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Document 62015TN0731

    Causa T-731/15: Ricorso proposto il 12 dicembre 2015 — Klyuyev/Consiglio

    GU C 68 del 22.2.2016, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 68/34


    Ricorso proposto il 12 dicembre 2015 — Klyuyev/Consiglio

    (Causa T-731/15)

    (2016/C 068/44)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Sergiy Klyuyev (Donetsk, Ucraina) (rappresentanti: R. Gherson, solicitor, B. Kennelly, barrister, e T. Garner, solicitor)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione 2015/1781/PESC del Consiglio, del 5 ottobre 2015, che modifica la decisione 2014/119, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1777 del Consiglio, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nei limiti in cui tali atti si applicano al ricorrente; e

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe individuato una base giuridica adeguata. L’articolo 29 TUE non rappresenterebbe una base giuridica adeguata per la decisione impugnata, poiché l’addebito mosso nei confronti del ricorrente non lo identifica come un individuo che abbia compromesso lo Stato di diritto o i diritti umani in Ucraina (ai sensi degli articoli 21, paragrafo 2, e 23 TUE). Essendo la decisione invalida, il Consiglio non avrebbe potuto fondarsi sull’articolo 215, paragrafo 2, TFUE per adottare il regolamento impugnato. Al momento in cui le misure restrittive sono state inflitte, non sussisteva alcun capo d’accusa a carico del ricorrente, nell’ambito di qualsivoglia procedimento giudiziario, secondo cui le sue attività minacciavano di pregiudicare lo Stato di diritto o violavano i diritti umani in Ucraina. Le misure restrittive favoriscono, invece, la violazione dello Stato di diritto da parte delle autorità ucraine quanto al trattamento da esse serbato al ricorrente.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione, in quanto ha ritenuto che il ricorrente soddisfacesse il criterio per l’inserimento nell’elenco. Le accuse nei confronti del ricorrente, presentate al Consiglio dalla procura generale, sarebbero state estremamente generiche e non supportate da alcuna prova (men che meno «concreta») della pendenza di un qualsiasi procedimento giudiziario nei confronti del ricorrente. Il ricorrente ha segnalato gli errori presenti in tali accuse prima dell’adozione delle misure restrittive e il Consiglio non avrebbe ottenuto le risposte e le prove necessarie da parte delle autorità ucraine. Il Consiglio avrebbe commesso un errore nell’accettare tali accuse come risultavano prima facie, non da ultimo per la mancanza di un giudizio in Ucraina che soddisfi gli standard europei.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato i diritti della difesa del ricorrente e il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. In un caso di nuova designazione, il Consiglio ha un dovere rafforzato di chiedere informazioni complete alle autorità richiedenti e di fornire tali informazioni alla persona designata. Tale dovere non sarebbe stato adempiuto nel caso di specie.

    4.

    Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe fornito al ricorrente una motivazione sufficiente per il suo inserimento nell’elenco. Tale motivazione non sarebbe stata sufficientemente dettagliata e precisa.

    5.

    Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe gravemente violato i diritti fondamentali di proprietà e di reputazione del ricorrente. Le misure restrittive sarebbero state attuate senza garanzie adeguate tali da consentire al ricorrente di esporre il proprio punto di vista al Consiglio. Le misure restrittive non sarebbero circoscritte a beni specifici ritenuti fondi statali oggetto di appropriazione indebita né sarebbero limitate all’importo dei fondi asseritamente oggetto di appropriazione indebita.

    6.

    Sesto motivo, vertente sul rilievo che, per quanto il Consiglio abbia ragione sul fatto che i criteri per la designazione possono estendersi a qualsiasi indagine non connessa a un procedimento giudiziario, tali criteri sarebbero sproporzionati e illegittimi.


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