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Document 62016CA0020

    Causa C-20/16: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel/Finanzamt Offenburg (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei lavoratori — Redditi percepiti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza — Metodo di esenzione con riserva di progressività nello Stato membro di residenza — Contributi versati a un regime pensionistico e di assicurazione malattia trattenuti dai redditi percepiti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza — Deduzione di tali contributi — Condizione relativa all’assenza di un nesso diretto con le entrate esenti)

    GU C 277 del 21.8.2017, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.8.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 277/12


    Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 giugno 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel/Finanzamt Offenburg

    (Causa C-20/16) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei lavoratori - Redditi percepiti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza - Metodo di esenzione con riserva di progressività nello Stato membro di residenza - Contributi versati a un regime pensionistico e di assicurazione malattia trattenuti dai redditi percepiti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza - Deduzione di tali contributi - Condizione relativa all’assenza di un nesso diretto con le entrate esenti))

    (2017/C 277/15)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesfinanzhof

    Parti

    Ricorrente: Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel

    Convenuto: Finanzamt Offenburg

    Dispositivo

    L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale un contribuente residente in tale Stato membro che lavora per l’amministrazione pubblica di un altro Stato membro non può dedurre dalla base imponibile dell’imposta sul reddito nel suo Stato membro di residenza i contributi versati a un regime pensionistico e di assicurazione malattia trattenuti dal suo stipendio nello Stato membro di impiego, a differenza dei contributi analoghi versati al regime previdenziale del suo Stato membro di residenza, qualora, in applicazione della convenzione per evitare la doppia imposizione tra i due Stati membri, lo stipendio non debba essere tassato nello Stato membro di residenza del lavoratore e vada semplicemente ad aumentare l’aliquota d’imposta applicabile agli altri redditi.


    (1)  GU C 118 del 04.04.2016.


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