This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62017TN0425
Case T-425/17: Action brought on 3 July 2017 — Capo d’Anzio v Commission
Causa T-425/17: Ricorso proposto il 3 luglio 2017 — Capo d’Anzio/Commissione
Causa T-425/17: Ricorso proposto il 3 luglio 2017 — Capo d’Anzio/Commissione
GU C 277 del 21.8.2017, p. 57–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 277/57 |
Ricorso proposto il 3 luglio 2017 — Capo d’Anzio/Commissione
(Causa T-425/17)
(2017/C 277/82)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Capo d’Anzio SpA (Anzio, Italia) (rappresentante: S. Carloni, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione C (2017) 2953 final della Commissione, del 28 aprile 2017, relativa al recupero di 193 120 euro, maggiorati degli interessi di mora, inizialmente accordati alla ricorrente a titolo di prefinanziamento anticipato, nel quadro della convenzione di sovvenzione LIFE10 ENV/IT/000369 — LCA4PORTS. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente fa valere che:
1. |
La Società Capo d’Anzio ha sottoscritto in data 14.10.2011 accordo di sovvenzione LIFE10 — ENV/IT/000369 con il quale la Commissione Europea ha concesso alla Società Capo d’Anzio S.p.a. una sovvenzione (per la proporzione pari al 45,94 % del totale, con un massimo di € 485 300,00) nell’ambito del progetto per lo studio della sostenibilità ambientale dello sviluppo del Porto di Anzio previsto dal progetto di realizzazione, ristrutturazione ed ampliamento approvato dagli Enti Pubblici competenti. |
2. |
Nel corso dello svolgimento delle attività previste dal progetto, a fronte di un’iniziale piena conformità alle regole contrattuali e di legge, la Commissione ha rilevato l’inadempimento di alcuni obblighi formali determinando l’interruzione del progetto e domandando poi, con il provvedimento impugnato, la restituzione delle somme riconosciute. |
3. |
La violazione che si intende far valere è quella delle norme di cui agli artt. 11 e ss. delle Disposizioni comuni che regolamentano le procedure da porre in atto in caso di interruzione del progetto e di successiva risoluzione del contratto di sovvenzione e azione di recupero del pre-finanziamento. |
4. |
In specie la Commissione riferisce di aver ricevuto dalla Capo d’Anzio comunicazioni attestanti la temporaneità delle proprie difficoltà economico-finanziarie, con la indicazione espressa che dette difficoltà erano determinate da atti e fatti illegittimi non dipendenti dalla volontà dell’Ente. |
5. |
La Società Capo d’Anzio S.p.a. ha costantemente e lealmente riferito di dette difficoltà ad essa non imputabili, chiedendo da ultimo con nota del 02.11.2015 e successiva nota del 07.12.2015 di tenerne conto nell’assunzione delle decisioni connesse al contratto, chiedendo un incontro per poter illustrare le proprie ragioni espressamente impegnandosi in ogni caso alla restituzione del pre-finanziamento in caso di definitiva incapacità di far fronte alla richiesta rendicontazione del progetto. |
6. |
La Commissione, anziché tenere conto della giustificazione addotta e domandare approfondimenti per consentire il diritto alla difesa invocato dalla odierna ricorrente, ha applicato le disposizioni comuni equiparando la condotta della Capo d’Anzio S.p.a. ad un inadempimento colpevole. |
7. |
Era diritto della Società Capo d’Anzio S.p.a. avere la possibilità di esperire il richiesto confronto con la Commissione onde provare la inesistenza di una propria inadempienza colpevole e far valere così il proprio diritto a non essere pregiudicata da situazione ad essa non imputabile. |
8. |
La condotta della Commissione si è dunque sostanziata in una limitazione del diritto della Capo d’Anzio S.p.a. ed in una violazione dei principi generali di diritto che subordinano la risoluzione dei contratti ad un inadempimento colpevole. |
9. |
La violazione delle norme procedurali e sostanziali si è concretizzata nella iniquità del provvedimento impugnato, con il quale viene revocato il finanziamento parzialmente concesso nonostante la Capo d’Anzio S.p.a. abbia nella sostanza correttamente utilizzato le somme ricevute dalla Commissione per pagare i professionisti incaricati dell’esecuzione del progetto, dando privilegio al fatto meramente formale di non aver saputo dare tempestivo rendiconto dell’attività espletata. |