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Document 32014R1227

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1227/2014 della Commissione, del 17 novembre 2014 , recante fissazione del tasso di adattamento per pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2014 e abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 879/2014 della Commissione

    GU L 331 del 18.11.2014, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1227/oj

    18.11.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 331/6


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1227/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 17 novembre 2014

    recante fissazione del tasso di adattamento per pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2014 e abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 879/2014 della Commissione

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

    previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 21 marzo 2014 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per la fissazione di un tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, per l'anno civile 2014 (2). Il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno fissato il tasso in questione entro il 30 giugno 2014. Pertanto, conformemente all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione ha fissato il tasso di adattamento nel regolamento di esecuzione (UE) n. 879/2014 (3).

    (2)

    Le previsioni per i pagamenti diretti e le spese di mercato, contenute nella lettera rettificativa della Commissione n. 1 al progetto di bilancio 2015, indicano che è necessario adeguare il tasso di disciplina finanziaria che era stato preso in considerazione nel progetto di bilancio 2015. La lettera rettificativa è stata elaborata tenendo conto di un importo di disciplina finanziaria di 433 milioni di EUR destinato alla riserva per crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, al fine di prendere in considerazione questo nuovo dato, la Commissione dovrebbe adattare il tasso di adattamento fissato nel regolamento di esecuzione (UE) n. 879/2014.

    (3)

    Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine compreso nell'esercizio finanziario (N + 1). Gli Stati membri hanno tuttavia facoltà, entro certi limiti, di erogare pagamenti tardivi agli agricoltori oltre il termine previsto, senza limiti di tempo. Tali pagamenti tardivi possono ricadere in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria viene applicata per un dato anno civile, il tasso di adattamento non deve applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello a cui si applica la disciplina finanziaria. Al fine di garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori, è quindi opportuno disporre che il tasso di adattamento si applichi solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile a cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui i pagamenti verranno erogati agli agricoltori.

    (4)

    A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il tasso di adattamento dei pagamenti diretti determinato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente. Inoltre, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, a seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento si applica solo alla Bulgaria e alla Romania a decorrere dal 1o gennaio 2016 e alla Croazia a decorrere dal 1o gennaio 2022. Il tasso di adattamento da fissare mediante il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai pagamenti a favore degli agricoltori di questi Stati membri.

    (5)

    Alla fine di garantire che il tasso di adattamento adattato sia applicabile a decorrere dalla data stabilita per i pagamenti a favore degli agricoltori a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1o dicembre 2014.

    (6)

    Il nuovo tasso di adattamento deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell'intero pagamento da concedere a un agricoltore per una domanda di aiuto presentata per l'anno civile 2014. Per motivi di chiarezza, è pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 879/2014,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Ai fini dell'applicazione dell'adattamento previsto dagli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi dei pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (5) che superino 2 000 EUR, da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2014, sono ridotti dell'1,302214 %.

    2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Bulgaria, Croazia e Romania.

    Articolo 2

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 879/2014 è abrogato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

    (2)  COM(2014) 175.

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 879/2014 della Commissione, del 12 agosto 2014, recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009, per l'anno civile 2014 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 20).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

    (5)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).


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