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Document 32008R0257

Regolamento (CE) n. 257/2008 della Commissione, del 18 marzo 2008 , relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate durante i primi sette giorni del mese di marzo 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1382/2007 per le carni suine

GU L 76 del 19.3.2008, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/257/oj

19.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/25


REGOLAMENTO (CE) N. 257/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate durante i primi sette giorni del mese di marzo 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1382/2007 per le carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1382/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione per le carni suine (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1382/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni suine.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di marzo 2008 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2008 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4046 ai sensi del regolamento (CE) n. 1382/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2008, sono pari a 3 500 000 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 309, del 27.11.2007, pag. 28.


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