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Document JOL_2011_264_R_0001_01

2011/663/: Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2011 , concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
Accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

GU L 264 del 8.10.2011, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2011

concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2011/663/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 5 giugno 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello di Unione.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo con il governo della Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (in prosieguo: «l’accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003.

(3)

È opportuno firmare e applicare a titolo provvisorio l’accordo, con riserva della sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (in prosieguo: «l’accordo») è approvata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato a titolo provvisorio dal primo giorno del primo mese successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie (1).

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a procedere alla notifica prevista all’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2011

Per il Consiglio

Il presidente

VÖLNER P.


(1)  La data a partire dalla quale l’accordo sarà applicato in via transitoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

tra l’Unione europea e il governo della Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

L’UNIONE EUROPEA, in prosieguo denominata «Unione»

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA in prosieguo denominata «Indonesia»

dall’altra,

in prosieguo denominate «le parti»

CONSTATANDO che vari Stati membri dell’Unione e l’Indonesia hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto dell’Unione,

CONSTATANDO che l’Unione dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell’Unione e i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione dell’Unione, i vettori di quest’ultima stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto a un accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri dell’Unione e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra l’Unione ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione dell’Unione,

RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell’Unione e l’Indonesia, che sono in contrasto con la legislazione dell’Unione, devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire una solida base giuridica per la prestazione di servizi aerei tra l’Unione e l’Indonesia e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che in virtù della legislazione dell’Unione i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri dell’Unione e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri dell’Unione e l’Indonesia che i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

CONSTATANDO che non è intenzione dell’Unione, nell’ambito del presente accordo, accrescere il volume totale del traffico aereo fra l’Unione e l’Indonesia, alterare l’equilibrio fra i vettori aerei dell’Unione e i vettori aerei dell’Indonesia, né negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo per «Stati membri» si intendono gli Stati membri dell’Unione e per «trattati UE» si intendono il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2.   In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono come riferimenti ai cittadini degli Stati membri dell’Unione.

3.   In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono come riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli elencati nell’allegato 2, lettere a) e b), rispettivamente, in relazione alla designazione di un vettore aereo da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi ad esso rilasciati dall’Indonesia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione, rispettivamente, delle autorizzazioni o dei permessi.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, l’Indonesia rilascia le autorizzazioni e i permessi opportuni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

a)

il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma dei trattati UE e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida conformemente alla legislazione dell’Unione; e

b)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

c)

il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati elencati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

3.   L’Indonesia può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:

a)

il vettore aereo non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma dei trattati UE o che non sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell’Unione; o

b)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo non eserciti e non mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo oppure l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

c)

il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati elencati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; o

d)

il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale tra l’Indonesia ed un altro Stato membro e l’Indonesia sia in grado di dimostrare che, esercitando i diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende uno scalo situato in quest’altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte da tale altro accordo; o

e)

il vettore aereo designato sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro e che non esiste alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei tra l’Indonesia e tale Stato membro e che tale Stato membro abbia negato diritti di traffico al vettore aereo designato dall’Indonesia.

L’Indonesia esercita i diritti a norma del presente paragrafo senza discriminazioni tra i vettori aerei dell’Unione in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Sicurezza

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli elencati nell’allegato 2, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti all’Indonesia ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore aereo e l’Indonesia si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli elencati nell’allegato 2, lettera d).

2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell’allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore aereo designato dell’Indonesia che opera tra uno scalo situato nel territorio di tale Stato membro e un altro scalo situato nel territorio di tale Stato membro o nel territorio di un altro Stato membro.

Articolo 5

Compatibilità con le norme in materia di concorrenza

1.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati all’allegato 1 i) favorisce l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o limitino la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscano, falsino o limitino la concorrenza.

2.   Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell’allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

Articolo 6

Allegati del presente accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 7

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare a titolo provvisorio il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

3.   Il presente accordo si applica a tutti gli accordi e altre intese elencati nell’allegato 1 inclusi quelli che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati a titolo provvisorio.

Articolo 9

Estinzione

1.   L’estinzione di uno degli accordi elencati nell’allegato 1 comporta la contemporanea inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

2.   L’estinzione di tutti gli accordi elencati nell’allegato 1 comporta la contemporanea estinzione del presente accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles in duplice esemplare, il 29 giugno 2011, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e indonesiana, tutti i testi facenti ugualmente fede.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Untuk Uni Eropa

Image

За правителството на Република Индонезия

Por el Gobierno de la República de Indonesia

Za vládu Indonéské republiky

For Republiken Indonesiens regeringen

Für die Regierung der Republik Indonesien

Indoneesia Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδονησίας

For the Government of the Republic of Indonesia

Pour le gouvernement de la République d'Indonésie

Per il governo della Repubblica di Indonesia

Indonēzijas Republikas valdības vārdā –

Indonezijos Respublikos vyriausybės vardu

Az Indonéz Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Indoneżja

Voor de regering van de Republiek Indonesië

W imieniu rządu Republiki Indonezji

Pelo Governo da República da Indonésia

Pentru Guvernul Republicii Indonezia

Za vládu Indonézskej republiky

Za vlado Republike Indonezije

Indonesian tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Indonesiens regeringen

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

Image

ALLEGATO 1

Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 dell’accordo

Accordi in materia di servizi aerei o altre intese tra la Repubblica di Indonesia e gli Stati membri dell’Unione europea, come modificati o emendati che, alla data della firma dell’accordo, sono stati conclusi, firmati o siglati:

accordo sul trasporto aereo fra il governo federale austriaco e il governo della Repubblica di Indonesia relativo ai trasporti aerei di linea, firmato a Vienna il 19 marzo 1987, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Austria» nell’allegato 2,

accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica di Indonesia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Giacarta il 12 marzo 1971, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Belgio» nell’allegato 2,

accordo sul trasporto aereo fra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Indonesia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Giacarta, il 22 giugno 1992, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Bulgaria» nell’allegato 2,

accordo sul trasporto aereo fra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Repubblica di Indonesia, firmato a Praga il 10 maggio 1972, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Repubblica ceca» nell’allegato 2 modificato da ultimo dallo scambio di lettere fatto a Giacarta il 18 gennaio 1986,

accordo fra il governo di Danimarca e il governo della Repubblica di Indonesia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Copenaghen il 23 giugno 1971, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Danimarca» nell’allegato 2,

accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Repubblica di Indonesia, firmato a Giacarta il 7 novembre 1997, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Finlandia» nell’allegato 2,

accordo fra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica di Indonesia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Giacarta il 24 novembre 1967, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Francia» nell’allegato 2,

accordo fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Indonesia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Giacarta il 4 dicembre 1969, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Germania» nell’allegato 2,

accordo fra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica di Indonesia in materia di servizi aerei, fatto a Giacarta il 24 giugno 2008, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Grecia» nell’allegato 2,

accordo sul trasporto aereo fra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo della Repubblica di Indonesia, firmato a Giacarta il 20 settembre 1994, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Ungheria» nell’allegato 2,

accordo fra il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica di Indonesia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Giacarta il 7 dicembre 1966, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Italia» nell’allegato 2,

progetto di accordo fra il governo del Granducato del Lussemburgo e il governo della Repubblica di Indonesia in materia di servizi aerei, siglato a Denpasar il 15 marzo 2005, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Lussemburgo» nell’allegato 2,

accordo sul trasporto aereo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica di Indonesia, firmato all’Aia il 23 novembre 1990, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Paesi Bassi» nell’allegato 2,

accordo sul trasporto aereo fra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Repubblica di Indonesia, relativo ai trasporti aerei di linea, firmato a Giacarta il 13 dicembre 1991, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Polonia» nell’allegato 2,

accordo sui servizi aerei fra il governo di Romania e il governo della Repubblica di Indonesia, firmato a Giacarta il 7 settembre 1993, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Romania» nell’allegato 2,

accordo sul trasporto aereo fra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica di Indonesia, siglato a Giacarta il 28 marzo 1995, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Slovacchia» nell’allegato 2,

accordo sul trasporto aereo fra il governo del Regno di Spagna e il governo della Repubblica di Indonesia relativo ai servizi aerei di linea, fatto a Madrid il 5 ottobre 1993, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Spagna» nell’allegato 2,

accordo fra il governo di Svezia e il governo della Repubblica di Indonesia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Copenaghen il 23 giugno 1971, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Svezia» nell’allegato 2,

accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica di Indonesia in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Giacarta il 28 giugno 1973, in prosieguo denominato «accordo Indonesia-Regno Unito» nell’allegato 2.

ALLEGATO 2

Elenco degli articoli degli accordi elencati nell’allegato 1 e di cui agli articoli da 2 a 4 dell’accordo

a)

Designazione da parte di uno Stato membro:

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Austria;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Belgio;

 

Articolo III dell’accordo Indonesia-Bulgaria;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Repubblica ceca;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Danimarca;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Finlandia;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Francia;

 

Articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Indonesia-Germania;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Ungheria;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Italia;

 

Articolo III dell’accordo Indonesia-Lussemburgo;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Paesi Bassi;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Polonia;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Romania;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Slovacchia;

 

Articolo III dell’accordo Indonesia-Spagna;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Svezia;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Regno Unito.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:

 

Articoli 3 e 4 dell’accordo Indonesia-Austria;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Belgio;

 

Articolo IV dell’accordo Indonesia-Bulgaria;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Repubblica ceca;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Danimarca;

 

Articoli 3 e 4 dell’accordo Indonesia-Finlandia;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Francia;

 

Articolo 3, paragrafo 6, dell’accordo Indonesia-Germania;

 

Articolo 4 dell’accordo Indonesia-Ungheria;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Italia;

 

Articolo IV dell’accordo Indonesia-Lussemburgo;

 

Articoli 3 e 4 dell’accordo Indonesia-Paesi Bassi;

 

Articoli 3 e 4 dell’accordo Indonesia-Polonia;

 

Articolo 4 dell’accordo Indonesia-Romania;

 

Articolo 4 dell’accordo Indonesia-Slovacchia;

 

Articoli III e IV dell’accordo Indonesia-Spagna;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Svezia;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Regno Unito.

c)

Sicurezza:

 

Articoli 3 e 6 dell’accordo Indonesia-Austria;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Belgio;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Repubblica ceca;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Danimarca;

 

Articolo 16 dell’accordo Indonesia-Finlandia;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Francia;

 

Allegato 4 del verbale convenuto a Bonn il 4 giugno 2003 dalle delegazioni in rappresentanza delle autorità aeronautiche della Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Indonesia;

 

Articolo 7 dell’accordo Indonesia-Grecia;

 

Articolo 16 dell’accordo Indonesia-Ungheria;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Italia;

 

Articolo VI dell’accordo Indonesia-Lussemburgo;

 

Allegato VI del memorandum d’intesa tra le autorità aeronautiche della Repubblica di Indonesia e il Regno dei Paesi Bassi, fatto a l’Aia il 19 agosto 2009;

 

Articolo 6 dell’accordo Indonesia-Slovacchia;

 

Articolo VI dell’accordo Indonesia-Spagna;

 

Articolo 3 dell’accordo Indonesia-Svezia.

d)

Tassazione del carburante per la navigazione aerea:

 

Articolo 7 dell’accordo Indonesia-Austria;

 

Articolo 4 dell’accordo Indonesia-Belgio;

 

Articolo VI dell’accordo Indonesia-Bulgaria;

 

Articolo 5 dell’accordo Indonesia-Repubblica ceca;

 

Articolo 4 dell’accordo Indonesia-Danimarca;

 

Articolo 6 dell’accordo Indonesia-Finlandia;

 

Articolo 4 dell’accordo Indonesia-Francia;

 

Articolo 5 dell’accordo Indonesia-Germania;

 

Articolo 10 dell’accordo Indonesia-Grecia;

 

Articolo 6 dell’accordo Indonesia-Ungheria;

 

Articolo 4 dell’accordo Indonesia-Italia;

 

Articolo IX dell’accordo Indonesia-Lussemburgo;

 

Articolo 10 dell’accordo Indonesia-Paesi Bassi;

 

Articolo 6 dell’accordo Indonesia-Polonia;

 

Articolo 9 dell’accordo Indonesia-Romania;

 

Articolo 8 dell’accordo Indonesia-Slovacchia;

 

Articolo VIII dell’accordo Indonesia-Spagna;

 

Articolo 4 dell’accordo Indonesia-Svezia;

 

Articolo 4 dell’accordo Indonesia-Regno Unito.

ALLEGATO 3

Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 dell’accordo

a)

La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo)

b)

Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo)

c)

Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo)

d)

La Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera)


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