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Document 62009CB0334
Case C-334/09: Order of the Court (Sixth Chamber) of 2 December 2010 (reference for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Meiningen — Germany) — Frank Scheffler v Landkreis Wartburgkreis (First subparagraph of Article 104(3) of the Rules of Procedure — Directive 91/439/EEC — Mutual recognition of driving licences — Surrender of the national driving licence after reaching the maximum number of points for various offences — Driving licence issued in another Member State — Negative medical psychological expert’s report obtained in the Member State of residence after obtaining a new licence in another Member State — Withdrawal of the right to drive in the territory of the first Member State — Authority for the Member State of residence of the holder of the licence issued in another Member State to apply its national provisions on the restriction, suspension, withdrawal or cancellation of the right to drive to the said licence — Conditions — Interpretation of the concept of ‘conduct after obtaining the new driving licence’ )
Causa C-334/09: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 2 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Meiningen — Germania) — Frank Scheffler/Landkreis Wartburgkreis (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 91/439/CEE — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Rinuncia alla patente di guida nazionale dopo aver esaurito il limite massimo di punti per varie infrazioni — Patente di guida rilasciata in un altro Stato membro — Perizia medico-psicologica negativa ottenuta nello Stato membro di residenza dopo il conseguimento di una nuova patente in un altro Stato membro — Revoca del diritto di guidare nel territorio del primo Stato membro — Facoltà per lo Stato membro di residenza del titolare della patente rilasciata da un altro Stato membro di applicare a tale patente le proprie disposizioni nazionali in materia di restrizione, sospensione, revoca o annullamento del diritto di guidare — Presupposti — Interpretazione della nozione di «comportamento successivo all’ottenimento della nuova patente di guida» )
Causa C-334/09: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 2 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Meiningen — Germania) — Frank Scheffler/Landkreis Wartburgkreis (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 91/439/CEE — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Rinuncia alla patente di guida nazionale dopo aver esaurito il limite massimo di punti per varie infrazioni — Patente di guida rilasciata in un altro Stato membro — Perizia medico-psicologica negativa ottenuta nello Stato membro di residenza dopo il conseguimento di una nuova patente in un altro Stato membro — Revoca del diritto di guidare nel territorio del primo Stato membro — Facoltà per lo Stato membro di residenza del titolare della patente rilasciata da un altro Stato membro di applicare a tale patente le proprie disposizioni nazionali in materia di restrizione, sospensione, revoca o annullamento del diritto di guidare — Presupposti — Interpretazione della nozione di «comportamento successivo all’ottenimento della nuova patente di guida» )
GU C 63 del 26.2.2011, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 63/13 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 2 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Meiningen — Germania) — Frank Scheffler/Landkreis Wartburgkreis
(Causa C-334/09) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 91/439/CEE - Riconoscimento reciproco delle patenti di guida - Rinuncia alla patente di guida nazionale dopo aver esaurito il limite massimo di punti per varie infrazioni - Patente di guida rilasciata in un altro Stato membro - Perizia medico-psicologica negativa ottenuta nello Stato membro di residenza dopo il conseguimento di una nuova patente in un altro Stato membro - Revoca del diritto di guidare nel territorio del primo Stato membro - Facoltà per lo Stato membro di residenza del titolare della patente rilasciata da un altro Stato membro di applicare a tale patente le proprie disposizioni nazionali in materia di restrizione, sospensione, revoca o annullamento del diritto di guidare - Presupposti - Interpretazione della nozione di «comportamento successivo all’ottenimento della nuova patente di guida»)
2011/C 63/25
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Meiningen
Parti nella causa principale
Ricorrente: Frank Scheffler
Convenuto: Landkreis Wartburgkreis
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Meiningen — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) — Patente di guida rilasciata da uno Stato membro a un cittadino di un altro Stato membro che ha rinunciato alla sua patente nazionale e che ha la sua residenza normale, al momento del rilascio della nuova patente, nel territorio dello Stato membro di rilascio — Rifiuto di riconoscimento di questa patente da parte delle autorità dello Stato membro del domicilio, basato su una perizia medico-psicologica redatta in questo Stato membro sulla base di un esame medico effettuato dopo il rilascio della nuova patente, ma riferentesi unicamente alle circostanze precedenti al conseguimento di quest’ultima — Possibilità di qualificare detta perizia come «circostanza successiva all’ottenimento della nuova patente di guida» idonea a giustificare l’applicazione delle disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare
Dispositivo
Gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/103/CE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro — avvalendosi della facoltà conferitagli dal citato art. 8, n. 2, di applicare al titolare di una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali riguardanti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare — rifiuti di riconoscere, nel proprio territorio, il diritto di guidare derivante da una patente di guida valida rilasciata in un altro Stato membro, a motivo dell’esistenza di una perizia in merito all’idoneità alla guida presentata dal titolare di tale patente, qualora questa perizia, pur essendo stata approntata dopo la data di rilascio della patente di cui sopra e sulla base di un esame dell’interessato realizzato successivamente a questa stessa data, non presenti alcun nesso, neppure parziale, con un comportamento dell’interessato constatato dopo il rilascio di detta patente di guida e si riferisca esclusivamente a circostanze verificatesi prima della data summenzionata.