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Document 32009D0017

    2009/17/CE: Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2008 , che istituisce un comitato di esperti sul distacco dei lavoratori

    GU L 8 del 13.1.2009, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2021; abrogato da 32021D0609(01)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/17(2)/oj

    13.1.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 8/26


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 19 dicembre 2008

    che istituisce un comitato di esperti sul distacco dei lavoratori

    (2009/17/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (1), in particolare l’articolo 4, impone obblighi chiari relativi alla cooperazione tra amministrazioni nazionali e attribuisce agli Stati membri la responsabilità di stabilire le condizioni necessarie per una tale cooperazione. Inoltre tale direttiva stabilisce un chiaro obbligo per gli Stati membri di adottare provvedimenti idonei affinché le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione siano generalmente accessibili, non solo ai fornitori di servizi stranieri, ma anche ai lavoratori distaccati interessati.

    (2)

    Nella sua comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Distacco di lavoratori nell’ambito della prestazione di servizi — Massimizzarne i vantaggi e le potenzialità garantendo la tutela dei lavoratori» (2) del 13 giugno 2007 la Commissione ha annunciato la propria intenzione di istituire un comitato di alto livello per sostenere e assistere gli Stati membri nell’individuazione e nello scambio di buone prassi, per istituzionalizzare l’attuale gruppo informale di esperti governativi definendo con maggiore precisione il suo ruolo, i suoi compiti e le sue responsabilità e per stabilire una partecipazione periodica delle parti sociali.

    (3)

    Nella sua raccomandazione del 3 aprile 2008 sul rafforzamento della cooperazione amministrativa nel contesto del distacco di lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (3), la Commissione osserva che gli Stati membri dovrebbero partecipare attivamente ad un processo sistematico e formale di identificazione e di scambio di buone prassi nel settore del distacco di lavoratori partecipando a tutte le istanze di cooperazione varate dalla Commissione a tal fine.

    (4)

    Le conclusioni del Consiglio del 9 giugno 2008 invitano la Commissione a istituzionalizzare l’attuale gruppo informale di esperti sul distacco dei lavoratori istituendo un comitato di esperti.

    (5)

    Il comitato da istituire dovrebbe, in base alle stesse conclusioni del Consiglio, allacciare rapporti con organi pubblici responsabili del controllo, quali gli ispettorati del lavoro, e, ai livelli appropriati e in conformità del diritto e/o della prassi nazionali, coinvolgere regolarmente in modo formale le parti sociali, in particolare i rappresentanti delle parti sociali settoriali in ambiti che hanno un elevato tasso di ricorso a lavoratori distaccati.

    (6)

    È perciò necessario istituire un comitato di esperti nel campo del distacco dei lavoratori e definirne le mansioni, le responsabilità e la struttura.

    (7)

    Il comitato di esperti dovrebbe essere incaricato, tra l’altro, di sostenere e assistere gli Stati membri nell’individuazione e nello scambio di esperienze e di buone pratiche, promuovere lo scambio delle informazioni pertinenti, esaminare qualsiasi questione o difficoltà che possa sorgere nell’applicazione pratica della normativa sul distacco di lavoratori e nella sua attuazione concreta, e seguire da vicino i progressi conseguiti nel miglioramento sia dell’accesso alle informazioni che della cooperazione amministrativa, incluso lo sviluppo di un eventuale sistema per lo scambio elettronico di informazioni.

    (8)

    Il comitato dovrebbe essere composto da esperti in rappresentanza delle autorità nazionali che in ciascuno Stato membro sono responsabili, o incaricate, o coinvolte nell’attuazione, nell’applicazione e nel monitoraggio delle norme applicabili al distacco dei lavoratori nel quadro della fornitura di servizi. Tali esperti dovrebbero essere in grado di dare voce a un ampio spettro di conoscenze, competenze ed esperienze in rappresentanza dei diversi settori interessati. Ai livelli appropriati e in conformità del diritto e/o della prassi nazionali, nel comitato potrebbero essere rappresentati organi pubblici responsabili del controllo legislativo, quali gli ispettorati del lavoro, nonché le parti sociali.

    (9)

    Inoltre il comitato dovrebbe coinvolgere regolarmente in modo formale le parti sociali a livello europeo, in particolare rappresentanti delle parti sociali settoriali in ambiti che hanno un elevato tasso di ricorso a lavoratori distaccati, come il settore edilizio, il lavoro temporaneo tramite agenzia, la ristorazione, l’agricoltura e i trasporti. Inoltre dovrebbe essere in grado di ricorrere alla consulenza di professionisti dotati di competenze specifiche in uno dei settori rientranti nel suo ordine del giorno.

    (10)

    Dovrebbe essere consentita la partecipazione in qualità di osservatori di rappresentanti dei paesi SEE/EFTA, dell’Autorità di vigilanza EFTA, dei paesi candidati e della Svizzera.

    (11)

    Occorre provvedere a regolamentare la diffusione delle informazioni da parte dei membri, nel rispetto delle norme della Commissione sulla sicurezza, fissate nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (4).

    (12)

    È necessario che i dati personali relativi ai membri siano trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

    (13)

    Le spese sostenute dovrebbero essere finanziate nel quadro della decisione n. 1672/2006/CE Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale — Progress (6),

    DECIDE:

    Articolo 1

    È istituito un comitato denominato «comitato di esperti sul distacco dei lavoratori», qui di seguito denominato «il comitato».

    Articolo 2

    Compiti

    Il comitato è incaricato:

    1)

    di sostenere e assistere gli Stati membri nell’individuazione e nella promozione dello scambio di esperienze e di buone pratiche;

    2)

    di promuovere lo scambio delle informazioni pertinenti, incluse informazioni sulle forme di cooperazione amministrativa in atto tra Stati membri e/o parti sociali;

    3)

    di esaminare eventuali problematiche, difficoltà e questioni specifiche che potrebbero sorgere nell’entrata in vigore e nell’applicazione pratica della direttiva 96/71/CE o delle misure nazionali d’attuazione, e nella sua attuazione concreta;

    4)

    di esaminare eventuali problematiche che potrebbero sorgere nell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 10, della direttiva 96/71/CE;

    5)

    di seguire da vicino i progressi conseguiti nel miglioramento sia dell’accesso alle informazioni che della cooperazione amministrativa, e, in tale contesto, valutare le varie opzioni riguardo a un supporto tecnico appropriato per il sistema di scambio di informazioni necessario per migliorare la cooperazione amministrativa, incluso un sistema per lo scambio elettronico di informazioni;

    6)

    se del caso, di esaminare le possibilità per rafforzare l’effettiva osservanza e l’applicazione dei diritti dei lavoratori nonché la tutela della loro posizione;

    7)

    se del caso, di provvedere a un approfondito esame dei problemi pratici correlati all’attuazione transfrontaliera, al fine di risolvere i problemi esistenti, perfezionare l’applicazione pratica degli strumenti giuridici vigenti e migliorare l’assistenza reciproca tra gli Stati membri.

    Articolo 3

    Composizione — Nomina

    1.   Ciascuno Stato membro designa due rappresentanti per il comitato. Essi possono del pari nominare due supplenti.

    Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere nella nomina dei propri rappresentanti gli organismi del settore pubblico responsabili per il controllo della legislazione applicabile ai lavoratori distaccati, come ad esempio gli ispettorati del lavoro. Inoltre possono coinvolgere le parti sociali, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.

    2.   Possono partecipare alle riunioni del comitato in qualità di osservatori, conformemente alle procedure fissate dalle loro organizzazioni e dalla Commissione, rappresentanti delle parti sociali del settore industriale e delle parti sociali settoriali in ambiti che hanno un elevato tasso di ricorso a lavoratori distaccati.

    Tali rappresentanti vengono nominati dalla Commissione su proposta delle parti sociali interessate a livello comunitario o settoriale.

    Il gruppo degli osservatori è costituito al massimo da 20 membri, tra cui:

    5 rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro a livello comunitario,

    5 rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori a livello comunitario,

    al massimo 10 rappresentanti delle parti sociali settoriali in ambiti che hanno un elevato tasso di ricorso a lavoratori distaccati (equamente suddivisi tra organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori).

    3.   È inoltre consentita la partecipazione alle riunioni del comitato in qualità di osservatori di rappresentanti dei paesi SEE/EFTA, dell’Autorità di vigilanza EFTA, dei paesi candidati e della Svizzera.

    4.   I nomi dei membri devono essere raccolti, trattati e pubblicati in conformità al disposto del regolamento (CE) n. 45/2001.

    Articolo 4

    Funzionamento

    1.   La presidenza del comitato è affidata alla Commissione.

    2.   D’accordo con la Commissione, si possono istituire sottogruppi che esaminino tematiche specifiche nell’ambito di un mandato fissato dal comitato. Tali sottogruppi vengono disciolti non appena hanno assolto al proprio mandato.

    3.   Quando lo si ritenga utile o necessario, in accordo con la Commissione, possono essere invitati a partecipare alle deliberazioni del comitato o dei sottocomitati degli esperti nazionali, compresi rappresentanti delle organizzazioni internazionali con competenze specifiche riguardo a una tematica in discussione.

    4.   Il comitato e i sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione secondo le procedure ed il calendario stabiliti. Il comitato può essere chiamato a riunirsi in altre località, in particolare su proposta di uno Stato membro che desidera ospitare il comitato o uno dei suoi sottogruppi in connessione con un evento di particolare interesse per il comitato, per il suo sottogruppo (per i suoi sottogruppi) o per lo Stato membro stesso.

    La Commissione cura i servizi di segreteria. Altri funzionari della Commissione specificatamente interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del comitato e dei sottogruppi.

    5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno sulla base del modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.

    6.   Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del comitato o di un sottogruppo non sono divulgate se la Commissione ritiene che attengano a questioni riservate.

    7.   La Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento interessato, conclusioni, sintesi, conclusioni parziali o documenti di lavoro del comitato.

    Articolo 5

    Rimborsi spese

    La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, ove appropriato, di vitto e alloggio sostenute da membri, osservatori ed esperti invitati in relazione alle attività del comitato, secondo le sue norme sul rimborso spese per esperti esterni.

    I membri, gli osservatori e gli esperti invitati non sono retribuiti per le funzioni esercitate.

    Il fabbisogno di risorse umane e amministrative deve essere coperto con i fondi che possono essere assegnati alla direzione generale responsabile della gestione, nel quadro della procedura di allocazione annuale alla luce dei vincoli di bilancio.

    Articolo 6

    Entrata in vigore

    La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

    Per la Commissione

    Vladimír ŠPIDLA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

    (2)  COM(2007) 304 definitivo.

    (3)  GU C 85 del 4.4.2008, pag. 1.

    (4)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

    (5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    (6)  GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1.


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