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Document 52007AP0105

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di canna greggio destinato all'approvvigionamento delle raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 (COM(2006)0798 - C6-0003/2007 - 2006/0261(CNS))

GU C 74E del 20.3.2008, pp. 158–159 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

52007AP0105

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di canna greggio destinato all'approvvigionamento delle raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 (COM(2006)0798 - C6-0003/2007 - 2006/0261(CNS))

Gazzetta ufficiale n. 074 E del 20/03/2008 pag. 0158 - 0159


P6_TA(2007)0105

Contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di canna *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di canna greggio destinato all'approvvigionamento delle raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 (COM(2006)0798 — C6-0003/2007 — 2006/0261(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0798) [1],

- visto l'articolo 37, paragrafo 2 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0003/2007),

- visto l'articolo 51 del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0072/2007);

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE | EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO |

Emendamento 1

Articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo)

| 3 bis. A partire dalla campagna 2009/2010, i contingenti tariffari supplementari sono concessi solamente nel quadro del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2004 [2] (regolamento "Tutto tranne le armi") e dell'accesso privilegiato al mercato di cui beneficiano i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. |

[1] Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

[2] GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1.

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