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Document 62016TN0892

    Causa T-892/16: Ricorso proposto il 19 dicembre 2016 — Apple Sales International e Apple Operations Europe/Commissione

    GU C 53 del 20.2.2017, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 53/37


    Ricorso proposto il 19 dicembre 2016 — Apple Sales International e Apple Operations Europe/Commissione

    (Causa T-892/16)

    (2017/C 053/46)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: Apple Sales International (Cork, Irlanda) e Apple Operations Europe (Cork, Irlanda) (rappresentate da: A. von Bonin e E. van der Stok, avvocati, D. Beard QC, A. Bates, L. Osepciu e J. Bourke, Barristers)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione europea del 30 agosto 2016 sull’aiuto di Stato SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) al quale l’Irlanda ha dato esecuzione in favore della Apple;

    in subordine, annullare la decisione in parte; e

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono 14 motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente interpretato il diritto irlandese.

    Le ricorrenti affermano che, in quanto società irlandesi non residenti, esse erano soggette all’imposta irlandese sulle società ai sensi dell’articolo 25 del Taxes Consolidation Act 1997 (testo unico del 1997 sulle imposte) solo sugli «utili imponibili» attribuibili ad attività svolte dalle loro filiali irlandesi. I pareri riflettevano correttamente gli «utili imponibili» delle filiali e non conferivano pertanto un vantaggio. La Commissione sarebbe altresì incorsa in un errore ritenendo che l’assegnazione degli utili ai sensi dell’articolo 25 dovesse avvenire in conformità del principio delle «normali condizioni di mercato» («arm’s length principle»).

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che il principio delle normali condizioni di mercato sarebbe inoperante nella verifica dell’esistenza di aiuti di Stato nell’ambito delle valutazioni fiscali ai sensi dell’articolo 107 TFUE.

    La Commissione avrebbe considerato erroneamente che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE imponesse all’Irlanda di calcolare gli utili imponibili delle ricorrenti ai sensi dell’articolo 25 in conformità del principio della Commissione delle normali condizioni di mercato.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori fondamentali in relazione alle attività delle ricorrenti fuori dell’Irlanda.

    La Commissione avrebbe commesso errori fondamentali non riconoscendo che le attività delle ricorrenti generatrici di profitti, in particolare lo sviluppo e la commercializzazione di proprietà intellettuale («PI della Apple»), erano controllate e gestite negli Stati Uniti. Gli utili derivanti da tali attività erano attribuibili agli Stati Uniti, non all’Irlanda. La Commissione avrebbe erroneamente considerato solo i verbali delle riunioni dei consigli di amministrazione delle ricorrenti e avrebbe ignorato tutte le altre prove delle attività.

    4.

    Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori fondamentali in relazione alle attività delle ricorrenti in Irlanda.

    La Commissione non ha riconosciuto che le filiali irlandesi svolgevano solo funzioni di routine e non erano coinvolte nello sviluppo e nella commercializzazione della PI della Apple generatrice di profitti.

    5.

    Quinto motivo, vertente sul fatto che le presunzioni della Commissione contrasterebbero con l’onere della prova, gli orientamenti dell’OCSE e le prove unanimi degli esperti; la conclusione sarebbe in sé contraddittoria.

    La Commissione ha presunto che tutte le attività cruciali delle ricorrenti generatrici di profitti fossero attribuibili alle filiali irlandesi senza valutare correttamente le prove, compreso l’abbondante materiale probatorio fornito da esperti comprovante che gli utili non erano attribuibili ad attività in Irlanda.

    6.

    Sesto motivo, vertente sul fatto che le ricorrenti avrebbero ricevuto un trattamento paritario e non selettivo rispetto ad altri contribuenti non residenti in Irlanda.

    La Commissione non ha dimostrato la selettività: essa ha erroneamente trattato le ricorrenti come se fossero società irlandesi residenti e come se dovessero essere assoggettate a imposta sui loro utili percepiti a livello mondiale.

    7.

    Settimo motivo, vertente sulla necessità di annullare la principale argomentazione per violazione di un requisito procedurale essenziale.

    La decisione di avvio del procedimento non ha espresso in modo chiaro la principale argomentazione. Se lo avesse fatto, la Apple avrebbe potuto produrre elementi di prova che avrebbero potuto e dovuto modificare l’esito.

    8.

    Ottavo motivo, vertente sui presunti errori di fatto e di valutazione compiuti dalla Commissione nell’applicare il metodo del margine netto transazionale (TNMM) alle filiali irlandesi nell’ambito dell’argomentazione secondaria.

    L’argomentazione secondaria della Commissione respinge erroneamente le prove degli esperti e non spiega le caratteristiche di un’analisi corretta dell’attribuzione dei profitti.

    9.

    Nono motivo, vertente sul fatto che l’argomentazione in via subordinata sarebbe viziata da violazione di requisiti procedurali essenziali e da un manifesto errore di valutazione.

    La Commissione avrebbe erroneamente raffrontato i pareri con altri pareri dell’Irish Revenue (autorità tributaria irlandese) rivolti a terzi, poiché le circostanze fattuali erano diverse.

    10.

    Decimo motivo, vertente sul fatto che le argomentazioni esposte in via secondaria e subordinata non consentirebbero il calcolo di un importo per il recupero.

    La decisione non contiene alcuna spiegazione di quanto debba essere recuperato secondo le linee di ragionamento esposte in via secondaria e subordinata, in contrasto con le regole in materia di aiuti di Stato e il principio della certezza del diritto.

    11.

    Undicesimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato i principi di certezza del diritto e di irretroattività ordinando il recupero del presunto aiuto.

    12.

    Dodicesimo motivo, vertente sul mancato svolgimento di un’indagine diligente e imparziale.

    13.

    Tredicesimo motivo, vertente sulla presunta violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    14.

    Quattordicesimo motivo, vertente sul fatto che la decisione eccederebbe la competenza della Commissione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

    La Commissione avrebbe violato la certezza del diritto ordinando il recupero sulla base di un’interpretazione imprevedibile della normativa sugli aiuti di Stato; non avrebbe esaminato tutti gli elementi di prova rilevanti, in contrasto con il suo obbligo di diligenza; non avrebbe motivato la decisione in modo adeguato; e avrebbe ecceduto la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 TFUE tentando di snaturare il sistema irlandese dell’imposta sulle società.


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