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Document 62007CA0139

    Causa C-139/07 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 giugno 2010 — Commissione europea/Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia [Impugnazione — Accesso ai documenti delle istituzioni — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti afferenti a procedimenti di controllo degli aiuti di Stato — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività d’indagine — Obbligo dell’istituzione interessata di procedere a un esame specifico e concreto del contenuto dei documenti su cui verte la richiesta di accesso]

    GU C 234 del 28.8.2010, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 234/2


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 giugno 2010 — Commissione europea/Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia

    (Causa C-139/07 P) (1)

    (Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti afferenti a procedimenti di controllo degli aiuti di Stato - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività d’indagine - Obbligo dell’istituzione interessata di procedere a un esame specifico e concreto del contenuto dei documenti su cui verte la richiesta di accesso)

    2010/C 234/02

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Kreuschitz, P. Aalto e C. Docksey, agenti)

    Altre parti nel procedimento: Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (rappresentanti: C. Arhold e N. Wimmer, Rechtsanwälte), Regno di Danimarca (rappresentante: B. Weis Fogh, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: K. Wistrand, S. Johannesson e K. Petkovska, agenti)

    Interveniente a sostegno della Technische Glaswerke Ilmenau GmbH: Regno di Danimarca (rappresentante: B. Weis Fogh, agente)

    Oggetto

    Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 14 dicembre 2006, causa T-237/02, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commissione, con cui il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 28 maggio 2002, nella parte in cui essa nega alla ricorrente l’accesso a documenti riguardanti i procedimenti d’esame degli aiuti di Stato concessile — Applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 a documenti riguardanti procedimenti d’esame di aiuti di Stato — Obbligo dell’istituzione interessata di procedere a una valutazione concreta e individuale del contenuto dei documenti di cui alla domanda di accesso

    Dispositivo

    1)

    I punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 dicembre 2006, causa T-237/02, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, sono annullati.

    2)

    Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e diretto all’annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 28 maggio 2002 nella parte in cui nega l’accesso a documenti afferenti ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato concessi alla Technische Glaswerke Ilmenau GmbH è respinto.

    3)

    La Technische Glaswerke Ilmenau GmbH è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea sia in primo grado sia in occasione della presente impugnazione.

    4)

    Il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.


    (1)  GU C 140 del 23.6.2007.


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