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Document 62009CN0536
Case C-536/09: Reference for a preliminary ruling from the Upravno sodišče Republike Slovenije (Republic of Slovenia) lodged on 21 December 2009 — Marija Omejc v Republika Slovenije
Causa C-536/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravno sodišče Republike Slovenije (Repubblica di Slovenia) il 21 dicembre 2009 — Marija Omejc/Republika Slovenija
Causa C-536/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravno sodišče Republike Slovenije (Repubblica di Slovenia) il 21 dicembre 2009 — Marija Omejc/Republika Slovenija
GU C 63 del 13.3.2010, pp. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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13.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 63/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravno sodišče Republike Slovenije (Repubblica di Slovenia) il 21 dicembre 2009 — Marija Omejc/Republika Slovenija
(Causa C-536/09)
2010/C 63/47
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Upravno sodišče Republike Slovenije
Parti
Ricorrente: Marija Omejc
Convenuta: Republika Slovenija
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’espressione «qualora un controllo in loco non possa essere effettuato» debba essere interpretata in applicazione del diritto nazionale, che ricollega la nozione dell’impossibilità ad un comportamento intenzionale di un determinato soggetto o alla negligenza di quest’ultimo. |
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2) |
In caso di soluzione negativa della questione sub 1, se l’espressione «qualora un controllo in loco non possa essere effettuato» debba essere interpretata nel senso che essa comprende, oltre agli atti intenzionali o alle circostanze intenzionalmente causate che rendono impossibile lo svolgimento del controllo in loco, anche qualsiasi altro atto o qualsiasi altra omissione che può essere ascritta alla negligenza dell’agricoltore o di chi ne fa le veci, qualora a causa di ciò non sia stato possibile portare a termine il controllo in loco. |
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3) |
In caso di soluzione positiva della questione sub 2, se l’irrogazione della sanzione ex art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004/CE (1) dipenda dalla condizione che l’agricoltore sia stato correttamente informato della parte del controllo che esige la sua collaborazione. |
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4) |
Nel caso in cui il titolare di un’azienda agricola non viva presso l’azienda, se il problema della definizione di soggetto che ne fa le veci ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004/CE debba essere valutato sulla base del diritto nazionale o del diritto comunitario/dell’Unione. |
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5) |
Nel caso in cui il problema menzionato alla questione precedente debba essere valutato sulla base del diritto comunitario/dell’Unione, se l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004/CE debba essere interpretato nel senso che dev’essere considerato soggetto che fa le veci dell’agricoltore durante i controlli in loco qualsiasi maggiorenne capace di agire che vive presso l’azienda ed al quale è affidata almeno una parte della gestione dell’azienda agricola. |
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6) |
Nel caso in cui il problema menzionato alla questione sub 4 debba essere risolto sulla base del diritto comunitario/dell’Unione e la soluzione della questione sub 5 sia negativa, se il titolare dell’azienda agricola (l’agricoltore ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004/CE) che non vive presso l’azienda sia tenuto a delegare un soggetto che ne fa le veci, il quale di regola sia raggiungibile nell’azienda in qualsiasi momento. |
(1) Regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18).