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Document 32017R0754
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/754 of 28 April 2017 opening and providing for the management of Union tariff quotas for certain agricultural and processed agricultural products originating in Ecuador
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/754 della Commissione, del 28 aprile 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari dell'Equador
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/754 della Commissione, del 28 aprile 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari dell'Equador
C/2017/2746
GU L 113 del 29.4.2017, p. 28–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/04/2017
29.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113/28 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/754 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2017
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari dell'Equador
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione (UE) 2016/2369 (2) (di seguito «la decisione»), il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione, del protocollo di adesione (di seguito «il protocollo») all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (di seguito «l'accordo»), per tener conto dell'adesione dell'Ecuador all'accordo e ha disposto l'applicazione provvisoria del protocollo a decorrere dal 1o gennaio 2017 (3). |
(2) |
L'accordo stabilisce che i dazi doganali sulle importazioni nell'Unione di merci originarie dell'Ecuador siano ridotti o eliminati conformemente alla tabella di soppressione dei dazi di cui all'allegato I dell'accordo. L'allegato I dispone che per talune merci originarie dell'Ecuador la riduzione o l'eliminazione dei dazi doganali sia concessa entro contingenti tariffari. |
(3) |
I contingenti tariffari che figurano nell'allegato I, appendice 1, sezione B, sottosezione 3, dell'accordo dovrebbero essere gestiti dalla Commissione in base all'ordine cronologico della data di accettazione delle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4). |
(4) |
Per garantire la corretta applicazione e gestione del sistema di contingenti concesso a norma del protocollo, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per le merci originarie dell'Ecuador che figurano nell'allegato.
Articolo 2
I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio, dell'11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador (GU L 356 del 24.12.2016, pag. 1).
(3) GU L 358 del 29.12.2016, pag. 1.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
ALLEGATO
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci nella quinta colonna della tabella è da considerarsi puramente indicativo.
Il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC riportati nella terza colonna della tabella applicabili al momento dell'adozione del presente regolamento Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata dei codici NC e delle corrispondenti designazioni riportate nella quinta colonna della tabella.
Numero d'ordine |
|
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) |
Dazio applicabile |
09.7525 |
|
0703 20 00 |
|
Agli, freschi o refrigerati |
1.1-31.12 |
500 |
0 |
09.7526 |
|
0710 40 00 |
|
Granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato |
1.1-31.12 |
300 |
0 |
2004 90 10 2005 80 00 |
|
Granturco dolce (Zea Mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico |
|||||
09.7527 |
|
0711 51 00 |
|
Funghi del genere Agaricus, temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati |
1.1-31.12 |
100 |
0 |
2003 10 20 2003 10 30 |
|
Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico |
|||||
09.7528 |
|
0711 90 30 |
|
Granturco dolce, temporaneamente conservato, p.es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata, o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui viene presentato |
1.1-31.12 |
400 |
0 |
2001 90 30 |
|
Granturco (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico |
|||||
2008 99 85 |
|
Granturco, preparato o conservato, senza aggiunta di alcole o di zuccheri (escluso il granturco dolce «Zea mays var. saccharata») |
|||||
09.7529 |
|
1005 90 00 |
|
Granturco (escluso quello da semina) |
1.1-31.12 |
37 000 (1) |
0 |
1102 20 |
|
Farina di granturco |
|||||
09.7530 |
|
1006 10 30 1006 10 50 1006 10 71 1006 10 79 1006 20 1006 30 1006 40 |
|
Riso (escluso il risone (riso «paddy») destinato alla semina) |
1.1-31.12 |
5 000 |
0 |
09.7531 |
|
1108 14 00 |
|
Fecola di manioca |
1.1-31.12 |
3 000 |
0 |
09.7532 |
|
1701 13 1701 14 |
|
Zuccheri grezzi di canna senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti |
1.1-31.12 |
15 000 (2) |
0 |
09.7533 |
|
1701 91 1701 99 |
|
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, diversi dagli zuccheri grezzi, senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti |
1.1-31.12 |
10 000 tonnellate espresse in equivalente zucchero grezzo (3) |
0 |
|
1702 30 |
|
Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, non contenenti fruttosio o contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio |
||||
|
1702 40 90 |
|
Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti, avente tenore, in peso, allo stato secco, uguale o superiore al 20 % ma inferiore al 50 % di fruttosio (esclusi isoglucosio e zucchero invertito) |
||||
|
1702 50 |
|
Fruttosio chimicamente puro allo stato solido |
||||
|
1702 90 30 1702 90 50 1702 90 71 1702 90 75 1702 90 79 1702 90 80 1702 90 95 |
|
Altri zuccheri (esclusi lattosio e sciroppi di lattosio, zucchero e sciroppo d'acero, glucosio e sciroppo di glucosio, fruttosio e sciroppi di fruttosio e maltosio chimicamente puro), compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % di fruttosio |
||||
Ex |
1704 90 99 |
91 99 |
Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
||||
|
1806 10 30 1806 10 90 |
|
Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 65 % |
||||
Ex |
1806 20 95 |
90 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg o allo stato liquido o pastoso, in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore al 18 % (escluso il cacao in polvere, la glassatura al cacao e le preparazioni dette «chocolate- crumb»), aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
||||
Ex |
1901 90 99 |
36 |
Altre preparazioni alimentari aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
||||
Ex |
2006 00 31 |
90 |
Ciliegie, cotte nello zucchero o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
||||
Ex |
2006 00 38 |
19 89 |
Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta e altre parti di piante (esclusi zenzero, ciliegie, frutta e noci tropicali), cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
||||
Ex Ex Ex |
2007 91 10 2007 99 20 2007 99 31 |
90 90 95 99 95 99 95 99 02 04 06 17 19 24 27 30 34 37 40 44 47 52 56 75 85 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escluse preparazioni omogeneizzate), aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
||||
Ex |
2007 99 33 |
||||||
Ex |
2007 99 35 |
||||||
Ex |
2007 99 39 |
||||||
Ex |
2009 11 11 |
19 99 |
Succhi di frutta o di ortaggi, di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % |
||||
Ex |
2009 11 91 2009 19 11 |
29 39 59 79 |
|||||
Ex |
2009 19 91 2009 29 11 |
19 99 |
|
||||
Ex |
2009 29 91 2009 39 11 |
19 99 |
|
||||
Ex |
2009 39 51 2009 39 91 2009 49 11 |
19 99 |
|
||||
Ex |
2009 49 91 2009 81 11 2009 81 51 |
90 |
|
||||
Ex |
2009 89 11 |
19 99 29 39 59 79 |
|
||||
Ex |
2009 89 35 |
||||||
|
2009 89 61 2009 89 86 |
|
|
||||
Ex Ex |
2009 90 11 2009 90 21 |
90 19 99 |
Miscugli di succhi, di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % |
||||
|
2009 90 31 2009 90 71 2009 90 94 |
|
|||||
Ex Ex |
2101 12 98 2101 20 98 |
92 85 |
Preparazioni a base di caffè, tè o mate, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 70 % |
||||
Ex |
2106 90 98 |
26 33 34 38 53 55 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 70 % |
||||
Ex |
3302 10 29 |
10 |
Preparazioni a base di sostanze odorifere, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol., aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 %, di glucosio o amido o fecola uguale o superiore al 5 %, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 70 % |
||||
09.7534 |
|
2208 40 51 |
|
Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza del 10 %), in recipienti di capacità superiore a 2 litri |
1.1-31.12 |
250 ettolitri (4) |
0 |
2208 40 99 |
|
Rum in recipienti di capacità superiore a 2 litri, di valore inferiore o uguale a 2 EUR per litro di alcole puro |
(1) A decorrere dall'1.1.2018, il volume è aumentato di 1 110 tonnellate ogni anno.
(2) A decorrere dall'1.1.2018, il volume è aumentato di 450 tonnellate ogni anno.
(3) A decorrere dall'1.1.2018, il volume è aumentato ogni anno di 150 tonnellate espresse in equivalente zucchero grezzo.
(4) A decorrere dall'1.1.2018, il volume è aumentato di 10 ettolitri ogni anno.