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Document 32017R2310

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2310 della Commissione, del 13 dicembre 2017, relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2018 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

    C/2017/8325

    GU L 331 del 14.12.2017, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2310/oj

    14.12.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 331/36


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2310 DELLA COMMISSIONE

    del 13 dicembre 2017

    relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2018 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

    vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (2), in particolare l'articolo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973 (3) («l'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia») e il protocollo n. 3 dell'accordo SEE (4) fissano il regime commerciale applicabile a determinati prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti.

    (2)

    Il protocollo n. 3 dell'accordo SEE dispone l'applicazione di un dazio nullo ad alcune acque contenenti zucchero o altri dolcificanti o aromatizzanti, classificate al codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche, non contenenti prodotti di cui alle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti di cui alle voci da 0401 a 0404, classificate ai codici NC 2202 91 00 e 2202 99.

    (3)

    L'applicazione del dazio nullo alle acque e alle altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa, per un periodo illimitato, per la Norvegia dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (5) (di seguito denominato «l'accordo in forma di scambio di lettere»), approvato con la decisione 2004/859/CE. In conformità dell'accordo in forma di scambio di lettere, le importazioni esenti da dazi delle merci di cui ai codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99 originarie della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi. Le importazioni che superano il contingente assegnato sono soggette a dazio.

    (4)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2034 della Commissione (6) ha aperto un contingente tariffario per l'anno 2017 applicabile all'importazione nell'Unione di merci di cui ai codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99 originarie della Norvegia.

    (5)

    L'accordo in forma di scambio di lettere prescrive che, qualora il suddetto contingente tariffario sia stato esaurito entro il 31 ottobre 2017, il contingente tariffario applicabile a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo può essere incrementato del 10 %. Dai dati forniti alla Commissione risulta che il contingente annuale per il 2017 per le acque e le bevande in questione, aperto a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2034, era esaurito al 5 settembre 2017.

    (6)

    Di conseguenza è aperto un contingente tariffario incrementato per tali acque e bevande dal 1o gennaio al 31 dicembre 2018 in conformità dell'accordo in forma di scambio di lettere. Il contingente annuale aperto per il 2017 dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2034 aveva un volume pari a 17,303 milioni di litri. Il contingente per il 2018 verrà di conseguenza aperto per un volume incrementato del 10 %, pari a 19,033 milioni di litri.

    (7)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (7) stabilisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Il contingente tariffario aperto dal presente regolamento dovrebbe essere gestito conformemente a tali norme.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato incaricato delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2018 il contingente tariffario esente da dazi fissato nell'allegato è aperto per le merci originarie della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate.

    2.   Alle merci di cui all'allegato del presente regolamento si applicano le norme di origine di cui al protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973.

    3.   Alle quantità importate superiori al volume del contingente fissato nell'allegato si applica un dazio preferenziale di 0,047 EUR/litro.

    Articolo 2

    Il contingente tariffario esente da dazi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è gestito dalla Commissione in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

    (2)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.

    (3)  GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2.

    (4)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

    (5)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2034 della Commissione, del 21 novembre 2016, relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2017 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 314 del 21.11.2016, pag. 4).

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


    ALLEGATO

    Contingente tariffario esente da dazi per il 2018 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia

    N. d'ordine

    Codice NC

    Codice TARIC

    Designazione delle merci

    Volume del contingente

    09.0709

    2202 10 00

     

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

    19,033 milioni di litri

    ex 2202 91 00

    10

    Birra non alcolica contenente zucchero

    ex 2202 99 11

    11

    19

    Bevande a base di soia con contenuto proteico pari ad almeno il 2,8 % in peso contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

    ex 2202 99 15

    11

    19

    Bevande a base di soia con contenuto proteico inferiore al 2,8 % in peso; bevande a base di frutta a guscio di cui al capitolo 8, di cereali di cui al capitolo 10 o di semi di cui al capitolo 12 contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)

    ex 2202 99 19

    11

    19

    Altre bevande non alcoliche contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)


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