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Document 62011CA0577

Causa C-577/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — DKV Belgium/Association belge des consommateurs test-achats ASBL (Libera prestazione di servizi — Libertà di stabilimento — Direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE — Assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita — Libertà tariffaria — Contratti di assicurazione malattia non legati all’attività professionale — Restrizioni — Motivi imperativi d’interesse generale)

GU C 123 del 27.4.2013, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — DKV Belgium/Association belge des consommateurs test-achats ASBL

(Causa C-577/11) (1)

(Libera prestazione di servizi - Libertà di stabilimento - Direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE - Assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita - Libertà tariffaria - Contratti di assicurazione malattia non legati all’attività professionale - Restrizioni - Motivi imperativi d’interesse generale)

2013/C 123/07

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente: DKV Belgium

Convenuta: Association belge des consommateurs test-achats ASBL

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d’appel de Bruxelles — Interpretazione degli articoli 49 e 56 TFUE, degli articoli 29, secondo comma, e 39, paragrafo 3, della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228, pag. 1), nonché dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3) — Normativa nazionale che autorizza, nell’ambito dei contratti di assicurazione malattia non collegati all’attività professionale, solo un adeguamento annuale del premio, della franchigia e della prestazione, unicamente in base a criteri specifici — Regime di approvazione previa delle tariffe — Limitazione dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi — Motivi imperativi d’interesse generale

Dispositivo

Gli articoli 29 e 30, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa d[a]ll’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita»), e l’articolo 8, paragrafo 3, della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, nel testo di cui alla direttiva 92/49, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro che prevede, nell’ambito dei contratti di assicurazione malattia non legati all’attività professionale, disposizioni ai sensi delle quali il premio, la franchigia e la prestazione possono essere adeguati annualmente solo:

sulla base dell’indice dei prezzi al consumo, o

sulla base di un indice denominato «medico», se e nella misura in cui l’evoluzione di tale indice superi quella dell’indice dei prezzi al consumo, o

dietro autorizzazione di un’autorità amministrativa, incaricata del controllo delle imprese di assicurazioni, adita su richiesta dell’impresa di assicurazione interessata, qualora tale autorità constati che l’applicazione della tariffa di detta impresa, nonostante gli adeguamenti tariffari calcolati in base a tali due tipi di indice, dà luogo o rischia di dar luogo a perdite.

Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una simile normativa, sempreché non sussistano misure meno restrittive che consentano di conseguire, alle stesse condizioni, l’obiettivo di tutela del consumatore contro aumenti notevoli e inaspettati dei premi assicurativi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 32 del 4.2.2012.


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