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Document 32015R0549
Council Implementing Regulation (EU) 2015/549 of 7 April 2015 implementing Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/549 del Consiglio, del 7 aprile 2015 , che attua il regolamento (UE) 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/549 del Consiglio, del 7 aprile 2015 , che attua il regolamento (UE) 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
GU L 92 del 8.4.2015, p. 12–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/549 DEL CONSIGLIO
del 7 aprile 2015
che attua il regolamento (UE) 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012. |
(2) |
Con sentenza del 22 gennaio 2015 nelle cause riunite T-420/11 e T-56/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato le decisioni del Consiglio 2011/299/PESC (2) e 2011/783/PESC (3) nella misura in cui inseriscono le seguenti entità nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012: Ocean Capital Administration GmbH, First Ocean Administration GmbH, First Ocean GmbH & Co. KG, Second Ocean Administration GmbH, Second Ocean GmbH & Co. KG, Third Ocean Administration GmbH, Third Ocean GmbH & Co. KG, Fourth Ocean Administration GmbH, Fourth Ocean GmbH & Co. KG, Fifth Ocean Administration GmbH, Fifth Ocean GmbH & Co. KG, Sixth Ocean Administration GmbH, Sixth Ocean GmbH & Co. KG, Seventh Ocean Administration GmbH, Seventh Ocean GmbH & Co. KG, Eighth Ocean Administration GmbH, Eighth Ocean GmbH & Co. KG, Ninth Ocean Administration GmbH, Ninth Ocean GmbH & Co. KG, Tenth Ocean Administration GmbH, Tenth Ocean GmbH & Co. KG, Eleventh Ocean Administration GmbH, Eleventh Ocean GmbH & Co. KG, Twelfth Ocean Administration GmbH, Twelfth Ocean GmbH & Co. KG, Thirteenth Ocean Administration GmbH, Fourteenth Ocean Administration GmbH, Fifteenth Ocean Administration GmbH, Sixteenth Ocean Administration GmbH, Kerman Shipping Co. Ltd, Woking Shipping Investments Ltd, Shere Shipping Co. Ltd, Tongham Shipping Co. Ltd, Uppercourt Shipping Co. Ltd, Vobster Shipping Co. Ltd, Lancelin Shipping Co. Ltd., IRISL Maritime Training Institute, Kheibar Co., e Kish Shipping Line Manning Co.. |
(3) |
Sulla base di nuove motivazioni, è opportuno inserire nuovamente 32 di queste entità nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive. |
(4) |
Con sentenza del 22 gennaio 2015 nella causa T-176/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione 2012/35/PESC del Consiglio (4) volta a inserire la Bank Tejarat nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. |
(5) |
È opportuno inserire nuovamente la Bank Tejarat nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni. |
(6) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.
(2) Decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136 del 24.5.2011, pag. 65).
(3) Decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 71).
(4) Decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 19 del 24.1.2012, pag. 22).
ALLEGATO
1) |
L'entità indicata in appresso è inserita nell'elenco riportato nella parte I dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012: I. Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone ed entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran. B. Entità
|
2) |
Le entità indicate in appresso sono inserite nell'elenco riportato nella parte III dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012: III. Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines — IRISL) B. Entità
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