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Document 62007CA0546
Case C-546/07: Judgment of the Court (Third Chamber) of 21 January 2010 — European Commission v Federal Republic of Germany (Failure of a Member State to fulfil obligations — Freedom to provide services — Article 49 EC — Annex XII to the Act of Accession — List referred to in Article 24 of the Act of Accession: Poland — Chapter 2, paragraph 13 — Possibility of derogation by the Federal Republic of Germany from the first paragraph of Article 49 EC — Standstill clause — Agreement of 31 January 1990 between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Poland on the posting of workers from Polish undertakings to carry out works contracts — Exclusion of the possibility for undertakings established in other Member States to conclude works contracts with Polish undertakings for work to be carried out in Germany — Extension of the restrictions existing at the date of signature of the Treaty of Accession relating to the access of Polish workers to the German labour market)
Causa C-546/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi — Art. 49 CE — Allegato XII dell’Atto di adesione — Elenco di cui all’art. 24 dell’Atto di adesione: Polonia — Capitolo 2, n. 13 — Possibilità, per la Repubblica federale di Germania, di derogare all’art. 49, n. 1, CE — Clausola di standstill — Convenzione tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica di Polonia del 31 gennaio 1990 , relativa al distacco di lavoratori di imprese polacche per l’esecuzione di contratti d’appalto — Esclusione della possibilità, per le imprese stabilite in altri Stati membri, di stipulare con imprese polacche contratti di lavoro aventi ad oggetto appalti da eseguire in Germania — Ampliamento delle restrizioni esistenti al momento della firma del Trattato di adesione relative all’accesso dei lavoratori polacchi al mercato del lavoro tedesco)
Causa C-546/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi — Art. 49 CE — Allegato XII dell’Atto di adesione — Elenco di cui all’art. 24 dell’Atto di adesione: Polonia — Capitolo 2, n. 13 — Possibilità, per la Repubblica federale di Germania, di derogare all’art. 49, n. 1, CE — Clausola di standstill — Convenzione tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica di Polonia del 31 gennaio 1990 , relativa al distacco di lavoratori di imprese polacche per l’esecuzione di contratti d’appalto — Esclusione della possibilità, per le imprese stabilite in altri Stati membri, di stipulare con imprese polacche contratti di lavoro aventi ad oggetto appalti da eseguire in Germania — Ampliamento delle restrizioni esistenti al momento della firma del Trattato di adesione relative all’accesso dei lavoratori polacchi al mercato del lavoro tedesco)
GU C 63 del 13.3.2010, pp. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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13.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 63/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-546/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Libera prestazione dei servizi - Art. 49 CE - Allegato XII dell’Atto di adesione - Elenco di cui all’art. 24 dell’Atto di adesione: Polonia - Capitolo 2, n. 13 - Possibilità, per la Repubblica federale di Germania, di derogare all’art. 49, n. 1, CE - Clausola di «standstill» - Convenzione tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica di Polonia del 31 gennaio 1990, relativa al distacco di lavoratori di imprese polacche per l’esecuzione di contratti d’appalto - Esclusione della possibilità, per le imprese stabilite in altri Stati membri, di stipulare con imprese polacche contratti di lavoro aventi ad oggetto appalti da eseguire in Germania - Ampliamento delle restrizioni esistenti al momento della firma del Trattato di adesione relative all’accesso dei lavoratori polacchi al mercato del lavoro tedesco)
2010/C 63/04
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Traversa e P. Dejmek, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, M. Lumma e C. Blaschke, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Dowgielewicz, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 49 CE e dell’Allegato XII (Elenco di cui all’art. 24 dell’atto di adesione: Polonia), capitolo 2 (Libera circolazione delle persone), punto 13, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 875) — Interpretazione e applicazione, da parte delle autorità amministrative nazionali, della convenzione 31 gennaio 1990 tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica di Polonia, relativa all’invio di lavoratori di imprese polacche per l’esecuzione di contratti d’appalto — Esclusione della possibilità, per le imprese stabilite in altri Stati membri, di concludere con imprese polacche contratti d’appalto aventi ad oggetto lavori da effettuare in Germania — Estensione delle restrizioni esistenti alla data della sottoscrizione del trattato di adesione, relative all’accesso dei lavoratori polacchi con contratto a tempo determinato (“Werkvertragsarbeitnehmer”) al mercato nazionale del lavoro
Dispositivo
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1) |
Interpretando nella propria prassi amministrativa i termini «impresa della controparte» di cui all’art. 1, n. 1, della Convenzione tra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica di Polonia del 31 gennaio 1990, relativa al distacco di lavoratori di imprese polacche per l’esecuzione di contratti d’appalto, nel testo di cui al 1o marzo e al 30 aprile 1993, nel senso di «impresa tedesca», la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 49 CE. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
La Commissione europea e la Repubblica federale di Germania sopporteranno ciascuna le proprie spese. |
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4) |
La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese. |