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Document 32017D1471

Decisione (UE) 2017/1471 della Commissione, del 10 agosto 2017, che modifica la decisione 2013/162/UE al fine di rivedere le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2017 al 2020 [notificata con il numero C(2017) 5556]

C/2017/5556

GU L 209 del 12.8.2017, pp. 53–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1471/oj

12.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 209/53


DECISIONE (UE) 2017/1471 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2017

che modifica la decisione 2013/162/UE al fine di rivedere le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2017 al 2020

[notificata con il numero C(2017) 5556]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2013/162/UE (2) della Commissione stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 utilizzando i dati degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri determinati in conformità delle linee guida del 1996 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), disponibili al momento della sua adozione.

(2)

Dopo l'adozione della decisione 2013/162/UE, a norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 666/2014 (3) gli Stati membri sono tenuti a comunicare gli inventari dei gas a effetto serra determinati conformemente alle linee guida del 2006 per gli inventari nazionali di gas a effetto serra dell'IPCC e alle linee guida per la comunicazione dei dati della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) a norma della decisione 24/CP.19 della Conferenza delle parti dell'UNFCCC.

(3)

A norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), entro il dicembre 2016 la Commissione esamina gli effetti del ricorso alle linee guida IPCC 2006, o di un cambiamento delle metodologie UNFCCC utilizzate, sulle emissioni totali di gas a effetto serra dello Stato membro pertinenti per l'articolo 3 della decisione n. 406/2009/CE al fine di assicurare che vi sia coerenza tra i metodi utilizzati per la determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e la comunicazione annuale dei dati da parte degli Stati membri dopo la data di tale esame.

(4)

Conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 525/2013 e sulla base dei dati di inventario dei gas a effetto serra riveduti a norma dell'articolo 19 del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato gli effetti del ricorso alle linee guida IPCC 2006, nonché del cambiamento delle metodologie UNFCCC usate, sugli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri. La differenza sul totale delle emissioni di gas a effetto serra pertinente per l'articolo 3 della decisione n. 406/2009/CE è superiore all'1 % nella maggior parte degli Stati membri. Alla luce di tale esame, le assegnazioni annuali di emissioni di tutti gli Stati membri per il periodo dal 2017 al 2020 di cui all'allegato II della decisione 2013/162/UE dovrebbero essere rivedute per tener conto dei nuovi dati dell'inventario comunicati e riveduti ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 nel 2016. Detta revisione dovrebbe essere effettuata utilizzando la stessa metodologia impiegata nella decisione 2013/162/UE per determinare le assegnazioni annuali di emissioni.

(5)

La revisione delle assegnazioni annuali di emissioni dovrebbe essere limitata a quelle assegnate per il periodo dal 2017 al 2020, in quanto per le emissioni di gas a effetto serra per il periodo dal 2013 al 2016 gli Stati membri non possono più modificare politiche e misure. Tuttavia, a fini di chiarezza, è opportuno sostituire l'intero allegato II della decisione 2013/162/UE e mantenere invariate le assegnazioni annuali di emissioni relative al periodo dal 2013 al 2016.

(6)

L'articolo 2 della decisione 2013/162/UE fa riferimento ai valori del potenziale di surriscaldamento del pianeta che figurano nella quarta relazione di valutazione dell'IPCC, adottata dalla decisione 15/CP.17 della Conferenza delle parti dell'UNFCCC. Nel frattempo la Conferenza delle parti dell'UNFCCC ha adottato una nuova decisione 24/CP.19 che si richiama alla decisione 15/CP.17 e conferma i valori di cui alla quarta relazione di valutazione dell'IPCC. L'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 666/2014 prevede che gli Stati membri e la Commissione utilizzino i potenziali di surriscaldamento globale elencati nell'allegato III della decisione 24/CP.19 per determinare e comunicare gli inventari dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 7, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 525/2013. Per motivi di chiarezza il riferimento alla decisione 15/CP.17 all'articolo 2 della decisione 2013/162/UE dovrebbe pertanto essere sostituito con un riferimento alla decisione 24/CP.19.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/162/UE è così modificata:

1)

all'articolo 2, il termine «decisione 15/CP.17» è sostituito dal termine «decisione 24/CP.19»;

2)

l'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2017

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


(1)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.

(2)  Decisione 2013/162/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 28.3.2013, pag. 106).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che stabilisce requisiti sostanziali per il sistema di inventario dell'Unione e tiene conto dei cambiamenti apportati ai potenziali di riscaldamento globale e alle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 26).

(4)  Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Assegnazione annuale di emissioni per Stato membro per il periodo dal 2013 al 2020 calcolata mediante l'applicazione dei valori del potenziale di surriscaldamento del pianeta indicati nella quarta relazione di valutazione dell'IPCC

Stato membro

Assegnazione annuale di emissioni

(tonnellate di CO2 equivalente)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgio

82 376 327

80 774 027

79 171 726

77 569 425

76 190 376

74 703 759

73 217 143

71 730 526

Bulgaria

28 661 817

28 897 235

29 132 652

29 368 070

27 481 112

27 670 637

27 860 163

28 049 688

Repubblica ceca

65 452 506

66 137 845

66 823 185

67 508 524

67 971 770

68 581 207

69 190 644

69 800 080

Danimarca

36 829 163

35 925 171

35 021 179

34 117 187

34 775 642

33 871 444

32 967 246

32 063 048

Germania

495 725 112

488 602 056

481 479 000

474 355 944

453 842 854

446 270 289

438 697 724

431 125 160

Estonia

6 296 988

6 321 312

6 345 636

6 369 960

5 928 965

5 960 550

5 992 135

6 023 720

Irlanda

47 226 256

46 089 109

44 951 963

43 814 816

41 194 830

40 110 780

39 026 731

37 942 682

Grecia

61 003 810

61 293 018

61 582 226

61 871 434

61 029 668

61 298 009

61 566 349

61 834 690

Spagna

235 551 490

233 489 390

231 427 291

229 365 191

225 664 376

223 560 157

221 455 939

219 351 720

Francia

408 762 813

403 877 606

398 580 044

393 282 481

371 789 603

366 284 473

360 779 342

355 274 211

Croazia

21 196 005

21 358 410

21 520 815

21 683 221

20 147 020

20 330 287

20 513 553

20 696 819

Italia

317 768 849

315 628 134

313 487 419

311 346 703

307 153 729

304 562 057

301 970 385

299 378 714

Cipro

5 919 071

5 922 555

5 926 039

5 929 524

4 196 633

4 122 837

4 049 042

3 975 247

Lettonia

9 279 248

9 370 072

9 460 897

9 551 721

9 747 135

9 834 273

9 921 411

10 008 549

Lituania

17 153 997

17 437 556

17 721 116

18 004 675

18 033 267

18 327 321

18 621 376

18 915 430

Lussemburgo

9 814 716

9 610 393

9 406 070

9 201 747

8 992 800

8 780 781

8 568 762

8 356 742

Ungheria

50 796 264

51 906 630

53 016 996

54 127 362

50 432 363

51 347 175

52 261 987

53 176 800

Malta

1 168 514

1 166 788

1 165 061

1 163 334

1 174 524

1 173 666

1 172 808

1 171 950

Paesi Bassi

125 086 859

122 775 394

120 463 928

118 152 462

116 032 216

113 763 728

111 495 240

109 226 752

Austria

54 643 228

54 060 177

53 477 125

52 894 074

51 372 672

50 751 430

50 130 188

49 508 946

Polonia

204 579 390

205 621 337

206 663 283

207 705 229

210 107 929

211 642 729

213 177 529

214 712 329

Portogallo

49 874 317

50 139 847

50 405 377

50 670 907

48 431 756

48 811 632

49 191 508

49 571 384

Romania

83 080 513

84 765 858

86 451 202

88 136 547

90 958 677

92 739 954

94 521 231

96 302 508

Slovenia

12 278 677

12 309 309

12 339 941

12 370 573

12 161 170

12 196 719

12 232 267

12 267 816

Slovacchia

25 877 815

26 203 808

26 529 801

26 855 793

26 759 746

27 028 129

27 296 513

27 564 896

Finlandia

33 497 046

32 977 333

32 457 619

31 937 905

31 771 327

31 185 203

30 599 079

30 012 956

Svezia

43 386 459

42 715 001

42 043 544

41 372 087

39 377 620

38 772 710

38 167 800

37 562 890

Regno Unito

358 980 526

354 455 751

349 930 975

345 406 200

360 630 247

357 464 952

354 299 657

351 134 362

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