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Document 32017R0754

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/754 della Commissione, del 28 aprile 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari dell'Equador

    C/2017/2746

    GU L 113 del 29.4.2017, p. 28–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/04/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/754/oj

    29.4.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 113/28


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/754 DELLA COMMISSIONE

    del 28 aprile 2017

    recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari dell'Equador

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con la decisione (UE) 2016/2369 (2) (di seguito «la decisione»), il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione, del protocollo di adesione (di seguito «il protocollo») all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (di seguito «l'accordo»), per tener conto dell'adesione dell'Ecuador all'accordo e ha disposto l'applicazione provvisoria del protocollo a decorrere dal 1o gennaio 2017 (3).

    (2)

    L'accordo stabilisce che i dazi doganali sulle importazioni nell'Unione di merci originarie dell'Ecuador siano ridotti o eliminati conformemente alla tabella di soppressione dei dazi di cui all'allegato I dell'accordo. L'allegato I dispone che per talune merci originarie dell'Ecuador la riduzione o l'eliminazione dei dazi doganali sia concessa entro contingenti tariffari.

    (3)

    I contingenti tariffari che figurano nell'allegato I, appendice 1, sezione B, sottosezione 3, dell'accordo dovrebbero essere gestiti dalla Commissione in base all'ordine cronologico della data di accettazione delle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4).

    (4)

    Per garantire la corretta applicazione e gestione del sistema di contingenti concesso a norma del protocollo, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per le merci originarie dell'Ecuador che figurano nell'allegato.

    Articolo 2

    I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

    (2)  Decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio, dell'11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador (GU L 356 del 24.12.2016, pag. 1).

    (3)  GU L 358 del 29.12.2016, pag. 1.

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


    ALLEGATO

    Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci nella quinta colonna della tabella è da considerarsi puramente indicativo.

    Il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC riportati nella terza colonna della tabella applicabili al momento dell'adozione del presente regolamento Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata dei codici NC e delle corrispondenti designazioni riportate nella quinta colonna della tabella.

    Numero d'ordine

     

    Codice NC

    Suddivisione TARIC

    Designazione delle merci

    Periodo contingentale

    Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

    Dazio applicabile

    09.7525

     

    0703 20 00

     

    Agli, freschi o refrigerati

    1.1-31.12

    500

    0

    09.7526

     

    0710 40 00

     

    Granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato

    1.1-31.12

    300

    0

    2004 90 10

    2005 80 00

     

    Granturco dolce (Zea Mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico

    09.7527

     

    0711 51 00

     

    Funghi del genere Agaricus, temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

    1.1-31.12

    100

    0

    2003 10 20

    2003 10 30

     

    Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico

    09.7528

     

    0711 90 30

     

    Granturco dolce, temporaneamente conservato, p.es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata, o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui viene presentato

    1.1-31.12

    400

    0

    2001 90 30

     

    Granturco (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico

    2008 99 85

     

    Granturco, preparato o conservato, senza aggiunta di alcole o di zuccheri (escluso il granturco dolce «Zea mays var. saccharata»)

    09.7529

     

    1005 90 00

     

    Granturco (escluso quello da semina)

    1.1-31.12

    37 000  (1)

    0

    1102 20

     

    Farina di granturco

    09.7530

     

    1006 10 30

    1006 10 50

    1006 10 71

    1006 10 79

    1006 20

    1006 30

    1006 40

     

    Riso (escluso il risone (riso «paddy») destinato alla semina)

    1.1-31.12

    5 000

    0

    09.7531

     

    1108 14 00

     

    Fecola di manioca

    1.1-31.12

    3 000

    0

    09.7532

     

    1701 13

    1701 14

     

    Zuccheri grezzi di canna senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti

    1.1-31.12

    15 000  (2)

    0

    09.7533

     

    1701 91

    1701 99

     

    Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, diversi dagli zuccheri grezzi, senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti

    1.1-31.12

    10 000 tonnellate espresse in equivalente zucchero grezzo (3)

    0

     

    1702 30

     

    Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, non contenenti fruttosio o contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio

     

    1702 40 90

     

    Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti, avente tenore, in peso, allo stato secco, uguale o superiore al 20 % ma inferiore al 50 % di fruttosio (esclusi isoglucosio e zucchero invertito)

     

    1702 50

     

    Fruttosio chimicamente puro allo stato solido

     

    1702 90 30

    1702 90 50

    1702 90 71

    1702 90 75

    1702 90 79

    1702 90 80

    1702 90 95

     

    Altri zuccheri (esclusi lattosio e sciroppi di lattosio, zucchero e sciroppo d'acero, glucosio e sciroppo di glucosio, fruttosio e sciroppi di fruttosio e maltosio chimicamente puro), compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % di fruttosio

    Ex

    1704 90 99

    91

    99

    Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

     

    1806 10 30

    1806 10 90

     

    Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 65 %

    Ex

    1806 20 95

    90

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg o allo stato liquido o pastoso, in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore al 18 % (escluso il cacao in polvere, la glassatura al cacao e le preparazioni dette «chocolate- crumb»), aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    Ex

    1901 90 99

    36

    Altre preparazioni alimentari aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    Ex

    2006 00 31

    90

    Ciliegie, cotte nello zucchero o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    Ex

    2006 00 38

    19

    89

    Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta e altre parti di piante (esclusi zenzero, ciliegie, frutta e noci tropicali), cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    Ex

    Ex

    Ex

    2007 91 10

    2007 99 20

    2007 99 31

    90

    90

    95

    99

    95

    99

    95

    99

    02

    04

    06

    17

    19

    24

    27

    30

    34

    37

    40

    44

    47

    52

    56

    75

    85

    Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escluse preparazioni omogeneizzate), aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    Ex

    2007 99 33

    Ex

    2007 99 35

    Ex

    2007 99 39

    Ex

    2009 11 11

    19

    99

    Succhi di frutta o di ortaggi, di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %

    Ex

    2009 11 91

    2009 19 11

    29

    39

    59

    79

    Ex

    2009 19 91

    2009 29 11

    19

    99

     

    Ex

    2009 29 91

    2009 39 11

    19

    99

     

    Ex

    2009 39 51

    2009 39 91

    2009 49 11

    19

    99

     

    Ex

    2009 49 91

    2009 81 11

    2009 81 51

    90

     

    Ex

    2009 89 11

    19

    99

    29

    39

    59

    79

     

    Ex

    2009 89 35

     

    2009 89 61

    2009 89 86

     

     

    Ex

    Ex

    2009 90 11

    2009 90 21

    90

    19

    99

    Miscugli di succhi, di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %

     

    2009 90 31

    2009 90 71

    2009 90 94

     

    Ex

    Ex

    2101 12 98

    2101 20 98

    92

    85

    Preparazioni a base di caffè, tè o mate, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 70 %

    Ex

    2106 90 98

    26

    33

    34

    38

    53

    55

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 70 %

    Ex

    3302 10 29

    10

    Preparazioni a base di sostanze odorifere, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol., aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 %, di glucosio o amido o fecola uguale o superiore al 5 %, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 70 %

    09.7534

     

    2208 40 51

     

    Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza del 10 %), in recipienti di capacità superiore a 2 litri

    1.1-31.12

    250 ettolitri (4)

    0

    2208 40 99

     

    Rum in recipienti di capacità superiore a 2 litri, di valore inferiore o uguale a 2 EUR per litro di alcole puro


    (1)  A decorrere dall'1.1.2018, il volume è aumentato di 1 110 tonnellate ogni anno.

    (2)  A decorrere dall'1.1.2018, il volume è aumentato di 450 tonnellate ogni anno.

    (3)  A decorrere dall'1.1.2018, il volume è aumentato ogni anno di 150 tonnellate espresse in equivalente zucchero grezzo.

    (4)  A decorrere dall'1.1.2018, il volume è aumentato di 10 ettolitri ogni anno.


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