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Document 32019L1832

    Direttiva (UE) 2019/1832 della Commissione del 24 ottobre 2019 recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico

    C/2019/7529

    GU L 279 del 31.10.2019, p. 35–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1832/oj

    31.10.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 279/35


    DIRETTIVA (UE) 2019/1832 DELLA COMMISSIONE

    del 24 ottobre 2019

    recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (1), in particolare l’articolo 9,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali (2), proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, stabilisce che ogni lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. In base al diritto dei lavoratori a un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze professionali e che consenta loro di prolungare la partecipazione al mercato del lavoro, è previsto anche l’impiego di attrezzature di protezione individuale sul luogo di lavoro quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con altri mezzi, misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro.

    (2)

    L’attuazione delle direttive relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro, ivi compresa la direttiva 89/656/CEE, è stata oggetto di una valutazione ex post detta valutazione REFIT. Nell’ambito di tale valutazione sono state esaminate la pertinenza delle direttive, la ricerca e le nuove conoscenze scientifiche nei diversi settori interessati. Dalla valutazione REFIT, di cui al documento di lavoro dei servizi della Commissione (3), è risultato, tra l’altro, che l’impiego di attrezzature di protezione individuale riguarda circa il 40 % della forza lavoro dell’UE, giacché i rischi sul posto di lavoro non possono essere evitati con altri mezzi, e che vi è la necessità di affrontare alcune difficoltà incontrate nell’attuazione della direttiva 89/656/CEE.

    (3)

    Nella sua comunicazione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti – Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro» (4), la Commissione ha ribadito che, sebbene la valutazione REFIT dell’acquis dell’Unione in tema di salute e sicurezza sul lavoro abbia confermato che la legislazione in questo settore è in linea generale efficace e idonea allo scopo, vi sono margini per l’aggiornamento di norme ormai superate e per il miglioramento e l’ampliamento della protezione, della conformità e dell’effettiva applicazione delle norme. La Commissione sottolinea in particolare la necessità di valutare la definizione di attrezzatura di protezione individuale e del suo uso nei diversi servizi e settori, come stabilito all’articolo 2 della direttiva 89/656/CEE.

    (4)

    La direttiva 89/656/CEE stabilisce le prescrizioni minime per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro, che devono essere impiegate quando i rischi associati non possono essere evitati o sufficientemente limitati con mezzi tecnici di protezione collettiva o con misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro. Per facilitare l’elaborazione delle norme generali di cui all’articolo 6 della direttiva 89/656/CEE, gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE forniscono orientamenti non vincolanti intesi ad agevolare la scelta di attrezzature di protezione individuale adeguate ai rischi, alle attività e ai settori interessati.

    (5)

    Il regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce le disposizioni relative alla progettazione, alla fabbricazione e alla commercializzazione dei dispositivi di protezione individuale. Con tale regolamento è stata modificata la classificazione dei prodotti in base ai rischi da cui proteggono, per consentire ai datori di lavoro di comprendere e di rendere effettivo l’uso dei dispositivi di protezione individuale, come ulteriormente illustrato negli orientamenti sui dispositivi di protezione individuale (Personal Protective Equipment Guidelines (6)), in cui vengono precisate procedure e questioni di cui al regolamento (UE) 2016/425. Si ritiene opportuno aggiornare gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE per fare in modo che risultino coerenti con la classificazione dei rischi di cui al regolamento (UE) 2016/425, con la terminologia ivi utilizzata e con le tipologie di dispositivi di protezione individuale di cui al regolamento (UE) 2016/425.

    (6)

    L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/656/CEE stabilisce che il datore di lavoro deve fornire attrezzature di protezione individuale conformi alle pertinenti disposizioni dell’Unione riguardanti la progettazione e costruzione in materia di sicurezza e sanità. A norma di tale articolo, i datori di lavoro che forniscono tali attrezzature ai loro dipendenti devono assicurarsi che queste posseggano i requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/425.

    (7)

    Nell’allegato I della direttiva 89/656/CEE è riportato uno schema indicativo e non esauriente per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale e sono definite le tipologie dei rischi che possono manifestarsi nei luoghi di lavoro in relazione alle varie parti del corpo che si intende proteggere con tali attrezzature. È opportuno modificare l’allegato I al fine di tenere conto di alcune nuove tipologie di rischio nei luoghi di lavoro e per garantire la coerenza con la classificazione dei rischi e con la terminologia utilizzata, in particolare nel regolamento (UE) 2016/425.

    (8)

    È opportuno modificare l’allegato II della direttiva 89/656/CEE, che contiene un elenco indicativo e non esauriente delle tipologie delle attrezzature di protezione individuale, per tenere conto delle nuove tipologie di rischio riportate nell’allegato I di detta direttiva. L’allegato II dovrebbe essere modificato anche per includere esempi di attrezzature di protezione individuale attualmente disponibili sul mercato in conformità al regolamento (UE) 2016/425 e alla terminologia in esso utilizzata.

    (9)

    L’allegato III della direttiva 89/656/CEE contiene un elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale, nel quale sono riunite le classificazioni dei rischi di cui all’allegato I della direttiva e le tipologie di attrezzature di protezione individuale di cui all’allegato II della medesima direttiva. Per garantire la coerenza tra la terminologia e le classificazioni utilizzate nei tre allegati e il regolamento (UE) 2016/425, è opportuno riorganizzare l’allegato III della direttiva 89/656/CEE. Ciò consentirà ai datori di lavoro di vari settori e rami industriali di individuare con maggiore esattezza le attrezzature di protezione individuale che corrispondono alle attività specifiche e alle concrete tipologie dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori, e di fornirle a questi ultimi, conformemente alle indicazioni della valutazione dei rischi.

    (10)

    In merito alle misure prese a seguito dell’adozione della comunicazione della Commissione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti – Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro», necessarie per mantenere l’efficacia e l’idoneità allo scopo della legislazione dell’Unione in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro, è stato consultato il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

    (11)

    Nel suo parere, adottato il 6 dicembre 2017, sull’aggiornamento di sei direttive in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, per garantire a tutti un posto di lavoro più sicuro e più sano (7), il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ha raccomandato di modificare la direttiva 89/656/CEE per migliorarne la pertinenza e l’efficacia.

    (12)

    In un successivo parere relativo agli adeguamenti tecnici degli allegati della direttiva sulle attrezzature di protezione individuale (89/656/CEE) (8), adottato il 31 maggio 2018, il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ha raccomandato di eseguire specifici aggiornamenti degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE, che tenessero conto degli sviluppi tecnologici più recenti nel settore e che garantissero la coerenza con il regolamento (UE) 2016/425.

    (13)

    Durante la fase preparatoria dell’attuale aggiornamento degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE, la Commissione è stata assistita da esperti degli Stati membri, che hanno fornito supporto tecnico e scientifico.

    (14)

    In conformità alla dichiarazione politica comune sui documenti esplicativi (9), adottata dagli Stati membri e dalla Commissione il 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

    (15)

    Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (10),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 novembre 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2019

    Per la Commissione

    Il president

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18.

    (2)  Pilastro europeo dei diritti sociali, 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_it.pdf

    (3)  SWD (2017) 10 final.

    (4)  COM (2017) 12.

    (5)  Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).

    (6)  PPE Regulation Guidelines – Guide to application of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment (Orientamenti concernenti il regolamento sui dispositivi di protezione individuale – Guida all’applicazione del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale), https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29201.

    (7)  Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, doc. 1718/2017.

    (8)  Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, doc. 443/18.

    (9)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

    (10)  Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).


    ALLEGATO

    (1)   

    L’allegato I della direttiva 89/656/CEE è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO I

    RISCHI IN RELAZIONE ALLE PARTI DEL CORPO DA PROTEGGERE CON ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (*)

    (*) Il presente elenco di rischi/parti del corpo non può essere esauriente.

    In base alla valutazione dei rischi sarà stabilito se sia necessario l’impiego di attrezzature di protezione individuale ed eventualmente quali caratteristiche debbano avere tali attrezzature, conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

    Image 1

    »

    (2)   

    L’allegato II della direttiva 89/656/CEE è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO II

    ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE TIPOLOGIE DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN RELAZIONE AI RISCHI DAI QUALI PROTEGGONO

    Attrezzature per la PROTEZIONE DELLA TESTA

    Caschi e/o berretti/passamontagna/copricapi di protezione da:

    urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti;

    impatti con ostacoli;

    rischi meccanici (perforazione, abrasioni);

    compressione statica (schiacciamento laterale);

    rischi termici (fuoco, calore, freddo, solidi incandescenti ivi compresi i metalli fusi);

    scosse elettriche e lavoro sotto tensione;

    rischi chimici;

    radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura).

    Retine per capelli per evitare che i capelli restino impigliati.

    Attrezzature per la PROTEZIONE DELL’UDITO

    Cuffie (attaccate al casco, con riduzione attiva del rumore, con ingresso audio elettrico ecc.).

    Tappi per le orecchie (dipendenti dal livello di rumore, ad adattamento individuale ecc.).

    Attrezzature PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VOLTO

    Occhiali, maschere e schermi facciali (se del caso con lenti correttive) di protezione da:

    rischi meccanici;

    rischi termici;

    radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);

    radiazioni ionizzanti;

    aerosol solidi e liquidi di agenti chimici e biologici.

    Attrezzature per la PROTEZIONE DELL’APPARATO RESPIRATORIO

    Dispositivi per il filtraggio di:

    particelle;

    gas;

    particelle e gas;

    aerosol solidi e/o liquidi.

    Dispositivi di isolamento, anche con alimentazione d’aria.

    Dispositivi di autosoccorso.

    Attrezzature per immersione.

    Attrezzature per la PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA

    Guanti (compresi i mezziguanti e le protezioni per le braccia) di protezione da:

    rischi meccanici;

    rischi termici (calore, fiamme e freddo);

    scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);

    rischi chimici;

    agenti biologici;

    radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;

    radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);

    rischi derivanti da vibrazioni.

    Ditali.

    Attrezzature per la PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE e antiscivolamento

    Calzature (scarpe, anche zoccoli in determinate circostanze, stivali anche con puntale d’acciaio ecc.) per la protezione da:

    rischi meccanici;

    rischi di scivolamento;

    rischi termici (calore, fiamme e freddo);

    scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);

    rischi chimici;

    rischi derivanti da vibrazioni;

    rischi biologici.

    Dispositivi amovibili di protezione del collo del piede dai rischi meccanici.

    Ginocchiere di protezione dai rischi meccanici.

    Ghette di protezione dai rischi meccanici, termici e chimici e dagli agenti biologici.

    Accessori (chiodi, ramponi ecc.).

    PROTEZIONE DELLA PELLE - CREME PROTETTIVE (1)

    Potrebbe trattarsi di creme per la protezione da:

    radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);

    radiazioni ionizzanti;

    sostanze chimiche;

    agenti biologici;

    rischi termici (calore, fiamme e freddo).

    Attrezzature per la PROTEZIONE DEL CORPO/ALTRE PROTEZIONI PER LA PELLE

    Attrezzature di protezione individuale contro le cadute dall’alto quali dispositivi anticaduta di tipo retrattile, imbracature complete, imbracature basse, cinture di posizionamento e di ritenuta e cordini di posizionamento, dispositivi di assorbimento dell’energia, dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio, dispositivi di regolazione delle funi, dispositivi di ancoraggio non concepiti per essere fissati permanentemente e che non richiedono fissaggio prima dell’uso, connettori, corde, imbracature di salvataggio.

    Indumenti protettivi fra cui protezioni per l’intero corpo (tute) e per porzioni di esso (ghette, pantaloni, giacche, panciotti, grembiuli, camici, ginocchiere, cappucci, passamontagna), per la protezione da:

    rischi meccanici;

    rischi termici (calore, fiamme e freddo);

    sostanze chimiche;

    agenti biologici;

    radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva;

    radiazioni non ionizzanti (UV, IR, radiazioni solari o da saldatura);

    scosse elettriche e lavoro sotto tensione (elementi antistatici, conduttori, isolanti);

    possibilità di rimanere impigliati o intrappolati.

    Giubbotti di salvataggio per la prevenzione dell’annegamento e ausili al galleggiamento.

    Attrezzature di protezione individuale aventi la funzione di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore.

    »

    (3)   

    L’allegato III della direttiva 89/656/CEE è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO III

    ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI PUÒ RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (*)

    (*) In base alla valutazione dei rischi sarà stabilito se sia necessario l’impiego di attrezzature di protezione individuale ed eventualmente quali caratteristiche debbano avere tali attrezzature, conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

    I.   RISCHI FISICI

    Rischi

    Parte del corpo interessata

    Tipo di attrezzatura di protezione individuale

    Esempi di attività in cui può essere necessario utilizzare il tipo corrispondente di attrezzatura di protezione individuale (*)

    Settori e rami industriali

    FISICI - MECCANICI

    Urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti, dall’impatto con ostacoli e da getti ad alta pressione

    Cranio

    Casco protettivo

    Lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e luoghi di lavoro sopraelevati

    Lavori di rustico e lavori stradali

    Installazione e disinstallazione di casseforme

    Montaggio e installazione di impalcature

    Lavori di montaggio e installazione

    Demolizioni

    Brillamenti

    Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie

    Lavori in prossimità di ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori

    Lavori nel sottosuolo, nelle cave e negli scavi a cielo aperto

    Lavori in forni industriali, serbatoi, container, macchinari, silos, tramogge e condotte

    Linee di macellazione e sezionamento dei macelli

    Movimentazione o trasporto e stoccaggio di carichi

    Lavori forestali

    Lavori su ponti d’acciaio, opere edili d’acciaio, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche

    Lavori in terra e in roccia

    Uso di estrattori di bulloni

    Lavori presso altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie, laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, fonderie

    Lavori che comportano spostamenti su biciclette e su cicli a propulsione meccanica

    Edilizia

    Opere di genio civile

    Produzione, installazione e manutenzione di macchinari

    Cantieristica navale

    Lavori minerari

    Produzione di energia

    Costruzione e manutenzione di infrastrutture

    Industria siderurgica

    Macelli

    Smistamento ferroviario

    Porti, trasporti e logistica

    Industria forestale

    Occhi e/o volto

    Occhiali, maschere e schermi facciali

    Lavori di saldatura, molatura e tranciatura

    Martellamento manuale

    Lavori di mortasatura e scalpellatura

    Lavorazione e finitura di pietre

    Uso di estrattori di bulloni

    Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono trucioli corti

    Fucinatura a stampo

    Rimozione e frantumazione di schegge

    Operazioni di sabbiatura

    Uso di decespugliatori o motoseghe

    Interventi chirurgici e dentistici

    Edilizia

    Opere di genio civile

    Produzione, installazione e manutenzione di macchinari

    Cantieristica navale

    Lavori minerari

    Produzione di energia

    Costruzione e manutenzione di infrastrutture

    Industrie siderurgiche

    Industrie metallurgiche e del legno

    Lavori di intaglio su pietra

    Giardinaggio

    Assistenza sanitaria

    Silvicoltura

    Piedi e gambe (parti)

    Calzature (scarpe, stivali ecc.) con puntale di sicurezza o protettivo

    Calzature con protezione per il metatarso

    Lavori di rustico e lavori stradali

    Installazione e disinstallazione di casseforme

    Montaggio e installazione di impalcature

    Demolizioni

    Brillamenti

    Lavorazione e finitura di pietre

    Lavori sulle linee di macellazione e sezionamento

    Trasporto e stoccaggio

    Manipolazione di stampi nell’industria della ceramica

    Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori di conserve

    Produzione, lavorazione e finitura di vetri piani e cavi

    Lavori di trasformazione e manutenzione

    Lavori forestali

    Impiego di calcestruzzo ed elementi prefabbricati con installazione e disinstallazione di casseforme

    Lavori in cantieri edili e aree di deposito

    Lavori sui tetti

    Lavori su ponti d’acciaio, opere edili d’acciaio, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, gru, caldaie e centrali elettriche

    Costruzione di forni, installazione di impianti di riscaldamento e aerazione, montaggio di costruzioni metalliche

    Lavori presso altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie, laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e trafilatura

    Lavori nelle cave e negli scavi a cielo aperto, spostamento di ammassi di sterile

    Manipolazione di stampi nell’industria della ceramica

    Rivestimento di fornaci nell’industria della ceramica

    Smistamento ferroviario

    Edilizia

    Opere di genio civile

    Produzione, installazione e manutenzione di macchinari

    Cantieristica navale

    Lavori minerari

    Produzione di energia

    Costruzione e manutenzione di infrastrutture

    Industria siderurgica

    Macelli

    Aziende di logistica

    Industria manifatturiera

    Industria vetraria

    Industria forestale

    Cadute a causa di scivolamento

    Piedi

    Calzature antiscivolo

    Lavori su superfici scivolose

    Lavori in ambienti umidi

    Edilizia

    Opere di genio civile

    Cantieristica navale

    Macelli

    Pulizie

    Industria alimentare

    Giardinaggio

    Industria della pesca

    Cadute dall’alto

    Corpo intero

    Attrezzature di protezione individuale per la prevenzione o l’arresto delle cadute dall’alto

    Lavori su impalcature

    Montaggio di elementi prefabbricati

    Lavori sui piloni

    Lavori sui tetti

    Lavori su superfici verticali o in pendenza

    Lavori in cabine sopraelevate di gru

    Lavori in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori

    Lavori in posizione sopraelevata su torri di trivellazione

    Lavori in pozzi e fognature

    Edilizia

    Opere di genio civile

    Cantieristica navale

    Manutenzione delle infrastrutture

    Vibrazioni

    Mani

    Guanti protettivi

    Impiego di attrezzi manuali

    Industrie manifatturiere

    Opere edili

    Opere di genio civile

    Compressione statica di parti del corpo

    Ginocchia (parti delle gambe)

    Ginocchiere

    Posa di blocchi da pavimentazione, piastrelle e pietre da selciato

    Edilizia

    Opere di genio civile

    Piedi

    Calzature con puntali

    Demolizioni

    Movimentazione di carichi

    Edilizia

    Opere di genio civile

    Trasporto e stoccaggio

    Manutenzione

    Lesioni meccaniche (abrasioni, perforazione, tagli, morsi, ferite anche da punta)

    Occhi e/o volto

    Occhiali, maschere e schermi facciali

    Impiego di attrezzi manuali

    Saldatura e fucinatura

    Lavori di molatura e tranciatura

    Scalpellatura

    Lavorazione e finitura di pietre

    Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono trucioli corti

    Fucinatura a stampo

    Rimozione e frantumazione di schegge

    Operazioni di sabbiatura

    Uso di decespugliatori o motoseghe

    Edilizia

    Opere di genio civile

    Cantieristica navale

    Lavori minerari

    Produzione di energia

    Manutenzione delle infrastrutture

    Industrie siderurgiche

    Industrie metallurgiche e del legno

    Lavori di intaglio su pietra

    Giardinaggio

    Silvicoltura

    Mani

    Guanti di protezione dai rischi meccanici

    Lavori su strutture d’acciaio

    Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che i guanti rimangano impigliati nelle macchine

    Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione

    Sostituzione dei coltelli delle taglierine

    Lavori forestali

    Lavori di giardinaggio

    Edilizia

    Opere di genio civile

    Cantieristica navale

    Manutenzione delle infrastrutture

    Industrie manifatturiere

    Industria alimentare

    Macellazione

    Industria forestale

    Avambracci

    Protezione delle braccia

    Disossamento e sezionamento

    Industria alimentare

    Macellazione

    Tronco/addome/gambe

    Ghette e grembiuli protettivi

    Pantaloni resistenti alla perforazione (antitaglio)

    Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione

    Lavori forestali

    Industria alimentare

    Macellazione

    Industria forestale

    Piedi

    Calzature resistenti alla perforazione

    Lavori di rustico e lavori stradali

    Demolizione

    Installazione e disinstallazione di casseforme

    Lavori forestali

    Edilizia

    Opere di genio civile

    Cantieristica navale

    Lavori minerari

    Industria forestale

    Rischio di rimanere impigliati o intrappolati

    Corpo intero

    Indumenti protettivi per l’uso nei casi in cui vi è il rischio di rimanere impigliati in componenti mobili

    Rischio di rimanere impigliati in componenti di macchinari

    Rischio di rimanere presi in componenti di macchinari

    Rischio di rimanere presi con capi di vestiario in componenti di macchinari

    Rischio di essere spazzati via

    Meccanica

    Fabbricazione di macchinari pesanti

    Ingegneria

    Edilizia

    Agricoltura

    FISICI - ACUSTICI

    Rumore

    Orecchie

    Dispositivi di protezione dell’udito

    Impiego di presse per metalli

    Impiego di utensili pneumatici

    Attività del personale a terra negli aeroporti

    Impiego di utensili elettrici

    Brillamenti

    Battitura di pali e costipazione del terreno

    Lavori nei settori del legname e tessile

    Industria metallurgica

    Industria manifatturiera

    Edilizia

    Opere di genio civile

    Industria aeronautica

    Lavori minerari

    FISICI - TERMICI

    Calore e/o fuoco

    Volto/intera testa

    Maschere e visiere da saldatori,

    caschi/berretti anticalore o ignifughi, cappucci protettivi anticalore e/o antifiamma

    Lavori in presenza di temperature elevate, calore radiante o fuoco

    Impiego di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità di esse

    Impiego di pistole saldatrici per plastica

    Industria siderurgica

    Industria metallurgica

    Servizi di manutenzione

    Industria manifatturiera

    Tronco/addome/gambe

    Ghette e grembiuli protettivi

    Saldatura e fucinatura

    Fonditura

    Industria siderurgica

    Industria metallurgica

    Servizi di manutenzione

    Industria manifatturiera

    Mani

    Guanti anticalore e/o antifiamma

    Saldatura e fucinatura

    Lavori in presenza di temperature elevate, calore radiante o fuoco

    Impiego di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità di esse

    Industria siderurgica

    Industria metallurgica

    Servizi di manutenzione

    Industria manifatturiera

    Avambracci

    Soprammaniche

    Saldatura e fucinatura

    Impiego di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità di esse

    Industria siderurgica

    Industria metallurgica

    Servizi di manutenzione

    Industria manifatturiera

    Piedi

    Calzature anticalore e/o antifiamma

    Impiego di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità di esse

    Industria siderurgica

    Industria metallurgica

    Servizi di manutenzione

    Industria manifatturiera

    Corpo intero o porzioni di esso

    Indumenti anticalore e/o antifiamma

    Lavori in presenza di temperature elevate, calore radiante o fuoco

    Industria siderurgica

    Industria metallurgica

    Industria forestale

    Freddo

    Mani

    Guanti antifreddo

    Piedi

    Calzature antifreddo

    Lavori all’aperto in condizioni di freddo estremo

    Lavori in impianti frigoriferi

    Impiego di liquidi criogenici

    Edilizia

    Opere di genio civile

    Cantieristica navale

    Lavori minerari

    Industria alimentare

    Agricoltura e pesca

    Corpo intero o porzioni di esso, testa inclusa

    Indumenti di protezione dal freddo

    Lavori all’aperto con clima freddo

    Lavori in impianti frigoriferi

    Edilizia

    Opere di genio civile

    Cantieristica navale

    Lavori minerari

    Industria alimentare

    Agricoltura e pesca

    Trasporto e stoccaggio

    FISICI - ELETTRICI

    Scossa elettrica (contatto diretto o indiretto)

    Intera testa

    Caschi isolanti dall’elettricità

    Mani

    Guanti isolanti dall’elettricità

    Piedi

    Calzature isolanti dall’elettricità

    Corpo intero/mani/piedi

    Attrezzature di protezione individuale conduttrici che devono essere indossate dagli operatori qualificati che lavorano sotto tensione con impianti elettrici aventi tensione nominale fino a 800 kV CA e a 600 kV CC

    Lavori sotto tensione o in prossimità di componenti sotto tensione elettrica

    Lavori su impianti elettrici

    Produzione di energia

    Trasmissione e distribuzione di energia elettrica

    Manutenzione di impianti industriali

    Edilizia

    Opere di genio civile

    Elettricità statica

    Mani

    Guanti antistatici

    Piedi

    Calzature antistatiche/conduttrici

    Corpo intero

    Indumenti antistatici

    Manipolazione di plastica e gomma

    Versamento, raccolta o carico in serbatoi

    Lavori in prossimità di elementi a carica elevata quali nastri trasportatori

    Manipolazione di esplosivi

    Industria manifatturiera

    Industria dei mangimi

    Stabilimenti di imballaggio e confezionamento

    Produzione, stoccaggio o trasporto di esplosivi

    FISICI - RADIAZIONI

    Radiazioni non ionizzanti, compresa la luce solare (esclusa l’osservazione diretta)

    Testa

    Berretti e caschi

    Lavori all’aperto

    Agricoltura e pesca

    Edilizia

    Opere di genio civile

    Occhi

    Occhiali, maschere e schermi facciali

    Lavori che comportano esposizione al calore radiante

    Attività presso forni e fonderie

    Impiego di laser

    Lavori all’aperto

    Saldatura e ossitaglio

    Soffiatura del vetro

    Lampade germicide

    Industrie siderurgiche

    Industria manifatturiera

    Agricoltura e pesca

    Corpo intero (pelle)

    Attrezzature di protezione individuale dai

    raggi UV naturali e artificiali

    Lavori all’aperto

    Saldatura elettrica

    Lampade allo xeno

    Lampade germicide

    Edilizia

    Opere di genio civile

    Cantieristica navale

    Lavori minerari

    Produzione di energia

    Manutenzione delle infrastrutture

    Agricoltura e pesca

    Industria forestale

    Giardinaggio

    Industria alimentare

    Industria della plastica

    Industria tipografica

    Radiazioni ionizzanti

    Occhi

    Occhiali di protezione dalle radiazioni ionizzanti

    Mani

    Guanti di protezione dalle radiazioni ionizzanti

    Attività in ambienti con raggi X

    Attività nel settore della radiologia diagnostica

    Impiego di prodotti radioattivi

    Veterinaria

    Assistenza sanitaria

    Siti di rifiuti radioattivi

    Produzione di energia

    Tronco/addome/porzioni del corpo

    Grembiuli di protezione dai raggi X

    /camici/giacche/gonne di protezione dai raggi X

    Attività in ambienti con raggi X

    Attività nel settore della radiologia diagnostica

    Assistenza sanitaria

    Veterinaria

    Odontoiatria

    Urologia

    Chirurgia

    Radiologia interventistica

    Laboratori

    Testa

    Copricapi

    Attrezzature di protezione individuale per prevenire l’insorgenza di patologie come i tumori cerebrali

    Ambienti di lavoro e strutture in cui si usano raggi X a fini medici

    Assistenza sanitaria

    Veterinaria

    Odontoiatria

    Urologia

    Chirurgia

    Radiologia interventistica

    Porzioni del corpo

    Attrezzature di protezione della tiroide

    Attrezzature di protezione delle gonadi

    Attività in ambienti con raggi X

    Attività nel settore della radiologia diagnostica

    Assistenza sanitaria

    Veterinaria

    Corpo intero

    Indumenti di protezione dalle radiazioni ionizzanti

    Attività nel settore della radiologia diagnostica

    Impiego di prodotti radioattivi

    Produzione di energia

    Siti di rifiuti radioattivi

    II.   RISCHI CHIMICI (inclusi i nanomateriali)

    Rischi

    Parte del corpo interessata

    Tipo di attrezzatura di protezione individuale

    Esempi di attività in cui può essere necessario utilizzare il tipo corrispondente di attrezzatura di protezione individuale (*)

    Settori e rami industriali

    CHIMICI - AEROSOL

    Solidi (polveri, fumi, fibre

    e nanomateriali)

    Apparato respiratorio

    Apparecchi di protezione delle vie respiratorie dalle particelle

    Demolizione

    Brillamenti

    Carteggiatura e levigatura di superfici

    Lavori in presenza di amianto

    Uso di materiali formati da nanoparticelle o contenenti nanoparticelle

    Saldatura

    Lavori da spazzacamino

    Lavori sui rivestimenti di forni e siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri

    Lavori in prossimità di colate nelle siviere qualora sia prevedibile che si sprigionino fumi di metalli pesanti

    Lavori in zone di caricamento di altoforni

    Edilizia

    Opere di genio civile

    Cantieristica navale

    Lavori minerari

    Industrie siderurgiche

    Industrie metallurgiche e del legno

    Industria automobilistica

    Lavori di intaglio su pietra

    Industria farmaceutica

    Servizi sanitari

    Preparazione di citostatici

    Mani

    Guanti di protezione dai rischi chimici

    e creme protettive quali protezioni supplementari/accessorie

    Lavori in presenza di amianto

    Uso di materiali formati da nanoparticelle o contenenti nanoparticelle

    Edilizia

    Opere di genio civile

    Cantieristica navale

    Manutenzione di impianti industriali

    Corpo intero

    Indumenti di protezione dalle particelle solide

    Demolizione

    Lavori in presenza di amianto

    Uso di materiali formati da nanoparticelle o contenenti nanoparticelle

    Lavori da spazzacamino

    Preparazione di prodotti fitosanitari

    Edilizia

    Opere di genio civile

    Cantieristica navale

    Manutenzione di impianti industriali

    Agricoltura

    Occhi

    Occhiali, maschere e schermi facciali

    Lavorazione del legno

    Lavori stradali

    Industria mineraria

    Industrie metallurgiche e del legno

    Opere di genio civile

    Liquidi

    (nebbie)

    Apparato respiratorio

    Apparecchi di protezione delle vie respiratorie dalle particelle

    Trattamento delle superfici (verniciatura, sabbiatura)

    Pulizia delle superfici

    Industria metallurgica

    Industria manifatturiera

    Industria automobilistica

    Mani

    Guanti di protezione dai rischi chimici

    Trattamento delle superfici

    Pulizia delle superfici

    Impiego di spray liquidi

    Impiego di soluzioni acide e alcaline, di disinfettanti e di sostanze detergenti corrosive

    Industria metallurgica

    Industria manifatturiera

    Industria automobilistica

    Corpo intero

    Indumenti di protezione dai rischi chimici

    Trattamento delle superfici

    Pulizia delle superfici

    Industria metallurgica

    Industria manifatturiera

    Industria automobilistica

    CHIMICI - LIQUIDI

    Immersione

    Schizzi, spruzzi e getti

    Mani

    Guanti di protezione dai rischi chimici

    Impiego di spray liquidi

    Impiego di soluzioni acide e alcaline, di disinfettanti e di prodotti detergenti corrosivi

    Lavorazione di materiali di rivestimento

    Concia

    Lavori presso parrucchieri e centri estetici

    Industria tessile e dell’abbigliamento

    Industria delle pulizie

    Industria automobilistica

    Centri estetici e parrucchieri

    Avambracci

    Soprammaniche di protezione dai rischi chimici

    Impiego di soluzioni acide e alcaline, di disinfettanti e di prodotti detergenti corrosivi

    Pulizie

    Industria chimica

    Industria delle pulizie

    Industria automobilistica

    Piedi

    Stivali di protezione dai rischi chimici

    Impiego di spray liquidi

    Impiego di soluzioni acide e alcaline, di disinfettanti e di prodotti detergenti corrosivi

    Industria tessile e dell’abbigliamento

    Industria delle pulizie

    Industria automobilistica

    Corpo intero

    Indumenti di protezione dai rischi chimici

    Impiego di spray liquidi

    Impiego di soluzioni acide e alcaline, di disinfettanti e di prodotti detergenti corrosivi

    Pulizie

    Industria chimica

    Industria delle pulizie

    Industria automobilistica

    Agricoltura

    CHIMICHI - GAS E VAPORI

    Gas e vapori

    Apparato respiratorio

    Apparecchi di protezione delle vie respiratorie dai gas

    Trattamento delle superfici (verniciatura, sabbiatura)

    Pulizia delle superfici

    Lavori in ambienti adibiti alla fermentazione e alla distillazione

    Lavori all’interno di cisterne e digestori

    Lavori all’interno di serbatoi, contenitori, spazi ristretti e forni industriali con funzionamento a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno

    Lavori da spazzacamino

    Disinfettanti e sostanze detergenti corrosive

    Lavori in prossimità di convertitori di gas e di condotte di gas d’altoforno

    Industria metallurgica

    Industria automobilistica

    Industria manifatturiera

    Industria delle pulizie

    Produzione di bevande alcoliche

    Impianti di trattamento delle acque reflue

    Impianti di trattamento dei rifiuti

    Industria chimica

    Industria petrolchimica

    Mani

    Guanti di protezione dai rischi chimici

    Trattamento delle superfici

    Pulizia delle superfici

    Lavori in ambienti adibiti alla fermentazione e alla distillazione

    Lavori all’interno di cisterne e digestori

    Lavori all’interno di serbatoi, contenitori, spazi ristretti e forni industriali con funzionamento a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno

    Industria metallurgica

    Industria automobilistica

    Industria manifatturiera

    Produzione di bevande alcoliche

    Impianti di trattamento delle acque reflue

    Impianti di trattamento dei rifiuti

    Industria chimica

    Industria petrolchimica

    Corpo intero

    Indumenti di protezione dai rischi chimici

    Trattamento delle superfici

    Pulizia delle superfici

    Lavori in ambienti adibiti alla fermentazione e alla distillazione

    Lavori all’interno di cisterne e digestori

    Lavori all’interno di serbatoi, contenitori, spazi ristretti e forni industriali con funzionamento a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno

    Industria metallurgica

    Industria automobilistica

    Industria manifatturiera

    Produzione di bevande alcoliche

    Impianti di trattamento delle acque reflue

    Impianti di trattamento dei rifiuti

    Industria chimica

    Industria petrolchimica

    Occhi

    Occhiali, maschere e schermi facciali

    Verniciatura a spruzzo

    Lavorazione del legno

    Attività estrattive

    Industria automobilistica

    Industria manifatturiera

    Industria mineraria

    Industria chimica

    Industria petrolchimica

    III.   AGENTI BIOLOGICI

    Rischi

    Parte del corpo interessata

    Tipo di attrezzatura di protezione individuale

    Esempi di attività in cui può essere necessario utilizzare il tipo corrispondente di attrezzatura di protezione individuale (*)

    Settori e rami industriali

    AGENTI BIOLOGICI (contenuti) - AEROSOL

    Solidi e liquidi

    Apparato respiratorio

    Apparecchi di protezione delle vie respiratorie dalle particelle

    Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali

    Lavori in presenza di agenti biologici

    Assistenza sanitaria

    Cliniche veterinarie

    Laboratori di analisi

    Laboratori di ricerca

    Case di riposo

    Assistenza domiciliare

    Impianti di trattamento delle acque reflue

    Impianti di trattamento dei rifiuti

    Industria alimentare

    Produzione biochimica

    Mani

    Guanti di protezione dai microrganismi

    Corpo intero o porzioni di esso

    Indumenti di protezione dagli agenti biologici

    Occhi e/o volto

    Occhiali, maschere e schermi facciali

    Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali

    Lavori in presenza di agenti biologici

    Assistenza sanitaria

    Cliniche veterinarie

    Laboratori di analisi

    Laboratori di ricerca

    Case di riposo

    Assistenza domiciliare

    Impianti di trattamento delle acque reflue

    Impianti di trattamento dei rifiuti

    Industria alimentare

    AGENTI BIOLOGICI (contenuti) - LIQUIDI

    Contatto diretto e indiretto

    Mani

    Guanti di protezione dai microrganismi

    Corpo intero o porzioni di esso

    Indumenti di protezione dagli agenti biologici

    Occhi e/o volto

    Occhiali, maschere e schermi facciali

    Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali (morsi, punture)

    Lavori in presenza di agenti biologici

    Assistenza sanitaria

    Cliniche veterinarie

    Laboratori di analisi

    Laboratori di ricerca

    Case di riposo

    Assistenza domiciliare

    Impianti di trattamento delle acque reflue

    Impianti di trattamento dei rifiuti

    Industria alimentare

    Industria forestale

    Schizzi, spruzzi e getti

    Mani

    Guanti di protezione dai microrganismi

    Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali

    Lavori in presenza di agenti biologici

    Assistenza sanitaria

    Cliniche veterinarie

    Laboratori di analisi

    Laboratori di ricerca

    Case di riposo

    Assistenza domiciliare

    Impianti di trattamento delle acque reflue

    Impianti di trattamento dei rifiuti

    Industria alimentare

    Avambracci

    Soprammaniche di protezione dai microrganismi

    Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali

    Lavori in presenza di agenti biologici

    Assistenza sanitaria

    Cliniche veterinarie

    Laboratori di analisi

    Laboratori di ricerca

    Case di riposo

    Assistenza domiciliare

    Impianti di trattamento delle acque reflue

    Impianti di trattamento dei rifiuti

    Industria alimentare

    Piedi/gambe

    Ghette e copristivali protettivi

    Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali

    Lavori in presenza di agenti biologici

    Assistenza sanitaria

    Cliniche veterinarie

    Laboratori di analisi

    Laboratori di ricerca

    Case di riposo

    Assistenza domiciliare

    Impianti di trattamento delle acque reflue

    Impianti di trattamento dei rifiuti

    Industria alimentare

    Corpo intero

    Indumenti di protezione dagli agenti biologici

    Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali

    Lavori in presenza di agenti biologici

    Assistenza sanitaria

    Cliniche veterinarie

    Laboratori di analisi

    Laboratori di ricerca

    Case di riposo

    Assistenza domiciliare

    Impianti di trattamento delle acque reflue

    Impianti di trattamento dei rifiuti

    Industria alimentare

    AGENTI BIOLOGICI (contenuti) - MATERIALI, PERSONE, ANIMALI ecc.

    Contatto diretto e indiretto

    Mani

    Guanti di protezione dai microrganismi

    Corpo intero o porzioni di esso

    Indumenti di protezione dagli agenti biologici

    Occhi e/o volto

    Occhiali, maschere e schermi facciali

    Lavori che comportano il contatto con fluidi e tessuti umani e animali (morsi, punture)

    Lavori in presenza di agenti biologici

    Assistenza sanitaria

    Cliniche veterinarie

    Laboratori di analisi

    Laboratori di ricerca

    Case di riposo

    Assistenza domiciliare

    Impianti di trattamento delle acque reflue

    Impianti di trattamento dei rifiuti

    Industria alimentare

    Industria forestale

    IV.   ALTRI RISCHI

    Rischi

    Parte del corpo interessata

    Tipo di attrezzatura di protezione individuale

    Esempi di attività in cui può essere necessario utilizzare il tipo corrispondente di attrezzatura di protezione individuale (*)

    Settori e rami industriali

    Mancanza di visibilità

    Corpo intero

    Attrezzature di protezione individuale aventi la funzione di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore

    Lavori in zone in cui circolano veicoli

    Lavori di asfaltatura e di segnalazione stradale

    Lavori ferroviari

    Guida di mezzi di trasporto

    Attività del personale a terra negli aeroporti

    Edilizia

    Opere di genio civile

    Cantieristica navale

    Lavori minerari

    Servizi di trasporto, trasporto di passeggeri

    Carenza di ossigeno

    Apparato respiratorio

    Dispositivi isolanti di protezione delle vie respiratorie

    Lavori in ambienti chiusi

    Lavori in ambienti adibiti alla fermentazione e alla distillazione

    Lavori all’interno di cisterne e digestori

    Lavori all’interno di serbatoi, contenitori, spazi ristretti e forni industriali con funzionamento a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno

    Lavori in pozzetti, canali e altri ambienti sotterranei collegati alla rete fognaria

    Produzione di bevande alcoliche

    Opere di genio civile

    Industria chimica

    Industria petrolchimica

    Apparato respiratorio

    Attrezzature per immersione

    Lavori sottomarini

    Opere di genio civile

    Annegamento

    Corpo intero

    Giubbotto salvagente

    Lavori sull’acqua o presso l’acqua

    Lavori in mare

    Lavori negli aeroplani

    Industria della pesca

    Industria aeronautica

    Edilizia

    Opere di genio civile

    Cantieristica navale

    Darsene e porti

    ».

    (1)  In determinate circostanze, a seguito della valutazione del rischio, potrebbero essere utilizzate creme protettive unitamente ad altre attrezzature di protezione individuale al fine di tutelare la pelle dei lavoratori dai relativi rischi. Le creme protettive fanno parte delle attrezzature di protezione individuale rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 89/656/CEE, in quanto le sostanze di questo tipo possono essere considerate, in determinate circostanze, «complemento o accessorio» ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/656/CEE. Tuttavia, le creme protettive non sono considerate attrezzature di protezione individuale in base alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/425.


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