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Document 62016CA0249

    Causa C-249/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Saale Kareda/Stefan Benkö (Rinvio pregiudiziale — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Articolo 7, punto 1 — Nozioni di «materia contrattuale» e di «contratto di prestazione di servizi» — Azione di regresso tra i condebitori in solido di un contratto di mutuo — Determinazione del luogo di esecuzione del contratto di mutuo)

    GU C 277 del 21.8.2017, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.8.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 277/16


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Saale Kareda/Stefan Benkö

    (Causa C-249/16) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 7, punto 1 - Nozioni di «materia contrattuale» e di «contratto di prestazione di servizi» - Azione di regresso tra i condebitori in solido di un contratto di mutuo - Determinazione del luogo di esecuzione del contratto di mutuo))

    (2017/C 277/21)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberster Gerichtshof

    Parti

    Ricorrente: Saale Kareda

    Convenuto: Stefan Benkö

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 7, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione di regresso tra i condebitori in solido di un contratto di mutuo rientra nella «materia contrattuale» ai sensi di tale disposizione.

    2)

    L’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un contratto di mutuo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, concluso tra un istituto di credito e due condebitori in solido, va qualificato come «contratto di prestazione di servizi» ai sensi di tale disposizione.

    3)

    L’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, qualora un istituto di credito abbia erogato un mutuo a due condebitori solidali, il «luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto», ai sensi di tale disposizione, è, salvo accordo contrario, quello della sede di tale istituto, e ciò anche ove si tratti di determinare la competenza territoriale del giudice chiamato a conoscere dell’azione di regresso tra i condebitori.


    (1)  GU C 305 del 22.8.2016


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