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Document 62008CA0194
Case C-194/08: Judgment of the Court (Third Chamber) of 1 July 2010 (reference for a preliminary ruling from the Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Susanne Gassmayr v Bundesminister für Wissenschaft und Forschung (Social policy — Directive 92/85/EEC — Introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding — Articles 5(3) and 11(1) to (3) — Direct effect — Pregnant worker granted leave during her pregnancy — Worker on maternity leave — Right to payment of an on-call duty allowance)
Causa C-194/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1 °luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Susanne Gassmayr/Bundesminister für Wissenschaft und Forschung (Politica sociale — Direttiva 92/85/CEE — Attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento — Artt. 5, n. 3, e 11, punti 1-3 — Effetto diretto — Lavoratrice gestante dispensata dal lavoro durante la gravidanza — Lavoratrice in congedo di maternità — Diritto al pagamento di un’indennità per servizi di guardia)
Causa C-194/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1 °luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Susanne Gassmayr/Bundesminister für Wissenschaft und Forschung (Politica sociale — Direttiva 92/85/CEE — Attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento — Artt. 5, n. 3, e 11, punti 1-3 — Effetto diretto — Lavoratrice gestante dispensata dal lavoro durante la gravidanza — Lavoratrice in congedo di maternità — Diritto al pagamento di un’indennità per servizi di guardia)
GU C 234 del 28.8.2010, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/4 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1o luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Susanne Gassmayr/Bundesminister für Wissenschaft und Forschung
(Causa C-194/08) (1)
(Politica sociale - Direttiva 92/85/CEE - Attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento - Artt. 5, n. 3, e 11, punti 1-3 - Effetto diretto - Lavoratrice gestante dispensata dal lavoro durante la gravidanza - Lavoratrice in congedo di maternità - Diritto al pagamento di un’indennità per servizi di guardia)
2010/C 234/06
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Susanne Gassmayr
Convenuto: Bundesminister für Wissenschaft und Forschung
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell’art. 11, punti 1, 2 e 3, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU L 348, pag. 1) — Effetto diretto — Diritto di una lavoratrice al pagamento, durante il periodo di divieto di attività lavorativa pre e/o post partum, di un’indennità non forfettaria per permanenza sul luogo di servizio e, all’occorrenza, prestazione di attività professionale al di fuori del normale orario di lavoro («Journaldienstzulage»)
Dispositivo
1) |
L’art. 11, punti 1-3, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), ha effetto diretto e fa sorgere, in capo ai singoli, diritti che questi possono far valere nei confronti di uno Stato membro che non ha recepito tale direttiva nell’ordinamento nazionale o che l’ha recepita in modo non corretto, diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare. |
2) |
L’art. 11, punto 1, della direttiva 92/85 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che una lavoratrice gestante temporaneamente dispensata dal lavoro a causa della gravidanza abbia diritto a una retribuzione equivalente allo stipendio medio dalla stessa percepito nel corso di un periodo di riferimento anteriore all’inizio della gravidanza, con l’esclusione dell’indennità per servizi di guardia. |
3) |
L’art. 11, punti 2 e 3, della direttiva 92/85 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che una lavoratrice in congedo di maternità abbia diritto a una retribuzione equivalente allo stipendio medio dalla stessa percepito nel corso di un periodo di riferimento anteriore all’inizio del congedo in questione, con l’esclusione dell’indennità per servizi di guardia. |