca tra individui, minoranze e popoli. La cooperazione sostiene inoltre le riforme istituzionali volte alla promozione della diversità culturale in Kosovo, anche sulla base dei principi sanciti dalla convenzione dell’Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005.

    Articolo 109

    Cooperazione nel settore audiovisivo

    Le parti collaborano per promuovere l’industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e audiovisivo.

    La cooperazione potrebbe comprendere, tra l’altro, programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e di altri professionisti dell’industria audiovisiva, nonché un’assistenza tecnica volta a rafforzare l’indipendenza e la professionalità dei media pubblici e privati del Kosovo e a stabilire più stretti legami con i media europei.

    Il Kosovo allinea alle politiche dell’UE le proprie politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive aventi una dimensione transfrontaliera/transterritoriale e armonizza la propria legislazione con l’acquis dell’UE. Il Kosovo rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l’acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale per i programmi e le trasmissioni e veglia particolarmente a garantire e consolidare l’indipendenza delle competenti autorità di regolamentazione.

    Articolo 110

    Società dell’informazione

    La cooperazione si sviluppa in tutti i settori connessi all’acquis dell’UE riguardante la società dell’informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo ravvicinamento delle politiche e della legislazione del Kosovo a quelle dell’UE.

    Le parti cooperano inoltre al fine di sviluppare ulteriormente la società dell’informazione in Kosovo. Nel complesso, gli obiettivi generali consistono nell’ulteriore preparazione della società all’era digitale e nell’individuazione di misure che garantiscano l’interoperabilità di reti e servizi.

    Articolo 111

    Reti e servizi di comunicazione elettronica

    La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in questo settore.

    Le parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire al Kosovo di recepire l’acquis dell’UE in tali settori dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, vegliando particolarmente a garantire e consolidare l’indipendenza delle competenti autorità di regolamentazione.

    Articolo 112

    Informazione e comunicazione

    Le parti adottano le misure necessarie per favorire il reciproco scambio di informazioni. Vengono privilegiati i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sull’UE, nonché a fornire agli ambienti professionali del Kosovo informazioni più specialistiche.

    Articolo 113

    Trasporti

    La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis dell’UE nel settore dei trasporti.

    La cooperazione può mirare in particolare a ristrutturare e a modernizzare i sistemi di trasporto del Kosovo, migliorandone le infrastrutture (compresi i collegamenti regionali individuati dall’osservatorio sui trasporti dell’Europa sudorientale), migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci, raggiungere standard paragonabili a quelli in vigore nell’UE e interoperabili con questi ultimi e allineare la legislazione dei trasporti a quella dell’UE, se le circostanze obiettive lo consentono.

    La cooperazione si prefigge di contribuire al progressivo accesso reciproco ai mercati e alle infrastrutture di trasporto dell’UE e del Kosovo, come previsto dal presente accordo, sviluppando in Kosovo un sistema di trasporto compatibile, interoperabile e allineato con quello dell’UE e migliorando la tutela dell’ambiente nel settore dei trasporti.

    Articolo 114

    Energia

    Conformemente al pertinente acquis dell’UE, le parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore energetico in linea con i principi dell’economia di mercato e del trattato che istituisce la Comunità dell’energia, firmato ad Atene il 25 ottobre 2005 (7). La cooperazione viene sviluppata in un’ottica di graduale integrazione del Kosovo nei mercati europei dell’energia.

    La cooperazione può comprendere l’assistenza al Kosovo per quanto riguarda in particolare:

    a)

    il miglioramento e la diversificazione dell’approvvigionamento e il miglioramento dell’accesso al mercato dell’energia, in linea con l’acquis dell’UE in materia di sicurezza dell’approvvigionamento e con la strategia energetica regionale della Comunità dell’energia, applicando le disposizioni UE ed europee in materia di transito, trasmissione, distribuzione e ripristino delle interconnessioni di elettricità con i paesi limitrofi, importanti a livello regionale;

    b)

    l’assistenza al Kosovo per quanto riguarda l’applicazione dell’acquis dell’UE in materia di efficienza energetica, fonti energetiche rinnovabili e impatto ambientale del settore energetico, e quindi promozione del risparmio energetico, dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e dello studio e della riduzione dell’impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;

    c)

    la formulazione delle condizioni fondamentali per la ristrutturazione delle società energetiche e cooperazione tra imprese del settore, in linea con le norme del mercato interno dell’energia dell’UE in materia di separazione (unbundling).

    Articolo 115

    Ambiente

    Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore ambientale con l’impegno fondamentale di arrestare il degrado ambientale e di cominciare a migliorare la situazione per rendere possibile lo sviluppo sostenibile in Kosovo. Le parti collaborano nei settori della qualità dell’aria e dell’acqua (anche per quanto riguarda le sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano), delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, di tutti i tipi di gestione dei rifiuti (compresa la gestione responsabile e sicura dei rifiuti radioattivi) e della protezione della natura, del controllo e della riduzione delle emissioni industriali, garantendo la sicurezza nelle installazioni industriali, e della classificazione e della manipolazione sicura delle sostanze chimiche in Kosovo.

    Le parti collaborano, in particolare, per rafforzare le strutture e le procedure amministrative del Kosovo onde assicurare una pianificazione strategica delle questioni ambientali e il coordinamento fra le parti interessate, concentrandosi inoltre sul ravvicinamento progressivo della legislazione del Kosovo all’acquis dell’UE ed eventualmente all’acquis dell’Euratom. La cooperazione potrebbe vertere anche sulla definizione, da parte del Kosovo, di strategie volte a ridurre in modo sostanziale l’inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transfrontaliero, a istituire un quadro di produzione e consumo di energia razionale, pulito, sostenibile e rinnovabile e a eseguire valutazioni di impatto ambientale e valutazioni strategiche ambientali.

    Articolo 116

    Cambiamenti climatici

    Le parti cooperano al fine di assistere il Kosovo a elaborare una propria politica in materia di clima e a integrare sistematicamente la dimensione climatica nelle politiche relative ai settori dell’energia, dei trasporti, dell’industria, dell’agricoltura, dell’istruzione e ad altri settori pertinenti. Tale cooperazione sostiene inoltre il graduale ravvicinamento della legislazione del Kosovo all’acquis dell’UE in materia di cambiamenti climatici, in particolare per quanto concerne l’efficacia del monitoraggio, della documentazione e della verifica delle emissioni di gas a effetto serra. Nell’ambito della cooperazione, viene inoltre offerta al Kosovo assistenza nella creazione di adeguate capacità amministrative e procedure di coordinamento tra tutte le parti interessate, per rendere possibile l’adozione e l’attuazione di politiche di crescita a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici. Se le circostanze obiettive lo consentono, le parti collaborano con l’obiettivo di sostenere la partecipazione del Kosovo alle azioni condotte a livello mondiale e regionale di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a questi ultimi.

    Articolo 117

    Protezione civile

    Le parti sviluppano e consolidano la loro collaborazione al fine di migliorare la prevenzione delle catastrofi naturali e provocate dall’uomo, nonché la capacità di far fronte e di reagire alle stesse. La cooperazione mira in particolare a potenziare le capacità di protezione civile del Kosovo e il graduale ravvicinamento della legislazione del Kosovo all’acquis dell’UE in materia di gestione delle catastrofi.

    La cooperazione può imperniarsi sui seguenti settori prioritari:

    a)

    notifica tempestiva e sistemi di allerta per quanto riguarda le catastrofi; inserimento del Kosovo nella copertura dei sistemi di allerta precoce e degli strumenti di controllo europei;

    b)

    costituzione di un sistema di comunicazione efficace, operativo 24 ore su 24, tra i servizi di emergenza del Kosovo e quelli della Commissione europea;

    c)

    garanzia di cooperazione in caso di emergenze gravi, compresa l’agevolazione della fornitura e della ricezione dell’assistenza e del sostegno del paese ospite;

    d)

    miglioramento della base di conoscenze sulle catastrofi e sui rischi ed elaborazione di piani di valutazione dei rischi di catastrofi e di gestione delle catastrofi relativi a tutto il territorio del Kosovo;

    e)

    attuazione delle migliori pratiche e linee guida in materia di prevenzione delle catastrofi e di capacità di far fronte e di reagire alle stesse.

    Articolo 118

    Ricerca e sviluppo tecnologico

    Le parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

    La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.

    Articolo 119

    Sviluppo regionale e locale

    Le parti cercano di individuare misure in grado di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. È rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera/transterritoriale, transnazionale e interregionale.

    La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in materia di sviluppo regionale.

    Articolo 120

    Pubblica amministrazione

    La cooperazione e il dialogo mirano a garantire l’ulteriore sviluppo in Kosovo di una pubblica amministrazione professionale, efficiente e responsabile, sulla base delle riforme intraprese finora in tale campo, comprese quelle connesse al processo di decentramento e all’istituzione di nuovi comuni. La cooperazione mira in particolare a sostenere l’attuazione dello stato di diritto, il buon funzionamento delle istituzioni a vantaggio della popolazione del Kosovo nel suo complesso e lo sviluppo armonioso delle relazioni tra l’UE e il Kosovo.

    La cooperazione in tale campo si concentra in particolare sullo sviluppo delle istituzioni, in particolare sull’elaborazione e sull’attuazione di procedure di assunzione basate sul merito, trasparenti e imparziali, tanto a livello centrale che locale, sulla gestione delle risorse umane e sullo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, sulla formazione permanente e sulla promozione dell’etica nella pubblica amministrazione. La cooperazione riguarda altresì il miglioramento dell’efficienza e delle capacità degli organi indipendenti che svolgono un ruolo fondamentale ai fini del funzionamento della pubblica amministrazione e di un sistema efficace di controlli ed equilibri.

    TITOLO IX

    COOPERAZIONE FINANZIARIA

    Articolo 121

    Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e a norma degli articoli 7, 122, 123 e 125, il Kosovo può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell’UE sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L’assistenza finanziaria dell’UE è subordinata alla realizzazione di ulteriori progressi in materia di conformità ai criteri politici di Copenaghen. Si tiene inoltre conto dei progressi compiuti dal Kosovo nella realizzazione degli obblighi previsti dal presente accordo, nonché delle relazioni annuali sui progressi compiuti dal Kosovo. L’assistenza finanziaria dell’UE è inoltre subordinata ai requisiti previsti dal PSA, in particolare per quanto riguarda l’impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali. L’assistenza finanziaria concessa al Kosovo è modulata in funzione del fabbisogno constatato, delle priorità concordate, della capacità di assorbimento e di rimborso nonché dei provvedimenti volti a riformare e a ristrutturare l’economia.

    Articolo 122

    L’assistenza finanziaria sotto forma di sovvenzioni viene erogata conformemente al pertinente regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio nell’ambito di un quadro indicativo pluriennale e in base a programmi d’azione annuali o pluriennali, definiti dall’UE in seguito a consultazioni con il Kosovo.

    Articolo 123

    L’assistenza finanziaria può riguardare tutti i settori pertinenti della cooperazione, in particolare i settori della libertà, della sicurezza e della giustizia, l’allineamento della legislazione all’acquis dell’UE, lo sviluppo economico e sociale, la buona governance, la riforma della pubblica amministrazione, l’energia e l’agricoltura.

    Articolo 124

    Su richiesta del Kosovo e in casi eccezionali, l’UE potrebbe valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un’assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l’erogazione dell’assistenza sarebbe subordinata al rispetto di condizioni stabilite nell’ambito di un programma convenuto tra il Kosovo e il Fondo monetario internazionale.

    Articolo 125

    Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinché l’assistenza finanziaria dell’UE sia erogata in stretto coordinamento con quella proveniente da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.

    A tal fine, il Kosovo fornisce periodicamente informazioni su tutte le fonti di assistenza.

    TITOLO X

    DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

    Articolo 126

    È istituito un Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA) incaricato di sorvegliare l’applicazione e l’esecuzione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce al livello opportuno, a intervalli regolari e, quando le circostanze lo richiedono, convoca riunioni straordinarie. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione di reciproco interesse.

    Articolo 127

    1.   Il CSA è composto da rappresentanti dell’UE, da un lato, e del Kosovo, dall’altro.

    2.   Il CSA stabilisce il proprio regolamento interno.

    3.   I membri del CSA possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

    4.   Il CSA è presieduto a turno da un rappresentante dell’UE e da un rappresentante del Kosovo, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

    5.   Nelle materie che la riguardano, la Banca europea per gli investimenti partecipa, in qualità di osservatore, ai lavori del CSA.

    Articolo 128

    Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il CSA ha il potere di prendere decisioni all’interno dell’ambito di applicazione del presente accordo, nei casi contemplati dall’accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il CSA può anche formulare adeguate raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni sono redatte di comune accordo tra le parti.

    Articolo 129

    1.   Il CSA è assistito, nell’esercizio delle sue funzioni, da un comitato di stabilizzazione e di associazione, che è composto di rappresentanti dell’UE, da un lato, e del Kosovo, dall’altro.

    2.   Il regolamento interno del CSA determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del CSA, e determina le modalità di funzionamento del comitato.

    3.   Il CSA può delegare i suoi poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione. In tal caso, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le proprie decisioni alle condizioni di cui all’articolo 128.

    Articolo 130

    Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati e gruppi speciali. Entro la fine del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione del presente accordo.

    È creato un sottocomitato per le questioni inerenti alle migrazioni.

    Articolo 131

    Il CSA può decidere di istituire altri comitati o organi speciali che lo assistano nell’esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno il CSA precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

    Articolo 132

    È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione («comitato parlamentare»). Tale comitato riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento europeo e membri del Parlamento del Kosovo. Esso si riunisce sulla base di un calendario che esso stesso determina, ma almeno una volta all’anno.

    Il comitato parlamentare è composto da membri del Parlamento europeo e da membri del Parlamento del Kosovo.

    Il comitato parlamentare stabilisce il proprio regolamento interno.

    Il comitato parlamentare è presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro del Parlamento del Kosovo, secondo disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

    Il comitato parlamentare può formulare raccomandazioni destinate al CSA.

    Articolo 133

    Nell’ambito del presente accordo, le parti si impegnano a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell’altra parte possano adire, senza discriminazioni, le opportune vie legali per la difesa dei propri diritti.

    Articolo 134

    Il presente accordo non impedisce a una delle parti di adottare le misure che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.

    Articolo 135

    1.   Nei settori contemplati dal presente accordo:

    a)

    il regime applicato dal Kosovo nei confronti dell’UE non dà luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro imprese o società;

    b)

    il regime applicato dall’UE nei confronti del Kosovo non dà luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini e società o imprese del Kosovo.

    2.   Il paragrafo 1 non pregiudica l’applicazione delle disposizioni particolari previste dal presente accordo, in particolare all’articolo 70, paragrafo 3.

    Articolo 136

    1.   Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l’adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

    2.   Le parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo e di altri aspetti rilevanti delle loro relazioni.

    3.   Ciascuna delle parti deferisce al CSA eventuali controversie relative all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo. In tal caso, si applica l’articolo 137 e, eventualmente, il protocollo V.

    Il CSA può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

    4.   Qualora una delle parti ritenga che l’altra parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall’accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al CSA tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le parti.

    Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell’accordo. Tali misure sono immediatamente notificate al CSA e, se l’altra parte lo richiede, sono oggetto di consultazioni nell’ambito del CSA, del comitato di stabilizzazione e di associazione o di qualsiasi altro organo istituito a norma dell’articolo 130 e dell’articolo131.

    5.   I paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo non incidono in alcun modo sugli articoli 34, 42, 43, 44 e 48 e sul protocollo III (Definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa) e non ne pregiudicano l’applicazione.

    6.   I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano agli articoli 5 e 13.

    Articolo 137

    1.   In caso di disaccordo fra le parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, una delle parti presenta all’altra parte e al CSA una richiesta formale affinché la questione sia risolta.

    Se una parte ritiene che una misura adottata dall’altra parte o l’inazione dell’altra parte costituiscano una violazione dei suoi obblighi a norma del presente accordo, la richiesta formale di soluzione della controversia motiva tale parere e indica, a seconda dei casi, che la parte può adottare misure a norma dell’articolo 136, paragrafo 4.

    2.   Le parti cercano di risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell’ambito del CSA e degli altri organi di cui al paragrafo 3 onde trovare quanto prima una soluzione reciprocamente accettabile.

    3.   Le parti forniscono al CSA tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione.

    Fintanto che la controversia non è risolta, se ne discute a ogni riunione del CSA, a meno che non sia stata avviata la procedura di arbitrato di cui al protocollo V. Una controversia è considerata risolta quando il CSA adotta una decisione vincolante per comporre la controversia a norma dell’articolo 136, paragrafo 3, o quando ha dichiarato che la controversia non sussiste più.

    Possono inoltre tenersi consultazioni in merito a una controversia durante qualsiasi riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione o di tutti gli altri comitati o organi istituiti a norma degli articoli 130 e 131, per decisione comune delle parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.

    Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

    4.   Per le questioni che rientrano nell’ambito di applicazione del protocollo V, una parte può chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale protocollo quando le parti non siano riuscite a risolvere la controversia entro due mesi dall’avvio della procedura pertinente a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

    Articolo 138

    Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all’applicazione del presente accordo, esso non recherà pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolino uno o più Stati membri, da un lato, e il Kosovo, dall’altro.

    Articolo 139

    Gli allegati da I a VII, i protocolli I, II, III, IV e V e la dichiarazione sono parte integrante del presente accordo.

    Articolo 140

    Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.

    Ciascuna delle parti può denunciare l’accordo dandone notifica all’altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

    Ciascuna parte può sospendere integralmente o in parte il presente accordo, con effetto immediato, qualora l’altra parte venga meno a uno degli elementi essenziali dell’accordo.

    L’UE può adottare le misure che ritiene appropriate, compresa la sospensione integrale o parziale del presente accordo, con effetto immediato, in caso di inosservanza da parte del Kosovo dei principi essenziali di cui agli articoli 5 e 13.

    Articolo 141

    Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull’Unione europea, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall’altra, al territorio del Kosovo.

    Articolo 142

    Il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea è il depositario del presente accordo.

    Articolo 143

    Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, albanese e serba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    Articolo 144

    Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

    Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

    Съставено в Страсбург на двадесет и седми октомври две хиляди и петнадесета година.

    Hecho en Estrasburgo, el veintisiete de octubre de dos mil quince.

    Ve Štrasburku dne dvacátého sedmého října dva tisíce patnáct.

    Udfærdiget i Strasbourg den syvogtyvende oktober to tusind og femten.

    Geschehen zu Strassburg am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendfünfzehn.

    Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne seitsmendal päeval Strasbourgis.

    Έγινε στο Στρασβούργο, στις είκοσι εφτά Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

    Done at Strasbourg on the twenty-seventh day of October in the year two thousand and fifteen.

    Fait à Strasbourg, le vingt-sept octobre deux mille quinze.

    Sastavljeno u Strasbourgu dvadeset sedmog listopada dvije tisuće petnaeste.

    Fatto a Strasburgo, addì ventisette ottobre duemilaquindici.

    Strasbūrā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit septītajā oktobrī.

    Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų spalio dvidešimt septintą dieną Strasbūre.

    Kelt Strasbourgban, a kéteze-tizenötödik év október havának huszonhetedik napján.

    Magħmul fi Strasburgu, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u ħmistax.

    Gedaan te Straatsburg, de zevenentwintigste oktober tweeduizend vijftien.

    Sporządzono w Strasburgu dnia dwudziestego siódmego października roku dwa tysiące piętnastego.

    Feito em Estrasburgo, em vinte e sete de outubro de dois mil e quinze.

    Întocmit la Strasbourg la douăzeci și șapte octombrie două mii cincisprezece.

    V Štrasburgu dvadsiateho siedmeho októbra dvetisíctridsať.

    V Strasbourgu, dne sedemindvajsetega oktobra leta dva tisoč petnajst.

    Tehty Strasbourgissa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

    Som skedde i Strasbourg den tjugosjunde oktober år tjugohundrafemton.

    Nënshkruar në Strazburg më njëzet e shtatë tetor, dy mijë e pesëmbëdhjetë.

    Potpisano u Strazburgu dvadeset sedmog Oktobra dve hiljade petnaeste.

    За Европейския съюз

    Por la Unión Europea

    Za Evropskou unii

    For Den Europæiske Union

    Für die Europäische Union

    Euroopa Liidu nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

    For the European Union

    Pour l'Union européenne

    Za Europsku uniju

    Per l'Unione europea

    Eiropas Savienības vārdā –

    Europos Sąjungos vardu

    Az Európai Unió részéről

    Għall-Unjoni Ewropea

    Voor de Europese Unie

    W imieniu Unii Europejskiej

    Pela União Europeia

    Pentru Uniunea Europeană

    Za Európsku úniu

    Za Evropsko unijo

    Euroopan unionin puolesta

    För Europeiska unionen

    Për Bashkimin Europian

    Za Evropsku Uniju

    Image

    За Европейската общност за атомна енергия

    Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

    Za Evropské společenství pro atomovou energii

    For Det Europæiske Atomenergifællesskab

    Für die Europäische Atomgemeinschaft

    Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

    For the European Atomic Energy Community

    Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

    Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

    Per la Comunità europea dell’energia atomica

    Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

    Europos atominės energijos bendrijos vardu

    Az Európai Atomenergia-közösség részéről

    F’isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

    Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

    W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

    Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

    Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

    Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

    Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

    Euroopan atomienergiajärjestön puolesta

    För Europeiska atomenergigemenskapen

    Për Komunitetin Evropian për Energji Atomike

    Za Evropsku Zajednicu za Atomsku Energiju

    Image

    Për Kosovën (**)

    Za Kosovo (***)

    Image

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    (*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    (1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU UE L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

    (2)  I riferimenti ai codici e alle denominazioni delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU UE L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

    (3)  GU UE L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

    (4)  GU UE L 285 del 16.10.2006, pag. 3.

    (5)  Comitato europeo di normalizzazione, Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica, Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, Cooperazione europea per l’accreditamento, Comitato di cooperazione europea di metrologia legale, Associazione europea degli Istituti nazionali di metrologia.

    (6)  Conclusioni del Consiglio Ecofin del 1o dicembre 1997 in materia di politica fiscale (GU C 2 del 6.1.1998, pag. 1).

    (7)  GU UE L 198 del 20.7.2006, pag. 18.

    (**)  Ky përcaktim nuk paragjykon qëndrimin ndaj statusit dhe është në përputhje me Rezolutën 1244/1999 dhe Opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

    (***)  Ovaj naziv ne prejudicira stavove о statusu i u skladu je sa RSBUN 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog Suda Pravde о deklaraciji о nezavisnosti Kosova.


    ELENCO DEGLI ALLEGATI, DEI PROTOCOLLI E DELLE DICHIARAZIONI

    ALLEGATI

    Allegato I (Articolo 23)

    Concessioni tariffarie accordate dal Kosovo ai prodotti industriali dell’UE

    Allegato II (Articolo 28)

    Definizione dei prodotti «baby beef»

    Allegato III (Articolo 29)

    Concessioni tariffarie accordate dal Kosovo ai prodotti agricoli dell’UE

    Allegato IV (Articolo 31)

    Concessioni accordate dall’UE ai prodotti della pesca del Kosovo

    Allegato V (Articolo 32)

    Concessioni tariffarie accordate dal Kosovo al pesce e ai prodotti della pesca dell’UE

    Allegato VI (Articolo 50)

    Stabilimento: «Servizi finanziari»

    Allegato VII (Articolo 77)

    Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

    PROTOCOLLI

    Protocollo I (Articolo 27)

    Scambi di prodotti agricoli trasformati tra l’UE e il Kosovo

    Protocollo II (Articolo 30)

    Vini, bevande alcoliche e vini aromatizzati

    Protocollo III (Articolo 46)

    relativo al concetto di «prodotti originari»

    Protocollo IV (Articolo 104)

    Assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

    Protocollo V (Articolo 136)

    Risoluzione delle controversie

    DICHIARAZIONI

    Dichiarazione comune


    ALLEGATO I

    ALLEGATO I bis

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL KOSOVO AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELL’UE

    di cui all’articolo 23

    Il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste dal presente allegato è il dazio di base del 10 % applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio sono ridotte come segue.

    a)

    All’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto all’80 % del dazio di base, ossia all’8 %;

    b)

    il 1o gennaio del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 60 % del dazio di base, ossia al 6 %;

    c)

    il 1o gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 40 % del dazio di base, ossia al 4 %;

    d)

    il 1o gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 20 % del dazio di base, ossia al 2 %;

    e)

    il 1o gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti.

    Codice

    Designazione (1)

    2501 00

    Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare

     

    -

    Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità

     

    - -

    altri

    2501 00 51

    - - -

    denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all’alimentazione umana o animale

     

    - - -

    altri

    2501 00 91

    - - - -

    Sale per l’alimentazione umana

    2501 00 99

    - - - -

    altri

    2505

    Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26

    2505 10 00

    -

    Sabbie silicee e sabbie quarzose

    2506

    Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare

    2506 10 00

    -

    Quarzi

    2507 00

    Caolino e altre argille caoliniche, anche calcinati

    2507 00 80

    -

    altre argille caoliniche

    2508

    Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806 ), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas

    2508 10 00

    -

    Bentonite

    2508 40 00

    -

    altre argille

    2508 70 00

    -

    Terre di chamotte o di dinas

    2515

    Marmi, travertini, calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, e alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

    2517

    Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516 , anche trattati termicamente

    2517 10

    -

    Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente

    2517 10 20

    - -

    Dolomite e pietre da calce, frantumate

    2517 30 00

    -

    Tarmacadam

    2520

    Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti

    2522

    Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l’ossido e l’idrossido di calcio della voce 2825

    2522 20 00

    -

    Calce spenta

    2523

    Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati

    2523 10 00

    -

    Cementi non polverizzati detti «clinkers»

    2526

    Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco

    2526 20 00

    -

    frantumati o polverizzati

    2530

    Materie minerali non nominate né comprese altrove

    2530 90 00

    -

    altre

    3001

    Ghiandole e altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove

    3001 20

    -

    Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni

    3001 20 10

    - -

    di origine umana

    3001 90

    -

    altri

     

    - -

    altri

    3001 90 91

    - - -

    Eparina e suoi sali

    3001 90 98

    - - -

    altri

    3002

    Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili

    3002 10

    -

    Antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici

    3002 30 00

    -

    Vaccini per la medicina veterinaria

    3002 90

    -

    altri

    3002 90 30

    - -

    Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici

    3002 90 50

    - -

    Colture di microrganismi

    3002 90 90

    - -

    altri

    3003

    Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002 , 3005 o 3006 ) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto

    3003 10 00

    -

    contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell’acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati

    3003 20 00

    -

    contenenti altri antibiotici

     

    -

    contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937 , e non contenenti antibiotici

    3003 31 00

    - -

    contenenti insulina

    3003 40

    -

    contenenti alcaloidi o loro derivati, e non contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937 , né antibiotici

    3003 90 00

    -

    altri

    3004

    Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002 , 3005 o 3006 ) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto

     

    -

    contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937 , e non contenenti antibiotici

    3004 32 00

    - -

    contenenti ormoni corticosteroidei, loro derivati o analoghi strutturali

    3004 50 00

    -

    altri medicamenti contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936

    3004 90 00

    -

    altri

    3005

    Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari

    3005 90

    -

    altri

     

    - -

    altri

     

    - - -

    di materie tessili

    3005 90 50

    - - - -

    altri

    3006

    Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo

    3006 10

    -

    Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l’odontoiatria) e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria; barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili

    3006 10 10

    - -

    Catgut sterili

    3006 20 00

    -

    Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni

    3006 30 00

    -

    Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente

    3006 50 00

    -

    Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso

    3006 60 00

    -

    Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi

    3006 70 00

    -

    Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all’utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici

     

    -

    altri

    3006 92 00

    - -

    Rifiuti farmaceutici

    3208

    Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

    3208 90

    -

    altre

     

    - -

    Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

    3208 90 19

    - - -

    altri

     

    - -

    altri

    3208 90 91

    - - -

    a base di polimeri sintetici

    3303 00

    Profumi e acque da toeletta

    3303 00 90

    -

    Acque da toletta

    3304

    Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure

     

    -

    altri

    3304 91 00

    - -

    Ciprie, comprese le polveri compatte

    3306

    Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto

    3306 10 00

    -

    Dentifrici

    3307

    Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti

    3307 20 00

    -

    Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore

    3401

    Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti

     

    -

    Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti

    3401 19 00

    - -

    altri

    3401 20

    -

    Saponi presentati in altre forme

    3401 20 10

    - -

    Fiocchi, scaglie, granuli o polveri

    3403

    Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l’ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

    3404

    Cere artificiali e cere preparate

    3405

    Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404

    3405 10 00

    -

    Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio

    3405 20 00

    -

    Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno

    3405 40 00

    -

    Paste, polveri e altre preparazioni per pulire e lucidare

    3405 90

    -

    altri

    3405 90 10

    - -

    Lucidi per metalli

    3407 00 00

    Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette «cere per l’odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l’odontoiatria, a base di gesso

    3605 00 00

    Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604

    3606

    Ferro-cerio e altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo

    3606 10 00

    -

    Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm3

    3606 90

    -

    altri

    3606 90 90

    - -

    altri

    3801

    Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti

    3801 10 00

    -

    Grafite artificiale

    3801 30 00

    -

    Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni

    3801 90 00

    -

    altre

    3802

    Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito

    3806

    Colofonie e acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse

    3806 30 00

    -

    «Gomme-esteri»

    3806 90 00

    -

    altri

    3807 00

    Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali

    3807 00 90

    -

    altri

    3809

    Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

     

    -

    altri

    3809 91 00

    - -

    dei tipi utilizzati nell’industria tessile o in industrie simili

    3809 92 00

    - -

    dei tipi utilizzati nell’industria della carta o in industrie simili

    3809 93 00

    - -

    dei tipi utilizzati nell’industria del cuoio o in industrie simili

    3810

    Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

    3810 10 00

    -

    Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti

    3810 90

    -

    altre

    3810 90 90

    - -

    altre

    3812

    Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

    3812 20

    -

    Plastificanti composti per gomma o materie plastiche

    3812 20 90

    - -

    altri

    3812 30

    -

    Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

    3812 30 80

    - -

    altri

    3813 00 00

    Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

    3815

    Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove

    3815 90

    -

    altri

    3815 90 90

    - -

    altri

    3818 00

    Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

    3818 00 10

    -

    Silicio drogato

    3819 00 00

    Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

    3820 00 00

    Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

    3821 00 00

    Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali

    3824

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

    3824 10 00

    -

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia

     

    -

    Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell’etano o del propano

    3824 78 00

    - -

    contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC)

    3824 79 00

    - -

    altri

    3824 90

    -

    altri

    3824 90 10

    - -

    Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d’ammonio o d’etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

    3824 90 35

    - -

    Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi

    3824 90 40

    - -

    Solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili

     

    - -

    altri

    3824 90 45

    - - -

    Preparazioni disincrostanti e simili

    3824 90 55

    - - -

    Miscugli di mono-, di- e tri- esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse)

     

    - - -

    Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici

    3824 90 62

    - - - -

    Prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina

    3824 90 64

    - - - -

    altri

    3824 90 70

    - - -

    Preparazioni ignifughe, idrofughe e altre, per la protezione delle costruzioni

     

    - - -

    altri

    3824 90 75

    - - - -

    Placchette di niobato di litio non drogato

    3824 90 80

    - - - -

    Miscela di ammina ricavata da dimeri di acidi grassi, di peso molecolare medio di 520 o più e uguale o inferiore a 550

    3824 90 85

    - - - -

    3-(1-Ethil-1-metilpropil)isossazol-5-ilammina, sotto forma di soluzione in toluene

    3824 90 87

    - - - -

    Miscele consistenti principalmente di (5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonato e bis[(5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil] metilfosfonato, e miscele consistenti principalmente di metilfosfonato di dimetile, ossirano e pentaossido di difosforo

    3825

    Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo

     

    -

    Residui di solventi organici

    3825 49 00

    - -

    altri

    3825 90

    -

    altri

    3825 90 90

    - -

    altri

    3826 00

    Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

    3826 00 10

    -

    Esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in volume il 96,5 % o più di esteri (FAMAE)

    3918

    Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo

    3919

    Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli

    4004 00 00

    Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli

    4006

    Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata

    4008

    Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita

     

    -

    di gomma alveolare

    4008 11 00

    - -

    Lastre, fogli e nastri

    4008 19 00

    - -

    altri

     

    -

    di gomma non alveolare

    4008 21

    - -

    Lastre, fogli e nastri

    4008 21 10

    - - -

    Rivestimenti e tappeti da pavimento

    4009

    Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi)

     

    -

    non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie

    4009 11 00

    - -

    senza accessori

     

    -

    rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo

    4009 21 00

    - -

    senza accessori

     

    -

    rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili

    4009 31 00

    - -

    senza accessori

     

    -

    rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie

    4009 41 00

    - -

    senza accessori

    4010

    Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

     

    -

    Nastri trasportatori

    4010 11 00

    - -

    rinforzati soltanto di metallo

    4010 19 00

    - -

    altri

     

    -

    Cinghie di trasmissione

    4010 32 00

    - -

    Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm

    4010 33 00

    - -

    Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm

    4010 34 00

    - -

    Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm

    4010 36 00

    - -

    Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm

    4014

    Articoli d’igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita

    4014 10 00

    -

    Preservativi

    4016

    Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita

     

    -

    altri

    4016 91 00

    - -

    Rivestimenti e tappeti da pavimento

    4016 95 00

    - -

    altri oggetti gonfiabili

    4016 99

    - -

    altri

     

    - - -

    per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

    4016 99 52

    - - - -

    Pezzi gomma-metallo

    4201 00 00

    Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia

    4202

    Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

     

    -

    Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili

    4202 11

    - -

    con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

    4202 12

    - -

    con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili

    4202 19

    - -

    altri

     

    -

    Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura

    4202 21 00

    - -

    con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

    4202 22

    - -

    con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili

    4202 29 00

    - -

    altre

     

    -

    Oggetti da tasca o da borsetta

    4202 31 00

    - -

    con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

    4202 32

    - -

    con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili

    4202 32 90

    - - -

    di materie tessili

    4202 39 00

    - -

    altri

     

    -

    altri

    4202 91

    - -

    con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

    4202 92

    - -

    con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili

     

    - - -

    di fogli di materie plastiche

    4202 92 11

    - - - -

    Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi

    4202 92 19

    - - - -

    altri

     

    - - -

    di materie tessili

    4202 92 91

    - - - -

    Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi

    4202 92 98

    - - - -

    altri

    4202 99 00

    - -

    altri

    4203

    Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

    4203 10 00

    -

    Indumenti

     

    -

    Guanti, mezzoguanti e muffole

    4203 29

    - -

    altri

    4203 30 00

    -

    Cinture, cinturoni e bandoliere

    4203 40 00

    -

    altri accessori di abbigliamento

    4205 00

    Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti

     

    -

    per usi tecnici

    4205 00 11

    - -

    Cinghie di trasmissione o di trasporto

    4205 00 90

    -

    altri

    4407

    Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

    4407 10

    -

    di conifere

     

    - -

    altro

     

    - - -

    altro

    4407 10 93

    - - - -

    di pino della specie Pinus sylvestris L.

    4411

    Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

     

    -

    altri

    4411 93

    - -

    con massa volumica superiore a 0,5 g/cm3 ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm3

    4411 93 10

    - - -

    non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

    4806

    Carta e cartone all’acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli

    4806 40

    -

    Carta detta «cristallo» e altre carte calandrate trasparenti o traslucide

    4806 40 10

    - -

    Carta detta «cristallo»

    4810

    Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato

     

    -

    Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici

    4810 32

    - -

    con imbianchimento uniforme in pasta e in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m2

    4810 32 90

    - - -

    altri

    4823

    Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

     

    -

    Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone

    4823 61 00

    - -

    di bambù

    5512

    Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco

     

    -

    contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere

    5512 19

    - -

    altri

     

    -

    contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche

    5512 29

    - -

    altri

    5512 29 90

    - - -

    altri

    5513

    Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2

     

    -

    tinti

    5513 21 00

    - -

    di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

     

    -

    stampati

    5513 41 00

    - -

    di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

    5513 49 00

    - -

    altri tessuti

    5514

    Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m2

     

    -

    tinti

    5514 23 00

    - -

    altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

    5514 29 00

    - -

    altri tessuti

     

    -

    stampati

    5514 42 00

    - -

    di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

    5514 43 00

    - -

    altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

    5515

    Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco

     

    -

    di fibre in fiocco di poliestere

    5515 11

    - -

    misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa

    5515 11 90

    - - -

    altri

    5515 12

    - -

    misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

    5515 12 90

    - - -

    altri

    5515 19

    - -

    altri

    5515 19 90

    - - -

    altri

     

    -

    altri tessuti

    5515 99

    - -

    altri

    5515 99 80

    - - -

    altri

    5516

    Tessuti di fibre artificiali in fiocco

     

    -

    contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

    5516 23

    - -

    di filati di diversi colori

    5516 23 10

    - - -

    Tessuti Jacquard di larghezza uguale o superiore a 140 cm (fodere per materassi)

     

    -

    contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone

    5516 43 00

    - -

    di filati di diversi colori

     

    -

    altri

    5516 93 00

    - -

    di filati di diversi colori

    5601

    Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

     

    -

    Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte

    5601 21

    - -

    di cotone

    5601 29 00

    - -

    altri

    5601 30 00

    -

    Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

    5602

    Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati

    5602 10

    -

    Feltri all’ago e prodotti cuciti con punto a maglia

     

    - -

    non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati

     

    - - -

    Feltri all’ago

    5602 10 19

    - - - -

    di altre materie tessili

     

    - - -

    Prodotti cuciti con punto a maglia

    5602 10 38

    - - - -

    di altre materie tessili

    5602 10 90

    - -

    impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati

     

    -

    altri feltri non impregnati né spalmati, né ricoperti, né stratificati

    5602 29 00

    - -

    di altre materie tessili

    5602 90 00

    -

    altri

    5603

    Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

     

    -

    di filamenti sintetici o artificiali

    5603 11

    - -

    di peso non superiore a 25 g/m2

    5603 12

    - -

    di peso superiore a 25 g/m2 ma non superiore a 70 g/m2

    5603 13

    - -

    di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2

    5603 14

    - -

    di peso superiore a 150 g/m2

     

    -

    altre

    5603 91

    - -

    di peso non superiore a 25 g/m2

    5603 91 10

    - - -

    spalmate o ricoperte

    5603 92

    - -

    di peso superiore a 25 g/m2 ma non superiore a 70 g/m2

    5603 92 10

    - - -

    spalmate o ricoperte

    5603 93

    - -

    di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2

    5603 94

    - -

    di peso superiore a 150 g/m2

    5603 94 90

    - - -

    altre

    5604

    Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica

    5604 90

    -

    altri

    5604 90 90

    - -

    altri

    5605 00 00

    Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

    5606 00

    Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

    5606 00 10

    -

    Filati detti «a catenella»

     

    -

    altri

    5606 00 91

    - -

    Filati spiralati (vergolinati)

    5607

    Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica

     

    -

    di sisal o di altre fibre tessili del genere «Agave»

    5607 29 00

    - -

    altri

     

    -

    di polietilene o di polipropilene

    5607 41 00

    - -

    Spago per legare

    5607 49

    - -

    altri

    5607 50

    -

    di altre fibre sintetiche

    5607 90

    -

    altri

    5607 90 90

    - -

    altri

    5608

    Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca e altre reti confezionate, di materie tessili

     

    -

    di materie tessili sintetiche o artificiali

    5608 19

    - -

    altre

     

    - - -

    Reti confezionate

     

    - - - -

    di nylon o di altre poliammidi

    5608 19 19

    - - - - -

    altri

    5608 19 30

    - - - -

    altre

    5608 19 90

    - - -

    altre

    5609 00 00

    Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove

    5702

    Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

    5702 50

    -

    altri, non vellutati, né confezionati

     

    - -

    di materie tessili sintetiche o artificiali

    5702 50 31

    - - -

    di polipropilene

    5702 50 39

    - - -

    altri

    5703

    Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati

    5703 30

    -

    di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali

     

    - -

    di polipropilene

    5703 30 12

    - - -

    Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 1 m2

     

    - -

    altri

    5703 30 82

    - - -

    Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 1 m2

    5801

    Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806

    5801 10 00

    -

    di lana o di peli fini

     

    -

    di fibre sintetiche o artificiali

    5801 31 00

    - -

    Velluti e felpe a trama, non tagliati

    5801 32 00

    - -

    Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste

    5801 36 00

    - -

    Tessuti di ciniglia

    5801 37 00

    - -

    Velluti e felpe a catena

    5802

    Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806 ; superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 5703

    5802 20 00

    -

    Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili

    5804

    Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006

    5804 10

    -

    Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate

    5804 10 90

    - -

    altri

    5806

    Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807 ; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati e incollati (bolducs)

    5806 10 00

    -

    Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna

     

    -

    altri tessuti

    5806 31 00

    - -

    di cotone

    5806 32

    - -

    di fibre sintetiche o artificiali

    5806 32 10

    - - -

    muniti di vere cimose

    5807

    Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati

    5810

    Ricami in pezza, in strisce o in motivi

     

    -

    altri ricami

    5810 92

    - -

    di fibre sintetiche o artificiali

    5810 92 90

    - - -

    altri

    5810 99

    - -

    di altre materie tessili

    5810 99 90

    - - -

    altri

    5901

    Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

    5902

    Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa

    5902 10

    -

    di nylon o di altre poliammidi

    5902 10 90

    - -

    altre

    5903

    Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

    5903 10

    -

    con poli(cloruro di vinile)

    5903 10 90

    - -

    spalmati, ricoperti o stratificati

    5903 20

    -

    con poliuretano

    5903 90

    -

    altri

    5904

    Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

    5905 00

    Rivestimenti murali di materie tessili

     

    -

    altri:

    5905 00 90

    - -

    altre

    5906

    Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902

    5906 10 00

    -

    Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm

     

    -

    altri

    5906 99

    - -

    altri

    5906 99 90

    - - -

    altri

    5907 00 00

    Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

    5909 00

    Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie

    5910 00 00

    Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie

    5911

    Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo

    5911 10 00

    -

    Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi

    5911 20 00

    -

    Veli e tele da buratti, anche confezionati

     

    -

    Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento)

    5911 32

    - -

    di peso uguale o superiore a 650 g

     

    - - -

    di seta, di fibre sintetiche o artificiali

    5911 32 19

    - - - -

    altri

    5911 32 90

    - - -

    di altre materie tessili

    5911 90

    -

    altri

    6001

    Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia

    6001 10 00

    -

    Stoffe dette a peli lunghi

     

    -

    Stoffe a ricci

    6001 21 00

    - -

    di cotone

    6001 22 00

    - -

    di fibre sintetiche o artificiali

    6001 29 00

    - -

    di altre materie tessili

     

    -

    altre

    6001 92 00

    - -

    di fibre sintetiche o artificiali

    6001 99 00

    - -

    di altre materie tessili

    6002

    Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001

    6002 40 00

    -

    contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma

    6005

    Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004

     

    -

    di fibre sintetiche

    6005 32

    - -

    tinte

    6005 32 90

    - - -

    altre

    6006

    Altre stoffe a maglia

     

    -

    di cotone

    6006 23 00

    - -

    di filati di diversi colori

     

    -

    di fibre sintetiche

    6006 31

    - -

    greggi o imbianchiti

    6006 33

    - -

    di filati di diversi colori

    6006 33 90

    - - -

    altre

    6006 34

    - -

    stampate

    6006 34 90

    - - -

    altre

    6006 90 00

    -

    altre

    6102

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104

    6102 90

    -

    di altre materie tessili

    6102 90 90

    - -

    Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili

    6103

    Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo

     

    -

    Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»

    6103 42 00

    - -

    di cotone

    6103 43 00

    - -

    di fibre sintetiche

    6104

    Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza

     

    -

    Abiti interi

    6104 42 00

    - -

    di cotone

    6107

    Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo

     

    -

    altri

    6107 99 00

    - -

    di altre materie tessili

    6108

    Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza

     

    -

    Camicie da notte e pigiami

    6108 39 00

    - -

    di altre materie tessili

     

    -

    altri

    6108 91 00

    - -

    di cotone

    6203

    Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo

     

    -

    Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»

    6203 42

    - -

    di cotone

     

    - - -

    Tute con bretelle (salopettes)

    6203 42 59

    - - - -

    altre

    6204

    Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza

     

    -

    Completi

    6204 21 00

    - -

    di lana o di peli fini

    6204 23

    - -

    di fibre sintetiche

    6204 23 80

    - - -

    altri

    6208

    Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza

     

    -

    Sottovesti o sottabiti e sottogonne

    6208 11 00

    - -

    di fibre sintetiche o artificiali

    6209

    Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)

    6209 30 00

    -

    di fibre sintetiche

    6211

    Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti

     

    -

    altri indumenti per uomo o ragazzo

    6211 33

    - -

    di fibre sintetiche o artificiali

     

    - - -

    Tute sportive, con fodera

    6211 33 31

    - - - -

    di cui l’esterno è realizzato in un’unica stessa stoffa

     

    - - - -

    altri

    6211 33 42

    - - - - -

    parti inferiori

    6211 33 90

    - - -

    altri

    6211 39 00

    - -

    di altre materie tessili

     

    -

    altri indumenti per donna o ragazza

    6211 42

    - -

    di cotone

     

    - - -

    Tute sportive, con fodera

    6211 42 31

    - - - -

    di cui l’esterno è realizzato in un’unica stessa stoffa

    6211 43

    - -

    di fibre sintetiche o artificiali

     

    - - -

    Tute sportive, con fodera

     

    - - - -

    altri

    6211 43 42

    - - - - -

    parti inferiori

    6301

    Coperte

    6301 30

    -

    Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone

    6301 30 10

    - -

    a maglia

    6301 40

    -

    Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche

    6301 40 90

    - -

    altre

    6302

    Biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina

     

    -

    altra biancheria da letto, stampata

    6302 22

    - -

    di fibre sintetiche o artificiali

    6302 22 10

    - - -

    di stoffe non tessute

    6302 29

    - -

    di altre materie tessili

    6302 29 90

    - - -

    di altre materie tessili

     

    -

    altra biancheria da letto

    6302 32

    - -

    di fibre sintetiche o artificiali

    6302 32 90

    - - -

    altra

     

    -

    altra biancheria da tavola

    6302 51 00

    - -

    di cotone

    6302 53

    - -

    di fibre sintetiche o artificiali

    6302 53 10

    - - -

    di stoffe non tessute

    6302 59

    - -

    di altre materie tessili

    6302 59 90

    - - -

    altra

     

    -

    altra

    6302 91 00

    - -

    di cotone

    6302 99

    - -

    di altre materie tessili

    6302 99 90

    - - -

    altra

    6303

    Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto

     

    -

    altri

    6303 92

    - -

    di fibre sintetiche

    6303 92 90

    - - -

    altri

    6303 99

    - -

    di altre materie tessili

    6303 99 10

    - - -

    di stoffe non tessute

    6304

    Altri manufatti per l’arredamento, esclusi quelli della voce 9404

     

    -

    altri

    6304 91 00

    - -

    a maglia

    6306

    Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio

     

    -

    Tende

    6306 22 00

    - -

    di fibre sintetiche

    6307

    Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

    6307 10

    -

    Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie

    6307 10 10

    - -

    a maglia

    6307 10 30

    - -

    di stoffe non tessute

    6307 90

    -

    altri

     

    - -

    altri

     

    - - -

    altri

    6307 90 92

    - - - -

    Teli monouso confezionati con prodotti della voce 5603 , del tipo usato in ambito chirurgico

    6308 00 00

    Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

    6402

    Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica

     

    -

    altre calzature

    6402 99

    - -

    altre

     

    - - -

    altre

     

    - - - -

    con tomaie di materia plastica

    6402 99 50

    - - - - -

    Pantofole e altre calzature da camera

    6403

    Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale

     

    -

    altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale

    6403 51

    - -

    che ricoprono la caviglia

    6403 51 05

    - - -

    con suola principale di legno, senza suola interna

    6403 59

    - -

    altre

     

    - - -

    altre

     

    - - - -

    altre, con suole interne di lunghezza

     

    - - - - -

    uguale o superiore a 24 cm

    6403 59 99

    - - - - - -

    per donna

    6404

    Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili

     

    -

    Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica

    6404 19

    - -

    altre

    6404 19 10

    - - -

    Pantofole e altre calzature da camera

    6404 20

    -

    Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

    6404 20 10

    - -

    Pantofole e altre calzature da camera

    6406

    Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

    6406 20

    -

    Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica

    6501 00 00

    Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell’altezza, di feltro, per cappelli

    6504 00 00

    Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

    6505 00

    Cappelli, copricapo e altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

    6506

    Altri cappelli, copricapo e acconciature, anche guarniti

    6506 10

    -

    Copricapo di sicurezza

     

    -

    altri

    6506 91 00

    - -

    di gomma o di materia plastica

    6506 99

    - -

    di altre materie

    6506 99 90

    - - -

    altri

    6507 00 00

    Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli e altri copricapo

    6601

    Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

    6602 00 00

    Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili

    6603

    Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602

    6603 20 00

    -

    Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni

    6802

    Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall’ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801 ; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l’ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l’ardesia), colorati artificialmente

     

    -

    altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia

    6802 21 00

    - -

    Marmo, travertino e alabastro

     

    -

    altri

    6802 91 00

    - -

    Marmo, travertino e alabastro

    6811

    Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili

     

    -

    non contenenti amianto

    6811 82 00

    - -

    altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole e articoli simili

    6901 00 00

    Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili

    6902

    Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili

    6903

    Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili

    6903 20

    -

    contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al2O3) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO2)

    6903 20 10

    - -

    contenenti, in peso, meno di 45 % di allumina (Al2O3)

    6904

    Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica

    6905

    Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica e altri prodotti ceramici per l’edilizia

    6907

    Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere e articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto

    6907 90

    -

    altri

    6908

    Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere e articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto

    6909

    Apparecchi e articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l’economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l’imballaggio, di ceramica

     

    -

    Apparecchi e articoli per usi chimici o per altri usi tecnici

    6909 11 00

    - -

    di porcellana

    6909 12 00

    - -

    Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs

    6909 90 00

    -

    altri

    6910

    Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica

    6911

    Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di porcellana

    6912 00

    Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana

    6913

    Statuette e altri oggetti d’ornamento, di ceramica

    6914

    Altri lavori di ceramica

    7106

    Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

     

    -

    altro

    7106 92 00

    - -

    semilavorato

    7113

    Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

     

    -

    di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

    7113 11 00

    - -

    di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi

    7114

    Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

     

    -

    di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

    7114 11 00

    - -

    di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi

    7117

    Minuterie di fantasia

     

    -

    di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati

    7117 19 00

    - -

    altre

    7117 90 00

    -

    altre

    7201

    Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie

    7201 20 00

    -

    Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo

    7205

    Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio

     

    -

    Polveri

    7205 29 00

    - -

    altre

    7206

    Ferro e acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203

    7206 90 00

    -

    altri

    7207

    Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

     

    -

    contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

    7207 12

    - -

    altri, di sezione trasversale rettangolare

    7207 12 90

    - - -

    fucinati

    7210

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti

     

    -

    stagnati

    7210 12

    - -

    di spessore inferiore a 0,5 mm

    7210 12 80

    - - -

    altri

    7210 20 00

    -

    piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno

    7210 30 00

    -

    zincati elettroliticamente

     

    -

    zincati con altri procedimenti

    7210 41 00

    - -

    ondulati

    7210 50 00

    -

    rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo

    7210 70

    -

    dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

    7210 70 10

    - -

    Latta verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo, verniciati

    7212

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti

    7212 10

    -

    stagnati

    7212 10 90

    - -

    altri

    7212 50

    -

    altrimenti rivestiti

    7212 50 20

    - -

    rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo

     

    - -

    rivestiti di alluminio

    7212 50 69

    - - -

    altri

    7212 60 00

    -

    placcati

    7214

    Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione

    7214 10 00

    -

    fucinati

     

    -

    altre

    7214 91

    - -

    di sezione trasversale rettangolare

    7214 91 10

    - - -

    contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

    7214 99

    - -

    altre

     

    - - -

    contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

    7214 99 10

    - - - -

    del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

     

    - - - -

    altre, di sezione circolare con diametro

    7214 99 31

    - - - - -

    uguale o superiore a 80 mm

    7214 99 50

    - - - -

    altre

     

    - - -

    contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

     

    - - - -

    di sezione circolare con diametro

    7214 99 71

    - - - - -

    uguale o superiore a 80 mm

    7214 99 79

    - - - - -

    inferiore a 80 mm

    7214 99 95

    - - - -

    altre

    7215

    Altre barre di ferro o di acciai non legati

    7215 50

    -

    altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

     

    - -

    contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

    7215 50 19

    - - -

    altre

    7216

    Profilati di ferro o di acciai non legati

     

    -

    Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm

    7216 22 00

    - -

    Profilati a T

     

    -

    Profilati a U, a I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm

    7216 31

    - -

    Profilati a U

    7216 31 90

    - - -

    di altezza superiore a 220 mm

    7216 32

    - -

    Profilati a I

     

    - - -

    di altezza uguale o superiore a 80 mm e inferiore o uguale a 220 mm

    7216 32 11

    - - - -

    ad ali a facce parallele

    7216 32 19

    - - - -

    altri

     

    - - -

    di altezza superiore a 220 mm

    7216 32 99

    - - - -

    altri

    7216 33

    - -

    Profilati ad H

    7216 33 10

    - - -

    di altezza uguale o superiore a 80 mm e inferiore o uguale a 180 mm

    7216 40

    -

    Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm

    7216 40 90

    - -

    Profilati a T

    7216 50

    -

    altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo

     

    - -

    altri

    7216 50 99

    - - -

    altri

     

    -

    Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo

    7216 61

    - -

    ottenuti da prodotti laminati piatti

    7216 61 90

    - - -

    altri

     

    -

    altri

    7216 91

    - -

    ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti

    7216 91 10

    - - -

    Lamiere profilate (nervate)

    7217

    Fili di ferro o di acciai non legati

    7217 10

    -

    non rivestiti, anche lucidati

     

    - -

    contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

    7217 10 10

    - - -

    la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm

    7217 20

    -

    zincati

     

    - -

    contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

    7217 20 10

    - - -

    la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm

    7217 90

    -

    altri

    7217 90 20

    - -

    contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

    7217 90 90

    - -

    contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

    7218

    Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili

    7218 10 00

    -

    Lingotti e altre forme primarie

    7219

    Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

     

    -

    semplicemente laminati a caldo, arrotolati

    7219 14

    - -

    di spessore inferiore a 3 mm

    7219 14 10

    - - -

    contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

     

    -

    semplicemente laminati a caldo, non arrotolati

    7219 21

    - -

    di spessore superiore a 10 mm

    7219 21 10

    - - -

    contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    7219 22

    - -

    di spessore uguale o superiore a 4,75 mm e inferiore o uguale a 10 mm

    7219 22 10

    - - -

    contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    7219 23 00

    - -

    di spessore uguale o superiore a 3 mm e inferiore a 4,75 mm

     

    -

    semplicemente laminati a freddo

    7219 31 00

    - -

    di spessore uguale o superiore a 4,75 mm

    7219 32

    - -

    di spessore uguale o superiore a 3 mm e inferiore a 4,75 mm

    7219 32 10

    - - -

    contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    7219 33

    - -

    di spessore superiore a 1 mm e inferiore a 3 mm

    7219 33 10

    - - -

    contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    7219 34

    - -

    di spessore uguale o superiore a 0,5 mm e inferiore o uguale a 1 mm

    7219 90

    -

    altri

    7219 90 20

    - -

    forati

    7220

    Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm

    7220 20

    -

    semplicemente laminati a freddo

     

    - -

    di spessore uguale o superiore a 3 mm, contenenti, in peso

    7220 20 29

    - - -

    meno di 2,5 % di nichel

     

    - -

    di spessore superiore a 0,35 mm ma inferiore a 3 mm, contenenti, in peso

    7220 20 41

    - - -

    2,5 % o più di nichel

    7223 00

    Fili di acciai inossidabili

     

    -

    contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    7223 00 19

    - -

    altri

     

    -

    contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

    7223 00 91

    - -

    contenenti, in peso, 13 % o più e non più di 25 % di cromo e 3,5 % o più e non più di 6 % di alluminio

    7225

    Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

    7225 30

    -

    altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati

    7225 30 90

    - -

    altri

    7225 40

    -

    altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati

     

    - -

    altri

    7225 40 40

    - - -

    di spessore superiore a 10 mm

    7225 40 60

    - - -

    di spessore uguale o superiore a 4,75 mm e inferiore o uguale a 10 mm

     

    -

    altri

    7225 92 00

    - -

    zincati con altri procedimenti

    7226

    Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm

     

    -

    altri

    7226 99

    - -

    altri

    7226 99 30

    - - -

    zincati con altri procedimenti

    7226 99 70

    - - -

    altri

    7227

    Vergella o bordione di altri acciai legati

    7227 90

    -

    altri

    7227 90 10

    - -

    contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo

    7227 90 95

    - -

    altri

    7229

    Fili di altri acciai legati

    7229 90

    -

    altri

    7229 90 90

    - -

    altri

    7302

    Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

    7302 10

    -

    Rotaie

    7302 10 10

    - -

    conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso

     

    - -

    altri

     

    - - -

    nuove

    7302 10 40

    - - - -

    Rotaie a guida

    7304

    Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio

     

    -

    Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti

    7304 19

    - -

    altri

    7304 19 90

    - - -

    con diametro esterno superiore a 406,4 mm

    7306

    Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

     

    -

    Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti

    7306 11

    - -

    saldati, di acciai inossidabili

    7306 11 90

    - - -

    saldati elicoidalmente

     

    -

    Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas

    7306 29 00

    - -

    altri

    7307

    Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio

     

    -

    altri, di acciai inossidabili

    7307 29

    - -

    altri

    7307 29 80

    - - -

    altri

     

    -

    altri

    7307 91 00

    - -

    Flange

    7318

    Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio

     

    -

    Articoli filettati

    7318 12

    - -

    altre viti per legno

    7318 12 90

    - - -

    altre

     

    -

    Articoli non filettati

    7318 24 00

    - -

    Copiglie, pernotti e chiavette

    7324

    Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

     

    -

    Vasche da bagno

    7324 21 00

    - -

    di ghisa, anche smaltate

    7325

    Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio

     

    -

    altri

    7325 91 00

    - -

    Palle e oggetti simili per mulini

    7326

    Altri lavori di ferro o acciaio

     

    -

    Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati

    7326 19

    - -

    altri

    7326 19 10

    - - -

    fucinati

    7403

    Rame raffinato e leghe di rame, greggio

     

    -

    Leghe di rame

    7403 22 00

    - -

    a base di rame-stagno (bronzo)

    7415

    Punte, chiodi, puntine, rampini e articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di rame

     

    -

    altri articoli, filettati

    7415 39 00

    - -

    altri

    7419

    Altri lavori di rame

     

    -

    altri

    7419 91 00

    - -

    colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati

    7602 00

    Cascami e avanzi di alluminio

     

    -

    Cascami

    7602 00 11

    - -

    Torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)

    7602 00 19

    - -

    altri (compresi gli scarti di fabbricazione)

    7605

    Fili di alluminio

     

    -

    di alluminio non legato

    7605 19 00

    - -

    altri

     

    -

    di leghe di alluminio

    7605 29 00

    - -

    altri

    7606

    Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

     

    -

    di forma quadrata o rettangolare

    7606 11

    - -

    di alluminio non legato

    7606 11 10

    - - -

    dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

     

    - - -

    altri, di spessore

    7606 11 91

    - - - -

    inferiore a 3 mm

    7606 11 99

    - - - -

    uguale o superiore a 6 mm

    7606 12

    - -

    di leghe di alluminio

    7606 12 20

    - - -

    dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

     

    - - -

    altri, di spessore

    7606 12 93

    - - - -

    uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 6 mm

     

    -

    altri

    7606 92 00

    - -

    di leghe di alluminio

    7607

    Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)

     

    -

    senza supporto

    7607 11

    - -

    semplicemente laminati

    7609 00 00

    Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

    7610

    Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

    7613 00 00

    Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti

    7614

    Trefoli, cavi, trecce e articoli simili, di alluminio, non isolati per l’elettricità

    7614 90 00

    -

    altri

    7615

    Oggetti per uso domestico o d’igiene o da toeletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti e oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio

    7615 10

    -

    Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti e oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi

    7615 10 10

    - -

    di getti di alluminio

    7615 20 00

    -

    Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti

    7616

    Altri lavori di alluminio

    8201

    Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei e altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano

    8202

    Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)

    8203

    Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi e utensili simili, a mano

    8204

    Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico

    8205

    Utensili e utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale

    8205 20 00

    -

    Martelli e mazze

    8205 30 00

    -

    Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno

    8205 40 00

    -

    cacciaviti

     

    -

    altri utensili e utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro)

    8205 51 00

    - -

    per uso domestico

    8205 59

    - -

    altri

    8205 60 00

    -

    Lampade per saldare e simili

    8205 70 00

    -

    Morse, sergenti e simili

    8205 90

    -

    altri, compresi gli assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle sottovoci di questa voce

    8206 00 00

    Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

    8207

    Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

     

    -

    Utensili di perforazione o di sondaggio

    8207 13 00

    - -

    con parte operante di cermet

    8207 19

    - -

    altri, comprese le parti

    8207 20

    -

    Filiere per trafilare o estrudere i metalli

    8207 20 90

    - -

    con parte operante di altre materie

    8207 30

    -

    Utensili per imbutire, stampare o punzonare

    8207 40

    -

    Utensili per maschiare o filettare

    8207 50

    -

    Utensili per forare

    8207 60

    -

    Utensili per alesare o scanalare

     

    - -

    con parte operante di altre materie

     

    - - -

    Utensili per alesare

    8207 60 30

    - - - -

    per la lavorazione dei metalli

     

    - - -

    Utensili per scanalare

    8207 60 90

    - - - -

    altri

    8207 70

    -

    Utensili per fresare

     

    - -

    per la lavorazione dei metalli, con parte operante

     

    - - -

    di altre materie

    8207 70 31

    - - - -

    Frese con codolo

    8207 70 37

    - - - -

    altre

    8207 70 90

    - -

    altri

    8207 80

    -

    Utensili per tornire

     

    - -

    per la lavorazione dei metalli, con parte operante

    8207 80 19

    - - -

    di altre materie

    8207 80 90

    - -

    altri

    8207 90

    -

    altri utensili intercambiabili

    8207 90 10

    - -

    con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

     

    - -

    con parte operante di altre materie

    8207 90 30

    - - -

    Lame da cacciavite

     

    - - -

    altri, con parte operante

     

    - - - -

    di cermet

    8207 90 78

    - - - - -

    altri

     

    - - - -

    di altre materie

    8207 90 91

    - - - - -

    per la lavorazione dei metalli

    8207 90 99

    - - - - -

    altri

    8208

    Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

    8209 00

    Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet

    8210 00 00

    Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande

    8211

    Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame

    8211 10 00

    -

    Assortimenti

     

    -

    altri

    8211 91 00

    - -

    Coltelli da tavola a lama fissa

    8211 92 00

    - -

    altri coltelli a lama fissa

    8211 93 00

    - -

    Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili

    8211 94 00

    - -

    Lame

    8212

    Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)

    8213 00 00

    Forbici a due branche e loro lame

    8214

    Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

    8215

    Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

    8215 10

    -

    Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato

     

    - -

    altri

    8215 10 30

    - - -

    di acciai inossidabili

    8215 10 80

    - - -

    altri

    8215 20

    -

    altri assortimenti

     

    -

    altri

    8215 99

    - -

    altri

    8301

    Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni

    8302

    Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni e oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni

    8302 30 00

    -

    altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per autoveicoli

     

    -

    altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili

    8302 41

    - -

    per edifici

    8302 41 10

    - - -

    per porte

    8302 41 90

    - - -

    altri

    8302 50 00

    -

    Attaccapanni, cappellinai, sostegni e oggetti simili

    8303 00

    Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza e oggetti simili, di metalli comuni

    8304 00 00

    Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri e altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403

    8305

    Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione e oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni

    8306

    Campane, campanelli, gong e oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette e altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni

    8306 10 00

    -

    Campane, campanelli, gong e oggetti simili

     

    -

    Statuette e altri oggetti di ornamento

    8306 29 00

    - -

    altri

    8306 30 00

    -

    Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi

    8308

    Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli e oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni

    8310 00 00

    Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405

    8311

    Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione

    8401

    Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine e apparecchi per la separazione isotopica

    8401 10 00

    -

    Reattori nucleari

    8402

    Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

     

    -

    Caldaie a vapore

    8402 12 00

    - -

    Caldaie a tubi d’acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t

    8402 19

    - -

    altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste

    8402 19 90

    - - -

    altre

    8402 20 00

    -

    Caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

    8402 90 00

    -

    parti

    8403

    Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402

    8403 90

    -

    parti

    8403 90 90

    - -

    altre

    8404

    Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore

    8405

    Generatori di gas d’aria o di gas d’acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori

    8406

    Turbine a vapore

     

    -

    altre turbine

    8406 81 00

    - -

    di potenza superiore a 40 MW

    8406 82 00

    - -

    di potenza inferiore o uguale a 40 MW

    8409

    Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

     

    -

    altre

    8409 91 00

    - -

    riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla

    8410

    Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori

    8410 90 00

    -

    parti, compresi i regolatori

    8413

    Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi

     

    -

    Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo

    8413 11 00

    - -

    Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse

    8413 40 00

    -

    Pompe per calcestruzzo

    8413 70

    -

    altre pompe centrifughe

     

    - -

    Pompe sommerse

    8413 70 21

    - - -

    monocellulari

    8413 70 29

    - - -

    multicellulari

    8413 70 30

    - -

    Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d’acqua calda

     

    -

    altre pompe; elevatori per liquidi

    8413 82 00

    - -

    Elevatori per liquidi

    8414

    Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti

    8414 20

    -

    Pompe per aria, a mano o a pedale

    8414 20 20

    - -

    Pompe a mano per velocipedi

    8414 40

    -

    Compressori d’aria montati su telaio a ruote e trainabili

    8414 40 10

    - -

    di portata al minuto inferiore o uguale a 2 m3

    8414 60 00

    -

    Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm

    8415

    Macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

    8415 10

    -

    del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split-system» (sistemi a elementi separati)

    8415 20 00

    -

    del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli

    8416

    Bruciatori per l’alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l’eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

    8417

    Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici

    8417 10 00

    -

    Forni per l’arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli

    8417 20

    -

    Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria

    8417 20 90

    - -

    altri

    8417 80

    -

    altri

    8417 80 70

    - -

    altri

    8418

    Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415

     

    -

    Frigoriferi per uso domestico

    8418 21

    - -

    a compressione

     

    - - -

    altri

    8418 21 51

    - - - -

    Tipo tavolo

    8418 21 59

    - - - -

    da incassare

     

    - - - -

    altri, di capacità

    8418 21 91

    - - - - -

    inferiore o uguale a 250 l

    8418 21 99

    - - - - -

    superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l

    8418 50

    -

    altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l’esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo

     

    - -

    Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati)

    8418 50 11

    - - -

    per prodotti congelati

     

    -

    parti

    8418 91 00

    - -

    Mobili costruiti per ricevere un’attrezzatura per la produzione del freddo

    8419

    Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514 ), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’essiccazione, l’evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione

     

    -

    Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione

    8419 11 00

    - -

    a riscaldamento immediato, a gas

    8419 19 00

    - -

    altri

    8421

    Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

     

    -

    Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi

    8421 11 00

    - -

    Scrematrici

    8421 12 00

    - -

    Idroestrattori per biancheria

    8421 19

    - -

    altri

    8421 19 20

    - - -

    Centrifughe del tipo utilizzato per laboratori

     

    -

    Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi

    8421 22 00

    - -

    per filtrare o depurare bevande diverse dall’acqua

     

    -

    parti

    8421 91 00

    - -

    di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi

    8423

    Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

    8423 10

    -

    Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo

    8423 20 00

    -

    Basculle per la pesatura continua su trasportatori

    8423 30 00

    -

    Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici

     

    -

    altri apparecchi e strumenti per pesare

    8423 81

    - -

    di portata inferiore o uguale a 30 kg

    8423 81 10

    - - -

    Strumenti di controllo in rapporto a un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali

    8423 81 50

    - - -

    Bilance per magazzini

    8423 81 90

    - - -

    altri

    8423 82

    - -

    di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000  kg

    8423 82 90

    - - -

    altri

    8423 89 00

    - -

    altri

    8424

    Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

    8424 20 00

    -

    Pistole a spruzzo e apparecchi simili

    8424 30

    -

    Macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

     

    - -

    Apparecchi per pulire ad acqua, con motore incorporato

    8424 30 01

    - - -

    muniti di un dispositivo di riscaldamento

    8424 30 08

    - - -

    altri

     

    - -

    altre macchine

    8424 30 10

    - - -

    ad aria compressa

     

    -

    altri apparecchi

    8424 89 00

    - -

    altri

    8424 90 00

    -

    parti

    8440

    Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli

    8440 10

    -

    Macchine e apparecchi

    8440 10 10

    - -

    Piegatrici

    8440 10 30

    - -

    Cucitrici e graffatrici

    8440 10 40

    - -

    Macchine per rilegare con colla

    8440 10 90

    - -

    altre

    8440 90 00

    -

    parti

    8443

    Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442 ; altre stampanti, copiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti e accessori

     

    -

    altre stampanti, copiatrici o telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro

    8443 31

    - -

    Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili a una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o a una rete

    8443 31 20

    - - -

    Macchine che eseguono come funzione principale la copia digitale scansendo l’originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico

    8443 32

    - -

    altre, collegabili a una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o a una rete

    8443 32 30

    - - -

    Telecopiatrici (telefax)

     

    - - -

    altre

    8443 32 93

    - - - -

    altre macchine che esercitano le funzioni di copia a sistema ottico

    8443 32 99

    - - - -

    altre

    8443 39

    - -

    altre

     

    - - -

    altre macchine copiatrici

    8443 39 39

    - - - -

    altre

    8443 39 90

    - - -

    altre

     

    -

    parti e accessori

    8443 91

    - -

    parti e accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442

    8443 99

    - -

    altri

    8443 99 10

    - - -

    Assiemaggi elettronici

    8450

    Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare

     

    -

    Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

    8450 11

    - -

    Macchine completamente automatiche

     

    - - -

    di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg

    8450 11 19

    - - - -

    a caricamento dall’alto

    8450 11 90

    - - -

    di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg e inferiore o uguale a 10 kg

    8450 12 00

    - -

    altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato

    8450 19 00

    - -

    altre

    8450 20 00

    -

    Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg

    8450 90 00

    -

    parti

    8451

    Macchine e apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450 ) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti

    8451 10 00

    -

    Macchine per pulire a secco

     

    -

    Macchine per asciugare

    8451 21 00

    - -

    di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

    8451 29 00

    - -

    altre

    8451 30 00

    -

    Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio

    8451 40 00

    -

    Macchine per lavare, imbianchire o tingere

    8451 50 00

    -

    Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti

    8451 80

    -

    altre macchine e apparecchi

    8451 80 10

    - -

    Macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come linoleum ecc.

    8451 80 80

    - -

    altri

    8451 90 00

    -

    parti

    8467

    Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano

     

    -

    Pneumatici

    8467 11

    - -

    rotativi (anche a percussione)

     

    -

    a motore elettrico incorporato

    8467 21

    - -

    Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative

    8467 22

    - -

    Seghe e troncatrici

    8467 29

    - -

    altri

    8467 29 20

    - - -

    funzionanti senza una sorgente di energia esterna

     

    - - -

    altri

     

    - - - -

    Smerigliatrici e levigatrici

    8467 29 51

    - - - - -

    Smerigliatrici angolari

    8467 29 53

    - - - - -

    Levigatrici a nastro

    8467 29 59

    - - - - -

    altre

    8467 29 80

    - - - -

    Cesoie per tagliare le siepi, forbici per prato e diserbatrici

    8467 29 85

    - - - -

    altri

     

    -

    altri utensili

    8467 81 00

    - -

    Troncatrici

     

    -

    parti

    8467 91 00

    - -

    di troncatrici a catena

    8467 92 00

    - -

    di utensili pneumatici

    8467 99 00

    - -

    altre

    8469 00

    Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443 ; macchine per l’elaborazione di testi

    8470

    Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa

    8470 10 00

    -

    Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni

     

    -

    altre macchine calcolatrici, elettroniche

    8470 29 00

    - -

    altre

    8470 90 00

    -

    altre

    8471

    Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

    8471 80 00

    -

    altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell’informazione

    8471 90 00

    -

    altre

    8472

    Altre macchine e apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]

    8472 10 00

    -

    Duplicatori

    8472 30 00

    -

    Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli

    8472 90

    -

    altre

    8472 90 10

    - -

    Macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete

    8472 90 30

    - -

    Sportelli automatici

    8473

    Parti e accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine e apparecchi delle voci da 8469 a 8472

    8473 10

    -

    parti e accessori di macchine della voce 8469

     

    -

    parti e accessori di macchine della voce 8470

    8473 21

    - -

    di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470 10 , 8470 21 o 8470 29

    8473 21 90

    - - -

    altri

    8473 30

    -

    parti e accessori di macchine della voce 8471

    8473 40

    -

    parti e accessori di macchine della voce 8472

    8473 50

    -

    parti e accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 8469 a 8472

    8473 50 20

    - -

    Assiemaggi elettronici

    8476

    Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola

     

    -

    Macchine automatiche per la vendita di bevande

    8476 21 00

    - -

    con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione

    8476 29 00

    - -

    altre

     

    -

    altre macchine

    8476 89 00

    - -

    altre

    8476 90 00

    -

    parti

    8479

    Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

    8479 20 00

    -

    Macchine e apparecchi per l’estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali

    8479 30

    -

    Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose e altre macchine e apparecchi per il trattamento del legno o del sughero

    8479 30 90

    - -

    altre

    8479 40 00

    -

    Macchine per fabbricare corde e cavi

    8479 50 00

    -

    Robot industriali, non nominati né compresi altrove

    8479 60 00

    -

    Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell’aria

     

    -

    altre macchine e apparecchi

    8479 81 00

    - -

    per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici

    8479 82 00

    - -

    per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare

    8479 89

    - -

    altri

    8479 89 60

    - - -

    Apparecchiature di lubrificazione centralizzata

    8480

    Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

    8480 30

    -

    Modelli per forme

    8480 30 90

    - -

    altri

     

    -

    Forme per metalli o carburi metallici

    8480 49 00

    - -

    altre

     

    -

    Forme per gomma o materie plastiche

    8480 79 00

    - -

    altre

    8481

    Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

    8481 10

    -

    Riduttori di pressione

    8481 10 05

    - -

    combinati con filtri o lubrificatori

     

    - -

    altri

    8481 10 19

    - - -

    di ghisa o di acciaio

    8481 20

    -

    Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche

    8481 30

    -

    Valvole di ritegno

    8481 40

    -

    Valvole di troppo pieno o di sicurezza

    8481 80

    -

    altri apparecchi

     

    - -

    Rubinetteria per impianti igienico-sanitaria

    8481 80 11

    - - -

    Mescolatori, mitigatori

    8481 80 19

    - - -

    altra

     

    - -

    Valvole per termosifoni di impianti centralizzati

    8481 80 31

    - - -

    Valvole termostatiche

    8481 80 40

    - -

    Valvole per pneumatici e camere d’aria

     

    - -

    altri

     

    - - -

    Valvole di regolazione

    8481 80 51

    - - - -

    di temperatura

    8481 80 59

    - - - -

    altre

     

    - - -

    altre

     

    - - - -

    Valvole a saracinesca

    8481 80 61

    - - - - -

    di ghisa

    8481 80 63

    - - - - -

    di acciaio

    8481 80 69

    - - - - -

    altre

     

    - - - -

    Valvole a globo

    8481 80 71

    - - - - -

    di ghisa

    8481 80 73

    - - - - -

    di acciaio

    8481 80 79

    - - - - -

    altre

    8481 80 81

    - - - -

    Rubinetti a sfera e a maschio

    8481 80 85

    - - - -

    Valvole a farfalla

    8481 80 87

    - - - -

    Valvole a membrana

    8482

    Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

    8482 10

    -

    Cuscinetti a sfere

    8482 10 10

    - -

    il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm

    8482 30 00

    -

    Cuscinetti a rulli a botte

    8482 40 00

    -

    Cuscinetti ad aghi (a rullini)

    8482 50 00

    -

    Cuscinetti a rulli cilindrici

    8482 80 00

    -

    altri, compresi, i cuscinetti combinati

     

    -

    parti

    8482 91

    - -

    Sfere, cilindri, rulli e aghi

    8482 99 00

    - -

    altre

    8483

    Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti e organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

    8483 20 00

    -

    Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati

    8484

    Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

    8484 20 00

    -

    Giunti di tenuta stagna meccanici

    8487

    Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

    8487 10

    -

    Eliche per navi e loro pale

    8487 10 90

    - -

    altre

    8487 90

    -

    altre

    8501

    Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

    8501 10

    -

    Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W

     

    -

    altri motori a corrente alternata, polifase

    8501 53

    - -

    di potenza superiore a 75 kW

     

    - - -

    altri, di potenza

    8501 53 99

    - - - -

    superiore a 750 kW

    8503 00

    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502

    8503 00 10

    -

    Ghiere amagnetiche

     

    -

    altre

    8503 00 91

    - -

    di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    8504

    Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

     

    -

    Trasformatore con dielettrico liquido

    8504 21 00

    - -

    di potenza inferiore o uguale a 650 kVA

    8504 22

    - -

    di potenza superiore a 650 kVA e inferiore o uguale a 10 000 kVA

    8504 22 10

    - - -

    di potenza superiore a 650 kVA e inferiore o uguale a 1 600 kVA

    8504 23 00

    - -

    di potenza superiore a 10 000 kVA

    8504 90

    -

    parti

     

    - -

    di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione

    8504 90 05

    - - -

    Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 50 20

     

    - - -

    altre

    8504 90 18

    - - - -

    altre

     

    - -

    di convertitori statici

    8504 90 91

    - - -

    Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 40 30

    8504 90 99

    - - -

    altre

    8505

    Elettromagneti; calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche

     

    -

    Calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione

    8505 11 00

    - -

    di metallo

    8505 19

    - -

    altri

    8505 20 00

    -

    Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici

    8505 90

    -

    altri, comprese le parti

    8505 90 20

    - -

    Elettromagneti; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione

    8505 90 90

    - -

    parti

    8506

    Pile e batterie di pile elettriche

    8506 10

    -

    al diossido di manganese

    8506 50

    -

    al litio

    8506 60 00

    -

    a zinco-aria

    8506 80

    -

    altre pile e batterie di pile

    8506 90 00

    -

    parti

    8508

    Aspirapolvere

    8509

    Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508

    8510

    Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato

    8511

    Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

    8511 90 00

    -

    parti

    8512

    Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539 ), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli

    8513

    Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512

    8515

    Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine e apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet

     

    -

    Macchine e apparecchi per la brasatura forte o tenera

    8515 11 00

    - -

    Ferri e pistole per brasare

    8515 19 00

    - -

    altri

     

    -

    Macchine e apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza

    8515 21 00

    - -

    interamente o parzialmente automatici

    8515 29 00

    - -

    altri

     

    -

    Macchine e apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma

    8515 31 00

    - -

    interamente o parzialmente automatici

    8515 39

    - -

    altri

     

    - - -

    a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura e

    8515 39 13

    - - - -

    di un trasformatore

    8515 39 90

    - - -

    altri

    8515 80

    -

    altre macchine e apparecchi

    8515 90 00

    -

    parti

    8516

    Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545

    8516 10

    -

    Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici

    8516 10 11

    - -

    istantanei

     

    -

    Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili

    8516 21 00

    - -

    Radiatori ad accumulazione

    8516 29

    - -

    altri

    8516 29 50

    - - -

    Radiatori per convezione

     

    - - -

    altri

    8516 29 99

    - - - -

    altri

     

    -

    Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani

    8516 31 00

    - -

    Asciugacapelli

    8516 32 00

    - -

    altri apparecchi per parrucchiere

    8516 33 00

    - -

    Apparecchi per asciugare le mani

    8516 40 00

    -

    Ferri da stiro elettrici

    8516 50 00

    -

    Forni a microonde

    8516 60

    -

    altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti

     

    -

    altri apparecchi elettrotermici

    8516 71 00

    - -

    Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè

    8516 72 00

    - -

    Tostapane

    8516 79

    - -

    altri

    8516 80

    -

    Resistenze scaldanti

    8516 80 80

    - -

    altre

    8516 90 00

    -

    parti

    8517

    Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528

     

    -

    Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo

    8517 11 00

    - -

    Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»

    8517 18 00

    - -

    altri

     

    -

    altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa)

    8517 69

    - -

    altri

    8517 69 10

    - - -

    Videofoni

    8517 69 20

    - - -

    Citofoni

    8518

    Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

    8518 30

    -

    Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, e insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti

    8518 30 20

    - -

    per apparecchi telefonici per abbonati, su filo

    8518 90 00

    -

    parti

    8519

    Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

    8519 20

    -

    Apparecchi azionati tramite l’introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento

     

    - -

    altri

    8519 20 99

    - - -

    altri

    8519 30 00

    -

    Piatti giradischi

     

    -

    altri apparecchi

    8519 81

    - -

    muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori

     

    - - -

    Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

     

    - - - -

    altri apparecchi per la riproduzione del suono

     

    - - - - -

    altri lettori di cassette

    8519 81 21

    - - - - - -

    con sistema di lettura analogico e digitale

    8519 81 25

    - - - - - -

    altri

     

    - - - - -

    altri

     

    - - - - - -

    con sistema di lettura mediante fascio laser

    8519 81 31

    - - - - - - -

    del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm

    8519 81 45

    - - - - - -

    altri

     

    - - -

    altri apparecchi

     

    - - - -

    altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici

     

    - - - - -

    a cassette

     

    - - - - - -

    con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati

    8519 81 61

    - - - - - - -

    altri

    8519 89

    - -

    altri

     

    - - -

    Apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

    8519 89 11

    - - - -

    Elettrofoni, diverse da quelle della sottovoce 8519 20

    8519 89 19

    - - - -

    altri

    8521

    Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

    8521 90 00

    -

    altri

    8522

    Parti e accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521

    8522 90

    -

    altri

    8522 90 30

    - -

    Aghi o punte, diamanti, zaffiri e altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o no

    8523

    Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

     

    -

    Supporti magnetici

    8523 21 00

    - -

    Schede munite di una pista magnetica

    8523 29

    - -

    altri

     

    -

    Supporti ottici

    8523 41

    - -

    non registrati

    8523 49

    - -

    altri

     

    - - -

    Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser

    8523 49 25

    - - - -

    per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall’immagine

     

    - - - -

    unicamente per la riproduzione del suono

    8523 49 31

    - - - - -

    di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm

    8523 49 39

    - - - - -

    di diametro superiore a 6,5 cm

     

    - - - -

    altri

    8523 49 45

    - - - - -

    per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall’utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione

     

    - - - - -

    altri

    8523 49 51

    - - - - - -

    Dischi digitali versatili (DVD)

    8523 49 59

    - - - - - -

    altri

     

    - - -

    altri

    8523 49 93

    - - - -

    per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall’utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione

    8523 49 99

    - - - -

    altri

     

    -

    Supporti a semiconduttore

    8523 51

    - -

    Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori

    8523 51 10

    - - -

    non registrati

     

    - - -

    altri:

    8523 51 99

    - - - -

    altri

    8523 52

    - -

    «Schede intelligenti» («smart cards»)

    8523 80

    -

    altri

     

    - -

    altri

    8523 80 99

    - - -

    altri

    8525

    Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

    8525 50 00

    -

    Apparecchi trasmittenti

    8525 80

    -

    Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

     

    - -

    Telecamere

    8525 80 11

    - - -

    con almeno tre tubi da ripresa

    8525 80 30

    - -

    Fotocamere digitali

     

    - -

    Videocamere digitali

    8525 80 91

    - - -

    che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera

    8527

    Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

     

    -

    Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna

    8527 12

    - -

    Radiocassette tascabili

    8527 12 90

    - - -

    altri

    8527 13

    - -

    altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

     

    - - -

    altri

    8527 13 99

    - - - -

    altri

     

    -

    Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli

    8527 21

    - -

    combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

     

    - - -

    capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali)

    8527 21 20

    - - - -

    con sistema di lettura mediante fascio laser

     

    - - - -

    altri

    8527 21 59

    - - - - -

    altri

    8527 29 00

    - -

    altri

     

    -

    altri

    8527 91

    - -

    combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

     

    - - -

    altri

    8527 91 35

    - - - -

    con sistema di lettura mediante fascio laser

     

    - - - -

    altri

    8527 91 99

    - - - - -

    altri

    8527 99 00

    - -

    altri

    8528

    Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

     

    -

    Monitor con tubo catodico

    8528 49

    - -

    altri

    8528 49 80

    - - -

    a colori

     

    -

    altri monitor

    8528 59

    - -

    altri

     

    -

    Proiettori

    8528 69

    - -

    altri

    8528 69 10

    - - -

    che funzionano per mezzo di uno schermo piatto (per esempio: dispositivi a cristalli liquidi), in grado di visualizzare informazioni digitali generate da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione

     

    - - -

    altri

    8528 69 99

    - - - -

    a colori

     

    -

    Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

    8528 71

    - -

    non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video

    8528 72

    - -

    altri, a colori

    8528 73 00

    - -

    altri, in monocromie

    8529

    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528

    8529 10

    -

    Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti

     

    - -

    Antenne

    8529 10 11

    - - -

    Antenne telescopiche e antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli

     

    - - -

    Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione

    8529 10 31

    - - - -

    per ricezione via satellite

    8529 10 39

    - - - -

    altre

    8529 90

    -

    altri

    8529 90 20

    - -

    parti di apparecchi di cui alle sottovoci 8525 60 00 , 8525 80 30 , 8528 41 00 , 8528 51 00 e 8528 61 00

     

    - -

    altri

     

    - - -

    Mobili e cofanetti

    8529 90 49

    - - - -

    di altre materie

     

    - - -

    altri

    8529 90 92

    - - - -

    di telecamere delle sottovoci 8525 80 11 e 8525 80 19 e di apparecchi delle voci 8527 e 8528

    8531

    Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l’incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530

    8531 10

    -

    Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l’incendio e apparecchi simili

    8531 10 30

    - -

    del tipo utilizzato per edifici

    8531 90

    -

    parti

    8531 90 85

    - -

    altri

    8532

    Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili

    8532 10 00

    -

    Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)

     

    -

    altri condensatori fissi

    8532 29 00

    - -

    altri

    8532 90 00

    -

    parti

    8533

    Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)

     

    -

    altre resistenze fisse

    8533 21 00

    - -

    per una potenza inferiore o uguale a 20 W

    8533 29 00

    - -

    altre

     

    -

    Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate

    8533 31 00

    - -

    per una potenza inferiore o uguale a 20 W

    8533 40

    -

    altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri)

    8533 90 00

    -

    parti

    8534 00

    Circuiti stampati

    8535

    Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000  V

    8535 10 00

    -

    Fusibili e interruttori di sicurezza a fusibili

     

    -

    Interruttori automatici

    8535 21 00

    - -

    per una tensione inferiore a 72,5 kV

    8535 30

    -

    Sezionatori e interruttori

    8535 40 00

    -

    Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente

    8535 90 00

    -

    altri

    8536

    Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000  V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

    8536 10

    -

    Fusibili e interruttori di sicurezza a fusibili

    8536 20

    -

    Interruttori automatici

    8536 30

    -

    altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici

     

    -

    Relè

    8536 41

    - -

    per una tensione inferiore o uguale a 60 V

    8536 49 00

    - -

    altri

    8536 50

    -

    altri interruttori, sezionatori e commutatori

    8536 50 05

    - -

    Interruttori elettronici, compresi gli interruttori elettronici protetti dalla temperatura, costituiti da un transistor e da un chip logico (tecnologia chip on chip)

    8536 50 07

    - -

    Interruttori elettromeccanici a scatto per un’intensità inferiore o uguale a 11 A

     

    - -

    altri

     

    - - -

    per una tensione inferiore o uguale a 60 V

    8536 50 11

    - - - -

    a tasto o pulsante

    8536 50 15

    - - - -

    rotanti

    8536 50 19

    - - - -

    altri

     

    -

    Portalampade, spine e prese di corrente

    8536 61

    - -

    Portalampade

    8536 69

    - -

    altre

    8536 70 00

    -

    Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

    8536 90

    -

    altri apparecchi

    8537

    Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

    8538

    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535 , 8536 o 8537

    8539

    Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco

     

    -

    altre lampade e tubi a incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi

    8539 21

    - -

    alogeni, al tungsteno

    8539 22

    - -

    altri, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V

    8539 29

    - -

    altri

     

    -

    Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti

    8539 31

    - -

    fluorescenti, a catodo caldo

    8539 32

    - -

    Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico

    8539 39 00

    - -

    altri

     

    -

    Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco

    8539 49 00

    - -

    altri

    8539 90

    -

    parti

    8539 90 90

    - -

    altri

    8540

    Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539

     

    -

    Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor

    8540 11 00

    - -

    a colori

    8540 20

    -

    Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo

    8540 20 80

    - -

    altri

     

    -

    altre lampade, tubi e valvole

    8540 89 00

    - -

    altri

     

    -

    parti

    8540 99 00

    - -

    altri

    8541

    Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati

    8541 10 00

    -

    Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce

     

    -

    Transistor, diversi dai fototransistor

    8541 29 00

    - -

    altri

    8541 30 00

    -

    Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili

    8541 40

    -

    Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce

    8541 90 00

    -

    parti

    8542

    Circuiti integrati elettronici

     

    -

    Circuiti integrati elettronici

    8542 31

    - -

    Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti

    8542 32

    - -

    Memorie

     

    - - -

    altri

     

    - - - -

    Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM)

    8542 32 39

    - - - - -

    con capacità di memorizzazione superiore a 512 Mbit

    8542 32 45

    - - - -

    Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), compresa la memoria cache di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM)

    8542 32 55

    - - - -

    Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM)

     

    - - - -

    Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E2PROM), compresi i flash E2PROM

    8542 32 75

    - - - - -

    altre

    8542 32 90

    - - - -

    altre memorie

    8542 33 00

    - -

    Amplificatori

    8542 39

    - -

    altri

    8542 39 90

    - - -

    altri

    8542 90 00

    -

    parti

    8543

    Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

    8543 20 00

    -

    Generatori di segnali

    8543 70

    -

    altre macchine e apparecchi

    8543 70 10

    - -

    Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario

    8543 70 30

    - -

    Amplificatori d’antenne

    8543 70 50

    - -

    Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura

    8543 70 60

    - -

    Elettrificatori di recinti

    8544

    Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

    8544 20 00

    -

    Cavi coassiali e altri conduttori elettrici coassiali

     

    -

    altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000  V

    8544 42

    - -

    muniti di pezzi di congiunzione

    8544 42 90

    - - -

    altri

    8544 49

    - -

    altri

     

    - - -

    altri

    8544 49 91

    - - - -

    Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm

     

    - - - -

    altri

    8544 49 93

    - - - - -

    per tensioni inferiori o uguali a 80 V

    8544 49 95

    - - - - -

    per tensioni superiori a 80 V ma inferiori a 1 000  V

    8544 60

    -

    altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000  V

    8544 60 10

    - -

    con conduttori di rame

    8545

    Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

     

    -

    Elettrodi

    8545 19 00

    - -

    altri

    8545 20 00

    -

    Spazzole

    8545 90

    -

    altri

    8545 90 90

    - -

    altri

    8546

    Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia

    8547

    Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

    8547 20 00

    -

    Pezzi isolanti di materie plastiche

    8547 90 00

    -

    altri

    8548

    Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

    8548 90

    -

    altri

    8702

    Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente

    8702 10

    -

    azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)

     

    - -

    di cilindrata superiore a 2 500  cm3

    8702 10 19

    - - -

    usati

     

    - -

    di cilindrata non superiore a 2 500  cm3

    8702 10 99

    - - -

    usati

    8702 90

    -

    altri

     

    - -

    azionati da motore a pistone con accensione a scintilla

     

    - - -

    di cilindrata superiore a 2 800  cm3

    8702 90 19

    - - - -

    usati

     

    - - -

    di cilindrata non superiore a 2 800  cm3

    8702 90 39

    - - - -

    usati

    9602 00 00

    Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare e altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita

    9603

    Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

    9603 10 00

    -

    Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico

     

    -

    Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie e altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi

    9603 21 00

    - -

    Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere

    9603 29

    - -

    altri

    9603 29 30

    - - -

    Spazzole per capelli

    9603 30

    -

    Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l’applicazione di prodotti cosmetici

    9603 40

    -

    Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603 30 ); tamponi e rulli per dipingere

    9603 50 00

    -

    altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli

    9603 90

    -

    altri

    9603 90 10

    - -

    Scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore

    9604 00 00

    Stacci e crivelli, a mano

    9605 00 00

    Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

    9606

    Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

    9606 10 00

    -

    Bottoni a pressione e loro parti

     

    -

    Bottoni

    9606 21 00

    - -

    di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili

    9606 22 00

    - -

    di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili

    9606 29 00

    - -

    altri

    9607

    Chiusure lampo e loro parti

     

    -

    Chiusure lampo

    9607 11 00

    - -

    con dentini di metalli comuni

    9607 20

    -

    parti

    9608

    Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

    9608 10

    -

    Penne e matite a sfera

    9608 30 00

    -

    Penne stilografiche e altre penne

    9608 40 00

    -

    Portamine

    9608 50 00

    -

    Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti

    9608 60 00

    -

    Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte

     

    -

    altri

    9608 91 00

    - -

    Pennini da scrivere e punte per pennini

    9608 99 00

    - -

    altri

    9609

    Matite (diverse dalle matite della voce 9608 ), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti

    9610 00 00

    Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate

    9611 00 00

    Datari, sigilli, numeratori, timbri e oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano

    9612

    Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

    9613

    Accendini e accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603 ), anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini

    9613 20 00

    -

    Accendini tascabili, a gas, ricaricabili

    9613 80 00

    -

    altri accendini e accenditori

    9613 90 00

    -

    parti

    9614 00

    Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti

    9615

    Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli e oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini e oggetti simili per l’acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516 , e loro parti

    9616

    Spruzzatori da toeletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l’applicazione di altri cosmetici o prodotti da toeletta

    9616 10

    -

    Spruzzatori da toeletta, loro montature e teste di montature

    9616 10 10

    - -

    Spruzzatori da toeletta

    9617 00 00

    Bottiglie isolanti e altri recipienti isotermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)

    9618 00 00

    Manichini e simili; automi e scene animate per mostre

    9619 00

    Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti simili, di qualsiasi materia

    ALLEGATO I b

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL KOSOVO AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELL’UE

    di cui all’articolo 23

    Il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste dal presente allegato è il dazio di base del 10 % applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio sono ridotte come segue.

    a)

    All’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 90 % del dazio di base, ossia al 9 %;

    b)

    il 1o gennaio del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto all’80 % del dazio di base, ossia all’8 %;

    c)

    il 1o gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 70 % del dazio di base, ossia al 7 %;

    d)

    il 1o gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 50 % del dazio di base, ossia al 5 %;

    e)

    il 1o gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 30 % del dazio di base, ossia al 3 %;

    f)

    il 1o gennaio del quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 10 % del dazio di base, ossia all’1 %;

    g)

    il 1o gennaio del sesto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti.

    Codice

    Designazione (2)

    2523

    Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati

     

    -

    Cementi Portland

    2523 21 00

    - -

    Cementi bianchi, anche colorati artificialmente

    2523 29 00

    - -

    altri

    2523 90 00

    -

    altri cementi idraulici

    3208

    Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

    3208 10

    -

    a base di poliesteri

    3208 10 90

    - -

    altre

    3208 20

    -

    a base di polimeri acrilici o vinilici

    3208 20 90

    - -

    altre

    3209

    Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso

    3210 00

    Altre pitture e vernici; pigmenti all’acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio

    3210 00 10

    -

    Pitture e vernici all’olio

    3214

    Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura

    3303 00

    Profumi e acque da toeletta

    3303 00 10

    -

    Profumi

    3304

    Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure

     

    -

    altri

    3304 99 00

    - -

    altri

    3305

    Preparazioni per capelli

    3305 10 00

    -

    Shampoo

    3305 90 00

    -

    altre

    3401

    Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti

     

    -

    Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti

    3401 11 00

    - -

    da toletta (compresi quelli a uso medicinale)

    3401 20

    -

    Saponi presentati in altre forme

    3401 20 90

    - -

    altri

    3401 30 00

    -

    Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone

    3405

    Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404

    3405 30 00

    -

    Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli

    3405 90

    -

    altri

    3405 90 90

    - -

    altri

    3406 00 00

    Candele, ceri e articoli simili

    3602 00 00

    Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti

    3824

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

    3824 40 00

    -

    Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo

    3824 50

    -

    Malte e calcestruzzo, non refrattari

    3824 50 90

    - -

    altri

    3824 90

    -

    altri

    3824 90 15

    - -

    Scambiatori di ioni

     

    - -

    altri

     

    - - -

    altri

    3824 90 97

    - - - -

    altri

    3917

    Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche

    3920

    Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie

    3920 10

    -

    di polimeri di etilene

    3920 20

    -

    di polimeri di propilene

    3920 30 00

    -

    di polimeri di stirene

     

    -

    di polimeri di cloruro di vinile

    3920 43

    - -

    contenenti in peso 6 % o più di plastificanti

    3920 49

    - -

    altri

     

    -

    di polimeri acrilici

    3920 51 00

    - -

    di poli(metacrilato di metile)

    3920 59

    - -

    altri

    3920 59 90

    - - -

    altri

     

    -

    di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri

    3920 61 00

    - -

    di policarbonati

    3920 62

    - -

    di poli(etilene tereftalato)

    3920 69 00

    - -

    di altri poliesteri

     

    -

    di cellulosa e suoi derivati chimici

    3920 71 00

    - -

    di cellulosa rigenerata

    3920 79

    - -

    di altri derivati della cellulosa

    3920 79 90

    - - -

    altri

     

    -

    di altre materie plastiche

    3920 91 00

    - -

    di poli(butirrale di vinile)

    3920 92 00

    - -

    di poliammidi

    3920 94 00

    - -

    di resine fenoliche

    3920 99

    - -

    di altre materie plastiche

     

    - - -

    di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

    3920 99 28

    - - - -

    altri

     

    - - -

    di prodotti di polimerizzazione di addizione

    3920 99 59

    - - - -

    altri

    3920 99 90

    - - -

    altri

    3921

    Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche

    3922

    Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche

    3924

    Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche

    3925

    Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove

    3926

    Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914

    4008

    Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita

     

    -

    di gomma non alveolare

    4008 21

    - -

    Lastre, fogli e nastri

    4008 21 90

    - - -

    altri

    4008 29 00

    - -

    altri

    4010

    Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

     

    -

    Nastri trasportatori

    4010 12 00

    - -

    rinforzati soltanto di materie tessili

     

    -

    Cinghie di trasmissione

    4010 31 00

    - -

    Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm

    4010 35 00

    - -

    Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm

    4010 39 00

    - -

    altre

    4014

    Articoli d’igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita

    4014 90 00

    -

    altri

    4015

    Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso

    4016

    Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita

     

    -

    altri:

    4016 92 00

    - -

    Gomme per cancellare

    4017 00 00

    Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita

    4402

    Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato

    4402 90 00

    -

    altro

    4406

    Traversine di legno per strade ferrate o simili

    4406 90 00

    -

    altre

    4407

    Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

    4407 10

    -

    di conifere

     

    - -

    altro:

     

    - - -

    piallato

    4407 10 31

    - - - -

    di picea della specie Picea abies Karst. o di abete bianco (avellino, avezzo) (Abies alba Mill.)

     

    - - -

    altro:

    4407 10 91

    - - - -

    di picea della specie Picea abies Karst. o di abete bianco (avellino, avezzo) (Abies alba Mill.)

    4407 10 98

    - - - -

    altro

     

    -

    di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo

    4407 21

    - -

    Mahogany (Swietenia spp.)

     

    - - -

    altro:

    4407 21 99

    - - - -

    altro

    4407 29

    - -

    altro:

     

    - - -

    altro:

     

    - - - -

    Acajou d’Afrique, Azobé, Dibétou, Ilomba, Jelutong, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Limba, Makoré, Mansonia, Merbau, Obéché, Okoumé, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Ramin, Sipo, Teak e Tiama

    4407 29 45

    - - - - -

    levigato

     

    - - - -

    altro:

    4407 29 95

    - - - - -

    altro

     

    -

    altro:

    4407 91

    - -

    di quercia (Quercus spp.)

     

    - - -

    altro:

    4407 91 90

    - - - -

    altro

    4407 92 00

    - -

    di faggio (Fagus spp.)

    4407 99

    - -

    altro:

    4407 99 27

    - - -

    piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

     

    - - -

    altro:

     

    - - - -

    altro:

    4407 99 98

    - - - - -

    altro

    4408

    Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

    4408 10

    -

    di conifere

     

    - -

    altro:

    4408 10 98

    - - -

    altro

     

    -

    di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo

    4408 39

    - -

    altro:

     

    - - -

    altro:

    4408 39 55

    - - - -

    piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    4408 90

    -

    altro:

     

    - -

    altro:

     

    - - -

    altro:

    4408 90 85

    - - - -

    di spessore inferiore o uguale a 1 mm

    4408 90 95

    - - - -

    di spessore superiore a 1 mm

    4409

    Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

    4409 10

    -

    di conifere

    4409 10 18

    - -

    altro

     

    -

    diverso da quelle di conifere

    4409 29

    - -

    altro:

     

    - - -

    altro:

    4409 29 91

    - - - -

    Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite

    4409 29 99

    - - - -

    altro

    4410

    Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

    4411

    Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

     

    -

    Pannelli di fibre di legno a media densità (detti «MDF»)

    4411 12

    - -

    di spessore inferiore o uguale a 5 mm

    4411 13

    - -

    di spessore superiore a 5 mm e inferiore o uguale a 9 mm

    4411 14

    - -

    di spessore superiore a 9 mm

     

    -

    altri:

    4411 92

    - -

    con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3

    4411 94

    - -

    con massa volumica inferiore o uguale a 0,5 g/cm3

    4411 94 90

    - - -

    altri

    4412

    Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

     

    -

    altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm

    4412 32

    - -

    altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere

    4412 32 10

    - - -

    di acero, betulla, carpino, castagno, ciliegio, faggio, frassino, hickory, ippocastano, noce, olmo, ontano, pioppo, platano, quercia, robinia pseudoacacia, tiglio o tulipier (yellow poplar)

    4412 39 00

    - -

    altro

     

    -

    altro:

    4412 94

    - -

    ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata

    4412 94 90

    - - -

    altro

    4412 99

    - -

    altri:

     

    - - -

    altro:

     

    - - - -

    avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere

    4412 99 50

    - - - - -

    altro

    4412 99 85

    - - - -

    altro

    4413 00 00

    Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati

    4414 00

    Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

    4414 00 90

    -

    di altri legni

    4415

    Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

    4416 00 00

    Fusti, botti, tini e altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

    4417 00 00

    Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno

    4418

    Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno

    4418 10

    -

    Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti

    4418 20

    -

    Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie

    4418 40 00

    -

    Casseforme per gettate di calcestruzzo

    4418 60 00

    -

    Pali e travi

     

    -

    Pannelli assemblati per pavimenti

    4418 71 00

    - -

    per pavimenti a mosaico

    4418 72 00

    - -

    altri, multistrato

    4418 79 00

    - -

    altri

    4418 90

    -

    altri

    4419 00

    Articoli di legno per la tavola o per la cucina

    4420

    Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

    4421

    Altri lavori di legno

    4707

    Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)

    4707 90

    -

    altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati

    4803 00

    Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toeletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli

     

    -

    Carta increspata o pieghettata e strati di fibre di cellulosa, dette «tissue», di peso per strato e per m2

    4803 00 31

    - -

    non superiore a 25 g

    4803 00 39

    - -

    superiore a 25 g

    4803 00 90

    -

    altri

    4806

    Carta e cartone all’acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli

    4806 10 00

    -

    Carta e cartone all’acido solforico (pergamena vegetale)

    4806 20 00

    -

    Carta impermeabile ai grassi (greaseproof)

    4806 30 00

    -

    Carta da lucido

    4806 40

    -

    Carta detta «cristallo» e altre carte calandrate trasparenti o traslucide

    4806 40 90

    - -

    altri

    4807 00

    Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli

    4808

    Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803

    4808 10 00

    -

    Carta e cartone ondulati, anche perforati

    4808 90 00

    -

    altri

    4809

    Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli

    4810

    Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato

     

    -

    Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre

    4810 13 00

    - -

    in rotoli

    4810 14 00

    - -

    in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l’altro non supera 297 mm a foglio spiegato

    4810 19 00

    - -

    altri

     

    -

    Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico

    4810 22 00

    - -

    Carta patinata leggera, detta «L.W.C.»

    4810 29

    - -

    altri

     

    -

    Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici

    4810 39 00

    - -

    altri

     

    -

    altra carta e altro cartone

    4810 92

    - -

    a più strati

    4810 92 30

    - - -

    con imbianchimento di un solo strato esterno

    4810 92 90

    - - -

    altri

    4810 99

    - -

    altri:

    4810 99 80

    - - -

    altri

    4813

    Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti

    4813 10 00

    -

    in blocchetti o in tubetti

    4813 90

    -

    altra

    4814

    Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie

    4817

    Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

    4817 10 00

    -

    Buste

    4817 30 00

    -

    Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

    4818

    Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d’igiene o per ospedali, indumenti e accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

    4820

    Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti e altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone

    4821

    Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no

    4822

    Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti

    4822 90 00

    -

    altri

    4823

    Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

    4823 20 00

    -

    Carta da filtro e cartone da filtro

    4823 40 00

    -

    Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi

     

    -

    Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone

    4823 69

    - -

    altri

    4823 70

    -

    Articoli foggiati a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta

    4823 90

    -

    altri:

    4823 90 40

    - -

    Carta e altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici

    5106

    Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto

    5106 10

    -

    contenenti almeno 85 %, in peso, di lana

    5106 10 10

    - -

    greggi

    5107

    Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto

    5107 10

    -

    contenenti almeno 85 %, in peso, di lana

    5107 10 90

    - -

    altri

    5701

    Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

    5701 10

    -

    di lana o di peli fini

    5701 10 90

    - -

    altri

    5701 90

    -

    di altre materie tessili

    5701 90 90

    - -

    di altre materie tessili

    5702

    Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

     

    -

    altri, vellutati, non confezionati

    5702 32

    - -

    di materie tessili sintetiche o artificiali

    5702 32 10

    - - -

    Tappeti Axminster

    5702 39 00

    - -

    di altre materie tessili

     

    -

    altri, vellutati, confezionati

    5702 42

    - -

    di materie tessili sintetiche o artificiali

    5702 42 90

    - - -

    altri

     

    -

    altri, non vellutati, confezionati

    5702 91 00

    - -

    di lana o di peli fini

    5702 92

    - -

    di materie tessili sintetiche o artificiali

    5702 99 00

    - -

    di altre materie tessili

    5703

    Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati

    5703 10 00

    -

    di lana o di peli fini

    5703 20

    -

    di nylon o di altre poliammidi

     

    - -

    stampati

    5703 20 18

    - - -

    altri

     

    - -

    altri:

    5703 20 92

    - - -

    Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 1 m2

    5703 20 98

    - - -

    altri

    5703 30

    -

    di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali

     

    - -

    di polipropilene

    5703 30 18

    - - -

    altri

     

    - -

    altri:

    5703 30 88

    - - -

    altri

    5704

    Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati

    5704 90 00

    -

    altri

    5705 00

    Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati

    5801

    Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806

    5801 90

    -

    di altre materie tessili

    5801 90 90

    - -

    altri

    5804

    Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006

     

    -

    Pizzi a macchina

    5804 29

    - -

    di altre materie tessili

    5804 29 90

    - - -

    altri

    5806

    Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807 ; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati e incollati (bolducs)

    5806 20 00

    -

    altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma

     

    -

    altri tessuti

    5806 32

    - -

    di fibre sintetiche o artificiali

    5806 32 90

    - - -

    altri

    5806 39 00

    - -

    di altre materie tessili

    5809 00 00

    Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605 , dei tipi utilizzati per l’abbigliamento, per l’arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove

    6101

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103

    6101 30

    -

    di fibre sintetiche o artificiali

    6101 30 10

    - -

    Cappotti, giacconi, mantelli e simili

    6101 90

    -

    di altre materie tessili

    6102

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104

    6102 10

    -

    di lana o di peli fini

    6102 10 10

    - -

    Cappotti, giacconi, mantelli e simili

    6102 20

    -

    di cotone

    6102 20 90

    - -

    Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili

    6102 30

    -

    di fibre sintetiche o artificiali

    6102 90

    -

    di altre materie tessili

    6102 90 10

    - -

    Cappotti, giacconi, mantelli e simili

    6103

    Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo

    6103 10

    -

    Abiti a giacca (tailleurs)

    6103 10 90

    - -

    di altre materie tessili

     

    -

    Completi

    6103 22 00

    - -

    di cotone

    6103 23 00

    - -

    di fibre sintetiche

     

    -

    Giacche

    6103 32 00

    - -

    di cotone

    6103 33 00

    - -

    di fibre sintetiche

    6103 39 00

    - -

    di altre materie tessili

     

    -

    Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»

    6103 49 00

    - -

    di altre materie tessili

    6104

    Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza

     

    -

    Completi

    6104 29

    - -

    di altre materie tessili

    6104 29 90

    - - -

    di altre materie tessili

     

    -

    Giacche

    6104 32 00

    - -

    di cotone

    6104 33 00

    - -

    di fibre sintetiche

    6104 39 00

    - -

    di altre materie tessili

     

    -

    Abiti interi

    6104 43 00

    - -

    di fibre sintetiche

    6104 44 00

    - -

    di fibre artificiali

    6104 49 00

    - -

    di altre materie tessili

     

    -

    Gonne e gonne-pantaloni

    6104 59 00

    - -

    di altre materie tessili

     

    -

    Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»

    6104 62 00

    - -

    di cotone

    6104 63 00

    - -

    di fibre sintetiche

    6104 69 00

    - -

    di altre materie tessili

    6105

    Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo

    6105 10 00

    -

    di cotone

    6105 20

    -

    di fibre sintetiche o artificiali

    6105 90

    -

    di altre materie tessili

    6105 90 90

    - -

    di altre materie tessili

    6106

    Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza

    6106 10 00

    -

    di cotone

    6106 20 00

    -

    di fibre sintetiche o artificiali

    6106 90

    -

    di altre materie tessili

    6106 90 90

    - -

    di altre materie tessili

    6107

    Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo

     

    -

    Slips e mutande

    6107 11 00

    - -

    di cotone

    6107 12 00

    - -

    di fibre sintetiche o artificiali

    6107 19 00

    - -

    di altre materie tessili

     

    -

    Camicie da notte e pigiami

    6107 21 00

    - -

    di cotone

    6107 29 00

    - -

    di altre materie tessili

     

    -

    altri:

    6107 91 00

    - -

    di cotone

    6108

    Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza

     

    -

    Sottovesti o sottabiti e sottogonne

    6108 19 00

    - -

    di altre materie tessili

     

    -

    Slips e mutandine

    6108 21 00

    - -

    di cotone

    6108 22 00

    - -

    di fibre sintetiche o artificiali

    6108 29 00

    - -

    di altre materie tessili

     

    -

    Camicie da notte e pigiami

    6108 31 00

    - -

    di cotone

    6109

    T-shirts e canottiere (magliette), a maglia

    6110

    Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia

     

    -

    di lana o di peli fini

    6110 11

    - -

    di lana

     

    - - -

    altri:

    6110 11 30

    - - - -

    per uomo o ragazzo

    6110 11 90

    - - - -

    per donna o ragazza

    6110 19

    - -

    altri

    6110 20

    -

    di cotone

     

    - -

    altri:

    6110 20 91

    - - -

    per uomo o ragazzo

    6110 20 99

    - - -

    per donna o ragazza

    6110 30

    -

    di fibre sintetiche o artificiali

    6110 90

    -

    di altre materie tessili

    6111

    Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés)

    6111 20

    -

    di cotone

    6111 30

    -

    di fibre sintetiche

    6111 30 90

    - -

    altri

    6111 90

    -

    di altre materie tessili

    6111 90 90

    - -

    di altre materie tessili

    6112

    Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia

     

    -

    Tute sportive

    6112 12 00

    - -

    di fibre sintetiche

    6112 19 00

    - -

    di altre materie tessili

     

    -

    Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo

    6112 31

    - -

    di fibre sintetiche

    6112 31 90

    - - -

    altre

     

    -

    Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza

    6112 41

    - -

    di fibre sintetiche

    6112 41 90

    - - -

    altre

    6114

    Altri indumenti, a maglia

    6115

    Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio: le calze per varici), a maglia

    6115 10

    -

    Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio: le calze per varici)

     

    -

    altre calzemaglie (collants)

    6115 21 00

    - -

    di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex

    6115 22 00

    - -

    di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex

    6115 29 00

    - -

    di altre materie tessili

    6115 30

    -

    altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex

     

    -

    altri:

    6115 95 00

    - -

    di cotone

    6115 96

    - -

    di fibre sintetiche

    6115 99 00

    - -

    di altre materie tessili

    6116

    Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia

    6116 10

    -

    impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma

    6117

    Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia

    6117 10 00

    -

    Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili

    6117 80

    -

    altri accessori

    6201

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203

     

    -

    Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili

    6201 11 00

    - -

    di lana o di peli fini

    6201 12

    - -

    di cotone

    6201 12 90

    - - -

    di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg

    6201 13

    - -

    di fibre sintetiche o artificiali

    6201 13 10

    - - -

    di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg

    6201 19 00

    - -

    di altre materie tessili

     

    -

    altri:

    6201 91 00

    - -

    di lana o di peli fini

    6201 92 00

    - -

    di cotone

    6201 93 00

    - -

    di fibre sintetiche o artificiali

    6201 99 00

    - -

    di altre materie tessili

    6202

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204

     

    -

    Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili

    6202 11 00

    - -

    di lana o di peli fini

    6202 12

    - -

    di cotone

    6202 12 10

    - - -

    di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg

    6202 13

    - -

    di fibre sintetiche o artificiali

    6202 19 00

    - -

    di altre materie tessili

     

    -

    altri:

    6202 91 00

    - -

    di lana o di peli fini

    6202 92 00

    - -

    di cotone

    6202 93 00

    - -

    di fibre sintetiche o artificiali

    6202 99 00

    - -

    di altre materie tessili

    6203

    Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo

     

    -

    Abiti a giacca (tailleurs)

    6203 11 00

    - -

    di lana o di peli fini

    6203 12 00

    - -

    di fibre sintetiche

    6203 19

    - -

    di altre materie tessili

     

    -

    Completi

    6203 22

    - -

    di cotone

    6203 22 80

    - - -

    altri

    6203 23

    - -

    di fibre sintetiche

    6203 29

    - -

    di altre materie tessili

    6203 29 30

    - - -

    di lana o di peli fini

    6203 29 90

    - - -

    di altre materie tessili

     

    -

    Giacche

    6203 31 00

    - -

    di lana o di peli fini

    6203 32

    - -

    di cotone

    6203 33

    - -

    di fibre sintetiche

    6203 39

    - -

    di altre materie tessili

     

    -

    Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»

    6203 41

    - -

    di lana o di peli fini

    6203 41 10

    - - -

    Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

    6203 41 90

    - - -

    altri

    6203 42

    - -

    di cotone

     

    - - -

    Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

    6203 42 11

    - - - -

    da lavoro

     

    - - - -

    altri:

    6203 42 31

    - - - - -

    di tessuti detti «Denim»

    6203 42 33

    - - - - -

    di velluti e felpe a trama, tagliati a coste

    6203 42 35

    - - - - -

    altri

    6203 42 90

    - - -

    altri

    6203 43

    - -

    di fibre sintetiche

    6203 49

    - -

    di altre materie tessili

     

    - - -

    di fibre artificiali

     

    - - - -

    Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

    6203 49 11

    - - - - -

    da lavoro

    6203 49 19

    - - - - -

    altri

    6203 49 90

    - - -

    di altre materie tessili

    6204

    Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza

     

    -

    Abiti a giacca (tailleurs)

    6204 11 00

    - -

    di lana o di peli fini

    6204 12 00

    - -

    di cotone

    6204 13 00

    - -

    di fibre sintetiche

    6204 19

    - -

    di altre materie tessili

     

    -

    Completi

    6204 29

    - -

    di altre materie tessili

    6204 29 90

    - - -

    di altre materie tessili

     

    -

    Giacche

    6204 31 00

    - -

    di lana o di peli fini

    6204 32

    - -

    di cotone

    6204 32 90

    - - -

    altre

    6204 33

    - -

    di fibre sintetiche

    6204 33 90

    - - -

    altre

    6204 39

    - -

    di altre materie tessili

     

    - - -

    di fibre artificiali

    6204 39 19

    - - - -

    altre

    6204 39 90

    - - -

    di altre materie tessili

     

    -

    Abiti interi

    6204 41 00

    - -

    di lana o di peli fini

    6204 42 00

    - -

    di cotone

    6204 43 00

    - -

    di fibre sintetiche

    6204 44 00

    - -

    di fibre artificiali

    6204 49

    - -

    di altre materie tessili

     

    -

    Gonne e gonne-pantaloni

    6204 51 00

    - -

    di lana o di peli fini

    6204 52 00

    - -

    di cotone

    6204 53 00

    - -

    di fibre sintetiche

    6204 59

    - -

    di altre materie tessili

    6204 59 90

    - - -

    di altre materie tessili

     

    -

    Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»

    6204 61

    - -

    di lana o di peli fini

    6204 61 85

    - - -

    altri

    6204 62

    - -

    di cotone

     

    - - -

    Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

    6204 62 11

    - - - -

    da lavoro

     

    - - - -

    altre:

    6204 62 31

    - - - - -

    di tessuti detti «Denim»

    6204 62 39

    - - - - -

    altri

     

    - - -

    Tute con bretelle (salopettes)

    6204 62 59

    - - - -

    altre

    6204 62 90

    - - -

    altri

    6204 63

    - -

    di fibre sintetiche

     

    - - -

    Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

    6204 63 11

    - - - -

    da lavoro

    6204 63 18

    - - - -

    altre

     

    - - -

    Tute con bretelle (salopettes)

    6204 63 39

    - - - -

    altre

    6204 63 90

    - - -

    altri

    6204 69

    - -

    di altre materie tessili

     

    - - -

    di fibre artificiali

     

    - - - -

    Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

    6204 69 11

    - - - - -

    da lavoro

    6204 69 18

    - - - - -

    altri

    6204 69 50

    - - - -

    altri

    6204 69 90

    - - -

    di altre materie tessili

    6205

    Camicie e camicette per uomo o ragazzo

    6205 20 00

    -

    di cotone

    6205 30 00

    -

    di fibre sintetiche o artificiali

    6205 90

    -

    di altre materie tessili

    6205 90 80

    - -

    di altre materie tessili

    6206

    Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza

    6206 20 00

    -

    di lana o di peli fini

    6206 30 00

    -

    di cotone

    6206 40 00

    -

    di fibre sintetiche o artificiali

    6206 90

    -

    di altre materie tessili

    6207

    Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo

     

    -

    Slips e mutande

    6207 11 00

    - -

    di cotone

    6207 19 00

    - -

    di altre materie tessili

     

    -

    Camicie da notte e pigiami

    6207 21 00

    - -

    di cotone

    6207 29 00

    - -

    di altre materie tessili

     

    -

    altri:

    6207 91 00

    - -

    di cotone

    6207 99

    - -

    di altre materie tessili

    6207 99 90

    - - -

    di altre materie tessili

    6208

    Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza

     

    -

    Camicie da notte e pigiami

    6208 21 00

    - -

    di cotone

    6208 22 00

    - -

    di fibre sintetiche o artificiali

    6208 29 00

    - -

    di altre materie tessili

     

    -

    altri:

    6208 91 00

    - -

    di cotone

    6208 92 00

    - -

    di fibre sintetiche o artificiali

    6208 99 00

    - -

    di altre materie tessili

    6209

    Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)

    6209 20 00

    -

    di cotone

    6209 90

    -

    di altre materie tessili

    6209 90 90

    - -

    di altre materie tessili

    6210

    Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602 , 5603 , 5903 , 5906 e 5907

    6210 10

    -

    con prodotti delle voci 5602 o 5603

     

    - -

    con prodotti della voce 5603

    6210 10 92

    - - -

    Camici monouso, del tipo usato da pazienti o chirurghi in ambito chirurgico

    6210 40 00

    -

    altri indumenti per uomo o ragazzo

    6210 50 00

    -

    altri indumenti per donna o ragazza

    6211

    Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti

     

    -

    Costumi, mutandine e slips da bagno

    6211 11 00

    - -

    per uomo o ragazzo

    6211 12 00

    - -

    per donna o ragazza

     

    -

    altri indumenti per uomo o ragazzo

    6211 32

    - -

    di cotone

    6211 32 10

    - - -

    Indumenti da lavoro

     

    - - -

    Tute sportive, con fodera

     

    - - - -

    altre:

    6211 32 42

    - - - - -

    parti inferiori

    6211 32 90

    - - -

    altri

    6211 33

    - -

    di fibre sintetiche o artificiali

    6211 33 10

    - - -

    Indumenti da lavoro

     

    -

    altri indumenti per donna o ragazza

    6211 42

    - -

    di cotone

    6211 42 10

    - - -

    Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro

    6211 42 90

    - - -

    altri

    6211 43

    - -

    di fibre sintetiche o artificiali

    6211 43 90

    - - -

    altri

    6211 49 00

    - -

    di altre materie tessili

    6212

    Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

    6214

    Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili

    6214 10 00

    -

    di seta o di cascami di seta

    6214 30 00

    -

    di fibre sintetiche

    6214 40 00

    -

    di fibre artificiali

    6214 90 00

    -

    di altre materie tessili

    6215

    Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte

    6216 00 00

    Guanti, mezzoguanti e muffole

    6217

    Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212

    6301

    Coperte

    6301 20

    -

    Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini

    6301 20 90

    - -

    altre

    6301 30

    -

    Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone

    6301 30 90

    - -

    altre

    6301 40

    -

    Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche

    6301 40 10

    - -

    a maglia

    6301 90

    -

    altre coperte

    6301 90 90

    - -

    altre

    6302

    Biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina

    6302 10 00

    -

    Biancheria da letto a maglia

     

    -

    altra biancheria da letto, stampata

    6302 21 00

    - -

    di cotone

    6302 22

    - -

    di fibre sintetiche o artificiali

    6302 22 90

    - - -

    altra

     

    -

    altra biancheria da letto

    6302 31 00

    - -

    di cotone

    6302 39

    - -

    di altre materie tessili

    6302 39 90

    - - -

    di altre materie tessili

    6302 40 00

    -

    Biancheria da tavola a maglia

     

    -

    altra biancheria da tavola

    6302 53

    - -

    di fibre sintetiche o artificiali

    6302 53 90

    - - -

    altra

    6302 60 00

    -

    Biancheria da toeletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone

     

    -

    altri:

    6302 93

    - -

    di fibre sintetiche o artificiali

    6302 93 90

    - - -

    altra

    6303

    Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto

     

    -

    a maglia

    6303 19 00

    - -

    di altre materie tessili

     

    -

    altri:

    6303 99

    - -

    di altre materie tessili

    6303 99 90

    - - -

    altri

    6304

    Altri manufatti per l’arredamento, esclusi quelli della voce 9404

     

    -

    Copriletto

    6304 11 00

    - -

    a maglia

    6304 19

    - -

    altri:

    6304 19 10

    - - -

    di cotone

    6304 19 90

    - - -

    di altre materie tessili

     

    -

    altri:

    6304 99 00

    - -

    diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili

    6306

    Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio

     

    -

    Copertoni e tende per l’esterno

    6306 12 00

    - -

    di fibre sintetiche

    6306 19 00

    - -

    di altre materie tessili

     

    -

    Tende

    6306 29 00

    - -

    di altre materie tessili

    6306 90 00

    -

    altri

    6307

    Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

    6307 10

    -

    Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie

    6307 10 90

    - -

    altri

    6307 20 00

    -

    Cinture e giubbotti di salvataggio

    6307 90

    -

    altri:

    6307 90 10

    - -

    a maglia

     

    - -

    altri:

    6307 90 91

    - - -

    di feltro

     

    - - -

    altri:

    6307 90 98

    - - - -

    altri

    6309 00 00

    Oggetti da rigattiere

    6310

    Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso

    6310 90 00

    -

    altri

    6401

    Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti

    6402

    Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica

     

    -

    Calzature per lo sport

    6402 12

    - -

    Calzature da sci e calzature per il surf da neve

    6402 12 10

    - - -

    Calzature da sci

    6402 19 00

    - -

    altre

    6402 20 00

    -

    Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli

     

    -

    altre calzature

    6402 91

    - -

    che ricoprono la caviglia

    6402 99

    - -

    altre:

    6402 99 05

    - - -

    con puntale protettivo di metallo

     

    - - -

    altre:

    6402 99 10

    - - - -

    con tomaie di gomma

     

    - - - -

    con tomaie di materia plastica

     

    - - - - -

    Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli

    6402 99 31

    - - - - - -

    di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

    6402 99 39

    - - - - - -

    altre

     

    - - - - -

    altre, con suole interne di lunghezza

    6402 99 91

    - - - - - -

    inferiore a 24 cm

     

    - - - - - -

    uguale o superiore a 24 cm

    6402 99 93

    - - - - - - -

    Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

     

    - - - - - - -

    altre:

    6402 99 96

    - - - - - - - -

    per uomo

    6402 99 98

    - - - - - - - -

    per donna

    6403

    Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale

     

    -

    Calzature per lo sport

    6403 19 00

    - -

    altre

    6403 20 00

    -

    Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all’alluce

    6403 40 00

    -

    altre calzature, con puntale protettivo di metallo

     

    -

    altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale

    6403 51

    - -

    che ricoprono la caviglia

     

    - - -

    altre:

     

    - - - -

    che ricoprono la caviglia, ma che non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza

    6403 51 11

    - - - - -

    inferiore a 24 cm

     

    - - - - -

    uguale o superiore a 24 cm

    6403 51 15

    - - - - - -

    per uomo

    6403 51 19

    - - - - - -

    per donna

     

    - - - -

    altre, con suole interne di lunghezza

     

    - - - - -

    uguale o superiore a 24 cm

    6403 51 95

    - - - - - -

    per uomo

    6403 51 99

    - - - - - -

    per donna

    6403 59

    - -

    altre:

    6403 59 05

    - - -

    con suola principale di legno, senza suola interna

     

    - - -

    altre:

     

    - - - -

    Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli

     

    - - - - -

    altre, con suole interne di lunghezza

    6403 59 31

    - - - - - -

    inferiore a 24 cm

     

    - - - - - -

    uguale o superiore a 24 cm

    6403 59 35

    - - - - - - -

    per uomo

    6403 59 39

    - - - - - - -

    per donna

     

    - - - -

    altre, con suole interne di lunghezza

    6403 59 91

    - - - - -

    inferiore a 24 cm

     

    - - - - -

    uguale o superiore a 24 cm

    6403 59 95

    - - - - - -

    per uomo

     

    -

    altre calzature

    6403 91

    - -

    che ricoprono la caviglia

     

    - - -

    altre:

     

    - - - -

    che ricoprono la caviglia, ma che non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza

    6403 91 11

    - - - - -

    inferiore a 24 cm

     

    - - - - -

    uguale o superiore a 24 cm

    6403 91 13

    - - - - - -

    Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

     

    - - - - - -

    altre:

    6403 91 16

    - - - - - - -

    per uomo

    6403 91 18

    - - - - - - -

    per donna

     

    - - - -

    altre, con suole interne di lunghezza

    6403 91 91

    - - - - -

    inferiore a 24 cm

     

    - - - - -

    uguale o superiore a 24 cm

    6403 91 93

    - - - - - -

    Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

     

    - - - - - -

    altre:

    6403 91 96

    - - - - - - -

    per uomo

    6403 91 98

    - - - - - - -

    per donna

    6403 99

    - -

    altre

    6404

    Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili

     

    -

    Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica

    6404 11 00

    - -

    Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili

    6404 19

    - -

    altre:

    6404 19 90

    - - -

    altre

    6404 20

    -

    Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

    6404 20 90

    - -

    altre

    6405

    altre calzature

    6405 10 00

    -

    con tomaie di cuoio naturale o ricostituito

    6405 20

    -

    con tomaie di materie tessili

     

    - -

    con suole esterne di altre materie

    6405 20 91

    - - -

    Pantofole e altre calzature da camera

    6405 20 99

    - - -

    altre

    6405 90

    -

    altre

    6406

    Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

    6406 10

    -

    Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide

    6406 10 10

    - -

    di cuoio naturale

    6406 90

    -

    altri

    6801 00 00

    Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall’ardesia)

    6802

    Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall’ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801 ; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l’ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l’ardesia), colorati artificialmente

    6802 10 00

    -

    Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente

     

    -

    altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia

    6802 23 00

    - -

    Granito

    6802 29 00

    - -

    altre pietre

     

    -

    altri:

    6802 92 00

    - -

    altre pietre calcaree

    6802 93

    - -

    Granito

    6802 99

    - -

    altre pietre

    6803 00

    Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata

    6803 00 10

    -

    Ardesia per tetti o per facciate

    6804

    Mole e oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie

     

    -

    altre mole e oggetti simili

    6804 21 00

    - -

    di diamante naturale o sintetico, agglomerato

    6804 22

    - -

    di altri abrasivi agglomerati o di ceramica

     

    - - -

    di abrasivi artificiali, con agglomerante

     

    - - - -

    di resine sintetiche o artificiali

    6804 22 12

    - - - - -

    non rinforzati

    6804 22 18

    - - - - -

    rinforzati

    6804 22 90

    - - -

    altri

    6804 23 00

    - -

    di pietre naturali

    6804 30 00

    -

    Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano

    6805

    Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti

    6806

    Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l’isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811 , 6812 e del capitolo 69

    6806 10 00

    -

    Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli

    6806 20

    -

    Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro

    6806 20 90

    - -

    altri

    6806 90 00

    -

    altri

    6807

    Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile)

    6808 00 00

    Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi e articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali

    6809

    Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso

    6810

    Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

    6811

    Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili

     

    -

    non contenenti amianto

    6811 89 00

    - -

    altri lavori

    6813

    Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie

     

    -

    non contenenti amianto

    6813 81 00

    - -

    Guarnizioni per freni

    6815

    Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove

    6815 10

    -

    Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici

    6815 10 90

    - -

    altri

     

    -

    altri articoli:

    6815 99 00

    - -

    altri

    7204

    Cascami e avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio

     

    -

    Cascami e avanzi di acciaio legati

    7204 21

    - -

    di acciai inossidabili

    7204 21 10

    - - -

    contenenti, in peso, 8 % o più di nichel

    7204 29 00

    - -

    altri

     

    -

    altri cascami e avanzi

    7204 49

    - -

    altri:

     

    - - -

    altri:

    7204 49 90

    - - - -

    altri

    7210

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti

     

    -

    zincati con altri procedimenti

    7210 49 00

    - -

    altri

    7210 70

    -

    dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

    7210 70 80

    - -

    altri

    7210 90

    -

    altri:

    7210 90 80

    - -

    altri

    7212

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti

    7212 30 00

    -

    zincati con altri procedimenti

    7212 40

    -

    dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

    7212 40 80

    - -

    altri

    7212 50

    -

    altrimenti rivestiti

    7212 50 90

    - -

    altri

    7213

    Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati

     

    -

    altri:

    7213 91

    - -

    di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm

     

    - - -

    altri:

    7213 91 49

    - - - -

    contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio

    7214

    Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione

    7214 20 00

    -

    aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione

    7215

    Altre barre di ferro o di acciai non legati

    7215 10 00

    -

    di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

    7215 90 00

    -

    altre

    7216

    Profilati di ferro o di acciai non legati

    7216 10 00

    -

    Profilati a U, a I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm

     

    -

    Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo

    7216 69 00

    - -

    altri

     

    -

    altri:

    7216 91

    - -

    ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti

    7216 91 80

    - - -

    altri

    7216 99 00

    - -

    altri

    7217

    Fili di ferro o di acciai non legati

    7217 10

    -

    non rivestiti, anche lucidati

     

    - -

    contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

     

    - - -

    la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm

    7217 10 39

    - - - -

    altri

    7217 30

    -

    rivestiti di altri metalli comuni

     

    - -

    contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

    7217 30 41

    - - -

    ramati

    7217 30 49

    - - -

    altri

    7219

    Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

    7219 90

    -

    altri:

    7219 90 80

    - -

    altri

    7220

    Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm

    7220 90

    -

    altri:

    7220 90 80

    - -

    altri

    7223 00

    Fili di acciai inossidabili

     

    -

    contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

    7223 00 99

    - -

    altri

    7301

    Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

    7302

    Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

    7302 10

    -

    Rotaie

     

    - -

    altre:

     

    - - -

    nuove

     

    - - - -

    Rotaie del tipo vignole

    7302 10 28

    - - - - -

    di un peso al metro inferiore a 36 kg

    7302 10 50

    - - - -

    altre

    7302 40 00

    -

    Stecche (ganasce) e piastre di appoggio

    7302 90 00

    -

    altri

    7303 00

    Tubi e profilati cavi, di ghisa

    7303 00 90

    -

    altri

    7304

    Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio

     

    -

    Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti

    7304 11 00

    - -

    di acciai inossidabili

    7304 19

    - -

    altri:

    7304 19 10

    - - -

    con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm

    7304 19 30

    - - -

    con diametro esterno superiore a 168,3 mm e inferiore o uguale a 406,4 mm

     

    -

    Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas

    7304 22 00

    - -

    Aste di perforazione di acciai inossidabili

     

    -

    altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati

    7304 39

    - -

    altri:

    7304 39 10

    - - -

    greggi, diritti e a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete

    7305

    Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio

     

    -

    Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti

    7305 11 00

    - -

    saldati longitudinalmente ad arco sommerso

     

    -

    altri, saldati

    7305 39 00

    - -

    altri

    7305 90 00

    -

    altri

    7306

    Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

     

    -

    Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti

    7306 19

    - -

    altri:

    7306 19 90

    - - -

    saldati elicoidalmente

    7306 90 00

    -

    altri

    7307

    Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio

     

    -

    fusi

    7307 11

    - -

    di ghisa non malleabile

    7307 11 90

    - - -

    altri

    7307 19

    - -

    altri

     

    -

    altri, di acciai inossidabili

    7307 21 00

    - -

    Flange

    7307 22

    - -

    Gomiti, curve e manicotti, filettati

    7307 23

    - -

    Accessori da saldare testa a testa

    7307 29

    - -

    altri:

    7307 29 10

    - - -

    filettati

     

    -

    altri:

    7307 92

    - -

    Gomiti, curve e manicotti, filettati

    7307 93

    - -

    Accessori da saldare testa a testa

     

    - - -

    il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm

    7307 93 11

    - - - -

    Gomiti e curve

    7307 93 19

    - - - -

    altri

    7307 99

    - -

    altri

    7308

    Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

    7309 00

    Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

    7309 00 10

    -

    per materie gassose (esclusi i gas compressi o liquefatti)

     

    -

    per materie liquide

    7309 00 30

    - -

    con rivestimento interno o calorifugo

     

    - -

    altri, di capacità

    7309 00 59

    - - -

    inferiore o uguale a 100 000  litri

    7309 00 90

    -

    per materie solide

    7310

    Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

    7310 10 00

    -

    di capacità uguale o superiore a 50 litri

     

    -

    di capacità inferiore a 50 litri

    7310 21

    - -

    Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura

    7310 21 11

    - - -

    Scatole per l’imballaggio delle conserve alimentari

     

    - - -

    altre, aventi parete di spessore

    7310 21 91

    - - - -

    inferiore a 0,5 mm

    7310 21 99

    - - - -

    uguale o superiore a 0,5 mm

    7310 29

    - -

    altri

    7311 00

    Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio

     

    -

    senza saldatura

     

    - -

    con pressione pari o superiore a 165 bar, di capacità

    7311 00 11

    - - -

    inferiore a 20 l

    7311 00 13

    - - -

    uguale o superiore a 20 litri e inferiore o uguale a 50 litri

    7311 00 19

    - - -

    superiore a 50 litri

    7311 00 30

    - -

    altri

     

    -

    altri, di capacità

    7311 00 99

    - -

    uguale o superiore a 1 000  litri

    7313 00 00

    Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti

    7314

    Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio

     

    -

    Prodotti tessuti (tele metalliche)

    7314 14 00

    - -

    altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciaio inossidabile

    7314 19 00

    - -

    altri

    7314 20

    -

    Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm2

     

    -

    altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro

    7314 31 00

    - -

    zincati

    7314 39 00

    - -

    altre

     

    -

    altre tele metalliche, griglie e reti

    7314 41 00

    - -

    zincati

    7314 42 00

    - -

    ricoperte di materie plastiche

    7314 49 00

    - -

    altre

    7314 50 00

    -

    Lamiere e lastre, incise e stirate

    7315

    Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

     

    -

    Catene a maglie articolate e loro parti

    7315 11

    - -

    Catene a rulli

    7315 11 90

    - - -

    altre

    7315 12 00

    - -

    altre catene

    7315 20 00

    -

    Catene antisdrucciolevoli

     

    -

    altre catene

    7315 82 00

    - -

    altre catene, a maglie saldate

    7315 89 00

    - -

    altre

    7315 90 00

    -

    altre parti

    7317 00

    Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame

    7318

    Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio

     

    -

    Articoli filettati

    7318 11 00

    - -

    Tirafondi

    7318 12

    - -

    altre viti per legno

    7318 12 10

    - - -

    di acciai inossidabili

    7318 13 00

    - -

    Ganci a vite e viti a occhio

    7318 14

    - -

    Viti autofilettanti

    7318 15

    - -

    altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle

    7318 15 10

    - - -

    ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» con spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm

     

    - - -

    altri:

    7318 15 20

    - - - -

    per fissare gli elementi delle strade ferrate

     

    - - - -

    altri:

     

    - - - - -

    senza capocchia

    7318 15 30

    - - - - - -

    di acciai inossidabili

     

    - - - - - -

    di altri acciai, con resistenza alla trazione

    7318 15 41

    - - - - - - -

    inferiore a 800 MPa

    7318 15 49

    - - - - - - -

    uguale o superiore a 800 MPa

     

    - - - - -

    con capocchia

     

    - - - - - -

    con intaglio od impronta a croce

    7318 15 51

    - - - - - - -

    di acciai inossidabili

    7318 15 59

    - - - - - - -

    altri

     

    - - - - - -

    con esagono incassato

    7318 15 69

    - - - - - - -

    altri

     

    - - - - - -

    a esagono

    7318 15 70

    - - - - - - -

    di acciai inossidabili

     

    - - - - - - -

    di altri acciai, con resistenza alla trazione

    7318 15 81

    - - - - - - - -

    inferiore a 800 MPa

    7318 15 90

    - - - - - -

    altri

    7318 16

    - -

    Dadi

    7318 19 00

    - -

    altri

     

    -

    Articoli non filettati

    7318 21 00

    - -

    Rondelle destinate a funzionare da molla e altre rondelle di bloccaggio

    7318 22 00

    - -

    altre rondelle

    7318 23 00

    - -

    Ribadini

    7318 29 00

    - -

    altri

    7319

    Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo e articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza e altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove

    7319 90

    -

    altri:

    7319 90 90

    - -

    altri

    7320

    Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio

    7320 10

    -

    Molle a balestra e loro foglie

    7320 10 90

    - -

    altre

    7320 20

    -

    Molle a elica

    7320 90

    -

    altre:

    7320 90 10

    - -

    Molle a spirali piatte

    7320 90 90

    - -

    altre

    7321

    Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti e apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

    7322

    Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio

     

    -

    Radiatori e loro parti

    7322 11 00

    - -

    di ghisa

    7322 19 00

    - -

    altri

    7323

    Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti e oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio

    7324

    Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

     

    -

    Vasche da bagno

    7324 29 00

    - -

    altri

    7325

    Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio

    7325 10 00

    -

    di ghisa non malleabile

     

    -

    altri:

    7325 99

    - -

    altri:

    7325 99 90

    - - -

    altri

    7326

    Altri lavori di ferro o acciaio

     

    -

    Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati

    7326 11 00

    - -

    Palle e oggetti simili per mulini

    7326 19

    - -

    altri:

    7326 19 90

    - - -

    altri

    7326 20 00

    -

    Lavori di fili di ferro o acciaio

    7326 90

    -

    altri:

    7326 90 30

    - -

    Scale e sgabelli a gradini

    7326 90 40

    - -

    Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci

    7326 90 60

    - -

    Sportelli d’aerazione non meccanici, grondaie, ganci e altri lavori utilizzati nell’edilizia

     

    - -

    Altri lavori di ferro o acciaio

    7326 90 92

    - - -

    fucinati

    7326 90 98

    - - -

    altri

    7804

    Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo

     

    -

    Lamiere, nastri e fogli

    7804 19 00

    - -

    altri

    7905 00 00

    Lamiere, fogli e nastri, di zinco

    7907 00 00

    Altri lavori di zinco

    8302

    Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni e oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni

     

    -

    altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili

    8302 41

    - -

    per edifici

    8302 41 50

    - - -

    per finestre e porte-finestre

    8403

    Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402

    8403 10

    -

    Caldaie

    8406

    Turbine a vapore

    8406 90

    -

    parti

    8409

    Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

     

    -

    altre:

    8409 99 00

    - -

    altre

    8414

    Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti

    8414 40

    -

    Compressori d’aria montati su telaio a ruote e trainabili

    8414 40 90

    - -

    di portata al minuto superiore a 2 m3

    8417

    Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici

    8417 90 00

    -

    parti

    8418

    Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415

     

    -

    Frigoriferi per uso domestico

    8418 29 00

    - -

    altri

    8418 50

    -

    altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l’esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo

     

    - -

    Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati)

    8418 50 19

    - - -

    altri

    8418 50 90

    - -

    altri mobili frigoriferi

     

    -

    parti

    8418 99

    - -

    altre

    8421

    Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

     

    -

    parti

    8421 99 00

    - -

    altri

    8423

    Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

    8423 90 00

    -

    Pesi per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare

    8424

    Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

    8424 30

    -

    Macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

     

    - -

    altre macchine

    8424 30 90

    - - -

    altre

    8443

    Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442 ; altre stampanti, copiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti e accessori

     

    -

    altre stampanti, copiatrici o telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro

    8443 31

    - -

    Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili a una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o a una rete

    8443 31 80

    - - -

    altre

    8443 39

    - -

    altre:

    8443 39 10

    - - -

    Macchine che eseguono le funzioni di copia scansendo l’originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico

     

    -

    parti e accessori

    8443 99

    - -

    altri:

    8443 99 90

    - - -

    altri

    8450

    Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare

     

    -

    Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

    8450 11

    - -

    Macchine completamente automatiche

     

    - - -

    di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg

    8450 11 11

    - - - -

    a caricamento frontale

    8467

    Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano

     

    -

    altri utensili

    8467 89 00

    - -

    altri

    8470

    Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa

    8470 50 00

    -

    Registratori di cassa

    8471

    Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

    8471 30 00

    -

    Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo

    8472

    Altre macchine e apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]

    8472 90

    -

    altre:

    8472 90 70

    - -

    altre

    8473

    Parti e accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine e apparecchi delle voci da 8469 a 8472

     

    -

    parti e accessori di macchine della voce 8470

    8473 29

    - -

    altri:

    8473 29 90

    - - -

    altri

    8473 50

    -

    parti e accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 8469 a 8472

    8473 50 80

    - -

    altri

    8479

    Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

    8479 10 00

    -

    Macchine e apparecchi per lavori pubblici, l’edilizia o lavori analoghi

    8480

    Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

    8480 60 00

    -

    Forme per materie minerali

     

    -

    Forme per gomma o materie plastiche

    8480 71 00

    - -

    per formare a iniezione o per compressione

    8481

    Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

    8481 10

    -

    Riduttori di pressione

     

    - -

    altri:

    8481 10 99

    - - -

    altri

    8481 80

    -

    altri apparecchi

     

    - -

    altri:

     

    - - -

    altri:

    8481 80 99

    - - - -

    altre

    8481 90 00

    -

    parti

    8516

    Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545

    8516 10

    -

    Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici

    8516 10 80

    - -

    altri

     

    -

    Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili

    8516 29

    - -

    altri:

    8516 29 10

    - - -

    Radiatori a circolazione di liquido

     

    - - -

    altri:

    8516 29 91

    - - - -

    con ventilatore incorporato

    8535

    Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000  V

     

    -

    Interruttori automatici

    8535 29 00

    - -

    altri

    8544

    Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

     

    -

    Fili per avvolgimenti

    8544 11

    - -

    di rame

    8544 11 90

    - - -

    altri

    8544 19 00

    - -

    altri

     

    -

    altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000  V

    8544 42

    - -

    muniti di pezzi di congiunzione

    8544 42 10

    - - -

    dei tipi utilizzati per telecomunicazioni

    8544 49

    - -

    altri:

    8544 49 20

    - - -

    dei tipi utilizzati per telecomunicazioni, per tensioni inferiori o uguali a 80 V

     

    - - -

    altri:

     

    - - - -

    altri:

    8544 49 99

    - - - - -

    per una tensione di 1 000  V

    8544 60

    -

    altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000  V

    8544 60 90

    - -

    con altri conduttori

    8703

    Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702 ), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa

     

    -

    altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla

    8703 21

    - -

    di cilindrata inferiore o uguale a 1 000  cm3

    8703 21 90

    - - -

    usati

    8703 22

    - -

    di cilindrata superiore a 1 000  cm3 e inferiore o uguale a 1 500  cm3

    8703 22 90

    - - -

    usati

    8703 23

    - -

    di cilindrata superiore a 1 500  cm3 e inferiore o uguale a 3 000  cm3

    8703 23 90

    - - -

    usati

    8703 24

    - -

    di cilindrata superiore a 3 000  cm3

    8703 24 90

    - - -

    usati

     

    -

    altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)

    8703 31

    - -

    di cilindrata inferiore o uguale a 1 500  cm3

    8703 31 90

    - - -

    usati

    8703 32

    - -

    di cilindrata superiore a 1 500  cm3 e inferiore o uguale a 2 500  cm3

    8703 32 90

    - - -

    usati

    8703 33

    - -

    di cilindrata superiore a 2 500  cm3

    8703 33 90

    - - -

    usati

    8704

    Autoveicoli per il trasporto di merci

     

    -

    altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)

    8704 21

    - -

    di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t

     

    - - -

    altri:

     

    - - - -

    azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500  cm3

    8704 21 39

    - - - - -

    usati

     

    - - - -

    azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500  cm3

    8704 21 99

    - - - - -

    usati

    8704 22

    - -

    di peso a pieno carico superiore a 5 t e inferiore o uguale a 20 t

     

    - - -

    altri:

    8704 22 99

    - - - -

    usati

    8704 23

    - -

    di peso a pieno carico superiore a 20 t

     

    - - -

    altri:

    8704 23 99

    - - - -

    usati

     

    -

    altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla

    8704 31

    - -

    di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t

     

    - - -

    altri:

     

    - - - -

    azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800  cm3

    8704 31 39

    - - - - -

    usati

     

    - - - -

    azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800  cm3

    8704 31 99

    - - - - -

    usati

    8704 32

    - -

    di peso a pieno carico superiore a 5 t

     

    - - -

    altri:

    8704 32 99

    - - - -

    usati

    9401

    Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402 ), anche trasformabili in letti, e loro parti

    9401 20 00

    -

    Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli

    9401 30 00

    -

    Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza

    9401 40 00

    -

    Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti

     

    -

    Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili

    9401 51 00

    - -

    di bambù o di canna d’India

    9401 59 00

    - -

    altri

     

    -

    altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno

    9401 61 00

    - -

    imbottiti

    9401 69 00

    - -

    altri

     

    -

    altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo

    9401 71 00

    - -

    imbottiti

    9401 79 00

    - -

    altri

    9401 80 00

    -

    altri mobili per sedersi

    9401 90

    -

    parti

    9402

    Mobili per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti

    9403

    Altri mobili e loro parti

    9404

    Sommier; oggetti letterecci e oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti

    9405

    Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove

    9405 10

    -

    Lampadari e altri apparecchi per l’illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l’illuminazione delle aree o vie pubbliche

     

    - -

    di materie plastiche o di ceramica

    9405 10 21

    - - -

    di materie plastiche, dei tipi utilizzati per lampade e tubi a incandescenza

    9405 10 40

    - - -

    altri

    9405 10 50

    - -

    di vetro

     

    - -

    di altre materie

    9405 10 91

    - - -

    dei tipi utilizzati per lampade e tubi a incandescenza

    9405 20

    -

    Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici

    9405 30 00

    -

    Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale

    9405 40

    -

    altri apparecchi elettrici per l’illuminazione

    9405 50 00

    -

    Apparecchi per l’illuminazione non elettrici

     

    -

    parti

    9405 91

    - -

    di vetro

    9406 00

    Costruzioni prefabbricate

    9603

    Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

     

    -

    Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie e altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi

    9603 29

    - -

    altri:

    9603 29 80

    - - -

    altri

    9603 90

    -

    altri:

     

    - -

    altri:

    9603 90 91

    - - -

    Scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali

    9603 90 99

    - - -

    altri

    9608

    Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

    9608 20 00

    -

    Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose

    9613

    Accendini e accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603 ), anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini

    9613 10 00

    -

    Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili


    (1)  I riferimenti al codice e alla designazione delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU UE L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

    (2)  I riferimenti al codice e alla designazione delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 i conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU UE L 290 del 31.10.2013, pag. 1).


    ALLEGATO II

    DEFINIZIONE DEI PRODOTTI «BABY BEEF»

    di cui all’articolo 28, paragrafo 3

    Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC. Dove sono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente designazione.

    Codice NC

    Suddivisione TARIC

    Designazione (1)

    0102

     

    Animali vivi della specie bovina

     

     

    -

    Bovini

    0102 29

     

    - -

    altri:

     

     

    - - -

    altri:

     

     

    - - - -

    di peso superiore a 300 kg

     

     

    - - - - -

    Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)

    ex 0102 29 51

     

    - - - - - -

    destinate alla macellazione

    0102 29 51

    10

    - - - - - - -

    che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (2)

    0102 29 59

     

    - - - - - -

    altre:

     

     

    - - - - - - -

    Giovenche delle razze di montagna grigia, bruna, gialla e pezzata del Pinzgau

    ex 0102 29 59

    11

    - - - - - - - -

    che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (2)

     

     

    - - - - - - -

    delle razze di Schwyz e di Friburgo

    0102 29 59

    21

    - - - - - - - -

    che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (2)

     

     

    - - - - - - -

    della razza pezzata del Simmental

    0102 29 59

    31

    - - - - - - - -

    che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (2)

     

     

    - - - - - - -

    altre:

    0102 29 59

    91

    - - - - - - - -

    che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (2)

     

     

    - - - - -

    altre:

    ex 0102 29 91

     

    - - - - - -

    destinate alla macellazione

    0102 29 91

    10

    - - - - - - -

    che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (2)

    ex 0102 29 99

     

    - - - - - -

    altri:

     

     

    - - - - - - -

    Tori della razza pezzata del Simmental e delle razze di Schwyz e di Friburgo

    0102 29 99

    21

    - - - - - - - -

    che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (2)

     

     

    - - - - - - -

    altri:

    0102 29 99

    91

    - - - - - - - -

    che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (2)

    0201

     

    Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

    ex 0201 10 00

     

    -

    in carcasse o mezzene

     

     

    - -

    altri:

    0201 10 00

    91

    - - -

    Carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (2)

    0201 20

     

    -

    altri pezzi non disossati

    0201 20 20

     

    - -

    Quarti detti «compensati»

     

     

    - - -

    altri:

    0201 20 20

    91

    - - - -

    Quarti detti compensati di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (2)

    0201 20 30

     

    - -

    Busti e quarti anteriori

     

     

    - - -

    altri:

    0201 20 30

    91

    - - - -

    Quarti anteriori separati di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (2)

    0201 20 50

     

    - -

    Selle e quarti posteriori

     

     

    - - -

    altri:

    0201 20 50

    91

    - - - -

    Quarti posteriori separati di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg e di peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 68 kg quando si tratta del taglio detto «pistola», che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (2)


    (1)  I riferimenti al codice e alla designazione delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU UE L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

    (2)  L’ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell’Unione in materia.


    ALLEGATO III

    ALLEGATO III a

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL KOSOVO AI PRODOTTI AGRICOLI DELL’UE

    di cui all’articolo 29, paragrafo 2, lettera b)

    Il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste dal presente allegato è il dazio di base del 10 % applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio sono ridotte come segue.

    a)

    All’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto all’80 % del dazio di base, ossia all’8 %;

    b)

    il 1o gennaio del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 60 % del dazio di base, ossia al 6 %;

    c)

    il 1o gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 40 % del dazio di base, ossia al 4 %;

    d)

    il 1o gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 20 % del dazio di base, ossia al 2 %;

    e)

    il 1o gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti.

    Codice

    Designazione (1)

    0102

    Animali vivi della specie bovina

     

    -

    Bovini

    0102 29

    - -

    altri:

     

    - - -

    altri:

     

    - - - -

    di peso superiore a 300 kg

     

    - - - - -

    altri:

    0102 29 91

    - - - - - -

    destinati alla macellazione

    0201

    Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

    0202

    Carni di animali della specie bovina, congelate

    0202 10 00

    -

    in carcasse o mezzene

    0202 20

    -

    altri pezzi non disossati

    0202 20 30

    - -

    Busti e quarti anteriori

    0202 20 90

    - -

    altri

    0202 30

    -

    disossate

    0206

    Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

     

    -

    della specie bovina, congelate

    0206 29

    - -

    altre

    0207

    Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

     

    -

    di galli e di galline

    0207 11

    - -

    interi, freschi o refrigerati

    0207 11 90

    - - -

    presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati

    0207 12

    - -

    interi, congelati

    0207 12 90

    - - -

    presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati

    0207 13

    - -

    Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati

     

    - - -

    Pezzi

     

    - - - -

    non disossati

    0207 13 50

    - - - - -

    Petti e loro pezzi

    0207 13 60

    - - - - -

    Cosce e loro pezzi

    0207 13 70

    - - - - -

    altri

     

    - - -

    Frattaglie

    0207 13 91

    - - - -

    Fegati

    0207 13 99

    - - - -

    altri

    0207 14

    - -

    Pezzi e frattaglie, congelati

     

    - - -

    Pezzi

     

    - - - -

    non disossati

    0207 14 20

    - - - - -

    Metà o quarti

    0207 14 30

    - - - - -

    Ali intere, anche senza punta

     

    -

    di tacchino

    0207 27

    - -

    Pezzi e frattaglie, congelati

     

    - - -

    Pezzi

     

    - - - -

    non disossati

    0207 27 40

    - - - - -

    Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

     

    - - - - -

    Cosce e loro pezzi

    0207 27 60

    - - - - - -

    Fusi (coscette) e loro pezzi

    0207 27 80

    - - - - -

    altri

    0401

    Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    0401 20

    -

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % e inferiore o uguale a 6 %

     

    - -

    superiore a 3 %

    0401 20 99

    - - -

    altri

    0401 40

    -

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % e inferiore o uguale a 10 %

    0401 50

    -

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %

     

    - -

    inferiore o uguale a 21 %

    0401 50 11

    - - -

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    0401 50 19

    - - -

    altri

     

    - -

    superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %

    0401 50 31

    - - -

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

     

    - -

    superiore a 45 %

    0401 50 91

    - - -

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    0402

    Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    0402 10

    -

    in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

     

    - -

    senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    0402 10 11

    - - -

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    0402 10 19

    - - -

    altri

     

    -

    altri:

    0402 91

    - -

    senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    0402 91 10

    - - -

    aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

    0403 10

    -

    Yogurt

     

    - -

    non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

     

    - - -

    senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e aventi tenore, in peso, di materie grasse

    0403 10 19

    - - - -

    superiore a 6 %

     

    - - -

    altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

    0403 10 31

    - - - -

    inferiore o uguale a 3 %

    0403 10 33

    - - - -

    superiore a 3 % e inferiore o uguale a 6 %

    0403 10 39

    - - - -

    superiore a 6 %

    0403 90

    -

    altri:

     

    - -

    non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

     

    - - -

    altri:

     

    - - - -

    altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

    0403 90 61

    - - - - -

    inferiore o uguale a 3 %

    0404

    Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

    0404 10

    -

    Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

     

    - -

    in polvere, in granuli o in altre forme solide

     

    - - -

    senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)

     

    - - - -

    inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse

    0404 10 02

    - - - - -

    inferiore o uguale a 1,5 %

    0404 10 04

    - - - - -

    superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %

    0405

    Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere

    0405 10

    -

    Burro

     

    - -

    avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %

     

    - - -

    Burro naturale

    0405 10 11

    - - - -

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

    0405 10 19

    - - - -

    altro

    0405 10 50

    - - -

    Burro di siero di latte

    0405 20

    -

    Paste da spalmare lattiere

    0405 20 90

    - -

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % e inferiore a 80 %

    0407

    Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

     

    -

    altre uova fresche

    0407 29

    - -

    altri:

    0407 29 10

    - - -

    di volatili da cortile, diversi dalle galline della specie Gallus domesticus

    0409 00 00

    Miele naturale

    0511

    Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana

     

    -

    altri:

    0511 99

    - -

    altri:

    0511 99 85

    - - -

    altri

    0603

    Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

    0604

    Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

    0703

    Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

    0703 10

    -

    Cipolle e scalogni

     

    - -

    Cipolle

    0703 10 19

    - - -

    altre

    0703 20 00

    -

    Agli

    0704

    Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

    0704 10 00

    -

    Cavolfiori e cavoli broccoli

    0705

    Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

     

    -

    Lattughe

    0705 11 00

    - -

    a cappuccio

    0705 19 00

    - -

    altre

     

    -

    Cicorie

    0705 21 00

    - -

    Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

    0706

    Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

    0706 90

    -

    altri:

    0706 90 30

    - -

    Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia)

    0706 90 90

    - -

    altri

    0707 00

    Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

    0707 00 90

    -

    Cetriolini

    0709

    Altri ortaggi, freschi o refrigerati

     

    -

    altri:

    0709 99

    - -

    altri

    0710

    Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

    0710 10 00

    -

    Patate

     

    -

    Legumi da granella, anche sgranati

    0710 21 00

    - -

    Piselli (Pisum sativum)

    0710 30 00

    -

    Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

    0710 80

    -

    altri ortaggi o legumi

    0710 80 59

    - - -

    altri

    0711

    Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati

    0711 90

    -

    altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

     

    - -

    Ortaggi o legumi

    0711 90 80

    - - -

    altri

    0712

    Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

     

    -

    Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi

    0712 32 00

    - -

    Orecchie di Giuda (Auricularia spp.)

    0712 33 00

    - -

    Tremelle (Tremella spp.)

    0712 90

    -

    altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

     

    - -

    Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    0712 90 11

    - - -

    ibrido, destinato alla semina

    0712 90 30

    - -

    Pomodori

    0712 90 50

    - -

    Carote

    0712 90 90

    - -

    altri

    0713

    Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

     

    -

    Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

    0713 31 00

    - -

    Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek

    0713 32 00

    - -

    Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis)

    0713 33

    - -

    Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris)

    0713 33 10

    - - -

    destinati alla semina

    0713 34 00

    - -

    Fagiolo Bambara o di terra (Vigna subterranea o Voandzeia subterranea)

    0713 35 00

    - -

    Fagiolo dall’occhio (Vigna unguiculata)

    0713 39 00

    - -

    altri

    0713 50 00

    -

    Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor)

    0713 60 00

    -

    Pisello caiano o del tropico (Cajanus cajan)

    0714

    Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

    0714 20

    -

    Patate dolci

    0714 30 00

    -

    Igname (Dioscorea spp.)

    0714 40 00

    -

    Colocasia (Colocasia spp.)

    0806

    Uve, fresche o secche

    0806 20

    -

    secchi

    0809

    Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

    0809 10 00

    -

    Albicocche

     

    -

    Ciliegie

    0809 29 00

    - -

    altre

    0811

    Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    0811 20

    -

    Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina

     

    - -

    con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    0811 20 11

    - - -

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

     

    - -

    altri:

    0811 20 39

    - - -

    Ribes nero (cassis)

    0811 20 51

    - - -

    Ribes rosso

    0812

    Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

    0813

    Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 ; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo

    0813 10 00

    -

    Albicocche

    0813 20 00

    -

    Prugne

    0813 40

    -

    altre frutta

    0901

    Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

     

    -

    Caffè non torrefatto

    0901 12 00

    - -

    decaffeinizzato

     

    -

    Caffè torrefatto

    0901 22 00

    - -

    decaffeinizzato

    0902

    Tè, anche aromatizzato

    0902 10 00

    -

    Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg

    0902 20 00

    -

    Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato

    0902 40 00

    -

    Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati

    0904

    Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

     

    -

    Pepe

    0904 11 00

    - -

    non tritati né polverizzati

    0904 12 00

    - -

    tritati o polverizzati

     

    -

    Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta

    0904 22 00

    - -

    tritati o polverizzati

    0905

    Vaniglia

    0905 10 00

    -

    non tritati né polverizzati

    0906

    Cannella e fiori di cinnamomo

     

    -

    non tritati né polverizzati

    0906 11 00

    - -

    Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume)

    0906 20 00

    -

    tritati o polverizzati

    0907

    Garofani (antofilli, chiodi e steli)

    0907 20 00

    -

    tritati o polverizzati

    0908

    Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

    0909

    Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro

     

    -

    Semi di coriandolo

    0909 21 00

    - -

    non tritati né polverizzati

    0909 22 00

    - -

    tritati o polverizzati

    0910

    Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie

     

    -

    Zenzero

    0910 11 00

    - -

    non tritati né polverizzati

    0910 12 00

    - -

    tritati o polverizzati

    0910 30 00

    -

    Curcuma

     

    -

    altre spezie

    0910 99

    - -

    altre:

    0910 99 10

    - - -

    Semi di fieno greco

    1006

    Riso

    1006 10

    -

    Risone (riso «paddy»)

    1006 20

    -

    Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»)

    1006 30

    -

    Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato

     

    - -

    Riso semilavorato

     

    - - -

    surriscaldato (parboiled)

    1006 30 21

    - - - -

    a grani tondi

    1006 30 23

    - - - -

    a grani medi

     

    - - - -

    a grani lunghi

    1006 30 25

    - - - - -

    con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

    1006 30 27

    - - - - -

    con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

     

    - - -

    altro:

    1006 30 42

    - - - -

    a grani tondi

    1006 30 44

    - - - -

    a grani medi

     

    - - - -

    a grani lunghi

    1006 30 46

    - - - - -

    con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

    1006 30 48

    - - - - -

    con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

     

    - -

    Riso lavorato

     

    - - -

    surriscaldato (parboiled)

    1006 30 61

    - - - -

    a grani tondi

    1006 30 63

    - - - -

    a grani medi

     

    - - - -

    a grani lunghi

    1006 30 65

    - - - - -

    con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

    1006 30 67

    - - - - -

    con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

     

    - - -

    altro:

    1006 30 92

    - - - -

    a grani tondi

    1006 40 00

    -

    Rotture di riso

    1103

    Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

     

    -

    Semole e semolini

    1103 11

    - -

    di frumento (grano)

    1104

    Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

     

    -

    Cereali schiacciati o in fiocchi

    1104 19

    - -

    di altri cereali

     

    - - -

    altri:

    1104 19 99

    - - - -

    altri

     

    -

    altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati)

    1104 22

    - -

    di avena

    1104 22 40

    - - -

    mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati

    1104 22 95

    - - -

    altri

    1104 23

    - -

    di granturco

    1104 29

    - -

    di altri cereali

     

    - - -

    altri:

    1104 29 17

    - - - -

    mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati

     

    - - - -

    soltanto spezzati

    1104 29 51

    - - - - -

    di frumento (grano)

    1104 30

    -

    Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

    1105

    Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

    1105 20 00

    -

    Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets

    1106

    Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8

    1106 10 00

    -

    di legumi da granella secchi della voce 0713

    1106 20

    -

    di sago, di radici o tuberi della voce 0714

    1502

    Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

    1502 10

    -

    Sego

    1502 10 90

    - -

    altri

    1507

    Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    1507 90

    -

    altri

    1508

    Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    1509

    Olio d’oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    1509 10

    -

    vergini

    1509 10 10

    - -

    Olio d’oliva lampante

    1510 00

    Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

    1510 00 10

    -

    Oli greggi

    1511

    Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    1511 10

    -

    Olio greggio

    1511 90

    -

    altri:

     

    - -

    Frazioni solide

    1511 90 11

    - - -

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

    1511 90 19

    - - -

    altri

     

    - -

    altri:

    1511 90 91

    - - -

    destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

    1512

    Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     

    -

    Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni

    1512 19

    - -

    altri:

    1512 19 10

    - - -

    destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

    1517

    Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

    1517 90

    -

    altre:

     

    - -

    altre:

    1517 90 91

    - - -

    Oli vegetali fissi, fluidi, miscelati

    1517 90 99

    - - -

    altre

    1518 00

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove

     

    -

    Oli vegetali fissi, fluidi, miscelati, destinati a usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

    1518 00 31

    - -

    greggi

    1518 00 39

    - -

    altri

    1601 00

    Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

    1602

    Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

    1602 10 00

    -

    Preparazioni omogeneizzate

    1602 20

    -

    di fegato di qualsiasi animale

     

    -

    di volatili della voce 0105

    1602 31

    - -

    di tacchino

    1602 32

    - -

    di galli e di galline

     

    - - -

    contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

    1602 32 11

    - - - -

    non cotte

    1602 32 19

    - - - -

    altre

    1602 39

    - -

    altre:

     

    - - -

    contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

    1602 39 21

    - - - -

    non cotte

    1602 39 85

    - - -

    altre

    1701

    Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

     

    -

    altri:

    1701 91 00

    - -

    con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    1701 99

    - -

    altri:

    1701 99 10

    - - -

    Zuccheri bianchi

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

    1702 20

    -

    Zucchero e sciroppo d’acero

    1702 20 90

    - -

    altri

    1702 30

    -

    Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio

    1702 30 10

    - -

    Isoglucosio

     

    - -

    altri:

    1702 30 50

    - - -

    in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

    1702 90

    -

    altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

     

    - -

    Zuccheri e melassi, caramellati

    1702 90 71

    - - -

    contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio

     

    - - -

    altri:

    1702 90 75

    - - - -

    in polvere, anche agglomerati

    1702 90 79

    - - - -

    altri

    2001

    Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

    2001 10 00

    -

    Cetrioli e cetriolini

    2003

    Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

    2005

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

     

    -

    Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

    2005 59 00

    - -

    altri

    2005 60 00

    -

    Asparagi

     

    -

    altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi

    2005 91 00

    - -

    Germogli di bambù

    2008

    Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

     

    -

    Frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro

    2008 11

    - -

    Arachidi

     

    - - -

    altre, in imballaggi immediati di contenuto netto

     

    - - - -

    uguale o inferiore ad 1 kg

    2008 11 96

    - - - - -

    arrostiti

    2008 11 98

    - - - - -

    altre

    2008 20

    -

    Ananassi

     

    - -

    con aggiunta di alcole

     

    - - -

    in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

    2008 20 19

    - - - -

    altri

     

    - - -

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

    2008 20 31

    - - - -

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %

    2008 20 39

    - - - -

    altri

     

    - -

    senza aggiunta di alcole

     

    - - -

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

    2008 20 59

    - - - -

    altri

    2008 20 90

    - - -

    senza zuccheri addizionati

    2008 40

    -

    Pere

     

    - -

    con aggiunta di alcole

     

    - - -

    in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

     

    - - - -

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

    2008 40 19

    - - - - -

    altre

     

    - - - -

    altre:

    2008 40 21

    - - - - -

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 40 29

    - - - - -

    altre

     

    - - -

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

    2008 40 31

    - - - -

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

    2008 40 39

    - - - -

    altre

     

    - -

    senza aggiunta di alcole

     

    - - -

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

    2008 40 51

    - - - -

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

    2008 40 59

    - - - -

    altre

     

    - - -

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

    2008 40 71

    - - - -

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

    2008 40 79

    - - - -

    altre

    2008 40 90

    - - -

    senza zuccheri addizionati

    2008 70

    -

    Pesche, comprese le pesche noci

    2008 80

    -

    Fragole

     

    - -

    con aggiunta di alcole

     

    - - -

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

    2008 80 11

    - - - -

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

     

    - - -

    altre:

    2008 80 31

    - - - -

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 80 39

    - - - -

    altre

     

    - -

    senza aggiunta di alcole

    2008 80 50

    - - -

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

     

    -

    altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 19

    2008 99

    - -

    altri:

     

    - - -

    con aggiunta di alcole

     

    - - - -

    Uva

    2008 99 21

    - - - - -

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

    2008 99 23

    - - - - -

    altra

     

    - - - -

    altri:

     

    - - - - -

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

     

    - - - - - -

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 99 24

    - - - - - - -

    Frutta tropicale

    2008 99 28

    - - - - - - -

    altri

     

    - - - - - -

    altri:

    2008 99 31

    - - - - - - -

    Frutta tropicale

     

    - - - - -

    altri:

     

    - - - - - -

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 99 37

    - - - - - - -

    altre

     

    - - - - - -

    altri:

    2008 99 38

    - - - - - - -

    Frutta tropicale

     

    - - -

    senza aggiunta di alcole

     

    - - - -

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

    2008 99 41

    - - - - -

    Zenzero

     

    - - - -

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

    2008 99 51

    - - - - -

    Zenzero

    2008 99 63

    - - - - -

    Frutta tropicale

     

    - - - -

    senza zuccheri addizionati

     

    - - - - -

    Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto

    2008 99 72

    - - - - - -

    superiore o uguale a 5 kg

    2009

    Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

     

    -

    Succhi di arancia

    2009 11

    - -

    congelati

     

    - - -

    di un valore Brix superiore a 67

    2009 11 11

    - - - -

    di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

     

    - - -

    di un valore Brix inferiore o uguale a 67

    2009 11 91

    - - - -

    di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    2009 19

    - -

    altri:

     

    - - -

    di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

    2009 19 91

    - - - -

    di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

     

    -

    Succhi di pompelmo o di pomelo

    2009 29

    - -

    altri:

     

    - - -

    di un valore Brix superiore a 67

    2009 29 11

    - - - -

    di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

     

    -

    Succhi di altri agrumi

    2009 39

    - -

    altri:

     

    - - -

    di un valore Brix superiore a 67

    2009 39 11

    - - - -

    di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

     

    - - -

    di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

     

    - - - -

    di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto

    2009 39 31

    - - - - -

    contenenti zuccheri addizionati

     

    - - - -

    di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

     

    - - - - -

    di altri agrumi

    2009 39 95

    - - - - - -

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

     

    -

    Succhi di ananasso

    2009 49

    - -

    altri:

     

    - - -

    di un valore Brix superiore a 67

    2009 49 11

    - - - -

    di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

    2009 49 19

    - - - -

    altri

     

    - - -

    di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

     

    - - - -

    altri:

    2009 49 91

    - - - - -

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    2009 49 93

    - - - - -

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

    2009 49 99

    - - - - -

    senza zuccheri addizionati

     

    -

    Succhi di uva (compresi i mosti di uva)

    2009 69

    - -

    altri:

     

    - - -

    di un valore Brix superiore a 67

    2009 69 11

    - - - -

    di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto

     

    - - -

    di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67

     

    - - - -

    di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto

    2009 69 59

    - - - - -

    altri

     

    - - - -

    di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto

     

    - - - - -

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    2009 69 71

    - - - - - -

    concentrati

    2009 69 90

    - - - - -

    altri

     

    -

    Succhi di mela

    2009 79

    - -

    altri:

     

    - - -

    di un valore Brix superiore a 67

    2009 79 11

    - - - -

    di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto

     

    - - -

    di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

    2009 79 30

    - - - -

    di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

    2009 90

    -

    Miscugli di succhi

     

    - -

    di un valore Brix inferiore o uguale a 67

     

    - - -

    altri:

     

    - - - -

    di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

     

    - - - - -

    altri:

     

    - - - - - -

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    2009 90 94

    - - - - - - -

    altri

     

    - - - - - -

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

    2009 90 95

    - - - - - - -

    Miscugli di succhi di frutta tropicale

    2009 90 96

    - - - - - - -

    altri

     

    - - - - - -

    senza zuccheri addizionati

    2009 90 97

    - - - - - - -

    Miscugli di succhi di frutta tropicale

    2009 90 98

    - - - - - - -

    altri

    2106

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

    2106 90

    -

    altri:

     

    - -

    Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

    2106 90 30

    - - -

    di isoglucosio

     

    - - -

    altri:

    2106 90 51

    - - - -

    di lattosio

    2106 90 55

    - - - -

    di glucosio o di maltodestrina

    2204

    Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

    2204 10

    -

    Vini spumanti

     

    -

    altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l’aggiunta d’alcole (mistelle)

    2204 21

    - -

    in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

     

    - - -

    Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10 , presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar

    2204 21 07

    - - - -

    Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

     

    - - -

    altri:

     

    - - - -

    prodotti nell’Unione europea

     

    - - - - -

    con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol

     

    - - - - - -

    Vini a denominazione d’origine protetta (DOP)

     

    - - - - - - -

    Vini bianchi

    2204 21 17

    - - - - - - - -

    Val de Loire (Valle della Loira)

    2204 21 18

    - - - - - - - -

    Mosel

    2204 21 19

    - - - - - - - -

    Pfalz

    2204 21 22

    - - - - - - - -

    Rheinhessen

    2204 21 23

    - - - - - - - -

    Tokaj

    2204 21 28

    - - - - - - - -

    Veneto

    2204 21 32

    - - - - - - - -

    Vinho Verde

    2204 21 34

    - - - - - - - -

    Penedès

    2204 21 36

    - - - - - - - -

    Rioja

    2204 21 37

    - - - - - - - -

    Valencia

     

    - - - - - - -

    altri:

    2204 21 68

    - - - - - - - -

    Veneto

    2204 21 77

    - - - - - - - -

    Valdepeñas

     

    - - - - -

    con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol

     

    - - - - - -

    Vini a denominazione d’origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP)

    2204 21 85

    - - - - - - -

    Vino di Madera e moscatello di Setúbal

    2204 21 86

    - - - - - - -

    Vino di Xeres

    2204 21 87

    - - - - - - -

    Vino di Marsala

    2204 21 88

    - - - - - - -

    Vino di Samos e moscato di Lemnos

    2204 21 90

    - - - - - - -

    altri

    2204 21 92

    - - - - -

    con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol

     

    - - - -

    altri:

     

    - - - - -

    Vini a denominazione d’origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP)

    2204 21 93

    - - - - - -

    Vini bianchi

    2204 30

    -

    altri mosti di uva

    2204 30 10

    - -

    parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole

     

    - -

    altri:

     

    - - -

    altri:

    2204 30 98

    - - - -

    altri

    2206 00

    Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

    2209 00

    Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall’acido acetico

     

    -

    Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità

    2209 00 19

    - -

    superiore a 2 litri

     

    -

    altri, presentati in recipienti di capacità

    2209 00 91

    - -

    inferiore o uguale a 2 litri

    2209 00 99

    - -

    superiore a 2 litri

    ALLEGATO III b

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL KOSOVO AI PRODOTTI AGRICOLI DELL’UE

    di cui all’articolo 29, paragrafo 2, lettera b)

    Il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste dal presente allegato è il dazio di base del 10 % applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio sono ridotte come segue.

    a)

    All’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 90 % del dazio di base, ossia al 9 %;

    b)

    il 1o gennaio del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto all’80 % del dazio di base, ossia all’8 %;

    c)

    il 1o gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 70 % del dazio di base, ossia al 7 %;

    d)

    il 1o gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 50 % del dazio di base, ossia al 5 %;

    e)

    il 1o gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 30 % del dazio di base, ossia al 3 %;

    f)

    il 1o gennaio del quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 10 % del dazio di base, ossia all’1 %;

    g)

    il 1o gennaio del sesto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti.

    Codice

    Designazione (2)

    0207

    Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

     

    -

    di galli e di galline

    0207 14

    - -

    Pezzi e frattaglie, congelati

     

    - - -

    Pezzi

    0207 14 10

    - - - -

    disossate

     

    - - - -

    non disossati

    0207 14 50

    - - - - -

    Petti e loro pezzi

    0207 14 60

    - - - - -

    Cosce e loro pezzi

    0207 14 70

    - - - - -

    altri

     

    - - -

    Frattaglie

    0207 14 91

    - - - -

    Fegati

    0207 14 99

    - - - -

    altri

    0401

    Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    0401 10

    -

    avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %

    0401 10 90

    - -

    altri

    0401 20

    -

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % e inferiore o uguale a 6 %

     

    - -

    inferiore o uguale a 3 %

    0401 20 19

    - - -

    altri

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

    0403 90

    -

    altri:

     

    - -

    non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

     

    - - -

    altri:

     

    - - - -

    senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e aventi tenore, in peso, di materie grasse

    0403 90 53

    - - - - -

    superiore a 3 % e inferiore o uguale a 6 %

    0403 90 59

    - - - - -

    superiore a 6 %

    0404

    Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

    0404 90

    -

    altri:

     

    - -

    senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e aventi tenore, in peso, di materie grasse

    0404 90 23

    - - -

    superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %

    0406

    Formaggi e latticini

    0406 10

    -

    Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini

    0406 30

    -

    Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere

     

    - -

    altri:

     

    - - -

    aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % e un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca

    0406 30 31

    - - - -

    inferiore o uguale a 48 %

    0406 30 39

    - - - -

    superiore a 48 %

    0406 30 90

    - - -

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %

    0406 90

    -

    altri formaggi

     

    - -

    altri:

     

    - - -

    altri:

     

    - - - -

    altri:

     

    - - - - -

    aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa

     

    - - - - - -

    inferiore o uguale a 47 %

    0406 90 69

    - - - - - - -

    altri

     

    - - - - - -

    superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %

     

    - - - - - - -

    altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa

    0406 90 86

    - - - - - - - -

    superiore a 47 % e inferiore o uguale a 52 %

    0406 90 87

    - - - - - - - -

    superiore a 52 % e inferiore o uguale a 62 %

    0406 90 88

    - - - - - - - -

    superiore a 62 % e inferiore o uguale a 72 %

    0406 90 93

    - - - - - -

    superiore a 72 %

    0406 90 99

    - - - - -

    altri

    0407

    Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

     

    -

    altre uova fresche

    0407 21 00

    - -

    di galli e di galline

    0703

    Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

    0703 90 00

    -

    Porri e altri ortaggi agliacei

    0710 80

    -

    altri ortaggi o legumi

    0710 80 51

    - - -

    Peperoni

    0710 80 59

    - - -

    altri

     

    - -

    Funghi

    0710 80 61

    - - -

    del genere Agaricus

    0710 80 70

    - Pomodori

    0711

    Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati

    0711 90

    -

    altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

    0711 90 80

    - -

    altri

    0711 90 90

    - -

    Miscugli di ortaggi

    0712

    Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

    0712 20 00

    -

    Cipolle

     

    -

    Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi

    0712 31 00

    - -

    Funghi del genere Agaricus

    0712 39 00

    - -

    altri

    0807

    Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

     

    -

    Meloni (compresi i cocomeri)

    0807 19 00

    - -

    altri

    0809

    Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

    0809 40

    -

    Prugne e prugnole

    0809 40 05

    - -

    Prugne

    0810

    Altre frutta fresche

    0810 10 00

    -

    Fragole

    0811

    Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    0811 10

    -

    Fragole

    0811 20

    -

    Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina

     

    - -

    con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    0811 20 19

    - - -

    altri

     

    - -

    altri:

    0811 20 31

    - - -

    Lamponi

    0811 20 59

    - - -

    More di rovo o di gelso e more-lamponi

    0811 20 90

    - - -

    altri

    0813

    Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 ; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo

    0813 30 00

    -

    Mele

    0901

    Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

     

    -

    Caffè non torrefatto

    0901 11 00

    - -

    non decaffeinizzato

     

    -

    Caffè torrefatto

    0901 21 00

    - -

    non decaffeinizzato

    0905

    Vaniglia

    0905 20 00

    -

    tritati o polverizzati

    0906

    Cannella e fiori di cinnamomo

     

    -

    non tritati né polverizzati

    0906 19 00

    - -

    altri

    0909

    Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro

     

    -

    Semi di cumino

    0909 32 00

    - -

    tritati o polverizzati

     

    -

    Semi di anice, badiana, carvi o finocchio; bacche di ginepro

    0909 62 00

    - -

    tritati o polverizzati

    0910

    Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie

    0910 20

    -

    Zafferano

     

    -

    altre spezie

    0910 91

    - -

    Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo

    0910 99

    - -

    altre:

     

    - - -

    Timo

     

    - - - -

    non tritati né polverizzati

    0910 99 31

    - - - - -

    Serpillo (Thymus serpyllum L.)

    1101 00

    Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

    1102

    Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

    1102 90

    -

    altre:

    1102 90 50

    - -

    Farina di riso

    1102 90 70

    - -

    Farina di segala

    1102 90 90

    - -

    altre

    1104

    Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

     

    -

    altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati)

    1104 29

    - -

    di altri cereali

     

    - - -

    di orzo

    1104 29 08

    - - - -

    altri

     

    - - -

    altri:

     

    - - - -

    soltanto spezzati

    1104 29 55

    - - - - -

    di segala

     

    - - - -

    altri:

    1104 29 89

    - - - - -

    altri

    1105

    Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

    1105 10 00

    -

    Farina, semolino e polvere

    1106

    Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8

    1106 30

    -

    dei prodotti del capitolo 8

    1106 30 10

    - -

    di banane

    1602

    Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

     

    -

    di volatili della voce 0105

    1602 32

    - -

    di galli e di galline

    1602 32 30

    - - -

    contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

    1602 32 90

    - - -

    altre

    1602 39

    - -

    altre:

     

    - - -

    contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili

    1602 39 29

    - - - -

    altre

    1602 50

    -

    della specie bovina

    1602 90

    -

    altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale

    1602 90 10

    - -

    Preparazioni di sangue di qualsiasi animale

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

    1702 40

    -

    Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

    1702 40 90

    - -

    altri

    2002

    Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

    2002 10

    -

    Pomodori, interi o in pezzi

    2004

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

    2004 90

    -

    altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi

     

    - -

    altri, compresi i miscugli

    2004 90 98

    - - -

    altri

    2005

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

    2005 10 00

    -

    Ortaggi e legumi omogeneizzati

    2005 20

    -

    Patate

     

    - -

    altre:

    2005 20 20

    - - -

    a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

    2005 20 80

    - - -

    altre

    2005 40 00

    -

    Piselli (Pisum sativum)

     

    -

    Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

    2005 51 00

    - -

    Fagioli in grani

     

    -

    altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi

    2005 99

    - -

    altri:

    2005 99 30

    - - -

    Carciofi

    2005 99 60

    - - -

    Crauti

    2006 00

    Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

    2006 00 10

    -

    Zenzero

     

    -

    altre:

     

    - -

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

    2006 00 31

    - - -

    Ciliegie

    2007

    Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    2007 10

    -

    Preparazioni omogeneizzate

     

    -

    altre:

    2007 99

    - -

    altre:

    2007 99 50

    - - -

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %

     

    - - -

    altre:

    2007 99 97

    - - - -

    altre

    2008

    Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

     

    -

    Frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro

    2008 11

    - -

    Arachidi

     

    - - -

    altre, in imballaggi immediati di contenuto netto

    2008 11 91

    - - - -

    superiore ad 1 kg

    2008 20

    -

    Ananassi

     

    - -

    con aggiunta di alcole

     

    - - -

    in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

    2008 20 11

    - - - -

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %

     

    - -

    senza aggiunta di alcole

     

    - - -

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

    2008 20 51

    - - - -

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %

     

    - - -

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

    2008 20 71

    - - - -

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %

    2008 20 79

    - - - -

    altri

    2008 80

    -

    Fragole

     

    - -

    con aggiunta di alcole

     

    - - -

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

    2008 80 19

    - - - -

    altre

     

    - -

    senza aggiunta di alcole

    2008 80 70

    - - -

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

    2008 80 90

    - - -

    senza zuccheri addizionati

     

    -

    altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 19

    2008 99

    - -

    altri:

     

    - - -

    con aggiunta di alcole

     

    - - - -

    Zenzero

    2008 99 19

    - - - - -

    altri

     

    - - - -

    altri:

     

    - - - - -

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

     

    - - - - - -

    altri:

    2008 99 34

    - - - - - - -

    altri

     

    - - - - -

    altri:

     

    - - - - - -

    con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 99 36

    - - - - - - -

    Frutta tropicale

     

    - - - - - -

    altre:

    2008 99 40

    - - - - - - -

    altre

     

    - - -

    senza aggiunta di alcole

     

    - - - -

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

    2008 99 43

    - - - - -

    Uva

    2008 99 45

    - - - - -

    Prugne

    2008 99 48

    - - - - -

    Frutta tropicale

    2008 99 49

    - - - - -

    altri

     

    - - - -

    con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

    2008 99 67

    - - - - -

    altri

     

    - - - -

    senza zuccheri addizionati

     

    - - - - -

    Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto

    2008 99 78

    - - - - - -

    inferiore a 5 kg

    2008 99 99

    - - - - - -

    altri

    2009

    Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

     

    -

    Succhi di arancia

    2009 11

    - -

    congelati

     

    - - -

    di un valore Brix superiore a 67

    2009 11 19

    - - - -

    altri

     

    - - -

    di un valore Brix inferiore o uguale a 67

    2009 11 99

    - - - -

    altri

    2009 12 00

    - -

    non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20

    2009 19

    - -

    altri:

     

    - - -

    di un valore Brix superiore a 67

    2009 19 11

    - - - -

    di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

    2009 19 19

    - - - -

    altri

     

    - - -

    di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

    2009 19 98

    - - - -

    altri

     

    -

    Succhi di pompelmo o di pomelo

    2009 21 00

    - -

    di un valore Brix inferiore o uguale a 20

    2009 29

    - -

    altri:

     

    - - -

    di un valore Brix superiore a 67

    2009 29 19

    - - - -

    altri

     

    - - -

    di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

    2009 29 91

    - - - -

    di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    2009 29 99

    - - - -

    altri

     

    -

    Succhi di altri agrumi

    2009 31

    - -

    di un valore Brix inferiore o uguale a 20

    2009 39

    - -

    altri:

     

    - - -

    di un valore Brix superiore a 67

    2009 39 19

    - - - -

    altri

     

    - - -

    di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

     

    - - - -

    di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto

    2009 39 39

    - - - - -

    senza zuccheri addizionati

     

    - - - -

    di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

     

    - - - - -

    di altri agrumi

    2009 39 91

    - - - - - -

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    2009 39 99

    - - - - - -

    senza zuccheri addizionati

     

    -

    Succhi di ananasso

    2009 41

    - -

    di un valore Brix inferiore o uguale a 20

    2009 49

    - -

    altri:

     

    - - -

    di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

    2009 49 30

    - - - -

    di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

     

    -

    Succhi di uva (compresi i mosti di uva)

    2009 61

    - -

    di un valore Brix inferiore o uguale a 30

    2009 69

    - -

    altri:

     

    - - -

    di un valore Brix superiore a 67

    2009 69 19

    - - - -

    altri

     

    - - -

    di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67

     

    - - - -

    di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto

    2009 69 51

    - - - - -

    concentrati

     

    - - - -

    di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto

     

    - - - - -

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    2009 69 79

    - - - - - -

    altri

     

    -

    Succhi di mela

    2009 71

    - -

    di un valore Brix inferiore o uguale a 20

    2009 79

    - -

    altri:

     

    - - -

    di un valore Brix superiore a 67

    2009 79 19

    - - - -

    altri

     

    - - -

    di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

     

    - - - -

    altri:

    2009 79 91

    - - - - -

    aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    2009 90

    -

    Miscugli di succhi

     

    - -

    di un valore Brix superiore a 67

     

    - - -

    Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera

    2009 90 11

    - - - -

    di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto

    2009 90 19

    - - - -

    altri

     

    - - -

    altri:

    2009 90 29

    - - - -

    altri

     

    - -

    di un valore Brix inferiore o uguale a 67

     

    - - -

    Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera

    2009 90 39

    - - - -

    altri

     

    - - -

    altri:

     

    - - - -

    di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto

     

    - - - - -

    altri:

    2009 90 59

    - - - - - -

    altri

     

    - - - -

    di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto

     

    - - - - -

    Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso

    2009 90 79

    - - - - - -

    senza zuccheri addizionati

    2204

    Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

     

    -

    altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l’aggiunta d’alcole (mistelle)

    2204 21

    - -

    in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

     

    - - -

    Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10 , presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar

    2204 21 09

    - - - -

    altri

     

    - - -

    altri:

     

    - - - -

    prodotti nell’Unione europea

     

    - - - - -

    con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol

     

    - - - - - -

    Vini a denominazione d’origine protetta (DOP)

     

    - - - - - - -

    Vini bianchi

    2204 21 11

    - - - - - - - -

    Alsace

    2204 21 12

    - - - - - - - -

    Bordeaux

    2204 21 13

    - - - - - - - -

    Bourgogne

    2204 21 24

    - - - - - - - -

    Lazio

    2204 21 26

    - - - - - - - -

    Toscana

    2204 21 27

    - - - - - - - -

    Trentino-Alto Adige e Friuli

    2204 21 38

    - - - - - - - -

    altri

     

    - - - - - - -

    altri:

    2204 21 42

    - - - - - - - -

    Bordeaux

    2204 21 43

    - - - - - - - -

    Bourgogne

    2204 21 46

    - - - - - - - -

    Côtes-du-Rhône

    2204 21 47

    - - - - - - - -

    Languedoc-Roussillon

    2204 21 62

    - - - - - - - -

    Piemonte

    2204 21 66

    - - - - - - - -

    Toscana

    2204 21 76

    - - - - - - - -

    Rioja

    2204 21 78

    -

    - - - - - - - altri

     

    - - - - - -

    Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

    2204 21 79

    - - - - - - -

    Vini bianchi

    2204 21 80

    - - - - - - -

    altri

     

    - - - - - -

    altri vini varietali

    2204 21 81

    - - - - - - -

    Vini bianchi

    2204 21 82

    - - - - - - -

    altri

     

    - - - - - -

    altri:

    2204 21 83

    - - - - - - -

    Vini bianchi

    2204 21 84

    - - - - - - -

    altri

     

    - - - - -

    con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol

     

    - - - - - -

    Vini a denominazione d’origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP)

    2204 21 89

    - - - - - - -

    Vino di Porto

    2204 21 91

    - - - - - -

    altri

     

    - - - -

    altri:

     

    - - - - -

    Vini a denominazione d’origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP)

    2204 21 94

    - - - - - -

    altri

     

    - - - - -

    altri vini varietali

    2204 21 95

    - - - - - -

    Vini bianchi

    2204 21 96

    - - - - - -

    altri

     

    - - - - -

    altri:

    2204 21 97

    - - - - - -

    Vini bianchi

    2204 21 98

    - - - - - -

    altri

    2204 29

    - -

    altri:

    2204 29 10

    - - -

    Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10 , presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar

    2209 00

    Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall’acido acetico

     

    -

    Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità

    2209 00 11

    -

    - inferiore o uguale a 2 litri

    5103

    Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

    5103 20 00

    -

    altri cascami di lana o di peli fini

    ALLEGATO III c

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL KOSOVO AI PRODOTTI AGRICOLI DELL’UE

    di cui all’articolo 29, paragrafo 2, lettera b)

    Il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste dal presente allegato è il dazio di base del 10 % applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio sono ridotte come segue.

    a)

    il 1o gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 90 % del dazio di base, ossia al 9 %;

    b)

    il 1o gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto all’80 % del dazio di base, ossia all’8 %;

    c)

    il 1o gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 70 % del dazio di base, ossia al 7 %;

    d)

    il 1o gennaio del quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 60 % del dazio di base, ossia al 6 %;

    e)

    il 1o gennaio del sesto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 50 % del dazio di base, ossia al 5 %;

    f)

    il 1o gennaio del settimo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 30 % del dazio di base, ossia al 3 %;

    g)

    il 1o gennaio dell’ottavo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 10 % del dazio di base, ossia all’1 %;

    h)

    il 1o gennaio del nono anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti.

    Codice

    Designazione (3)

    0701

    Patate, fresche o refrigerate

    0701 90

    -

    altre:

     

    - -

    altre:

    0701 90 90

    - - -

    altre

    0702 00 00

    Pomodori, freschi o refrigerati

    0703

    Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

    0703 10

    -

    Cipolle e scalogni

    0703 10 90

    - -

    Scalogni

    0704

    Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

    0704 90

    -

    altre

    0704 90 10

    - -

    Cavoli bianchi e cavoli rossi

    0707 00

    Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

    0707 00 05

    -

    Cetrioli

    0709

    Altri ortaggi, freschi o refrigerati

    0709 60

    -

    Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta

    0709 60 10

    - -

    Peperoni

    0807

    Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

     

    -

    Meloni (compresi i cocomeri)

    0807 11 00

    - -

    Cocomeri

    0808

    Mele, pere e cotogne, fresche

    0808 10

    -

    Mele

    0808 10 80

    - -

    altre

    ALLEGATO III d

    DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL COMMERCIO DI DETERMINATI PRODOTTI AGRICOLI

    di cui all’articolo 29, paragrafo 3

    Il dazio di base applicato ai prodotti di cui al presente allegato è il dazio di base del 10 % applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013.

    Codice

    Designazione (4)

    0401

    Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    0401 10

    -

    avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %

    0401 10 10

    - -

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    0401 20

    -

    aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % e inferiore o uguale a 6 %

     

    - -

    inferiore o uguale a 3 %

    0401 20 11

    - - -

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

     

    - -

    superiore a 3 %

    0401 20 91

    - - -

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

    0403 10

    -

    Yogurt

     

    - -

    non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

     

    - - -

    senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e aventi tenore, in peso, di materie grasse

    0403 10 11

    - - - -

    inferiore o uguale a 3 %

    0403 10 13

    - - - -

    superiore a 3 % e inferiore o uguale a 6 %

    0701

    Patate, fresche o refrigerate

    0701 90

    -

    altre:

    0701 90 10

    - -

    destinate alla fabbricazione della fecola

     

    - -

    altre:

    0701 90 50

    - - -

    di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno

    0712

    Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

    0712 90

    -

    altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

    0712 90 05

    - -

    Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate

    0808

    Mele, pere e cotogne, fresche

    0808 10

    -

    Mele

    0808 10 10

    - -

    Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

    2204

    Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

     

    -

    altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l’aggiunta d’alcole (mistelle)

    2204 21

    - -

    in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

     

    - - -

    Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10 , presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar

    2204 21 06

    - - - -

    Vini a denominazione d’origine protetta (DOP)

    2204 21 08

    - - - -

    altri vini varietali


    (1)  I riferimenti al codice e alla designazione delle merci sono forniti conformemente alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU UE L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

    (2)  I riferimenti al codice e alla designazione delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU UE L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

    (3)  I riferimenti al codice e alla designazione delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU UE L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

    (4)  I riferimenti al codice e alla designazione delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU UE L 290 del 31.10.2013, pag. 1).


    ALLEGATO IV

    CONCESSIONI ACCORDATE DALL’UE AI PRODOTTI DELLA PESCA DEL KOSOVO

    di cui all’articolo 31, paragrafo 2

    Le importazioni nell’Ue dei prodotti di seguito elencati, originari del Kosovo, sono soggette alle concessioni indicate di seguito, sotto forma di contingenti tariffari.

    Codice NC

    Designazione

    Volume del contingente per anno

    Aliquota del dazio

    0301 91 00

    0302 11 00

    0303 14 00

    0304 42 00

    ex 0304 52 00

    0304 82 00

    ex 0304 99 21

    ex 0305 10 00

    ex 0305 39 90

    0305 43 00

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

    15 t

    Esenzione

    0301 93 00

    0302 73 00

    0303 25 00

    ex 0304 39 00

    ex 0304 51 00

    ex 0304 69 00

    ex 0304 93 90

    ex 0305 10 00

    ex 0305 31 00

    ex 0305 44 90

    ex 0305 59 80

    ex 0305 64 00

    Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

    20 t

    Esenzione


    ALLEGATO V

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL KOSOVO AL PESCE E AI PRODOTTI DELLA PESCA DELL’UE

    di cui all’articolo 32, paragrafo 2

    Il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste dal presente allegato è il dazio di base del 10 % applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio sono ridotte come segue.

    a)

    All’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto all’80 % del dazio di base, ossia all’8 %;

    b)

    il 1o gennaio del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 60 % del dazio di base, ossia al 6 %;

    c)

    il 1o gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 40 % del dazio di base, ossia al 4 %;

    d)

    il 1o gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 20 % del dazio di base, ossia al 2 %;

    e)

    il 1o gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti.

    Codice

    Designazione (1)

    0305

    Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

     

    -

    Pesci affumicati, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili

    0305 49

    - -

    altri:

    0305 49 30

    - - -

    Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

    Il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste dal presente allegato è il dazio di base del 10 % applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio sono ridotte come segue.

    a)

    All’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 90 % del dazio di base, ossia al 9 %;

    b)

    il 1o gennaio del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto all’80 % del dazio di base, ossia all’8 %;

    c)

    il 1o gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 70 % del dazio di base, ossia al 7 %;

    d)

    il 1o gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 50 % del dazio di base, ossia al 5 %;

    e)

    il 1o gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 30 % del dazio di base, ossia al 3 %;

    f)

    il 1o gennaio del quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 10 % del dazio di base, ossia all’1 %;

    g)

    il 1o gennaio del sesto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti.

    Codice

    Designazione

    0305

    Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

     

    -

    Pesci affumicati, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili

    0305 43 00

    - -

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)


    (1)  I riferimenti al codice e alla designazione delle merci sono forniti conformemente alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU UE L 290 del 31.10.2013, pag. 1).


    ALLEGATO VI

    STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI

    di cui all’articolo 50

    SERVIZI FINANZIARI DEFINIZIONI

    Per servizio finanziario s’intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle parti.

    I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

    A.

    tutti i servizi assicurativi e connessi:

    1.

    assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):

    a)

    vita;

    b)

    non-vita;

    2.

    riassicurazione e retrocessione;

    3.

    intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;

    4.

    servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri.

    B.

    Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l’assicurazione):

    1.

    accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;

    2.

    prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

    3.

    leasing finanziario;

    4.

    tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di debito, traveller’s cheques e bonifici bancari;

    5.

    garanzie e impegni;

    6.

    operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:

    a)

    strumenti del mercato monetario (ivi compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);

    b)

    valuta estera;

    c)

    prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i contratti a termine e a premio;

    d)

    strumenti relativi a tassi di cambio e d’interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements);

    e)

    valori mobiliari;

    f)

    altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, compresi i lingotti;

    7.

    partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché prestazione di servizi collegati;

    8.

    servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;

    9.

    gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

    10.

    servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

    11.

    fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari;

    12.

    servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi ausiliari, relativamente a tutte le attività elencate ai punti da 1) a 11), ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali.

    Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attività:

    a)

    attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;

    b)

    attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o istituzioni pubbliche, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;

    c)

    attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con enti pubblici o istituzioni private.

    Il CSA può ampliare o modificare l’ambito di applicazione del presente allegato.


    ALLEGATO VII

    DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

    di cui all’articolo 77

    L’articolo 77, paragrafo 3, del presente accordo riguarda le seguenti convenzioni multilaterali:

    convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), Stoccolma, 1967, modificata nel 1979);

    convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);

    convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti (Bruxelles, 1974);

    trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (Budapest, 1977, modificato nel 1980);

    accordo dell’Aia relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali (atto di Londra, 1934, atto dell’Aia, 1960 e atto di Ginevra, 1999);

    convenzione di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali (Locarno, 1968, modificata nel 1979);

    accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979);

    protocollo relativo all’accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (protocollo di Madrid, 1989);

    accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (Ginevra, 1977, modificato nel 1979);

    convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979);

    trattato di cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, modificato nel 1979 e nel 1984);

    Trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000);

    convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (Convenzione UPOV, Parigi, 1961, riveduta nel 1972, nel 1978 e nel 1991);

    convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (convenzione sui fonogrammi, Ginevra, 1971);

    convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (convenzione di Roma, 1961);

    accordo di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti (Strasburgo, 1971, modificato nel 1979);

    trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994);

    accordo di Vienna che istituisce una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi (Vienna 1973, modificato nel 1985);

    trattato OMPI sul diritto d’autore (Ginevra, 1996);

    trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996);

    convenzione sul brevetto europeo;

    accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.


    PROTOCOLLO I

    Sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l’UE e il Kosovo

    Articolo 1

    1.   L’UE e il Kosovo applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall’esistenza di contingenti tariffari, i dazi di cui agli allegati I e II del presente protocollo, in base alle condizioni ivi indicate.

    2.   Il CSA può decidere di:

    a)

    ampliare l’elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

    b)

    modificare i dazi indicati negli allegati I e II del presente protocollo;

    c)

    aumentare o abolire i contingenti tariffari.

    3.   Il CSA può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato dell’UE e del Kosovo per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.

    Articolo 2

    I dazi applicati a norma dell’articolo 1 del presente protocollo possono essere ridotti con decisione del CSA:

    a)

    quando sono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra l’UE e il Kosovo, oppure

    b)

    in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati.

    Le riduzioni di cui alla lettera a) sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e sono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.

    Articolo 3

    L’UE e il Kosovo si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative adottate relativamente ai prodotti contemplati dal presente protocollo. Tali disposizioni dovrebbero garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

    ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO I

    DAZI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI NELL’UE DI MERCI ORIGINARIE DEL KOSOVO

    I dazi sono fissati a zero per l’importazione nell’UE di prodotti agricoli trasformati originari del Kosovo elencati nella tabella seguente.

    Codice NC

    Designazione (1)

    (1)

    (2)

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

    0403 10

    -

    Yogurt:

     

    - -

    aromatizzati o addizionati di frutta, noci o cacao:

     

    - - -

    in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

    0403 10 51

    - - - -

    inferiore o uguale all’1,5 %

    0403 10 53

    - - - -

    superiore all’1,5 % e inferiore o uguale al 27 %

    0403 10 59

    - - - -

    superiore al 27 %

     

    - - -

    altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

    0403 10 91

    - - - -

    inferiore o uguale al 3 %

    0403 10 93

    - - - -

    superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %

    0403 10 99

    - - - -

    superiore al 6 %

    0403 90

    -

    altri

     

    - -

    aromatizzati o addizionati di frutta, noci o cacao:

     

    - - -

    in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

    0403 90 71

    - - - -

    inferiore o uguale all’1,5 %

    0403 90 73

    - - - -

    superiore all’1,5 % e inferiore o uguale al 27 %

    0403 90 79

    - - - -

    superiore al 27 %

     

    - - -

    altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

    0403 90 91

    - - - -

    inferiore o uguale al 3 %

    0403 90 93

    - - - -

    superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %

    0403 90 99

    - - - -

    superiore al 6 %

    0405

    Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere

    0405 20

    -

    Paste da spalmare lattiere:

    0405 20 10

    - -

    aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % e inferiore a 60 %

    0405 20 30

    - -

    aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % e inferiore o uguale a 75 %

    0501 00 00

    Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

    0502

    Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

    0505

    Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

    0506

    Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie

    0507

    Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

    0508 00 00

    Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

    0510 00 00

    Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

    0511

    Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana

     

    -

    altri

    0511 99

    - -

    altri-

     

    - - -

    Spugne naturali di origine animale

    0511 99 31

    - - - -

    gregge

    0511 99 39

    - - - -

    altre

    0710

    Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

    0710 40 00

    -

    Mais dolce

    0711

    Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

    0711 90

    -

    altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

     

    - -

    Ortaggi o legumi:

    0711 90 30

    - - -

    Mais dolce

    0903 00 00

    Mate

    1212

    Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove

    ex 1212 29 00

    -

    Alghe

     

    - -

    altre (alghe non idonee all’alimentazione umana, diverse da quelle usate in farmacia)

    1302

    Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

     

    -

    Succhi ed estratti vegetali:

    1302 12 00

    - -

    di liquirizia

    1302 13 00

    - -

    di luppolo

    1302 19

    - -

    altri

    1302 19 20

    - - -

    di piante del genere Ephedra

    1302 19 70

    - - -

    altri

    1302 20

    -

    Sostanze pectiche, pectinati e pectati

    1302 20 10

    - -

    allo stato secco

    1302 20 90

    - -

    altri

     

    -

    Mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

    1302 31 00

    - -

    Agar-agar

    1302 32

    - -

    Mucillagini e ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati

    1302 32 10

    - - -

    di carrube o di semi di carrube

    1401

    Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio);

    1404

    Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

    1505

    Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:

    1506 00 00

    Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    1515

    Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

    1515 90

    -

    altri

    1515 90 11

    - -

    Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

    ex 1515 90 11

    - - -

    Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

    1516

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

    1516 20

    -

    Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

    1516 20 10

    - -

    Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

    1517

    Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 :

    1517 10

    -

    Margarina, esclusa la margarina liquida:

    1517 10 10

    - -

    avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

    1517 90

    -

    altre

    1517 90 10

    - -

    aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

     

    - -

    altre

    1517 90 93

    - - -

    Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

    1518 00

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

    1518 00 10

    -

    Linossina

     

    -

    altri

    1518 00 91

    - -

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

     

    - -

    altri:

    1518 00 95

    - - -

    Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi e di oli animali o di grassi e di oli animali e vegetali o loro frazioni

    1518 00 99

    - - -

    altri

    1520 00 00

    Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

    1521

    Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:

    1522 00

    Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

    1522 00 10

    -

    Degras

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

    1702 50 00

    -

    Fruttosio chimicamente puro

    1702 90

    -

    altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

    1702 90 10

    - -

    Maltosio chimicamente puro

    1704

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

    1803

    Pasta di cacao, anche sgrassata

    1804 00 00

    Burro, grasso e olio di cacao

    1805 00 00

    Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    1806

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

    1901

    Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

    1902

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

     

    -

    Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

    1902 11 00

    - -

    contenenti uova

    1902 19

    - -

    altre

    1902 19 10

    - - -

    non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

    1902 19 90

    - - -

    altre

    1902 20

    -

    Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

     

    - -

    altre

    1902 20 91

    - - -

    cotte

    1902 20 99

    - - -

    altre

    1902 30

    -

    Altre paste alimentari:

    1902 30 10

    - -

    secche

    1902 30 90

    - -

    altre

    1902 40

    -

    Cuscus:

    1902 40 10

    - -

    non preparato

    1902 40 90

    - -

    altro

    1903 00 00

    Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

    1904

    Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

    1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

    2001

    Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

    2001 90

    -

    altri

    2001 90 30

    - -

    Mais dolce (Zea mays var. saccharata)

    2001 90 40

    - -

    Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

    2004

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

    2004 10

    -

    Patate:

     

    - -

    altre

    2004 10 91

    - - -

    sotto forma di farina, semolino o fiocchi

    2004 90

    -

    altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi

    2004 90 10

    - -

    Mais dolce (Zea mays var. saccharata)

    2005

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

    2005 20

    -

    Patate:

    2005 20 10

    - -

    sotto forma di farina, semolino o fiocchi

    2005 80 00

    -

    Mais dolce (Zea mays var. saccharata)

    2008

    Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

     

    -

    Frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:

    2008 11

    - -

    Arachidi:

    2008 11 10

    - - -

    Burro di arachidi

     

    -

    altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19

    2008 91 00

    - -

    Cuori di palma

    2008 99

    - -

    altri

     

    - - -

    senza aggiunta di alcole:

     

    - - - -

    senza zuccheri addizionati:

    2008 99 85

    - - - - -

    Granturco, a esclusione del mais dolce (Zea mays var. saccharata)

    2008 99 91

    - - - - -

    Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

    2101

    Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

    2102

    Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere, preparati:

    2103

    Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:

    2104

    Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

    2105 00

    Gelati, anche contenenti cacao:

    2106

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

    2106 10

    -

    Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

    2106 10 20

    - -

    non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

    2106 10 80

    - -

    altri

    2106 90

    -

    altre

    2106 90 20

    - -

    Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

     

    - -

    altre

    2106 90 92

    - - -

    non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:

    2106 90 98

    - - -

    altre

    2201

    Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:

    2202

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

    2203 00

    Birra di malto:

    2205

    Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:

    2207

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

    2208

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione:

    2402

    Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

    2403

    Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:

    2905

    Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

     

    -

    Altri polialcoli:

    2905 43 00

    - -

    Mannitolo

    2905 44

    - -

    D-glucitolo (sorbitolo):

     

    - - -

    in soluzione acquosa:

    2905 44 11

    - - - -

    contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

    2905 44 19

    - - - -

    altro

     

    - - -

    altro

    2905 44 91

    - - - -

    contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

    2905 44 99

    - - - -

    altro

    2905 45 00

    - -

    Glicerolo (glicerina)

    3301

    Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

    3301 90

    -

    altri

    3301 90 10

    - -

    Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

     

    - -

    Oleoresine d’estrazione

    3301 90 21

    - - -

    di liquirizia e di luppolo

    3301 90 30

    - - -

    altre

    3301 90 90

    - -

    altri

    3302

    Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande

    3302 10

    -

    dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

     

    - -

    dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

     

    - - -

    Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda

    3302 10 10

    - - - -

    con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

     

    - - - -

    altre

    3302 10 21

    - - - - -

    non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

    3302 10 29

    - - - - -

    altre

    3501

    Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina

    3501 10

    -

    Caseine

    3501 10 10

    - -

    destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali

    3501 10 50

    - -

    destinate a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio

    3501 10 90

    - -

    altre

    3501 90

    -

    altri

    3501 90 90

    - -

    altri

    3505

    Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

    3505 10

    -

    Destrina e altri amidi e fecole modificati

    3505 10 10

    - -

    Destrina

     

    - -

    altri amidi e fecole modificati

    3505 10 50

    - -

    Amidi e fecole esterificati o eterificati

    3505 10 90

    - - -

    altri

    3505 20

    -

    Colle

    3505 20 10

    - -

    con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

    3505 20 30

    - -

    con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %

    3505 20 50

    - -

    con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %

    3505 20 90

    - -

    con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

    3809

    Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

    3809 10

    -

    a base di sostanze amidacee

    3809 10 10

    - -

    aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

    3809 10 30

    - -

    aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

    3809 10 50

    - -

    aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

    3809 10 90

    - -

    aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %

    3823

    Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

    3824

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

    3824 60

    -

    Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

     

    - -

    in soluzione acquosa:

    3824 60 11

    - - -

    contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

    3824 60 19

    - - -

    altro

     

    - -

    altro

    3824 60 91

    - - -

    contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

    3824 60 99

    - - -

    altro


    (1)  I riferimenti ai codici e alla designazione delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicabile nel 2014 ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

    ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO I

    DAZI APPLICABILI ALLE MERCI ORIGINARIE DELL’UE ALL’IMPORTAZIONE IN KOSOVO

    Il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste dal presente allegato è il dazio di base del 10 % applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio sono ridotte come segue.

    (Immediatamente o progressivamente)

    Codice NC

    Designazione (1)

    Aliquota del dazio (% del dazio NPF)

    Anno 1 Entrata in vigore

    Anno 2

    Anno 3

    Anno 4

    Anno 5

    Anno 6

    Anno 7 e oltre

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

     

     

     

     

     

     

     

    0403 10

    -

    Yogurt:

     

     

     

     

     

     

     

     

    - -

    aromatizzati o addizionati di frutta, noci o cacao:

     

     

     

     

     

     

     

     

    - - -

    in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

     

     

     

     

     

     

     

    0403 10 51

    - - - -

    inferiore o uguale all’1,5 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0403 10 53

    - - - -

    superiore all’1,5 % e inferiore o uguale al 27 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    0403 10 59

    - - - -

    superiore al 27 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    - - -

    altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

     

     

     

     

     

    0403 10 91

    - - - -

    inferiore o uguale all’3 %

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    0403 10 93

    - - - -

    superiore all’3 % e inferiore o uguale al 6 %

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    0403 10 99

    - - - -

    superiore al 6 %

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    0403 90

    -

    altri

     

     

     

     

     

     

     

     

    - -

    aromatizzati o addizionati di frutta, noci o cacao:

     

     

     

     

     

     

     

     

    - - -

    in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

     

     

     

     

     

     

     

    0403 90 71

    - - - -

    inferiore o uguale all’1,5 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0403 90 73

    - - - -

    superiore all’1,5 % e inferiore o uguale al 27 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    0403 90 79

    - - - -

    superiore al 27 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    - - -

    altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

     

     

     

     

     

    0403 90 91

    - - - -

    inferiore o uguale all’3 %

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    0403 90 93

    - - - -

    superiore all’3 % e inferiore o uguale al 6 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    0403 90 99

    - - - -

    superiore al 6 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0405

    Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere

     

     

     

     

     

     

     

    0405 20

    -

    Paste da spalmare lattiere:

     

     

     

     

     

     

     

    0405 20 10

    - -

    aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % e inferiore a 60 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    0405 20 30

    - -

    aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % e inferiore o uguale a 75 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    0501 00 00

    Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0502

    Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0505

    Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0506

    Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0507

    Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0508 00 00

    Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0510 00 00

    Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0511

    Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana

     

     

     

     

     

     

     

     

    -

    altri

     

     

     

     

     

     

     

    0511 99

    - -

    altri

     

     

     

     

     

     

     

     

    - - -

    Spugne naturali di origine animale

     

     

     

     

     

     

     

    0511 99 31

    - - - -

    gregge

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0511 99 39

    - - - -

    altre

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0710

    Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

     

     

     

     

     

     

     

    0710 40 00

    -

    Granturco dolce

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0711

    Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

     

     

     

     

     

     

     

    0711 90

    -

    altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

     

     

     

     

     

     

     

     

    - -

    Ortaggi o legumi:

     

     

     

     

     

     

     

    0711 90 30

    - - -

    Granturco dolce

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0903 00 00

    Mate

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1212

    Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove

     

     

     

     

     

     

     

     

    -

    Alghe

     

     

     

     

     

     

     

    ex 1212 29 00

    - -

    altre (alghe non idonee all’alimentazione umana, diverse da quelle usate in farmacia)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302

    Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

     

     

     

     

     

     

     

     

    -

    Succhi ed estratti vegetali:

     

     

     

     

     

     

     

    1302 12 00

    - -

    di liquirizia

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302 13 00

    - -

    di luppolo

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302 19

    - -

    altri

     

     

     

     

     

     

     

    1302 19 20

    - - -

    di piante del genere Ephedra

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302 19 70

    - - -

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302 20

    -

    Sostanze pectiche, pectinati e pectati

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    -

    Mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

     

     

     

     

     

     

     

    1302 31 00

    - -

    Agar-agar

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302 32

    - -

    Mucillagini e ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati

     

     

     

     

     

     

     

    1302 32 10

    - - -

    di carrube o di semi di carrube

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1401

    Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1404

    Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1505 00

    Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1506 00 00

    Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1515

    Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

     

     

     

     

     

     

     

    1515 90

    -

    altri

     

     

     

     

     

     

     

    1515 90 11

    - -

    Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

     

     

     

     

     

     

     

    ex 1515 90 11

    - -

    Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1516

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

     

     

     

     

     

     

     

    1516 20

    -

    Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

     

     

     

     

     

     

     

    1516 20 10

    - -

    Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1517

    Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 :

     

     

     

     

     

     

     

    1517 10

    -

    Margarina, esclusa la margarina liquida:

     

     

     

     

     

     

     

    1517 10 10

    - -

    avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1517 90

    -

    altre

     

     

     

     

     

     

     

    1517 90 10

    - -

    avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

     

    - -

    altre

     

     

     

     

     

     

     

    1517 90 93

    - - -

    Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1518 00

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove

     

     

     

     

     

     

     

    1518 00 10

    -

    Linossina

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

     

    -

    altri

     

     

     

     

     

     

     

    1518 00 91

    - -

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

     

    - -

    altri:

     

     

     

     

     

     

     

    1518 00 95

    - - -

    Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi e di oli animali o di grassi e di oli animali e vegetali o loro frazioni

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1518 00 99

    - - -

    altri

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1520 00 00

    Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1521

    Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

     

     

     

     

     

     

     

    1521 10 00

    -

    Cere vegetali

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1521 90

    -

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1522 00

    Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

     

     

     

     

     

     

     

    1522 00 10

    -

    Degras

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

     

     

     

     

     

     

     

    1702 50 00

    -

    Fruttosio chimicamente puro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1702 90

    -

    altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

     

     

     

     

     

     

     

    1702 90 10

    - -

    Maltosio chimicamente puro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1704

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

     

     

     

     

     

     

     

    1704 10

    -

    Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1704 90

    -

    altri

     

     

     

     

     

     

     

    1704 90 10

    - -

    Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1704 90 30

    - -

    Preparazione detta «cioccolato bianco»

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

     

    - -

    altri

     

     

     

     

     

     

     

    1704 90 51

    - -

    Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1704 90 55

    - - -

    Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1704 90 61

    - - -

    Confetti e prodotti simili confettati

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

     

    - - -

    altri

     

     

     

     

     

     

     

    1704 90 65

    - - - -

    Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1704 90 71

    - - - -

    Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1704 90 75

    - - - -

    Caramelle

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

     

    - - - -

    altri

     

     

     

     

     

     

     

    1704 90 81

    - - - - -

    ottenuti per compressione

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1704 90 99

    - - - - -

    altri

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1803

    Pasta di cacao, anche sgrassata

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1804 00 00

    Burro, grasso e olio di cacao

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1805 00 00

    Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1806

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

     

     

     

     

     

     

     

    1806 10

    -

    Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1806 20

    -

    altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    -

    altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini

     

     

     

     

     

     

     

    1806 31 00

    - -

    ripiene

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1806 32

    - -

    non ripiene

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1806 90

    -

    altre

     

     

     

     

     

     

     

     

    - -

    Cioccolata e prodotti di cioccolata

     

     

     

     

     

     

     

     

    - - -

    Cioccolatini (praline), anche ripieni

     

     

     

     

     

     

     

    1806 90 11

    - - - -

    contenenti alcole

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1806 90 19

    - - - -

    altri

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

     

    - - -

    altri

     

     

     

     

     

     

     

    1806 90 31

    - - - -

    ripieni

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1806 90 39

    - - - -

    non ripieni

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1806 90 50

    - -

    Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1806 90 60

    - -

    Pasta da spalmare contenente cacao

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1806 90 70

    - -

    Preparazioni per bevande, contenenti cacao

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1806 90 90

    - -

    altre

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1901

    Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

     

     

     

     

     

     

     

    1901 10 00

    -

    Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1901 20 00

    -

    Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1901 90

    -

    altri

     

     

     

     

     

     

     

     

    - -

    Estratti di malto

     

     

     

     

     

     

     

    1901 90 11

    - - -

    aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1901 90 19

    - - -

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    - -

    altri

     

     

     

     

     

     

     

    1901 90 91

    - - -

    non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all’esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1901 90 99

    - - -

    altri

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1902

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

     

     

     

     

     

     

     

     

    -

    Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

     

     

     

     

     

     

     

    1902 11 00

    - -

    contenenti uova

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1902 19

    - -

    altre

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1902 20

    -

    Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

     

     

     

     

     

     

     

     

    - -

    altre

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1902 20 91

    - - -

    cotte

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1902 20 99

    - - -

    altre

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1902 30

    -

    altre paste alimentari

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1902 40

    -

    Cuscus

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1903 00 00

    Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1904

    Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

     

     

     

     

     

     

     

    1904 10

    -

    Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura

     

     

     

     

     

     

     

    1904 10 10

    - -

    a base di granturco

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1904 10 30

    - -

    a base di riso

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1904 10 90

    - -

    altri

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1904 20

    -

    Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati

     

     

     

     

     

     

     

    1904 20 10

    - -

    Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

     

    - -

    altri

     

     

     

     

     

     

     

    1904 20 91

    - - -

    a base di granturco

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1904 20 95

    - - -

    a base di riso

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1904 20 99

    - - -

    altri

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1904 30 00

    -

    Bulgur di grano

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1904 90

    -

    altri

     

     

     

     

     

     

     

    1904 90 10

    - -

    a base di riso

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1904 90 80

    - -

    altri

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

     

     

     

     

     

     

     

    1905 10 00

    -

    Pane croccante detto «Knäckebrot»

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    1905 20

    -

    Pane con spezie (panpepato)

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

     

    -

    Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini

     

     

     

     

     

     

     

    1905 31

    - -

    Biscotti con aggiunta di dolcificanti

     

     

     

     

     

     

     

     

    - - -

    interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao

     

     

     

     

     

     

     

    1905 31 11

    - - - -

    in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 85 g

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1905 31 19

    - - - -

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    - - -

    altri

     

     

     

     

     

     

     

    1905 31 30

    - - - -

    aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

     

    - - - -

    altri

     

     

     

     

     

     

     

    1905 31 91

    - - - - -

    doppio biscotto con ripieno

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1905 31 99

    - - - - -

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1905 32

    - -

    Cialde e cialdine

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1905 40

    -

    Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    1905 90

    -

    altri

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2001

    Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

     

     

     

     

     

     

     

    2001 90

    -

    altri

     

     

     

     

     

     

     

    2001 90 30

    - -

    Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2001 90 40

    - -

    Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2004

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

     

     

     

     

     

     

     

    2004 10

    -

    Patate:

     

     

     

     

     

     

     

     

    - -

    altre

     

     

     

     

     

     

     

    2004 10 91

    - - -

    sotto forma di farina, semolino o fiocchi

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2004 90

    -

    altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi

     

     

     

     

     

     

     

    2004 90 10

    - -

    Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2005

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

     

     

     

     

     

     

     

    2005 20

    -

    Patate:

     

     

     

     

     

     

     

    2005 20 10

    - -

    sotto forma di farina, semolino o fiocchi

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2005 80 00

    -

    Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2008

    Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

     

     

     

     

     

     

     

     

    -

    Frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:

     

     

     

     

     

     

     

    2008 11

    - -

    Arachidi:

     

     

     

     

     

     

     

    2008 11 10

    - - -

    Burro di arachidi

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

     

    -

    altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19

     

     

     

     

     

     

     

    2008 91 00

    - -

    Cuori di palma

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2008 99

    - -

    altri

     

     

     

     

     

     

     

     

    - - -

    senza aggiunta di alcole:

     

     

     

     

     

     

     

     

    - - - -

    senza zuccheri addizionati:

     

     

     

     

     

     

     

    2008 99 85

    - - - - -

    Granturco, a esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2008 99 91

    - - - - -

    Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2101

    Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

     

     

     

     

     

     

     

     

    -

    Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè

     

     

     

     

     

     

     

    2101 11 00

    - -

    Estratti, essenze e concentrati

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2101 12

    - -

    Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè

     

     

     

     

     

     

     

    2101 12 92

    - - -

    Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2101 12 98

    - - -

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2101 20

    -

    Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2101 30

    -

    Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2102

    Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere, preparati:

     

     

     

     

     

     

     

    2102 10

    -

    Lieviti vivi

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2102 20

    -

    Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti

     

     

     

     

     

     

     

     

    - -

    Lieviti morti

     

     

     

     

     

     

     

    2102 20 11

    - - -

    in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2102 20 19

    - - -

    altri

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2102 20 90

    - -

    altri

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2102 30 00

    -

    Lieviti in polvere preparati

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2103

    Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:

     

     

     

     

     

     

     

    2103 10 00

    -

    Salsa di soia

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2103 20 00

    -

    Salsa «Ketchup» e altre salse al pomodoro

    100

    100

    90

    80

    70

    60

    50  (2)

    2103 30

    -

    Farina di senape e senape preparata

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2103 90

    -

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2104

    Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

     

     

     

     

     

     

     

    2104 10 00

    -

    Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2104 20 00

    -

    Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2105 00

    Gelati, anche contenenti cacao

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2106

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

     

     

     

     

     

     

     

    2106 10

    -

    Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2106 90

    -

    altre

     

     

     

     

     

     

     

    2106 90 20

    - -

    Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

     

    - -

    altre

     

     

     

     

     

     

     

    2106 90 92

    - - -

    non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2106 90 98

    - - -

    altre

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2201

    Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:

     

     

     

     

     

     

     

    2201 10

    -

    Acque minerali e acque gassate

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2201 90 00

    -

    altre

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2202

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

     

     

     

     

     

     

     

    2202 10 00

    -

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

    100

    100

    90

    80

    70

    60

    50  (3)

    2202 90

    -

    altre

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2203 00

    Birra di malto:

     

     

     

     

     

     

     

     

    -

    in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri

     

     

     

     

     

     

     

    2203 00 01

    - -

    presentata in bottiglie

    100

    100

    90

    80

    70

    60

    50  (4)

    2203 00 09

    - -

    altra

    100

    100

    90

    80

    70

    60

    50  (5)

    2203 00 10

    -

    presentati in recipienti di capacità superiore a 10 litri

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2205

    Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2207

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2208

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione:

     

     

     

     

     

     

     

    2208 20

    -

    Acquaviti di vino o di vinacce

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2208 30

    -

    Whisky

     

     

     

     

     

     

     

     

    - -

    Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità

     

     

     

     

     

     

     

    2208 30 11

    - - -

    inferiore o uguale a 2 litri

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2208 30 19

    - - -

    superiore a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

     

    - -

    Whisky detto «Scotch»

     

     

     

     

     

     

     

    2208 30 30

    - - -

    Whisky detto «single malt»

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

     

    - - -

    Whisky detto «blended malt», presentato in recipienti di capacità

     

     

     

     

     

     

     

    2208 30 41

    - - - -

    inferiore o uguale a 2 litri

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2208 30 49

    - - - -

    superiore a 2 litri

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

     

    - - -

    Whisky detto «single grain» e whisky detto «blended grain», presentati in recipienti di capacità

     

     

     

     

     

     

     

    2208 30 61

    - - - -

    inferiore o uguale a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2208 30 69

    - - - -

    superiore a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

     

    - - -

    Altro whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità

     

     

     

     

     

     

     

    2208 30 71

    - - - -

    inferiore o uguale a 2 litri

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2208 30 79

    - - - -

    superiore a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

     

    - -

    altri, presentati in recipienti di capacità

     

     

     

     

     

     

     

    2208 30 82

    - - -

    inferiore o uguale a 2 litri

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2208 30 88

    - - -

    superiore a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2208 40

    -

    Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2208 50

    -

    Gin e acquavite di ginepro (genièvre)

     

     

     

     

     

     

     

     

    - -

    Gin, presentato in recipienti di capacità

     

     

     

     

     

     

     

    2208 50 11

    - - -

    inferiore o uguale a 2 litri

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2208 50 19

    - - -

    superiore a 2 litri

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

     

    - -

    Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità

     

     

     

     

     

     

     

    2208 50 91

    - - -

    inferiore o uguale a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2208 50 99

    - - -

    superiore a 2 litri

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2208 60

    -

    Vodka

     

     

     

     

     

     

     

     

    - -

    con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità

     

     

     

     

     

     

     

    2208 60 11

    - - -

    inferiore o uguale a 2 litri

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2208 60 19

    - - -

    superiore a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

     

    - -

    con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità

     

     

     

     

     

     

     

    2208 60 91

    - - -

    inferiore o uguale a 2 litri

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2208 60 99

    - - -

    superiore a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2208 70

    -

    Liquori

     

     

     

     

     

     

     

    2208 70 10

    - -

    in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2208 70 90

    - -

    presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2208 90

    -

    altri

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    2402

    Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

     

     

     

     

     

     

     

    2402 10 00

    -

    Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2402 20

    -

    Sigarette contenenti tabacco

     

     

     

     

     

     

     

    2402 20 10

    - -

    contenenti garofano

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2402 20 90

    - -

    altre

    90

    80

    70

    50

    30

    10

    0

    2402 90 00

    -

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2403

    Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:

     

     

     

     

     

     

     

     

    -

    Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

     

     

     

     

     

     

     

    2403 11 00

    - -

    Tabacco da narghilè di cui alla nota 1 di sottovoci di questo capitolo

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2403 19

    - -

    altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    -

    altro

     

     

     

     

     

     

     

    2403 91 00

    - -

    Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2403 99

    - -

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2905

    Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

     

     

     

     

     

     

     

     

    -

    Altri polialcoli:

     

     

     

     

     

     

     

    2905 43 00

    - -

    Mannitolo

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2905 44

    - -

    D-glucitolo (sorbitolo)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2905 45 00

    - -

    Glicerolo (glicerina)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3301

    Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

     

     

     

     

     

     

     

    3301 90

    -

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3302

    Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande

     

     

     

     

     

     

     

    3302 10

    -

    dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

     

     

     

     

     

     

     

     

    - -

    dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande

     

     

     

     

     

     

     

     

    - - -

    Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda

     

     

     

     

     

     

     

    3302 10 10

    - - - -

    con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    - - - -

    altre

     

     

     

     

     

     

     

    3302 10 21

    - - - - -

    non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3302 10 29

    - - - - -

    altre

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3501

    Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina

     

     

     

     

     

     

     

    3501 10

    -

    Caseine

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3501 90

    -

    altri

     

     

     

     

     

     

     

    3501 90 90

    - -

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3505

    Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

     

     

     

     

     

     

     

    3505 10

    -

    Destrina e altri amidi e fecole modificati

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3505 20

    -

    Colle

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3809

    Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

     

     

     

     

     

     

     

    3809 10

    -

    a base di sostanze amidacee

     

     

     

     

     

     

     

    3809 10 10

    - -

    aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    3809 10 30

    - -

    aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3809 10 50

    - -

    aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3809 10 90

    - -

    aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    3823

    Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

     

     

     

     

     

     

     

     

    -

    Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

     

     

     

     

     

     

     

    3823 11 00

    - -

    Acido stearico

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3823 12 00

    - -

    Acido oleico

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3823 13 00

    - -

    Acidi grassi del tallolio

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3823 19

    - -

    altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3823 70 00

    Alcoli grassi industriali

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

    3824

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

     

     

     

     

     

     

     

    3824 60

    -

    Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

     

     

     

     

     

     

     

     

    - -

    in soluzione acquosa:

     

     

     

     

     

     

     

    3824 60 11

    - - -

    contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3824 60 19

    - - -

    altro

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0

     

    - -

    altro

     

     

     

     

     

     

     

    3824 60 91

    - - -

    contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3824 60 99

    - - -

    altro

    80

    60

    40

    20

    0

    0

    0


    (1)  I riferimenti ai codici e alla designazione delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicabile nel 2014 ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

    (2)  Per il codice NC 2103 20 00 il seguente dazio si applica dopo l’anno 7: Anno 8 30 % del dazio NPF, anno 9: 10 % del dazio NPF, anno 10 e oltre: 0 % del dazio NPF.

    (3)  Per il codice NC 2202 10 00 il seguente dazio si applica dopo l’anno 7: Anno 8 30 % del dazio NPF, anno 9: 10 % del dazio NPF, anno 10 e oltre: 0 % del dazio NPF.

    (4)  Per il codice NC 2203 00 01 il seguente dazio si applica dopo l’anno 7: Anno 8 30 % del dazio NPF, anno 9: 10 % del dazio NPF, anno 10 e oltre: 0 % del dazio NPF.

    (5)  Per il codice NC 2203 00 09 il seguente dazio si applica dopo l’anno 7: Anno 8 30 % del dazio NPF, anno 9: 10 % del dazio NPF, anno 10 e oltre: 0 % del dazio NPF.


    PROTOCOLLO II

    Sulle concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, sul riconoscimento, sulla protezione e sul controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande alcoliche e vini aromatizzati

    Articolo 1

    Il presente protocollo comprende:

    1)

    un accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo);

    2)

    un accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande alcoliche e vini aromatizzati (allegato II del presente protocollo).

    Gli elenchi di cui all’articolo 4, lettera b), dell’accordo di cui al punto 2 del presente articolo sono redatti successivamente e approvati secondo la procedura di cui all’articolo 11 dell’accordo.

    Articolo 2

    Gli accordi di cui all’articolo 1 del presente protocollo si applicano:

    1)

    ai vini della voce 22.04 del sistema armonizzato della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (1) («sistema armonizzato»), stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983, ottenuti da uve fresche, che sono:

    a)

    originari dell’Unione europea e prodotti conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), in particolare le norme di produzione nel settore vitivinicolo, conformemente agli articoli 75, 80, 81, 83 e 91, e all’allegato VIII, parti I e II di tale regolamento, al regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (3) e al regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (4), in particolare gli articoli 7, 57, 58, 64 e 66 e gli allegati XIII, XIV e XVI di detto regolamento;

    o

    b)

    originari del Kosovo e prodotti conformemente alle norme che disciplinano le pratiche e i trattamenti enologici previsti dalla legislazione del Kosovo. Tali norme che disciplinano le pratiche e i trattamenti enologici sono conformi alla legislazione dell’UE;

    2)

    alle bevande alcoliche della voce 22.08 del sistema armonizzato che:

    a)

    sono originarie dell’UE e conformi al regolamento (CE) n. 110/2008 (5) e al regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (6);

    o

    b)

    sono originarie del Kosovo e sono state prodotte a norma della legislazione del Kosovo, la quale è conforme alla legislazione dell’UE.

    3)

    ai vini aromatizzati della voce 22.05 del sistema armonizzato che:

    a)

    sono originari dell’UE e conformi al regolamento (UE) n. 251/2014 (7);

    o

    b)

    sono originari del Kosovo e sono stati prodotti a norma della legislazione del Kosovo, la quale è conforme alla legislazione dell’UE.


    (1)  GU L 198 del 20.7.1987, pag. 3.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

    (3)  Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).

    (4)  Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).

    (5)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 21).

    (7)  Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

    ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO II

    ACCORDO SULLE CONCESSIONI COMMERCIALI PREFERENZIALI RECIPROCHE PER TALUNI VINI

    1.

    Le importazioni nell’UE dei seguenti vini di cui all’articolo 2 del presente protocollo beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

    Codice NC

    Designazione delle merci

    (conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo)

    dazio applicabile

    quantitativi (hl)

    ex 2204 21

    ex 2204 29

    Vini di uve fresche

    esenzione

    40 000

    ex 2204 10

    ex 2204 21

    Vino spumante di qualità

    Vini di uve fresche

    esenzione

    10 000

    2.

    L’UE concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, a condizione che il Kosovo non versi alcun sussidio per l’esportazione di tali quantitativi.

    3.

    Le importazioni nel Kosovo dei seguenti vini di cui all’articolo 2 del presente protocollo beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

    i)

    il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste al presente punto è il dazio di base del 10 % applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio vengono ridotte ed eliminate come segue per ciascun prodotto elencato al presente punto:

    a)

    all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 90 % del dazio di base, ossia al 9 %;

    b)

    il 1o gennaio del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto all’80 % del dazio di base, ossia all’8 %;

    c)

    il 1o gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 70 % del dazio di base, ossia al 7 %;

    d)

    il 1o gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 50 % del dazio di base, ossia al 5 %;

    e)

    il 1o gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 30 % del dazio di base, ossia al 3 %;

    f)

    il 1o gennaio del quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 10 % del dazio di base, ossia all’1 %;

    g)

    il 1o gennaio del sesto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti.

    Codice NC

    Designazione

    2204 21 09

    altri

    2204 21 11

    Alsace

    2204 21 12

    Bordeaux

    2204 21 13

    Bourgogne

    2204 21 24

    Lazio

    2204 21 26

    Toscana

    2204 21 27

    Trentino-Alto Adige e Friuli

    2204 21 38

    altri

    2204 21 42

    Bordeaux

    2204 21 43

    Bourgogne

    2204 21 46

    Côtes-du-Rhône

    2204 21 47

    Languedoc-Roussillon

    2204 21 62

    Piemonte

    2204 21 66

    Toscana

    2204 21 76

    Rioja

    2204 21 78

    altri

    2204 21 79

    Vini bianchi

    2204 21 80

    altri

    2204 21 81

    Vini bianchi

    2204 21 82

    altri

    2204 21 83

    Vini bianchi

    2204 21 84

    altri

    2204 21 89

    Vino di Porto

    2204 21 91

    altri

    2204 21 94

    altri

    2204 21 95

    Vini bianchi

    2204 21 96

    altri

    2204 21 97

    Vini bianchi

    2204 21 98

    altri

    2204 29 10

    Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10 , presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar

    ii)

    Il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste al presente punto è il dazio di base del 10 % applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio vengono ridotte ed eliminate come segue per ciascun prodotto elencato al presente punto:

    a)

    all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto all’80 % del dazio di base, ossia all’8 %;

    b)

    il 1o gennaio del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 60 % del dazio di base, ossia al 6 %;

    c)

    il 1o gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 40 % del dazio di base, ossia al 4 %;

    d)

    il 1o gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 20 % del dazio di base, ossia al 2 %;

    e)

    il 1o gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti.

    Codice NC

    Designazione

    2204 10 11

    Champagne

    2204 10 91

    Asti spumante

    2204 10 93

    altri

    2204 10 94

    Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

    2204 10 96

    altri vini varietali

    2204 10 98

    altri

    2204 21 07

    Vini a indicazione geografica protetta (IGP)

    2204 21 17

    Val de Loire (Valle della Loira)

    2204 21 18

    Mosel

    2204 21 19

    Pfalz

    2204 21 22

    Rheinhessen

    2204 21 23

    Tokaj

    2204 21 28

    Veneto

    2204 21 32

    Vinho Verde

    2204 21 34

    Penedès

    2204 21 36

    Rioja

    2204 21 37

    Valencia

    2204 21 68

    Veneto

    2204 21 77

    Valdepeñas

    2204 21 85

    Vino di Madera e moscatello di Setúbal

    2204 21 86

    Vino di Xeres

    2204 21 87

    Vino di Marsala

    2204 21 88

    Vino di Samos e moscato di Lemnos

    2204 21 90

    altri

    2204 21 92

    con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol

    2204 21 93

    Vini bianchi

    2204 30 10

    parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole

    2204 30 98

    altri

    iii)

    All’entrata in vigore dell’accordo i dazi sono fissati a zero per le importazioni in Kosovo di vini originari dell’Unione europea elencati in appresso.

    Codice NC

    Designazione

    2204 21 44

    Beaujolais

    2204 21 48

    Val de Loire (Valle della Loira)

    2204 21 67

    Trentino e Alto Adige

    2204 21 69

    Dão, Bairrada e Douro

    2204 21 71

    Navarra

    2204 21 74

    Penedès

    2204 29 11

    Tokaj

    2204 29 12

    Bordeaux

    2204 29 13

    Bourgogne

    2204 29 17

    Val de Loire (Valle della Loira)

    2204 29 18

    altri

    2204 29 42

    Bordeaux

    2204 29 43

    Bourgogne

    2204 29 44

    Beaujolais

    2204 29 46

    Côtes-du-Rhône

    2204 29 47

    Languedoc-Roussillon

    2204 29 48

    Val de Loire (Valle della Loira)

    2204 29 58

    altri

    2204 29 79

    Vini bianchi

    2204 29 80

    altri

    2204 29 81

    Vini bianchi

    2204 29 82

    altri

    2204 29 83

    Vini bianchi

    2204 29 84

    altri

    2204 29 85

    Vino di Madera e moscatello di Setúbal

    2204 29 86

    Vino di Xeres

    2204 29 87

    Vino di Marsala

    2204 29 88

    Vino di Samos e moscato di Lemnos

    2204 29 89

    Vino di Porto

    2204 29 90

    altri

    2204 29 91

    altri

    2204 29 92

    con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol

    2204 29 93

    Vini bianchi

    2204 29 94

    altri

    2204 29 95

    Vini bianchi

    2204 29 96

    altri

    2204 29 97

    Vini bianchi

    2204 29 98

    altri

    2204 30 92

    concentrati

    2204 30 94

    altri

    2204 30 96

    concentrati

    4.

    Il Kosovo concede un dazio preferenziale nullo come stabilito al punto 3, a condizione che l’UE non versi alcun sussidio per l’esportazione.

    5.

    Le norme d’origine applicabili ai sensi del presente accordo sono quelle definite nel protocollo III.

    6.

    Le importazioni di vino nell’ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato e di un documento d’accompagnamento, a norma del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione (1) e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (2), affinché il vino in questione sia conforme all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo. Il certificato e il documento d’accompagnamento sono rilasciati da un organismo ufficiale riconosciuto da entrambe le parti e che figuri sugli elenchi compilati congiuntamente.

    7.

    Le parti valutano la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni, tenendo conto dell’andamento del commercio di vino tra di esse, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

    8.

    Le parti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.

    9.

    Su richiesta di una delle parti si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.


    (1)  Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).

    (2)  Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1).

    ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO II

    ACCORDO SUL RICONOSCIMENTO, SULLA PROTEZIONE E SUL CONTROLLO RECIPROCI DELLE DENOMINAZIONI DI VINI, BEVANDE ALCOLICHE E VINI AROMATIZZATI

    Articolo 1

    Obiettivi

    1.   Sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, le parti riconoscono, proteggono e controllano le denominazioni dei prodotti di cui all’articolo 2 del presente protocollo alle condizioni stabilite dal presente allegato.

    2.   Le parti adottano tutte le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente allegato e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo e fatte salve le disposizioni contrarie ivi previste, s’intende per:

    1)

    «originario di», se tale dicitura è usata in relazione con il nome di una delle parti:

    un vino interamente elaborato sul territorio della parte in questione e ottenuto esclusivamente da uve raccolte sul territorio di detta parte;

    una bevanda alcolica o un vino aromatizzato elaborati sul territorio di detta parte;

    2)

    «indicazione geografica», quale figurante all’appendice 1: un’indicazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («accordo TRIPS»);

    3)

    «menzione tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, quale figura all’appendice 2, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore, al tipo o al luogo, o ancora a un avvenimento legato alla storia del vino in questione, e riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;

    4)

    «omonimo»: la stessa indicazione geografica o la stessa menzione tradizionale, o un’indicazione tanto simile da poter creare confusione, utilizzata per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi;

    5)

    «designazione»: i termini utilizzati nell’etichettatura, nella presentazione e nell’imballaggio, sui documenti che accompagnano il trasporto di una bevanda, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna e nella sua pubblicità;

    6)

    «etichettatura»: il complesso delle designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi che caratterizzano un vino, una bevanda alcolica o un vino aromatizzato, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo delle bottiglie;

    7)

    «presentazione»: l’insieme dei termini, delle allusioni ecc. relativi a un vino, a una bevanda alcolica o a un vino aromatizzato e che figurano sull’etichetta, sull’imballaggio, sui recipienti, sui dispositivi di chiusura, nella pubblicità e/o nel quadro della promozione delle vendite in generale;

    8)

    «imballaggio»: gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto e/o la vendita di uno o più recipienti;

    9)

    «produzione»: l’intero processo di vinificazione o di elaborazione di bevande alcoliche e di vini aromatizzati;

    10)

    «vino»: unicamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche delle varietà di vite di cui al presente accordo, anche se non pigiate, o del loro mosto;

    11)

    «varietà di vite»: varietà di piante della specie Vitis Vinifera, fatte salve eventuali norme che una delle parti può applicare all’uso di varietà diverse di vite per il vino elaborato sul proprio territorio;

    12)

    «accordo OMC»: l’accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio.

    Articolo 3

    Norme generali in materia di importazione e commercializzazione

    Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, i prodotti di cui all’articolo 2 sono importati e commercializzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della parte importatrice.

    TITOLO I

    PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DI VINI, BEVANDE ALCOLICHE E VINI AROMATIZZATI

    Articolo 4

    Denominazioni protette

    Fatti salvi gli articoli 5, 6 e 7, sono protette le seguenti denominazioni:

    a)

    per quanto riguarda i prodotti di cui all’articolo 2:

    i termini che si riferiscono al nome dello Stato membro di cui il vino, la bevanda alcolica o il vino aromatizzato sono originari, o altri termini utilizzati per designare lo Stato membro;

    le indicazioni geografiche, elencate all’appendice 1, parte A, lettera a) per i vini, b) per le bevande alcoliche, e c) per i vini aromatizzati;

    le menzioni tradizionali elencate nell’appendice 2, parte A;

    b)

    per quanto riguarda i vini, le bevande alcoliche o i vini aromatizzati originari del Kosovo, le indicazioni geografiche da stabilire a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera a).

    Articolo 5

    Protezione delle denominazioni facenti riferimento agli Stati membri e al Kosovo

    1.   In Kosovo, i termini che si riferiscono agli Stati membri e gli altri termini utilizzati per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l’origine di un vino, di una bevanda alcolica e di un vino aromatizzato:

    a)

    sono riservati ai vini, alle bevande alcoliche e ai vini aromatizzati originari dello Stato membro in questione e

    b)

    possono essere utilizzati dall’UE esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nell’UE.

    2.   Nell’UE, i termini che si riferiscono al Kosovo e gli altri termini utilizzati per indicare il Kosovo (seguiti o meno dal nome di una varietà di vite) ai fini di identificare l’origine di un vino, di una bevanda alcolica e di un vino aromatizzato:

    a)

    sono riservati ai vini, alle bevande alcoliche e ai vini aromatizzati originari del Kosovo, e

    b)

    possono essere utilizzati dal Kosovo esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in esso vigenti.

    Articolo 6

    Protezione delle indicazioni geografiche

    1.   In Kosovo, le indicazioni geografiche relative all’UE di cui all’appendice 1, parte A:

    a)

    sono protette per i vini, le bevande alcoliche e i vini aromatizzati originari dell’UE e

    b)

    possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nell’UE.

    2.   Nell’UE, le indicazioni geografiche relative al Kosovo da stabilire ed elencare nell’appendice 1, parte B:

    a)

    sono protette per i vini, le bevande alcoliche e i vini aromatizzati originari del Kosovo e

    b)

    possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Kosovo.

    3.   Le parti adottano tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la protezione reciproca delle denominazioni di cui all’articolo 4, lettera a), secondo trattino, e lettera b), utilizzate per la designazione, l’etichettatura e la presentazione di vini, bevande alcoliche e vini aromatizzati originari del loro territorio. A tal fine, ciascuna parte utilizza i mezzi legali adeguati di cui all’articolo 23 dell’accordo TRIPS per garantire una protezione efficace e impedire l’uso di un’indicazione geografica per designare un vino, una bevanda alcolica o un vino aromatizzato non contemplati da tale indicazione o dicitura.

    4.   Le indicazioni geografiche di cui all’articolo 4 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari del territorio della parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta parte.

    5.   Le indicazioni geografiche di cui all’articolo 4 sono protette da:

    a)

    qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta:

    per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta, oppure

    nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di un’indicazione geografica;

    b)

    qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;

    c)

    qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole in relazione alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura del medesimo, tale da indurre in errore sull’origine;

    d)

    qualsiasi altra pratica che possa trarre in inganno il consumatore sulla vera origine del prodotto.

    6.   Se più indicazioni geografiche di cui all’appendice 1 sono omonime, la protezione è accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede. Le parti stabiliscono di comune accordo modalità pratiche di uso che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell’esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di trarre in inganno i consumatori.

    7.   Se un’indicazione geografica di cui all’appendice 1 è omonima di un’indicazione geografica di un paese terzo, si applica l’articolo 23, paragrafo 3, dell’accordo TRIPs.

    8.   Il presente accordo non pregiudica in alcun modo il diritto di ogni persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o il nome del proprio predecessore in affari, purché tale nome non sia utilizzato in modo da trarre in inganno il consumatore.

    9.   Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte a proteggere un’indicazione geografica dell’altra parte di cui all’appendice 1 che non è protetta o non è più protetta nel paese d’origine o è caduta in disuso in tale paese.

    10.   All’entrata in vigore del presente accordo, le parti cessano di considerare le denominazioni geografiche protette di cui all’appendice 1 come termini abitualmente usati nel linguaggio corrente delle parti quali denominazioni comuni per i vini, le bevande alcoliche e i vini aromatizzati, secondo quanto previsto all’articolo 24, paragrafo 6, dell’accordo TRIPS.

    Articolo 7

    Protezione delle menzioni tradizionali

    1.   In Kosovo, le menzioni tradizionali per l’UE che figurano nell’appendice 2:

    a)

    non sono utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del Kosovo e

    b)

    sono utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari dell’UE esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all’appendice 2, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nell’UE.

    2.   Il Kosovo adotta tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la protezione delle menzioni tradizionali di cui all’articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio dell’UE. A tal fine, il Kosovo utilizza i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e impedire l’uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

    3.   La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto:

    a)

    alla lingua o alle lingue nella quale o nelle quali essa figura nell’appendice 2 e non alle traduzioni e

    b)

    a una categoria di prodotti che beneficiano di una protezione nell’UE, come indicato nell’appendice 2.

    4.   La protezione di cui al paragrafo 3 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 4.

    Articolo 8

    Marchi

    1.   Gli uffici competenti delle parti negano la registrazione di un marchio di vino, di bevanda alcolica o di vino aromatizzato che sia identico o simile, o che contenga o consista in un riferimento a un’indicazione geografica protetta ai sensi dell’articolo 4 del titolo I del presente accordo, se il suo impiego può determinare una delle situazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 5.

    2.   Gli uffici competenti delle parti negano la registrazione di un marchio di vino che contenga o consista in una menzione tradizionale protetta ai sensi del presente accordo se il vino in questione non rientra fra quelli a cui la menzione tradizionale in questione è riservata, secondo quanto indicato all’appendice 2.

    3.   Il Kosovo adotta le misure necessarie per modificare tutti i marchi al fine di eliminare completamente ogni riferimento a indicazioni geografiche dell’UE protette ai sensi dell’articolo 4 del titolo I del presente accordo. Tutti i suddetti riferimenti sono eliminati all’entrata in vigore del presente accordo.

    Articolo 9

    Esportazioni

    Le parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e commercializzazione di vini, bevande alcoliche e vini aromatizzati originari di una parte al di fuori del suo territorio, le indicazioni geografiche protette di cui all’articolo 4, lettera a), secondo trattino e lettera b), e, nel caso dei vini, le menzioni tradizionali di tale parte di cui all’articolo 4, lettera a), punto iii), non siano utilizzate per designare e presentare tali prodotti originari dell’altra parte.

    TITOLO II

    ESECUZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ COMPETENTI E GESTIONE DEL PRESENTE ACCORDO

    Articolo 10

    Gruppo di lavoro

    1.   È istituito, conformemente all’articolo articolo 130 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’UE e il Kosovo, un gruppo di lavoro che fa capo al sottocomitato per l’agricoltura.

    2.   Il gruppo di lavoro garantisce il corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione.

    3.   Il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni, discutere e proporre suggerimenti su qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore dei vini, delle bevande alcoliche e dei vini aromatizzati che possa contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Il gruppo si riunisce su richiesta di una delle parti, a turno nell’UE e in Kosovo, a una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle parti e secondo modalità da esse convenute.

    Articolo 11

    Compiti delle parti

    1.   Le parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all’articolo 10, per quanto riguarda tutte le questioni relative all’applicazione e al funzionamento del presente accordo.

    2.   Il Kosovo nomina quale proprio organo di rappresentanza il ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale. L’UE nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea. Ciascuna delle parti comunica all’altra eventuali cambiamenti del proprio organo di rappresentanza.

    3.   L’organo di rappresentanza provvede al coordinamento delle attività di tutte le istanze responsabili di garantire l’esecuzione del presente accordo.

    4.   Le parti:

    a)

    redigono e modificano, mediante decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, gli elenchi di cui all’articolo 4 in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti stesse;

    b)

    decidono di comune intesa, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, di modificare le appendici del presente accordo. Le appendici si considerano modificate, secondo il caso, a decorrere dalla data registrata in uno scambio di lettere fra le parti o dalla data della decisione del gruppo di lavoro;

    c)

    stabiliscono di comune intesa le condizioni pratiche di cui all’articolo 6, paragrafo 6;

    d)

    si comunicano reciprocamente l’intenzione di decidere l’adozione di nuovi regolamenti o di modifiche dei regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il settore del vino, delle bevande alcoliche e dei vini aromatizzati;

    e)

    si comunicano reciprocamente le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all’applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.

    Articolo 12

    Applicazione e funzionamento del presente accordo

    Le parti designano i punti di contatto elencati nell’appendice 3, responsabili dell’applicazione e del funzionamento del presente accordo.

    Articolo 13

    Esecuzione e assistenza reciproca fra le parti

    1.   Se la designazione, la presentazione o l’etichettatura di un vino, di una bevanda alcolica o di un vino aromatizzato è contraria al presente accordo, le parti applicano le misure amministrative e/o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell’indicazione protetta.

    2.   Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 interviene in particolare:

    a)

    in caso di utilizzo di designazioni o traduzioni di designazioni, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni relative a vini, bevande alcoliche o vini aromatizzati le cui denominazioni sono protette in virtù del presente accordo, che danno direttamente o indirettamente un’informazione errata o tale da trarre in inganno circa l’origine, la natura, o la qualità del vino, della bevanda alcolica o del vino aromatizzato;

    b)

    se viene utilizzato un recipiente tale da trarre in inganno circa l’origine del vino.

    3.   Se una delle parti ha fondati motivi per sospettare che:

    a)

    un vino, una bevanda alcolica o un vino aromatizzato, quali definiti all’articolo 2 del presente protocollo, che sono o sono stati oggetto di scambi nell’UE e in Kosovo, non siano conformi alle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande alcoliche o dei vini aromatizzati nell’UE o in Kosovo ovvero alle norme del presente accordo e

    b)

    tale inosservanza riveste un interesse particolare per l’altra parte e può comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,

    ne informa immediatamente l’organo di rappresentanza dell’altra parte.

    4.   Le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 comprendono dati in merito al mancato rispetto delle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande alcoliche e dei vini aromatizzati della parte e/o delle norme del presente accordo e sono corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicano nel dettaglio le misure amministrative o le azioni legali eventualmente necessarie.

    Articolo 14

    Consultazioni

    1.   Le parti si consultano se una di esse ritiene che l’altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente accordo.

    2.   La parte che chiede la consultazione comunica all’altra tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso in questione.

    3.   Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute umana o compromettere l’efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate adeguate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che la consultazione intervenga immediatamente dopo l’adozione delle misure.

    4.   Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le parti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare misure idonee a norma dell’articolo 136 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione, per consentire la corretta applicazione dell’accordo di cui al presente allegato.

    TITOLO III

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 15

    Transito di piccoli quantitativi

    1.   Il presente accordo non si applica ai vini, alle bevande alcoliche e ai vini aromatizzati:

    a)

    in transito sul territorio di una delle parti, o

    b)

    originari del territorio di una delle parti e spediti in piccoli quantitativi fra dette parti alle condizioni e secondo le procedure di cui al paragrafo 2.

    2.   Sono considerati piccoli quantitativi di vini, bevande alcoliche e vini aromatizzati:

    a)

    i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;

    b)

    i)

    i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;

    ii)

    i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;

    iii)

    i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;

    iv)

    i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;

    v)

    i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;

    vi)

    i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

    L’esenzione di cui alla lettera a) non può essere cumulata con una o più esenzioni di cui alla lettera b).

    Articolo 16

    Commercializzazione di scorte preesistenti

    1.   I vini, le bevande alcoliche e i vini aromatizzati che, al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle parti, ma vietato dal presente accordo, possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

    2.   Fatte salve le disposizioni contrarie adottate dalle parti, la commercializzazione dei vini, delle bevande alcoliche e dei vini aromatizzati prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente accordo, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può proseguire fino a esaurimento delle scorte.

    APPENDICE 1

    ELENCO DELLE DENOMINAZIONI PROTETTE

    (di cui agli articoli 4 e 6 dell’allegato II del presente protocollo)

    PARTE A: NELL’UE

    a)   VINI ORIGINARI DELL’UE

    AUSTRIA

    1.

    Denominazione di origine protetta

    Wachau

    PDO-AT-A0205

    Weinviertel

    PDO-AT-A0206

    Burgenland

    PDO-AT-A0207

    Kremstal

    PDO-AT-A0208

    Kamptal

    PDO-AT-A0209

    Traisental

    PDO-AT-A0210

    Mittelburgenland

    PDO-AT-A0214

    Eisenberg

    PDO-AT-A0215

    Leithaberg

    PDO-AT-A0216

    Carnuntum

    PDO-AT-A0217

    Kärnten

    PDO-AT-A0218

    Neusiedlersee

    PDO-AT-A0219

    Neusiedlersee-Hügelland

    PDO-AT-A0220

    Niederösterreich

    PDO-AT-A0221

    Oberösterreich

    PDO-AT-A0223

    Salzburg

    PDO-AT-A0224

    Steiermark

    PDO-AT-A0225

    Süd-Oststeiermark

    PDO-AT-A0226

    Südburgenland

    PDO-AT-A0227

    Südsteiermark

    PDO-AT-A0228

    Thermenregion

    PDO-AT-A0229

    Tirol

    PDO-AT-A0230

    Vorarlberg

    PDO-AT-A0231

    Wagram

    PDO-AT-A0233

    Weststeiermark

    PDO-AT-A0234

    Wien

    PDO-AT-A0235

    2.

    Indicazione geografica protetta

    Bergland

    PGI-AT-A0211

    Weinland

    PGI-AT-A0212

    Steirerland

    PGI-AT-A0213

    BELGIO

    1.

    Denominazione di origine protetta

    Côte de Sambre et Meuse

    PDO-BE-A0009

    Vin mousseux de qualité de Wallonie

    PDO-BE-A0011

    Crémant de Wallonie

    PDO-BE-A0012

    Heuvellandse wijn

    PDO-BE-A1426

    Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

    PDO-BE-A1430

    Haspengouwse wijn

    PDO-BE-A1492

    Hagelandse wijn

    PDO-BE-A1499

    2.

    Indicazione geografica protetta

    Vin de pays de jardins de Wallonie

    PGI-BE-A0010

    Vlaamse landwijn

    PGI-BE-A1429

    BULGARIA

    1.

    Denominazione di origine protetta

     

    Termine equivalente

     

    Cakap

    Sakar

    PDO-BG-A0013

    Лозица

    Lozitsa

    PDO-BG-A0360

    Върбица

    Varbitsa

    PDO-BG-A0370

    Ново село

    Novo Selo

    PDO-BG-A0382

    Павликени

    Pavlikeni

    PDO-BG-A0420

    Поморие

    Pomorie

    PDO-BG-A0430

    Асеновград

    Asenovgrad

    PDO-BG-A0877

    Евксиноград

    Evksinograd

    PDO-BG-A0881

    Велики Преслав

    Veliki Preslav

    PDO-BG-A0885

    Брестник

    Brestnik

    PDO-BG-A0944

    Хърсово

    Harsovo

    PDO-BG-A0946

    Лясковец

    Lyaskovets

    PDO-BG-A0951

    Драгоево

    Dragoevo

    PDO-BG-A0952

    Враца

    Vratsa

    PDO-BG-A0955

    Ловеч

    Lovech

    PDO-BG-A0956

    Свищов

    Svishtov

    PDO-BG-A0957

    Болярово

    Bolyarovo

    PDO-BG-A0985

    Шумен

    Shumen

    PDO-BG-A0997

    Сандански

    Sandanski

    PDO-BG-A1006

    Славянци

    Slavyantsi

    PDO-BG-A1008

    Сухиндол

    Suhindol

    PDO-BG-A1018

    Хан Крум

    Khan Krum

    PDO-BG-A1030

    Нови Пазар

    Novi Pazar

    PDO-BG-A1031

    Варна

    Varna

    PDO-BG-A1032

    Хасково

    Haskovo

    PDO-BG-A1043

    Карлово

    Karlovo

    PDO-BG-A1044

    Ивайловград

    Ivaylovgrad

    PDO-BG-A1047

    Карнобат

    Karnobat

    PDO-BG-A1175

    Любимец

    Lyubimets

    PDO-BG-A1177

    Ямбол

    Yambol

    PDO-BG-A1179

    Пазарджик

    Pazardjik

    PDO-BG-A1182

    Септември

    Septemvri

    PDO-BG-A1185

    Сливен

    Sliven

    PDO-BG-A1190

    Пловдив

    Plovdiv

    PDO-BG-A1297

    Монтана

    Montana

    PDO-BG-A1314

    Оряховица

    Oryahovitsa

    PDO-BG-A1344

    Видин

    Vidin

    PDO-BG-A1346

    Южно Черноморие

    Southern Black Sea Coast

    PDO-BG-A1347

    Шивачево

    Shivachevo

    PDO-BG-A1391

    Черноморски район

    Northen Black Sea

    PDO-BG-A1392

    Хисаря

    Hisarya

    PDO-BG-A1393

    Стара Загора

    Stara Zagora

    PDO-BG-A1394

    Русе

    Ruse

    PDO-BG-A1425

    Търговище

    Targovishte

    PDO-BG-A1439

    Лом

    Lom

    PDO-BG-A1441

    Мелник

    Melnik

    PDO-BG-A1472

    Долината на Струма

    Struma valley

    PDO-BG-A1473

    Перущица

    Perushtitsa

    PDO-BG-A1474

    Плевен

    Pleven

    PDO-BG-A1477

    Стамболово

    Stambolovo

    PDO-BG-A1487

    Сунгурларе

    Sungurlare

    PDO-BG-A1489

    Нова Загора

    Nova Zagora

    PDO-BG-A1494

    2.

    Indicazione geografica protetta

     

    Termine equivalente

     

    Дунавска равнина

    Danube Plain

    PGI-BG-A1538

    Тракийска низина

    Thracian Lowlands

    PGI-BG-A1552

    CIPRO

    1.

    Denominazione di origine protetta

     

    Termine equivalente

     

    Κουμανδαρία

    Commandaria

    PDO-CY-A1622

    Κρασοχώρια Λεμεσού - Αφάμης

    Krasohoria Lemesou - Afames

    PDO-CY-A1623

    Κρασοχώρια Λεμεσού - Λαόνα

    Krasohoria Lemesou - Laona

    PDO-CY-A1624

    Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης

    Vouni Panayia – Ambelitis

    PDO-CY-A1625

    Λαόνα Ακάμα

    Laona Akama

    PDO-CY-A1626

    Πιτσιλιά

    Pitsilia

    PDO-CY-A1627

    Κρασοχώρια Λεμεσού

    Krasohoria Lemesou

    PDO-CY-A1628

    2.

    Indicazione geografica protetta

     

    Termine equivalente

     

    Πάφος

    Pafos

    PGI-CY-A1618

    Λεμεσός

    Lemesos

    PGI-CY-A1619

    Λάρνακα

    Larnaka

    PGI-CY-A1620

    Λευκωσία

    Lefkosia

    PGI-CY-A1621

    REPUBBLICA CECA

    1.

    Denominazione di origine protetta

    Čechy

    PDO-CZ-A0888

    Slovácká

    PDO-CZ-A0890

    Znojemská

    PDO-CZ-A0892

    Litoměřická

    PDO-CZ-A0894

    Mělnická

    PDO-CZ-A0895

    Velkopavlovická

    PDO-CZ-A0896

    Mikulovská

    PDO-CZ-A0897

    Morava

    PDO-CZ-A0899

    Znojmo

    PDO-CZ-A1086

    Šobeské víno

    PDO-CZ-A1089

    Šobes

    PDO-CZ-A1089

    Novosedelské Slámové víno

    PDO-CZ-A1321

    2.

    Indicazione geografica protetta

    české

    PGI-CZ-A0900

    moravské

    PGI-CZ-A0902

    GERMANIA

    1.

    Denominazione di origine protetta

    Ahr

    PDO-DE-A0867

    Baden

    PDO-DE-A1264

    Franken

    PDO-DE-A1267

    Hessische Bergstraße

    PDO-DE-A1268

    Mittelrhein

    PDO-DE-A1269

    Mosel

    PDO-DE-A1270

    Nahe

    PDO-DE-A1271

    Pfalz

    PDO-DE-A1272

    Rheingau

    PDO-DE-A1273

    Rheinhessen

    PDO-DE-A1274

    Saale-Unstrut

    PDO-DE-A1275

    Württemberg

    PDO-DE-A1276

    Sachsen

    PDO-DE-A1277

    2.

    Indicazione geografica protetta

    Ahrtaler Landwein

    PGI-DE-A1278

    Badischer Landwein

    PGI-DE-A1279

    Bayerischer Bodensee-Landwein

    PGI-DE-A1280

    Brandenburger Landwein

    PGI-DE-A1281

    Landwein Main

    PGI-DE-A1282

    Landwein der Mosel

    PGI-DE-A1283

    Landwein Neckar

    PGI-DE-A1284

    Landwein Oberrhein

    PGI-DE-A1285

    Landwein Rhein

    PGI-DE-A1286

    Landwein Rhein-Neckar

    PGI-DE-A1287

    Landwein der Ruwer

    PGI-DE-A1288

    Landwein der Saar

    PGI-DE-A1289

    Mecklenburger Landwein

    PGI-DE-A1290

    Mitteldeutscher Landwein

    PGI-DE-A1291

    Nahegauer Landwein

    PGI-DE-A1293

    Pfälzer Landwein

    PGI-DE-A1294

    Regensburger Landwein

    PGI-DE-A1296

    Rheinburgen-Landwein

    PGI-DE-A1298

    Rheingauer Landwein

    PGI-DE-A1299

    Rheinischer Landwein

    PGI-DE-A1301

    Saarländischer Landwein

    PGI-DE-A1302

    Sächsischer Landwein

    PGI-DE-A1303

    Schleswig-Holsteinischer Landwein

    PGI-DE-A1304

    Schwäbischer Landwein

    PGI-DE-A1305

    Starkenburger Landwein

    PGI-DE-A1306

    Taubertäler Landwein

    PGI-DE-A1307

    DANIMARCA

    Indicazione geografica protetta

    Sjælland

    PGI-DK-A1245

    Jylland

    PGI-DK-A1247

    Fyn

    PGI-DK-A1248

    Bornholm

    PGI-DK-A1249

    FRANCIA

    1.

    Denominazione di origine protetta

    Gigondas

    PDO-FR-A0143

    Châteauneuf-du-Pape

    PDO-FR-A0144

    Corse

    PDO-FR-A0145

    Vin de Corse

    PDO-FR-A0145

    Vouvray

    PDO-FR-A0146

    Saumur-Champigny

    PDO-FR-A0147

    Buzet

    PDO-FR-A0148

    Coteaux de l’Aubance

    PDO-FR-A0149

    Rosé de Loire

    PDO-FR-A0150

    Vacqueyras

    PDO-FR-A0151

    Haut-Montravel

    PDO-FR-A0152

    Monbazillac

    PDO-FR-A0153

    Châteaumeillant

    PDO-FR-A0154

    Côtes du Jura

    PDO-FR-A0155

    Ajaccio

    PDO-FR-A0156

    Patrimonio

    PDO-FR-A0157

    Savennières

    PDO-FR-A0158

    Coteaux d’Aix-en-Provence

    PDO-FR-A0159

    Clairette de Bellegarde

    PDO-FR-A0160

    Costières de Nîmes

    PDO-FR-A0161

    Pessac-Léognan

    PDO-FR-A0162

    Rosette

    PDO-FR-A0163

    Cheverny

    PDO-FR-A0164

    Côtes de Duras

    PDO-FR-A0165

    Coteaux du Vendômois

    PDO-FR-A0166

    Saint-Romain

    PDO-FR-A0167

    Gevrey-Chambertin

    PDO-FR-A0168

    Montlouis-sur-Loire

    PDO-FR-A0169

    Loupiac

    PDO-FR-A0170

    Lalande-de-Pomerol

    PDO-FR-A0171

    Côtes du Forez

    PDO-FR-A0172

    Roussette de Savoie

    PDO-FR-A0173

    Bugey

    PDO-FR-A0174

    Marsannay

    PDO-FR-A0175

    Vougeot

    PDO-FR-A0176

    Châtillon-en-Diois

    PDO-FR-A0177

    Saint-Estèphe

    PDO-FR-A0178

    Coteaux de Saumur

    PDO-FR-A0179

    Palette

    PDO-FR-A0185

    Barsac

    PDO-FR-A0186

    Château-Chalon

    PDO-FR-A0187

    Côtes de Montravel

    PDO-FR-A0188

    Saussignac

    PDO-FR-A0189

    Bergerac

    PDO-FR-A0190

    Côtes de Bergerac

    PDO-FR-A0191

    Macvin du Jura

    PDO-FR-A0192

    Pommard

    PDO-FR-A0193

    Sancerre

    PDO-FR-A0194

    Fitou

    PDO-FR-A0195

    Malepère

    PDO-FR-A0196

    Saint-Bris

    PDO-FR-A0197

    Volnay

    PDO-FR-A0198

    Côte Rôtie

    PDO-FR-A0199

    Saint-Joseph

    PDO-FR-A0200

    Côte Roannaise

    PDO-FR-A0201

    Coteaux du Lyonnais

    PDO-FR-A0202

    Saint-Chinian

    PDO-FR-A0203

    Cabernet de Saumur

    PDO-FR-A0257

    Anjou Villages Brissac

    PDO-FR-A0259

    Saumur

    PDO-FR-A0260

    Côtes de Blaye

    PDO-FR-A0271

    Les Baux de Provence

    PDO-FR-A0272

    Pomerol

    PDO-FR-A0273

    Premières Côtes de Bordeaux

    PDO-FR-A0274

    Gros Plant du Pays nantais

    PDO-FR-A0275

    Listrac-Médoc

    PDO-FR-A0276

    Alsace grand cru Florimont

    PDO-FR-A0298

    Coteaux du Loir

    PDO-FR-A0299

    Menetou-Salon

    PDO-FR-A0300

    Clairette de Die

    PDO-FR-A0301

    Cahors

    PDO-FR-A0302

    Orléans

    PDO-FR-A0303

    Cour-Cheverny

    PDO-FR-A0304

    Bordeaux supérieur

    PDO-FR-A0306

    Corton-Charlemagne

    PDO-FR-A0307

    Puligny-Montrachet

    PDO-FR-A0308

    Romanée-Saint-Vivant

    PDO-FR-A0309

    Clos de Vougeot

    PDO-FR-A0310

    Clos Vougeot

    PDO-FR-A0310

    Chambertin-Clos de Bèze

    PDO-FR-A0311

    Chambertin

    PDO-FR-A0313

    La Romanée

    PDO-FR-A0314

    Mazis-Chambertin

    PDO-FR-A0315

    Chapelle-Chambertin

    PDO-FR-A0316

    Mazoyères-Chambertin

    PDO-FR-A0317

    Corton

    PDO-FR-A0319

    Valençay

    PDO-FR-A0320

    Echezeaux

    PDO-FR-A0321

    La Tâche

    PDO-FR-A0322

    Clos Saint-Denis

    PDO-FR-A0323

    Clos des Lambrays

    PDO-FR-A0324

    Côtes du Rhône

    PDO-FR-A0325

    Gaillac premières côtes

    PDO-FR-A0326

    Tavel

    PDO-FR-A0328

    Margaux

    PDO-FR-A0329

    Minervois

    PDO-FR-A0330

    Lirac

    PDO-FR-A0331

    Alsace grand cru Marckrain

    PDO-FR-A0333

    Alsace grand cru Mandelberg

    PDO-FR-A0334

    Alsace grand cru Kitterlé

    PDO-FR-A0335

    Alsace grand cru Bruderthal

    PDO-FR-A0336

    Alsace grand cru Eichberg

    PDO-FR-A0338

    Alsace grand cru Kirchberg de Ribeauvillé

    PDO-FR-A0339

    Alsace grand cru Brand

    PDO-FR-A0340

    Alsace grand cru Rosacker

    PDO-FR-A0341

    Alsace grand cru Kirchberg de Barr

    PDO-FR-A0343

    Alsace grand cru Steinert

    PDO-FR-A0344

    Alsace grand cru Spiegel

    PDO-FR-A0345

    Alsace grand cru Frankstein

    PDO-FR-A0346

    Alsace grand cru Altenberg de Wolxheim

    PDO-FR-A0348

    Alsace grand cru Altenberg de Bergbieten

    PDO-FR-A0349

    Alsace grand cru Hatschbourg

    PDO-FR-A0372

    Alsace grand cru Goldert

    PDO-FR-A0373

    Alsace grand cru Pfersigberg

    PDO-FR-A0374

    Alsace grand cru Saering

    PDO-FR-A0375

    Alsace grand cru Hengst

    PDO-FR-A0376

    Alsace grand cru Gloeckelberg

    PDO-FR-A0377

    Alsace grand cru Furstentum

    PDO-FR-A0378

    Alsace grand cru Geisberg

    PDO-FR-A0379

    Alsace grand cru Praelatenberg

    PDO-FR-A0381

    Alsace grand cru Moenchberg

    PDO-FR-A0383

    Alsace grand cru Froehn

    PDO-FR-A0384

    Alsace grand cru Engelberg

    PDO-FR-A0385

    Alsace grand cru Rangen

    PDO-FR-A0386

    Alsace grand cru Pfingstberg

    PDO-FR-A0387

    Richebourg

    PDO-FR-A0388

    Crozes-Ermitage

    PDO-FR-A0389

    Crozes-Hermitage

    PDO-FR-A0389

    Côtes du Vivarais

    PDO-FR-A0390

    Crémant de Loire

    PDO-FR-A0391

    Côtes de Provence

    PDO-FR-A0392

    Jasnières

    PDO-FR-A0393

    Coteaux du Giennois

    PDO-FR-A0394

    Chinon

    PDO-FR-A0395

    Cassis

    PDO-FR-A0396

    Coteaux de Die

    PDO-FR-A0397

    Saint-Péray

    PDO-FR-A0398

    Ventoux

    PDO-FR-A0399

    Orléans-Cléry

    PDO-FR-A0400

    Côte de Beaune-Villages

    PDO-FR-A0401

    Montrachet

    PDO-FR-A0402

    Montagny

    PDO-FR-A0403

    Mercurey

    PDO-FR-A0404

    Anjou-Coteaux de la Loire

    PDO-FR-A0405

    Entre-deux-Mers

    PDO-FR-A0406

    Sainte-Foy-Bordeaux

    PDO-FR-A0407

    Saint-Sardos

    PDO-FR-A0408

    Vins fins de la Côte de Nuits

    PDO-FR-A0409

    Côte de Nuits-Villages

    PDO-FR-A0409

    Alsace grand cru Kanzlerberg

    PDO-FR-A0410

    Alsace grand cru Mambourg

    PDO-FR-A0411

    Alsace grand cru Osterberg

    PDO-FR-A0412

    Alsace grand cru Ollwiller

    PDO-FR-A0413

    Alsace grand cru Kessler

    PDO-FR-A0414

    Alsace grand cru Schlossberg

    PDO-FR-A0415

    Alsace grand cru Sommerberg

    PDO-FR-A0416

    Alsace grand cru Muenchberg

    PDO-FR-A0417

    Alsace grand cru Schoenenbourg

    PDO-FR-A0418

    Alsace grand cru Kastelberg

    PDO-FR-A0419

    Bandol

    PDO-FR-A0485

    Clairette du Languedoc

    PDO-FR-A0486

    Crémant de Die

    PDO-FR-A0487

    Crémant de Bordeaux

    PDO-FR-A0488

    Pineau des Charentes

    PDO-FR-A0489

    Bonnes-Mares

    PDO-FR-A0490

    Clos de Tart

    PDO-FR-A0491

    Charlemagne

    PDO-FR-A0492

    Anjou Villages

    PDO-FR-A0493

    Muscadet Sèvre et Maine

    PDO-FR-A0494

    Muscadet Coteaux de la Loire

    PDO-FR-A0495

    Muscadet Côtes de Grandlieu

    PDO-FR-A0496

    Muscadet

    PDO-FR-A0497

    Quincy

    PDO-FR-A0498

    Coteaux du Quercy

    PDO-FR-A0499

    Saint-Julien

    PDO-FR-A0500

    Touraine

    PDO-FR-A0501

    Gaillac

    PDO-FR-A0502

    Floc de Gascogne

    PDO-FR-A0503

    Vosne-Romanée

    PDO-FR-A0504

    Chablis grand cru

    PDO-FR-A0505

    Ruchottes-Chambertin

    PDO-FR-A0559

    Charmes-Chambertin

    PDO-FR-A0560

    Griotte-Chambertin

    PDO-FR-A0562

    Latricières-Chambertin

    PDO-FR-A0564

    Bâtard-Montrachet

    PDO-FR-A0571

    Chevalier-Montrachet

    PDO-FR-A0573

    Criots-Bâtard-Montrachet

    PDO-FR-A0574

    Bouzeron

    PDO-FR-A0576

    Saint-Véran

    PDO-FR-A0577

    Givry

    PDO-FR-A0578

    Nuits-Saint-Georges

    PDO-FR-A0579

    Clos de la Roche

    PDO-FR-A0580

    La Grande Rue

    PDO-FR-A0581

    Musigny

    PDO-FR-A0582

    Grands-Echezeaux

    PDO-FR-A0583

    Romanée-Conti

    PDO-FR-A0584

    Saint-Nicolas-de-Bourgueil

    PDO-FR-A0585

    Saint-Pourçain

    PDO-FR-A0586

    Château-Grillet

    PDO-FR-A0587

    Roussette du Bugey

    PDO-FR-A0588

    Santenay

    PDO-FR-A0589

    Ladoix

    PDO-FR-A0590

    Irancy

    PDO-FR-A0591

    Côte de Beaune

    PDO-FR-A0592

    Pacherenc du Vic-Bilh

    PDO-FR-A0593

    Touraine Noble Joué

    PDO-FR-A0594

    Fronton

    PDO-FR-A0595

    Côtes de Millau

    PDO-FR-A0596

    Béarn

    PDO-FR-A0597

    L’Etoile

    PDO-FR-A0598

    Rivesaltes

    PDO-FR-A0623

    Alsace grand cru Sonnenglanz

    PDO-FR-A0625

    Alsace grand cru Sporen

    PDO-FR-A0628

    Alsace grand cru Steingrubler

    PDO-FR-A0630

    Alsace grand cru Vorbourg

    PDO-FR-A0632

    Alsace grand cru Wineck-Schlossberg

    PDO-FR-A0633

    Alsace grand cru Zinnkoepflé

    PDO-FR-A0635

    Alsace grand cru Steinklotz

    PDO-FR-A0636

    Alsace grand cru Wiebelsberg

    PDO-FR-A0638

    Alsace grand cru Winzenberg

    PDO-FR-A0641

    Fixin

    PDO-FR-A0642

    Pernand-Vergelesses

    PDO-FR-A0643

    Auxey-Duresses

    PDO-FR-A0647

    Mâcon

    PDO-FR-A0649

    Bourgogne

    PDO-FR-A0650

    Pouilly-Loché

    PDO-FR-A0652

    Pouilly-Fuissé

    PDO-FR-A0653

    Monthélie

    PDO-FR-A0654

    Petit Chablis

    PDO-FR-A0656

    Bienvenues-Bâtard-Montrachet

    PDO-FR-A0657

    Chorey-lès-Beaune

    PDO-FR-A0659

    Savigny-lès-Beaune

    PDO-FR-A0660

    Viré-Clessé

    PDO-FR-A0661

    Vin de Bellet

    PDO-FR-A0663

    Bellet

    PDO-FR-A0663

    Côtes du Rhône Villages

    PDO-FR-A0664

    Muscat de Saint-Jean-de-Minervois

    PDO-FR-A0666

    Minervois-la-Livinière

    PDO-FR-A0667

    Cérons

    PDO-FR-A0668

    Moselle

    PDO-FR-A0669

    Corbières-Boutenac

    PDO-FR-A0670

    Corbières

    PDO-FR-A0671

    Banyuls

    PDO-FR-A0672

    Banyuls grand cru

    PDO-FR-A0673

    Frontignan

    PDO-FR-A0675

    Muscat de Frontignan

    PDO-FR-A0675

    Vin de Frontignan

    PDO-FR-A0675

    Crémant de Bourgogne

    PDO-FR-A0676

    Seyssel

    PDO-FR-A0679

    Vin de Savoie

    PDO-FR-A0681

    Savoie

    PDO-FR-A0681

    Côtes du Marmandais

    PDO-FR-A0683

    Condrieu

    PDO-FR-A0685

    Cadillac

    PDO-FR-A0686

    Madiran

    PDO-FR-A0687

    Vinsobres

    PDO-FR-A0690

    Cornas

    PDO-FR-A0697

    Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire

    PDO-FR-A0707

    Irouléguy

    PDO-FR-A0708

    Côtes de Toul

    PDO-FR-A0709

    Haut-Médoc

    PDO-FR-A0710

    Saint-Mont

    PDO-FR-A0711

    Blaye

    PDO-FR-A0712

    Pauillac

    PDO-FR-A0713

    Sainte-Croix-du-Mont

    PDO-FR-A0714

    Muscat de Mireval

    PDO-FR-A0715

    Muscat de Beaumes-de-Venise

    PDO-FR-A0716

    Muscat de Lunel

    PDO-FR-A0717

    Maranges

    PDO-FR-A0718

    Maury

    PDO-FR-A0719

    Rasteau

    PDO-FR-A0720

    Grand Roussillon

    PDO-FR-A0721

    Muscat du Cap Corse

    PDO-FR-A0722

    Beaumes de Venise

    PDO-FR-A0724

    Coteaux Varois en Provence

    PDO-FR-A0725

    Haut-Poitou

    PDO-FR-A0726

    Reuilly

    PDO-FR-A0727

    Bourgueil

    PDO-FR-A0729

    Médoc

    PDO-FR-A0730

    Moulis

    PDO-FR-A0731

    Moulis-en-Médoc

    PDO-FR-A0731

    Fiefs Vendéens

    PDO-FR-A0733

    Tursan

    PDO-FR-A0734

    Chablis

    PDO-FR-A0736

    Bourgogne mousseux

    PDO-FR-A0737

    Bourgogne Passe-tout-grains

    PDO-FR-A0738

    Bourgogne aligoté

    PDO-FR-A0739

    Crémant du Jura

    PDO-FR-A0740

    Marcillac

    PDO-FR-A0818

    Sauternes

    PDO-FR-A0819

    Anjou

    PDO-FR-A0820

    Bordeaux

    PDO-FR-A0821

    Saint-Aubin

    PDO-FR-A0822

    Pécharmant

    PDO-FR-A0823

    Pouilly-Fumé

    PDO-FR-A0824

    Blanc Fumé de Pouilly

    PDO-FR-A0824

    Pouilly-sur-Loire

    PDO-FR-A0825

    Coteaux du Layon

    PDO-FR-A0826

    Jurançon

    PDO-FR-A0827

    Bourg

    PDO-FR-A0828

    Côtes de Bourg

    PDO-FR-A0828

    Bourgeais

    PDO-FR-A0828

    Quarts de Chaume

    PDO-FR-A0829

    Chiroubles

    PDO-FR-A0911

    Régnié

    PDO-FR-A0912

    Morey-Saint-Denis

    PDO-FR-A0913

    Alsace grand cru Kaefferkopf

    PDO-FR-A0914

    Alsace grand cru Altenberg de Bergheim

    PDO-FR-A0915

    Alsace grand cru Zotzenberg

    PDO-FR-A0916

    Crémant d’Alsace

    PDO-FR-A0917

    Pierrevert

    PDO-FR-A0918

    Côtes du Roussillon

    PDO-FR-A0919

    Luberon

    PDO-FR-A0920

    Limoux

    PDO-FR-A0921

    Coteaux du Languedoc

    PDO-FR-A0922

    Languedoc

    PDO-FR-A0922

    Montravel

    PDO-FR-A0923

    Canon Fronsac

    PDO-FR-A0924

    Côtes d’Auvergne

    PDO-FR-A0925

    Bonnezeaux

    PDO-FR-A0926

    Graves de Vayres

    PDO-FR-A0927

    Coteaux d’Ancenis

    PDO-FR-A0928

    Grignan-les-Adhémar

    PDO-FR-A0929

    Fleurie

    PDO-FR-A0930

    Bourgogne grand ordinaire

    PDO-FR-A0931

    Bourgogne ordinaire

    PDO-FR-A0931

    Coteaux Bourguignons

    PDO-FR-A0931

    Aloxe-Corton

    PDO-FR-A0932

    Moulin-à-Vent

    PDO-FR-A0933

    Beaujolais

    PDO-FR-A0934

    Brouilly

    PDO-FR-A0935

    Pouilly-Vinzelles

    PDO-FR-A0936

    Rully

    PDO-FR-A0937

    Savennières Roche aux Moines

    PDO-FR-A0982

    Savennières Coulée de Serrant

    PDO-FR-A0983

    Brulhois

    PDO-FR-A0984

    Entraygues - Le Fel

    PDO-FR-A0986

    Côtes de Bordeaux

    PDO-FR-A0987

    Saint-Emilion

    PDO-FR-A0988

    Montagne-Saint-Emilion

    PDO-FR-A0990

    Saint-Georges-Saint-Emilion

    PDO-FR-A0991

    Puisseguin Saint-Emilion

    PDO-FR-A0992

    Saint-Emilion Grand Cru

    PDO-FR-A0993

    Arbois

    PDO-FR-A0994

    Faugères

    PDO-FR-A0996

    Côtes du Roussillon Villages

    PDO-FR-A0999

    Estaing

    PDO-FR-A1000

    L’Hermitage

    PDO-FR-A1002

    Ermitage

    PDO-FR-A1002

    Hermitage

    PDO-FR-A1002

    L’Ermitage

    PDO-FR-A1002

    Crémant de Limoux

    PDO-FR-A1003

    Cabernet d’Anjou

    PDO-FR-A1005

    Rosé d’Anjou

    PDO-FR-A1007

    Cabardès

    PDO-FR-A1011

    Graves

    PDO-FR-A1012

    Graves supérieures

    PDO-FR-A1014

    Chambolle-Musigny

    PDO-FR-A1016

    Meursault

    PDO-FR-A1017

    Chassagne-Montrachet

    PDO-FR-A1021

    Beaune

    PDO-FR-A1022

    Blagny

    PDO-FR-A1023

    Morgon

    PDO-FR-A1024

    Juliénas

    PDO-FR-A1025

    Côte de Brouilly

    PDO-FR-A1027

    Saint-Amour

    PDO-FR-A1028

    Chénas

    PDO-FR-A1029

    Collioure

    PDO-FR-A1049

    Alsace

    PDO-FR-A1101

    Vin d’Alsace

    PDO-FR-A1101

    Muscat de Rivesaltes

    PDO-FR-A1102

    Fronsac

    PDO-FR-A1103

    Lussac Saint-Emilion

    PDO-FR-A1200

    Champagne

    PDO-FR-A1359

    Rosé des Riceys

    PDO-FR-A1363

    Coteaux champenois

    PDO-FR-A1364

    2.

    Indicazione geografica protetta

    Périgord

    PGI-FR-A1105

    Vicomté d’Aumelas

    PGI-FR-A1107

    Ariège

    PGI-FR-A1109

    Côtes de Thongue

    PGI-FR-A1110

    Torgan

    PGI-FR-A1112

    Sainte-Marie-la-Blanche

    PGI-FR-A1113

    Alpes-de-Haute-Provence

    PGI-FR-A1115

    Urfé

    PGI-FR-A1116

    Yonne

    PGI-FR-A1117

    Coteaux de Coiffy

    PGI-FR-A1120

    Drôme

    PGI-FR-A1121

    Collines Rhodaniennes

    PGI-FR-A1125

    Haute Vallée de l’Aude

    PGI-FR-A1126

    Corrèze

    PGI-FR-A1127

    Coteaux du Cher et de l’Arnon

    PGI-FR-A1129

    Gard

    PGI-FR-A1130

    Coteaux du Pont du Gard

    PGI-FR-A1131

    Coteaux de Tannay

    PGI-FR-A1134

    Côtes Catalanes

    PGI-FR-A1135

    Lavilledieu

    PGI-FR-A1136

    Vallée du Paradis

    PGI-FR-A1141

    Saint-Guilhem-le-Désert

    PGI-FR-A1143

    Allobrogie

    PGI-FR-A1144

    Var

    PGI-FR-A1145

    Coteaux du Libron

    PGI-FR-A1146

    Alpes-Maritimes

    PGI-FR-A1148

    Aveyron

    PGI-FR-A1149

    Haute-Marne

    PGI-FR-A1150

    Cévennes

    PGI-FR-A1151

    Maures

    PGI-FR-A1152

    Isère

    PGI-FR-A1153

    Méditerranée

    PGI-FR-A1154

    Côte Vermeille

    PGI-FR-A1155

    Côtes de Meuse

    PGI-FR-A1156

    Haute-Vienne

    PGI-FR-A1157

    Coteaux des Baronnies

    PGI-FR-A1159

    Ain

    PGI-FR-A1160

    Côtes du Tarn

    PGI-FR-A1161

    Côtes de Gascogne

    PGI-FR-A1162

    Haute Vallée de l’Orb

    PGI-FR-A1163

    Duché d’Uzès

    PGI-FR-A1165

    Île de Beauté

    PGI-FR-A1166

    Coteaux d’Ensérune

    PGI-FR-A1168

    Charentais

    PGI-FR-A1196

    Alpilles

    PGI-FR-A1197

    Ardèche

    PGI-FR-A1198

    Coteaux de Narbonne

    PGI-FR-A1202

    Cité de Carcassonne

    PGI-FR-A1203

    Thézac-Perricard

    PGI-FR-A1204

    Mont Caume

    PGI-FR-A1206

    Agenais

    PGI-FR-A1207

    Hautes-Alpes

    PGI-FR-A1208

    Vaucluse

    PGI-FR-A1209

    Puy-de-Dôme

    PGI-FR-A1211

    Saône-et-Loire

    PGI-FR-A1212

    Aude

    PGI-FR-A1215

    Coteaux de Glanes

    PGI-FR-A1216

    Franche-Comté

    PGI-FR-A1217

    Lot

    PGI-FR-A1218

    Landes

    PGI-FR-A1219

    Gers

    PGI-FR-A1221

    Calvados

    PGI-FR-A1222

    Bouches-du-Rhône

    PGI-FR-A1223

    Val de Loire

    PGI-FR-A1225

    Sables du Golfe du Lion

    PGI-FR-A1227

    Côtes de Thau

    PGI-FR-A1229

    Comtés Rhodaniens

    PGI-FR-A1230

    Comté Tolosan

    PGI-FR-A1231

    Coteaux de l’Auxois

    PGI-FR-A1233

    Atlantique

    PGI-FR-A1365

    Pays d’Oc

    PGI-FR-A1367

    Pays d’Hérault

    PGI-FR-A1370

    Coteaux de Peyriac

    PGI-FR-A1371

    Coteaux Charitois

    PGI-FR-A1372

    Cathare

    PGI-FR-A1374

    GRECIA

    1.

    Denominazione di origine protetta

     

    Termine equivalente

     

    Αγχίαλος

    Anchialos

    PDO-GR-A1484

    Αμύνταιο

    Amyndeon

    PDO-GR-A1395

    Αρχάνες

    Archanes

    PDO-GR-A1340

    Γουμένισσα

    Goumenissa

    PDO-GR-A1251

    Δαφνές

    Dafnes

    PDO-GR-A1390

    Ζίτσα

    Zitsa

    PDO-GR-A1532

    Λήμνος

    Limnos

    PDO-GR-A1614

    Malvasia Πάρος

    Malvasia Paros

    PDO-GR-A1607

    Malvasia Σητείας

    Malvasia Sitia

    PDO-GR-A1608

    Malvasia Χάνδακας-Candia

    Malvasia Χάνδακας-Candia

    PDO-GR-A1617

    Μαντινεία

    Mantinia

    PDO-GR-A1554

    Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

    Mavrodaphne of Kefalonia/Mavrodafne of Cephalonia

    PDO-GR-A1055

    Μαυροδάφνη Πατρών

    Mavrodafni of Patra/Mavrodaphne of Patra

    PDO-GR-A1048

    Μεσενικόλα

    Mesenikola

    PDO-GR-A1253

    Μονεμβασία- Malvasia

    Monemvasia-Malvasia

    PDO-GR-A1533

    Μοσχάτο Πατρών

    Muscat of Patra

    PDO-GR-A1087

    Μοσχάτος Κεφαλληνίας

    Muscat of Kefalonia/Muscat de Cephalonie/Muscat of Cephalonia

    PDO-GR-A1566

    Μοσχάτος Λήμνου

    Muscat of Limnos

    PDO-GR-A1432

    Μοσχάτος Ρίου Πάτρας

    Μuscat of Rio Patra

    PDO-GR-A1316

    Μοσχάτος Ρόδου

    Muscat of Rodos

    PDO-GR-A1567

    Νάουσα

    Naoussa

    PDO-GR-A1610

    Νεμέα

    Nemea

    PDO-GR-A1573

    Πάρος

    Paros

    PDO-GR-A1570

    Πάτρα

    Patra

    PDO-GR-A1239

    Πεζά

    Peza

    PDO-GR-A1401

    Πλαγιές Μελίτωνα

    Slopes of Meliton

    PDO-GR-A1096

    Ραψάνη

    Rapsani

    PDO-GR-A0116

    Ρόδος

    Rodos/Rhodes

    PDO-GR-A1612

    Ρομπόλα Κεφαλληνίας

    Robola of Kefalonia

    PDO-GR-A1240

    Σάμος

    Samos

    PDO-GR-A1564

    Σαντορίνη

    Santorini

    PDO-GR-A1065

    Σητεία

    Sitia

    PDO-GR-A1613

    Χάνδακας - Candia

    Candia

    PDO-GR-A1615

    2.

    Indicazione geografica protetta

     

    Termine equivalente

     

    Άβδηρα

    Avdira

    PGI-GR-A0861

    Άγιο Όρος

    Mount Athos/Holly Mount Athos/Holly Mountain Athos/Mont Athos/Άγιο Όρος Άθως

    PGI-GR-A0873

    Αγορά

    Agora

    PGI-GR-A0267

    Αιγαίο Πέλαγος

    Aegean Sea/Aigaio Pelagos

    PGI-GR-A1602

    Ανάβυσσος

    Anavyssos

    PGI-GR-A0859

    Αργολίδα

    Argolida

    PGI-GR-A0850

    Αρκαδία

    Arkadia

    PGI-GR-A1331

    Αττική

    Attiki

    PGI-GR-A1569

    Αχαΐα

    Achaia

    PGI-GR-A1568

    Βελβεντό

    Velvento

    PGI-GR-A1529

    Βερντέα Ζακύνθου

    Verdea Onomasia kata paradosi Zakynthou/Verdea Zakynthos/Verntea Zakynthos

    PGI-GR-A1050

    Γεράνεια

    Gerania

    PGI-GR-A0840

    Γρεβενά

    Grevena

    PGI-GR-A1051

    Δράμα

    Drama

    PGI-GR-A1057

    Δωδεκάνησος

    Dodekanese

    PGI-GR-A1580

    Έβρος

    Evros

    PGI-GR-A1045

    Ελασσόνα

    Elassona

    PGI-GR-A0868

    Επανομή

    Epanomi

    PGI-GR-A0858

    Εύβοια

    Evia

    PGI-GR-A1559

    Ζάκυνθος

    Zakynthos

    PGI-GR-A0945

    Ηλεία

    Ilia

    PGI-GR-A0140

    Ημαθία

    Imathia

    PGI-GR-A1524

    Ήπειρος

    Epirus

    PGI-GR-A1604

    Ηράκλειο

    Iraklio

    PGI-GR-A1565

    Θάσος

    Thasos

    PGI-GR-A0121

    Θαψανά

    Thapsana

    PGI-GR-A1039

    Θεσσαλία

    Thessalia

    PGI-GR-A1601

    Θεσσαλονίκη

    Thessaloniki

    PGI-GR-A0126

    Θήβα

    Thiva

    PGI-GR-A1195

    Θράκη

    Thrace

    PGI-GR-A1611

    Ικαρία

    Ikaria

    PGI-GR-A0836

    Ίλιον

    Ilion

    PGI-GR-A0204

    Ίσμαρος

    Ismaros

    PGI-GR-A0423

    Ιωάννινα

    Ioannina

    PGI-GR-A1058

    Καβάλα

    Kavala

    PGI-GR-A0137

    Καρδίτσα

    Karditsa

    PGI-GR-A1592

    Κάρυστος

    Karystos

    PGI-GR-A1334

    Καστοριά

    Kastoria

    PGI-GR-A1013

    Κέρκυρα

    Corfu

    PGI-GR-A0141

    Κίσσαμος

    Kissamos

    PGI-GR-A0422

    Κλημέντι

    Klimenti

    PGI-GR-A0268

    Κοζάνη

    Kozani

    PGI-GR-A1386

    Κοιλάδα Αταλάντης

    Atalanti Valley

    PGI-GR-A1521

    Κόρινθος

    Κορινθία/Korinthos/Korinthia

    PGI-GR-A1593

    Κρανιά

    Krania

    PGI-GR-A0424

    Κραννώνα

    Krannona

    PGI-GR-A0142

    Κρήτη

    Crete

    PGI-GR-A1605

    Κυκλάδες

    Cyclades

    PGI-GR-A1343

    Κως

    Kos

    PGI-GR-A0981

    Λακωνία

    Lakonia

    PGI-GR-A1528

    Λασίθι

    Lasithi

    PGI-GR-A0830

    Λέσβος

    Lesvos

    PGI-GR-A0125

    Λετρίνοι

    Letrini

    PGI-GR-A0421

    Λευκάδα

    Lefkada

    PGI-GR-A0866

    Ληλάντιο Πεδίο

    Lilantio Pedio/Lilantio Field

    PGI-GR-A0131

    Μαγνησία

    Magnisia

    PGI-GR-A0860

    Μακεδονία

    Macedonia

    PGI-GR-A1616

    Μαντζαβινάτα

    Mantzavinata

    PGI-GR-A0998

    Μαρκόπουλο

    Markopoulo

    PGI-GR-A0943

    Μαρτίνο

    Martino

    PGI-GR-A1531

    Μεσσηνία

    Messinia

    PGI-GR-A1009

    Μεταξάτων

    Metaxata

    PGI-GR-A1019

    Μετέωρα

    Meteora

    PGI-GR-A1530

    Μέτσοβο

    Metsovo

    PGI-GR-A0942

    Νέα Μεσημβρία

    Nea Mesimvria

    PGI-GR-A1574

    Οπούντια Λοκρίδας

    Opountia Locris

    PGI-GR-A1562

    Παγγαίο

    Paggeo/Pangeon

    PGI-GR-A0865

    Παλλήνη

    Pallini

    PGI-GR-A0265

    Παρνασσός

    Parnassos

    PGI-GR-A1026

    Πέλλα

    Pella

    PGI-GR-A0425

    Πελοπόννησος

    Peloponnese

    PGI-GR-A1606

    Πιερία

    Pieria

    PGI-GR-A0869

    Πισάτις

    Pisatis

    PGI-GR-A0269

    Πλαγιές Αιγιαλείας

    Slopes of Aigialia

    PGI-GR-A1563

    Πλαγιές Αίνου

    Slopes of Ainos

    PGI-GR-A1578

    Πλαγιές Αμπέλου

    Slopes of ampelos

    PGI-GR-A0841

    Πλαγιές Βερτίσκου

    Slopes of Vertiskos

    PGI-GR-A0266

    Πλαγιές Κιθαιρώνα

    Slopes of Kithaironas

    PGI-GR-A1603

    Πλαγιές Κνημίδας

    Slopes of Knimida

    PGI-GR-A1553

    Πλαγιές Πάικου

    Slopes of Paiko

    PGI-GR-A1088

    Πλαγιές Πάρνηθας

    Slopes of Parnitha

    PGI-GR-A1327

    Πλαγιές Πεντελικού

    Slopes of Pendeliko

    PGI-GR-A0863

    Πυλία

    Pylia

    PGI-GR-A1033

    Ρέθυμνο

    Rethimno

    PGI-GR-A1060

    Ρετσίνα Αττικής

    Retsina of Attiki

    PGI-GR-A1428

    Ρετσίνα Βοιωτίας

    Retsina of Viotia

    PGI-GR-A1572

    Ρετσίνα Γιάλτρων

    Retsina of Gialtra

    PGI-GR-A1052

    Ρετσίνα Εύβοιας

    Retsina of Evoia

    PGI-GR-A1476

    Ρετσίνα Θηβών (Βοιωτίας)

    Retsina of Thebes (Voiotias)

    PGI-GR-A1004

    Ρετσίνα Καρύστου

    Retsina of Karystos

    PGI-GR-A1020

    Ρετσίνα Κορωπίου

    Ρετσίνα Κορωπίου Αττικής/Retsina of Koropi/Retsina of Koropi Attiki

    PGI-GR-A1595

    Ρετσίνα Κρωπίας

     

    PGI-GR-A1595

    Ρετσίνα Παιανίας

    Ρετσίνα Παιανίας Αττικής/Retsina of Paiania/Retsina of Paiania Attiki

    PGI-GR-A1597

    Ρετσίνα Λιοπεσίου

     

    PGI-GR-A1597

    Ρετσίνα Μαρκόπουλου (Αττικής)

    Retsina of Markopoulo (Attiki)

    PGI-GR-A1226

    Ρετσίνα Μεγάρων

    Ρετσίνα Μεγάρων Αττικής/Retsina of Megara (Attiki)/Retsina of Megara Attiki

    PGI-GR-A1596

    Ρετσίνα Μεσογείων (Αττικής)

    Retsina of Mesogia (Attiki)

    PGI-GR-A1091

    Ρετσίνα Παλλήνης

    Ρετσίνα Παλλήνης Αττικής/Retsina of Pallini/Retsina of Pallini Attiki

    PGI-GR-A1600

    Ρετσίνα Πικερμίου

    Ρετσίνα Πικερμίου Αττικής/Retsina of Pikermi Attiki/Retsina of Pikermi

    PGI-GR-A1599

    Ρετσίνα Σπάτων

    Ρετσίνα Σπάτων Αττικής/Retsina of Spata/Retsina of Spata Attiki

    PGI-GR-A1594

    Ρετσίνα Χαλκίδας (Ευβοίας)

    Retsina of Halkida (Evoia)

    PGI-GR-A1420

    Ριτσώνα

    Ritsona

    PGI-GR-A1527

    Σέρρες

    Serres

    PGI-GR-A1090

    Σιάτιστα

    Siatista

    PGI-GR-A1326

    Σιθωνία

    Sithonia

    PGI-GR-A0989

    Σπάτα

    Spata

    PGI-GR-A0831

    Στερεά Ελλάδα

    Sterea Ellada

    PGI-GR-A1609

    Τεγέα

    Tegea

    PGI-GR-A0123

    Τριφυλία

    Trifilia

    PGI-GR-A0063

    Τύρναβος

    Tyrnavos

    PGI-GR-A0122

    Φθιώτιδα

    Fthiotida/Phthiotis

    PGI-GR-A1571

    Φλώρινα

    Florina

    PGI-GR-A1080

    Χαλικούνα

    Halikouna

    PGI-GR-A0832

    Χαλκιδική

    Halkidiki

    PGI-GR-A1403

    Χανιά

    Chania

    PGI-GR-A1059

    Χίος

    Chios

    PGI-GR-A0118

    CROAZIA

    1.

    Denominazione di origine protetta

    Dalmatinska zagora

    PDO-HR-A1648

    Dingač

    PDO-HR-A1649

    Hrvatsko primorje

    PDO-HR-A1650

    Istočna kontinentalna Hrvatska

    PDO-HR-A1651

    Hrvatska Istra

    PDO-HR-A1652

    Moslavina

    PDO-HR-A1653

    Plešivica

    PDO-HR-A1654

    Hrvatsko Podunavlje

    PDO-HR-A1655

    Pokuplje

    PDO-HR-A1656

    Prigorje-Bilogora

    PDO-HR-A1657

    Primorska Hrvatska

    PDO-HR-A1658

    Sjeverna Dalmacija

    PDO-HR-A1659

    Slavonija

    PDO-HR-A1660

    Srednja i Južna Dalmacija

    PDO-HR-A1661

    Zagorje – Međimurje

    PDO-HR-A1662

    Zapadna kontinentalna Hrvatska

    PDO-HR-A1663

    UNGHERIA

    1.

    Denominazione di origine protetta

    Tokaji

    PDO-HU-A1254

    Tokaj

    PDO-HU-A1254

    Egri

    PDO-HU-A1328

    Eger

    PDO-HU-A1328

    Kunsági

    PDO-HU-A1332

    Kunság

    PDO-HU-A1332

    Mór

    PDO-HU-A1333

    Móri

    PDO-HU-A1333

    Neszmély

    PDO-HU-A1335

    Neszmélyi

    PDO-HU-A1335

    Pannonhalmi

    PDO-HU-A1338

    Pannonhalma

    PDO-HU-A1338

    Izsáki Arany Sárfehér

    PDO-HU-A1341

    Duna

    PDO-HU-A1345

    Dunai

    PDO-HU-A1345

    Szekszárd

    PDO-HU-A1349

    Szekszárdi

    PDO-HU-A1349

    Etyek-Buda

    PDO-HU-A1350

    Etyek-Budai

    PDO-HU-A1350

    Tolnai

    PDO-HU-A1353

    Tolna

    PDO-HU-A1353

    Mátrai

    PDO-HU-A1368

    Mátra

    PDO-HU-A1368

    Debrői Hárslevelű

    PDO-HU-A1373

    Somló

    PDO-HU-A1376

    Somlói

    PDO-HU-A1376

    Balatonboglári

    PDO-HU-A1378

    Balatonboglár

    PDO-HU-A1378

    Pannon

    PDO-HU-A1380

    Villányi

    PDO-HU-A1381

    Villány

    PDO-HU-A1381

    Csongrád

    PDO-HU-A1383

    Csongrádi

    PDO-HU-A1383

    Pécs

    PDO-HU-A1385

    Hajós-Baja

    PDO-HU-A1388

    Bükk

    PDO-HU-A1500

    Bükki

    PDO-HU-A1500

    Nagy-Somló

    PDO-HU-A1501

    Nagy-Somlói

    PDO-HU-A1501

    Zalai

    PDO-HU-A1502

    Zala

    PDO-HU-A1502

    Tihanyi

    PDO-HU-A1503

    Tihany

    PDO-HU-A1503

    Sopron

    PDO-HU-A1504

    Soproni

    PDO-HU-A1504

    Káli

    PDO-HU-A1505

    Badacsonyi

    PDO-HU-A1506

    Badacsony

    PDO-HU-A1506

    Balatoni

    PDO-HU-A1507

    Balaton

    PDO-HU-A1507

    Balaton-felvidéki

    PDO-HU-A1509

    Balaton-felvidék

    PDO-HU-A1509

    Balatonfüred-Csopak

    PDO-HU-A1516

    Balatonfüred-Csopaki

    PDO-HU-A1516

    2.

    Indicazione geografica protetta

    Felső-Magyarország

    PGI-HU-A1329

    Felső-Magyarországi

    PGI-HU-A1329

    Duna-Tisza-közi

    PGI-HU-A1342

    Dunántúli

    PGI-HU-A1351

    Dunántúl

    PGI-HU-A1351

    Zemplén

    PGI-HU-A1375

    Zempléni

    PGI-HU-A1375

    Balatonmelléki

    PGI-HU-A1508

    ITALIA

    1.

    Denominazione di origine protetta

    Aglianico del Vulture

    PDO-IT-A0222

    Fiano di Avellino

    PDO-IT-A0232

    Greco di Tufo

    PDO-IT-A0236

    Taurasi

    PDO-IT-A0237

    Aversa

    PDO-IT-A0238

    Campi Flegrei

    PDO-IT-A0239

    Capri

    PDO-IT-A0240

    Casavecchia di Pontelatone

    PDO-IT-A0241

    Castel San Lorenzo

    PDO-IT-A0242

    Cilento

    PDO-IT-A0243

    Falanghina del Sannio

    PDO-IT-A0248

    Falerno del Massico

    PDO-IT-A0249

    Galluccio

    PDO-IT-A0250

    Ischia

    PDO-IT-A0251

    Vesuvio

    PDO-IT-A0252

    Aglianico del Taburno

    PDO-IT-A0277

    Costa d’Amalfi

    PDO-IT-A0278

    Irpinia

    PDO-IT-A0279

    Penisola Sorrentina

    PDO-IT-A0280

    Sannio

    PDO-IT-A0281

    Colli Bolognesi Classico Pignoletto

    PDO-IT-A0284

    Romagna Albana

    PDO-IT-A0285

    Bosco Eliceo

    PDO-IT-A0287

    Colli Bolognesi

    PDO-IT-A0289

    Colli d’Imola

    PDO-IT-A0290

    Colli di Faenza

    PDO-IT-A0291

    Colli di Parma

    PDO-IT-A0292

    dell’Alto Adige

    PDO-IT-A0293

    Südtiroler

    PDO-IT-A0293

    Südtirol

    PDO-IT-A0293

    Alto Adige

    PDO-IT-A0293

    Lago di Caldaro

    PDO-IT-A0294

    Kalterersee

    PDO-IT-A0294

    Kalterer

    PDO-IT-A0294

    Caldaro

    PDO-IT-A0294

    Valle d’Aosta

    PDO-IT-A0296

    Vallée d’Aoste

    PDO-IT-A0296

    Colli di Rimini

    PDO-IT-A0297

    Colli di Scandiano e di Canossa

    PDO-IT-A0305

    Colli Piacentini

    PDO-IT-A0312

    Colli Romagna centrale

    PDO-IT-A0318

    Gutturnio

    PDO-IT-A0327

    Lambrusco di Sorbara

    PDO-IT-A0332

    Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

    PDO-IT-A0337

    Lambrusco Salamino di Santa Croce

    PDO-IT-A0342

    di Modena

    PDO-IT-A0347

    Modena

    PDO-IT-A0347

    Ortrugo

    PDO-IT-A0350

    Reggiano

    PDO-IT-A0351

    Cinque Terre Sciacchetrà

    PDO-IT-A0352

    Cinque Terre

    PDO-IT-A0352

    Colli di Luni

    PDO-IT-A0353

    Colline di Levanto

    PDO-IT-A0354

    Portofino

    PDO-IT-A0355

    Golfo del Tigullio - Portofino

    PDO-IT-A0355

    Pornassio

    PDO-IT-A0356

    Ormeasco di Pornassio

    PDO-IT-A0356

    Riviera ligure di Ponente

    PDO-IT-A0357

    Dolceacqua

    PDO-IT-A0358

    Rossese di Dolceacqua

    PDO-IT-A0358

    Val Polcèvera

    PDO-IT-A0359

    Rosazzo

    PDO-IT-A0367

    San Ginesio

    PDO-IT-A0426

    Piceno

    PDO-IT-A0427

    Rosso Piceno

    PDO-IT-A0427

    Rosso Cònero

    PDO-IT-A0428

    Pergola

    PDO-IT-A0429

    Lacrima di Morro d’Alba

    PDO-IT-A0431

    Lacrima di Morro

    PDO-IT-A0431

    I Terreni di Sanseverino

    PDO-IT-A0432

    Falerio

    PDO-IT-A0433

    Esino

    PDO-IT-A0434

    Amarone della Valpolicella

    PDO-IT-A0435

    Bardolino

    PDO-IT-A0436

    Bardolino Superiore

    PDO-IT-A0437

    Arcole

    PDO-IT-A0438

    Breganze

    PDO-IT-A0439

    Merlara

    PDO-IT-A0440

    Recioto della Valpolicella

    PDO-IT-A0441

    Valpolicella

    PDO-IT-A0442

    Colli Maceratesi

    PDO-IT-A0443

    Bianchello del Metauro

    PDO-IT-A0444

    Vernaccia di Serrapetrona

    PDO-IT-A0445

    Valpolicella Ripasso

    PDO-IT-A0446

    Durello Lessini

    PDO-IT-A0447

    Lessini Durello

    PDO-IT-A0447

    Cònero

    PDO-IT-A0449

    Colli Berici

    PDO-IT-A0450

    Serrapetrona

    PDO-IT-A0451

    Colli di Conegliano

    PDO-IT-A0453

    Colli Euganei

    PDO-IT-A0454

    Colli Euganei Fior d’Arancio

    PDO-IT-A0455

    Fior d’Arancio Colli Euganei

    PDO-IT-A0455

    Corti Benedettine del Padovano

    PDO-IT-A0456

    Lison

    PDO-IT-A0457

    Colli Pesaresi

    PDO-IT-A0458

    Lison-Pramaggiore

    PDO-IT-A0459

    Montello - Colli Asolani

    PDO-IT-A0460

    Montello

    PDO-IT-A0461

    Montello Rosso

    PDO-IT-A0461

    Monti Lessini

    PDO-IT-A0462

    Piave Malanotte

    PDO-IT-A0463

    Malanotte del Piave

    PDO-IT-A0463

    Piave

    PDO-IT-A0464

    Recioto di Soave

    PDO-IT-A0465

    Bagnoli di Sopra

    PDO-IT-A0466

    Bagnoli

    PDO-IT-A0466

    Bagnoli Friularo

    PDO-IT-A0467

    Friularo di Bagnoli

    PDO-IT-A0467

    Custoza

    PDO-IT-A0468

    Bianco di Custoza

    PDO-IT-A0468

    Gambellara

    PDO-IT-A0469

    Recioto di Gambellara

    PDO-IT-A0470

    Riviera del Brenta

    PDO-IT-A0471

    Soave

    PDO-IT-A0472

    Soave Superiore

    PDO-IT-A0473

    Valdadige

    PDO-IT-A0474

    Etschtaler

    PDO-IT-A0474

    Terradeiforti

    PDO-IT-A0475

    Valdadige Terradeiforti

    PDO-IT-A0475

    Vicenza

    PDO-IT-A0476

    Offida

    PDO-IT-A0477

    Serenissima

    PDO-IT-A0478

    Vigneti della Serenissima

    PDO-IT-A0478

    Terre di Offida

    PDO-IT-A0479

    Verdicchio di Matelica Riserva

    PDO-IT-A0480

    Verdicchio di Matelica

    PDO-IT-A0481

    Verdicchio dei Castelli di Jesi

    PDO-IT-A0482

    Castelli di Jesi Verdicchio Riserva

    PDO-IT-A0483

    Reno

    PDO-IT-A0506

    Romagna

    PDO-IT-A0507

    Asolo - Prosecco

    PDO-IT-A0514

    Colli Asolani - Prosecco

    PDO-IT-A0514

    Conegliano - Prosecco

    PDO-IT-A0515

    Conegliano Valdobbiadene - Prosecco

    PDO-IT-A0515

    Valdobbiadene - Prosecco

    PDO-IT-A0515

    Prosecco

    PDO-IT-A0516

    Venezia

    PDO-IT-A0517

    Aglianico del Vulture Superiore

    PDO-IT-A0527

    Grottino di Roccanova

    PDO-IT-A0528

    Terre dell’Alta Val d’Agri

    PDO-IT-A0530

    Matera

    PDO-IT-A0533

    Primitivo di Manduria Dolce Naturale

    PDO-IT-A0535

    Castel del Monte Bombino Nero

    PDO-IT-A0537

    Castel del Monte Nero di Troia Riserva

    PDO-IT-A0538

    Castel del Monte Rosso Riserva

    PDO-IT-A0539

    Aleatico di Puglia

    PDO-IT-A0540

    Alezio

    PDO-IT-A0541

    Barletta

    PDO-IT-A0542

    Brindisi

    PDO-IT-A0543

    Cacc’e mmitte di Lucera

    PDO-IT-A0544

    Castel del Monte

    PDO-IT-A0545

    Colline Joniche Tarantine

    PDO-IT-A0546

    Copertino

    PDO-IT-A0547

    Galatina

    PDO-IT-A0548

    Gioia del Colle

    PDO-IT-A0549

    Gravina

    PDO-IT-A0550

    Lizzano

    PDO-IT-A0551

    Locorotondo

    PDO-IT-A0552

    Martina

    PDO-IT-A0553

    Martina Franca

    PDO-IT-A0553

    Matino

    PDO-IT-A0554

    Moscato di Trani

    PDO-IT-A0555

    Nardò

    PDO-IT-A0556

    Negroamaro di Terra d’Otranto

    PDO-IT-A0557

    Orta Nova

    PDO-IT-A0558

    Ostuni

    PDO-IT-A0561

    Leverano

    PDO-IT-A0563

    Primitivo di Manduria

    PDO-IT-A0565

    Rosso di Cerignola

    PDO-IT-A0566

    Salice Salentino

    PDO-IT-A0567

    San Severo

    PDO-IT-A0568

    Squinzano

    PDO-IT-A0569

    Tavoliere

    PDO-IT-A0570

    Tavoliere delle Puglie

    PDO-IT-A0570

    Terra d’Otranto

    PDO-IT-A0572

    del Molise

    PDO-IT-A0575

    Molise

    PDO-IT-A0575

    Bivongi

    PDO-IT-A0605

    Cirò

    PDO-IT-A0610

    Greco di Bianco

    PDO-IT-A0617

    Lamezia

    PDO-IT-A0618

    Melissa

    PDO-IT-A0619

    Savuto

    PDO-IT-A0620

    Scavigna

    PDO-IT-A0621

    Terre di Cosenza

    PDO-IT-A0627

    S. Anna di Isola Capo Rizzuto

    PDO-IT-A0629

    Biferno

    PDO-IT-A0674

    Tintilia del Molise

    PDO-IT-A0677

    Cannellino di Frascati

    PDO-IT-A0678

    Cesanese del Piglio

    PDO-IT-A0680

    Piglio

    PDO-IT-A0680

    Frascati Superiore

    PDO-IT-A0682

    Pentro di Isernia

    PDO-IT-A0684

    Pentro

    PDO-IT-A0684

    Aleatico di Gradoli

    PDO-IT-A0689

    Aprilia

    PDO-IT-A0691

    Atina

    PDO-IT-A0692

    Bianco Capena

    PDO-IT-A0694

    Castelli Romani

    PDO-IT-A0695

    Cerveteri

    PDO-IT-A0696

    Affile

    PDO-IT-A0698

    Cesanese di Affile

    PDO-IT-A0698

    Cesanese di Olevano Romano

    PDO-IT-A0699

    Olevano Romano

    PDO-IT-A0699

    Circeo

    PDO-IT-A0700

    Colli Albani

    PDO-IT-A0701

    Colli della Sabina

    PDO-IT-A0702

    Tuscia

    PDO-IT-A0703

    Colli Etruschi Viterbesi

    PDO-IT-A0703

    Colli Lanuvini

    PDO-IT-A0704

    Est! Est!! Est!!! di Montefiascone

    PDO-IT-A0705

    Cori

    PDO-IT-A0706

    Montepulciano d’Abruzzo

    PDO-IT-A0723

    Trebbiano d’Abruzzo

    PDO-IT-A0728

    Terre Tollesi

    PDO-IT-A0742

    Tullum

    PDO-IT-A0742

    Cerasuolo d’Abruzzo

    PDO-IT-A0743

    Casteller

    PDO-IT-A0748

    Teroldego Rotaliano

    PDO-IT-A0749

    Frascati

    PDO-IT-A0750

    Genazzano

    PDO-IT-A0751

    Trento

    PDO-IT-A0752

    Marino

    PDO-IT-A0753

    Trentino

    PDO-IT-A0754

    Montecompatri

    PDO-IT-A0757

    Montecompatri Colonna

    PDO-IT-A0757

    Colonna

    PDO-IT-A0757

    Nettuno

    PDO-IT-A0758

    Roma

    PDO-IT-A0759

    Tarquinia

    PDO-IT-A0760

    Terracina

    PDO-IT-A0761

    Moscato di Terracina

    PDO-IT-A0761

    Velletri

    PDO-IT-A0762

    Vignanello

    PDO-IT-A0763

    Zagarolo

    PDO-IT-A0764

    Cerasuolo di Vittoria

    PDO-IT-A0773

    Alcamo

    PDO-IT-A0774

    Contea di Sclafani

    PDO-IT-A0775

    Contessa Entellina

    PDO-IT-A0776

    Delia Nivolelli

    PDO-IT-A0777

    Eloro

    PDO-IT-A0778

    Erice

    PDO-IT-A0779

    Etna

    PDO-IT-A0780

    Faro

    PDO-IT-A0781

    Malvasia delle Lipari

    PDO-IT-A0782

    Mamertino

    PDO-IT-A0783

    Mamertino di Milazzo

    PDO-IT-A0783

    Marsala

    PDO-IT-A0785

    Menfi

    PDO-IT-A0786

    Monreale

    PDO-IT-A0787

    Noto

    PDO-IT-A0790

    Moscato di Pantelleria

    PDO-IT-A0792

    Pantelleria

    PDO-IT-A0792

    Passito di Pantelleria

    PDO-IT-A0792

    Riesi

    PDO-IT-A0793

    Salaparuta

    PDO-IT-A0795

    Sambuca di Sicilia

    PDO-IT-A0797

    Santa Margherita di Belice

    PDO-IT-A0798

    Sciacca

    PDO-IT-A0800

    Sicilia

    PDO-IT-A0801

    Siracusa

    PDO-IT-A0802

    Vittoria

    PDO-IT-A0803

    Montefalco Sagrantino

    PDO-IT-A0833

    Torgiano Rosso Riserva

    PDO-IT-A0834

    Amelia

    PDO-IT-A0835

    Assisi

    PDO-IT-A0837

    Colli Altotiberini

    PDO-IT-A0838

    Trasimeno

    PDO-IT-A0839

    Colli del Trasimeno

    PDO-IT-A0839

    Colli Martani

    PDO-IT-A0842

    Colli Perugini

    PDO-IT-A0843

    Lago di Corbara

    PDO-IT-A0844

    Montefalco

    PDO-IT-A0845

    Orvieto

    PDO-IT-A0846

    Rosso Orvietano

    PDO-IT-A0847

    Orvietano Rosso

    PDO-IT-A0847

    Spoleto

    PDO-IT-A0848

    Todi

    PDO-IT-A0849

    Torgiano

    PDO-IT-A0851

    Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane

    PDO-IT-A0876

    Controguerra

    PDO-IT-A0879

    Abruzzo

    PDO-IT-A0880

    Villamagna

    PDO-IT-A0883

    Vermentino di Gallura

    PDO-IT-A0903

    Alghero

    PDO-IT-A0904

    Friuli Annia

    PDO-IT-A0905

    Arborea

    PDO-IT-A0906

    Malvasia di Bosa

    PDO-IT-A0907

    Collio

    PDO-IT-A0908

    Collio Goriziano

    PDO-IT-A0908

    Moscato di Sennori

    PDO-IT-A0909

    Moscato di Sorso - Sennori

    PDO-IT-A0909

    Moscato di Sorso

    PDO-IT-A0909

    Carso - Kras

    PDO-IT-A0910

    Carso

    PDO-IT-A0910

    Colli Orientali del Friuli Picolit

    PDO-IT-A0938

    Ramandolo

    PDO-IT-A0939

    Moscato di Scanzo

    PDO-IT-A0949

    Scanzo

    PDO-IT-A0949

    Friuli Aquileia

    PDO-IT-A0950

    Friuli Colli Orientali

    PDO-IT-A0953

    Friuli Grave

    PDO-IT-A0954

    Oltrepò Pavese metodo classico

    PDO-IT-A0958

    Friuli Isonzo

    PDO-IT-A0959

    Isonzo del Friuli

    PDO-IT-A0959

    Oltrepò Pavese

    PDO-IT-A0971

    Bonarda dell’Oltrepò Pavese

    PDO-IT-A0973

    Casteggio

    PDO-IT-A0974

    Friuli Latisana

    PDO-IT-A0976

    Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese

    PDO-IT-A0978

    Buttafuoco

    PDO-IT-A0978

    Sangue di Giuda

    PDO-IT-A0979

    Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese

    PDO-IT-A0979

    Pinot nero dell’Oltrepò Pavese

    PDO-IT-A1001

    Oltrepò Pavese Pinot grigio

    PDO-IT-A1010

    Franciacorta

    PDO-IT-A1034

    Sforzato di Valtellina

    PDO-IT-A1035

    Sfursat di Valtellina

    PDO-IT-A1035

    Valtellina Superiore

    PDO-IT-A1036

    Curtefranca

    PDO-IT-A1042

    Sardegna Semidano

    PDO-IT-A1046

    San Colombano

    PDO-IT-A1054

    San Colombano al Lambro

    PDO-IT-A1054

    Alba

    PDO-IT-A1063

    Albugnano

    PDO-IT-A1066

    Barbera d’Alba

    PDO-IT-A1068

    Garda Colli Mantovani

    PDO-IT-A1070

    Barbera del Monferrato

    PDO-IT-A1071

    Lambrusco Mantovano

    PDO-IT-A1073

    Boca

    PDO-IT-A1074

    Bramaterra

    PDO-IT-A1075

    Canavese

    PDO-IT-A1083

    Carema

    PDO-IT-A1084

    Cisterna d’Asti

    PDO-IT-A1092

    Colli Tortonesi

    PDO-IT-A1097

    Collina Torinese

    PDO-IT-A1098

    Cannonau di Sardegna

    PDO-IT-A1099

    Colline Novaresi

    PDO-IT-A1100

    Botticino

    PDO-IT-A1104

    Colline Saluzzesi

    PDO-IT-A1106

    Cellatica

    PDO-IT-A1108

    Cortese dell’Alto Monferrato

    PDO-IT-A1111

    Calosso

    PDO-IT-A1118

    Girò di Cagliari

    PDO-IT-A1122

    Capriano del Colle

    PDO-IT-A1124

    Nasco di Cagliari

    PDO-IT-A1133

    Garda Bresciano

    PDO-IT-A1137

    Riviera del Garda Bresciano

    PDO-IT-A1137

    Coste della Sesia

    PDO-IT-A1138

    Dolcetto d’Acqui

    PDO-IT-A1139

    Dolcetto d’Alba

    PDO-IT-A1142

    Moscato di Sardegna

    PDO-IT-A1147

    Monica di Sardegna

    PDO-IT-A1158

    Nuragus di Cagliari

    PDO-IT-A1164

    Campidano di Terralba

    PDO-IT-A1167

    Terralba

    PDO-IT-A1167

    Vermentino di Sardegna

    PDO-IT-A1169

    Vernaccia di Oristano

    PDO-IT-A1170

    Mandrolisai

    PDO-IT-A1171

    Carignano del Sulcis

    PDO-IT-A1172

    Dolcetto d’Asti

    PDO-IT-A1174

    Dolcetto di Ovada

    PDO-IT-A1176

    Fara

    PDO-IT-A1178

    Freisa d’Asti

    PDO-IT-A1180

    Freisa di Chieri

    PDO-IT-A1181

    Gabiano

    PDO-IT-A1183

    Ortona

    PDO-IT-A1184

    Grignolino d’Asti

    PDO-IT-A1186

    Grignolino del Monferrato Casalese

    PDO-IT-A1187

    Valtènesi

    PDO-IT-A1188

    Langhe

    PDO-IT-A1189

    Lessona

    PDO-IT-A1191

    Loazzolo

    PDO-IT-A1192

    Malvasia di Casorzo

    PDO-IT-A1194

    Malvasia di Casorzo d’Asti

    PDO-IT-A1194

    Casorzo

    PDO-IT-A1194

    Brunello di Montalcino

    PDO-IT-A1199

    Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

    PDO-IT-A1201

    Monferrato

    PDO-IT-A1210

    Nebbiolo d’Alba

    PDO-IT-A1213

    Carmignano

    PDO-IT-A1220

    Piemonte

    PDO-IT-A1224

    Chianti

    PDO-IT-A1228

    Pinerolese

    PDO-IT-A1232

    Rubino di Cantavenna

    PDO-IT-A1234

    Chianti Classico

    PDO-IT-A1235

    Sizzano

    PDO-IT-A1236

    Aleatico Passito dell’Elba

    PDO-IT-A1237

    Elba Aleatico Passito

    PDO-IT-A1237

    Strevi

    PDO-IT-A1238

    Terre Alfieri

    PDO-IT-A1241

    Valli Ossolane

    PDO-IT-A1242

    Valsusa

    PDO-IT-A1243

    Verduno

    PDO-IT-A1244

    Verduno Pelaverga

    PDO-IT-A1244

    Montecucco Sangiovese

    PDO-IT-A1246

    Alta Langa

    PDO-IT-A1252

    Ruché di Castagnole Monferrato

    PDO-IT-A1258

    Morellino di Scansano

    PDO-IT-A1260

    Roero

    PDO-IT-A1261

    Rosso della Val di Cornia

    PDO-IT-A1262

    Val di Cornia Rosso

    PDO-IT-A1262

    Ghemme

    PDO-IT-A1263

    Suvereto

    PDO-IT-A1266

    Vernaccia di San Gimignano

    PDO-IT-A1292

    Vino Nobile di Montepulciano

    PDO-IT-A1308

    Gavi

    PDO-IT-A1310

    Cortese di Gavi

    PDO-IT-A1310

    Gattinara

    PDO-IT-A1311

    Ansonica Costa dell’Argentario

    PDO-IT-A1312

    Cagliari

    PDO-IT-A1313

    Erbaluce di Caluso

    PDO-IT-A1315

    Caluso

    PDO-IT-A1315

    San Martino della Battaglia

    PDO-IT-A1318

    Ovada

    PDO-IT-A1319

    Dolcetto di Ovada Superiore

    PDO-IT-A1319

    Garda

    PDO-IT-A1320

    Lugana

    PDO-IT-A1322

    Rosso di Valtellina

    PDO-IT-A1323

    Valtellina rosso

    PDO-IT-A1323

    Dolcetto di Diano d’Alba

    PDO-IT-A1324

    Diano d’Alba

    PDO-IT-A1324

    Rosato di Carmignano

    PDO-IT-A1325

    Vin Santo di Carmignano

    PDO-IT-A1325

    Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice

    PDO-IT-A1325

    Barco Reale di Carmignano

    PDO-IT-A1325

    Dogliani

    PDO-IT-A1330

    Bianco dell’Empolese

    PDO-IT-A1337

    Bianco di Pitigliano

    PDO-IT-A1339

    Bolgheri

    PDO-IT-A1348

    Bolgheri Sassicaia

    PDO-IT-A1348

    Terre del Colleoni

    PDO-IT-A1358

    Colleoni

    PDO-IT-A1358

    Valcalepio

    PDO-IT-A1366

    Candia dei Colli Apuani

    PDO-IT-A1377

    Capalbio

    PDO-IT-A1379

    Acqui

    PDO-IT-A1382

    Brachetto d’Acqui

    PDO-IT-A1382

    Colli dell’Etruria Centrale

    PDO-IT-A1384

    Colline Lucchesi

    PDO-IT-A1387

    Barolo

    PDO-IT-A1389

    Asti

    PDO-IT-A1396

    Barbera del Monferrato Superiore

    PDO-IT-A1397

    Barbera d’Asti

    PDO-IT-A1398

    Barbaresco

    PDO-IT-A1399

    Grance Senesi

    PDO-IT-A1400

    Maremma toscana

    PDO-IT-A1413

    Montecarlo

    PDO-IT-A1421

    Montecucco

    PDO-IT-A1433

    Monteregio di Massa Marittima

    PDO-IT-A1435

    Montescudaio

    PDO-IT-A1437

    Moscadello di Montalcino

    PDO-IT-A1440

    Orcia

    PDO-IT-A1442

    Parrina

    PDO-IT-A1451

    Pomino

    PDO-IT-A1453

    Rosso di Montalcino

    PDO-IT-A1456

    Rosso di Montepulciano

    PDO-IT-A1458

    San Gimignano

    PDO-IT-A1464

    Sant’Antimo

    PDO-IT-A1486

    San Torpè

    PDO-IT-A1488

    Sovana

    PDO-IT-A1490

    Terratico di Bibbona

    PDO-IT-A1491

    Terre di Casole

    PDO-IT-A1493

    Terre di Pisa

    PDO-IT-A1495

    Val d’Arbia

    PDO-IT-A1496

    Valdarno di Sopra

    PDO-IT-A1497

    Val d’Arno di Sopra

    PDO-IT-A1497

    Val di Cornia

    PDO-IT-A1498

    Valdichiana toscana

    PDO-IT-A1510

    Valdinievole

    PDO-IT-A1512

    Vin Santo del Chianti

    PDO-IT-A1513

    Vin Santo del Chianti Classico

    PDO-IT-A1514

    Vin Santo di Montepulciano

    PDO-IT-A1515

    Cortona

    PDO-IT-A1518

    Elba

    PDO-IT-A1519

    2.

    Indicazione geografica protetta

    Campania

    PGI-IT-A0253

    Catalanesca del Monte Somma

    PGI-IT-A0254

    Colli di Salerno

    PGI-IT-A0255

    Dugenta

    PGI-IT-A0256

    Epomeo

    PGI-IT-A0258

    Paestum

    PGI-IT-A0261

    Pompeiano

    PGI-IT-A0262

    Roccamonfina

    PGI-IT-A0263

    Terre del Volturno

    PGI-IT-A0264

    Beneventano

    PGI-IT-A0283

    Benevento

    PGI-IT-A0283

    Mitterberg

    PGI-IT-A0295

    Colline del Genovesato

    PGI-IT-A0361

    Colline Savonesi

    PGI-IT-A0362

    Liguria di Levante

    PGI-IT-A0363

    Terrazze dell’Imperiese

    PGI-IT-A0364

    Marche

    PGI-IT-A0484

    Bianco di Castelfranco Emilia

    PGI-IT-A0508

    Emilia

    PGI-IT-A0509

    dell’Emilia

    PGI-IT-A0509

    Forlì

    PGI-IT-A0512

    Fortana del Taro

    PGI-IT-A0513

    Colli Trevigiani

    PGI-IT-A0518

    Conselvano

    PGI-IT-A0519

    Marca Trevigiana

    PGI-IT-A0520

    Veneto

    PGI-IT-A0521

    Veneto Orientale

    PGI-IT-A0522

    Ravenna

    PGI-IT-A0523

    Veronese

    PGI-IT-A0524

    Verona

    PGI-IT-A0524

    Provincia di Verona

    PGI-IT-A0524

    Rubicone

    PGI-IT-A0525

    Bianco del Sillaro

    PGI-IT-A0526

    Sillaro

    PGI-IT-A0526

    Terre di Veleja

    PGI-IT-A0529

    Basilicata

    PGI-IT-A0531

    Val Tidone

    PGI-IT-A0532

    Daunia

    PGI-IT-A0599

    Murgia

    PGI-IT-A0600

    Puglia

    PGI-IT-A0601

    Salento

    PGI-IT-A0602

    Tarantino

    PGI-IT-A0603

    Valle d’Itria

    PGI-IT-A0604

    Calabria

    PGI-IT-A0637

    Costa Viola

    PGI-IT-A0640

    Locride

    PGI-IT-A0644

    Palizzi

    PGI-IT-A0645

    Pellaro

    PGI-IT-A0648

    Scilla

    PGI-IT-A0651

    Val di Neto

    PGI-IT-A0655

    Valdamato

    PGI-IT-A0658

    Arghillà

    PGI-IT-A0662

    Lipuda

    PGI-IT-A0665

    Rotae

    PGI-IT-A0688

    Osco

    PGI-IT-A0693

    Terre degli Osci

    PGI-IT-A0693

    Colli del Sangro

    PGI-IT-A0744

    Colline Frentane

    PGI-IT-A0745

    Vigneti delle Dolomiti

    PGI-IT-A0755

    Weinberg Dolomiten

    PGI-IT-A0755

    Vallagarina

    PGI-IT-A0756

    Anagni

    PGI-IT-A0765

    Civitella d’Agliano

    PGI-IT-A0766

    Colli Cimini

    PGI-IT-A0767

    Costa Etrusco Romana

    PGI-IT-A0768

    del Frusinate

    PGI-IT-A0770

    Frusinate

    PGI-IT-A0770

    Lazio

    PGI-IT-A0771

    Barbagia

    PGI-IT-A0784

    Colli del Limbara

    PGI-IT-A0788

    Marmilla

    PGI-IT-A0789

    Nurra

    PGI-IT-A0791

    Ogliastra

    PGI-IT-A0794

    Parteolla

    PGI-IT-A0796

    Planargia

    PGI-IT-A0799

    Avola

    PGI-IT-A0804

    Camarro

    PGI-IT-A0805

    Fontanarossa di Cerda

    PGI-IT-A0806

    Salemi

    PGI-IT-A0807

    Provincia di Nuoro

    PGI-IT-A0808

    Salina

    PGI-IT-A0809

    Terre Siciliane

    PGI-IT-A0810

    Valle Belice

    PGI-IT-A0811

    Romangia

    PGI-IT-A0812

    Sibiola

    PGI-IT-A0813

    Tharros

    PGI-IT-A0814

    Trexenta

    PGI-IT-A0815

    Valle del Tirso

    PGI-IT-A0816

    Valli di Porto Pino

    PGI-IT-A0817

    Allerona

    PGI-IT-A0852

    Bettona

    PGI-IT-A0853

    Cannara

    PGI-IT-A0854

    Narni

    PGI-IT-A0855

    Spello

    PGI-IT-A0856

    Umbria

    PGI-IT-A0857

    Delle Venezie

    PGI-IT-A0862

    Alto Livenza

    PGI-IT-A0864

    Colli Aprutini

    PGI-IT-A0884

    Colline Pescaresi

    PGI-IT-A0887

    Colline Teatine

    PGI-IT-A0891

    Histonium

    PGI-IT-A0893

    del Vastese

    PGI-IT-A0893

    Terre Aquilane

    PGI-IT-A0898

    Terre de L’Aquila

    PGI-IT-A0898

    Terre di Chieti

    PGI-IT-A0901

    Venezia Giulia

    PGI-IT-A0977

    Provincia di Pavia

    PGI-IT-A1015

    Ronchi Varesini

    PGI-IT-A1037

    Sebino

    PGI-IT-A1041

    Collina del Milanese

    PGI-IT-A1053

    Terre Lariane

    PGI-IT-A1069

    Alto Mincio

    PGI-IT-A1076

    Provincia di Mantova

    PGI-IT-A1078

    Quistello

    PGI-IT-A1081

    Sabbioneta

    PGI-IT-A1082

    Isola dei Nuraghi

    PGI-IT-A1140

    Benaco Bresciano

    PGI-IT-A1205

    Montenetto di Brescia

    PGI-IT-A1256

    Ronchi di Brescia

    PGI-IT-A1265

    Valcamonica

    PGI-IT-A1317

    Terrazze Retiche di Sondrio

    PGI-IT-A1352

    Bergamasca

    PGI-IT-A1369

    Val di Magra

    PGI-IT-A1431

    Costa Toscana

    PGI-IT-A1434

    Colli della Toscana centrale

    PGI-IT-A1436

    Montecastelli

    PGI-IT-A1438

    Alta Valle della Greve

    PGI-IT-A1443

    Toscana

    PGI-IT-A1517

    Toscano

    PGI-IT-A1517

    LUSSEMBURGO

    Denominazione di origine protetta

    Moselle Luxembourgeoise

    PDO-LU-A0452

    MALTA

    1.

    Denominazione di origine protetta

    Gozo

    PDO-MT-A1629

    Għawdex

    PDO-MT-A1629

    Malta

    PDO-MT-A1630

    2.

    Indicazione geografica protetta

    Maltese Islands

    PGI-MT-A1631

    PAESI BASSI

    Indicazione geografica protetta

    Flevoland

    PGI-NL-A0380

    Limburg

    PGI-NL-A0961

    Gelderland

    PGI-NL-A0962

    Zeeland

    PGI-NL-A0963

    Noord-Brabant

    PGI-NL-A0964

    Zuid-Holland

    PGI-NL-A0965

    Noord-Holland

    PGI-NL-A0966

    Utrecht

    PGI-NL-A0967

    Overijssel

    PGI-NL-A0968

    Drenthe

    PGI-NL-A0969

    Groningen

    PGI-NL-A0970

    Friesland

    PGI-NL-A0972

    PORTOGALLO

    1.

    Denominazione di origine protetta

    Madera

    PDO-PT-A0038

    Vinho da Madera

    PDO-PT-A0038

    Vin de Madère

    PDO-PT-A0038

    Madère

    PDO-PT-A0038

    Madera

    PDO-PT-A0038

    Madera Wijn

    PDO-PT-A0038

    Vino di Madera

    PDO-PT-A0038

    Madera Wein

    PDO-PT-A0038

    Madera Wine

    PDO-PT-A0038

    Madeirense

    PDO-PT-A0039

    Biscoitos

    PDO-PT-A1444

    Pico

    PDO-PT-A1445

    Graciosa

    PDO-PT-A1446

    Tavira

    PDO-PT-A1449

    Lagoa

    PDO-PT-A1450

    Portimão

    PDO-PT-A1452

    Lagos

    PDO-PT-A1454

    Lafões

    PDO-PT-A1455

    Setúbal

    PDO-PT-A1457

    Palmela

    PDO-PT-A1460

    Colares

    PDO-PT-A1461

    Carcavelos

    PDO-PT-A1462

    Bucelas

    PDO-PT-A1463

    Torres Vedras

    PDO-PT-A1465

    Trás-os-Montes

    PDO-PT-A1466

    Alenquer

    PDO-PT-A1468

    Óbidos

    PDO-PT-A1469

    Encostas d’Aire

    PDO-PT-A1470

    Arruda

    PDO-PT-A1471

    Dão

    PDO-PT-A1534

    Bairrada

    PDO-PT-A1537

    Douro

    PDO-PT-A1539

    Port Wine

    PDO-PT-A1540

    Port

    PDO-PT-A1540

    vinho do Porto

    PDO-PT-A1540

    Porto

    PDO-PT-A1540

    vin de Porto

    PDO-PT-A1540

    Oporto

    PDO-PT-A1540

    Portvin

    PDO-PT-A1540

    Portwein

    PDO-PT-A1540

    Portwijn

    PDO-PT-A1540

    Távora-Varosa

    PDO-PT-A1541

    Alentejo

    PDO-PT-A1542

    DoTejo

    PDO-PT-A1544

    Vinho Verde

    PDO-PT-A1545

    Beira Interior

    PDO-PT-A1546

    2.

    Indicazione geografica protetta

    Terras Madeirenses

    PGI-PT-A0040

    Duriense

    PGI-PT-A0124

    Açores

    PGI-PT-A1447

    Algarve

    PGI-PT-A1448

    Península de Setúbal

    PGI-PT-A1459

    Transmontano

    PGI-PT-A1467

    Lisboa

    PGI-PT-A1535

    Minho

    PGI-PT-A1536

    Alentejano

    PGI-PT-A1543

    Tejo

    PGI-PT-A1547

    ROMANIA

    1.

    Denominazione di origine protetta

    Recaș

    PDO-RO-A0027

    Banat

    PDO-RO-A0028

    Miniș

    PDO-RO-A0029

    Murfatlar

    PDO-RO-A0030

    Crișana

    PDO-RO-A0105

    Dealu Bujorului

    PDO-RO-A0132

    Nicorești

    PDO-RO-A0133

    Pietroasa

    PDO-RO-A0134

    Cotnari

    PDO-RO-A0135

    Iana

    PDO-RO-A0136

    Bohotin

    PDO-RO-A0138

    Iași

    PDO-RO-A0139

    Sâmburești

    PDO-RO-A0282

    Drăgășani

    PDO-RO-A0286

    Târnave

    PDO-RO-A0365

    Aiud

    PDO-RO-A0366

    Alba Iulia

    PDO-RO-A0368

    Lechința

    PDO-RO-A0369

    Sebeș-Apold

    PDO-RO-A0371

    Oltina

    PDO-RO-A0611

    Murfatlar

    PDO-RO-A0624

    Dealu Mare

    PDO-RO-A1062

    Târnave

    PDO-RO-A1064

    Dealu Mare

    PDO-RO-A1067

    Mehedinți

    PDO-RO-A1072

    Dealu Mare

    PDO-RO-A1079

    Panciu

    PDO-RO-A1093

    Panciu

    PDO-RO-A1193

    Segarcea

    PDO-RO-A1214

    Ștefănești

    PDO-RO-A1309

    Dealu Mare

    PDO-RO-A1336

    Babadag

    PDO-RO-A1424

    Banu Mărăcine

    PDO-RO-A1558

    Sarica Niculițel

    PDO-RO-A1575

    Cotești

    PDO-RO-A1577

    Huși

    PDO-RO-A1583

    Panciu

    PDO-RO-A1584

    Odobești

    PDO-RO-A1586

    2.

    Indicazione geografica protetta

    Dealurile Zarandului

    PGI-RO-A0031

    Viile Carașului

    PGI-RO-A0032

    Dealurile Crișanei

    PGI-RO-A0106

    Dealurile Sătmarului

    PGI-RO-A0107

    Viile Timișului

    PGI-RO-A0108

    Dealurile Transilvaniei

    PGI-RO-A0288

    Colinele Dobrogei

    PGI-RO-A0612

    Terasele Dunării

    PGI-RO-A1077

    Dealurile Munteniei

    PGI-RO-A1085

    Dealurile Olteniei

    PGI-RO-A1095

    Dealurile Munteniei

    PGI-RO-A1427

    Dealurile Vrancei

    PGI-RO-A1582

    Dealurile Moldovei

    PGI-RO-A1591

    SLOVACCHIA

    1.

    Denominazione di origine protetta

    Vinohradnícka oblasť Tokaj

    PDO-SK-A0120

    Východoslovenský

    PDO-SK-A1354

    Východoslovenské

    PDO-SK-A1354

    Východoslovenská

    PDO-SK-A1354

    Stredoslovenský

    PDO-SK-A1355

    Stredoslovenské

    PDO-SK-A1355

    Stredoslovenská

    PDO-SK-A1355

    Južnoslovenská

    PDO-SK-A1356

    Južnoslovenský

    PDO-SK-A1356

    Južnoslovenské

    PDO-SK-A1356

    Nitrianska

    PDO-SK-A1357

    Nitriansky

    PDO-SK-A1357

    Nitrianske

    PDO-SK-A1357

    Malokarpatský

    PDO-SK-A1360

    Malokarpatské

    PDO-SK-A1360

    Malokarpatská

    PDO-SK-A1360

    Karpatská perla

    PDO-SK-A1598

    2.

    Indicazione geografica protetta

    Slovenské

    PGI-SK-A1361

    Slovenský

    PGI-SK-A1361

    Slovenská

    PGI-SK-A1361

    SLOVENIA

    1.

    Denominazione di origine protetta

    Goriška Brda

    PDO-SI-A0270

    Vipavska dolina

    PDO-SI-A0448

    Slovenska Istra

    PDO-SI-A0609

    Kras

    PDO-SI-A0616

    Štajerska Slovenija

    PDO-SI-A0639

    Prekmurje

    PDO-SI-A0769

    Bizeljsko Sremič

    PDO-SI-A0772

    Dolenjska

    PDO-SI-A0871

    Bela krajina

    PDO-SI-A0878

    Bizeljčan

    PDO-SI-A1520

    Cviček

    PDO-SI-A1561

    Belokranjec

    PDO-SI-A1576

    Metliška črnina

    PDO-SI-A1579

    Teran

    PDO-SI-A1581

    2.

    Indicazione geografica protetta

    Podravje

    PGI-SI-A0995

    Posavje

    PGI-SI-A1061

    Primorska

    PGI-SI-A1094

    SPAGNA

    1.

    Denominazione di origine protetta

    Cariñena

    PDO-ES-A0043

    Almansa

    PDO-ES-A0044

    La Mancha

    PDO-ES-A0045

    Manchuela

    PDO-ES-A0046

    Méntrida

    PDO-ES-A0047

    Mondéjar

    PDO-ES-A0048

    Ribera del Júcar

    PDO-ES-A0049

    Uclés

    PDO-ES-A0050

    Valdepeñas

    PDO-ES-A0051

    Dominio de Valdepusa

    PDO-ES-A0052

    Finca Élez

    PDO-ES-A0053

    Dehesa del Carrizal

    PDO-ES-A0054

    Campo de La Guardia

    PDO-ES-A0055

    Calzadilla

    PDO-ES-A0056

    Pago Florentino

    PDO-ES-A0057

    Guijoso

    PDO-ES-A0058

    Casa del Blanco

    PDO-ES-A0060

    Jumilla

    PDO-ES-A0109

    La Gomera

    PDO-ES-A0111

    Gran Canaria

    PDO-ES-A0112

    Lanzarote

    PDO-ES-A0113

    Ycoden-Daute-Isora

    PDO-ES-A0114

    Tacoronte-Acentejo

    PDO-ES-A0115

    Rioja

    PDO-ES-A0117

    Cangas

    PDO-ES-A0119

    Navarra

    PDO-ES-A0127

    Campo de Borja

    PDO-ES-A0180

    Prado de Irache

    PDO-ES-A0182

    Pago de Arínzano

    PDO-ES-A0183

    Pago de Otazu

    PDO-ES-A0184

    Calatayud

    PDO-ES-A0247

    La Palma

    PDO-ES-A0510

    Somontano

    PDO-ES-A0534

    Bullas

    PDO-ES-A0536

    Yecla

    PDO-ES-A0606

    Arlanza

    PDO-ES-A0613

    Arribes

    PDO-ES-A0614

    Bierzo

    PDO-ES-A0615

    Cigales

    PDO-ES-A0622

    Ribera del Duero

    PDO-ES-A0626

    Sierra de Salamanca

    PDO-ES-A0631

    Tierra del Vino de Zamora

    PDO-ES-A0634

    Valles de Benavente

    PDO-ES-A0646

    Chacolí de Álava

    PDO-ES-A0732

    Txakolí de Álava

    PDO-ES-A0732

    Arabako Txakolina

    PDO-ES-A0732

    Cava

    PDO-ES-A0735

    Chacolí de Getaria

    PDO-ES-A0741

    Txakolí de Getaria

    PDO-ES-A0741

    Getariako Txakolina

    PDO-ES-A0741

    Bizkaiko Txakolina

    PDO-ES-A0746

    Chacolí de Bizkaia

    PDO-ES-A0746

    Txakolí de Bizkaia

    PDO-ES-A0746

    Valtiendas

    PDO-ES-A0747

    Valencia

    PDO-ES-A0872

    Utiel-Requena

    PDO-ES-A0874

    Tierra de León

    PDO-ES-A0882

    Toro

    PDO-ES-A0886

    Rueda

    PDO-ES-A0889

    El Terrerazo

    PDO-ES-A0940

    Los Balagueses

    PDO-ES-A0941

    Abona

    PDO-ES-A0975

    Valle de Güímar

    PDO-ES-A0980

    Pla i Llevant

    PDO-ES-A1038

    Valle de la Orotava

    PDO-ES-A1040

    Binissalem

    PDO-ES-A1056

    Monterrei

    PDO-ES-A1114

    Rías Baixas

    PDO-ES-A1119

    Ribeiro

    PDO-ES-A1123

    Ribeira Sacra

    PDO-ES-A1128

    Valdeorras

    PDO-ES-A1132

    El Hierro

    PDO-ES-A1250

    Ribera del Guadiana

    PDO-ES-A1295

    Conca de Barberà

    PDO-ES-A1422

    Alella

    PDO-ES-A1423

    Granada

    PDO-ES-A1475

    Lebrija

    PDO-ES-A1478

    Montilla-Moriles

    PDO-ES-A1479

    Sierras de Málaga

    PDO-ES-A1480

    Málaga

    PDO-ES-A1481

    Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

    PDO-ES-A1482

    Manzanilla

    PDO-ES-A1482

    Jerez-Xérès-Sherry

    PDO-ES-A1483

    Jerez

    PDO-ES-A1483

    Xérès

    PDO-ES-A1483

    Sherry

    PDO-ES-A1483

    Condado de Huelva

    PDO-ES-A1485

    Islas Canarias

    PDO-ES-A1511

    Aylés

    PDO-ES-A1522

    Costers del Segre

    PDO-ES-A1523

    Vinos de Madrid

    PDO-ES-A1525

    Alicante

    PDO-ES-A1526

    Empordà

    PDO-ES-A1548

    Cataluña

    PDO-ES-A1549

    Montsant

    PDO-ES-A1550

    Penedès

    PDO-ES-A1551

    Tarragona

    PDO-ES-A1555

    Terra Alta

    PDO-ES-A1556

    Pla de Bages

    PDO-ES-A1557

    Priorat

    PDO-ES-A1560

    2.

    Indicazione geografica protetta

    Castilla

    PGI-ES-A0059

    Ribera del Queiles

    PGI-ES-A0083

    Serra de Tramuntana-Costa Nord

    PGI-ES-A0103

    Eivissa

    PGI-ES-A0110

    Ibiza

    PGI-ES-A0110

    3 Riberas

    PGI-ES-A0128

    Costa de Cantabria

    PGI-ES-A0129

    Liébana

    PGI-ES-A0130

    Valle del Cinca

    PGI-ES-A0181

    Ribera del Jiloca

    PGI-ES-A0244

    Ribera del Gállego - Cinco Villas

    PGI-ES-A0245

    Valdejalón

    PGI-ES-A0246

    Valles de Sadacia

    PGI-ES-A0511

    Campo de Cartagena

    PGI-ES-A0607

    Murcia

    PGI-ES-A0608

    Illa de Menorca

    PGI-ES-A0870

    Isla de Menorca

    PGI-ES-A0870

    Formentera

    PGI-ES-A0875

    Illes Balears

    PGI-ES-A0947

    Castilla y León

    PGI-ES-A0948

    Mallorca

    PGI-ES-A0960

    Castelló

    PGI-ES-A1173

    Barbanza e Iria

    PGI-ES-A1255

    Betanzos

    PGI-ES-A1257

    Valle del Miño-Ourense

    PGI-ES-A1259

    Val do Miño-Ourense

    PGI-ES-A1259

    Extremadura

    PGI-ES-A1300

    Bajo Aragón

    PGI-ES-A1362

    Altiplano de Sierra Nevada

    PGI-ES-A1402

    Bailén

    PGI-ES-A1404

    Cádiz

    PGI-ES-A1405

    Córdoba

    PGI-ES-A1406

    Cumbres del Guadalfeo

    PGI-ES-A1407

    Desierto de Almería

    PGI-ES-A1408

    Laderas del Genil

    PGI-ES-A1409

    Laujar-Alpujarra

    PGI-ES-A1410

    Los Palacios

    PGI-ES-A1411

    Norte de Almería

    PGI-ES-A1412

    Ribera del Andarax

    PGI-ES-A1414

    Sierra Norte de Sevilla

    PGI-ES-A1415

    Sierra Sur de Jaén

    PGI-ES-A1416

    Sierras de Las Estancias y Los Filabres

    PGI-ES-A1417

    Torreperogil

    PGI-ES-A1418

    Villaviciosa de Córdoba

    PGI-ES-A1419

    REGNO UNITO

    1.

    Denominazione di origine protetta

    English

    PDO-GB-A1585

    Welsh

    PDO-GB-A1587

    2.

    Indicazione geografica protetta

    English Regional

    PGI-GB-A1589

    Welsh Regional

    PGI-GB-A1590

    b)   BEVANDE ALCOLICHE ORIGINARIE DELL’UE

    AUSTRIA

    Korn/Kornbrand

    Grossglockner Alpenbitter

    Inländerrum

    Jägertee/Jagertee/Jagatee

    Mariazeller Jagasaftl

    Mariazeller Magenlikör

    Puchheimer Bitter

    Steinfelder Magenbitter

    Wachauer Marillenbrand

    Wachauer Marillenlikör

    Wachauer Weinbrand

    Weinbrand Dürnstein

    Pálinka

    BELGIO

    Korn/Kornbrand

    Balegemse jenever

    Hasseltse jenever/Hasselt

    O’ de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever

    Peket-Pekêt/

    Pèket-Pèkèt de Wallonie

    Jonge jenever/jonge genever

    Oude jenever/oude genever

    Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever

    Genièvre/Jenever/Genever

    Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten

    Fruchtgenever

    BULGARIA

    Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/

    Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sungurlare

    Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Bourgas

    Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakya/muscatova rakya from Dobrudja

    Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova rakya from Karlovo

    Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya from Lovech

    Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya from Pomorie

    Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakya/Biserna grozdova rakya from Russe

    Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kaysieva rakya/Kaysieva rakya from Silistra

    Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven)

    Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja

    Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya from Suhindol

    Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия отТервел/Tervelska kaysieva rakya/Kaysieva rakya from Tervel

    Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya from Troyan

    CIPRO

    Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

    Ouzo/Ούζο

    REPUBBLICA CECA

    Karlovarská Hořká

    DANIMARCA

    Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

    ESTONIA

    Estonian vodka

    FINLANDIA

    Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur

    Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

    FRANCIA

    Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever

    Genièvre/Jenever/Genever

    Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

    Armagnac

    Armagnac-Ténarèze

    Bas-Armagnac

    Blanche Armagnac

    Brandy français/

    Brandy de France

    Calvados

    Calvados Domfrontais

    Calvados Pays d’Auge

    Cassis de Bourgogne

    Cassis de Dijon

    Cassis de Saintonge

    Cassis du Dauphiné

    Cognac

    Eau-de-vie de cidre de Bretagne

    Eau-de-vie de cidre de Normandie

    Eau-de-vie de cidre du Maine

    Eau-de-vie de Cognac

    Eau-de-vie de Faugères/Faugères

    Eau-de-vie de Jura

    Eau-de-vie de poiré de Bretagne

    Eau-de-vie de poiré de Normandie

    Eau-de-vie de poiré du Maine

    Eau-de-vie de vin de Bourgogne

    Eau-de-vie de vin de la Marne

    Eau-de-vie de vin de Savoie

    Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

    Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine

    Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

    Eau-de-vie de vin originaire de Provence

    Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

    Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

    Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

    Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

    Eau-de-vie des Charentes

    Fine Bordeaux

    Fine de Bourgogne

    Framboise d’Alsace

    Haut-Armagnac

    Kirsch d’Alsace

    Kirsch de Fougerolles

    Marc d’Alsace Gewürztraminer

    Marc d’Aquitaine/Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine

    Marc d’Auvergne

    Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne

    Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne

    Marc de Franche-Comté/Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

    Marc de Lorraine

    Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence

    Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

    Marc des Coteaux de la Loire/Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

    Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

    Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

    Marc du Centre-Est/Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

    Marc du Jura

    Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

    Mirabelle d’Alsace

    Mirabelle de Lorraine

    Pommeau de Bretagne

    Pommeau de Normandie

    Pommeau du Maine

    Quetsch d’Alsace

    Ratafia de Champagne

    Rhum de la Guadeloupe

    Rhum de la Guyane

    Rhum de la Martinique

    Rhum de la Réunion

    Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

    Rhum des Antilles françaises

    Rhum des départements français d’outre-mer

    Ron de Málaga

    Whisky alsacien/Whisky d’Alsace

    Whisky breton/Whisky de Bretagne

    Williams d’Orléans

    Genièvre Flandres Artois

    Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi

    GERMANIA

    Bärwurz

    Bayerischer Gebirgsenzian

    Bayerischer Kräuterlikör

    Benediktbeurer Klosterlikör

    Bergischer Korn/Bergischer Kornbrand

    Berliner Kümmel

    Blutwurz

    Chiemseer Klosterlikör

    Deutscher Weinbrand

    Emsländer Korn/Emsländer Kornbrand

    Ettaler Klosterlikör

    Fränkischer Obstler

    Fränkisches Kirschwasser

    Fränkisches Zwetschgenwasser

    Hamburger Kümmel

    Haselünner Korn/Haselünner Kornbrand

    Hasetaler Korn/Hasetaler Kornbrand

    Hüttentee

    Königsberger Bärenfang

    Münchener Kümmel

    Münsterländer Korn/Münsterländer Kornbrand

    Ostfriesischer Korngenever

    Ostpreußischer Bärenfang

    Pfälzer Weinbrand

    Rheinberger Kräuter

    Schwarzwälder Himbeergeist

    Schwarzwälder Kirschwasser

    Schwarzwälder Mirabellenwasse

    Schwarzwälder Williamsbirne

    Schwarzwälder Zwetschgenwasser

    Sendenhorster Korn/Sendenhorster Kornbrand

    Steinhäger

    Korn/Kornbrand

    Genièvre/Jenever/Genever

    Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

    GRECIA

    Ouzo/Ούζο

    Brandy Αττικής/Brandy of Attica

    Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of central Greece

    Brandy Πελοποννήσου/

    Brandy of the Peloponnese

    Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos

    Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat of Corfu

    Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios

    Ούζο Θράκης/Ouzo of Thrace

    Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata

    Ούζο Μακεδονίας/Ouzo of Macedonia

    Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene

    Ούζο Πλωμαρίου/

    Ouzo of Plomari

    Τεντούρα/Tentoura

    Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete

    Τσικουδιά/Tsikoudia

    Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly

    Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia

    Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos

    Τσίπουρο/Tsipouro

    CROAZIA

    Hrvatska loza

    Hrvatska stara šljivovica

    Hrvatska travarica

    Hrvatski pelinkovac

    Slavonska šljivovica

    Zadarski maraschino

    UNGHERIA

    Békési Szilvapálinka

    Gönci Barackpálinka

    Kecskeméti Barackpálinka

    Szabolcsi Almapálinka

    Szatmári Szilvapálinka

    Törkölypálinka

    Pálinka

    IRLANDA

    Irish Cream

    Irish Poteen/Irish Poitín

    Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/

    Irish Whisky

    ITALIA

    Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi

    Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

    Brandy italiano

    Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

    Genepì del Piemonte

    Genepì della Valle d’Aosta

    Genziana trentina/Genziana del Trentino

    Grappa

    Grappa di Barolo Italie

    Grappa di Marsala

    Grappa friulana/Grappa del Friuli

    Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

    Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

    Grappa siciliana/Grappa di Sicilia

    Grappa trentina/Grappa del Trentino

    Grappa veneta/Grappa del Veneto

    Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

    Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

    Kirsch Veneto/

    Kirschwasser Veneto

    Liquore di limone della Costa d’Amalfi

    Liquore di limone di Sorrento

    Mirto di Sardegna

    Nocino di Modena

    Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia/Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

    Sliwovitz del Veneto

    Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

    Südtiroler Aprikot/Aprikot dell’Alto Adige

    Südtiroler Enzian/Genziana dell’Alto Adige

    Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige

    Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige

    Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige

    Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige

    Südtiroler Marille/Marille dell’Alto Adige

    Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige

    Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige

    Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige

    Williams friulano/Williams del Friuli

    Williams trentino/Williams del Trentino

    LETTONIA

    Allažu Ķimelis

    Latvijas Dzidrais

    Rīgas Degvīns

    LITUANIA

    Čepkelių

    Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian Vodka

    Samanė

    Trauktinė

    Trauktinė Dainava

    Trauktinė Palanga

    Trejos devynerios

    Vilniaus Džinas/Vilnius Gin

    LUSSEMBURGO

    Cassis de Beaufort

    Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

    PAESI BASSI

    Oude jenever, oude genever

    Genièvre de grains, Graanjenever, Graangenever

    Genièvre/Jenever/Genever

    Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

    POLONIA

    Polish Cherry

    Polska Wódka/Polish Vodka

    Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

    PORTOGALLO

    Aguardente Bagaceira Alentejo

    Aguardente Bagaceira Bairrada

    Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

    Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

    Aguardente de pêra da Lousã

    Aguardente de Vinho Alentejo

    Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

    Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

    Aguardente de Vinho Douro

    Aguardente de Vinho Lourinhã

    Aguardente de Vinho Ribatejo

    Anis português

    Évora anisada

    Ginjinha portuguesa

    Licor de Singeverga

    Medronho do Algarve

    Medronho do Buçaco

    Poncha da Madera

    Rum da Madera

    ROMANIA

    Horincă de Cămârzana

    Horincă de Chioar

    Horincă de Lăpuș

    Horincă de Maramureș

    Horincă de Seini

    Pălincă

    Țuică Ardelenească de Bistrița

    Țuică de Argeș

    Țuică de Buzău

    Țuică de Valea Milcovului

    Țuică de Zalău

    Țuică Zetea de Medieșu Aurit

    Turț de Maramureș

    Turț de Oaș

    Vinars Murfatlar

    Vinars Segarcea

    Vinars Târnave

    Vinars Vaslui

    Vinars Vrancea

    SLOVACCHIA

    Bošácka slivovica

    Demänovka bylinná horká

    Demänovka Bylinný Likér

    Inovecká borovička

    Karpatské brandy špeciál

    Laugarício vodka

    Liptovská borovička

    Slovenská borovička

    Slovenská borovička Juniperus

    Spišská borovička

    SLOVENIA

    Brinjevec

    Dolenjski sadjevec

    Domači rum

    Janeževec

    Orehovec

    Pelinkovec

    Slovenska travarica

    SPAGNA

    Aguardiente de hierbas de Galicia

    Aguardiente de sidra de Asturias

    Anís español

    Anís Paloma Monforte del Cid

    Aperitivo Café de Alcoy

    Brandy de Jerez

    Brandy del Penedés

    Cantueso Alicantino

    Cazalla

    Chinchón

    Gin de Mahón

    Herbero de la Sierra de Mariola

    Hierbas de Mallorca

    Hierbas Ibicencas

    Licor café de Galicia

    Licor de hierbas de Galicia

    Ojén

    Orujo de Galicia

    Pacharán

    Pacharán navarro

    Palo de Mallorca

    Ratafia catalana

    Ron de Granada

    Ronmiel

    Ronmiel de Canarias

    Rute

    Whisky español

    SVEZIA

    Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

    Svensk Punsch/Swedish Punch

    Svensk Vodka/Swedish Vodka

    REGNO UNITO

    Plymouth Gin

    Somerset Cider Brandy

    Scotch Whisky

    c)   VINO AROMATIZZATO

    CROAZIA

    Samoborski bermet

    GERMANIA

    Nürnberger Glühwein

    Thüringer Glühwein

    FRANCIA

    Vermouth de Chambéry

    ITALIA

    Vermouth di Torino

    SPAGNA

    Vino Naranja del Condado de Huelva

    PARTE B: NEL KOSOVO

    a)

    VINI ORIGINARI DEL KOSOVO

    b)

    BEVANDE ALCOLICHE ORIGINARIE DEL KOSOVO

    c)

    VINI AROMATIZZATI ORIGINARI DEL KOSOVO

    APPENDICE 2

    ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI E DEI TERMINI QUALITATIVI UTILIZZATI PER QUALIFICARE I VINI NELL’UE

    Di cui agli articoli 4 e 7 dell’allegato II del presente protocollo

    Menzioni tradizionali

    Vini interessati

    Categoria di vini

    Lingua

    REPUBBLICA CECA

    pozdní sběr

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Ceco

    archivní víno

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Ceco

    panenské víno

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Ceco

    GERMANIA

    Qualitätswein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Qualitätswein mit Prädikät/at/Q.b.A.m.Pr/Prädikatswein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U

    Tutti

    V.s.q.p.r.d.

    Tedesco

    Auslese

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Beerenauslese

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Eiswein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Kabinett

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Spätlese

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Trockenbeerenauslese

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Landwein

    Tutti

    VDT con IG

     

    Affentaler

    Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Badisch Rotgold

    Baden

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Ehrentrudis

    Baden

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Hock

    Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

    VDT con IG

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Klassik/Classic

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Liebfrau(en)milch

    Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Moseltaler

    Mosel-Saar-Ruwer

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Riesling-Hochgewächs

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Schillerwein

    Württemberg

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Weißherbst

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Winzersekt

    Tutti

    V.s.q.p.r.d.

    Tedesco

    GRECIA

    Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d’origine controlée)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Greco

    Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation d’origine de qualité supérieure)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Greco

    Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel)

    Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)

    V.l.q.p.r.d.

    Greco

    Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux)

    Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος(de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)

    V.q.p.r.d.

    Greco

    Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)

    Tutti

    VDT con IG

    Greco

    Τοπικός Οίνος (vins de pays)

    Tutti

    VDT con IG

    Greco

    Αγρέπαυλη (Agrepavlis)

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Greco

    Αμπέλι (Ampeli)

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Greco

    Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Greco

    Αρχοντικό (Archontiko)

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Greco

    Κάβα (1) (Cava)

    Tutti

    VDT con IG

    Greco

    Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)

    Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)

    V.l.q.p.r.d.

    Greco

    Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)

    Tutti

    V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.

    Greco

    Κάστρο (Kastro)

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Greco

    Κτήμα (Ktima)

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Greco

    Λιαστός (Liastos)

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Greco

    Μετόχι (Metochi)

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Greco

    Μοναστήρι (Monastiri)

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Greco

    Νάμα (Nama)

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Greco

    Νυχτέρι (Nychteri)

    Σαντορίνη

    V.q.p.r.d.

    Greco

    Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Greco

    Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Greco

    Πύργος (Pyrgos)

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Greco

    Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)

    Tutti

    V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.

    Greco

    Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)

    Tutti

    V.l.q.p.r.d.

    Greco

    Βερντέα (Verntea)

    Ζάκυνθος

    VDT con IG

    Greco

    Vinsanto

    Σαντορίνη

    V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.

    Greco

    SPAGNA

    Denominacion de origen (DO)

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Denominacion de origen calificada (DOCa)

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Vino dulce natural

    Tutti

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Vino generoso

     (2)

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Vino generoso de licor

     (3)

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Vino de la Tierra

    Tutti

    VDT con IG

     

    Aloque

    DO Valdepeñas

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Amontillado

    DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla Moriles

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Añejo

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Spagnolo

    Añejo

    DO Malaga

    v.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Chacoli/Txakolina

    DO Chacoli de Bizkaia

    DO Chacoli de Getaria

    DO Chacoli de Alava

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Clásico

    DO Abona

    DO El Hierro

    DO Lanzarote

    DO La Palma

    DO Tacoronte-Acentejo

    DO Tarragona

    DO Valle de Güimar

    DO Valle de la Orotava

    DO Ycoden-Daute-Isora

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Cream

    DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla Moriles

    DO Málaga

    DO Condado de Huelva

    V.l.q.p.r.d.

    Inglese

    Criadera

    DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla Moriles

    DO Málaga

    DO Condado de Huelva

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Criaderas y Soleras

    DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla Moriles

    DO Málaga

    DO Condado de Huelva

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Crianza

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Dorado

    DO Rueda

    DO Malaga

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Fino

    DO Montilla Moriles

    DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Fondillon

    DO Alicante

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Gran Reserva

    Tutti i v.q.p.r.d.

    Cava

    V.q.p.r.d.

    V.s.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Lágrima

    DO Málaga

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Noble

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Spagnolo

    Noble

    DO Malaga

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Oloroso

    DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla- Moriles

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Pajarete

    DO Málaga

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Pálido

    DO Condado de Huelva

    DO Rueda

    DO Málaga

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Palo Cortado

    DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla- Moriles

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Primero de cosecha

    DO Valencia

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Rancio

    Tutti

    V.q.p.r.d.,

    v.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Raya

    DO Montilla-Moriles

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Reserva

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Sobremadre

    DO vinos de Madrid

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Solera

    DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla Moriles

    DO Málaga

    DO Condado de Huelva

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Superior

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Trasañejo

    DO Málaga

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Vino Maestro

    DO Málaga

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Vendimia inicial

    DO Utiel-Requena

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Viejo

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG

    Spagnolo

    Vino de tea

    DO La Palma

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    FRANCIA

    Appellation d’origine contrôlée

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Francese

    Appellation contrôlée

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

     

    Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Francese

    Vin doux naturel

    AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Vin de pays

    Tutti

    VDT con IG

    Francese

    Ambré

    Tutti

    V.l.q.p.r.d., VDT con IG

    Francese

    Château

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

    Francese

    Clairet

    AOC Bourgogne AOC Bordeaux

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Claret

    AOC Bordeaux

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Clos

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Francese

    Cru Artisan

    AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Cru Bourgeois

    AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Cru Classé,

    whether or not supplemented by:

    Grand,

    Premier Grand,

    Deuxième,

    Troisième,

    Quatrième,

    Cinquième.

    AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Edelzwicker

    AOC Alsace

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Grand Cru

    AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Grand Cru

    Champagne

    V.s.q.p.r.d.

    Francese

    Hors d’âge

    AOC Rivesaltes

    V.l.q.p.r.d.

    Francese

    Passe-tout-grains

    AOC Bourgogne

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Premier Cru

    AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune,St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée

    V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.

    Francese

    Primeur

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Francese

    Rancio

    AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairet–te du Languedoc, Rasteau

    V.l.q.p.r.d.

    Francese

    Sélection de grains nobles

    AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l’Aubance, Cadillac

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Sur Lie

    AOC Muscadet, Muscadet – Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet- Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d’Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

    V.q.p.r.d.,

    VDT con IG

    Francese

    Tuilé

    AOC Rivesaltes

    V.l.q.p.r.d.

    Francese

    Vendanges tardives

    AOC Alsace, Jurançon

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Villages

    AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Vin de paille

    AOC Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Hermitage

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Vin jaune

    AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Château-Châlon)

    V.q.p.r.d.

    Francese

    ITALIA

    Denominazione di Origine Controllata/D.O.C.

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

    Italiano

    Denominazione di Origine Controllata e Garantita/D.O.C.G.

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

    Italiano

    Vino Dolce Naturale

    Tutti

    V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Inticazione geografica tipica (IGT)

    Tutti

    VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

    Italiano

    Landwein

    Vini con IG della provincia autonoma di Bolzano

    VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

    Tedesco

    Vin de pays

    Vini con IG della regione Valle d’Aosta

    VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

    Francese

    Alberata o vigneti ad alberata

    DOC Aversa

    V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.

    Italiano

    Amarone

    DOC Valpolicella

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Ambra

    DOC Marsala

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Ambrato

    DOC Malvasia delle Lipari

    DOC Vernaccia di Oristano

    V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Annoso

    DOC Controguerra

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Apianum

    DOC Fiano di Avellino

    V.q.p.r.d.

    Latino

    Auslese

    DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Barco Reale

    DOC Barco Reale di Carmignano

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Brunello

    DOC Brunello di Montalcino

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Buttafuoco

    DOC Oltrepò Pavese

    V.q.p.r.d., V.f.q.p.r.d.

    Italiano

    Cacc’e mitte

    DOC Cacc’e Mitte di Lucera

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Cagnina

    DOC Cagnina di Romagna

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Cannellino

    DOC Frascati

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Cerasuolo

    DOC Cerasuolo di Vittoria

    DOC Montepulciano d’Abruzzo

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Chiaretto

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG

    Italiano

    Ciaret

    DOC Monferrato

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Château

    DOC della regione Valle d’Aosta

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Francese

    Classico

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Dunkel

    DOC Alto Adige

    DOC Trentino

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Est! Est!! Est!!!

    DOC Est! Est!! Est!!! di Montefiascone

    V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.

    Latino

    Falerno

    DOC Falerno del Massico

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Fine

    DOC Marsala

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Fior d’Arancio

    DOC Colli Euganei

    V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.

    VDT con IG

    Italiano

    Falerio

    DOC Falerio dei colli Ascolani

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Flétri

    DOC Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Garibaldi Dolce (o GD)

    DOC Marsala

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Governo all’uso toscano

    DOCG Chianti/Chianti Classico

    IGT Colli della Toscana Centrale

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Italiano

    Gutturnio

    DOC Colli Piacentini

    V.q.p.r.d., V.f.q.p.r.d.

    Italiano

    Italia Particolare (o IP)

    DOC Marsala

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

    DOC Caldaro

    DOC Alto Adige (con la denominazione Santa Maddalena e Terlano)

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Kretzer

    DOC Alto Adige

    DOC Trentino

    DOC Teroldego Rotaliano

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Lacrima

    DOC Lacrima di Morro d’Alba

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Lacryma Christi

    DOC Vesuvio

    V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Lambiccato

    DOC Castel San Lorenzo

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    London Particolar (o LP o Inghilterra)

    DOC Marsala

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Morellino

    DOC Morellino di Scansano

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Occhio di Pernice

    DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant’Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Oro

    DOC Marsala

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Pagadebit

    DOC pagadebit di Romagna

    V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Passito

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG

    Italiano

    Ramie

    DOC Pinerolese

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Rebola

    DOC Colli di Rimini

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Recioto

    DOC Valpolicella

    DOC Gambellara

    DOCG Recioto di Soave

    V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.

    Italiano

    Riserva

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Rubino

    DOC Garda Colli Mantovani

    DOC Rubino di Cantavenna

    DOC Teroldego Rotaliano

    DOC Trentino

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Rubino

    DOC Marsala

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Sangue di Giuda

    DOC Oltrepò Pavese

    V.q.p.r.d., V.f.q.p.r.d.

    Italiano

    Scelto

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Sciacchetrà

    DOC Cinque Terre

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Sciac-trà

    DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Sforzato, Sfursàt

    DO Valtellina

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Spätlese

    DOC/IGT de Bolzano

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Tedesco

    Soleras

    DOC Marsala

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Stravecchio

    DOC Marsala

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Strohwein

    DOC/IGT di Bolzano

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Tedesco

    Superiore

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Superiore Old Marsala (o SOM)

    DOC Marsala

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Torchiato

    DOC Colli di Conegliano

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Torcolato

    DOC Breganze

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Vecchio

    DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico

    V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Vendemmia Tardiva

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., VDT con IG

    Italiano

    Verdolino

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Italiano

    Vergine

    DOC Marsala

    DOC Val di Chiana

    V.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Vermiglio

    DOC Colli dell’Etruria Centrale

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Vino Fiore

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Vino Nobile

    Vino Nobile di Montepulciano

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Vino Novello o Novello

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Italiano

    Vin santo/Vino Santo/Vinsanto

    DOC et DOCG Bianco dell’Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San’Antimo, Val d’Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Vivace

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG

    Italiano

    CIPRO

    Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης

    (ΟΕΟΠ)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Greco

    Τοπικός Οίνος

    (Regional Wine)

    Tutti

    VDT con IG

    Greco

    Μοναστήρι (Monastiri)

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Greco

    Κτήμα (Ktima)

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Greco

    Αμπελώνας (-ες)

    (Ampelonas (-es)]

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Greco

    Μονή (Moni)

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Greco

    LUSSEMBURGO

    Marque nationale

    Tutti

    V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.

    Francese

    Crémant du Luxembourg

     

    Vino spumante di qualità

    Francese

    Grand premier cru

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Premier cru

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Vendanges tardives

     

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Vin classé

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Vin de glace

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Vin de paille

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Château

    Tutti

    V.q.p.r.d., V.s.q.p.r.d.

    Francese

    UNGHERIA

    minőségi bor

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    különleges minőségű bor

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    fordítás

    Tokaj/-i

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    máslás

    Tokaj/-i

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    szamorodni

    Tokaj/-i

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    aszú … puttonyos, (lo spazio contrassegnato dai puntini deve essere completato dai numeri da 3 a 6)

    Tokaj/-i

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    aszúeszencia

    Tokaj/-i

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    eszencia

    Tokaj/-i

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    tájbor

    Tutti

    VDT con IG

    Ungherese

    bikavér

    Eger, Szekszárd

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    késői szüretelésű bor

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    válogatott szüretelésű bor

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    muzeális bor

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    siller

    Tutti

    VDT con IG e v.q.p.r.d.

    Ungherese

    AUSTRIA

    Qualitätswein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Qualitätswein besonderer Reife und Leseart/Prädikatswein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Ausbruch/Ausbruchwein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Auslese/Auslesewein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Beerenauslese (wein)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Eiswein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Kabinett/Kabinettwein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Schilfwein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Spätlese/Spätlesewein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Strohwein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Trockenbeerenauslese

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Landwein

    Tutti

    VDT con IG

     

    Ausstich

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Tedesco

    Auswahl

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Tedesco

    Bergwein

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Tedesco

    Klassik/Classic

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Erste Wahl

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Tedesco

    Hausmarke

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Tedesco

    Heuriger

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Tedesco

    Jubiläumswein

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Tedesco

    Reserve

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Schilcher

    Steiermark

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Tedesco

    Sturm

    Tutti

    Mosti di uve parzialmente fermentati con IG

    Tedesco

    PORTOGALLO

    Denominação de origem (DO)

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Denominação de origem controlada (DOC)

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Indicação de proveniencia regulamentada (IPR)

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Vinho doce natural

    Tutti

    V.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Vinho generoso

    DO Porto, Madera, Moscatel de Setúbal, Carcavelos

    V.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Vinho regional

    Tutti

    VDT con IG

    Portoghese

    Canteiro

    DO Madera

    V.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Colheita Seleccionada

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Portoghese

    Crusted/Crusting

    DO Porto

    V.l.q.p.r.d.

    Inglese

    Escolha

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Portoghese

    Escuro

    DO Madera

    V.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Fino

    DO Porto

    DO Madera

    V.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Frasqueira

    DO Madera

    V.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Garrafeira

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    v.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Lágrima

    DO Porto

    V.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Leve

    Table wine with GI Estremadura and Ribatejano

    DO Madera, DO Porto

    VDT con IG

    v.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Nobre

    DO Dão

    V.q.p.r.d.

    Portoghese

    Reserva

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., VDT con IG

    Portoghese

    Reserva velha (or grande reserva)

    DO Madera

    V.s.q.p.r.d., V.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Ruby

    DO Porto

    V.l.q.p.r.d.

    Inglese

    Solera

    DO Madera

    V.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Super reserva

    Tutti

    V.s.q.p.r.d.

    Portoghese

    Superior

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG

    Portoghese

    Tawny

    DO Porto

    V.l.q.p.r.d.

    Inglese

    Vintage supplemented by Late Bottle (LBV) or Character

    DO Porto

    V.l.q.p.r.d.

    Inglese

    Vintage

    DO Porto

    v.l.q.p.r.d.

    Inglese

    SLOVENIA

    penina

    Tutti

    V.s.q.p.r.d.

    Sloveno

    pozna trgatev

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Sloveno

    izbor

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Sloveno

    jagodni izbor

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Sloveno

    suhi jagodni izbor

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Sloveno

    ledeno vino

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Sloveno

    arhivsko vino

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Sloveno

    mlado vino

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Sloveno

    cviček

    Dolenjska

    V.q.p.r.d.

    Sloveno

    teran

    Kras

    V.q.p.r.d.

    Sloveno

    SLOVACCHIA

    forditáš

    Tokaj/-ská/-ský/-ské

    V.q.p.r.d.

    Slovacco

    mášláš

    Tokaj/-ská/-ský/-ské

    V.q.p.r.d.

    Slovacco

    samorodné

    Tokaj/-ská/-ský/-ské

    V.q.p.r.d.

    Slovacco

    výber … putňový, (lo spazio contrassegnato dai puntini deve essere completato dai numeri da 3 a 6)

    Tokaj/-ská/-ský/-ské

    V.q.p.r.d.

    Slovacco

    výberová esencia

    Tokaj/-ská/-ský/-ské

    V.q.p.r.d.

    Slovacco

    esencia

    Tokaj/-ská/-ský/-ské

    V.q.p.r.d.

    Slovacco

    BULGARIA

    Гарантирано наименование за произход (ГНП)

    (denominazione di origine garantita)

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

    Bulgaro

    Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

    (denominazione di origine garantita e controllata)

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

    Bulgaro

    Благородно сладко вино (БСВ)

    (noble sweet wine)

    Tutti

    V.l.q.p.r.d.

    Bulgaro

    регионално вино

    (Regional wine)

    Tutti

    VDT con IG

    Bulgaro

    Ново

    (young)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    VDT con IG

    Bulgaro

    Премиум

    (premium)

    Tutti

    VDT con IG

    Bulgaro

    Резерва

    (reserve)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    VDT con IG

    Bulgaro

    Премиум резерва

    (premium reserve)

    Tutti

    VDT con IG

    Bulgaro

    Специална резерва

    (special reserve)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Bulgaro

    Специална селекция (special selection)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Bulgaro

    Колекционно (collection)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Bulgaro

    Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

    (premium oak)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Bulgaro

    Беритба на презряло грозде

    (vintage of over ripe grapes)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Bulgaro

    Розенталер

    (Rosenthaler)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Bulgaro

    ROMANIA

    Vin cu denumire de origine controlată

    (D.O.C.)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Rumeno

    Cules la maturitate deplină (C.M.D.)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Rumeno

    Cules târziu (C.T.)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Rumeno

    Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Rumeno

    Vin cu indicație geografică

    Tutti

    VDT con IG

    Rumeno

    Rezervă

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Rumeno

    Vin de vinotecă

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Rumeno


    (1)  La protezione del termine «cava» prevista dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1) non pregiudica la protezione dell’indicazione geografica applicabile ai v.s.q.p.r.d. «Cava».

    (2)  Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all’allegato VI, sezione L.8, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

    (3)  Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all’allegato VI, sezione L.11, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

    APPENDICE 3

    ELENCO DEI PUNTI DI CONTATTO

    Di cui all’articolo 12 dell’allegato II del presente protocollo

    a)   Kosovo

    Ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale.

    Dipartimento aziende vinicole e vigneti

    Direttore del dipartimento aziende vinicole e vigneti

    Pristina

    Kosovo

    Telefono: +38 1 38 21 18 34

    e-mail: mbpzhr@rks-gov.NET

    b)   UE

    Commissione europea

    Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale

    Direzione A Relazioni internazionali bilaterali

    Capo unità A. 4 Politica di vicinato, SEE, EFTA e allargamento

    B-1049 Bruxelles/Brussel

    Belgio

    Telefono: fax + 32 2 299 11 11 + 32 2 296 62 92

    e-mail: AGRI-EC-KOSOVO-WINE-TRADE@ec.europa.eu


    PROTOCOLLO III

    Sulla nozione di «prodotti originari»

    Articolo 1

    Norme di origine applicabili

    Ai fini dell’applicazione del presente accordo, si applicano l’appendice 1 e le pertinenti disposizioni dell’appendice 2 della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («convenzione regionale»).

    Tutti i riferimenti al «pertinente accordo» nell’appendice 1 della convenzione regionale e nelle pertinenti disposizioni dell’appendice 2 della convenzione regionale s’intendono fatti al presente accordo.

    Articolo 2

    Cumulo

    In deroga all’articolo 16, paragrafo 5, e all’articolo 21, paragrafo 3, dell’appendice 1 della convenzione regionale, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l’Unione europea, la Turchia e i partecipanti al PSA, la prova dell’origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.

    Articolo 3

    Risoluzione delle controversie

    Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all’articolo 32 dell’appendice 1 della convenzione regionale che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al CSA.

    La risoluzione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali del luogo d’importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di quest’ultimo.

    Articolo 4

    Modifiche del protocollo

    Il CSA può decidere di modificare il presente protocollo.

    Articolo 5

    Recesso dalla convenzione regionale

    1.   Se l’UE o il Kosovo comunicano per iscritto al depositario della convenzione regionale la propria intenzione di recedere dalla convenzione regionale a norma dell’articolo 9 della stessa, l’UE e il Kosovo avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell’applicazione del presente accordo.

    2.   Fino all’inizio dell’applicazione di tali norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell’appendice 1 della convenzione regionale e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell’appendice 2 della convenzione regionale, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell’appendice 1 della convenzione regionale e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell’appendice 2 della convenzione regionale sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l’UE e il Kosovo.


    (1)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


    PROTOCOLLO IV

    Relativo all’assistenza reciproca tra le autorità in materia doganale

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente protocollo si intende per:

    a)

    «legislazione doganale»: le disposizioni legislative o regolamentari, applicabili nei territori delle parti, che disciplinano l’importazione, l’esportazione e il transito delle merci, nonché l’assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

    b)

    «autorità richiedente»: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;

    c)

    «autorità interpellata»: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;

    d)

    «dati personali»: tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile;

    e)

    «operazione che viola la legislazione doganale»: qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   Le parti si prestano reciproca assistenza nell’ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità e alle condizioni specificate nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e perseguendo le violazioni di detta legislazione.

    2.   L’assistenza in campo doganale prevista dal presente protocollo si applica a ogni autorità amministrativa delle parti competente per l’applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l’assistenza reciproca in materia penale né riguarda le informazioni ottenute in forza delle facoltà esercitate su richiesta dell’autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

    3.   L’assistenza in materia di riscossione di dazi, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

    Articolo 3

    Assistenza su richiesta

    1.   Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all’autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

    2.   Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata le comunica:

    a)

    se le merci esportate dal territorio di una delle parti siano state correttamente importate nel territorio dell’altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;

    b)

    se le merci importate nel territorio di una delle parti siano state correttamente esportate dal territorio dell’altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

    3.   Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata, nel quadro delle proprie disposizioni legislative o regolamentari, adotta le misure necessarie a garantire che siano tenuti sotto controllo speciale:

    a)

    le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono ragionevoli motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    b)

    i luoghi in cui sono stati costituiti o possono essere costituiti depositi di merci in forme tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate a essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    c)

    le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da far ragionevolmente ritenere che siano destinate a essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    d)

    i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in forme tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati a essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

    Articolo 4

    Assistenza spontanea

    Le parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni legislative o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

    a)

    le attività che sono o sembrano essere operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l’altra parte;

    b)

    nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    c)

    merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    d)

    le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono ragionevoli motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    e)

    i mezzi di trasporto per i quali vi sono ragionevoli motivi di ritenere che siano stati, siano oppure possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

    Articolo 5

    Consegna/Notifica

    Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata, conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari applicabili a quest’ultima, adotta tutte le misure necessarie per:

    a)

    consegnare tutti i documenti; o

    b)

    notificare tutte le decisioni,

    provenienti dall’autorità richiedente e che rientrano nell’ambito di applicazione del presente protocollo, a un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.

    Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest’ultima.

    Articolo 6

    Forma e contenuto delle domande di assistenza

    1.   Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari perché possano essere accolte. Qualora l’urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

    2.   Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

    a)

    autorità richiedente;

    b)

    misura richiesta;

    c)

    oggetto e ragione della domanda;

    d)

    disposizioni legislative e regolamentari e altri elementi giuridici in questione;

    e)

    ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d’indagine;

    f)

    sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

    3.   Le domande di assistenza sono presentate in una lingua ufficiale dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest’ultima. Tale requisito non si applica ai documenti che corredano la domanda di cui al paragrafo 1.

    4.   Se una domanda non soddisfa i suddetti requisiti formali, l’autorità interpellata può chiederne la correzione o il completamento. In attesa di tale correzione o di tale completamento, possono essere disposte misure cautelative.

    Articolo 7

    Esecuzione delle domande

    1.   Per evadere le domande di assistenza l’autorità interpellata procede, nell’ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l’esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda sia stata indirizzata dall’autorità interpellata qualora quest’ultima non possa agire autonomamente.

    2.   Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari della parte interpellata.

    3.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d’intesa con l’altra parte, partecipare, e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti per ottenere negli uffici dell’autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale, di cui necessita l’autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

    4.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte interessata possono, d’intesa con l’altra parte, partecipare e, alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest’ultima.

    Articolo 8

    Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

    1.   L’autorità interpellata trasmette i risultati delle indagini all’autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

    2.   Tali informazioni possono essere trasmesse in formato elettronico.

    3.   Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Tali originali sono restituiti quanto prima.

    Articolo 9

    Deroghe all’obbligo di prestare assistenza

    1.   L’assistenza può essere rifiutata o subordinata al rispetto di determinati requisiti o di determinate condizioni qualora una parte ritenga che l’assistenza a titolo del presente protocollo:

    a)

    possa pregiudicare l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all’articolo 10, paragrafo 2; o

    b)

    violi segreti industriali, commerciali o professionali.

    2.   L’assistenza può essere rinviata dall’autorità interpellata qualora interferisca con un’indagine, un’azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l’autorità interpellata consulta l’autorità richiedente per stabilire se l’assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l’autorità interpellata può esigere.

    3.   Se l’autorità richiedente domanda un’assistenza che non sarebbe essa stessa in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella domanda. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

    4.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell’autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate quanto prima all’autorità richiedente.

    Articolo 10

    Scambio di informazioni e riservatezza

    1.   Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservatissima o riservata, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Tali informazioni sono coperte dall’obbligo di segretezza ufficiale e godono della protezione estesa a informazioni simili secondo le leggi pertinenti della parte che le ha ricevute.

    2.   È consentito lo scambio di dati personali solo se la parte alla quale sono destinati si impegna a proteggerli in una misura considerata adeguata dalla parte che può fornirli.

    3.   L’impiego, nell’ambito di azioni amministrative e procedimenti connessi avviati in seguito all’accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini dello stesso. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni, nelle testimonianze e nelle accuse mosse nell’ambito di azioni amministrative e procedimenti connessi, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente al presente protocollo. L’autorità competente che ha fornito dette informazioni o che ha dato accesso ai documenti è informata di tale uso.

    4.   Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una parte che intenda utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l’accordo scritto preliminare dell’autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

    Articolo 11

    Periti e testimoni

    Un funzionario dell’autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, entro i limiti stabiliti nell’autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti amministrativi o procedimenti connessi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità il funzionario deve comparire, nonché per quale causa, a quale titolo e in quale veste sarà interpellato.

    Articolo 12

    Spese di assistenza

    Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni, nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

    Articolo 13

    Attuazione

    1.   L’attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali del Kosovo e, dall’altra, ai servizi competenti della Commissione europea ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l’applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

    2.   Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione che sono adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

    Articolo 14

    Altri accordi

    1.   Tenuto conto delle competenze rispettive dell’UE e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:

    a)

    non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

    b)

    sono ritenute complementari agli accordi sull’assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Kosovo;

    e

    c)

    non pregiudicano le disposizioni dell’UE che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell’ambito del presente protocollo che possa interessare l’UE.

    2.   In deroga al paragrafo 1, il presente protocollo prevale su qualsiasi accordo bilaterale in materia di assistenza reciproca concluso, o che potrebbe venire concluso, tra singoli Stati membri e il Kosovo, qualora quest’ultimo risulti incompatibile con il presente protocollo.

    3.   Per quanto riguarda le questioni relative all’applicabilità del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall’articolo 129 del presente accordo.


    PROTOCOLLO V

    Risoluzione delle controversie

    CAPO I

    Obiettivo e campo d’applicazione

    Articolo 1

    Obiettivo

    L’obiettivo del presente protocollo è evitare e risolvere le controversie tra le parti onde trovare soluzioni reciprocamente accettabili.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    Il presente protocollo si applica esclusivamente alle eventuali divergenze di interpretazione e applicazione delle disposizioni seguenti, compresi i casi in cui una parte ritenga che una misura adottata dall’altra parte o l’inazione dell’altra parte costituiscano una violazione degli obblighi derivanti dalle seguenti disposizioni:

    a)

    Titolo IV (Libera circolazione delle merci), tranne gli articoli 35, 42 e 43, paragrafi 1, 4 e 5 (nella misura in cui questi riguardino misure adottate a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, e dell’articolo 49);

    b)

    Titolo V (Stabilimento, fornitura di servizi e capitali):

    Capo I Stabilimento (articoli da 50 a 54),

    Capo II Prestazione di servizi (articoli 55, 58 e 59),

    Capo III Traffico di transito (articoli 61, 62 e 63),

    Capo IV Pagamenti correnti e circolazione di capitali (Articoli 64 e articolo 65)

    Capo V Disposizioni generali (articoli da 67 a 73);

    c)

    Titolo VI (Ravvicinnamento della legislazione, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza):

    Articolo 78, paragrafo 1 (Aspetti della proprietà intellettuale legati agli scambi), e articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafi, 3, 4, 5 e 8 (appalti pubblici).

    CAPO II

    Procedure di risoluzione delle controversie

    Sezione I

    Procedura di arbitrato

    Articolo 3

    Avvio della procedura di arbitrato

    1.   Qualora le parti non abbiano risolto la controversia, la parte ricorrente può presentare, conformemente all’articolo 137 del presente accordo, una richiesta scritta di costituzione di un collegio arbitrale alla parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione.

    2.   Nella richiesta della parte ricorrente vengono indicati l’oggetto della controversia e, a seconda dei casi, la misura adottata dall’altra parte o l’inazione considerate non conformi alle disposizioni di cui all’articolo 2.

    Articolo 4

    Composizione del collegio arbitrale

    1.   Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.

    2.   Entro dieci giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale al comitato di stabilizzazione e di associazione, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio stesso.

    3.   Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla composizione del collegio arbitrale entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o al suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi dell’elenco compilato a norma dell’articolo 15 nel modo seguente: uno tra i nominativi proposti dalla parte ricorrente, uno tra i nominativi proposti dalla parte convenuta e uno fra gli arbitri selezionati dalle parti per fungere da presidente.

    Qualora le parti giungano a un accordo su uno o più membri del collegio arbitrale, i membri rimanenti vengono nominati secondo la stessa procedura.

    4.   Il presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o il suo delegato, procede alla selezione degli arbitri in presenza di un rappresentante di ciascuna parte.

    5.   La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui il presidente del collegio viene informato della nomina, concordata fra le parti, dei tre arbitri oppure, a seconda dei casi, quella della loro selezione a norma del paragrafo 3.

    6.   Se una parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all’articolo 18, le parti si consultano e sostituiscono, di comune accordo, l’arbitro in questione con uno scelto a norma del paragrafo 7. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, la questione viene sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

    Qualora una parte ritenga che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all’articolo 18, la questione viene sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di arbitri selezionati per fungere da presidente, il cui nome viene sorteggiato dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o dal suo delegato, in presenza di un rappresentante di ciascuna parte, a meno che le parti non decidano di procedere diversamente.

    7.   In caso di impedimento, ritiro o sostituzione di un arbitro a norma del paragrafo 6, viene designato un sostituto entro cinque giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua selezione. In tal caso, i lavori del collegio vengono sospesi per tutta la durata di tale procedura.

    Articolo 5

    Lodo del collegio arbitrale

    1.   Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 90 giorni dalla sua costituzione. Se non ritiene possibile rispettare detta scadenza, il presidente del collegio ne informa per iscritto le parti e il comitato di stabilizzazione e di associazione, indicando i motivi del ritardo. Il lodo deve comunque essere emesso entro e non oltre 120 giorni dalla costituzione del collegio.

    2.   Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 45 giorni dalla data di costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro e non oltre 100 giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può decidere in via preliminare circa l’effettiva urgenza del caso.

    3.   Il lodo indica le conclusioni fattuali, l’applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente accordo e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. Il lodo può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare per conformarvisi.

    4.   La parte ricorrente può ritirare la sua denuncia in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al presidente del collegio arbitrale, alla parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione, prima che il lodo venga notificato alle parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, senza che ciò pregiudichi il suo diritto di presentare successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione.

    5.   Su richiesta di entrambe le parti, il collegio arbitrale può sospendere i lavori in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Una volta scaduti i 12 mesi, decade la facoltà di costituire il collegio, fermo restando il diritto per la parte ricorrente di chiedere successivamente la costituzione di un collegio per la stessa misura.

    Sezione II

    Conformità

    Articolo 6

    Applicazione del lodo del collegio arbitrale

    Le parti adottano le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e cercano di raggiungere un accordo sul ragionevole periodo di tempo necessario a tal fine.

    Articolo 7

    Periodo di tempo ragionevole per l’esecuzione

    1.   La parte convenuta notifica alla parte ricorrente, entro 30 giorni dalla notifica del lodo del collegio arbitrale alle parti, il periodo di tempo necessario («periodo di tempo ragionevole») per applicarlo. Le parti cercano di giungere a un accordo sul periodo di tempo ragionevole.

    2.   In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per applicare il lodo del collegio arbitrale, la parte ricorrente può chiedere al comitato di stabilizzazione e di associazione, entro 20 giorni dalla notifica ai sensi del paragrafo 1, di riunire nuovamente il collegio arbitrale originale per stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Il collegio arbitrale si pronuncia entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

    3.   Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio originale, si applicano le procedure di cui all’articolo 4. Anche in tale caso, il lodo deve essere notificato entro 20 giorni dalla costituzione del collegio.

    Articolo 8

    Riesame delle misure adottate per applicare il lodo del collegio arbitrale

    1.   Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta informa l’altra parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure adottate per applicare il lodo del collegio arbitrale.

    2.   In caso di disaccordo tra le parti sulla compatibilità delle misure notificate a norma del paragrafo 1 del presente articolo con le disposizioni di cui all’articolo 2, la parte ricorrente può chiedere al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito, spiegando perché la misura non è conforme al presente accordo. Il collegio riconvocato si pronuncia entro 45 giorni dalla data della sua ricostituzione.

    3.   Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all’articolo 4. Anche in tale caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.

    Articolo 9

    Misure correttive temporanee in caso di mancata applicazione

    1.   Se la parte convenuta non notifica le misure adottate per applicare il lodo del collegio arbitrale prima dello scadere del periodo di tempo ragionevole, o se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, non è conforme agli obblighi della parte a norma del presente accordo, la parte convenuta presenta, su richiesta della parte ricorrente, un’offerta di compensazione temporanea.

    2.   Se non si giunge a un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole, o dal lodo del collegio arbitrale a norma dell’articolo 8, che stabilisce la non conformità con il presente accordo di una misura adottata per applicare tale decisione, la parte ricorrente ha il diritto di sospendere, previa notifica all’altra parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione, l’applicazione dei benefici concessi a norma dell’articolo 2 del presente protocollo in misura equivalente all’effetto economico negativo causato dalla violazione. La parte ricorrente può applicare la sospensione dopo dieci giorni dalla data della notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l’arbitrato a norma del paragrafo 3.

    3.   Se ritiene che il livello della sospensione non sia equivalente all’effetto economico negativo causato dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto, prima che scadano i dieci giorni di cui al paragrafo 2, che il presidente del collegio arbitrale originale lo ricostituisca. La decisione del collegio arbitrale sul livello di sospensione dei benefici è notificata alle parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. I benefici non possono essere sospesi fintanto che il collegio arbitrale non si è pronunciato. Le sospensioni, inoltre, devono essere coerenti con la decisione del collegio arbitrale.

    4.   La sospensione dei benefici è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con il presente accordo non è ritirata o modificata per renderla conforme con il presente accordo o qualora le parti giungano a un accordo sulla composizione della controversia.

    Articolo 10

    Esame delle misure adottate per applicare il lodo del collegio arbitrale dopo la sospensione dei benefici

    1.   La parte convenuta informa l’altra parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure adottate per applicare il lodo del collegio arbitrale e della sua richiesta di porre fine alla sospensione dei benefici applicata dalla parte ricorrente.

    2.   Se le parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con il presente accordo entro 30 giorni dalla presentazione della notifica, la parte ricorrente può chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito. La richiesta è notificata contemporaneamente all’altra parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione. Il lodo del collegio arbitrale è notificato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora decida che una misura adottata per applicare tale decisione non è conforme al presente accordo, il collegio arbitrale stabilisce se la parte ricorrente può mantenere la sospensione dei benefici al livello originale o a un altro livello. Se il collegio arbitrale decide che una siffatta misura è conforme al presente accordo, la sospensione dei benefici cessa.

    3.   Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all’articolo 4. Anche in tale caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.

    Sezione III

    Disposizioni comuni

    Articolo 11

    Pubbliche udienze

    Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento interno di cui all’articolo 18, a meno che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su richiesta delle parti.

    Articolo 12

    Informazioni e consulenza tecnica

    Su richiesta di una parte, o di sua iniziativa, il collegio può ottenere informazioni da qualunque fonte giudichi utile per i suoi lavori. Se lo ritiene opportuno, inoltre, il collegio ha il diritto di consultare esperti. Tutte le informazioni ottenute in tal modo sono comunicate alle parti e possono essere oggetto di osservazioni di entrambe.

    Le parti interessate sono autorizzate a presentare comunicazioni amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno di cui all’articolo 18.

    Articolo 13

    Principi di interpretazione

    Il collegio arbitrale applica e interpreta il presente accordo secondo le consuete regole d’interpretazione del diritto pubblico internazionale, compresa la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Il collegio arbitrale non fornisce alcuna interpretazione dell’acquis dell’UE. Il fatto che una disposizione sia identica nella sostanza a una disposizione del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea non è determinante per la sua interpretazione.

    Articolo 14

    Lodi e decisioni del collegio arbitrale

    1.   Tutte le decisioni del collegio arbitrale, compresa l’adozione dei lodi, sono adottate a maggioranza.

    2.   Tutti i lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti e sono notificati alle parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, che li mette a disposizione del pubblico, a meno che non decida all’unanimità di non divulgarli.

    CAPO III

    Disposizioni generali

    Articolo 15

    Elenco di arbitri

    1.   Il comitato di stabilizzazione e di associazione compila, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di quindici persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri. Ciascuna delle parti designa cinque arbitri. Le parti selezionano inoltre cinque persone che fungono da presidenti del collegio arbitrale. Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l’elenco contenga sempre quindici nominativi.

    2.   Gli arbitri devono possedere competenze o esperienza specifica in materia di diritto, compresi il diritto internazionale e il diritto dell’UE, e/o di commercio internazionale, essere indipendenti e operare a titolo personale, non essere associati a organizzazioni o governi né ricevere istruzioni da essi e rispettare il codice di condotta di cui all’articolo 18.

    Articolo 16

    Rapporto con gli obblighi derivanti dall’OMC

    Qualora il Kosovo aderisca all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), se le circostanze oggettive lo consentono, si applicano le seguenti disposizioni:

    a)

    i collegi arbitrali costituiti nell’ambito del presente protocollo non si occupano delle controversie riguardanti i diritti e gli obblighi delle parti a norma dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio;

    b)

    il diritto delle parti di ricorrere alle disposizioni del presente protocollo sulla risoluzione delle controversie non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, anche in materia di risoluzione delle controversie. Se tuttavia una parte ha avviato, per una misura specifica, una procedura di risoluzione delle controversie a norma dell’articolo 3, paragrafo 1 del presente protocollo o dell’accordo OMC, non può avviare nell’altra sede una procedura per la stessa questione fintanto che la prima procedura non è conclusa. Ai fini del presente paragrafo, si considera che le procedure di risoluzione delle controversie a norma dell’accordo OMC siano avviate quando una parte chiede la costituzione di un collegio ai sensi dell’articolo 6 dell’intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie;

    c)

    il presente protocollo non impedisce a una parte di applicare la sospensione dei benefici autorizzata dall’organo di conciliazione dell’OMC.

    Articolo 17

    Termini

    1.   Tutti i termini fissati a norma del presente protocollo sono computati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all’atto o al fatto a cui si riferiscono.

    2.   Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono essere prorogati di comune accordo fra le parti.

    3.   Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono inoltre essere prorogati dal presidente del collegio arbitrale, su richiesta motivata di una delle parti o di propria iniziativa.

    Articolo 18

    Regolamento interno, codice di condotta e modifica del presente protocollo

    1.   Il CSA adotta, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo, un regolamento interno per gestire i lavori del collegio arbitrale.

    2.   Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo, il CSA completa il regolamento interno con un codice di condotta che garantisca l’indipendenza e l’imparzialità degli arbitri.

    3.   Il CSA può decidere di modificare il presente protocollo.


    DICHIARAZIONE COMUNE

    L’Unione europea («UE») ricorda l’obbligo dei paesi che hanno istituito un’unione doganale con l’UE di allineare il proprio regime commerciale a quello dell’UE, e l’obbligo per alcuni di essi di concludere accordi preferenziali con i partner commerciali che hanno accordi commerciali preferenziali con l’UE.

    In tale contesto, le parti prendono atto che il Kosovo avvierà negoziati con i paesi:

    a)

    che hanno istituito un’unione doganale con l’UE e

    b)

    i cui prodotti non beneficiano delle concessioni tariffarie nell’ambito del presente accordo,

    al fine di concludere un accordo bilaterale che istituisca una zona di libero scambio conformemente all’articolo XXIV dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994). Il Kosovo avvia quanto prima i negoziati per garantire che i suddetti accordi entrino in vigore il più rapidamente possibile.


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