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Document 62016CN0598

Causa C-598/16 P: Impugnazione proposta il 23 novembre 2016 da Viktor Fedorovych Yanukovych avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 15 settembre 2016, causa T-346/14, Yanukovych/Consiglio

GU C 30 del 30.1.2017, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 30/26


Impugnazione proposta il 23 novembre 2016 da Viktor Fedorovych Yanukovych avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 15 settembre 2016, causa T-346/14, Yanukovych/Consiglio

(Causa C-598/16 P)

(2017/C 030/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Viktor Fedorovych Yanukovych (rappresentante: T. Beazley QC)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Repubblica di Polonia

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 15 settembre 2016, causa T-346/14, nella parte precisata nell’impugnazione, ossia i punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza;

accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale come qui di seguito precisate, ossia:

annullare la decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC (1) (in prosieguo: la «seconda decisione di modifica»);

annullare la decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC (2), e

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (3);

nella parte in cui tali misure riguardano il ricorrente; e

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento di impugnazione e della domanda di annullamento formulata nella memoria di adattamento.

Motivi e principali argomenti

1.

Primo motivo, vertente sull’errore di diritto in cui è incorso il Tribunale nel dichiarare che il criterio d’inserimento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, come modificata dalla seconda decisione di modifica, è compatibile con gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune enunciati all’articolo 21 del Trattato sull’Unione europea. Il Tribunale non ha riconosciuto che, qualora, come nel caso di specie, vi siano prove attendibili del fatto che il paese interessato non presenti un quadro omogeneo ed adeguato in materia di rispetto dei principi fondamentali dei diritti umani e di rispetto dello Stato di diritto, i presunti atti di appropriazione indebita di fondi pubblici devono essere oggetto quantomeno di un procedimento penale in corso o di un altro procedimento giudiziario in tale paese.

2.

Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto in cui è incorso il Tribunale (1) non concludendo che esistevano prove attendibili del fatto che l’Ucraina non presenta un quadro omogeneo ed adeguato in materia di rispetto dei principi fondamentali dei diritti umani o di rispetto dello Stato di diritto e (2) definendo «alta autorità giudiziaria» talune autorità ucraine all’origine degli elementi di prova sui quali si è basato il Consiglio dell’Unione europea. Il Tribunale ha inoltre commesso un errore non motivando in alcun modo le sue posizioni riguardo ai punti (1) e (2).

3.

Terzo motivo, vertente sull’errore di diritto in cui è incorso il Tribunale (1) dichiarando che l’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco, sulla base di una lettera del 10 ottobre 2014 da parte delle autorità ucraine, è conforme al criterio d’inserimento e (2) dichiarando che non sussisteva alcun errore manifesto di valutazione da parte del Consiglio in merito all’inserimento del ricorrente nell’elenco.


(1)  Decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 24, pag. 16).

(2)  Decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 25).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 1).


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