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Document 62009CB0334

    Causa C-334/09: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 2 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Meiningen — Germania) — Frank Scheffler/Landkreis Wartburgkreis (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 91/439/CEE — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Rinuncia alla patente di guida nazionale dopo aver esaurito il limite massimo di punti per varie infrazioni — Patente di guida rilasciata in un altro Stato membro — Perizia medico-psicologica negativa ottenuta nello Stato membro di residenza dopo il conseguimento di una nuova patente in un altro Stato membro — Revoca del diritto di guidare nel territorio del primo Stato membro — Facoltà per lo Stato membro di residenza del titolare della patente rilasciata da un altro Stato membro di applicare a tale patente le proprie disposizioni nazionali in materia di restrizione, sospensione, revoca o annullamento del diritto di guidare — Presupposti — Interpretazione della nozione di «comportamento successivo all’ottenimento della nuova patente di guida» )

    GU C 63 del 26.2.2011, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 63/13


    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 2 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Meiningen — Germania) — Frank Scheffler/Landkreis Wartburgkreis

    (Causa C-334/09) (1)

    (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 91/439/CEE - Riconoscimento reciproco delle patenti di guida - Rinuncia alla patente di guida nazionale dopo aver esaurito il limite massimo di punti per varie infrazioni - Patente di guida rilasciata in un altro Stato membro - Perizia medico-psicologica negativa ottenuta nello Stato membro di residenza dopo il conseguimento di una nuova patente in un altro Stato membro - Revoca del diritto di guidare nel territorio del primo Stato membro - Facoltà per lo Stato membro di residenza del titolare della patente rilasciata da un altro Stato membro di applicare a tale patente le proprie disposizioni nazionali in materia di restrizione, sospensione, revoca o annullamento del diritto di guidare - Presupposti - Interpretazione della nozione di «comportamento successivo all’ottenimento della nuova patente di guida»)

    2011/C 63/25

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgericht Meiningen

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: Frank Scheffler

    Convenuto: Landkreis Wartburgkreis

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Meiningen — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) — Patente di guida rilasciata da uno Stato membro a un cittadino di un altro Stato membro che ha rinunciato alla sua patente nazionale e che ha la sua residenza normale, al momento del rilascio della nuova patente, nel territorio dello Stato membro di rilascio — Rifiuto di riconoscimento di questa patente da parte delle autorità dello Stato membro del domicilio, basato su una perizia medico-psicologica redatta in questo Stato membro sulla base di un esame medico effettuato dopo il rilascio della nuova patente, ma riferentesi unicamente alle circostanze precedenti al conseguimento di quest’ultima — Possibilità di qualificare detta perizia come «circostanza successiva all’ottenimento della nuova patente di guida» idonea a giustificare l’applicazione delle disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare

    Dispositivo

    Gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/103/CE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro — avvalendosi della facoltà conferitagli dal citato art. 8, n. 2, di applicare al titolare di una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali riguardanti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare — rifiuti di riconoscere, nel proprio territorio, il diritto di guidare derivante da una patente di guida valida rilasciata in un altro Stato membro, a motivo dell’esistenza di una perizia in merito all’idoneità alla guida presentata dal titolare di tale patente, qualora questa perizia, pur essendo stata approntata dopo la data di rilascio della patente di cui sopra e sulla base di un esame dell’interessato realizzato successivamente a questa stessa data, non presenti alcun nesso, neppure parziale, con un comportamento dell’interessato constatato dopo il rilascio di detta patente di guida e si riferisca esclusivamente a circostanze verificatesi prima della data summenzionata.


    (1)  GU C 267 del 7.11.2009.


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