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Document 62008CA0377
Case C-377/08: Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 2 July 2009 (reference for a preliminary ruling from the Corte suprema di cassazione (Italy)) — EGN BV — Filiale Italiana v Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2 (Sixth VAT Directive — Article 17(3)(a) — Deductibility and refunding of input VAT — Provision of telecommunications services — Supply of services for a customer established in another Member State — Article 9(2)(e) — Determination of the place where the service is provided)
Causa C-377/08: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — EGN BV — Filiale Italiana/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2 (Sesta direttiva IVA — Art. 17, n. 3, lett. a) — Detraibilità e rimborso dell’IVA assolta a monte — Prestazioni di servizi di telecomunicazione — Fornitura di servizi ad un destinatario stabilito in un altro Stato membro — Art. 9, n. 2, lett. e) — Determinazione del luogo della prestazione)
Causa C-377/08: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — EGN BV — Filiale Italiana/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2 (Sesta direttiva IVA — Art. 17, n. 3, lett. a) — Detraibilità e rimborso dell’IVA assolta a monte — Prestazioni di servizi di telecomunicazione — Fornitura di servizi ad un destinatario stabilito in un altro Stato membro — Art. 9, n. 2, lett. e) — Determinazione del luogo della prestazione)
GU C 205 del 29.8.2009, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 205/10 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — EGN BV — Filiale Italiana/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2
(Causa C-377/08) (1)
(Sesta direttiva IVA - Art. 17, n. 3, lett. a) - Detraibilità e rimborso dell’IVA assolta a monte - Prestazioni di servizi di telecomunicazione - Fornitura di servizi ad un destinatario stabilito in un altro Stato membro - Art. 9, n. 2, lett. e) - Determinazione del luogo della prestazione)
2009/C 205/17
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti
Ricorrente: EGN BV — Filiale Italiana
Convenuta: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione degli artt. 9, n. 2, lett. e), e 17, n. 3, lett. a), della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Prestazione di servizi di telecomunicazione transfrontalieri — Diritto del prestatore di tali servizi alla detrazione dell’imposta pagata a monte, come in regime interno
Dispositivo
L’art. 17, n. 3, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata con direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, dev’essere interpretato nel senso che un prestatore di servizi di telecomunicazione, come quello di cui trattasi nella causa principale, stabilito nel territorio di uno Stato membro, ha il diritto, in forza di tale disposizione, di detrarre o ottenere il rimborso, in tale Stato membro, dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte relativamente a servizi di telecomunicazione forniti ad un’impresa avente sede in un altro Stato membro, nei limiti in cui un tale prestatore avrebbe goduto di questo diritto se i servizi di cui trattasi fossero stati forniti all’interno del primo Stato membro.