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Document 62011TA0268

    Causa T-268/11 P: Sentenza del Tribunale dell’ 8 novembre 2012 — Commissione/Strack ( «Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Ferie — Congedo di malattia — Annullamento in primo grado della decisione della Commissione di diniego del riporto dei giorni di ferie annuali di cui l’interessato non ha usufruito — Articolo 4 dell’allegato V allo statuto — Articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello statuto — Direttiva 2003/88/CE — Impugnazione fondata — Causa matura per la decisione — Rigetto del ricorso» )

    GU C 399 del 22.12.2012, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 399/19


    Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2012 — Commissione/Strack

    (Causa T-268/11 P) (1)

    (Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Ferie - Congedo di malattia - Annullamento in primo grado della decisione della Commissione di diniego del riporto dei giorni di ferie annuali di cui l’interessato non ha usufruito - Articolo 4 dell’allegato V allo statuto - Articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello statuto - Direttiva 2003/88/CE - Impugnazione fondata - Causa matura per la decisione - Rigetto del ricorso)

    2012/C 399/34

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e J. Currall, agenti)

    Altra parte nel procedimento: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

    Oggetto

    Impugnazione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 15 marzo 2011, Strack/Commissione (F-120/07, non ancora pubblicata nella Raccolta), diretta al parziale annullamento di tale sentenza

    Dispositivo

    1)

    La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 15 marzo 2011, Strack/Commissione (F-120/07), è annullata.

    2)

    Il ricorso proposto dal sig. Guido Strack dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-120/07 è respinto.

    3)

    Il sig. Strack e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente procedimento.


    (1)  GU C 232 del 6.8.2011.


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