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Document 32013D0801
2013/801/EU: Commission Implementing Decision of 23 December 2013 establishing the Innovation and Networks Executive Agency and repealing Decision 2007/60/EC as amended by Decision 2008/593/EC
2013/801/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 23 dicembre 2013 , che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti e abroga la Decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE
2013/801/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 23 dicembre 2013 , che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti e abroga la Decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE
GU L 352 del 24.12.2013, p. 65–67
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2021; abrogato da 32021D0173
24.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/65 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2013
che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti e abroga la Decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE
(2013/801/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l’articolo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 58/2003 autorizza la Commissione a delegare poteri alle agenzie esecutive per l’esecuzione integrale o parziale di un programma o di un progetto dell’Unione, a suo nome e sotto la sua responsabilità. |
(2) |
L’affidamento alle agenzie esecutive di compiti di esecuzione dei programmi è volto a consentire alla Commissione di concentrarsi sulle sue attività e sulle sue funzioni prioritarie, che non possono essere esternalizzate, senza per questo rinunciare alla direzione, al controllo e alla responsabilità finale delle azioni gestite da dette agenzie esecutive. |
(3) |
La delega di compiti connessi all’esecuzione dei programmi a un’agenzia esecutiva richiede una separazione chiara tra le fasi di programmazione, che implicano un ampio margine di discrezionalità nell’operare scelte dettate da considerazioni strategiche, affidate alla Commissione, e l’attuazione dei programmi che andrebbe invece affidata all’agenzia esecutiva. |
(4) |
Con la decisione 2007/60/CE (2) la Commissione ha istituito l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, cui ha affidato la gestione delle azioni comunitarie nel settore della rete transeuropea di trasporto. |
(5) |
Successivamente, con la decisione 2008/593/CE (3), la Commissione ha prorogato la durata dell’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, ridefinendone gli obiettivi e i compiti al fine di incaricarla altresì della responsabilità dell’erogazione dei contributi finanziari provenienti dal bilancio della rete transeuropea del trasporto nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013. |
(6) |
L’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto ha dimostrato di essere un’agenzia ben organizzata che svolge le mansioni assegnate in modo efficace ed efficiente, nel rispetto del quadro giuridico che ne disciplina le attività. La valutazione intermedia dell’Agenzia ha dimostrato che questa presenta robusti indicatori di produttività e attua una gestione tecnica e finanziaria ritenuta soddisfacente dalle parti interessate. L’Agenzia ha contribuito positivamente ad attuare il programma della rete transeuropea di trasporto e ha consentito alla Commissione di concentrarsi, migliorandola, sulla gestione dei suoi compiti strategici e istituzionali. Dalla valutazione intermedia emerge inoltre che l’Agenzia continua a essere un’opzione più efficiente sotto il profilo dei costi per quanto attiene alla gestione della rete transeuropea di trasporto, rispetto a uno scenario di gestione interna alla Commissione. I risparmi derivati dalla delega dei compiti all’Agenzia sono stati stimati a circa 8,66 milioni di EUR per il periodo 2008-2015. |
(7) |
Nella sua comunicazione del 29 giugno 2011 dal titolo «Un bilancio per la strategia 2020» (4), la Commissione ha proposto di avvalersi dell’opzione di un più ampio ricorso alle agenzie esecutive esistenti per l’esecuzione dei programmi dell’Unione nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. |
(8) |
L’analisi costi-benefici condotta a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 ha dimostrato che la delega all’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto della gestione di aspetti del programma Meccanismo per collegare l’Europa nei settori dei trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni (5) nonché di aspetti della ricerca sui trasporti e sull’energia nell’ambito del programma Orizzonte 2020 (6), consentirebbe di attuare tali programmi in modo efficiente a un costo inferiore rispetto alla Commissione. Si ritiene che tale delega della gestione di programma all’Agenzia sia in grado di realizzare una maggiore efficienza dell’ordine di 54 milioni di EUR per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020. L’analisi ha inoltre dimostrato che riunire nella stessa agenzia la gestione delle infrastrutture e i progetti di ricerca nei settori dei trasporti e dell’energia genererebbe importanti economie di scala e sinergie fra tali attività. La proroga del mandato dell’Agenzia consentirebbe alla Commissione e alle parti interessate di trarre beneficio dall’esperienza dell’Agenzia e dall’elevata qualità della gestione di programma e dell’erogazione dei servizi. Si garantirebbe altresì la continuità dell’attività nei confronti dei beneficiari del programma della rete transeuropea di trasporto nonché un elevato livello di visibilità dell’Unione in veste di promotore dei programmi gestiti dall’Agenzia. L’analisi ha infine dimostrato che nel caso dei programmi della rete transeuropea di trasporto (7) e Marco Polo (8) il ritorno a un accordo di gestione interna sarebbe nefasto e si tradurrebbe in una minore efficienza. |
(9) |
Al fine di conferire un’identità coerente alle agenzie esecutive, nel definire i loro nuovi mandati la Commissione ha raggruppato per quanto possibile il lavoro per aree tematiche. |
(10) |
La nuova Agenzia ha un mandato esteso che interessa la gestione di aspetti dei seguenti programmi:
|
(11) |
Al fine di garantire l’attuazione coerente nel tempo della presente decisione e dei programmi in questione, è necessario garantire che l’Agenzia eserciti i propri compiti connessi all’esecuzione di questi programmi a condizione dell’entrata in vigore di tali programmi e a decorrere dalla data di tale entrata in vigore. |
(12) |
È opportuno istituire l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti. L’Agenzia sostituisce e succede giuridicamente all’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto istituita con la decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE. È opportuno che essa operi conformemente allo statuto generale stabilito dal regolamento (CE) n. 58/2003. |
(13) |
È pertanto opportuno abrogare le decisioni 2007/60/CE e 2008/593/CE e stabilire disposizioni transitorie. |
(14) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Istituzione
È istituita l’Agenzia europea esecutiva per l’innovazione e le reti (di seguito «l’Agenzia») per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2024.
Lo statuto dell’Agenzia è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.
L’Agenzia sostituisce e succede all’agenzia esecutiva istituita con la decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE.
Articolo 2
Sede
La sede dell’Agenzia è fissata a Bruxelles.
Articolo 3
Obiettivi e compiti
1. L’Agenzia è responsabile dell’esecuzione di alcune parti dei seguenti programmi dell’Unione:
a) |
Meccanismo per collegare l’Europa; |
b) |
Parte III – Sfide per la società, del programma specifico Orizzonte 2020. |
Il presente paragrafo si applica si applica con riserva dell’entrata in vigore di ciascuno di tali programmi.
2. L’Agenzia è responsabile dell’esecuzione delle parti residue dei seguenti programmi:
a) |
programma della rete transeuropea di trasporto; |
b) |
programma Marco Polo. |
3. L’Agenzia è responsabile dei seguenti compiti connessi all’esecuzione delle parti dei programmi dell’Unione di cui ai paragrafi 1 e 2:
a) |
la gestione di alcune fasi di esecuzione del programma e di alcune fasi della vita di progetti specifici sulla base dei pertinenti programmi di lavoro adottati dalla Commissione, qualora quest’ultima le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega; |
b) |
l’adozione degli atti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese e l’esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega; |
c) |
la fornitura di sostegno all’attuazione dei programmi, qualora la Commissione le abbia conferito poteri ad hoc nell’atto di delega. |
Articolo 4
Durata delle nomine
1. I membri del comitato direttivo sono nominati per due anni.
2. Il direttore è nominato per cinque anni.
Articolo 5
Controllo e rendiconto d’esecuzione
L’Agenzia è soggetta al controllo della Commissione e rende conto regolarmente dei progressi compiuti nell’esecuzione dei programmi o delle parti dei programmi dell’Unione che le sono affidati, secondo le modalità e la frequenza precisate nell’atto di delega.
Articolo 6
Esecuzione del bilancio di funzionamento
L’Agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione (9).
Articolo 7
Abrogazione e disposizioni transitorie
1. La decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2014. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
2. L’Agenzia succede giuridicamente all’agenzia esecutiva istituita con la decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE.
3. Fatto salvo quanto disposto all’articolo 28, paragrafo 2, all’articolo 29, paragrafo 2, all’articolo 30, e all’articolo 31, paragrafo 2, della decisione C(2013) 9235, la presente decisione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi del personale dell’Agenzia, ivi compreso il direttore.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(2) Decisione 2007/60/CE della Commissione, del 26 ottobre 2006, che istituisce l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 88).
(3) Decisione 2008/593/CE della Commissione, dell’11 luglio 2008, che modifica la decisione n. 2007/60/CE per quanto riguarda i compiti e la durata dell’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (GU L 190 del 18.7.2008, pag. 35).
(4) COM(2011) 500 definitivo.
(5) Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 129).
(6) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020) (GU L 347, del 20.12.2013, pag. 104); e decisione 2013/743/UE del Consiglio del 3 dicembre 2013 che istituisce il programma specifico che attua il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).
(7) Regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia (GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che istituisce il secondo programma «Marco Polo» relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (Marco Polo II) (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6).