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Document 62016TN0835

    Causa T-835/16: Ricorso proposto il 28 novembre 2016 — Louvers Belgium/Commissione

    GU C 30 del 30.1.2017, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.1.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 30/53


    Ricorso proposto il 28 novembre 2016 — Louvers Belgium/Commissione

    (Causa T-835/16)

    (2017/C 030/61)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Louvers Belgium Company (Zaventem, Belgio) (rappresentante: V. Lejeune, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione adottata dalla Commissione europea il 19 settembre 2016 di non selezionare l’offerta della ricorrente e di aggiudicare l’appalto n. OIB.02/PO/2016/012/703 al gruppo RIDEAUPRESS ITLINE;

    accogliere la domanda di risarcimento presentata dalla ricorrente; per l’effetto, condannare la Commissione europea a pagare alla ricorrente l’importo di EUR 387 500 in linea capitale a titolo di risarcimento del danno subito a causa della perdita dell’appalto, maggiorata degli interessi di mora e legali al tasso legale sino al pagamento integrale;

    condannare la Commissione europea all’integralità delle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione e dei diritti della ricorrente a una buona amministrazione e del principio di trasparenza, in quanto, nonostante le ripetute e insistenti richieste della ricorrente, la Commissione non le avrebbe comunicato le specifiche tecniche dei prodotti dell’aggiudicatario dell’appalto nonché i risultati della relazione sull’analisi delle offerte e dei campioni che essa le aveva trasmesso.

    2.

    Secondo motivo, vertente su una violazione dei principi di trasparenza e della parità di trattamento degli offerenti sia al momento dell’elaborazione del capitolato d’oneri sia al momento della valutazione delle offerte degli offerenti da parte della Commissione. La ricorrente addebita in particolare alla convenuta:

    In primo luogo, di aver ripreso nell’elaborazione del suo capitolato d’oneri le caratteristiche tecniche nonché le foto dei prodotti proposti da un offerente in una precedente gara d’appalto avente oggetto simile e che essa aveva annullato senza motivo, con l’effetto di creare ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti alla concorrenza;

    In secondo luogo, di aver violato il principio fondamentale della parità di trattamento tra gli offerenti, fissando requisiti tecnici molto restrittivi e ingiustificati da un punto di vista tecnico, che sarebbero stati palesemente destinati a coincidere con i prodotti di un determinato operatore economico;

    In terzo luogo, di non aver valutato in modo obiettivo e indipendente l’offerta da essa presentata nell’ambito della procedura di gara d’appalto controversa e di averla respinta in modo ingiustificato dato che i suoi prodotti corrispondevano perfettamente ai requisiti minimi delle caratteristiche tecniche dei prodotti di cui al capitolato d’oneri e, dunque, risultavano conformi in modo equivalente ai requisiti prescritti.

    Pertanto, nell’ambito di tale secondo motivo, la ricorrente ritiene che l’offerta da essa presentata fosse tecnicamente conforme e, di conseguenza, regolare. Quest’ultima avrebbe dovuto aggiudicarle l’appalto, dal momento che la sua offerta di prezzo era la più bassa.


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