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Document 62009CA0118

Causa C-118/09: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Austria) — causa promossa da Robert Koller (Nozione di «giurisdizione nazionale» ai sensi dell’art. 234 CE — Riconoscimento dei diplomi — Direttiva 89/48/CEE — Avvocato — Iscrizione all’albo dell’ordine professionale di uno Stato membro diverso da quello in cui il diploma è stato omologato)

GU C 63 del 26.2.2011, pp. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Austria) — causa promossa da Robert Koller

(Causa C-118/09) (1)

(Nozione di «giurisdizione nazionale» ai sensi dell’art. 234 CE - Riconoscimento dei diplomi - Direttiva 89/48/CEE - Avvocato - Iscrizione all’albo dell’ordine professionale di uno Stato membro diverso da quello in cui il diploma è stato omologato)

2011/C 63/05

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission

Partie dans la procédure au principal

Robert Koller

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16) — Applicabilità della direttiva ad un cittadino austriaco, iscritto presso l’ordine degli avvocati in Spagna a seguito del riconoscimento del suo diploma austriaco e di studi complementari di una durata non inferiore a tre anni effettuati in una università spagnola, il quale, dopo aver esercitato in Spagna la sua professione per tre settimane, chiede di essere ammesso all’esame di idoneità per l’iscrizione presso l’ordine degli avvocati in Austria sulla base del titolo abilitante all’esercizio della professione rilasciato in Spagna

Dispositivo

1)

Al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre, 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nel testo di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, possono essere fatte valere dal possessore di un titolo rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abilita detto possessore ad accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale.

2)

La direttiva 89/48, nel testo di cui alla direttiva 2001/19, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino ad una persona, che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale, l’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale per l’accesso alla professione di avvocato in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa di tale Stato membro.


(1)  GU C 141 del 20.6.2009.


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