EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0059

Causa T-59/15: Ricorso proposto il 4 febbraio 2015 — Amitié/EACEA

GU C 138 del 27.4.2015, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/53


Ricorso proposto il 4 febbraio 2015 — Amitié/EACEA

(Causa T-59/15)

(2015/C 138/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Amitié Srl (Bologna, Italia) (rappresentante: D. Bogaert, avvocato)

Convenuta: Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso contro l’EACEA;

dichiarare che la decisione inviata dall’EACEA del 26 novembre 2014 non è giuridicamente fondata e, conseguentemente, ordinare l’immediato annullamento di tutte le misure adottate dall’EACEA contro la ricorrente;

dichiarare che la nota di addebito nr. 3241415195 per EUR 9 41  310,38 del 12 dicembre 2014 inviata dall’EACEA alla ricorrente non è dovuta;

condannare l’EACEA alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, disciplinato dagli articoli 256 e 272 TFUE, la ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare che la decisione dell’EACEA del 26 novembre 2014 contenente le misure da adottare contro l’AMITIÉ in seguito all’indagine condotta dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) non è fondata.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che le misure adottate dall’EACEA contro la ricorrente non sono giustificate.

Mancato rispetto dei criteri stabiliti per l’applicazione delle misure: violazione delle disposizioni del regolamento n. 2988/1995 (1) oltre che del principio di proporzionalità.

Violazione delle disposizioni contrattuali e errata applicazione dei regolamenti n. 966/2012 (2) e n. 1268/2012 (3). Nessuna delle misure (contenute nella decisione dell’EACEA del 26 novembre 2014) attuate contro la ricorrente è giuridicamente fondata. In via subordinata, il recupero di tutti gli importi concessi alla ricorrente costituirebbe un abuso di diritto e un indebito arricchimento a favore dell’EACEA.

2.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità delle indagini dell’OLAF e delle sue conclusioni (violazione delle disposizioni contrattuali e dei regolamenti applicabili).

Le indagini condotte dall’OLAF non hanno rispettato il regolamento n. 883/2013 (4) e/o i principi generali applicabili in materia.

Poiché la decisione dell’EACEA è basata sulle conclusioni dell’OLAF all’esito delle sue indagini, l’assenza di legittimità che caratterizza le indagini e il rapporto dell’OLAF vizia necessariamente la decisione dell’EACEA.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012.

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione.

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio.


Top