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Document 32008R0812

    Regolamento (CE) n. 812/2008 del Consiglio, dell’ 11 agosto 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 954/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l’altro, della Russia

    GU L 220 del 15.8.2008, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/812/oj

    15.8.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 220/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 812/2008 DEL CONSIGLIO

    dell’11 agosto 2008

    recante modifica del regolamento (CE) n. 954/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l’altro, della Russia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l’altro, della Russia (2),

    vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDIMENTO

    1.   Misure in vigore

    (1)

    Al termine di un’inchiesta («l’inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 954/2006, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l’altro, della Russia.

    2.   Disposizioni speciali relative al controllo

    (2)

    Dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 954/2006 e avendo informato il comitato consultivo, la Commissione ha seguito con attenzione particolare l’evoluzione delle importazioni di tubi senza saldature da tutti i paesi interessati dalle misure. Questo monitoraggio ha rivelato che le esportazioni del gruppo di produttori esportatori russi OAO TMK (OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant, OAO Seversky Tube Works e società connesse) (di seguito «TMK», «la società» o «il gruppo») verso la Comunità sono fortemente diminuite durante i primi sei mesi seguenti l’istituzione delle misure. La Commissione ha anche indicato la necessità di riesaminare il livello del dazio per quanto riguarda TMK. Infatti, dai dati sui costi e sui prezzi comunicati da TMK nel questionario di monitoraggio è risultato che il margine di dumping del gruppo è inferiore al livello attuale del 35,8 %.

    3.   Apertura di un riesame intermedio

    (3)

    Su iniziativa della Commissione, è stato aperto un riesame intermedio parziale del regolamento di cui sopra per quanto riguarda TMK, sulla base delle informazioni ricevute da questo esportatore. La società ha sostenuto che le circostanze che hanno portato all’istituzione delle misure erano cambiate e che i cambiamenti erano duraturi. Si ricorda che TMK non ha pienamente cooperato all’inchiesta iniziale e che il suo margine di dumping è stato quindi calcolato sulla base dei dati disponibili, cioè il valore normale di un altro gruppo di produttori russi che ha cooperato all’inchiesta e i dati Eurostat. TMK ha sostenuto di non aver potuto cooperare all’inchiesta iniziale in ragione principalmente di importanti cambiamenti interni che avevano cominciato a prodursi in seno al gruppo durante il periodo dell’inchiesta iniziale. A causa di queste circostanze eccezionali, che hanno avuto ripercussioni sulla gestione del gruppo e sulle sue pratiche in materia di contabilità e di audit, TMK non ha potuto fornire dati adeguati sui suoi prezzi e sui suoi costi durante l’inchiesta iniziale. Secondo la società, i cambiamenti intervenuti nella sua organizzazione successivamente all’inchiesta iniziale hanno avuto come conseguenza la semplificazione della struttura dell’impresa, il miglioramento della sua gestione e l’introduzione della contabilità IFRS, e questo le permetterebbe di cooperare. La società ha anche fornito elementi indicanti che un confronto tra il valore normale basato sui suoi prezzi sul mercato interno o sui suoi costi e i prezzi di esportazione verso la Comunità porterebbe a ridurre il dumping ben al di sotto del livello della misura in vigore. Di conseguenza, ha sostenuto che il mantenimento della misura al suo livello attuale, basato sul livello di dumping stabilito precedentemente, non è più necessario per compensare il dumping.

    (4)

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha deciso di propria iniziativa di aprire un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitatamente al livello di dumping per quanto riguarda i produttori esportatori membri del gruppo TMK. Il 22 giugno 2007 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3) e ha avviato un’inchiesta.

    (5)

    La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura del riesame intermedio il gruppo TMK e le sue società collegate, nonché i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.

    (6)

    La Commissione ha inoltre inviato a TMK e alle sue società collegate un questionario, ricevendo le risposte entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping e ha effettuato controlli di verifica presso le sedi delle seguenti società:

    OAO Volzhsky Pipe Plant, Russia,

    OAO Taganrog Metallurgical Works, Russia,

    OAO Sinarsky Pipe Plant, Russia,

    OAO Seversky Tube Works, Russia,

    ZAO TMK Trade House, Russia,

    TMK Europe GmbH, Germania,

    TMK Global AG, Svizzera,

    TMK Italia srl, Italia.

    4.   Periodo dell’inchiesta di riesame

    (7)

    L’inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo dal 1o aprile 2006 al 31 marzo 2007 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).

    B.   INCHIESTA RELATIVA AL RIESAME

    1.   Prodotto in esame

    (8)

    Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale ed è costituito da alcuni tipi di tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, di sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value, CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l’analisi chimica dell’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding, IIW) (4), originari della Russia (di seguito «il prodotto in esame»), dichiarati di norma ai codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 e ex 7304 59 93 (5).

    2.   Prodotto simile

    (9)

    Il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno russo e quello esportato nella Comunità hanno le stesse caratteristiche fisiche tecniche e chimiche e gli stessi usi, e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    C.   ESITO DELL’INCHIESTA

    1.   Valore normale

    (10)

    Le vendite sul mercato nazionale sono effettuate tramite la società collegata ZAO TMK Trade House, che poi rivende il prodotto in esame ad acquirenti indipendenti in Russia.

    (11)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha in primo luogo esaminato, riguardo ai quattro produttori esportatori del gruppo che hanno collaborato, se le loro vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, ossia se il loro volume totale fosse almeno pari al 5 % del volume totale delle corrispondenti vendite all’esportazione verso la Comunità. Il volume totale delle vendite sul mercato interno del prodotto simile è risultato rappresentativo. La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto simile venduti sul mercato interno identici o direttamente comparabili ai tipi esportati nella Comunità.

    (12)

    Per ciascun tipo di prodotto venduto dai produttori esportatori sul loro mercato interno e considerato direttamente comparabile al tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità, si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un determinato tipo sono state considerate sufficientemente rappresentative se nel corso del PI il loro volume complessivo corrispondeva al 5 % o più del volume totale delle vendite di un tipo comparabile del prodotto in esame esportato nella Comunità.

    (13)

    I servizi della Commissione hanno quindi verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo del prodotto in esame, effettuate in quantità rappresentative, potessero essere considerate come vendite realizzate nel corso di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, misurando la percentuale delle vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti del tipo di prodotto in esame.

    (14)

    Se il volume delle vendite del tipo di prodotto in questione effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava più dell’80 % del volume complessivo delle vendite e la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno realizzate durante il periodo dell’inchiesta, remunerative o meno. Se il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l’80 % o meno del volume complessivo delle vendite di quel tipo o se la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative solamente di quel tipo di prodotto, purché tali vendite rappresentassero il 10 % o più del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto. Nei casi in cui il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto risultava inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite, si è considerato che questo particolare tipo di prodotto fosse venduto in quantità insufficienti per consentire l’uso del prezzo praticato sul mercato interno quale base adeguata per la determinazione del valore normale.

    (15)

    Ogni volta che, per stabilire il valore normale, non è stato possibile utilizzare i prezzi sul mercato interno di un determinato tipo di prodotto venduto da un produttore esportatore, si è dovuto ricorrere a un metodo diverso. La Commissione ha quindi fatto ricorso ad un valore normale costruito. A norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito addizionando ai costi di produzione dei tipi esportati sostenuti dal produttore esportatore, eventualmente adeguati, un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e un ragionevole margine di profitto. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, le percentuali per le spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto sono stati determinati in base alla media delle spese generali, amministrative e di vendita e al margine di profitto medio per vendite del prodotto simile effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

    (16)

    Per quanto riguarda i costi di produzione, e in particolare i costi dell’energia, è stato considerato se i prezzi del gas pagati dai produttori esportatori corrispondessero ai costi relativi alla produzione e alla distribuzione del gas.

    (17)

    È risultato che il prezzo interno del gas pagato dai produttori esportatori russi corrispondeva a circa un quarto del prezzo all’esportazione del gas naturale originario della Russia. A tale riguardo, tutti i dati disponibili indicano che i prezzi interni del gas in Russia sono prezzi regolamentati, nettamente inferiori ai prezzi di mercato pagati sui mercati del gas naturale non regolamentati. Pertanto, i costi del gas, poiché non si riflettevano adeguatamente nei documenti contabili dei produttori esportatori, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, hanno dovuto essere opportunamente adeguati. In mancanza di prezzi del gas non distorti e sufficientemente rappresentativi relativi al mercato interno russo e a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, è stato considerato appropriato procedere all’adeguamento sulla base di informazioni tratte da altri mercati rappresentativi. Il prezzo adeguato è stato stabilito in rapporto al prezzo medio del gas russo venduto per essere esportato alla frontiera germano-ceca (Waidhaus), tenendo conto dei costi della distribuzione locale. Waidhaus, la piazza principale per le vendite di gas russo nell’UE, è il mercato più importante per il gas russo e ha prezzi che riflettono ragionevolmente i costi; quindi può essere considerato un mercato rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

    (18)

    Per i tipi di prodotto per i quali il valore normale è stato costruito, come indicato sopra, la costruzione è avvenuta sulla base dei costi di produzione dei tipi esportati dopo l’adeguamento relativo ai costi del gas.

    2.   Prezzo all’esportazione

    (19)

    Tutte le vendite all’esportazione di TMK avvengono tramite società collegate ubicate nella Comunità o in Svizzera. Il prezzo all’esportazione è stato quindi stabilito in base all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ossia facendo riferimento ai prezzi di rivendita realmente pagati o pagabili alla società collegata dal primo acquirente indipendente nella Comunità nel PIR ed applicando adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita e dei profitti.

    (20)

    Per quanto riguarda i prezzi all’esportazione praticati nei confronti degli acquirenti della Comunità dalla società collegata in Svizzera, TMK Global AG, TMK ha sostenuto che sarebbe ingiustificato dedurre dal prezzo all’esportazione i profitti, le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali, le commissioni e le spese d’agenzia, dato che TMK Global opera come servizio di vendita all’esportazione completamente integrato al di fuori della Comunità. Secondo TMK, tali deduzioni sarebbero giustificate soltanto per le società situate nella Comunità e facenti parte della rete d’importazione del gruppo, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

    (21)

    L’argomentazione di cui sopra è stata accettata poiché si è constatato che dopo la riorganizzazione intervenuta nell’ambito del gruppo, il ruolo svolto da TMK Global era diventato quello di un ufficio esportazioni responsabile delle esportazioni al di fuori della Comunità ma anche delle vendite all’esportazione verso la Comunità, sebbene il volume di tali esportazioni si fosse ridotto prima e durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Infatti, TMK Global opera come un «centro di smistamento» che semplifica le procedure di acquisto e di documentazione per gli uffici situati direttamente nei mercati chiave, cioè TMK North America e TMK Middle-East. TMK Global esercita anche altre funzioni di un ufficio esportazioni per quanto riguarda le vendite all’esportazione verso i suoi mercati chiave e verso la Comunità, come la contabilità di gestione e il controllo dell’applicazione delle norme di verifica delle merci. In passato queste funzioni erano svolte dai servizi esportazione locali di ogni stabilimento, ma ora sono state centralizzate e affidate a TMK Global, per garantire una maggiore coerenza delle operazioni.

    3.   Confronto

    (22)

    Il confronto tra il valore normale ponderato e il prezzo all’esportazione ponderato è stato effettuato a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Onde garantire un confronto equo, si è tenuto conto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati quindi concessi, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti i seguenti fattori: caratteristiche fisiche, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, costi del credito e oneri all’importazione.

    4.   Margine di dumping

    (23)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame. Il confronto ha dimostrato l’esistenza di pratiche di dumping.

    (24)

    Il margine di dumping di TMK espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è risultato del 27,2 %.

    D.   CARATTERE DURATURO DEL CAMBIAMENTO DELLE CIRCOSTANZE

    (25)

    A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è anche valutato se il mutamento delle circostanze potesse ragionevolmente essere considerato duraturo.

    (26)

    A questo riguardo, si ricorda che TMK non ha cooperato durante l’inchiesta iniziale. Di conseguenza, il suo margine di dumping, che costituisce la base del dazio attualmente applicabile del 35,8 %, è stato determinato sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Per quanto riguarda i dati disponibili, la Commissione ha utilizzato il valore normale stabilito per un altro gruppo di produttori russi che hanno cooperato e i dati Eurostat.

    (27)

    L’insufficiente cooperazione che ha condotto a ricorrere ai dati disponibili era dovuta principalmente a importanti cambiamenti interni che già avevano cominciato a prodursi all’interno del gruppo durante il periodo dell’inchiesta iniziale. Per queste circostanze eccezionali, che hanno influito sulla gestione del gruppo e sulle sue pratiche in materia di contabilità e di audit, TMK non ha potuto fornire dati appropriati sui suoi prezzi e sui suoi costi nel corso dell’inchiesta iniziale.

    (28)

    TMK ha pienamente cooperato all’attuale inchiesta. Infatti, contrariamente all’inchiesta iniziale, nel corso della quale il gruppo si trovava ancora in una fase di instabilità, i dati forniti nelle risposte al questionario nell’inchiesta attuale hanno potuto essere verificati in modo soddisfacente. Quindi, poiché il gruppo ha fornito dati attendibili per quanto riguarda il valore normale e il prezzo all’esportazione, il margine di dumping ha potuto essere calcolato in base ai dati che esso stesso ha comunicato.

    (29)

    Gli elementi raccolti nel corso dell’inchiesta indicano che i cambiamenti intervenuti nella struttura e nelle pratiche contabili di TMK, che hanno permesso al gruppo di cooperare all’inchiesta attuale, devono essere considerati di carattere duraturo in quanto attengono alla struttura a lungo termine del gruppo.

    (30)

    Si ritiene quindi che le circostanze che hanno portato all’apertura del riesame non debbano verosimilmente, in un futuro prossimo, subire mutamenti tali da influire sulle conclusioni del riesame attuale. Ciò significa che i cambiamenti devono essere considerati di carattere duraturo.

    E.   MISURE ANTIDUMPING

    (31)

    In base alle conclusioni dell’inchiesta si ritiene opportuno modificare, portandolo al 27,2 %, il dazio antidumping applicabile alle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla società TMK. Il dazio antidumping modificato deve essere fissato al livello del margine di dumping constatato, in quanto esso è inferiore al margine di pregiudizio stabilito nell’inchiesta iniziale.

    (32)

    Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali la Commissione intendeva raccomandare la modifica del regolamento (CE) n. 954/2006 e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.

    F.   IMPEGNO

    (33)

    Dopo essere stato informato dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali la Commissione intendeva raccomandare la modifica del dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni del prodotto in esame provenienti da TMK, il gruppo ha offerto un impegno di prezzo ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. L’impegno offerto da TMK non ha modificato la conclusione iniziale della Commissione, secondo cui il prodotto in esame non si presta a un impegno, come indicato ai considerando da 248 a 250 del regolamento (CE) n. 954/2006. Infatti, la Commissione ritiene che l’impegno attuale di TMK non risponda alle difficoltà tecniche proprie al prodotto in esame, come indicato al considerando 248 di detto regolamento, in misura tale da rendere praticabile l’impegno offerto sui prezzi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Alla tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 954/2006 è aggiunto quanto segue:

    Paese

    Società

    Dazio antidumping

    Codice addizionale TARIC

    «Russia

    OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant e OAO Seversky Tube Works

    27,2 %

    A859»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    B. KOUCHNER


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

    (2)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4.

    (3)  GU C 138 del 22.6.2007, pag. 37.

    (4)  Il CEV deve essere determinato in conformità della relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-535-67, pubblicata dall’Istituto internazionale della saldatura (IIW).

    (5)  Come definiti dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 954/2006 e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.


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