This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32019L1832
Commission Directive 2019/1832 of 24 October 2019 amending Annexes I, II and III to Council Directive 89/656/EEC as regards purely technical adjustments
Direttiva (UE) 2019/1832 della Commissione del 24 ottobre 2019 recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico
Direttiva (UE) 2019/1832 della Commissione del 24 ottobre 2019 recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico
C/2019/7529
GU L 279 del 31.10.2019, p. 35–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
31.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279/35 |
DIRETTIVA (UE) 2019/1832 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2019
recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (1), in particolare l’articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali (2), proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, stabilisce che ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. In base al diritto dei lavoratori a un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze professionali e che consenta loro di prolungare la partecipazione al mercato del lavoro, è previsto anche l’impiego di attrezzature di protezione individuale sul luogo di lavoro quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con altri mezzi, misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro. |
(2) |
L’attuazione delle direttive relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro, ivi compresa la direttiva 89/656/CEE, è stata oggetto di una valutazione ex post detta valutazione REFIT. Nell’ambito di tale valutazione sono state esaminate la pertinenza delle direttive, la ricerca e le nuove conoscenze scientifiche nei diversi settori interessati. Dalla valutazione REFIT, di cui al documento di lavoro dei servizi della Commissione (3), è risultato, tra l’altro, che l’impiego di attrezzature di protezione individuale riguarda circa il 40 % della forza lavoro dell’UE, giacché i rischi sul posto di lavoro non possono essere evitati con altri mezzi, e che vi è la necessità di affrontare alcune difficoltà incontrate nell’attuazione della direttiva 89/656/CEE. |
(3) |
Nella sua comunicazione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti – Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro» (4), la Commissione ha ribadito che, sebbene la valutazione REFIT dell’acquis dell’Unione in tema di salute e sicurezza sul lavoro abbia confermato che la legislazione in questo settore è in linea generale efficace e idonea allo scopo, vi sono margini per l’aggiornamento di norme ormai superate e per il miglioramento e l’ampliamento della protezione, della conformità e dell’effettiva applicazione delle norme. La Commissione sottolinea in particolare la necessità di valutare la definizione di attrezzatura di protezione individuale e del suo uso nei diversi servizi e settori, come stabilito all’articolo 2 della direttiva 89/656/CEE. |
(4) |
La direttiva 89/656/CEE stabilisce le prescrizioni minime per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro, che devono essere impiegate quando i rischi associati non possono essere evitati o sufficientemente limitati con mezzi tecnici di protezione collettiva o con misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro. Per facilitare l’elaborazione delle norme generali di cui all’articolo 6 della direttiva 89/656/CEE, gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE forniscono orientamenti non vincolanti intesi ad agevolare la scelta di attrezzature di protezione individuale adeguate ai rischi, alle attività e ai settori interessati. |
(5) |
Il regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce le disposizioni relative alla progettazione, alla fabbricazione e alla commercializzazione dei dispositivi di protezione individuale. Con tale regolamento è stata modificata la classificazione dei prodotti in base ai rischi da cui proteggono, per consentire ai datori di lavoro di comprendere e di rendere effettivo l’uso dei dispositivi di protezione individuale, come ulteriormente illustrato negli orientamenti sui dispositivi di protezione individuale (Personal Protective Equipment Guidelines (6)), in cui vengono precisate procedure e questioni di cui al regolamento (UE) 2016/425. Si ritiene opportuno aggiornare gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE per fare in modo che risultino coerenti con la classificazione dei rischi di cui al regolamento (UE) 2016/425, con la terminologia ivi utilizzata e con le tipologie di dispositivi di protezione individuale di cui al regolamento (UE) 2016/425. |
(6) |
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/656/CEE stabilisce che il datore di lavoro deve fornire attrezzature di protezione individuale conformi alle pertinenti disposizioni dell’Unione riguardanti la progettazione e costruzione in materia di sicurezza e sanità. A norma di tale articolo, i datori di lavoro che forniscono tali attrezzature ai loro dipendenti devono assicurarsi che queste posseggano i requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/425. |
(7) |
Nell’allegato I della direttiva 89/656/CEE è riportato uno schema indicativo e non esauriente per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale e sono definite le tipologie dei rischi che possono manifestarsi nei luoghi di lavoro in relazione alle varie parti del corpo che si intende proteggere con tali attrezzature. È opportuno modificare l’allegato I al fine di tenere conto di alcune nuove tipologie di rischio nei luoghi di lavoro e per garantire la coerenza con la classificazione dei rischi e con la terminologia utilizzata, in particolare nel regolamento (UE) 2016/425. |
(8) |
È opportuno modificare l’allegato II della direttiva 89/656/CEE, che contiene un elenco indicativo e non esauriente delle tipologie delle attrezzature di protezione individuale, per tenere conto delle nuove tipologie di rischio riportate nell’allegato I di detta direttiva. L’allegato II dovrebbe essere modificato anche per includere esempi di attrezzature di protezione individuale attualmente disponibili sul mercato in conformità al regolamento (UE) 2016/425 e alla terminologia in esso utilizzata. |
(9) |
L’allegato III della direttiva 89/656/CEE contiene un elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale, nel quale sono riunite le classificazioni dei rischi di cui all’allegato I della direttiva e le tipologie di attrezzature di protezione individuale di cui all’allegato II della medesima direttiva. Per garantire la coerenza tra la terminologia e le classificazioni utilizzate nei tre allegati e il regolamento (UE) 2016/425, è opportuno riorganizzare l’allegato III della direttiva 89/656/CEE. Ciò consentirà ai datori di lavoro di vari settori e rami industriali di individuare con maggiore esattezza le attrezzature di protezione individuale che corrispondono alle attività specifiche e alle concrete tipologie dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori, e di fornirle a questi ultimi, conformemente alle indicazioni della valutazione dei rischi. |
(10) |
In merito alle misure prese a seguito dell’adozione della comunicazione della Commissione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti – Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro», necessarie per mantenere l’efficacia e l’idoneità allo scopo della legislazione dell’Unione in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro, è stato consultato il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. |
(11) |
Nel suo parere, adottato il 6 dicembre 2017, sull’aggiornamento di sei direttive in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, per garantire a tutti un posto di lavoro più sicuro e più sano (7), il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ha raccomandato di modificare la direttiva 89/656/CEE per migliorarne la pertinenza e l’efficacia. |
(12) |
In un successivo parere relativo agli adeguamenti tecnici degli allegati della direttiva sulle attrezzature di protezione individuale (89/656/CEE) (8), adottato il 31 maggio 2018, il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ha raccomandato di eseguire specifici aggiornamenti degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE, che tenessero conto degli sviluppi tecnologici più recenti nel settore e che garantissero la coerenza con il regolamento (UE) 2016/425. |
(13) |
Durante la fase preparatoria dell’attuale aggiornamento degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE, la Commissione è stata assistita da esperti degli Stati membri, che hanno fornito supporto tecnico e scientifico. |
(14) |
In conformità alla dichiarazione politica comune sui documenti esplicativi (9), adottata dagli Stati membri e dalla Commissione il 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. |
(15) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (10), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 novembre 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18.
(2) Pilastro europeo dei diritti sociali, 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_it.pdf
(3) SWD (2017) 10 final.
(4) COM (2017) 12.
(5) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).
(6) PPE Regulation Guidelines – Guide to application of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment (Orientamenti concernenti il regolamento sui dispositivi di protezione individuale – Guida all’applicazione del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale), https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29201.
(7) Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, doc. 1718/2017.
(8) Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, doc. 443/18.
(9) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(10) Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).
ALLEGATO
(1)
L’allegato I della direttiva 89/656/CEE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
RISCHI IN RELAZIONE ALLE PARTI DEL CORPO DA PROTEGGERE CON ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (*)
(*) Il presente elenco di rischi/parti del corpo non può essere esauriente.
In base alla valutazione dei rischi sarà stabilito se sia necessario l’impiego di attrezzature di protezione individuale ed eventualmente quali caratteristiche debbano avere tali attrezzature, conformemente alle disposizioni della presente direttiva.
(2)
L’allegato II della direttiva 89/656/CEE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO II
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE TIPOLOGIE DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RELAZIONE AI RISCHI DAI QUALI PROTEGGONO
Attrezzature per la PROTEZIONE DELLA TESTA
— |
Caschi e/o berretti/passamontagna/copricapi di protezione da:
|
— |
Retine per capelli per evitare che i capelli restino impigliati. |
Attrezzature per la PROTEZIONE DELL’UDITO
— |
Cuffie (attaccate al casco, con riduzione attiva del rumore, con ingresso audio elettrico ecc.). |
— |
Tappi per le orecchie (dipendenti dal livello di rumore, ad adattamento individuale ecc.). |
Attrezzature PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VOLTO
— |
Occhiali, maschere e schermi facciali (se del caso con lenti correttive) di protezione da:
|
Attrezzature per la PROTEZIONE DELL’APPARATO RESPIRATORIO
— |
Dispositivi per il filtraggio di:
|
— |
Dispositivi di isolamento, anche con alimentazione d’aria. |
— |
Dispositivi di autosoccorso. |
— |
Attrezzature per immersione. |
Attrezzature per la PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA
— |
Guanti (compresi i mezziguanti e le protezioni per le braccia) di protezione da:
|
— |
Ditali. |
Attrezzature per la PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE e antiscivolamento
— |
Calzature (scarpe, anche zoccoli in determinate circostanze, stivali anche con puntale d’acciaio ecc.) per la protezione da:
|
— |
Dispositivi amovibili di protezione del collo del piede dai rischi meccanici. |
— |
Ginocchiere di protezione dai rischi meccanici. |
— |
Ghette di protezione dai rischi meccanici, termici e chimici e dagli agenti biologici. |
— |
Accessori (chiodi, ramponi ecc.). |
PROTEZIONE DELLA PELLE - CREME PROTETTIVE (1)
— |
Potrebbe trattarsi di creme per la protezione da:
|
Attrezzature per la PROTEZIONE DEL CORPO/ALTRE PROTEZIONI PER LA PELLE
— |
Attrezzature di protezione individuale contro le cadute dall’alto quali dispositivi anticaduta di tipo retrattile, imbracature complete, imbracature basse, cinture di posizionamento e di ritenuta e cordini di posizionamento, dispositivi di assorbimento dell’energia, dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio, dispositivi di regolazione delle funi, dispositivi di ancoraggio non concepiti per essere fissati permanentemente e che non richiedono fissaggio prima dell’uso, connettori, corde, imbracature di salvataggio. |
— |
Indumenti protettivi fra cui protezioni per l’intero corpo (tute) e per porzioni di esso (ghette, pantaloni, giacche, panciotti, grembiuli, camici, ginocchiere, cappucci, passamontagna), per la protezione da:
|
— |
Giubbotti di salvataggio per la prevenzione dell’annegamento e ausili al galleggiamento. |
— |
Attrezzature di protezione individuale aventi la funzione di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore. |
(3)
L’allegato III della direttiva 89/656/CEE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI PUÒ RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (*)
(*) In base alla valutazione dei rischi sarà stabilito se sia necessario l’impiego di attrezzature di protezione individuale ed eventualmente quali caratteristiche debbano avere tali attrezzature, conformemente alle disposizioni della presente direttiva.
I. RISCHI FISICI
Rischi |
Parte del corpo interessata Tipo di attrezzatura di protezione individuale |
Esempi di attività in cui può essere necessario utilizzare il tipo corrispondente di attrezzatura di protezione individuale (*) |
Settori e rami industriali |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISICI - MECCANICI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti, dall’impatto con ostacoli e da getti ad alta pressione |
Cranio Casco protettivo |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occhi e/o volto Occhiali, maschere e schermi facciali |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piedi e gambe (parti) Calzature (scarpe, stivali ecc.) con puntale di sicurezza o protettivo Calzature con protezione per il metatarso |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadute a causa di scivolamento |
Piedi Calzature antiscivolo |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadute dall’alto |
Corpo intero Attrezzature di protezione individuale per la prevenzione o l’arresto delle cadute dall’alto |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrazioni |
Mani Guanti protettivi |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressione statica di parti del corpo |
Ginocchia (parti delle gambe) Ginocchiere |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piedi Calzature con puntali |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesioni meccaniche (abrasioni, perforazione, tagli, morsi, ferite anche da punta) |
Occhi e/o volto Occhiali, maschere e schermi facciali |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mani Guanti di protezione dai rischi meccanici |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avambracci Protezione delle braccia |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronco/addome/gambe Ghette e grembiuli protettivi Pantaloni resistenti alla perforazione (antitaglio) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piedi Calzature resistenti alla perforazione |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rischio di rimanere impigliati o intrappolati |
Corpo intero Indumenti protettivi per l’uso nei casi in cui vi è il rischio di rimanere impigliati in componenti mobili |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISICI - ACUSTICI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumore |
Orecchie Dispositivi di protezione dell’udito |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISICI - TERMICI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore e/o fuoco |
Volto/intera testa Maschere e visiere da saldatori, caschi/berretti anticalore o ignifughi, cappucci protettivi anticalore e/o antifiamma |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronco/addome/gambe Ghette e grembiuli protettivi |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mani Guanti anticalore e/o antifiamma |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avambracci Soprammaniche |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piedi Calzature anticalore e/o antifiamma |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo intero o porzioni di esso Indumenti anticalore e/o antifiamma |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddo |
Mani Guanti antifreddo Piedi Calzature antifreddo |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo intero o porzioni di esso, testa inclusa Indumenti di protezione dal freddo |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISICI - ELETTRICI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scossa elettrica (contatto diretto o indiretto) |
Intera testa Caschi isolanti dall’elettricità Mani Guanti isolanti dall’elettricità Piedi Calzature isolanti dall’elettricità Corpo intero/mani/piedi Attrezzature di protezione individuale conduttrici che devono essere indossate dagli operatori qualificati che lavorano sotto tensione con impianti elettrici aventi tensione nominale fino a 800 kV CA e a 600 kV CC |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettricità statica |
Mani Guanti antistatici Piedi Calzature antistatiche/conduttrici Corpo intero Indumenti antistatici |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISICI - RADIAZIONI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiazioni non ionizzanti, compresa la luce solare (esclusa l’osservazione diretta) |
Testa Berretti e caschi |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occhi Occhiali, maschere e schermi facciali |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo intero (pelle) Attrezzature di protezione individuale dai raggi UV naturali e artificiali |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiazioni ionizzanti |
Occhi Occhiali di protezione dalle radiazioni ionizzanti Mani Guanti di protezione dalle radiazioni ionizzanti |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronco/addome/porzioni del corpo Grembiuli di protezione dai raggi X /camici/giacche/gonne di protezione dai raggi X |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testa Copricapi Attrezzature di protezione individuale per prevenire l’insorgenza di patologie come i tumori cerebrali |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porzioni del corpo Attrezzature di protezione della tiroide Attrezzature di protezione delle gonadi |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo intero Indumenti di protezione dalle radiazioni ionizzanti |
|
|
II. RISCHI CHIMICI (inclusi i nanomateriali)
Rischi |
Parte del corpo interessata Tipo di attrezzatura di protezione individuale |
Esempi di attività in cui può essere necessario utilizzare il tipo corrispondente di attrezzatura di protezione individuale (*) |
Settori e rami industriali |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIMICI - AEROSOL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solidi (polveri, fumi, fibre e nanomateriali) |
Apparato respiratorio Apparecchi di protezione delle vie respiratorie dalle particelle |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mani Guanti di protezione dai rischi chimici e creme protettive quali protezioni supplementari/accessorie |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo intero Indumenti di protezione dalle particelle solide |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occhi Occhiali, maschere e schermi facciali |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidi (nebbie) |
Apparato respiratorio Apparecchi di protezione delle vie respiratorie dalle particelle |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mani Guanti di protezione dai rischi chimici |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo intero Indumenti di protezione dai rischi chimici |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIMICI - LIQUIDI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immersione Schizzi, spruzzi e getti |
Mani Guanti di protezione dai rischi chimici |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avambracci Soprammaniche di protezione dai rischi chimici |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piedi Stivali di protezione dai rischi chimici |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo intero Indumenti di protezione dai rischi chimici |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIMICHI - GAS E VAPORI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gas e vapori |
Apparato respiratorio Apparecchi di protezione delle vie respiratorie dai gas |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mani Guanti di protezione dai rischi chimici |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo intero Indumenti di protezione dai rischi chimici |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occhi Occhiali, maschere e schermi facciali |
|
|
III. AGENTI BIOLOGICI
Rischi |
Parte del corpo interessata Tipo di attrezzatura di protezione individuale |
Esempi di attività in cui può essere necessario utilizzare il tipo corrispondente di attrezzatura di protezione individuale (*) |
Settori e rami industriali |
||||||||||||||||||||||||
AGENTI BIOLOGICI (contenuti) - AEROSOL |
|||||||||||||||||||||||||||
Solidi e liquidi |
Apparato respiratorio Apparecchi di protezione delle vie respiratorie dalle particelle |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Mani Guanti di protezione dai microrganismi Corpo intero o porzioni di esso Indumenti di protezione dagli agenti biologici Occhi e/o volto Occhiali, maschere e schermi facciali |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
AGENTI BIOLOGICI (contenuti) - LIQUIDI |
|||||||||||||||||||||||||||
Contatto diretto e indiretto |
Mani Guanti di protezione dai microrganismi Corpo intero o porzioni di esso Indumenti di protezione dagli agenti biologici Occhi e/o volto Occhiali, maschere e schermi facciali |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Schizzi, spruzzi e getti |
Mani Guanti di protezione dai microrganismi |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Avambracci Soprammaniche di protezione dai microrganismi |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Piedi/gambe Ghette e copristivali protettivi |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Corpo intero Indumenti di protezione dagli agenti biologici |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
AGENTI BIOLOGICI (contenuti) - MATERIALI, PERSONE, ANIMALI ecc. |
|||||||||||||||||||||||||||
Contatto diretto e indiretto |
Mani Guanti di protezione dai microrganismi Corpo intero o porzioni di esso Indumenti di protezione dagli agenti biologici Occhi e/o volto Occhiali, maschere e schermi facciali |
|
|
IV. ALTRI RISCHI
Rischi |
Parte del corpo interessata Tipo di attrezzatura di protezione individuale |
Esempi di attività in cui può essere necessario utilizzare il tipo corrispondente di attrezzatura di protezione individuale (*) |
Settori e rami industriali |
||||||||||||||||||||
Mancanza di visibilità |
Corpo intero Attrezzature di protezione individuale aventi la funzione di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore |
|
|
||||||||||||||||||||
Carenza di ossigeno |
Apparato respiratorio Dispositivi isolanti di protezione delle vie respiratorie |
|
|
||||||||||||||||||||
Apparato respiratorio Attrezzature per immersione |
|
|
|||||||||||||||||||||
Annegamento |
Corpo intero Giubbotto salvagente |
|
|
(1) In determinate circostanze, a seguito della valutazione del rischio, potrebbero essere utilizzate creme protettive unitamente ad altre attrezzature di protezione individuale al fine di tutelare la pelle dei lavoratori dai relativi rischi. Le creme protettive fanno parte delle attrezzature di protezione individuale rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 89/656/CEE, in quanto le sostanze di questo tipo possono essere considerate, in determinate circostanze, «complemento o accessorio» ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/656/CEE. Tuttavia, le creme protettive non sono considerate attrezzature di protezione individuale in base alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/425.