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Document 62013TA0248

Causa T-248/13: Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2016 — Al-Ghabra/Commissione («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche di una persona inserita in un elenco redatto da un organo delle Nazioni Unite — Inserimento del nominativo di tale persona nell’elenco figurante all’allegato I del regolamento n. 881/2002 — Ricorso di annullamento — Termine ragionevole — Obbligo di verificare e di dimostrare la fondatezza della motivazione addotta — Sindacato giurisdizionale»)

GU C 30 del 30.1.2017, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 30/42


Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2016 — Al-Ghabra/Commissione

(Causa T-248/13) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Regolamento (CE) n. 881/2002 - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche di una persona inserita in un elenco redatto da un organo delle Nazioni Unite - Inserimento del nominativo di tale persona nell’elenco figurante all’allegato I del regolamento n. 881/2002 - Ricorso di annullamento - Termine ragionevole - Obbligo di verificare e di dimostrare la fondatezza della motivazione addotta - Sindacato giurisdizionale»))

(2017/C 030/45)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mohammed Al-Ghabra (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: E. Grieves, barrister e J. Carey, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Konstantinidis, T. Scharf e F. Erlbacher, poi M. Konstantinidis e F. Erlbacher, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi Spencer e V. Kaye, poi V. Kaye, poi S. Brandon, infine C. Crane, agenti, assistiti da T. Eicke, QC), il Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J. P. Hix e E. Finnegan, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, del regolamento (CE) n. 14/2007, della Commissione, del 10 gennaio 2007, recante settantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio (GU 2007, L 6, pag. 6), nella parte in riguarda il ricorrente, e, dall’altro, della decisione Ares (2013) 188023 della Commissione, del 6 marzo 2013, che conferma il mantenimento del nominativo del ricorrente nell’elenco delle persone e delle entità cui si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan (GU 2002, L 139, pag. 9).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento del regolamento (CE) n. 14/2007 della Commissione, del 10 gennaio 2007, recante settantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, nella parte in cui riguarda il sig. Mohammed Al-Ghabra.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto in quanto infondato.

3)

Il sig. Al-Ghabra è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Consiglio dell’Unione europea sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 9 dell’11.1.2014.


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