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Document 32006D0027

2006/27/CE: Decisione della Commissione, del 16 gennaio 2006 , relativa alle condizioni particolari di importazione della carne equina e dei prodotti a base di carne equina originari del Messico e destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2006) 16] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 19 del 24.1.2006, p. 30–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 118M del 8.5.2007, p. 86–87 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/27(1)/oj

24.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 19/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2006

relativa alle condizioni particolari di importazione della carne equina e dei prodotti a base di carne equina originari del Messico e destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2006) 16]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/27/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 97/78/CE e del regolamento (CE) n. 178/2002, occorre prendere i provvedimenti necessari in merito alle importazioni da paesi terzi di prodotti che possono costituire un grave pericolo per la salute umana e degli animali o in cui tale pericolo si sta diffondendo.

(2)

La direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (3), vieta le importazioni da paesi terzi di animali ai quali siano state somministrate le suddette sostanze, nonché della carne e dei prodotti a base di carne ottenuti da tali animali, salvo in caso di somministrazione effettuata per scopi terapeutici o a fini di trattamento zootecnico.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (4), stabilisce un elenco di sostanze che non vanno impiegate nella produzione di carne e un elenco di sostanze per le quali sono stati fissati limiti massimi di residui. Il regolamento stabilisce inoltre un elenco di medicinali veterinari per i quali sono stati fissati limiti massimi di residui provvisori. Tali prodotti potrebbero essere presenti nella carne equina.

(4)

L’ultima ispezione comunitaria in Messico ha evidenziato gravi carenze nella capacità delle autorità messicane di effettuare controlli affidabili sulla carne equina e in particolare di rilevare le sostanze vietate dalla direttiva 96/22/CE.

(5)

Dall’ispezione sono inoltre emerse notevoli carenze nei controlli del mercato dei medicinali veterinari, compresi quelli non autorizzati. Tali carenze consentono un facile impiego delle sostanze vietate nella produzione di carne equina. È quindi possibile che le suddette sostanze siano presenti nella carne equina e nei prodotti a base di carne equina destinati al consumo umano. La presenza di tali sostanze negli alimenti costituisce un potenziale rischio per la salute umana.

(6)

Occorre che gli Stati membri effettuino adeguati controlli sulla carne equina e sui prodotti a base di carne equina importati dal Messico all’arrivo alla frontiera comunitaria, al fine di evitare la commercializzazione della carne e dei prodotti a base di carne non idonei al consumo umano.

(7)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 istituisce un sistema di allarme rapido di cui è opportuno avvalersi per applicare la norma relativa all’informazione reciproca di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 97/78/CE. Occorre inoltre che gli Stati membri tengano informata la Commissione mediante relazioni periodiche riguardanti tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di carne equina e di prodotti a base di carne equina originarie del Messico.

(8)

La presente decisione va riesaminata alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità messicane e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione si applica alla carne equina e ai prodotti a base di carne equina importati dal Messico e destinati al consumo umano (di seguito «carne equina e prodotti a base di carne equina»).

Articolo 2

Controlli ufficiali

1.   Gli Stati membri, avvalendosi di idonei piani di campionamento e metodi di individuazione, assicurano a norma della direttiva 96/22/CE che ogni partita di carne equina e di prodotti a base di carne equina sia sottoposta a controlli ufficiali basati sul rischio, relativi in particolare alla presenza di determinate sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ß-agoniste, impiegate al fine di stimolare la crescita.

2.   Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione su tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di prodotti di cui al paragrafo 1. La relazione è trasmessa nel mese successivo a ciascun trimestre (aprile, luglio, ottobre e gennaio).

Articolo 3

Imputazione delle spese

Tutte le spese sostenute per l'applicazione della presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro rappresentante.

Articolo 4

Conformità

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dei provvedimenti presi per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 5

Riesame

La presente decisione viene riesaminata alla luce della garanzie fornite dalle competenti autorità messicane e in base ai risultati dei controlli ufficiali di cui all'articolo 2.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

(2)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(3)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 17).

(4)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1518/2005 della Commissione (GU L 244 del 20.9.2005, pag. 11).


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