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Document 62016TN0835
Case T-835/16: Action brought on 28 November 2016 — Louvers Belgium v Commission
Causa T-835/16: Ricorso proposto il 28 novembre 2016 — Louvers Belgium/Commissione
Causa T-835/16: Ricorso proposto il 28 novembre 2016 — Louvers Belgium/Commissione
GU C 30 del 30.1.2017, p. 53–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/53 |
Ricorso proposto il 28 novembre 2016 — Louvers Belgium/Commissione
(Causa T-835/16)
(2017/C 030/61)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Louvers Belgium Company (Zaventem, Belgio) (rappresentante: V. Lejeune, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione adottata dalla Commissione europea il 19 settembre 2016 di non selezionare l’offerta della ricorrente e di aggiudicare l’appalto n. OIB.02/PO/2016/012/703 al gruppo RIDEAUPRESS ITLINE; |
— |
accogliere la domanda di risarcimento presentata dalla ricorrente; per l’effetto, condannare la Commissione europea a pagare alla ricorrente l’importo di EUR 387 500 in linea capitale a titolo di risarcimento del danno subito a causa della perdita dell’appalto, maggiorata degli interessi di mora e legali al tasso legale sino al pagamento integrale; |
— |
condannare la Commissione europea all’integralità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione e dei diritti della ricorrente a una buona amministrazione e del principio di trasparenza, in quanto, nonostante le ripetute e insistenti richieste della ricorrente, la Commissione non le avrebbe comunicato le specifiche tecniche dei prodotti dell’aggiudicatario dell’appalto nonché i risultati della relazione sull’analisi delle offerte e dei campioni che essa le aveva trasmesso. |
2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione dei principi di trasparenza e della parità di trattamento degli offerenti sia al momento dell’elaborazione del capitolato d’oneri sia al momento della valutazione delle offerte degli offerenti da parte della Commissione. La ricorrente addebita in particolare alla convenuta:
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Pertanto, nell’ambito di tale secondo motivo, la ricorrente ritiene che l’offerta da essa presentata fosse tecnicamente conforme e, di conseguenza, regolare. Quest’ultima avrebbe dovuto aggiudicarle l’appalto, dal momento che la sua offerta di prezzo era la più bassa.