16.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/3 |
ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE
tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo (*), dall’altro
L’UNIONE EUROPEA, di seguito «Unione» o «UE», e LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, di seguito «Euratom»,
da una parte, e
il KOSOVO (*),
dall’altra,
in appresso denominate congiuntamente «parti»,
CONSIDERANDO i forti legami fra le parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano al Kosovo di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già instaurati con l’UE;
CONSIDERATA l’importanza del presente accordo nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) con i paesi dei Balcani occidentali, ai fini dell’instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell’UE una delle chiavi di volta;
CONSIDERANDO che l’UE è pronta ad adottare misure concrete per realizzare la prospettiva europea del Kosovo e il suo ravvicinamento all’UE in linea con la prospettiva della regione, integrando il Kosovo nel contesto politico ed economico dell’Europa, mediante la partecipazione costante del Kosovo al PSA, affinché esso possa soddisfare i criteri pertinenti e le condizionalità previste dal PSA, a condizione che il presente accordo venga attuato efficacemente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale; tale processo consentirà al Kosovo di registrare progressi per quanto concerne la sua prospettiva europea e il suo ravvicinamento all’UE, se le circostanze obiettive lo consentono e se il Kosovo soddisfa i criteri definiti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 e le condizionalità di cui sopra;
CONSIDERANDO l’impegno delle parti a contribuire con i mezzi opportuni alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale del Kosovo e della regione, attraverso l’evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l’integrazione commerciale regionale e l’intensificazione della cooperazione economica, nonché un’ampia cooperazione, in particolare in materia di giustizia, libertà e affari interni, e il rafforzamento della sicurezza;
CONSIDERANDO l’impegno delle parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell’accordo, nonché il loro impegno a rispettare i diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze e ai gruppi vulnerabili;
CONSIDERANDO l’impegno delle parti a sostenere le istituzioni basate sullo stato di diritto, la buona governance e i principi democratici attraverso un sistema pluripartitico ed elezioni libere e democratiche;
CONSIDERANDO l’impegno delle parti a rispettare i principi della Carta delle Nazioni Unite, dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare quelli dell’atto finale della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa del 1975 («atto finale di Helsinki») e della Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990;
RIBADENDO l’importanza che le parti attribuiscono al rispetto degli obblighi internazionali, in particolare, ma non solo, gli obblighi di tutela dei diritti dell’uomo e di protezione delle persone appartenenti a minoranze e a gruppi vulnerabili e, in tal senso, prendendo atto dell’impegno del Kosovo a rispettare i pertinenti strumenti internazionali;
RIBADENDO il diritto di tutti i rifugiati e gli sfollati interni al rientro e alla tutela dei loro diritti di proprietà e degli altri diritti umani connessi;
CONSIDERANDO che le parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e dello sviluppo sostenibile e che l’UE è disposta a contribuire alle riforme economiche in Kosovo;
CONSIDERANDO l’impegno assunto dalle parti in materia di libero scambio, in linea con i pertinenti principi dell’Organizzazione mondiale del commercio («OMC») che devono essere applicati in modo trasparente e non discriminatorio;
CONSIDERANDO l’impegno assunto dalle parti per consolidare un dialogo politico regolare sulle questioni di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali;
CONSIDERANDO l’importanza che le parti attribuiscono alla lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, al rafforzamento della cooperazione nella lotta contro il terrorismo, in linea con l’acquis dell’UE, e alla prevenzione della migrazione irregolare, pur favorendo la mobilità in un contesto di legalità e sicurezza;
PERSUASI che il presente accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra le parti e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell’ammodernamento;
TENENDO PRESENTE l’impegno del Kosovo a ravvicinare la sua legislazione a quella dell’UE nei settori pertinenti e ad applicarla correttamente;
TENENDO PRESENTE la volontà dell’UE di fornire un sostegno determinante per l’attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica, se le circostanze obiettive lo consentono;
PRENDENDO ATTO del fatto che il presente accordo non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo;
PRENDENDO ATTO del fatto che gli impegni e la cooperazione dell’Unione ai sensi del presente accordo riguardano unicamente i settori coperti dall’acquis o dalle politiche esistenti dell’Unione;
PRENDENDO ATTO del fatto che al momento del ricevimento di documenti rilasciati dalle autorità del Kosovo ai sensi del presente accordo, potrebbero essere applicate le procedure interne degli Stati membri dell’Unione europea («Stati membri»);
PRENDENDO ATTO del fatto che sono in corso i negoziati per la creazione di una Comunità dei trasporti con i Balcani occidentali;
RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria del 2000 è stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni attraverso il processo di stabilizzazione e di associazione, nonché a rafforzare la cooperazione regionale;
RICORDANDO che il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha rafforzato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell’UE con i paesi dei Balcani occidentali, sottolineando che le prospettive di integrazione nell’UE dipendono dai progressi realizzati da ciascun paese nell’attuazione delle riforme e dai meriti acquisiti;
RICORDANDO gli impegni assunti dal Kosovo nell’ambito dell’accordo centroeuropeo di libero scambio, firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006, allo scopo di rafforzare la capacità della regione di attirare investimenti e favorirne le prospettive di integrazione nell’economia mondiale, se le circostanze obiettive lo consentono;
DESIDERANDO intensificare la cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni;
PRENDENDO ATTO del fatto che, nel caso in cui le parti decidessero, nell’ambito del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia che debbano essere conclusi dall’UE a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi specifici non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o l’Irlanda a meno che l’UE, contemporaneamente al Regno Unito e/o all’Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi al Kosovo che tali futuri accordi specifici sono divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l’Irlanda, in quanto parte dell’UE, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne all’UE che dovessero essere adottate a norma del summenzionato titolo V al fine di attuare il presente accordo non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l’Irlanda a meno che i due paesi non abbiano notificato il desiderio di partecipare a tali misure o di accettarle conformemente al protocollo n. 21. Rilevando inoltre che tali futuri accordi specifici o tali successive misure interne dell’UE rientrerebbero nell’ambito di applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. È istituita un’associazione tra l’UE, da una parte, e il Kosovo, dall’altra.
2. Gli obiettivi di tale associazione sono:
a) |
sostenere gli sforzi del Kosovo volti a consolidare la democrazia e lo stato di diritto; |
b) |
contribuire alla stabilità politica, economica e istituzionale del Kosovo e stabilizzare la regione; |
c) |
fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche fra le parti; |
d) |
sostenere gli sforzi del Kosovo volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, se le circostanze obiettive lo consentono, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella dell’UE; |
e) |
sostenere gli sforzi del Kosovo volti a completare la transizione verso un’economia di mercato funzionante; |
f) |
promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra l’UE e il Kosovo; |
g) |
promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo. |
Articolo 2
Nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nel presente accordo e nei relativi allegati e protocolli costituisce un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell’UE, né costituisce un riconoscimento del Kosovo come tale da parte dei singoli Stati membri che non abbiano proceduto in tal senso.
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 3
Le politiche dell’UE e del Kosovo si ispirano al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite del 1948 e sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, dall’Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, al rispetto dei principi del diritto internazionale, che comprende la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY) e il suo meccanismo residuale, la Corte penale internazionale, al rispetto dello stato di diritto nonché dei principi dell’economia di mercato di cui al documento della conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa della conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa, che costituiscono elementi essenziali del presente accordo.
Articolo 4
Il Kosovo si impegna a rispettare il diritto internazionale e gli strumenti internazionali, in particolare, ma non solo, per quanto riguarda la tutela dei diritti umani e dei diritti fondamentali, la protezione delle persone appartenenti a minoranze, senza qualsivoglia forma di discriminazione.
Articolo 5
Il Kosovo ribadisce il proprio impegno costante a favore del miglioramento visibile e sostenibile delle relazioni con la Serbia e della cooperazione efficace con la missione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, per tutto il tempo in cui questa sarà presente, come precisato all’articolo 13. Tali impegni costituiscono principi essenziali del presente accordo e il fondamento su cui sviluppare le relazioni e la cooperazione tra le parti. In caso di inosservanza di tali impegni da parte del Kosovo, l’UE può adottare le misure che riterrà appropriate, compresa la sospensione integrale o parziale del presente accordo.
Articolo 6
Le parti ribadiscono che i reati più gravi, motivo di allarme per l’intera comunità internazionale, non dovrebbero essere lasciati impuniti e che dovrebbero essere perseguiti con provvedimenti adottati in ambito nazionale e internazionale.
A tale riguardo, il Kosovo si impegna, in particolare, a collaborare pienamente con l’ICTY e il suo meccanismo residuale e a cooperare a tutte le altre indagini e azioni penali condotte in ambito internazionale.
Il Kosovo si impegna inoltre a rispettare lo statuto di Roma della Corte penale internazionale e, a tale proposito, ad adottare le misure necessarie per la sua attuazione a livello nazionale.
Articolo 7
Lo sviluppo della cooperazione regionale e di relazioni di buon vicinato, così come il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze, sono aspetti fondamentali del PSA. La conclusione e l’attuazione del presente accordo avvengono nell’ambito del PSA e dipendono dai meriti individuali del Kosovo.
Articolo 8
Il Kosovo si impegna a continuare a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato nella regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, così come lo sviluppo di progetti di interesse comune in un’ampia gamma di settori, tra cui lo stato di diritto. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.
Articolo 9
L’associazione è realizzata progressivamente e completata entro un periodo di dieci anni.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione («CSA»), istituito a norma dell’articolo 126, controlla, una volta all’anno, l’applicazione del presente accordo e l’adozione e l’attuazione delle riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche da parte del Kosovo. Tale verifica è eseguita in base a quanto enunciato nel preambolo e conformemente ai principi generali del presente accordo. Essa assicura la coerenza con i meccanismi istituiti nell’ambito del PSA, in particolare con la relazione sui progressi compiuti nell’ambito del PSA.
Basandosi su detta verifica, il CSA formula raccomandazioni e può adottare decisioni.
Qualora durante la verifica siano individuate difficoltà particolari, queste possono essere sottoposte ai meccanismi di composizione delle controversie istituiti dal presente accordo.
Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, il CSA procede a una revisione completa dell’applicazione del presente accordo. In base a tale revisione, il CSA valuta i progressi compiuti dal Kosovo e può adottare decisioni relative alle fasi successive del processo di associazione. Misure analoghe sono adottate dal CSA entro la fine del decimo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo. Se giustificato dai risultati della revisione, il CSA può decidere di estendere il periodo di cui al primo comma, in misura non superiore ai cinque anni. In assenza di tali decisioni da parte del CSA, il presente accordo continua a essere applicato come concordato.
La revisione non riguarda la libera circolazione delle merci, per la quale un calendario specifico è previsto nel titolo IV.
Articolo 10
Il presente accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti di cui agli accordi OMC ed è attuato conformemente a tali disposizioni, in particolare l’articolo XXIV dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) e l’articolo V dell’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).
TITOLO II
DIALOGO POLITICO
Articolo 11
1. Nell’ambito del presente accordo viene ulteriormente intensificato il dialogo politico tra le parti. Il dialogo politico accompagna e consolida il ravvicinamento tra l’UE e il Kosovo e contribuisce a instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le parti.
2. Il dialogo politico mira in particolare a promuovere:
a) |
la partecipazione del Kosovo alla comunità democratica internazionale, se le circostanze oggettive lo consentono; |
b) |
la prospettiva europea del Kosovo e il ravvicinamento all’UE, in linea con la prospettiva europea della regione, sulla base dei meriti individuali e in linea con gli impegni assunti dal Kosovo di cui all’articolo 5 del presente accordo; |
c) |
una progressiva convergenza con determinate misure di politica estera e di sicurezza comune, in particolare con le misure restrittive adottate dall’UE nei confronti di paesi terzi, persone fisiche o giuridiche o enti non governativi, anche attraverso un opportuno scambio di informazioni, in particolare su questioni che potrebbero avere sostanziali conseguenze per le parti; |
d) |
una cooperazione regionale efficace, inclusiva e rappresentativa e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato nei Balcani occidentali. |
Articolo 12
Le parti instaurano un dialogo strategico in merito alle altre questioni contemplate dal presente accordo.
Articolo 13
1. Tanto il dialogo politico quanto il dialogo strategico contribuiscono, ciascuno con le rispettive specificità, al processo di normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia.
2. Come previsto dall’articolo 5, il Kosovo ribadisce il proprio impegno costante a favore di un miglioramento visibile e sostenibile delle relazioni con la Serbia. Tale processo garantisce che entrambi possano proseguire i loro rispettivi percorsi europei e, evitando che l’uno possa bloccare i progressi dell’altro in tal senso, dovrebbe gradualmente condurre alla completa normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia e alla conclusione di un accordo legalmente vincolante che apra alle parti la prospettiva di poter esercitare pienamente i propri diritti e far fronte alle proprie responsabilità.
3. In tale contesto, il Kosovo continuerà a:
a) |
attuare in buona fede tutti gli accordi raggiunti nell’ambito del dialogo con la Serbia; |
b) |
rispettare integralmente i principi della cooperazione regionale inclusiva; |
c) |
risolvere, attraverso il dialogo e con spirito di compromesso, le altre questioni ancora in sospeso, adottando soluzioni pratiche e sostenibili e cooperando con la Serbia per quanto riguarda le necessarie questioni tecniche e giuridiche; |
d) |
cooperare efficacemente con la missione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune per tutto il tempo in cui questa sarà presente e contribuire attivamente a un’esecuzione piena e senza impedimenti del suo mandato in tutto il territorio del Kosovo. |
4. Il CSA esamina periodicamente i progressi compiuti nell’ambito di tale processo e può adottare decisioni e formulare raccomandazioni al riguardo. Conformemente all’articolo 129, il comitato di stabilizzazione e di associazione può contribuire a tale processo.
Articolo 14
1. Il dialogo politico e il dialogo strategico si svolgono principalmente nell’ambito del CSA, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le parti ritengano utile sottoporgli.
2. Su richiesta delle parti, inoltre, tali dialoghi possono svolgersi:
a) |
all’occorrenza, sotto forma di incontri tra alti funzionari in rappresentanza del Kosovo, da un lato, e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e/o un rappresentante della Commissione, dall’altra; |
b) |
avvalendosi pienamente di tutti i canali appropriati esistenti tra le parti, compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e nell’ambito delle organizzazioni internazionali e di altri consessi internazionali, se le circostanze oggettive lo consentono; |
c) |
con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tali dialoghi, compresi quelli individuati nell’agenda di Salonicco, adottata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco il 19 e 20 giugno 2003. |
Articolo 15
A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell’ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, istituito a norma dell’articolo 132.
TITOLO III
COOPERAZIONE REGIONALE
Articolo 16
Conformemente all’impegno assunto ai sensi degli articoli 5 e 13 e a favore della pace e della stabilità internazionale e regionale, oltre che dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, il Kosovo promuove attivamente la cooperazione regionale. L’UE, avvalendosi degli strumenti appropriati, incluse forme di assistenza a progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera/transterritoriale, può sostenere gli sforzi compiuti in tal senso.
Ogniqualvolta preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 17, 18 e 19, il Kosovo informa e consulta l’UE al riguardo, conformemente alle disposizioni del titolo X.
Il Kosovo continua ad attuare l’accordo centroeuropeo di libero scambio.
Articolo 17
Cooperazione con i paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione
Dopo la firma del presente accordo, il Kosovo avvia negoziati con i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione con l’UE al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte a estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.
Gli elementi principali di tali convenzioni sono:
a) |
il dialogo politico; |
b) |
l’instaurazione di zone di libero scambio conformemente alle pertinenti disposizioni dell’OMC; |
c) |
concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, a un livello equivalente a quello degli accordi di stabilizzazione e associazione che il rispettivo paese ha concluso con l’UE; |
d) |
disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della libertà, sicurezza e giustizia. |
All’occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.
Tali convenzioni sono concluse entro due anni dall’entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 18
Cooperazione con i paesi che rientrano nel PSA
Il Kosovo avvia la cooperazione regionale con i paesi che rientrano nel PSA in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, nonché in altri settori connessi al PSA, in particolare in quelli di interesse comune. Tale cooperazione è sempre conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.
Articolo 19
Cooperazione con i paesi candidati all’adesione all’UE che non rientrano nel PSA
Il Kosovo promuove la cooperazione e, se le circostanze oggettive lo consentono, conclude convenzioni di cooperazione con i paesi candidati all’adesione all’UE che non rientrano nel PSA, nei settori di cooperazione contemplati dal presente accordo e in altri settori di interesse reciproco per il Kosovo e tali paesi. Scopo delle convenzioni è il graduale allineamento delle relazioni bilaterali tra il Kosovo e tali paesi alla parte corrispondente delle relazioni tra l’UE e il Kosovo.
TITOLO IV
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Articolo 20
1. Nel corso di un periodo non superiore a dieci anni dall’entrata in vigore del presente accordo, l’UE e il Kosovo istituiscono progressivamente una zona di libero scambio bilaterale, conformemente al presente accordo e in base al GATT 1994 e alle disposizioni dei pertinenti accordi OMC. A tal fine, l’UE e il Kosovo tengono conto delle specifiche prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata.
3. Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all’importazione o all’esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all’importazione o all’esportazione, a eccezione:
a) |
degli oneri equivalenti a una tassa interna applicati a norma dell’articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994; |
b) |
dei dazi antidumping o compensativi; |
c) |
dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi prestati. |
4. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è:
a) |
per l’UE, la tariffa doganale comune dell’UE, istituita a norma del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), effettivamente applicata erga omnes il giorno della firma del presente accordo; |
b) |
per il Kosovo, la tariffa applicata dal Kosovo alla data del 31 dicembre 2013. |
5. Qualora, successivamente alla firma del presente accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, tali dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 4 a partire dalla data di applicazione della riduzione.
6. L’UE e il Kosovo si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base e le relative modifiche.
CAPO I
Prodotti industriali
Articolo 21
Definizione
1. Il presente capitolo si applica ai prodotti originari dell’UE o del Kosovo elencati nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell’allegato I, paragrafo I, punto ii), dell’accordo OMC in materia di agricoltura.
2. Gli scambi tra le parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica avvengono in base a detto trattato.
Articolo 22
Concessioni dell’UE riguardanti i prodotti industriali
1. I dazi doganali sulle importazioni nell’UE e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all’entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari del Kosovo.
Le restrizioni quantitative alle importazioni nell’UE e le misure di effetto equivalente sono abolite all’entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari del Kosovo.
Articolo 23
Concessioni del Kosovo riguardanti i prodotti industriali
1. I dazi doganali sulle importazioni in Kosovo di merci originarie dell’UE diverse da quelle elencate nell’allegato I sono aboliti all’entrata in vigore del presente accordo.
2. Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in Kosovo sono aboliti all’entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari dell’UE.
3. I dazi doganali sulle importazioni in Kosovo di prodotti industriali originari dell’UE elencati nell’allegato I sono progressivamente ridotti e aboliti secondo il calendario indicato in detto allegato.
4. Le restrizioni quantitative alle importazioni in Kosovo di prodotti industriali originari dell’UE e le misure di effetto equivalente sono abolite all’entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 24
Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, l’UE e il Kosovo aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all’esportazione e gli oneri di effetto equivalente.
2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, l’UE e il Kosovo aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all’esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.
Articolo 25
Riduzione accelerata dei dazi doganali
Il Kosovo si dichiara disposto a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti dell’UE più rapidamente di quanto previsto all’articolo 23 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.
Il CSA valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.
CAPO II
Agricoltura e pesca
Articolo 26
Definizione
1. Il presente capitolo si applica agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari dell’UE o del Kosovo.
2. Per «prodotti agricoli e della pesca» si intendono i prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata (2) e i prodotti elencati nell’allegato I, paragrafo I, punto ii), dell’accordo OMC in materia di agricoltura.
3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 (preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce) e 1605 (crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati (escl. affumicati)] e sottovoci 0511 91 (cascami di pesci), 2301 20 (farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana) ed ex 1902 20 («paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici»).
Essa comprende anche le sottovoci 1212 21 00 (alghe), ex 1603 00 (estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici) ed ex 2309 90 10 (preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali: prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini), nonché 1504 10 e 1504 20 (grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
— |
oli di fegato di pesci e loro frazioni; |
— |
grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato). |
Articolo 27
Prodotti agricoli trasformati
Il protocollo I specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.
Articolo 28
Concessioni dell’UE relative alle importazioni di prodotti agricoli originari del Kosovo
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’UE abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari del Kosovo e le misure di effetto equivalente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’UE abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari del Kosovo diversi da quelli delle voci 0102 (animali vivi della specie bovina), 0201 (carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate), 0202 (carni di animali della specie bovina, congelate), 1701 (zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido), 1702 (altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati) e 2204 (vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009) della nomenclatura combinata.
Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l’applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’UE fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nell’UE di prodotti di «baby beef» definiti nell’allegato II e originari del Kosovo al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 475 tonnellate, espresse in peso carcasse.
Articolo 29
Concessioni del Kosovo riguardanti i prodotti agricoli
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari dell’UE e le misure di effetto equivalente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo:
a) |
abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell’UE diversi da quelli elencati nell’allegato III; |
b) |
abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell’UE, elencati nell’allegato IIIa, nell’allegato IIIb e nell’allegato IIIc, secondo il calendario indicato in tale allegato. |
3. L’aliquota del dazio applicabile a taluni prodotti elencati nell’allegato IIId corrisponde al dazio di base applicato in Kosovo alla data del 31 dicembre 2013.
Articolo 30
Protocollo sui vini e sulle bevande alcoliche
Il regime applicabile ai vini e alle bevande alcoliche di cui al protocollo II è indicato nel protocollo stesso.
Articolo 31
Concessioni dell’UE relative al pesce e ai prodotti della pesca
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’UE abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente sulle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari del Kosovo.
2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, l’UE abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari del Kosovo a eccezione dei prodotti elencati all’allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.
Articolo 32
Concessioni del Kosovo relative al pesce e ai prodotti della pesca
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari dell’UE.
2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari dell’UE a eccezione dei prodotti elencati nell’allegato V, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.
Articolo 33
Clausola di riesame
Tenuto conto del volume degli scambi di prodotti agricoli e della pesca tra le parti, del carattere particolarmente sensibile di questi, delle norme delle politiche comuni dell’UE e delle politiche del Kosovo nei settori dell’agricoltura e della pesca, del ruolo dell’agricoltura e della pesca nell’economia del Kosovo, nonché degli sviluppi nell’ambito dell’OMC, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo, il CSA esamina, prodotto per prodotto e su un’adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di procedere a ulteriori concessioni reciproche in un’ottica di maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.
Articolo 34
Clausola di salvaguardia relativa all’agricoltura e alla pesca
Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare l’articolo 43, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32 provochino gravi perturbazioni ai mercati o ai meccanismi di regolamentazione interni di una o dell’altra parte, le parti avviano immediatamente consultazioni in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.
Articolo 35
Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande alcoliche
1. Il Kosovo assicura la protezione delle indicazioni geografiche dell’UE registrate nell’UE a norma del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (3), secondo le modalità di cui al presente articolo. Le indicazioni geografiche del Kosovo sono ammissibili alla registrazione nell’UE alle condizioni specificate in detto regolamento.
2. Le indicazioni geografiche di cui al paragrafo 1 sono protette nei confronti di:
a) |
qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta:
|
b) |
qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili; |
c) |
qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi a tale prodotto nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine; |
d) |
qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine di un prodotto analogo. |
3. Una denominazione proposta per la registrazione che sia in tutto o in parte omonima rispetto a una denominazione già protetta, non viene protetta, a meno che nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d’impiego e di presentazione locali e tradizionali della denominazione omonima registrata successivamente e quelle della denominazione già protetta, tenuto conto della necessità di assicurare parità di trattamento ai produttori interessati ed evitare che il consumatore sia indotto in errore. Una denominazione omonima che induca erroneamente il consumatore a ritenere che i prodotti siano originari di un altro territorio non viene registrata, benché sia esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.
4. Il Kosovo rifiuta la registrazione dei marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2.
5. I marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2, registrati in Kosovo o acquisiti con l’uso, non saranno più utilizzati dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.Tale disposizione non si applica, tuttavia, ai marchi registrati in Kosovo o acquisiti con l’uso che appartengono a cittadini di paesi terzi, purché non siano tali da ingannare il pubblico in merito alla qualità, alle specifiche e all’origine geografica delle merci.
6. Al più tardi dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, le indicazioni geografiche protette a norma del paragrafo 1 non valgono come termini usati correntemente come denominazione comune di tali merci o di prodotti che sono stati legalmente commercializzati con tali termini in Kosovo.
7. Il Kosovo si accerta che le merci esportate dal suo territorio cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo non violino il presente articolo.
8. Il Kosovo garantisce la protezione di cui ai paragrafi da 1 a 7 di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata.
CAPO III
Disposizioni comuni
Articolo 36
Ambito d’applicazione
Il presente capitolo si applica agli scambi di tutti i prodotti tra le parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nel protocollo I.
Articolo 37
Concessioni più favorevoli
Il presente titolo non impedisce in alcun modo alle parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.
Articolo 38
Clausola di standstill
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, o oneri di effetto equivalente, negli scambi fra l’UE e il Kosovo, né si aumentano quelli già applicati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative alle importazioni o alle esportazioni, o misure di effetto equivalente, negli scambi fra l’UE e il Kosovo, né sono rese più restrittive quelle esistenti.
3. Fatte salve le concessioni accordate a norma degli articoli 28, 29, 30, 31 e 32, i paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche dell’UE e del Kosovo in materia di agricoltura e di pesca e l’adozione di misure nell’ambito di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d’importazione di cui agli allegati da II a V e al protocollo I.
Articolo 39
Divieto di discriminazione fiscale
1. L’UE e il Kosovo si astengono dall’introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell’altra parte. Qualora tali misure o prassi già esistano, l’UE o il Kosovo, a seconda dei casi, procedono alla loro abrogazione o abolizione.
2. I prodotti esportati nel territorio di una delle parti non beneficiano di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all’ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.
Articolo 40
Dazi di carattere fiscale
Le disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali all’importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Articolo 41
Unioni doganali, zone di libero scambio e intese transfrontaliere/transterritoriali
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all’istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese relativi agli scambi transfrontalieri/transterritoriali, tranne qualora esse alterino il regime commerciale previsto dal presente accordo.
2. Durante il periodo transitorio di cui all’articolo 20, il presente accordo lascia impregiudicata l’attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute in accordi transfrontalieri/transterritoriali precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e il Kosovo o derivanti dalle convenzioni bilaterali specificate al titolo III, concluse dal Kosovo per promuovere il commercio regionale.
3. Le parti procedono, nell’ambito del CSA, a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo aderisca all’UE, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi dell’UE e del Kosovo sanciti nel presente accordo.
Articolo 42
Dumping e sovvenzioni
1. Il presente accordo non vieta alle parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell’articolo 43.
2. Qualora una delle parti ritenga che gli scambi con l’altra parte siano soggetti a pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell’accordo OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994, dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e delle rispettive legislazioni interne relative a tali accordi.
Articolo 43
Clausola di salvaguardia
1. Le parti convengono di applicare le norme e i principi di cui all’articolo XIX del GATT 1994 e all’accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, la parte importatrice può adottare le opportune misure di salvaguardia bilaterali alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo, qualora un prodotto di una parte venga importato nel territorio dell’altra parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
a) |
un grave pregiudizio all’industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della parte importatrice, o |
b) |
gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell’economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della parte importatrice. |
3. Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni dall’altra parte non superano quanto necessario per ovviare ai problemi di cui al paragrafo 2, sorti in conseguenza dell’applicazione del presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate consistono nella sospensione dell’aumento o della riduzione dei margini delle preferenze previste dal presente accordo per il prodotto in questione, fino a un massimo corrispondente al dazio di base indicato all’articolo 20, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo 5, per lo stesso prodotto. Dette misure contengono elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro la fine del periodo stabilito e non sono applicate per periodi superiori a due anni.
In circostanze del tutto eccezionali, le misure possono essere prorogate di un ulteriore periodo non superiore a due anni. Non si applicano misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di tal tipo per un periodo di tempo uguale a quello della precedente applicazione, purché il periodo di non applicazione sia di almeno due anni dallo scadere delle misure in questione.
4. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b), del presente articolo quanto prima, l’UE o il Kosovo forniscono al CSA tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le parti.
5. Ai fini dell’attuazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano le seguenti disposizioni:
a) |
i problemi creati dalla situazione di cui al presente articolo sono sottoposti immediatamente all’esame del CSA, che può decidere di adottare tutte le misure necessarie per porvi fine. Qualora il CSA o la parte esportatrice non abbiano adottato una decisione che ponga fine ai problemi o non sia stata trovata un’altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al CSA, la parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema conformemente al presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nell’ambito del presente accordo; |
b) |
qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un’informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l’altra parte. |
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al CSA e sono oggetto di consultazioni periodiche nell’ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.
6. Qualora assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare i problemi di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull’andamento dei flussi commerciali, l’UE o il Kosovo ne informano l’altra parte.
Articolo 44
Clausola di penuria
1. Qualora l’osservanza del presente titolo provochi:
a) |
una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la parte esportatrice; o |
b) |
una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto nei cui confronti la parte esportatrice mantenga restrizioni quantitative all’esportazione, dazi all’esportazione oppure misure od oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano comportare, gravi difficoltà per la parte esportatrice, |
quest’ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.
2. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non sono applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata degli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.
3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, quanto prima, l’UE o il Kosovo forniscono al CSA tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Il CSA può concordare i mezzi necessari per risolvere le difficoltà. Qualora non si raggiunga un accordo entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al CSA, la parte esportatrice può applicare misure ai sensi del presente articolo alle esportazioni del prodotto in questione.
4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un’informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, l’UE o il Kosovo possono applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l’altra parte.
5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo sono immediatamente notificate al CSA e sono oggetto di consultazioni periodiche nell’ambito di tale organo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.
Articolo 45
Monopoli di Stato
In merito ai monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale, il Kosovo fa in modo che, all’entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri e i cittadini del Kosovo per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci.
Articolo 46
Norme d’origine
Salvo diversamente disposto dal presente accordo, il protocollo III stabilisce le norme di origine per l’applicazione del presente accordo.
Articolo 47
Restrizioni autorizzate
Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all’oro e all’argento. Tali divieti o restrizioni non costituiscono tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.
Articolo 48
Mancata cooperazione amministrativa
1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l’applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le parti ribadiscono l’impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale e in altre materie connesse.
2. Quando una parte constata, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, essa («parte interessata») può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.
3. Ai fini del presente articolo, per mancata cooperazione amministrativa s’intende, fra l’altro:
a) |
la reiterata inosservanza dell’obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati; |
b) |
il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell’origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l’operazione; |
c) |
il reiterato rifiuto di ottenere l’autorizzazione a effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l’autenticità di documenti o l’esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti. |
Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l’altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell’altra parte, legato a informazioni oggettive relative a irregolarità o a frodi.
4. L’applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:
a) |
la parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica immediatamente al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, unitamente alle informazioni oggettive, e avvia consultazioni con l’altra parte in seno a detto comitato, sulla base di tutte le informazioni pertinenti e delle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti; |
b) |
qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione, come indicato al punto a), senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata immediatamente al comitato di stabilizzazione e di associazione; |
c) |
le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate al minimo necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte interessata. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee sono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l’adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione. |
5. Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a), la parte interessata pubblica una notifica nella propria Gazzetta ufficiale, precisando che per il prodotto interessato sono state constatate, in base a dati oggettivi, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.
Articolo 49
Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione e, in particolare, nell’applicare il protocollo III, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all’importazione, la parte che subisce tali conseguenze può chiedere al CSM di esaminare le possibilità di adottare tutte le misure del caso per risolvere la situazione.
TITOLO V
STABILIMENTO, FORNITURA DI SERVIZI E CAPITALI
Articolo 50
Definizione
Ai fini del presente accordo:
1) |
per «società dell’UE» e «società del Kosovo» s’intende, rispettivamente, una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o del Kosovo e che abbia la sede legale, l’amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio dell’UE o del Kosovo. Tuttavia, qualora tale società avesse soltanto la sede legale nel territorio dell’UE o del Kosovo, rispettivamente, essa viene considerata una società dell’UE o del Kosovo se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l’economia di uno degli Stati membri o del Kosovo; |
2) |
per «consociata» di una società s’intende una società effettivamente controllata da un’altra società; |
3) |
per «filiale» di una società s’intende una sede di attività sprovvista di capacità giuridica, che presenta un carattere di stabilità, come la sede secondaria di una casa madre, che dispone di una propria struttura di gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi, cosicché questi, pur sapendo che, all’occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali nella sede di attività che ne costituisce la sede secondaria; |
4) |
per «stabilimento» s’intende il diritto di intraprendere attività economiche attraverso la creazione di società, incluse consociate e filiali, rispettivamente, nell’UE o in Kosovo; |
5) |
per «attività» s’intende l’esercizio di attività economiche; |
6) |
le «attività economiche» comprendono in linea di massima le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale o professionale; |
7) |
per «cittadino dell’UE» o «cittadino del Kosovo» s’intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro o un cittadino del Kosovo; |
8) |
per «servizi finanziari» s’intendono le attività descritte nell’allegato VI. |
CAPO I
Stabilimento
Articolo 51
1. Il Kosovo agevola l’avvio di attività nel suo territorio da parte di società dell’UE. A tal fine, a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo concede:
a) |
per lo stabilimento di società dell’UE nel territorio del Kosovo, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi; |
b) |
per l’attività delle filiali e consociate di società dell’UE stabilite nel territorio del Kosovo, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo. |
2. L’UE concede, a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo:
a) |
per lo stabilimento di società del Kosovo, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dall’UE alle proprie società o, se migliore, alle società di paesi terzi; |
b) |
per l’attività delle filiali e consociate del Kosovo stabilite nel suo territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dall’UE alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite nel proprio territorio. |
3. Le parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni, rispetto alle proprie società, per quanto riguarda lo stabilimento o l’attività di società dell’altra parte nel proprio territorio.
4. Fatto salvo il presente articolo,
a) |
a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società dell’UE hanno il diritto di utilizzare e locare beni immobili in Kosovo; |
b) |
entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società dell’UE hanno il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società del Kosovo e godono, per quanto riguarda i beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le società del Kosovo, quando tali diritti sono necessari per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio. |
Articolo 52
1. Fatto salvo l’articolo 54, le parti possono disciplinare lo stabilimento e l’attività delle società nel loro territorio, sempreché così facendo non discriminino le società dell’altra parte rispetto alle proprie società.
2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, nulla osta a che le parti adottino misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un’obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari, o per garantire l’integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non sono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalle parti a norma del presente accordo.
3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.
Articolo 53
1. Il presente capo non pregiudica le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti con i Balcani occidentali e dell’accordo multilaterale sull’istituzione di uno Spazio aereo comune europeo firmato il 9 giugno 2006 (4).
2. Nell’ambito della politica dei trasporti dell’UE, il CSA può formulare in casi specifici raccomandazioni volte a migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.
3. Il presente capo non si applica ai trasporti marittimi.
Articolo 54
1. Gli articoli 51 e 52 non impediscono a una delle parti di applicare norme particolari relative allo stabilimento e all’attività nel proprio territorio di filiali di società dell’altra parte non registrate nel territorio della prima parte, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite nel proprio territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in considerazione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
CAPO II
Prestazione di servizi
Articolo 55
1. Una società dell’UE stabilita nel territorio del Kosovo o una società del Kosovo stabilita nell’UE ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, conformemente alla legislazione in vigore nel territorio ospitante di stabilimento, rispettivamente nel territorio dell’UE e del Kosovo, lavoratori che sono rispettivamente cittadini dell’UE o del Kosovo, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali.
2. I quadri intermedi delle summenzionate società, di seguito denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all’interno della società» a norma della lettera c) e nelle seguenti categorie, purché l’organizzazione abbia personalità giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate a essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di detto trasferimento:
a) |
le persone che occupano una carica elevata all’interno di un’organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell’impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d’amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti; in particolare, esse:
|
b) |
i dipendenti di un’organizzazione in possesso di conoscenze specializzate indispensabili per i servizi, le attrezzature di ricerca, le tecniche o la gestione dell’impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specifiche dell’impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l’appartenenza a un albo professionale; |
c) |
per «persona trasferita all’interno della società» s’intende una persona fisica che lavora presso un’organizzazione nel territorio di una delle parti e che viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte nel territorio dell’altra parte; l’organizzazione in questione deve avere la sede principale nel territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso un’impresa (filiale, consociata) di detta organizzazione che svolga effettivamente attività economiche simili nel territorio dell’altra parte. |
3. L’ingresso e la presenza temporanea nel territorio dell’UE o del Kosovo rispettivamente di cittadini del Kosovo o dell’UE sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all’interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale UE di una società del Kosovo o di aprire una consociata o una filiale kosovara di una società dell’UE rispettivamente in uno Stato membro o nel Kosovo, a condizione che:
a) |
detti rappresentanti non procedano a vendite dirette, non forniscano servizi e non siano retribuiti da una fonte situata nel territorio ospitante di stabilimento; e |
b) |
la sede principale della società si trovi rispettivamente al di fuori dell’UE o del Kosovo e non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società rispettivamente nello Stato membro o in Kosovo. |
Articolo 56
Nell’intento di rendere più agevole per i cittadini dell’UE e del Kosovo l’avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate, rispettivamente, in Kosovo e nell’UE, il CSA esamina, entro due anni dall’entrata in vigore del presente accordo, le iniziative da assumere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può adottare tutte le misure necessarie a tale scopo.
Articolo 57
Sei anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo, il CSA definisce le modalità di estensione delle disposizioni del presente capo ai cittadini dell’UE e ai cittadini del Kosovo per quanto riguarda l’ingresso e il soggiorno temporanei di prestatori di servizi stabiliti in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una parte che hanno concluso con un consumatore finale di tale ultima parte un contratto in buona fede per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea in tale ultima parte ai fini dell’esecuzione del contratto di prestazione di servizi.
Articolo 58
1. L’UE e il Kosovo si impegnano, a norma dei paragrafi 2 e 3, ad adottare i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società dell’UE e del Kosovo o di cittadini dell’UE e del Kosovo stabiliti nel territorio di una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.
2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le parti consentono la circolazione temporanea delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono alle dipendenze del prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all’articolo 55, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società dell’UE o del Kosovo o cittadini dell’UE o del Kosovo e che chiedono l’ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di prestare essi stessi servizi.
3. Dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, il CSA adotta le misure necessarie per la progressiva attuazione dei paragrafi 1 e 2. Si tiene conto dei progressi compiuti dal Kosovo nel ravvicinamento della sua legislazione all’acquis dell’UE.
Articolo 59
1. Le parti evitano di adottare misure o iniziative tali da rendere le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società dell’UE e del Kosovo il cui luogo di residenza o stabilimento si trovi nel territorio di una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati notevolmente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede il giorno dell’entrata in vigore del presente accordo.
2. Se una parte ritiene che le misure introdotte dall’altra parte dopo l’entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione relativa alla prestazione di servizi notevolmente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, essa può chiedere all’altra parte di avviare consultazioni.
Articolo 60
Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra l’UE e il Kosovo, si applicano le disposizioni seguenti:
1) |
per quanto riguarda i trasporti aerei, le condizioni di reciproco accesso al mercato sono disciplinate dall’accordo multilaterale sull’istituzione di uno spazio aereo comune europeo; |
2) |
per quanto riguarda i trasporti terrestri, le condizioni relative al reciproco accesso al mercato e al traffico di transito nel settore del trasporto su strada sono disciplinate dal trattato che istituisce la Comunità dei trasporti; |
3) |
il Kosovo adegua la propria legislazione, comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, a quella dell’UE vigente in qualsiasi momento in materia di trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci; |
4) |
il Kosovo si impegna a rispettare le convenzioni internazionali in materia di sicurezza stradale, prestando particolare attenzione alla rete globale concordata dell’Osservatorio sui trasporti dell’Europa sudorientale (SEETO); |
5) |
il presente capo non si applica ai servizi marittimi. |
CAPO III
Traffico di transito
Articolo 61
Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:
1) |
traffico di transito dell’UE: trasporto di merci in transito attraverso il territorio del Kosovo, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro, effettuato da un vettore stabilito nell’UE; |
2) |
traffico di transito del Kosovo: trasporto di merci in transito attraverso il territorio dell’UE, in partenza dal Kosovo e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione del Kosovo. |
Articolo 62
Disposizioni generali
1. Il presente capo cessa di essere applicabile con l’entrata in vigore del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti.
2. Le parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico di transito dell’UE attraverso il Kosovo e al traffico di transito del Kosovo attraverso l’UE.
3. Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2 del presente articolo, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori dell’UE aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio dell’UE in prossimità delle frontiere/dei confini territoriali del Kosovo, la questione viene sottoposta al CSA ai sensi dell’articolo 128 del presente accordo. Se lo ritengono necessario, per limitare o attenuare tali problemi le parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie.
4. Le parti evitano di adottare misure unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra vettori o veicoli provenienti dall’UE e vettori o veicoli provenienti dal Kosovo. Le parti adottano tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell’altra parte.
Articolo 63
Semplificazione delle formalità
1. Le parti convengono di snellire il passaggio delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.
2. Le parti decidono di collaborare, nella misura necessaria, e di promuovere l’adozione di altre misure di semplificazione.
CAPO IV
Pagamenti correnti e circolazione di capitali
Articolo 64
Le parti si impegnano ad autorizzare, conformemente all’articolo VIII dell’accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico in moneta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra l’UE e il Kosovo.
Articolo 65
1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti diretti effettuati in società costituite conformemente alla legislazione in vigore e agli investimenti effettuati a norma del capo I del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.
2. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi, compresi prestiti e crediti finanziari, cui partecipa un residente di una delle parti. Il presente articolo non concerne gli investimenti di portafoglio, in particolare l’acquisto di titoli sul mercato dei capitali effettuato soltanto allo scopo di realizzare un investimento finanziario, senza intenzione di influenzare la gestione e il controllo dell’impresa.
3. Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo concede il trattamento nazionale ai cittadini dell’UE che acquistano beni immobili nel suo territorio.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, le parti evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti dell’UE e del Kosovo e di rendere più restrittivi i regimi esistenti.
5. Fatto salvo il presente articolo e l’articolo 64, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio o della politica monetaria dell’UE o del Kosovo, l’UE e il Kosovo, rispettivamente, possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra l’UE e il Kosovo, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.
6. Le parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra l’UE e il Kosovo al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.
Articolo 66
1. Nel primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo adotta misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l’ulteriore applicazione graduale delle norme UE in materia di libera circolazione dei capitali.
2. Entro la fine del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, il CSA stabilisce le modalità per la completa applicazione in Kosovo delle norme UE in materia di libera circolazione dei capitali.
CAPO V
Disposizioni generali
Articolo 67
1. L’applicazione del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.
2. Il presente titolo non si applica alle attività, svolte nel territorio di una delle parti, connesse, anche occasionalmente, all’esercizio delle potestà pubbliche.
Articolo 68
1. Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti di applicare le rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro, stabilimento delle persone fisiche e di prestazione dei servizi, specie per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di un permesso di soggiorno, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all’una o all’altra parte previsti da una specifica disposizione del presente accordo e dell’acquis dell’UE. Questa disposizione non pregiudica l’applicazione dell’articolo 67.
2. Il presente titolo non si applica alle misure riguardanti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una o dell’altra parte né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l’occupazione a titolo permanente.
Articolo 69
Il presente titolo si applica anche alle società controllate congiuntamente da società o cittadini dell’UE o da società o cittadini del Kosovo, che congiuntamente ne detengono la proprietà esclusiva.
Articolo 70
1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale.
2. Il presente titolo non può essere interpretato nel senso di impedire alle parti di adottare o di applicare misure volte a prevenire l’elusione e l’evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi a evitare la doppia imposizione e di altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Il presente titolo non può essere interpretato nel senso di impedire alle parti di operare distinzioni, nell’applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.
Articolo 71
1. Le parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l’adozione di misure restrittive, comprese misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una parte adotti tali misure, essa sottopone quanto prima all’altra parte un calendario relativo alla loro abolizione.
2. Qualora uno o più Stati membri o il Kosovo abbiano o rischino di avere nell’immediato gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti, l’UE o il Kosovo, in base alle condizioni stabilite nell’ambito dell’accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese misure relative alle importazioni, di durata limitata e di portata non superiore a quanto strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. L’UE e il Kosovo informano senza indugio l’altra parte.
Articolo 72
Il presente titolo viene progressivamente adeguato tenendo conto, in particolare, delle prescrizioni di cui all’articolo V del GATS.
Articolo 73
Il presente accordo non pregiudica l’applicazione da parte dell’una o dell’altra parte delle misure necessarie per impedire l’elusione, tramite il presente accordo, delle disposizioni relative all’accesso dei paesi terzi ai loro mercati.
TITOLO VI
RAVVICINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE DEL KOSOVO ALL’ACQUIS DELL’UE, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI CONCORRENZA
Articolo 74
1. Le parti riconoscono l’importanza del ravvicinamento della legislazione vigente del Kosovo a quella dell’UE, nonché della sua effettiva applicazione. Il Kosovo si adopera per rendere progressivamente compatibili con l’acquis dell’UE la propria normativa esistente e la propria legislazione futura. Il Kosovo garantisce la corretta applicazione della propria normativa esistente e della propria legislazione futura.
2. Il ravvicinamento ha inizio alla data della firma del presente accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell’acquis dell’UE contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all’articolo 9.
3. In un primo tempo, il ravvicinamento riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali dell’acquis dell’UE relativi al mercato interno, in materia di libertà, sicurezza e giustizia e nei settori legati agli scambi. Successivamente, il Kosovo si concentra sulle altre parti dell’acquis dell’UE.
Il ravvicinamento avviene secondo un programma concordato tra la Commissione europea e il Kosovo.
4. Il Kosovo definisce inoltre, di concerto con la Commissione europea, le modalità per il controllo dell’attuazione del ravvicinamento legislativo e le misure da adottare per l’applicazione delle leggi, nonché le azioni che il Kosovo deve intraprendere per riformare il proprio sistema giudiziario al fine di attuare il proprio quadro giuridico generale.
Articolo 75
Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra l’UE e il Kosovo:
a) |
tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza; |
b) |
lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell’intero territorio dell’UE o del Kosovo, o in una sua parte sostanziale; |
c) |
qualsiasi aiuto di Stato che, favorendo talune imprese o taluni prodotti, falsi o minacci di falsare la concorrenza. |
2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall’applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nell’UE, in particolare gli articoli 101, 102, 106 e 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e gli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni dell’UE.
3. Le parti assicurano che siano conferiti a un’autorità indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.
4. Il Kosovo garantisce che un’autorità indipendente sotto il profilo operativo sia dotata dei poteri necessari per la piena applicazione del paragrafo 1, lettera c). Tale autorità può autorizzare, tra l’altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti a norma del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.
5. L’UE, da una parte, e il Kosovo, dall’altra, garantiscono la trasparenza nell’ambito degli aiuti di Stato presentando tra l’altro all’altra parte una relazione periodica annuale, o documento equivalente, redatta secondo i metodi e l’impostazione delle relazioni UE sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle parti, l’altra parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuti di Stato.
6. Il Kosovo compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti e allinea tali regimi ai criteri di cui al paragrafo 2 entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.
7. |
|
8. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capo II del titolo IV:
a) |
il paragrafo 1, lettera c), del presente articolo non si applica; |
b) |
le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo sono valutate secondo i criteri stabiliti dall’UE a norma degli articoli 42 e 43 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e secondo gli specifici strumenti dell’UE adottati su tale base. |
9. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le parti possono adottare misure adeguate previa consultazione in sede di CSA o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Il presente articolo non pregiudica o compromette in alcun modo l’adozione, a opera dell’UE o del Kosovo, di misure compensative conformemente al GATT 1994 e all’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alle rispettive normative interne in materia.
Articolo 76
Imprese pubbliche
Entro la fine del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi, i principi sanciti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con particolare riguardo all’articolo 106.
I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dall’UE in Kosovo.
Articolo 77
Aspetti generali della proprietà intellettuale
1. A norma del presente articolo e dell’allegato VII, le parti confermano l’importanza che riconoscono a un’adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
2. Il Kosovo adotta le misure necessarie per garantire, entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nell’UE, compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.
3. Il Kosovo s’impegna a rispettare le convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all’allegato VII. Il CSA può decidere di obbligare il Kosovo a rispettare specifiche convenzioni multilaterali in tale settore.
Articolo 78
Aspetti della proprietà intellettuale legati agli scambi
1. Per quanto riguarda il riconoscimento e la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, dall’entrata in vigore del presente accordo, le parti garantiscono alle imprese dell’altra parte, ai cittadini dell’UE e ai cittadini del Kosovo un trattamento non meno favorevole di quello assicurato a qualsiasi altro paese terzo ai sensi di accordi bilaterali.
2. Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni degli scambi, su richiesta di una o dell’altra parte, esse consultano urgentemente il CSA al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Articolo 79
Appalti pubblici
1. L’UE e il Kosovo ritengono che una maggiore apertura dell’aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, con particolare attenzione alle norme dell’OMC, costituisca un obiettivo auspicabile.
2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, le società del Kosovo, stabilite o meno nell’UE, hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti nell’UE in base alle norme dell’UE in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società dell’UE.
Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il Kosovo avrà adottato la legislazione che introduce le norme dell’UE nel settore. Periodicamente l’UE verifica se il Kosovo ha effettivamente introdotto tale normativa.
3. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, le società dell’UE stabilite in Kosovo ai sensi del capo I del titolo V hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Kosovo beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società del Kosovo.
4. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, le società dell’UE non stabilite in Kosovo ai sensi del capo I del titolo V hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Kosovo beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società del Kosovo e dell’UE stabilite in Kosovo, fatta eccezione per le preferenze di prezzo di cui al paragrafo 5.
5. All’entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo converte tutte le preferenze in vigore di cui godono le società del Kosovo o le società dell’UE stabilite in Kosovo e le preferenze che si applicano agli appalti concessi secondo procedure che prevedono l’utilizzo dei criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa e del prezzo più basso in preferenze di prezzo e, nell’arco di un periodo di cinque anni, il Kosovo riduce progressivamente le preferenze di prezzo secondo il seguente calendario:
— |
le preferenze devono essere limitate al 15 % entro la fine del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo; |
— |
le preferenze devono essere limitate al 10 % entro la fine del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo; |
— |
le preferenze devono essere limitate al 5 % entro la fine del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo; e |
— |
le preferenze devono essere integralmente abolite entro la fine del quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo. |
6. Entro due anni dall’entrata in vigore dell’accordo, il CSA può rivedere le preferenze di cui al paragrafo 5 e decidere di abbreviare i termini di cui al paragrafo 5.
7. Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo adotta una normativa per attuare le norme procedurali previste dall’acquis dell’UE.
8. Il Kosovo riferisce ogni anno al CSA in merito alle misure adottate per migliorare la trasparenza e consentire un efficace controllo giurisdizionale delle decisioni adottate in materia di appalti pubblici.
9. Per quanto riguarda stabilimento, attività e prestazione di servizi tra l’UE e il Kosovo, si applicano gli articoli da 50 a 66. Per quanto riguarda l’occupazione e la circolazione dei lavoratori connesse con l’esecuzione di contratti d’appalto pubblici, ai cittadini del Kosovo presenti nell’UE si applica l’acquis dell’UE in materia di cittadini di paesi terzi. Per quanto riguarda i cittadini dell’UE presenti in Kosovo, in materia di occupazione e di circolazione dei lavoratori connesse con l’esecuzione dei contratti d’appalto pubblici il Kosovo concede ai lavoratori che sono cittadini di uno Stato membro diritti reciproci analoghi a quelli dei cittadini del Kosovo esistenti nell’UE.
Articolo 80
Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.
1. Il Kosovo adotta le misure necessarie per conseguire progressivamente la conformità con le normative UE orizzontali e settoriali in materia di sicurezza dei prodotti e per adeguare agli standard europei le infrastrutture di qualità, tramite procedure di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.
2. A tale scopo, le parti si adoperano per:
a) |
promuovere l’uso dei regolamenti tecnici dell’UE, nonché delle norme e procedure europee di valutazione della conformità; |
b) |
fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità; |
c) |
promuovere la collaborazione del Kosovo con le organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformità, metrologia, certificazione e funzioni analoghe (CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EURAMET) (5) se le circostanze oggettive lo consentono; |
d) |
se del caso, concludere un accordo sulla valutazione della conformità e l’accettazione dei prodotti industriali una volta che il Kosovo abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure a quelli dell’UE e disponga delle competenze necessarie. |
Articolo 81
Protezione dei consumatori
Le parti cooperano al fine di ravvicinare la legislazione del Kosovo in materia di tutela dei consumatori all’acquis dell’UE, al fine di assicurare:
a) |
una politica attiva di tutela dei consumatori conforme alla normativa dell’UE, compresi l’incremento dell’informazione e la creazione di organizzazioni indipendenti in Kosovo; |
b) |
l’armonizzazione della legislazione del Kosovo in materia di tutela dei consumatori con quella vigente nell’UE; |
c) |
un’efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati; |
d) |
il controllo delle norme da parte di organismi competenti e l’accesso agli adeguati mezzi di ricorso in caso di controversia; |
e) |
scambio di informazioni sui prodotti pericolosi. |
Articolo 82
Condizioni di lavoro e pari opportunità
Il Kosovo armonizza progressivamente la sua legislazione con quella dell’UE in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunità.
TITOLO VII
LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
Articolo 83
Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto
Nella cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, le parti attribuiscono un’importanza particolare al consolidamento dello stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni in generale a tutti i livelli dell’amministrazione e, in particolare, nel campo dell’applicazione della legge e dell’amministrazione della giustizia. La cooperazione mira in particolare a rafforzare l’indipendenza, l’imparzialità e la responsabilità del sistema giudiziario del Kosovo e a migliorarne l’efficienza, sviluppando strutture adeguate per polizia, procuratori e magistrati e per gli altri organi giudiziari e organismi incaricati di applicare la legge, per prepararli a una cooperazione in materia civile, commerciale e penale e per metterli nelle condizioni di prevenire, indagare, perseguire e giudicare efficacemente casi che riguardano la criminalità organizzata, la corruzione e il terrorismo.
Articolo 84
Protezione dei dati personali
Le parti cooperano in materia di legislazione relativa alla protezione dei dati personali affinché il Kosovo raggiunga un livello di protezione dei dati personali corrispondente a quello previsto dall’acquis dell’UE. Il Kosovo mette a disposizione risorse umane e finanziarie sufficienti per istituire uno o più organi di controllo indipendenti che consentano un controllo efficace e garantiscano l’applicazione delle normative nazionali in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 85
Visti, gestione delle frontiere/dei confini territoriali, asilo e immigrazione
Le parti collaborano in materia di visti, controlli delle frontiere/dei confini territoriali, asilo e immigrazione e istituiscono un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.
La cooperazione nei settori di cui al primo comma si basa su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le parti e può comprendere assistenza tecnica e amministrativa a livello di:
a) |
scambio di statistiche e informazioni in merito a legislazione e pratiche; |
b) |
redazione di testi legislativi; |
c) |
una maggiore efficienza delle istituzioni; |
d) |
formazione del personale; |
e) |
sicurezza dei documenti di viaggio e identificazione dei documenti falsi; |
f) |
gestione del controllo delle frontiere/dei confini territoriali. |
La cooperazione si concentra in particolare:
a) |
nel settore dell’asilo, sull’adozione e sull’attuazione, da parte del Kosovo, della legislazione necessaria per conformarsi alle norme della convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, e del protocollo relativo allo status dei rifugiati, firmato a New York il 31 gennaio 1967, e garantire così il rispetto del principio di «non respingimento» e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati; |
b) |
nel settore dell’immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l’immigrazione, le parti approvano l’equo trattamento dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro o in Kosovo e concordano di esaminare le possibilità di introdurre misure volte a incentivare e sostenere le iniziative del Kosovo finalizzate a favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente in Kosovo. |
Articolo 86
Immigrazione legale
Le parti collaborano con l’obiettivo di sostenere il Kosovo nel ravvicinamento della sua legislazione all’acquis dell’UE in materia di immigrazione legale.
Le parti riconoscono che i cittadini del Kosovo beneficiano dei diritti previsti dall’acquis dell’UE, in particolare negli ambiti relativi a condizioni di lavoro, retribuzione e licenziamento, ricongiungimento familiare, soggiorni a lungo termine, condizioni relative a studenti, ricercatori e lavoratori altamente qualificati, lavoratori stagionali, lavoratori trasferiti all’interno della società e pensioni. Le parti riconoscono inoltre che ciò non pregiudica le condizioni e le modalità applicabili in ciascuno Stato membro.
Entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo, il Kosovo concede diritti reciproci ai cittadini dell’UE negli ambiti di cui al secondo comma. Il CSA esamina le misure necessarie da adottare a tal fine. Il CSA può prendere in esame qualsiasi altra questione connessa all’attuazione del presente articolo.
Articolo 87
Prevenzione e controllo dell’immigrazione clandestina
Il CSA decide in merito ad altre eventuali azioni comuni che le parti possono adottare per prevenire e controllare l’immigrazione clandestina, compresi il traffico e la tratta di esseri umani, assicurando nel contempo il rispetto e la protezione dei diritti fondamentali dei migranti e l’assistenza ai migranti in situazioni di emergenza.
Articolo 88
Riammissione
Al fine di cooperare per prevenire e controllare l’immigrazione clandestina, le parti, su richiesta e senza ulteriori formalità:
a) |
riammettono i cittadini del Kosovo o dell’UE presenti illegalmente nel territorio dell’altra parte; |
b) |
riammettono i cittadini di paesi terzi e gli apolidi penetrati nel territorio di uno Stato membro attraverso il Kosovo o nel territorio del Kosovo attraverso il territorio di uno Stato membro. |
Il Kosovo fornisce ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d’identità e garantisce loro l’accesso alle strutture amministrative necessarie a tal fine.
Le parti convengono di esaminare le possibilità di avviare negoziati volti alla conclusione di un accordo che disciplini le procedure specifiche di riammissione delle persone di cui alle lettere a) e b) del primo comma.
Il Kosovo esamina le possibilità di concludere accordi di riammissione, se le circostanze obiettive lo consentono, con i paesi che partecipano al PSA e si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l’attuazione flessibile e rapida di tali accordi. L’UE esamina le possibilità di aiutare tali paesi in tutto il processo, se le circostanze obiettive lo consentono.
Articolo 89
Riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Le parti collaborano onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo.
La cooperazione nel settore comprende la fornitura al Kosovo di assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l’applicazione delle normative e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dall’UE e da altri consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
Articolo 90
Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite
Le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato alla lotta contro le droghe. Le politiche e le azioni nel settore sono volte a rafforzare le strutture del Kosovo impegnate nella lotta contro le droghe illecite e i loro precursori, a ridurre l’offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania e a garantire un controllo più efficace dei precursori.
Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell’UE in materia di droga 2013-2020 ed eventuali documenti che potranno sostituirla.
Articolo 91
Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata e le altre attività illecite
Le parti collaborano con l’obiettivo di rafforzare le strutture che il Kosovo utilizza per combattere e prevenire le attività criminali, in particolare la criminalità organizzata, la corruzione e altre forme gravi di attività criminali caratterizzate da una dimensione transfrontaliera/transterritoriale. Il Kosovo rispetta le convenzioni e gli strumenti internazionali pertinenti utilizzati in tale settore. Nella lotta contro la criminalità organizzata viene promossa la cooperazione regionale.
Per quanto riguarda la falsificazione della valuta in Kosovo, il Kosovo collabora strettamente con l’UE per combattere la falsificazione di banconote e monete e per eliminare e punire le eventuali falsificazioni. A livello di prevenzione, il Kosovo mira ad attuare misure equivalenti a quelle previste dalla pertinente legislazione UE e a rispettare le convenzioni e gli strumenti internazionali pertinenti relativi a tale settore. Il Kosovo può ricevere sostegno dall’UE sotto forma di scambi, assistenza e formazione per la difesa contro la falsificazione della valuta.
Articolo 92
Lotta al terrorismo
Le parti collaborano con l’obiettivo di rafforzare le strutture che il Kosovo utilizza per prevenire e reprimere gli atti terroristici e il relativo finanziamento, in particolare quelli aventi una dimensione transfrontaliera/transterritoriale. La cooperazione in tale ambito è pienamente compatibile con lo stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, il diritto internazionale in materia di rifugiati e il diritto internazionale umanitario. Il Kosovo rispetta le convenzioni e gli strumenti internazionali pertinenti utilizzati in questo settore.
TITOLO VIII
POLITICHE DI COOPERAZIONE
Articolo 93
L’UE e il Kosovo instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita del Kosovo. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti sulla più ampia base possibile, a vantaggio di entrambe le parti.
Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile del Kosovo. L’elaborazione di tali politiche tiene pienamente conto, fin dall’inizio, degli aspetti ambientali e climatici e ne garantisce la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.
Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra il Kosovo e i paesi limitrofi, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il CSA stabilisce priorità tra le politiche di cooperazione descritte nel presente titolo e all’interno di esse.
Articolo 94
Politica economica e commerciale
L’UE e il Kosovo agevolano il processo di riforma economica, collaborando per migliorare la comprensione dei fondamentali delle rispettive economie, nonché l’elaborazione e l’attuazione delle politiche economiche nelle economie di mercato.
A tal fine, l’UE e il Kosovo collaborano per procedere:
a) |
a scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive a livello macroeconomico e sulle strategie di sviluppo; |
b) |
all’esame comune delle questioni economiche di reciproco interesse, comprese le forme di sostegno alle politiche economiche e la loro attuazione; e |
c) |
alla promozione di una cooperazione di più ampio respiro al fine di accelerare il flusso di competenze e l’accesso alle nuove tecnologie. |
Il Kosovo si sforza di instaurare un’economia di mercato funzionante e di avvicinare progressivamente le sue politiche a quelle dell’Unione economica e monetaria, imperniate sulla stabilità. Su richiesta delle autorità del Kosovo, l’UE può fornire assistenza per sostenere l’impegno del Kosovo in tal senso.
La cooperazione mira inoltre a consolidare lo stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro giuridico stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all’attività commerciale.
La cooperazione in tale ambito comprende anche lo scambio di informazioni sui principi e sul funzionamento dell’Unione economica e monetaria.
Articolo 95
Cooperazione nel settore statistico
La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis dell’UE nel settore statistico. Essa mira in particolare a sviluppare in Kosovo sistemi statistici efficienti e sostenibili in grado di fornire dati attendibili, obiettivi e precisi, paragonabili a quelli utilizzati nelle statistiche europee, necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma del Kosovo. La cooperazione mira inoltre a consentire all’Agenzia statistica del Kosovo di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti (tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato). Il sistema statistico rispetta i principi del codice delle statistiche europee, i principi fondamentali delle Nazioni Unite in materia di statistiche, le disposizioni della normativa statistica europea ed evolve verso l’applicazione dell’acquis dell’UE nel settore statistico. Le parti collaborano in particolare per garantire la riservatezza dei dati individuali, potenziare progressivamente la raccolta di dati e la loro trasmissione al sistema statistico europeo e scambiare informazioni sui metodi, sul trasferimento di know-how e sulla formazione.
Articolo 96
Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari
La cooperazione tra l’UE e il Kosovo si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in materia di banche, assicurazioni e servizi finanziari. Le parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Kosovo che si basi su pratiche eque in materia di concorrenza e garantisca la necessaria parità di condizioni.
Articolo 97
Controllo interno delle finanze pubbliche e revisione contabile esterna
La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in materia di controllo interno delle finanze pubbliche. Le parti, in particolare, collaborano con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente l’attuazione di sistemi efficienti di controllo interno e di sistemi di revisione contabile interni funzionalmente indipendenti nel settore pubblico del Kosovo, conformemente alle norme e alle metodologie riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi dell’UE.
Per adempiere i compiti di coordinamento e di armonizzazione che derivano dalle suddette disposizioni, la cooperazione si concentra altresì sulla creazione e sul potenziamento di unità di armonizzazione centrali per la gestione e il controllo finanziari e per la revisione contabile interna.
In materia di revisione contabile esterna, le parti cooperano in particolare al fine di sviluppare ulteriormente in Kosovo una funzione di revisione contabile esterna indipendente in linea con le norme accettate a livello internazionale e le buone prassi dell’UE. La cooperazione mira inoltre a potenziare le capacità dell’ufficio del revisore dei conti generale.
Articolo 98
Promozione e tutela degli investimenti
La cooperazione tra le parti nel settore della promozione e della tutela degli investimenti si concentra sulla tutela degli investimenti esteri diretti per creare un clima favorevole agli investimenti privati nazionali e stranieri, strumenti indispensabili per il rilancio economico e industriale del Kosovo. In particolare, per il Kosovo la cooperazione ha lo scopo di migliorare il contesto giuridico affinché favorisca e tuteli gli investimenti.
Articolo 99
Cooperazione industriale
La cooperazione punta a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell’industria e di singoli settori industriali in Kosovo. Essa è volta altresì a garantire che le condizioni necessarie alla competitività dell’industria del Kosovo siano soddisfatte in modo tale da assicurare la protezione dell’ambiente.
La cooperazione tiene conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, partenariati transfrontalieri/transterritoriali. Le iniziative in tal senso possono, in particolare, puntare a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonché il contesto imprenditoriale. È rivolta particolare attenzione alla realizzazione in Kosovo di azioni efficaci volte a favorire le esportazioni.
La cooperazione tiene debitamente conto dell’acquis dell’UE nell’ambito delle politiche industriali.
Articolo 100
Piccole e medie imprese
La cooperazione tra le parti mira a sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, a promuovere un ambiente favorevole all’iniziativa e allo sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, nonché a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese. La cooperazione deve rispettare i principi dello Small Business Act e tenere debitamente conto dei settori prioritari previsti dall’acquis dell’UE in materia di PMI.
Articolo 101
Turismo
La cooperazione tra le parti nel settore turistico mira a:
a) |
garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del settore turistico e delle questioni a esso connesse; |
b) |
intensificare gli scambi di informazioni sul turismo (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.); |
c) |
incoraggiare lo sviluppo di infrastrutture foriere di investimenti nel settore del turismo. |
La cooperazione si prefigge inoltre di esaminare le possibilità di realizzare operazioni comuni, sviluppare la cooperazione fra imprese turistiche, esperti, istituzioni e organi competenti in materia di turismo e il trasferimento di know-how (attraverso formazione, scambi e seminari). La cooperazione tiene debitamente conto dell’acquis dell’UE nel settore del turismo.
La cooperazione può essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.
Articolo 102
Agricoltura e settore agroindustriale
La cooperazione tra le parti riguarda tutti i settori prioritari connessi all’acquis dell’UE nel settore agricolo, compresi i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la sicurezza alimentare e i settori veterinario e fitosanitario. La cooperazione mira principalmente a modernizzare e ristrutturare l’agricoltura e il settore agroindustriale in Kosovo, in particolare affinché quest’ultimo soddisfi i requisiti sanitari dell’UE, migliori la gestione delle risorse idriche e lo sviluppo rurale e sviluppi gli aspetti pertinenti del settore forestale del Kosovo, e a sostenere il progressivo ravvicinamento della legislazione e delle prassi del Kosovo all’acquis dell’UE.
Articolo 103
Pesca
Le parti valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nei settori dell’acquacoltura e della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in tali ambiti e si informa a principi di gestione e di conservazione delle risorse della pesca basati su norme elaborate dalle competenti organizzazioni della pesca internazionali e regionali.
Articolo 104
Dogane
Le parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell’osservanza delle disposizioni che devono essere adottate nel settore degli scambi e per realizzare il ravvicinamento del sistema doganale del Kosovo a quello dell’UE, contribuendo in tal modo a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale del Kosovo all’acquis dell’UE.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in materia di dogane.
Le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le parti in materia doganale sono stabilite nel protocollo IV.
Articolo 105
Fiscalità
L’UE coopera con il Kosovo per contribuire allo sviluppo di quest’ultimo in ambito fiscale, anche attraverso l’adozione di misure finalizzate all’ulteriore riforma del sistema fiscale e alla ristrutturazione dell’amministrazione fiscale del Kosovo, per assicurare una riscossione efficace delle imposte e la lotta contro le frodi fiscali.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis dell’UE nel settore fiscale e nella lotta alla concorrenza fiscale dannosa. Al momento di elaborare la legislazione in materia di eliminazione della concorrenza fiscale dannosa, il Kosovo tiene debitamente conto dei principi sanciti dal codice di condotta in materia di tassazione delle imprese adottato dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 1o dicembre 1997 (6).
La cooperazione è tesa a promuovere i principi della buona governance in materia fiscale, la trasparenza, lo scambio di informazioni e la leale concorrenza fiscale in Kosovo, al fine di agevolare l’attuazione delle misure di lotta contro la frode, l’evasione o l’elusione fiscale.
Articolo 106
Cooperazione nel settore sociale
Le parti collaborano per agevolare la riforma della politica in materia di occupazione del Kosovo, nel contesto di una riforma e di un’integrazione economica rafforzate e in un’ottica di sostegno della crescita inclusiva. La cooperazione mira inoltre a promuovere il dialogo sociale nonché il graduale ravvicinamento giuridico all’acquis dell’UE della legislazione del Kosovo in materia di lavoro, salute, sicurezza sul lavoro e pari opportunità tra uomini e donne, per le persone con disabilità e per le persone appartenenti a minoranze e altri gruppi vulnerabili, prendendo come riferimento il livello di protezione esistente nell’UE. Ciò può altresì comprendere l’allineamento del Kosovo all’acquis dell’UE nel settore del diritto del lavoro e per quanto riguarda le condizioni di lavoro delle donne. La cooperazione promuove inoltre l’adozione da parte del Kosovo di politiche generali di inclusione sociale e di non discriminazione. La cooperazione comprende inoltre l’istituzione in Kosovo di un sistema di protezione sociale in grado di sostenere l’occupazione e la crescita inclusiva.
Le parti cooperano al fine di assicurare il ravvicinamento della legislazione del Kosovo all’acquis dell’UE e con l’obiettivo di migliorare la salute e prevenire le malattie nella popolazione, sviluppare strutture amministrative e autorità competenti incaricate di attuare la legislazione che siano indipendenti, efficaci e in grado di soddisfare i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza, tutelare i diritti dei pazienti, proteggere i cittadini dalle minacce sanitarie e dalle malattie e promuovere stili di vita sani.
Il Kosovo rispetta le convenzioni internazionali e gli altri strumenti in vigore in detti settori. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in tali materie.
Articolo 107
Istruzione e formazione
Le parti cooperano al fine di elevare il livello generale dell’istruzione, della formazione professionale, della formazione, nonché delle politiche e iniziative a favore dei giovani in Kosovo, in quanto strumenti per promuovere lo sviluppo di competenze, l’occupabilità, l’inclusione sociale e lo sviluppo economico in Kosovo. Per quanto riguarda i sistemi di istruzione superiore, una priorità è costituita dal conseguimento, per i propri istituti e programmi, di standard qualitativi adeguati e conformi agli obiettivi del processo e della dichiarazione di Bologna.
Le parti collaborano inoltre al fine di garantire l’accesso a tutti i gradi di istruzione e di formazione in Kosovo, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale. Nell’ambito della cooperazione cerca di affrontare i bisogni degli studenti disabili in Kosovo.
La cooperazione mira inoltre a sviluppare le capacità nel campo della ricerca e dell’innovazione, in particolare attraverso progetti comuni in materia di ricerca e innovazione che coinvolgano tutte le parti interessate e garantiscano il trasferimento di know-how.
I pertinenti programmi e strumenti dell’UE contribuiscono al miglioramento delle strutture e delle attività di istruzione, formazione, ricerca e innovazione in Kosovo.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in tale materia.
Articolo 108
Cooperazione culturale
Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione ha lo scopo di rafforzare le capacità del Kosovo in materia di politiche culturali, consolidare le capacità degli operatori culturali e accrescere la comprensione reciproca tra individui, minoranze e popoli. La cooperazione sostiene inoltre le riforme istituzionali volte alla promozione della diversità culturale in Kosovo, anche sulla base dei principi sanciti dalla convenzione dell’Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005.
Articolo 109
Cooperazione nel settore audiovisivo
Le parti collaborano per promuovere l’industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e audiovisivo.
La cooperazione potrebbe comprendere, tra l’altro, programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e di altri professionisti dell’industria audiovisiva, nonché un’assistenza tecnica volta a rafforzare l’indipendenza e la professionalità dei media pubblici e privati del Kosovo e a stabilire più stretti legami con i media europei.
Il Kosovo allinea alle politiche dell’UE le proprie politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive aventi una dimensione transfrontaliera/transterritoriale e armonizza la propria legislazione con l’acquis dell’UE. Il Kosovo rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l’acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale per i programmi e le trasmissioni e veglia particolarmente a garantire e consolidare l’indipendenza delle competenti autorità di regolamentazione.
Articolo 110
Società dell’informazione
La cooperazione si sviluppa in tutti i settori connessi all’acquis dell’UE riguardante la società dell’informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo ravvicinamento delle politiche e della legislazione del Kosovo a quelle dell’UE.
Le parti cooperano inoltre al fine di sviluppare ulteriormente la società dell’informazione in Kosovo. Nel complesso, gli obiettivi generali consistono nell’ulteriore preparazione della società all’era digitale e nell’individuazione di misure che garantiscano l’interoperabilità di reti e servizi.
Articolo 111
Reti e servizi di comunicazione elettronica
La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in questo settore.
Le parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire al Kosovo di recepire l’acquis dell’UE in tali settori dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, vegliando particolarmente a garantire e consolidare l’indipendenza delle competenti autorità di regolamentazione.
Articolo 112
Informazione e comunicazione
Le parti adottano le misure necessarie per favorire il reciproco scambio di informazioni. Vengono privilegiati i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sull’UE, nonché a fornire agli ambienti professionali del Kosovo informazioni più specialistiche.
Articolo 113
Trasporti
La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis dell’UE nel settore dei trasporti.
La cooperazione può mirare in particolare a ristrutturare e a modernizzare i sistemi di trasporto del Kosovo, migliorandone le infrastrutture (compresi i collegamenti regionali individuati dall’osservatorio sui trasporti dell’Europa sudorientale), migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci, raggiungere standard paragonabili a quelli in vigore nell’UE e interoperabili con questi ultimi e allineare la legislazione dei trasporti a quella dell’UE, se le circostanze obiettive lo consentono.
La cooperazione si prefigge di contribuire al progressivo accesso reciproco ai mercati e alle infrastrutture di trasporto dell’UE e del Kosovo, come previsto dal presente accordo, sviluppando in Kosovo un sistema di trasporto compatibile, interoperabile e allineato con quello dell’UE e migliorando la tutela dell’ambiente nel settore dei trasporti.
Articolo 114
Energia
Conformemente al pertinente acquis dell’UE, le parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore energetico in linea con i principi dell’economia di mercato e del trattato che istituisce la Comunità dell’energia, firmato ad Atene il 25 ottobre 2005 (7). La cooperazione viene sviluppata in un’ottica di graduale integrazione del Kosovo nei mercati europei dell’energia.
La cooperazione può comprendere l’assistenza al Kosovo per quanto riguarda in particolare:
a) |
il miglioramento e la diversificazione dell’approvvigionamento e il miglioramento dell’accesso al mercato dell’energia, in linea con l’acquis dell’UE in materia di sicurezza dell’approvvigionamento e con la strategia energetica regionale della Comunità dell’energia, applicando le disposizioni UE ed europee in materia di transito, trasmissione, distribuzione e ripristino delle interconnessioni di elettricità con i paesi limitrofi, importanti a livello regionale; |
b) |
l’assistenza al Kosovo per quanto riguarda l’applicazione dell’acquis dell’UE in materia di efficienza energetica, fonti energetiche rinnovabili e impatto ambientale del settore energetico, e quindi promozione del risparmio energetico, dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e dello studio e della riduzione dell’impatto ambientale della produzione e del consumo di energia; |
c) |
la formulazione delle condizioni fondamentali per la ristrutturazione delle società energetiche e cooperazione tra imprese del settore, in linea con le norme del mercato interno dell’energia dell’UE in materia di separazione (unbundling). |
Articolo 115
Ambiente
Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore ambientale con l’impegno fondamentale di arrestare il degrado ambientale e di cominciare a migliorare la situazione per rendere possibile lo sviluppo sostenibile in Kosovo. Le parti collaborano nei settori della qualità dell’aria e dell’acqua (anche per quanto riguarda le sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano), delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, di tutti i tipi di gestione dei rifiuti (compresa la gestione responsabile e sicura dei rifiuti radioattivi) e della protezione della natura, del controllo e della riduzione delle emissioni industriali, garantendo la sicurezza nelle installazioni industriali, e della classificazione e della manipolazione sicura delle sostanze chimiche in Kosovo.
Le parti collaborano, in particolare, per rafforzare le strutture e le procedure amministrative del Kosovo onde assicurare una pianificazione strategica delle questioni ambientali e il coordinamento fra le parti interessate, concentrandosi inoltre sul ravvicinamento progressivo della legislazione del Kosovo all’acquis dell’UE ed eventualmente all’acquis dell’Euratom. La cooperazione potrebbe vertere anche sulla definizione, da parte del Kosovo, di strategie volte a ridurre in modo sostanziale l’inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transfrontaliero, a istituire un quadro di produzione e consumo di energia razionale, pulito, sostenibile e rinnovabile e a eseguire valutazioni di impatto ambientale e valutazioni strategiche ambientali.
Articolo 116
Cambiamenti climatici
Le parti cooperano al fine di assistere il Kosovo a elaborare una propria politica in materia di clima e a integrare sistematicamente la dimensione climatica nelle politiche relative ai settori dell’energia, dei trasporti, dell’industria, dell’agricoltura, dell’istruzione e ad altri settori pertinenti. Tale cooperazione sostiene inoltre il graduale ravvicinamento della legislazione del Kosovo all’acquis dell’UE in materia di cambiamenti climatici, in particolare per quanto concerne l’efficacia del monitoraggio, della documentazione e della verifica delle emissioni di gas a effetto serra. Nell’ambito della cooperazione, viene inoltre offerta al Kosovo assistenza nella creazione di adeguate capacità amministrative e procedure di coordinamento tra tutte le parti interessate, per rendere possibile l’adozione e l’attuazione di politiche di crescita a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici. Se le circostanze obiettive lo consentono, le parti collaborano con l’obiettivo di sostenere la partecipazione del Kosovo alle azioni condotte a livello mondiale e regionale di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a questi ultimi.
Articolo 117
Protezione civile
Le parti sviluppano e consolidano la loro collaborazione al fine di migliorare la prevenzione delle catastrofi naturali e provocate dall’uomo, nonché la capacità di far fronte e di reagire alle stesse. La cooperazione mira in particolare a potenziare le capacità di protezione civile del Kosovo e il graduale ravvicinamento della legislazione del Kosovo all’acquis dell’UE in materia di gestione delle catastrofi.
La cooperazione può imperniarsi sui seguenti settori prioritari:
a) |
notifica tempestiva e sistemi di allerta per quanto riguarda le catastrofi; inserimento del Kosovo nella copertura dei sistemi di allerta precoce e degli strumenti di controllo europei; |
b) |
costituzione di un sistema di comunicazione efficace, operativo 24 ore su 24, tra i servizi di emergenza del Kosovo e quelli della Commissione europea; |
c) |
garanzia di cooperazione in caso di emergenze gravi, compresa l’agevolazione della fornitura e della ricezione dell’assistenza e del sostegno del paese ospite; |
d) |
miglioramento della base di conoscenze sulle catastrofi e sui rischi ed elaborazione di piani di valutazione dei rischi di catastrofi e di gestione delle catastrofi relativi a tutto il territorio del Kosovo; |
e) |
attuazione delle migliori pratiche e linee guida in materia di prevenzione delle catastrofi e di capacità di far fronte e di reagire alle stesse. |
Articolo 118
Ricerca e sviluppo tecnologico
Le parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.
Articolo 119
Sviluppo regionale e locale
Le parti cercano di individuare misure in grado di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. È rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera/transterritoriale, transnazionale e interregionale.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in materia di sviluppo regionale.
Articolo 120
Pubblica amministrazione
La cooperazione e il dialogo mirano a garantire l’ulteriore sviluppo in Kosovo di una pubblica amministrazione professionale, efficiente e responsabile, sulla base delle riforme intraprese finora in tale campo, comprese quelle connesse al processo di decentramento e all’istituzione di nuovi comuni. La cooperazione mira in particolare a sostenere l’attuazione dello stato di diritto, il buon funzionamento delle istituzioni a vantaggio della popolazione del Kosovo nel suo complesso e lo sviluppo armonioso delle relazioni tra l’UE e il Kosovo.
La cooperazione in tale campo si concentra in particolare sullo sviluppo delle istituzioni, in particolare sull’elaborazione e sull’attuazione di procedure di assunzione basate sul merito, trasparenti e imparziali, tanto a livello centrale che locale, sulla gestione delle risorse umane e sullo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, sulla formazione permanente e sulla promozione dell’etica nella pubblica amministrazione. La cooperazione riguarda altresì il miglioramento dell’efficienza e delle capacità degli organi indipendenti che svolgono un ruolo fondamentale ai fini del funzionamento della pubblica amministrazione e di un sistema efficace di controlli ed equilibri.
TITOLO IX
COOPERAZIONE FINANZIARIA
Articolo 121
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e a norma degli articoli 7, 122, 123 e 125, il Kosovo può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell’UE sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L’assistenza finanziaria dell’UE è subordinata alla realizzazione di ulteriori progressi in materia di conformità ai criteri politici di Copenaghen. Si tiene inoltre conto dei progressi compiuti dal Kosovo nella realizzazione degli obblighi previsti dal presente accordo, nonché delle relazioni annuali sui progressi compiuti dal Kosovo. L’assistenza finanziaria dell’UE è inoltre subordinata ai requisiti previsti dal PSA, in particolare per quanto riguarda l’impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali. L’assistenza finanziaria concessa al Kosovo è modulata in funzione del fabbisogno constatato, delle priorità concordate, della capacità di assorbimento e di rimborso nonché dei provvedimenti volti a riformare e a ristrutturare l’economia.
Articolo 122
L’assistenza finanziaria sotto forma di sovvenzioni viene erogata conformemente al pertinente regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio nell’ambito di un quadro indicativo pluriennale e in base a programmi d’azione annuali o pluriennali, definiti dall’UE in seguito a consultazioni con il Kosovo.
Articolo 123
L’assistenza finanziaria può riguardare tutti i settori pertinenti della cooperazione, in particolare i settori della libertà, della sicurezza e della giustizia, l’allineamento della legislazione all’acquis dell’UE, lo sviluppo economico e sociale, la buona governance, la riforma della pubblica amministrazione, l’energia e l’agricoltura.
Articolo 124
Su richiesta del Kosovo e in casi eccezionali, l’UE potrebbe valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un’assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l’erogazione dell’assistenza sarebbe subordinata al rispetto di condizioni stabilite nell’ambito di un programma convenuto tra il Kosovo e il Fondo monetario internazionale.
Articolo 125
Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinché l’assistenza finanziaria dell’UE sia erogata in stretto coordinamento con quella proveniente da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.
A tal fine, il Kosovo fornisce periodicamente informazioni su tutte le fonti di assistenza.
TITOLO X
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Articolo 126
È istituito un Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA) incaricato di sorvegliare l’applicazione e l’esecuzione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce al livello opportuno, a intervalli regolari e, quando le circostanze lo richiedono, convoca riunioni straordinarie. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione di reciproco interesse.
Articolo 127
1. Il CSA è composto da rappresentanti dell’UE, da un lato, e del Kosovo, dall’altro.
2. Il CSA stabilisce il proprio regolamento interno.
3. I membri del CSA possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
4. Il CSA è presieduto a turno da un rappresentante dell’UE e da un rappresentante del Kosovo, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
5. Nelle materie che la riguardano, la Banca europea per gli investimenti partecipa, in qualità di osservatore, ai lavori del CSA.
Articolo 128
Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il CSA ha il potere di prendere decisioni all’interno dell’ambito di applicazione del presente accordo, nei casi contemplati dall’accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il CSA può anche formulare adeguate raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni sono redatte di comune accordo tra le parti.
Articolo 129
1. Il CSA è assistito, nell’esercizio delle sue funzioni, da un comitato di stabilizzazione e di associazione, che è composto di rappresentanti dell’UE, da un lato, e del Kosovo, dall’altro.
2. Il regolamento interno del CSA determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del CSA, e determina le modalità di funzionamento del comitato.
3. Il CSA può delegare i suoi poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione. In tal caso, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le proprie decisioni alle condizioni di cui all’articolo 128.
Articolo 130
Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati e gruppi speciali. Entro la fine del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione del presente accordo.
È creato un sottocomitato per le questioni inerenti alle migrazioni.
Articolo 131
Il CSA può decidere di istituire altri comitati o organi speciali che lo assistano nell’esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno il CSA precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.
Articolo 132
È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione («comitato parlamentare»). Tale comitato riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento europeo e membri del Parlamento del Kosovo. Esso si riunisce sulla base di un calendario che esso stesso determina, ma almeno una volta all’anno.
Il comitato parlamentare è composto da membri del Parlamento europeo e da membri del Parlamento del Kosovo.
Il comitato parlamentare stabilisce il proprio regolamento interno.
Il comitato parlamentare è presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro del Parlamento del Kosovo, secondo disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.
Il comitato parlamentare può formulare raccomandazioni destinate al CSA.
Articolo 133
Nell’ambito del presente accordo, le parti si impegnano a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell’altra parte possano adire, senza discriminazioni, le opportune vie legali per la difesa dei propri diritti.
Articolo 134
Il presente accordo non impedisce a una delle parti di adottare le misure che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.
Articolo 135
1. Nei settori contemplati dal presente accordo:
a) |
il regime applicato dal Kosovo nei confronti dell’UE non dà luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro imprese o società; |
b) |
il regime applicato dall’UE nei confronti del Kosovo non dà luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini e società o imprese del Kosovo. |
2. Il paragrafo 1 non pregiudica l’applicazione delle disposizioni particolari previste dal presente accordo, in particolare all’articolo 70, paragrafo 3.
Articolo 136
1. Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l’adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Le parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo e di altri aspetti rilevanti delle loro relazioni.
3. Ciascuna delle parti deferisce al CSA eventuali controversie relative all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo. In tal caso, si applica l’articolo 137 e, eventualmente, il protocollo V.
Il CSA può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.
4. Qualora una delle parti ritenga che l’altra parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall’accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al CSA tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le parti.
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell’accordo. Tali misure sono immediatamente notificate al CSA e, se l’altra parte lo richiede, sono oggetto di consultazioni nell’ambito del CSA, del comitato di stabilizzazione e di associazione o di qualsiasi altro organo istituito a norma dell’articolo 130 e dell’articolo131.
5. I paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo non incidono in alcun modo sugli articoli 34, 42, 43, 44 e 48 e sul protocollo III (Definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa) e non ne pregiudicano l’applicazione.
6. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano agli articoli 5 e 13.
Articolo 137
1. In caso di disaccordo fra le parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, una delle parti presenta all’altra parte e al CSA una richiesta formale affinché la questione sia risolta.
Se una parte ritiene che una misura adottata dall’altra parte o l’inazione dell’altra parte costituiscano una violazione dei suoi obblighi a norma del presente accordo, la richiesta formale di soluzione della controversia motiva tale parere e indica, a seconda dei casi, che la parte può adottare misure a norma dell’articolo 136, paragrafo 4.
2. Le parti cercano di risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell’ambito del CSA e degli altri organi di cui al paragrafo 3 onde trovare quanto prima una soluzione reciprocamente accettabile.
3. Le parti forniscono al CSA tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione.
Fintanto che la controversia non è risolta, se ne discute a ogni riunione del CSA, a meno che non sia stata avviata la procedura di arbitrato di cui al protocollo V. Una controversia è considerata risolta quando il CSA adotta una decisione vincolante per comporre la controversia a norma dell’articolo 136, paragrafo 3, o quando ha dichiarato che la controversia non sussiste più.
Possono inoltre tenersi consultazioni in merito a una controversia durante qualsiasi riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione o di tutti gli altri comitati o organi istituiti a norma degli articoli 130 e 131, per decisione comune delle parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.
Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.
4. Per le questioni che rientrano nell’ambito di applicazione del protocollo V, una parte può chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale protocollo quando le parti non siano riuscite a risolvere la controversia entro due mesi dall’avvio della procedura pertinente a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 138
Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all’applicazione del presente accordo, esso non recherà pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolino uno o più Stati membri, da un lato, e il Kosovo, dall’altro.
Articolo 139
Gli allegati da I a VII, i protocolli I, II, III, IV e V e la dichiarazione sono parte integrante del presente accordo.
Articolo 140
Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.
Ciascuna delle parti può denunciare l’accordo dandone notifica all’altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.
Ciascuna parte può sospendere integralmente o in parte il presente accordo, con effetto immediato, qualora l’altra parte venga meno a uno degli elementi essenziali dell’accordo.
L’UE può adottare le misure che ritiene appropriate, compresa la sospensione integrale o parziale del presente accordo, con effetto immediato, in caso di inosservanza da parte del Kosovo dei principi essenziali di cui agli articoli 5 e 13.
Articolo 141
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull’Unione europea, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall’altra, al territorio del Kosovo.
Articolo 142
Il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea è il depositario del presente accordo.
Articolo 143
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, albanese e serba, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Articolo 144
Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.
Съставено в Страсбург на двадесет и седми октомври две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Estrasburgo, el veintisiete de octubre de dos mil quince.
Ve Štrasburku dne dvacátého sedmého října dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Strasbourg den syvogtyvende oktober to tusind og femten.
Geschehen zu Strassburg am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne seitsmendal päeval Strasbourgis.
Έγινε στο Στρασβούργο, στις είκοσι εφτά Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Strasbourg on the twenty-seventh day of October in the year two thousand and fifteen.
Fait à Strasbourg, le vingt-sept octobre deux mille quinze.
Sastavljeno u Strasbourgu dvadeset sedmog listopada dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Strasburgo, addì ventisette ottobre duemilaquindici.
Strasbūrā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit septītajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų spalio dvidešimt septintą dieną Strasbūre.
Kelt Strasbourgban, a kéteze-tizenötödik év október havának huszonhetedik napján.
Magħmul fi Strasburgu, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Straatsburg, de zevenentwintigste oktober tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Strasburgu dnia dwudziestego siódmego października roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Estrasburgo, em vinte e sete de outubro de dois mil e quinze.
Întocmit la Strasbourg la douăzeci și șapte octombrie două mii cincisprezece.
V Štrasburgu dvadsiateho siedmeho októbra dvetisíctridsať.
V Strasbourgu, dne sedemindvajsetega oktobra leta dva tisoč petnajst.
Tehty Strasbourgissa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Strasbourg den tjugosjunde oktober år tjugohundrafemton.
Nënshkruar në Strazburg më njëzet e shtatë tetor, dy mijë e pesëmbëdhjetë.
Potpisano u Strazburgu dvadeset sedmog Oktobra dve hiljade petnaeste.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Për Bashkimin Europian
Za Evropsku Uniju
За Европейската общност за атомна енергия
Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica
Za Evropské společenství pro atomovou energii
For Det Europæiske Atomenergifællesskab
Für die Europäische Atomgemeinschaft
Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
For the European Atomic Energy Community
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
Za Europsku zajednicu za atomsku energiju
Per la Comunità europea dell’energia atomica
Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –
Europos atominės energijos bendrijos vardu
Az Európai Atomenergia-közösség részéről
F’isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika
Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica
Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu
Za Evropsko skupnost za atomsko energijo
Euroopan atomienergiajärjestön puolesta
För Europeiska atomenergigemenskapen
Për Komunitetin Evropian për Energji Atomike
Za Evropsku Zajednicu za Atomsku Energiju
(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU UE L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(2) I riferimenti ai codici e alle denominazioni delle merci sono conformi alla nomenclatura combinata applicata nel 2014 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU UE L 290 del 31.10.2013, pag. 1).
(3) GU UE L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(4) GU UE L 285 del 16.10.2006, pag. 3.
(5) Comitato europeo di normalizzazione, Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica, Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, Cooperazione europea per l’accreditamento, Comitato di cooperazione europea di metrologia legale, Associazione europea degli Istituti nazionali di metrologia.
(6) Conclusioni del Consiglio Ecofin del 1o dicembre 1997 in materia di politica fiscale (GU C 2 del 6.1.1998, pag. 1).
(7) GU UE L 198 del 20.7.2006, pag. 18.
(**) Ky përcaktim nuk paragjykon qëndrimin ndaj statusit dhe është në përputhje me Rezolutën 1244/1999 dhe Opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.
(***) Ovaj naziv ne prejudicira stavove о statusu i u skladu je sa RSBUN 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog Suda Pravde о deklaraciji о nezavisnosti Kosova.
ELENCO DEGLI ALLEGATI, DEI PROTOCOLLI E DELLE DICHIARAZIONI
ALLEGATI
Allegato I (Articolo 23) |
Concessioni tariffarie accordate dal Kosovo ai prodotti industriali dell’UE |
Allegato II (Articolo 28) |
Definizione dei prodotti «baby beef» |
Allegato III (Articolo 29) |
Concessioni tariffarie accordate dal Kosovo ai prodotti agricoli dell’UE |
Allegato IV (Articolo 31) |
Concessioni accordate dall’UE ai prodotti della pesca del Kosovo |
Allegato V (Articolo 32) |
Concessioni tariffarie accordate dal Kosovo al pesce e ai prodotti della pesca dell’UE |
Allegato VI (Articolo 50) |
Stabilimento: «Servizi finanziari» |
Allegato VII (Articolo 77) |
Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale |
PROTOCOLLI
Protocollo I (Articolo 27) |
Scambi di prodotti agricoli trasformati tra l’UE e il Kosovo |
Protocollo II (Articolo 30) |
Vini, bevande alcoliche e vini aromatizzati |
Protocollo III (Articolo 46) |
relativo al concetto di «prodotti originari» |
Protocollo IV (Articolo 104) |
Assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale |
Protocollo V (Articolo 136) |
Risoluzione delle controversie |
DICHIARAZIONI
Dichiarazione comune
ALLEGATO I
ALLEGATO I bis
CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL KOSOVO AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELL’UE
di cui all’articolo 23
Il dazio di base cui si applicano le riduzioni tariffarie successive previste dal presente allegato è il dazio di base del 10 % applicato in Kosovo al 31 dicembre 2013. Le aliquote del dazio sono ridotte come segue.
a) |
All’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto all’80 % del dazio di base, ossia all’8 %; |
b) |
il 1o gennaio del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 60 % del dazio di base, ossia al 6 %; |
c) |
il 1o gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 40 % del dazio di base, ossia al 4 %; |
d) |
il 1o gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il dazio all’importazione viene ridotto al 20 % del dazio di base, ossia al 2 %; |
e) |
il 1o gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti. |
Codice |
Designazione (1) |
||
2501 00 |
Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare |
||
|
|
||
|
|
||
2501 00 51 |
|
||
|
|
||
2501 00 91 |
|
||
2501 00 99 |
|
||
2505 |
Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26 |
||
2505 10 00 |
|
||
2506 |
Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare |
||
2506 10 00 |
|
||
2507 00 |
Caolino e altre argille caoliniche, anche calcinati |
||
2507 00 80 |
|
||
2508 |
Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806 ), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas |
||
2508 10 00 |
|
||
2508 40 00 |
|
||
2508 70 00 |
|
||
2515 |
Marmi, travertini, calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, e alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
||
2517 |
Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516 , anche trattati termicamente |
||
2517 10 |
|
||
2517 10 20 |
|
||
2517 30 00 |
|
||
2520 |
Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti |
||
2522 |
Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l’ossido e l’idrossido di calcio della voce 2825 |
||
2522 20 00 |
|
||
2523 |
Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati |
||
2523 10 00 |
|
||
2526 |
Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco |
||
2526 20 00 |
|
||
2530 |
Materie minerali non nominate né comprese altrove |
||
2530 90 00 |
|
||
3001 |
Ghiandole e altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove |
||
3001 20 |
|
||
3001 20 10 |
|
||
3001 90 |
|
||
|
|
||
3001 90 91 |
|
||
3001 90 98 |
|
||
3002 |
Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili |
||
3002 10 |
|
||
3002 30 00 |
|
||
3002 90 |
|
||
3002 90 30 |
|
||
3002 90 50 |
|
||
3002 90 90 |
|
||
3003 |
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002 , 3005 o 3006 ) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto |
||
3003 10 00 |
|
||
3003 20 00 |
|
||
|
|
||
3003 31 00 |
|
||
3003 40 |
|
||
3003 90 00 |
|
||
3004 |
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002 , 3005 o 3006 ) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto |
||
|
|
||
3004 32 00 |
|
||
3004 50 00 |
|
||
3004 90 00 |
|
||
3005 |
Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari |
||
3005 90 |
|
||
|
|
||
|
|
||
3005 90 50 |
|
||
3006 |
Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo |
||
3006 10 |
|
||
3006 10 10 |
|
||
3006 20 00 |
|
||
3006 30 00 |
|
||
3006 50 00 |
|
||
3006 60 00 |
|
||
3006 70 00 |
|
||
|
|
||
3006 92 00 |
|
||
3208 |
Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo |
||
3208 90 |
|
||
|
|
||
3208 90 19 |
|
||
|
|
||
3208 90 91 |
|
||
3303 00 |
Profumi e acque da toeletta |
||
3303 00 90 |
|
||
3304 |
Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure |
||
|
|
||
3304 91 00 |
|
||
3306 |
Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto |
||
3306 10 00 |
|
||
3307 |
Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti |
||
3307 20 00 |
|
||
3401 |
Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti |
||
|
|
||
3401 19 00 |
|
||
3401 20 |
|
||
3401 20 10 |
|
||
3403 |
Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l’ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
||
3404 |
Cere artificiali e cere preparate |
||
3405 |
Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404 |
||
3405 10 00 |
|
||
3405 20 00 |
|
||
3405 40 00 |
|
||
3405 90 |
|
||
3405 90 10 |
|
||
3407 00 00 |
Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette «cere per l’odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l’odontoiatria, a base di gesso |
||
3605 00 00 |
Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604 |
||
3606 |
Ferro-cerio e altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo |
||
3606 10 00 |
|
||
3606 90 |
|
||
3606 90 90 |
|
||
3801 |
Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti |
||
3801 10 00 |
|
||
3801 30 00 |
|
||
3801 90 00 |
|
||
3802 |
Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito |
||
3806 |
Colofonie e acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse |
||
3806 30 00 |
|
||
3806 90 00 |
|
||
3807 00 |
Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali |
||
3807 00 90 |
|
||
3809 |
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove |
||
|
|
||
3809 91 00 |
|
||
3809 92 00 |
|
||
3809 93 00 |
|
||
3810 |
Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura |
||
3810 10 00 |
|
||
3810 90 |
|
||
3810 90 90 |
|
||
3812 |
Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche |
||
3812 20 |
|
||
3812 20 90 |
|
||
3812 30 |
|
||
3812 30 80 |
|
||
3813 00 00 |
Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici |
||
3815 |
Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove |
||
3815 90 |
|
||
3815 90 90 |
|
||
3818 00 |
Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica |
||
3818 00 10 |
|
||
3819 00 00 |
Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
||
3820 00 00 |
Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento |
||
3821 00 00 |
Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali |
||
3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove |
||
3824 10 00 |
|
||
|
|
||
3824 78 00 |
|
||
3824 79 00 |
|
||
3824 90 |
|
||
3824 90 10 |
|
||
3824 90 35 |
|
||
3824 90 40 |
|
||
|
|
||
3824 90 45 |
|
||
3824 90 55 |
|
||
|
|
||
3824 90 62 |
|
||
3824 90 64 |
|
||
3824 90 70 |
|
||
|
|
||
3824 90 75 |
|
||
3824 90 80 |
|
||
3824 90 85 |
|
||
3824 90 87 |
|
||
3825 |
Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo |
||
|
|
||
3825 49 00 |
|
||
3825 90 |
|
||
3825 90 90 |
|
||
3826 00 |
Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
||
3826 00 10 |
|
||
3918 |
Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo |
||
3919 |
Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli |
||
4004 00 00 |
Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli |
||
4006 |
Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata |
||
4008 |
Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita |
||
|
|
||
4008 11 00 |
|
||
4008 19 00 |
|
||
|
|
||
4008 21 |
|
||
4008 21 10 |
|
||
4009 |
Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi) |
||
|
|
||
4009 11 00 |
|
||
|
|
||
4009 21 00 |
|
||
|
|
||
4009 31 00 |
|
||
|
|
||
4009 41 00 |
|
||
4010 |
Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata |
||
|
|
||
4010 11 00 |
|
||
4010 19 00 |
|
||
|
|
||
4010 32 00 |
|
||
4010 33 00 |
|
||
4010 34 00 |
|
||
4010 36 00 |
|
||
4014 |
Articoli d’igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita |
||
4014 10 00 |
|
||
4016 |
Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita |
||
|
|
||
4016 91 00 |
|
||
4016 95 00 |
|
||
4016 99 |
|
||
|
|
||
4016 99 52 |
|
||
4201 00 00 |
Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia |
||
4202 |
Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta |
||
|
|
||
4202 11 |
|
||
4202 12 |
|
||
4202 19 |
|
||
|
|
||
4202 21 00 |
|
||
4202 22 |
|
||
4202 29 00 |
|
||
|
|
||
4202 31 00 |
|
||
4202 32 |
|
||
4202 32 90 |
|
||
4202 39 00 |
|
||
|
|
||
4202 91 |
|
||
4202 92 |
|
||
|
|
||
4202 92 11 |
|
||
4202 92 19 |
|
||
|
|
||
4202 92 91 |
|
||
4202 92 98 |
|
||
4202 99 00 |
|
||
4203 |
Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti |
||
4203 10 00 |
|
||
|
|
||
4203 29 |
|
||
4203 30 00 |
|
||
4203 40 00 |
|
||
4205 00 |
Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti |
||
|
|
||
4205 00 11 |
|
||
4205 00 90 |
|
||
4407 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
||
4407 10 |
|
||
|
|
||
|
|
||
4407 10 93 |
|
||
4411 |
Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici |
||
|
|
||
4411 93 |
|
||
4411 93 10 |
|
||
4806 |
Carta e cartone all’acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli |
||
4806 40 |
|
||
4806 40 10 |
|
||
4810 |
Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato |
||
|
|
||
4810 32 |
|
||
4810 32 90 |
|
||
4823 |
Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
||
|
|
||
4823 61 00 |
|
||
5512 |
Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco |
||
|
|
||
5512 19 |
|
||
|
|
||
5512 29 |
|
||
5512 29 90 |
|
||
5513 |
Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2 |
||
|
|
||
5513 21 00 |
|
||
|
|
||
5513 41 00 |
|
||
5513 49 00 |
|
||
5514 |
Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m2 |
||
|
|
||
5514 23 00 |
|
||
5514 29 00 |
|
||
|
|
||
5514 42 00 |
|
||
5514 43 00 |
|
||
5515 |
Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco |
||
|
|
||
5515 11 |
|
||
5515 11 90 |
|
||
5515 12 |
|
||
5515 12 90 |
|
||
5515 19 |
|
||
5515 19 90 |
|
||
|
|
||
5515 99 |
|
||
5515 99 80 |
|
||
5516 |
Tessuti di fibre artificiali in fiocco |
||
|
|
||
5516 23 |
|
||
5516 23 10 |
|
||
|
|
||
5516 43 00 |
|
||
|
|
||
5516 93 00 |
|
||
5601 |
Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili |
||
|
|
||
5601 21 |
|
||
5601 29 00 |
|
||
5601 30 00 |
|
||
5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati |
||
5602 10 |
|
||
|
|
||
|
|
||
5602 10 19 |
|
||
|
|
||
5602 10 38 |
|
||
5602 10 90 |
|
||
|
|
||
5602 29 00 |
|
||
5602 90 00 |
|
||
5603 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate |
||
|
|
||
5603 11 |
|
||
5603 12 |
|
||
5603 13 |
|
||
5603 14 |
|
||
|
|
||
5603 91 |
|
||
5603 91 10 |
|
||
5603 92 |
|
||
5603 92 10 |
|
||
5603 93 |
|
||
5603 94 |
|
||
5603 94 90 |
|
||
5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica |
||
5604 90 |
|
||
5604 90 90 |
|
||
5605 00 00 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo |
||
5606 00 |
Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» |
||
5606 00 10 |
|
||
|
|
||
5606 00 91 |
|
||
5607 |
Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica |
||
|
|
||
5607 29 00 |
|
||
|
|
||
5607 41 00 |
|
||
5607 49 |
|
||
5607 50 |
|
||
5607 90 |
|
||
5607 90 90 |
|
||
5608 |
Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca e altre reti confezionate, di materie tessili |
||
|
|
||
5608 19 |
|
||
|
|
||
|
|
||
5608 19 19 |
|
||
5608 19 30 |
|
||
5608 19 90 |
|
||
5609 00 00 |
Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove |
||
5702 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano |
||
5702 50 |
|
||
|
|
||
5702 50 31 |
|
||
5702 50 39 |
|
||
5703 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati |
||
5703 30 |
|
||
|
|
||
5703 30 12 |
|
||
|
|
||
5703 30 82 |
|
||
5801 |
Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806 |
||
5801 10 00 |
|
||
|
|
||
5801 31 00 |
|
||
5801 32 00 |
|
||
5801 36 00 |
|
||
5801 37 00 |
|
||
5802 |
Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806 ; superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 5703 |
||
5802 20 00 |
|
||
5804 |
Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006 |
||
5804 10 |
|
||
5804 10 90 |
|
||
5806 |
Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807 ; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati e incollati (bolducs) |
||
5806 10 00 |
|
||
|
|
||
5806 31 00 |
|
||
5806 32 |
|
||
5806 32 10 |
|
||
5807 |
Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati |
||
5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
||
|
|
||
5810 92 |
|
||
5810 92 90 |
|
||
5810 99 |
|
||
5810 99 90 |
|
||
5901 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria |
||
5902 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa |
||
5902 10 |
|
||
5902 10 90 |
|
||
5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
||
5903 10 |
|
||
5903 10 90 |
|
||
5903 20 |
|
||
5903 90 |
|
||
5904 |
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati |
||
5905 00 |
Rivestimenti murali di materie tessili |
||
|
|
||
5905 00 90 |
|
||
5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 |
||
5906 10 00 |
|
||
|
|
||
5906 99 |
|
||
5906 99 90 |
|
||
5907 00 00 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
||
5909 00 |
Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie |
||
5910 00 00 |
Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie |
||
5911 |
Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo |
||
5911 10 00 |
|
||
5911 20 00 |
|
||
|
|
||
5911 32 |
|
||
|
|
||
5911 32 19 |
|
||
5911 32 90 |
|
||
5911 90 |
|
||
6001 |
Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia |
||
6001 10 00 |
|
||
|
|
||
6001 21 00 |
|
||
6001 22 00 |
|
||
6001 29 00 |
|
||
|
|
||
6001 92 00 |
|
||
6001 99 00 |
|
||
6002 |
Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001 |
||
6002 40 00 |
|
||
6005 |
Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004 |
||
|
|
||
6005 32 |
|
||
6005 32 90 |
|
||
6006 |
Altre stoffe a maglia |
||
|
|
||
6006 23 00 |
|
||
|
|
||
6006 31 |
|
||
6006 33 |
|
||
6006 33 90 |
|
||
6006 34 |
|
||
6006 34 90 |
|
||
6006 90 00 |
|
||
6102 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104 |
||
6102 90 |
|
||
6102 90 90 |
|
||
6103 |
Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo |
||
|
|
||
6103 42 00 |
|
||
6103 43 00 |
|
||
6104 |
Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza |
||
|
|
||
6104 42 00 |
|
||
6107 |
Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo |
||
|
|
||
6107 99 00 |
|
||
6108 |
Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza |
||
|
|
||
6108 39 00 |
|
||
|
|
||
6108 91 00 |
|
||
6203 |
Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo |
||
|
|
||
6203 42 |
|
||
|
|
||
6203 42 59 |
|
||
6204 |
Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza |
||
|
|
||
6204 21 00 |
|
||
6204 23 |
|
||
6204 23 80 |
|
||
6208 |
Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza |
||
|
|
||
6208 11 00 |
|
||
6209 |
Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés) |
||
6209 30 00 |
|
||
6211 |
Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti |
||
|
|
||
6211 33 |
|
||
|
|
||
6211 33 31 |
|
||
|
|
||
6211 33 42 |
|
||
6211 33 90 |
|
||
6211 39 00 |
|
||
|
|
||
6211 42 |
|
||
|
|
||
6211 42 31 |
|
||
6211 43 |
|
||
|
|
||
|
|
||
6211 43 42 |
|
||
6301 |
Coperte |
||
6301 30 |
|
||
6301 30 10 |
|
||
6301 40 |
|
||
6301 40 90 |
|
||
6302 |
Biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina |
||
|
|
||
6302 22 |
|
||
6302 22 10 |
|
||
6302 29 |
|
||
6302 29 90 |
|
||
|
|
||
6302 32 |
|
||
6302 32 90 |
|
||
|
|
||
6302 51 00 |
|
||
6302 53 |
|
||
6302 53 10 |
|
||
6302 59 |
|
||
6302 59 90 |
|
||
|
|
||
6302 91 00 |
|
||
6302 99 |
|
||
6302 99 90 |
|
||
6303 |
Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto |
||
|
|
||
6303 92 |
|
||
6303 92 90 |
|
||
6303 99 |
|
||
6303 99 10 |
|
||
6304 |
Altri manufatti per l’arredamento, esclusi quelli della voce 9404 |
||
|
|
||
6304 91 00 |
|
||
6306 |
Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio |
||
|
|
||
6306 22 00 |
|
||
6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
||
6307 10 |
|
||
6307 10 10 |
|
||
6307 10 30 |
|
||
6307 90 |
|
||
|
|
||
|
|
||
6307 90 92 |
|
||
6308 00 00 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
||
6402 |
Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica |
||
|
|
||
6402 99 |
|
||
|
|
||
|
|
||
6402 99 50 |
|
||
6403 |
Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale |
||
|
|
||
6403 51 |
|
||
6403 51 05 |
|
||
6403 59 |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
6403 59 99 |
|
||
6404 |
Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili |
||
|
|
||
6404 19 |
|
||
6404 19 10 |
|
||
6404 20 |
|
||
6404 20 10 |
|
||
6406 |
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti |
||
6406 20 |
|
||
6501 00 00 |
Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell’altezza, di feltro, per cappelli |
||
6504 00 00 |
Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti |
||
6505 00 |
Cappelli, copricapo e altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite |
||
6506 |
Altri cappelli, copricapo e acconciature, anche guarniti |
||
6506 10 |
|
||
|
|
||
6506 91 00 |
|
||
6506 99 |
|
||
6506 99 90 |
|
||
6507 00 00 |
Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli e altri copricapo |
||
6601 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) |
||
6602 00 00 |
Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili |
||
6603 |
Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602 |
||
6603 20 00 |
|
||
6802 |
Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall’ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801 ; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l’ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l’ardesia), colorati artificialmente |
||
|
|
||
6802 21 00 |
|
||
|
|
||
6802 91 00 |
|
||
6811 |
Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili |
||
|
|
||
6811 82 00 |
|
||
6901 00 00 |
Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili |
||
6902 |
Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili |
||
6903 |
Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili |
||
6903 20 |
|
||
6903 20 10 |
|
||
6904 |
Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica |
||
6905 |
Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica e altri prodotti ceramici per l’edilizia |
||
6907 |
Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere e articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto |
||
6907 90 |
|
||
6908 |
Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere e articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto |
||
6909 |
Apparecchi e articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l’economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l’imballaggio, di ceramica |
||
|
|
||
6909 11 00 |
|
||
6909 12 00 |
|
||
6909 90 00 |
|
||
6910 |
Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica |
||
6911 |
Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di porcellana |
||
6912 00 |
Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana |
||
6913 |
Statuette e altri oggetti d’ornamento, di ceramica |
||
6914 |
Altri lavori di ceramica |
||
7106 |
Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
||
|
|
||
7106 92 00 |
|
||
7113 |
Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
||
|
|
||
7113 11 00 |
|
||
7114 |
Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
||
|
|
||
7114 11 00 |
|
||
7117 |
Minuterie di fantasia |
||
|
|
||
7117 19 00 |
|
||
7117 90 00 |
|
||
7201 |
Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie |
||
7201 20 00 |
|
||
7205 |
Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio |
||
|
|
||
7205 29 00 |
|
||
7206 |
Ferro e acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203 |
||
7206 90 00 |
|
||
7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
||
|
|
||
7207 12 |
|
||
7207 12 90 |
|
||
7210 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti |
||
|
|
||
7210 12 |
|
||
7210 12 80 |
|
||
7210 20 00 |
|
||
7210 30 00 |
|
||
|
|
||
7210 41 00 |
|
||
7210 50 00 |
|
||
7210 70 |
|
||
7210 70 10 |
|
||
7212 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti |
||
7212 10 |
|
||
7212 10 90 |
|
||
7212 50 |
|
||
7212 50 20 |
|
||
|
|
||
7212 50 69 |
|
||
7212 60 00 |
|
||
7214 |
Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione |
||
7214 10 00 |
|
||
|
|
||
7214 91 |
|
||
7214 91 10 |
|
||
7214 99 |
|
||
|
|
||
7214 99 10 |
|
||
|
|
||
7214 99 31 |
|
||
7214 99 50 |
|
||
|
|
||
|
|
||
7214 99 71 |
|
||
7214 99 79 |
|
||
7214 99 95 |
|
||
7215 |
Altre barre di ferro o di acciai non legati |
||
7215 50 |
|
||
|
|
||
7215 50 19 |
|
||
7216 |
Profilati di ferro o di acciai non legati |
||
|
|
||
7216 22 00 |
|
||
|
|
||
7216 31 |
|
||
7216 31 90 |
|
||
7216 32 |
|
||
|
|
||
7216 32 11 |
|
||
7216 32 19 |
|
||
|
|
||
7216 32 99 |
|
||
7216 33 |
|
||
7216 33 10 |
|
||
7216 40 |
|
||
7216 40 90 |
|
||
7216 50 |
|
||
|
|
||
7216 50 99 |
|
||
|
|
||
7216 61 |
|
||
7216 61 90 |
|
||
|
|
||
7216 91 |
|
||
7216 91 10 |
|
||
7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati |
||
7217 10 |
|
||
|
|
||
7217 10 10 |
|
||
7217 20 |
|
||
|
|
||
7217 20 10 |
|
||
7217 90 |
|
||
7217 90 20 |
|
||
7217 90 90 |
|
||
7218 |
Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili |
||
7218 10 00 |
|
||
7219 |
Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm |
||
|
|
||
7219 14 |
|
||
7219 14 10 |
|
||
|
|
||
7219 21 |
|
||
7219 21 10 |
|
||
7219 22 |
|
||
7219 22 10 |
|
||
7219 23 00 |
|
||
|
|
||
7219 31 00 |
|
||
7219 32 |
|
||
7219 32 10 |
|
||
7219 33 |
|
||
7219 33 10 |
|
||
7219 34 |
|
||
7219 90 |
|
||
7219 90 20 |
|
||
7220 |
Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm |
||
7220 20 |
|
||
|
|
||
7220 20 29 |
|
||
|
|
||
7220 20 41 |
|
||
7223 00 |
Fili di acciai inossidabili |
||
|
|
||
7223 00 19 |
|
||
|
|
||
7223 00 91 |
|
||
7225 |
Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm |
||
7225 30 |
|
||
7225 30 90 |
|
||
7225 40 |
|
||
|
|
||
7225 40 40 |
|
||
7225 40 60 |
|
||
|
|
||
7225 92 00 |
|
||
7226 |
Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm |
||
|
|
||
7226 99 |
|
||
7226 99 30 |
|
||
7226 99 70 |
|
||
7227 |
Vergella o bordione di altri acciai legati |
||
7227 90 |
|
||
7227 90 10 |
|
||
7227 90 95 |
|
||
7229 |
Fili di altri acciai legati |
||
7229 90 |
|
||
7229 90 90 |
|
||
7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
||
7302 10 |
|
||
7302 10 10 |
|
||
|
|
||
|
|
||
7302 10 40 |
|
||
7304 |
Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio |
||
|
|
||
7304 19 |
|
||
7304 19 90 |
|
||
7306 |
Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio |
||
|
|
||
7306 11 |
|
||
7306 11 90 |
|
||
|
|
||
7306 29 00 |
|
||
7307 |
Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio |
||
|
|
||
7307 29 |
|
||
7307 29 80 |
|
||
|
|
||
7307 91 00 |
|
||
7318 |
Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio |
||
|
|
||
7318 12 |
|
||
7318 12 90 |
|
||
|
|
||
7318 24 00 |
|
||
7324 |
Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
||
|
|
||
7324 21 00 |
|
||
7325 |
Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio |
||
|
|
||
7325 91 00 |
|
||
7326 |
Altri lavori di ferro o acciaio |
||
|
|
||
7326 19 |
|
||
7326 19 10 |
|
||
7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio |
||
|
|
||
7403 22 00 |
|
||
7415 |
Punte, chiodi, puntine, rampini e articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) e articoli simili, di rame |
||
|
|
||
7415 39 00 |
|
||
7419 |
Altri lavori di rame |
||
|
|
||
7419 91 00 |
|
||
7602 00 |
Cascami e avanzi di alluminio |
||
|
|
||
7602 00 11 |
|
||
7602 00 19 |
|
||
7605 |
Fili di alluminio |
||
|
|
||
7605 19 00 |
|
||
|
|
||
7605 29 00 |
|
||
7606 |
Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm |
||
|
|
||
7606 11 |
|
||
7606 11 10 |
|
||
|
|
||
7606 11 91 |
|
||
7606 11 99 |
|
||
7606 12 |
|
||
7606 12 20 |
|
||
|
|
||
7606 12 93 |
|
||
|
|
||
7606 92 00 |
|
||
7607 |
Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto) |
||
|
|
||
7607 11 |
|
||