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Document 62013TA0248
Case T-248/13: Judgment of the General Court of 13 December 2016 — Al-Ghabra v Commission (Common foreign and security policy — Restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaeda network and the Taliban — Regulation (EC) No 881/2002 — Freezing of the funds and economic resources of a person included on a list drawn up by a United Nations body — Inclusion of that person’s name on the list in Annex I to Regulation No 881/2002 — Action for annulment — Reasonable time — Obligation to verify and justify the merits of the grounds relied on — Judicial review)
Causa T-248/13: Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2016 — Al-Ghabra/Commissione («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche di una persona inserita in un elenco redatto da un organo delle Nazioni Unite — Inserimento del nominativo di tale persona nell’elenco figurante all’allegato I del regolamento n. 881/2002 — Ricorso di annullamento — Termine ragionevole — Obbligo di verificare e di dimostrare la fondatezza della motivazione addotta — Sindacato giurisdizionale»)
Causa T-248/13: Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2016 — Al-Ghabra/Commissione («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche di una persona inserita in un elenco redatto da un organo delle Nazioni Unite — Inserimento del nominativo di tale persona nell’elenco figurante all’allegato I del regolamento n. 881/2002 — Ricorso di annullamento — Termine ragionevole — Obbligo di verificare e di dimostrare la fondatezza della motivazione addotta — Sindacato giurisdizionale»)
GU C 30 del 30.1.2017, p. 42–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 30/42 |
Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2016 — Al-Ghabra/Commissione
(Causa T-248/13) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Regolamento (CE) n. 881/2002 - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche di una persona inserita in un elenco redatto da un organo delle Nazioni Unite - Inserimento del nominativo di tale persona nell’elenco figurante all’allegato I del regolamento n. 881/2002 - Ricorso di annullamento - Termine ragionevole - Obbligo di verificare e di dimostrare la fondatezza della motivazione addotta - Sindacato giurisdizionale»))
(2017/C 030/45)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mohammed Al-Ghabra (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: E. Grieves, barrister e J. Carey, solicitor)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Konstantinidis, T. Scharf e F. Erlbacher, poi M. Konstantinidis e F. Erlbacher, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi Spencer e V. Kaye, poi V. Kaye, poi S. Brandon, infine C. Crane, agenti, assistiti da T. Eicke, QC), il Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J. P. Hix e E. Finnegan, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, del regolamento (CE) n. 14/2007, della Commissione, del 10 gennaio 2007, recante settantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio (GU 2007, L 6, pag. 6), nella parte in riguarda il ricorrente, e, dall’altro, della decisione Ares (2013) 188023 della Commissione, del 6 marzo 2013, che conferma il mantenimento del nominativo del ricorrente nell’elenco delle persone e delle entità cui si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan (GU 2002, L 139, pag. 9).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento del regolamento (CE) n. 14/2007 della Commissione, del 10 gennaio 2007, recante settantaquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, nella parte in cui riguarda il sig. Mohammed Al-Ghabra. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto in quanto infondato. |
3) |
Il sig. Al-Ghabra è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Consiglio dell’Unione europea sopportano le proprie spese. |