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Document 62012CN0468
Case C-468/12: Reference for a preliminary ruling from the Tribunale di Cosenza (Italy) lodged on 19 October 2012 — CCIAA di Cosenza v CIESSE SRL in liquidation
Causa C-468/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cosenza (Italia) il 19 ottobre 2012 — CCIAA di Cosenza/Fallimento CIESSE SRL
Causa C-468/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cosenza (Italia) il 19 ottobre 2012 — CCIAA di Cosenza/Fallimento CIESSE SRL
GU C 399 del 22.12.2012, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 399/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cosenza (Italia) il 19 ottobre 2012 — CCIAA di Cosenza/Fallimento CIESSE SRL
(Causa C-468/12)
2012/C 399/24
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Cosenza
Parti nella causa principale
Ricorrente: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza
Convenuto: Fallimento CIESSE SRL
Questione pregiudiziale
Se la disciplina italiana riguardante le modalità di calcolo del diritto annuale cui sono tenuti tutti i soggetti che svolgono attività economica, nella parte in cui prevede che gli imprenditori individuali paghino un diritto annuale in misura fissa (200 EUR se iscritti nella sezione ordinaria ovvero 88 EUR se annotati nella sezione speciale); che le società semplici agricole paghino un diritto annuale in misura fissa di 100 EUR (oltre 20 EUR per ogni unità locale); che le unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede all’estero paghino in misura fissa 110 EUR; che le società semplici con ragione sociale non agricola paghino in misura fissa 200 EUR; che le società tra avvocati paghino in misura fissa 200 EUR, mentre tutti gli altri soggetti economici collettivi (società, consorzi, ecc.) sono tenuti al pagamento di «diritti commisurati al fatturato dell’esercizio precedente» (così arrivando a pagare fino a 40 000 EUR), si ponga in contrasto con l’art. 5 della direttiva 2008/7/CE (1) del 12 febbraio 2008 laddove pone un onere notevolmente più gravoso per l’esercizio dell’attività d’impresa svolto da una società di capitali (espressione intesa nel senso omnicomprensivo di cui alla suddetta direttiva comunitaria) rispetto a quello svolto da un'impresa individuale.
(1) Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali; GU L 46, pag. 11