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Document 32016D2268

    Decisione di esecuzione (UE) 2016/2268 della Commissione, del 14 dicembre 2016, che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1× Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) nonché dei loro prodotti derivati [notificata con il numero C(2016) 8390]

    C/2016/8390

    GU L 342 del 16.12.2016, p. 34–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2268/oj

    16.12.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 342/34


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2268 DELLA COMMISSIONE

    del 14 dicembre 2016

    che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1× Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) nonché dei loro prodotti derivati

    [notificata con il numero C(2016) 8390]

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 6, e l'articolo 20, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le decisioni 2007/305/CE (2), 2007/306/CE (3) e 2007/307/CE (4) definiscono le norme relative al ritiro dal mercato rispettivamente della colza ibrida Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), della colza ibrida Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) e della colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) nonché dei loro prodotti derivati («materiale geneticamente modificato»). Dette decisioni sono state adottate dopo che il titolare dell'autorizzazione, la società Bayer CropScience AG, ha comunicato alla Commissione di non avere intenzione di presentare una domanda di rinnovo dell'autorizzazione relativa al materiale geneticamente modificato in questione a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 11, dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

    (2)

    Tutte e tre le decisioni hanno previsto un periodo iniziale di transizione di cinque anni durante il quale l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da tale materiale geneticamente modificato era consentita in una percentuale non superiore allo 0,9 %, purché tale presenza fosse accidentale o tecnicamente inevitabile. Detto periodo di transizione era volto a tenere conto del fatto che tracce minime di tale materiale geneticamente modificato potrebbero a volte rimanere nella catena alimentare umana e animale anche dopo la decisione della Bayer CropScience AG di interrompere la vendita delle sementi derivate da detti organismi geneticamente modificati, sebbene fosse stato preso ogni provvedimento necessario a eliminare la presenza di tale materiale geneticamente modificato.

    (3)

    Alla luce dell'esperienza maturata in seguito al ritiro di tale materiale geneticamente modificato dal mercato, la decisione di esecuzione 2012/69/UE (5) della Commissione ha modificato tutte e tre le decisioni al fine di prolungare il periodo di transizione fino al 31 dicembre 2016. Dati i livelli molto bassi che erano stati segnalati tale decisione ha ridotto la presenza tollerata di tale materiale geneticamente modificato negli alimenti e nei mangimi allo 0,1 % in peso.

    (4)

    Le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE hanno inoltre stabilito una serie di provvedimenti che la Bayer CropScience AG doveva prendere al fine di garantire l'efficace ritiro dal mercato del materiale geneticamente modificato in questione nonché obblighi di notifica cui la società doveva ottemperare.

    (5)

    Nel dicembre 2013 e nel marzo 2016 la Bayer CropScience AG ha riferito che, nonostante i provvedimenti presi al fine di prevenire la presenza di tali organismi geneticamente modificati in conformità alle decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE, negli ultimi anni sono state ancora rilevate tracce minime nei prodotti della colza. Il persistere della presenza di tali tracce trova spiegazione sia nella biologia della colza, che può rimanere quiescente per lunghi periodi, sia nelle pratiche agricole impiegate per raccogliere le sementi, che possono aver causato fuoriuscite accidentali il cui livello era difficile da stimare al momento dell'adozione delle decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE e della decisione di esecuzione 2012/69/UE. La presenza di tracce ha continuato a seguire un andamento decrescente.

    (6)

    In questo contesto è opportuno prolungare il periodo di transizione di ulteriori tre anni, fino al 31 dicembre 2019, per consentire il ritiro completo delle rimanenti tracce della colza Ms1×Rf1, Ms1×Rf2 e Topas 19/2 dalla catena alimentare umana e animale.

    (7)

    Al fine di contribuire ulteriormente al ritiro di tale materiale geneticamente modificato è inoltre opportuno che la Bayer CropScience AG continui ad attuare il programma interno richiesto in conformità alle decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE e a raccogliere dati, come ha fatto in precedenza su base volontaria, sulla presenza di tale materiale nei prodotti della colza importati nell'Unione dal Canada, l'unico paese in cui tali tipi di colza sono stati coltivati per fini commerciali. La Bayer CropScience AG dovrebbe presentare alla Commissione una relazione su entrambi questi aspetti entro il 1o gennaio 2019.

    (8)

    La Bayer CropScience AG dovrebbe garantire la costante disponibilità di materiali di riferimento certificati per consentire ai laboratori di controllo di eseguire le loro analisi durante tale periodo di transizione.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE.

    (10)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2007/305/CE è così modificata:

    1)

    l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    Il destinatario attua un programma interno inteso a garantire l'efficace ritiro dal mercato della colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e della combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 nella coltura e nella produzione di sementi e raccoglie dati sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.

    Entro il 1o gennaio 2019 il destinatario presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione di detto programma e sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.»;

    2)

    l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    1.   La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 in alimenti e mangimi notificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2019, purché tale presenza:

    a)

    sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e

    b)

    non superi la percentuale dello 0,1 % in peso.

    2.   Il destinatario garantisce la disponibilità di materiale di riferimento certificato per la colza ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 tramite l'American Oil Chemists Society all'indirizzo https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms)»;

    3)

    l'allegato è soppresso.

    Articolo 2

    La decisione 2007/306/CE è così modificata:

    1)

    l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    Il destinatario attua un programma interno inteso a garantire l'efficace ritiro dal mercato della colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e della combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 nella coltura e nella produzione di sementi e raccoglie dati sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.

    Entro il 1o gennaio 2019 il destinatario presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione di detto programma e sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.»;

    2)

    l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    1.   La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 in alimenti e mangimi notificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2019, purché tale presenza:

    a)

    sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e

    b)

    non superi la percentuale dello 0,1 % in peso.

    2.   Il destinatario garantisce la disponibilità di materiale di riferimento certificato per la colza ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 tramite l'American Oil Chemists Society all'indirizzo https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms)»;

    3)

    l'allegato è soppresso.

    Articolo 3

    L'articolo 1 della decisione 2007/307/CE è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    1.   Il destinatario attua un programma interno inteso a garantire l'efficace ritiro dal mercato della colza ACS- BNØØ7-1 nella coltura e nella produzione di sementi e raccoglie dati sulla presenza di tale organismo geneticamente modificato nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.

    Entro il 1o gennaio 2019 il destinatario presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione di detto programma e sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.

    2.   La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ7-1 in alimenti e mangimi notificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2019, purché tale presenza:

    a)

    sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e

    b)

    non superi la percentuale dello 0,1 % in peso.

    3.   Il destinatario garantisce la disponibilità di materiale di riferimento certificato per la colza ACS- BNØØ7-1 tramite l'American Oil Chemists Society all'indirizzo https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms)».

    Articolo 4

    Le voci relative alla colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e alla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4, alla colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e alla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 nonché alla colza ACS-BNØØ7-1 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono modificate al fine di tener conto della presente decisione.

    Articolo 5

    La Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Germania, è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

    (2)  Decisione 2007/305/CE della Commissione, del 25 aprile 2007, relativa al ritiro dal mercato della colza ibrida Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4) e dei suoi prodotti derivati (GU L 117 del 5.5.2007, pag. 17).

    (3)  Decisione 2007/306/CE della Commissione, del 25 aprile 2007, relativa al ritiro dal mercato della colza ibrida Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) e dei suoi prodotti derivati (GU L 117 del 5.5.2007, pag. 20).

    (4)  Decisione 2007/307/CE della Commissione, del 25 aprile 2007, relativa al ritiro dal mercato della colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) e dei suoi prodotti derivati (GU L 117 del 5.5.2007, pag. 23).

    (5)  Decisione di esecuzione 2012/69/UE della Commissione, del 3 febbraio 2012, che modifica le decisioni 2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza ibrida Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), nonché dei loro prodotti derivati (GU L 34 del 7.2.2012, pag. 12).


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