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Document 62020CA0619
Joined Cases C-619/20 P and C-620/20 P: Judgment of the Court (Second Chamber) of 22 September 2022 — International Management Group (IMG) v European Commission (Appeal — Development cooperation — Implementation of the EU budget under indirect management by an international organisation — Decision to not entrust any new budget implementation tasks to an entity due to doubts as to its status as an international organisation — Action for annulment — Compliance with a judgment annulling a measure — Res judicata — Obligations and powers of the author of the annulled act — Preparatory act — Admissibility — Claim for damages — Rule of law intended to confer rights on individuals — EU financial regulations — Duty of diligence — Existence of a sufficiently serious infringement of that obligation — Specific examination on a case-by-case basis — Non-material harm — Appropriate and sufficient compensation by the annulment of the unlawful act — Material harm — Dispute not in a condition to be adjudicated upon — Referral back to the General Court)
Cause riunite C-619/20 P e C-620/20 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 settembre 2022 — International Management Group (IMG) / Commissione europea (Impugnazione – Cooperazione allo sviluppo – Esecuzione del bilancio dell’Unione in gestione indiretta da parte di un’organizzazione internazionale – Decisione di non affidare più compiti di esecuzione del bilancio a un’entità per via di dubbi sulla sua qualità di organizzazione internazionale – Ricorso di annullamento – Esecuzione di una sentenza di annullamento – Autorità di cosa giudicata – Obblighi e poteri dell’autore dell’atto annullato – Atto preparatorio – Ricevibilità – Domanda di risarcimento – Norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli – Regolamenti finanziari dell’Unione – Obbligo di diligenza – Esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di tale obbligo – Esame concreto caso per caso – Danno morale – Risarcimento adeguato e sufficiente mediante l’annullamento dell’atto illegittimo – Danno materiale – Controversia non ancora matura per la decisione – Rinvio della causa al Tribunale)
Cause riunite C-619/20 P e C-620/20 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 settembre 2022 — International Management Group (IMG) / Commissione europea (Impugnazione – Cooperazione allo sviluppo – Esecuzione del bilancio dell’Unione in gestione indiretta da parte di un’organizzazione internazionale – Decisione di non affidare più compiti di esecuzione del bilancio a un’entità per via di dubbi sulla sua qualità di organizzazione internazionale – Ricorso di annullamento – Esecuzione di una sentenza di annullamento – Autorità di cosa giudicata – Obblighi e poteri dell’autore dell’atto annullato – Atto preparatorio – Ricevibilità – Domanda di risarcimento – Norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli – Regolamenti finanziari dell’Unione – Obbligo di diligenza – Esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di tale obbligo – Esame concreto caso per caso – Danno morale – Risarcimento adeguato e sufficiente mediante l’annullamento dell’atto illegittimo – Danno materiale – Controversia non ancora matura per la decisione – Rinvio della causa al Tribunale)
GU C 424 del 7.11.2022, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 424/7 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 settembre 2022 — International Management Group (IMG) / Commissione europea
(Cause riunite C-619/20 P e C-620/20 P) (1)
(Impugnazione - Cooperazione allo sviluppo - Esecuzione del bilancio dell’Unione in gestione indiretta da parte di un’organizzazione internazionale - Decisione di non affidare più compiti di esecuzione del bilancio a un’entità per via di dubbi sulla sua qualità di organizzazione internazionale - Ricorso di annullamento - Esecuzione di una sentenza di annullamento - Autorità di cosa giudicata - Obblighi e poteri dell’autore dell’atto annullato - Atto preparatorio - Ricevibilità - Domanda di risarcimento - Norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli - Regolamenti finanziari dell’Unione - Obbligo di diligenza - Esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di tale obbligo - Esame concreto caso per caso - Danno morale - Risarcimento adeguato e sufficiente mediante l’annullamento dell’atto illegittimo - Danno materiale - Controversia non ancora matura per la decisione - Rinvio della causa al Tribunale)
(2022/C 424/07)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: International Management Group (IMG) (rappresentanti: J.-Y. de Cara e L. Levi, avocats)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e J. Norris, agenti)
Dispositivo
1) |
Le cause C-619/20 P e C-620/20 P sono riunite ai fini della sentenza. |
2) |
L’impugnazione nella causa C-619/20 P è respinta. |
3) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 settembre 2020, IMG/Commissione (T-381/15 RENV, EU:T:2020:406), è annullata nella parte in cui ha respinto in quanto infondata la domanda di risarcimento dell’International Management Group (IMG) relativa al danno che le sarebbe stato arrecato dalla decisione della Commissione europea di non concludere più con essa nuovi accordi di delega in gestione indiretta, contenuta nella lettera di tale istituzione dell’8 maggio 2015. |
4) |
L’impugnazione nella causa C-620/20 P è respinta quanto al resto. |
5) |
Il ricorso nella causa T-381/15 RENV è respinto nella parte in cui verte sulla domanda di risarcimento del danno morale che la decisione menzionata al punto 3 del presente dispositivo ha arrecato all’International Management Group (IMG). |
6) |
La causa T-381/15 RENV è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché esso statuisca sulla domanda menzionata al punto 3 del presente dispositivo, in quanto essa verte sul danno materiale lamentato dall’International Management Group (IMG). |
7) |
L’International Management Group (IMG) è condannata alle spese nella causa C-619/20 P. |
8) |
Le spese sono riservate nelle cause C-620/20 P e T-381/15 RENV. |