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Document 62007CA0349

    Causa C-349/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Sopropé — Organizações de Calçado, Lda/Fazenda Pública (Codice doganale comunitario — Principio del rispetto dei diritti della difesa — Recupero a posteriori dei dazi doganali all'importazione)

    GU C 44 del 21.2.2009, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.2.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 44/16


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Sopropé — Organizações de Calçado, Lda/Fazenda Pública

    (Causa C-349/07) (1)

    (Codice doganale comunitario - Principio del rispetto dei diritti della difesa - Recupero a posteriori dei dazi doganali all'importazione)

    (2009/C 44/25)

    Lingua processuale: il portoghese

    Giudice del rinvio

    Supremo Tribunal Administrativo

    Parti

    Ricorrente: Sopropé — Organizações de Calçado, Lda

    Convenuta: Fazenda Pública

    con l'intervento di: Ministério público

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal Administrativo — Compatibilità con il diritto comunitario e con il principio dei diritti della difesa di disposizioni nazionali di procedura amministrativa tributaria in materia di termini per esercitare il diritto di audizione del contribuente — Procedura amministrativa per il pagamento a posteriori dei dazi all'importazione di merci provenienti dall'Estremo Oriente

    Dispositivo

    1)

    Per quanto riguarda la riscossione di un debito doganale al fine di procedere al recupero a posteriori di dazi doganali all'importazione, un termine da otto a quindici giorni concesso all'importatore sospettato di aver commesso un'infrazione doganale affinché questi presenti le proprie osservazioni è, in linea di principio, conforme alle prescrizioni del diritto comunitario.

    2)

    Spetta al giudice nazionale adito stabilire se, alla luce delle circostanze particolari della causa, il termine concretamente concesso a detto importatore gli abbia consentito di essere utilmente ascoltato dalle autorità doganali.

    3)

    Il giudice nazionale deve inoltre verificare se, in considerazione del periodo intercorso tra il momento in cui l'amministrazione interessata ha ricevuto le osservazioni dell'importatore e la data in cui ha adottato la sua decisione, sia possibile o meno ritenere che essa abbia tenuto adeguatamente conto delle osservazioni che le sono state trasmesse.


    (1)  GU C 235 del 6.10.2007.


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