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Document 62016CA0126

Causa C-126/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland — Paesi Bassi) — Federatie Nederlandse Vakvereniging e a./Smallsteps BV. (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2001/23/CE — Articoli da 3 a 5 — Trasferimenti d’impresa — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Eccezioni — Procedura d’insolvenza — «pre-pack» — Sopravvivenza di un’impresa)

GU C 277 del 21.8.2017, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 277/15


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland — Paesi Bassi) — Federatie Nederlandse Vakvereniging e a./Smallsteps BV.

(Causa C-126/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/23/CE - Articoli da 3 a 5 - Trasferimenti d’impresa - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Eccezioni - Procedura d’insolvenza - «pre-pack» - Sopravvivenza di un’impresa))

(2017/C 277/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Midden-Nederland

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Federatie Nederlandse Vakvereniging, Karin van den Burg-Vergeer, Lyoba Tanja Alida Kukupessy, Danielle Paase-Teeuwen, Astrid Johanna Geertruda Petronelle Schenk

Convenuta: Smallsteps BV

Dispositivo

La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, e in particolare il suo articolo 5, paragrafo 1, deve essere interpretata nel senso che la tutela dei lavoratori garantita dagli articoli 3 e 4 di tale direttiva permane in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui un’impresa sia trasferita in seguito ad una dichiarazione di fallimento nell’ambito di un pre-pack, preparato anteriormente a detta dichiarazione e realizzato immediatamente dopo la pronuncia di fallimento, nell’ambito del quale, in particolare, un «curatore designato», nominato da un giudice, esamini le possibilità di un’eventuale prosecuzione delle attività dell’impresa ad opera di un terzo e prepari azioni da svolgere subito dopo la pronuncia di fallimento per realizzare tale prosecuzione, e inoltre che non è rilevante, a tal riguardo, che l’obbiettivo perseguito da tale operazione di pre-pack miri anche a massimizzare gli introiti della cessione per l’insieme dei creditori dell’impresa in oggetto.


(1)  GU C 165 del 10.5.2016.


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