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Document 32012D0249

    2012/249/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 maggio 2012 , relativa alla determinazione dei periodi di avvio e di arresto ai fini della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2012) 2948] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 123 del 9.5.2012, p. 44–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/249/oj

    9.5.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 123/44


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 7 maggio 2012

    relativa alla determinazione dei periodi di avvio e di arresto ai fini della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali

    [notificata con il numero C(2012) 2948]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2012/249/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2010/75/UE non determina i periodi di avvio e di arresto, pur contenendo diverse disposizioni a essi correlate.

    (2)

    Per gli impianti di combustione di cui al capo III della direttiva 2010/75/UE, la determinazione di periodi di avvio e di arresto è necessaria per valutare la conformità ai valori limite di emissione stabiliti nell’allegato V della medesima direttiva, tenendo in considerazione la parte 4 dello stesso allegato, e per stabilire il numero di ore operative degli impianti di combustione, laddove rilevante ai fini dell’applicazione della direttiva in questione.

    (3)

    L’articolo 14, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2010/75/UE, stabilisce che l’autorizzazione debba includere le misure relative a condizioni di esercizio diverse dalle condizioni di esercizio normali, tra cui le operazioni di avvio e di arresto. Conformemente all’articolo 6 della direttiva 2010/75/UE, tali misure possono essere inserite in disposizioni generali vincolanti.

    (4)

    Le emissioni dagli impianti di combustione nei periodi di avvio e di arresto si presentano generalmente in concentrazioni elevate rispetto alle condizioni di esercizio normali. Visto che la direttiva 2010/75/UE ha come obiettivo la prevenzione delle emissioni, è auspicabile che tali periodi durino il minor tempo possibile.

    (5)

    Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 75 della direttiva 2010/75/UE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Oggetto e campo di applicazione

    La presente decisione disciplina la determinazione dei periodi di avvio e di arresto di cui all’articolo 3, punto 27), e alla parte 4, punto 1, dell’allegato V della direttiva 2010/75/UE.

    La presente decisione si applica agli impianti di combustione di cui al capo III della direttiva 2010/75/UE.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione si intende per:

    1)

    «carico minimo di avvio per la produzione a regime», il carico minimo compatibile con il funzionamento a regime continuo in seguito all’avvio dell’impianto di combustione e a partire da cui l’impianto è in grado di fornire energia in maniera sicura e affidabile a una rete, a un sistema di reti, a un accumulatore di calore o a un sito industriale;

    2)

    «carico minimo di arresto per la produzione a regime», il carico minimo a partire da cui l’impianto di combustione non è più in grado di fornire energia a una rete, a un sistema di reti, a un accumulatore di calore o a un sito industriale in maniera sicura ed affidabile ed è considerato in via di arresto.

    Articolo 3

    Regole generali per determinare i periodi di avvio e di arresto

    Al fine di stabilire la fine del periodo di avvio e l’inizio del periodo di arresto, si applicano le seguenti regole:

    1)

    i criteri o i parametri utilizzati per stabilire i periodi di avvio e di arresto sono trasparenti e verificabili da terzi;

    2)

    la determinazione dei periodi di avvio e di arresto è basata su condizioni che consentono un processo di produzione a regime nel rispetto della salute e della sicurezza;

    3)

    i periodi in cui un impianto di combustione, una volta avviato, produce a regime e in maniera sicura fornendo combustibile senza però esportare calore o elettricità o energia meccanica, non rientrano nei periodi di avvio o di arresto.

    Articolo 4

    Determinazione dei periodi di avvio e di arresto nell’autorizzazione

    1.   Ai fini della determinazione dei periodi di avvio e di arresto nell’autorizzazione dell’installazione che comprende l’impianto di combustione, le misure di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2010/75/UE, includono:

    a)

    almeno uno dei seguenti criteri:

    i)

    il termine del periodo di avvio e l’inizio del periodo di arresto espressi in termini di valori soglia di carico conformemente agli articoli 6, 7 e 8 e considerando che il carico minimo di arresto per la produzione a regime può essere più basso del carico minimo di avvio per la produzione a regime, poiché l’impianto di combustione potrebbe essere in grado di funzionare a regime con un carico inferiore una volta raggiunta la temperatura sufficiente in seguito a un periodo di funzionamento;

    ii)

    processi specifici o valori soglia per parametri di esercizio associati alla fine del periodo di avvio e all’inizio del periodo di arresto e che sono chiari, facilmente monitorabili e applicabili alla tecnologia impiegata, conformemente a quanto disposto all’articolo 9;

    b)

    misure che assicurino che i periodi di avvio e di arresto siano ridotti al minimo necessario;

    c)

    misure che assicurino che tutti i dispositivi di abbattimento siano messi in funzione non appena tecnicamente possibile.

    Ai fini dell’applicazione del primo comma, si tengono in considerazione le caratteristiche tecniche e di esercizio dell’impianto di combustione e delle sue entità nonché le condizioni di esercizio dei dispositivi di abbattimento applicati.

    2.   Se si verificano cambiamenti inerenti all’impianto che si ripercuotono sui periodi di avvio e di arresto, compresi i dispositivi applicati, il tipo di combustibile, il ruolo dell’impianto nel sistema e le tecniche di abbattimento applicate, le condizioni di autorizzazione relative ai periodi di avvio e di arresto sono riconsiderate e, se necessario, aggiornate dall’autorità competente.

    Articolo 5

    Determinazione dei periodi di avvio e di arresto di impianti di combustione composti da due o più entità

    1.   Ai fini del calcolo dei valori medi di emissione a norma dell’allegato V, parte 4, punto 1, della direttiva 2010/75/UE, si applicano le seguenti regole per determinare i periodi di avvio e di arresto di impianti di combustione composti da due o più entità:

    a)

    non sono considerati i valori misurati nel periodo di avvio della prima entità che si avvia e nel periodo di arresto dell’ultima entità di combustione che si arresta;

    b)

    i valori determinati nel corso di altri periodi di avvio e di arresto di entità individuali non sono considerati solamente se misurati o, se la misurazione non è fattibile sotto il profilo tecnico o economico, se calcolati separatamente per ciascuna delle entità considerate.

    2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, punto 27), della direttiva 2010/75/UE, i periodi di avvio e di arresto degli impianti di combustione composti da due o più entità consistono solo nel periodo di avvio della prima entità che si avvia e nel periodo di arresto dell’ultimo impianto di combustione che si arresta.

    Per quanto riguarda gli impianti di combustione di cui all’allegato V, parte 1, punti 2, 4 e 6, della direttiva 2010/75/UE, si prevede l’applicazione di valori limite di emissione per una parte dell’impianto che disperde il suo scarico gassoso attraverso una o più canne di scarico in un camino comune, i periodi di avvio e di arresto possono essere determinati separatamente per ciascuna parte dell’impianto di combustione. In questo caso i periodi di avvio e di arresto di una parte di un impianto di combustione consistono nel periodo di avvio della prima entità che si avvia in tale parte dell’impianto di combustione e nel periodo di arresto dell’ultima entità che si arresta in tale parte dell’impianto di combustione.

    Articolo 6

    Determinazione dei periodi di avvio e di arresto di impianti di combustione che producono o forniscono energia per trasmissioni meccaniche utilizzando valori soglia di carico

    1.   Per impianti di combustione che producono elettricità e per impianti di combustione per trasmissioni meccaniche, la fine del periodo di avvio corrisponde al momento in cui l’impianto raggiunge il carico minimo di avvio per la produzione a regime.

    2.   Il periodo di arresto si considera iniziato nel momento in cui comincia l’arresto della fornitura di combustibile in seguito al raggiungimento del momento di carico minimo di arresto per il funzionamento a regime a partire da cui l’elettricità prodotta non è più disponibile per sistema di reti o l’energia meccanica non è più utilizzabile per il carico meccanico.

    3.   I valori soglia di carico da utilizzare per stabilire la fine del periodo di avvio e l’inizio del periodo di arresto per impianti di combustione che producono elettricità, e che vanno inclusi nell’autorizzazione dell’impianto, corrispondono a una percentuale fissa dell’energia elettrica stimata dell’impianto di combustione.

    4.   I valori soglia di carico da utilizzare per stabilire la fine del periodo di avvio e l’inizio del periodo di arresto per impianti di combustione per trasmissioni meccaniche e che vanno inclusi nell’autorizzazione dell’impianto corrispondono a una percentuale fissa della potenza meccanica dell’impianto di combustione.

    Articolo 7

    Determinazione dei periodi di avvio e di arresto per impianti di combustione che producono calore utilizzando valori soglia di carico

    1.   Per impianti di combustione che producono calore, il periodo di avvio si ritiene terminato quando l’impianto raggiunge il carico minimo di avvio per la produzione a regime e il calore può essere fornito in maniera sicura e affidabile a una rete di distribuzione, a un accumulatore di calore oppure usato direttamente in un sito industriale locale.

    2.   Il periodo di arresto si ritiene iniziato dopo che l’impianto ha raggiunto il carico minimo di arresto per la produzione a regime e nel momento in cui il calore non può più essere fornito in maniera sicura e affidabile a una rete o usato direttamente in un sito industriale locale.

    3.   I valori soglia di carico da utilizzare per stabilire la fine del periodo di avvio e l’inizio del periodo di arresto per impianti di combustione che producono calore e che vanno inclusi nell’autorizzazione dell’impianto corrispondono a una percentuale fissa della potenza termica stimata dell’impianto di combustione.

    4.   I periodi in cui gli impianti che producono calore scaldano un accumulatore o un serbatoio senza esportare calore sono da considerarsi come ore operative e non come periodi di avvio o di arresto.

    Articolo 8

    Determinazione dei periodi di avvio e di arresto per impianti di combustione che producono calore ed elettricità utilizzando valori soglia di carico

    Per impianti di combustione che producono elettricità e calore, i periodi di avvio e di arresto vanno stabiliti conformemente agli articoli 6 e 7, tenendo in considerazione l’elettricità e il calore prodotti.

    Articolo 9

    Determinazione dei periodi di avvio e di arresto utilizzando parametri di esercizio o processi specifici

    Al fine di determinare il carico minimo di avvio e il carico minimo di arresto per la produzione a regime, si definiscono almeno tre criteri e la fine del periodo di avvio o l’inizio del periodo di arresto si ritengono raggiunti quando ne sono soddisfatti almeno due.

    I criteri si scelgono tra:

    1)

    processi specifici di cui all’allegato o processi equivalenti che si prestano per le caratteristiche tecniche dell’impianto;

    2)

    valori soglia per i parametri di esercizio di cui all’allegato o parametri di esercizio equivalenti che si prestano per le caratteristiche dell’impianto.

    Articolo 10

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2012

    Per la Commissione

    Janez POTOČNIK

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 334, del 17.12.2010, pag. 17.


    ALLEGATO

    PROCESSI SPECIFICI E PARAMETRI DI ESERCIZIO ASSOCIATI A PERIODI DI AVVIO E DI ARRESTO

    1.   Processi specifici associati al carico minimo di avvio per la produzione a regime

    1.1.

    Per caldaie alimentate con combustibili solidi: transizione completa dall’uso dei bruciatori ausiliari stabilizzanti o bruciatori supplementari per un funzionamento basato solamente sul combustibile normale.

    1.2.

    Per caldaie alimentate con combustibili liquidi: avvio della principale pompa di iniezione di combustibile e nel momento in cui si stabilizza la pressione dell’olio del bruciatore e per cui la velocità di flusso del combustibile può essere usata come indicatore.

    1.3.

    Per turbine a gas: punto in cui la modalità di combustione passa a una modalità di combustione a regime pienamente premiscelata o «a regime di minimo».

    2.   Parametri di esercizio

    2.1.

    Tenore di ossigeno dei gas di combustione.

    2.2.

    Temperatura del gas di combustione.

    2.3.

    Pressione del vapore acqueo.

    2.4.

    Per impianti che producono calore: entalpia e velocità del fluido di trasferimento termico.

    2.5.

    Per caldaie alimentate con combustibili liquidi e gas: velocità di flusso del combustibile, specificato in termini di percentuale della capacità di flusso del combustibile stimata.

    2.6.

    Per caldaie a vapore acqueo: temperatura del vapore acqueo all’uscita della caldaia.


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