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Dokument 62010CN0300

    Causa C-300/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães (Portogallo) il 17 giugno 2010 — Vítor Hugo Marques Almeida/Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel

    GU C 234 del 28.8.2010, s. 26 – 26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 234/26


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães (Portogallo) il 17 giugno 2010 — Vítor Hugo Marques Almeida/Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel

    (Causa C-300/10)

    ()

    2010/C 234/42

    Lingua processuale: il portoghese

    Giudice del rinvio

    Tribunal da Relação de Guimarães

    Parti

    Ricorrente: Vítor Hugo Marques Almeida

    Convenuti: Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel

    Questioni pregiudiziali

    a)

    Se gli artt. 3, n. 1, della prima direttiva (72/166/CEE) (1), 2, n. 1, della seconda direttiva (84/5/CEE) (2), e 1 e 1 bis della terza direttiva (90/232/CEE) (3) debbano essere interpretati nel senso che ostano a che il diritto civile nazionale (nella specie, gli artt. 503, n. 1, 504, 505 e 570 del Codice civile) preveda che, in caso di collisione tra veicoli — da cui siano derivati danni fisici per uno dei passeggeri (la persona lesa, che chiede il risarcimento) — che non possa essere imputata ad alcuno dei conducenti a titolo di colpa, il risarcimento spettante al suddetto passeggero deve essere negato o limitato poiché si ritiene che egli abbia concorso alla causazione del danno in quanto viaggiava nel posto contiguo a quello del conducente senza indossare la cintura di sicurezza, in violazione della normativa nazionale,

    b)

    considerato che è stato dimostrato che al momento della collisione tra i veicoli coinvolti il suddetto passeggero, a causa della collisione stessa e del fatto che non indossava la cintura di sicurezza, ha urtato violentemente il capo contro il parabrezza, infrangendolo e procurandosi profonde lacerazioni alla testa e al volto;

    c)

    e considerato che, poiché, alla data del sinistro, uno dei veicoli coinvolti non era coperto da assicurazione valida ed efficace in virtù di un contratto stipulato con un assicuratore, l’azione è diretta, oltre che contro l’assicuratore dell’altro veicolo coinvolto, contro il proprietario del veicolo non assicurato, contro il suo conducente e contro il Fundo de Garantia Automóvel, i quali, trattandosi di responsabilità oggettiva, possono essere condannati in solido al risarcimento.


    (1)  Direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1).

    (2)  Seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17).

    (3)  Terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33).


    Začiatok